In breve

  • Tre istituzioni hanno approvato insieme il piano di misure per le catene di approvvigionamento locali dei futuri parchi eolici del Mar Nero: otto misure concrete, con le istituzioni responsabili e l’orizzonte temporale.
  • Il documento ammette apertamente quello che manca: non esiste nemmeno un censimento delle capacità industriali che potrebbero produrre componenti per il settore offshore, né una banca dati delle imprese interessate.
  • Il Ministero dell’Energià valuterà se può richiedere, nelle documentazioni di concessione, il ricorso a fornitori romeni e il trasferimento di know-how, entro i limiti delle regole europee di concorrenza.
Atto: Decreto ME/MTI/ACROO n. 923/795/1.553/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 705 del 25 agosto 2026
Entrata in vigore: 25 agosto 2026

La Romania ha finito di scrivere l’ultimo dei tre piani che la legge sull’energià eolica offshore chiedeva prima che le prime turbine arrivino nel Mar Nero: dopo il piano per i porti e quello per la forza lavoro, è arrivato anche quello per l’industria che dovrebbe fornire i componenti. Il decreto congiunto del ministro dell’Energia, del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e del presidente dell’Autorità Competente per la Regolamentazione delle Operazioni Offshore nel Mar Nero è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 705 del 25 agosto 2026. I tre documenti sono collegati tra loro: il piano in questione rinvia esplicitamente al piano per l’infrastruttura portuale, adottato in applicazione dell’art. 47 della stessa legge.

Il fondamento giuridico è l’art. 48 della legge n. 121/2024 sull’energià eolica offshore, che obbliga le autorità a sostenere lo sviluppo delle catene di approvvigionamento locali. Gli obiettivi fissati dalla legge sono quattro: aumentare il valore aggiunto prodotto in Romania, consolidare le capacità industriali, integrare le imprese romene nelle catene regionali ed europee e sviluppare le competenze.

Il piano è stato elaborato da un gruppo di lavoro interministeriale coordinato dal Ministero dell’Energia, con rappresentanti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, del Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo e dell’Autorità Competente per la Regolamentazione delle Operazioni Offshore nel Mar Nero, abbreviata ACROO nel testo dell’atto.

Due giorni dopo, il Governo ha approvato anche l’elenco dei tre perimetri eolici che possono essere dati in concessione nel Mar Nero, con una capacità stimata di 3.100 MW.

Le regole per mettere all’asta i perimetri sono state pubblicate nel frattempo, insieme al canone e alle tasse dovute allo Stato.

Gli effetti che produce

Un secondo piano di misure, firmato dalle stesse istituzioni, riguarda la durata dell’autorizzazione: da 24 a 12 mesi, ma senza alcuna conseguenza per i termini superati.

Il primo effetto è un censimento che deve ancora essere fatto. Il piano constata apertamente che oggi non esiste una rilevazione unitaria, distinta e aggiornata delle capacità industriali dedicate alla produzione di apparecchiature per l’energià eolica offshore. La prima misura, il programma nazionale di sostegno alla riconversione delle capacità industriali, parte proprio da questo censimento, compresi i settori navale, siderurgico ed elettrotecnico.

Il secondo effetto è un elenco di otto misure operative, ciascuna con l’ostacolo che affronta, gli strumenti di attuazione, l’istituzione responsabile e l’orizzonte temporale. La tabella finale dell’allegato le riassume: sostegno alla riconversione delle capacità industriali, analisi dei meccanismi di finanziamento, analisi delle esigenze logistiche portuali, programma di certificazione e standardizzazione, raccordo tra le competenze e la formazione della forza lavoro, meccanismo di promozione dei fornitori romeni, digitalizzazione dei flussi logistici e amministrativi e raccordo tra le concessioni offshore e lo sviluppo dell’industria locale.

Il terzo effetto riguarda le concessioni. Il Ministero dell’Energia, insieme ad ACROO, valuterà la possibilità di inserire nelle documentazioni di concessione e nelle procedure competitive requisiti relativi al coinvolgimento dei fornitori locali, criteri di valutazione che favoriscano le catene locali e obblighi di trasferimento di know-how. La condizione è il rispetto dei principi di concorrenza leale, non discriminazione, proporzionalità e compatibilità con la normativa europea in materia di appalti, aiuti di Stato e mercato interno.

Il quarto effetto è la certificazione. Il programma nazionale di certificazione e standardizzazione offshore punta a sostenere le imprese nell’ottenimento delle certificazioni ISO, IEC, DNV e HSE e nell’audit delle capacità industriali, in modo che possano entrare nelle catene internazionali di fornitura.

Il quinto effetto riguarda i porti. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, insieme alle autorità portuali, analizzerà le esigenze di produzione, preassemblaggio, stoccaggio e logistica, l’adattamento delle attrezzature portuali alla movimentazione dei componenti eolici, l’opportunità di sviluppare attività industriali in prossimità dei porti e il collegamento con le reti di trasporto.

Il sesto effetto è la digitalizzazione. Un programma dedicato riguarda le procedure autorizzative, i flussi doganali, la tracciabilità dei trasporti eccezionali e lo scambio di dati tra istituzioni e imprese, con il coinvolgimento dell’Ufficio per la Licenza Industriale e dell’ANAF, accanto alle autorità portuali.

Il settimo effetto è la promozione delle imprese romene. Il meccanismo previsto comprende piattaforme B2B, missioni economiche e banche dati settoriali, con l’obiettivo dichiarato di creare partenariati e società miste con gli investitori.

L’ottavo effetto è il monitoraggio. Il piano prevede indicatori di performance sui tre obiettivi, dal numero di imprese locali integrate nelle catene e dagli investimenti attratti fino al numero di operatori certificati e al grado di integrazione nei progetti regionali, oltre a una rendicontazione periodica e all’aggiornamento del piano.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il primo cambiamento è il completamento della trilogia. La legge n. 121/2024 chiedeva tre piani distinti: uno per l’infrastruttura portuale, all’art. 47, uno per le catene di approvvigionamento, all’art. 48, e uno per la formazione della forza lavoro, all’art. 49. Il piano per i porti e quello per la qualificazione dei mestieri offshore erano già usciti. Questo chiude il terzo.

Il secondo cambiamento è il passaggio da gruppo di lavoro a documento assunto formalmente. Il gruppo interistituzionale esisteva dal 2025, costituito con il Decreto n. 781/1.801/1.823/1.770/2025. Quello che ha prodotto diventa ora un atto normativo pubblicato, con responsabilità nominative in capo alle istituzioni.

Il terzo cambiamento è il riconoscimento ufficiale degli ostacoli. Il piano li elenca in sei categorie: finanziari, infrastrutturali, industriali, di qualificazione, amministrativi e di mercato. Sono scritti senza giri di parole: capacità portuale insufficiente, profondità insufficiente dei canali e delle darsene, mancanza di collegamenti multimodali, carenza di saldatori, elettricisti, ingegneri e tecnici offshore, procedure burocratiche e frammentazione delle competenze tra le autorità.

Il quarto cambiamento riguarda la disciplina delle autorizzazioni. Il piano constata che le regole applicabili oggi sono adattate dal settore petrolifero offshore o dal regime generale delle attività marittime e portuali e non rispecchiano le specificità dell’eolico offshore, dall’installazione delle fondazioni e delle turbine fino ai cavi sottomarini. Mancano anche le linee guida tecniche che indichino quali pareri servono e in quale ordine.

Il quinto cambiamento è l’ingresso in scena dell’Ufficio per la Licenza Industriale. Il piano gli assegna un ruolo nella semplificazione e nella digitalizzazione delle procedure autorizzative e nel monitoraggio dei termini, entro i limiti dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 140/2022 sulla licenza industriale unica.

Quello che non cambia è l’assenza di un bilancio dedicato. Le fonti di finanziamento restano elencate in modo generico: il bilancio dello Stato attraverso i bilanci delle istituzioni coinvolte, fondi europei a fondo perduto, strumenti finanziari europei e fonti private, anche tramite la cooperazione pubblico-privato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Le imprese delle costruzioni metalliche, della cantieristica navale, dell’ingegneria e della logistica hanno ora un documento ufficiale che le indica tra i potenziali fornitori del settore.
  • Ognuna delle otto misure ha un’istituzione responsabile e un orizzonte temporale, quindi si può seguire chi deve fare che cosa.
  • L’analisi della possibilità di richiedere fornitori locali nelle documentazioni di concessione è lo strumento più concreto dell’intero piano.
  • Gli ostacoli sono descritti senza giri di parole, compresa la profondità insufficiente delle darsene portuali e la mancanza di procedure autorizzative adeguate.
  • Il piano si collega esplicitamente agli altri due, sui porti e sulla forza lavoro, quindi non si sovrappone a essi.
  • Le certificazioni prese di mira sono indicate in concreto, ISO, IEC, DNV e HSE, il che dà alle imprese un obiettivo chiaro.

Che cosa resta un problema

  • La maggior parte delle misure sono analisi, censimenti e consultazioni, non decisioni con effetto immediato per un’impresa.
  • L’orizzonte temporale è espresso con «breve», «medio» e «lungo», senza date di calendario.
  • Non esiste un bilancio assegnato, solo un elenco di possibili fonti di finanziamento.
  • I requisiti relativi ai fornitori locali restano subordinati alla compatibilità con il diritto europeo, quindi non è certo che potranno essere introdotti.
  • Gli indicatori di performance sono enunciati come titoli, senza valori obiettivo e senza scadenze di rendicontazione.
  • Il piano ammette che non si conosce nemmeno il volume futuro dei progetti offshore, il che rende difficile motivare qualsiasi investimento privato.

Consigli pratici

  1. Se la vostra impresa lavora nelle costruzioni metalliche, nella cantieristica navale, nell’ingegneria, nella logistica portuale o nella manutenzione industriale, seguite gli annunci del Ministero dell’Economia sul censimento delle capacità. La prima misura del piano parte da questa mappatura, e chi non vi compare non sarà preso in considerazione.
  2. Avviate per tempo il processo di certificazione. Il piano indica esplicitamente ISO, IEC, DNV e HSE, e la certificazione richiede mesi, non settimane.
  3. Se assumete personale tecnico, allineate il piano delle assunzioni ai mestieri indicati come carenti: saldatori, elettricisti, ingegneri e tecnici offshore, personale di esercizio e manutenzione.
  4. Seguite le documentazioni di concessione che saranno pubblicate dal Ministero dell’Energià e da ACROO. Lì si vedrà se i requisiti sui fornitori locali hanno superato o meno il test di compatibilità europea.
  5. Se siete una piccola impresa, cercate partenariati con operatori grandi. Il piano menziona espressamente la cooperazione tra le grandi imprese e le PMI con potenziale di integrazione nelle catene.
  6. Le università e gli istituti di ricerca possono usare il capitolo sulla ricerca e l’innovazione come argomento nelle domande di finanziamento: strutture e materiali avanzati, tecnologie di installazione, manutenzione predittiva e soluzioni per l’esercizio in ambiente marino sono indicati come priorità.
  7. Verificate se la vostra attività rientra nella licenza industriale unica. L’Ufficio per la Licenza Industriale ha un ruolo esplicito nella semplificazione delle autorizzazioni in questo settore.

Domande frequenti

Questo piano porta soldi alle imprese?
Non direttamente. Il piano elenca possibili fonti di finanziamento, dal bilancio dello Stato ai fondi europei e alle fonti private, ma non stanzia somme e non crea un regime di sostegno. Gli strumenti concreti dovranno essere analizzati nell’ambito delle prime due misure.
Che cosa significa catena di approvvigionamento locale, in questo contesto?
Le imprese romene che potrebbero fornire apparecchiature, strutture, componenti e servizi per la costruzione e la manutenzione dei parchi eolici del Mar Nero, dalle costruzioni metalliche e navali fino all’ingegneria, al trasporto e alla logistica portuale.
Si possono imporre fornitori romeni nei progetti offshore?
Per ora si sta valutando. Il piano afferma che l’inserimento di requisiti sui fornitori locali nelle documentazioni di concessione è possibile, ma solo nel rispetto dei principi di concorrenza leale, non discriminazione, proporzionalità e compatibilità con la normativa europea in materia di appalti, aiuti di Stato e mercato interno.
Quale istituzione coordina?
Il Ministero dell’Energià coordina il gruppo di lavoro interministeriale. Le responsabilità sulle singole misure sono ripartite tra il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, ACROO, l’Ufficio per la Licenza Industriale, l’ANAF e le autorità portuali.
Quando si applicano le misure?
Il calendario è indicativo e strutturato su termine breve, medio e lungo, senza date fisse. L’attuazione dipende dalla dinamica dei progetti offshore, dalla disponibilità dei finanziamenti e dalla capacità istituzionale.
Che rapporto ha con gli altri piani della legge n. 121/2024?
La legge chiede tre piani: per l’infrastruttura portuale, all’art. 47, per le catene di approvvigionamento, all’art. 48, e per la forza lavoro, all’art. 49. Questo è quello dell’art. 48 e rinvia esplicitamente agli altri due, per evitare sovrapposizioni.
Esiste già un elenco delle imprese che possono fornire?
No. Il piano constata che non esiste una banca dati unitaria degli operatori economici coinvolti o con potenziale di coinvolgimento e chiede l’istituzione di un meccanismo di identificazione, con aggiornamento periodico.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Il piano riprende soltanto tre dei quattro obiettivi dell’art. 48. Al punto 1.1 l’atto cita per intero gli obiettivi di legge, fra i quali «stimularea ocupării forței de muncă și dezvoltarea competențelor necesare acestui sector», la promozione dell’occupazione e lo sviluppo delle competenze necessarie al settore. Il capitolo 3 conserva però soltanto tre obiettivi propri, e gli indicatori del punto 7.1 sono strutturati sulle lettere a), b) e c), cioè esattamente su quei tre. Il risultato è che la misura M5, dedicata interamente alle competenze, non ha alcun indicatore di monitoraggio, benché il punto 8.1 annunci «crearea și menținerea de locuri de muncă», la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, fra i benefici attesi.
  • Le istituzioni responsabili non coincidono con quelle del gruppo di lavoro. Al punto 1.2 il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e l’Ufficio per la Licenza Industriale compaiono soltanto come possibili invitati ai lavori del gruppo, mentre il Ministero delle Finanze, il Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e della Solidarietà Sociale, l’ANAF e le autorità portuali non sono menzionati affatto. Tutti figurano invece al capitolo 5 e nella tabella finale come istituzioni responsabili di misure. Per di più, il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo, al quale toccano cinque delle otto misure, non è emittente del decreto, benché abbia firmato il Decreto n. 781/1.801/1.823/1.770/2025 con cui il gruppo è stato costituito.
  • La certificazione HSE non ha un oggetto identificabile. Il punto 5.2.4 chiede di sostenere le imprese per «obținerea certificărilor ISO, IEC, DNV și HSE», l’ottenimento delle certificazioni ISO, IEC, DNV e HSE. Le prime tre rinviano a organizzazioni di normazione o a un organismo di certificazione, mentre HSE è un ambito, salute, sicurezza e ambiente, non un ente che rilascia certificati. Il capitolo 9 lo conferma: al punto 6 elenca «standarde și ghiduri», norme e linee guida per la sicurezza nelle operazioni marittime e per la protezione dell’ambiente marino, senza nominare alcuna organizzazione che le emetta e nessuna sigla.
  • La tabella finale cambia lo strumento della misura M7. Al punto 5.2.7 il programma di digitalizzazione ha come strumenti di attuazione «fonduri europene pentru digitalizare, buget de stat», fondi europei per la digitalizzazione e bilancio dello Stato, l’unico rinvio concreto a una fonte di denaro in tutto il piano. Nella tabella di sintesi gli stessi strumenti diventano «instrumente și programe disponibile pentru digitalizare, în condițiile cadrului legal aplicabil», strumenti e programmi disponibili per la digitalizzazione, nei limiti del quadro giuridico applicabile. Sempre lì, la riga 7 è l’unica della tabella che non nomina le istituzioni responsabili, ma rinvia al punto 5.2.7.
  • La stessa constatazione, con due estensioni diverse. Il punto 2.1 dice che manca il censimento delle capacità industriali «dedicate exclusiv» alla produzione di apparecchiature per l’eolico offshore, il che, in un settore che non è ancora partito, si capisce da sé. Il punto 4.3 riprende la constatazione, ma riferendola alle capacità «relevante», rilevanti per il settore, che è tutt’altra cosa. La misura M1 parte dalla seconda formulazione, non dalla prima.

Analisi della redazione

La parte più preziosa di questo piano è l’inventario di ciò che manca. I punti 2.1 e 2.2 riconoscono che non esiste né una mappatura delle capacità industriali che potrebbero lavorare per il settore offshore, né una banca dati delle imprese interessate, e il capitolo 4 prosegue sullo stesso tono: profondità insufficiente dei canali e dei bacini portuali, terreni non disponibili attorno ai porti perché questi sono inglobati nel tessuto urbano, norme autorizzative adattate dal settore petrolifero offshore che non coprono l’installazione delle fondazioni, delle turbine e dei cavi sottomarini, e assenza di linee guida che dicano quali autorizzazioni servano e in quale ordine. Un documento pubblico che comincia la propria dimostrazione da qui è più utile di uno che annuncia obiettivi.

Dalla constatazione in avanti, però, il piano resta un piano per fare piani. Delle otto misure operative, sei hanno come strumento di attuazione analisi, censimenti, studi o consultazioni, e le due che menzionano denaro, la M4 e la M7, lo fanno con la formula «programe și instrumente de sprijin disponibile», programmi e strumenti di sostegno disponibili. Il calendario del punto 6.3 lavora con orizzonte breve, medio e lungo senza dire in nessun punto quanti mesi significhi ciascuno, e nella tabella finale sette misure su otto ricevono lo stesso orizzonte, «scurt-mediu», breve-medio. L’ordine delle priorità sparisce così proprio là dove avrebbe dovuto comparire.

La misura che potrebbe cambiare davvero le prospettive di un’impresa romena è la M8, i requisiti di contenuto locale nelle documentazioni di concessione. Qui il testo si contraddice da solo, in un modo che merita di essere letto due volte. La prima parte del punto 5.2.8 afferma che l’inserimento di requisiti relativi all’impiego di fornitori locali e al trasferimento di know-how «este posibilă», è possibile, nel rispetto dei principi di concorrenza leale, non discriminazione, proporzionalità e compatibilità europea. La descrizione della misura che segue immediatamente consiste nell’«analizarea posibilității introducerii», nell’analisi della possibilità di introdurre gli stessi requisiti. L’atto contiene, nello stesso punto, sia la conclusione, sia l’annuncio che quella conclusione verrà studiata, senza alcun termine entro il quale l’analisi debba concludersi.

L’ultima debolezza è quella del monitoraggio. Il punto 7.2 prevede una «raportare periodică, realizată de instituțiile responsabile», una rendicontazione periodica a cura delle istituzioni responsabili, ma non dice a chi vada indirizzata, con quale cadenza, né se il risultato diventi pubblico. Gli indicatori del punto 7.1 sono enunciati come titoli, senza valore di partenza e senza obiettivo, sicché il «numărul de întreprinderi locale integrate în lanțurile de aprovizionare», il numero di imprese locali integrate nelle catene di approvvigionamento, potrà benissimo essere zero fra tre anni, senza che nessuno risulti inadempiente. Il gruppo di lavoro interministeriale continua a esistere secondo il punto 1.2, ma il piano non gli attribuisce la ricezione delle relazioni né il compito di proporre l’aggiornamento, benché il punto 7.2 annunci che il piano «va putea fi actualizat periodic», potrà essere aggiornato periodicamente.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine e una forma pubblica per il censimento della misura M1. La misura dovrebbe prevedere un termine, per esempio sei mesi dalla pubblicazione, e l’obbligo di pubblicare l’elenco risultante sul sito del Ministero dell’Economia, con una procedura attraverso la quale un’impresa possa chiedere di esservi inclusa. In pratica, un produttore di strutture metalliche saprebbe se figura nel catalogo su cui si fondano le misure di sostegno e avrebbe modo di entrarci.
  • La definizione in mesi dell’orizzonte breve, medio e lungo. Il punto 6.3 dovrebbe dirlo una volta sola, per esempio fino a 12, fino a 36 e oltre 36 mesi. In pratica, nel 2027 si potrebbe dire quale misura sia in ritardo, cosa oggi impossibile.
  • Valori di riferimento e obiettivi per gli indicatori del punto 7.1, più un indicatore per l’obiettivo mancante. Ogni indicatore dovrebbe avere un valore di partenza e uno atteso, e la serie andrebbe completata con un indicatore di occupazione e qualificazione, corrispondente al quarto obiettivo dell’art. 48 e alla misura M5. In pratica, il monitoraggio misurerebbe qualcosa, invece di descriverlo.
  • Un destinatario e una frequenza per la rendicontazione. Il punto 7.2 dovrebbe prevedere una relazione annuale del gruppo di lavoro interministeriale, trasmessa al coordinatore e pubblicata. In pratica, lo stato delle otto misure potrebbe essere verificato dall’esterno delle istituzioni, e non soltanto fra di esse.
  • Un termine di decisione per il contenuto locale. Il punto 5.2.8 dovrebbe fissare la data entro cui l’analisi giuridica si conclude e viene pubblicata, anteriore all’avvio della prima procedura competitiva di concessione. In pratica, un investitore e un fornitore saprebbero prima della gara se la documentazione conterrà requisiti sui fornitori locali, invece di scoprirlo insieme a essa.
  • Un elenco di norme con le sigle, non di famiglie. Il capitolo 9 dovrebbe nominare le norme effettivamente richieste dal mercato offshore, con sigla e anno, e il punto 5.2.4 dovrebbe sostituire il riferimento alle certificazioni HSE con le certificazioni che si possono davvero ottenere. In pratica, un’impresa potrebbe calcolare quanto costa e quanto dura l’allineamento, cosa che oggi dal testo non si ricava.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 705 del 25 agosto 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 5

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.