In breve

  • Il Governo ha stabilito quanto paga allo Stato chi costruisce parchi eolici nel Mar Nero: un canone dello 0,75% dei ricavi dello sfruttamento commerciale, più due tasse sulla superficie.
  • Le tasse sono di 800 euro per chilometro quadrato all’anno nella fase di sviluppo, quella in cui si costruisce, e di 1.500 euro per chilometro quadrato all’anno nella fase di sfruttamento, indicizzate ogni anno all’inflazione dell’area euro.
  • Nella fase di esplorazione non si deve nulla: il primo obbligo di pagamento nasce solo con l’autorizzazione allo sviluppo, e il canone, che porta il grosso del denaro, decorre soltanto dal momento in cui il parco vende energia.
Atto: Decisione del Governo n. 688/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 731 e n. 731 bis del 31 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026, mentre il canone e le tasse dal 30 settembre 2026

Quattro giorni dopo aver messo sulla mappa i tre perimetri eolici del Mar Nero, il Governo ha detto anche quanto costano. La decisione del Governo n. 688/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 731 del 31 agosto 2026, con le norme nell’edizione n. 731 bis dello stesso giorno, approva le regole con cui il Ministero dell’Energia metterà a gara i perimetri e fissa il canone e le tasse dovuti allo Stato. Arriva subito dopo la decisione con cui i tre perimetri concedibili, 948 km² e 3.100 MW, hanno ricevuto coordinate esatte.

I due atti si leggono insieme. Il primo dice dove si può costruire, il secondo come ci si arriva e che cosa si paga. Senza di essi, la legge n. 121/2024 sull’energia eolica offshore restava un quadro senza applicazione: né lo Stato poteva organizzare una gara, né un investitore poteva calcolare un progetto, perché non conosceva né la superficie né il costo della concessione.

La struttura degli obblighi finanziari ha tre piani, legati alle fasi del progetto. Nella fase di esplorazione, compresa tra l’entrata in vigore del contratto di concessione e l’ottenimento dell’autorizzazione allo sviluppo, il concessionario non deve né il canone né la tassa sulla superficie. Nella fase di sviluppo, cioè dall’autorizzazione allo sviluppo fino alla messa in esercizio commerciale, è dovuta la tassa di 800 euro per chilometro quadrato all’anno, calcolata sulla superficie su cui si eseguono effettivamente i lavori. Nella fase di sfruttamento cambiano entrambe: la tassa sale a 1.500 euro per chilometro quadrato all’anno, calcolata sulla superficie costruita e su quella occupata dai cavi sottomarini di collegamento, e a essa si aggiunge il canone dello 0,75% dei ricavi.

Le regole di funzionamento sono uscite lo stesso giorno: l’autorizzazione allo sviluppo, quella allo smantellamento, la sicurezza operativa e il collaudo dei lavori.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che da oggi un investitore può mettere cifre in un piano industriale. Fino al 31 agosto il costo della concessione era un’incognita; ora ha tre componenti, tutte espresse in formule chiuse, e i valori unitari sono scritti nella metodologia, non lasciati al contratto.

Il secondo effetto è il calendario dei pagamenti. Il canone e le due tasse sono crediti fiscali, si dichiarano all’organo fiscale competente e si versano ogni anno, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello per cui sono dovuti. Il contratto di concessione può aggiungere clausole sulla contabilizzazione e sulla prova del pagamento, ma non può stabilire termini diversi da quelli di legge.

Il terzo effetto riguarda l’indicizzazione. I valori di 800 e 1.500 euro si indicizzano ogni anno, a partire dal secondo anno civile di applicazione, con l’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’area euro pubblicato da Eurostat. La tassa si stabilisce in euro e si paga in lei, al cambio della Banca Nazionale della Romania.

Il quarto effetto è di attesa. Le norme non approvano il regime di sostegno. L’art. 52 dice esplicitamente che il regime previsto dall’art. 8 commi (2)-(4) della legge n. 121/2024 si approva separatamente, con un’altra decisione del Governo, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. In altre parole, la parte che dice quanto paga lo Stato al produttore non esiste ancora, mentre quella che dice quanto paga il produttore allo Stato è arrivata.

Il quinto effetto è di monitoraggio. Il concessionario trasmette al Ministero dell’Energia relazioni trimestrali nella fase di esplorazione e in quella di sviluppo e una relazione annuale nello sfruttamento, entro il 31 marzo. Il Ministero può svolgere verifiche in loco, annunciate in anticipo, con il diritto del concessionario di formulare obiezioni. Sul prezzo pagato allo Stato per una risorsa concessa, una sentenza pubblicata a settembre 2026 ha chiarito che l’aumento dei canoni minerari vale anche per le licenze firmate anni prima.

Che cosa cambia rispetto a prima

La legge n. 121/2024 aveva stabilito che sono dovuti un canone per lo sfruttamento commerciale e due tasse legate alla superficie, ma aveva lasciato al Governo il loro importo. Questa è la decisione che colma il vuoto, e la differenza pratica sta tra un quadro che nessuno poteva valutare e uno in cui ogni chilometro quadrato ha un prezzo.

Cambia anche il modo in cui si organizzano le gare. Le procedure si avviano per i perimetri dell’elenco approvato con la decisione del Governo n. 664/2026, e il momento di avvio di ciascuna lo decide il Ministero dell’Energia, in funzione di quattro criteri scritti nelle norme: la disponibilità dei perimetri approvati, la capacità di connessione alla rete, gli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili e le condizioni tecniche ed economiche applicabili. Nessuno di essi è accompagnato da un termine.

Una parte della decisione non produce effetti dalla pubblicazione. L’art. 4 rinvia di 30 giorni l’entrata in vigore degli art. 47-51 delle norme e dell’allegato con la metodologia, cioè esattamente degli articoli che fissano il canone, le tasse e il loro modo di calcolo. Si applicano dal 30 settembre 2026. Il resto delle norme, compresa la procedura di concessione, si applica dal 31 agosto 2026.

Compare anche un regime esplicito per i progetti realizzati per fasi. Ogni fase ha il proprio momento di passaggio dalla tassa di sviluppo a quella di sfruttamento, e il canone è dovuto sui ricavi di ciascuna fase entrata in esercizio, non sull’insieme del parco.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il costo della concessione è quantificabile in anticipo: un’aliquota percentuale e due valori unitari, tutti scritti nell’atto, non negoziati nel contratto.
  • La fase di esplorazione resta senza tasse, il che riduce il rischio dell’investitore proprio nella fase in cui non si sa ancora se il progetto si farà.
  • La tassa della fase di sfruttamento si calcola sulla superficie effettivamente costruita, non su tutto il perimetro concesso, quindi non penalizza lo spazio che resta libero tra le turbine.
  • L’indicizzazione con l’indice armonizzato dell’area euro protegge il valore reale degli incassi dello Stato su una concessione che dura decenni.
  • I progetti per fasi hanno regole proprie, quindi un parco messo in esercizio pezzo per pezzo non paga la tassa di sfruttamento per ciò che non produce ancora.

Che cosa resta un problema

  • Il regime di sostegno, cioè la parte che decide se i progetti sono finanziabili, non è approvato e non ha un termine.
  • Il momento di avvio di ciascuna gara resta nella discrezionalità del Ministero dell’Energia, senza alcun termine e senza l’obbligo di annunciare un calendario.
  • L’importo delle garanzie finanziarie, compresa quella per i danni ambientali, non è fissato nell’atto, ma lasciato alla documentazione di gara.
  • Gli articoli che fissano le tasse e quello che impone il contratto tipo rinviano ad allegati numerati che nell’atto non esistono.
  • La data del cambio usato per convertire le tasse da euro in lei è scritta tra parentesi quadre, come un segno di redazione rimasto nel testo.

Consigli pratici

  1. Se state preparando un progetto offshore, calcolate separatamente i tre obblighi. La tassa di sviluppo si applica alla superficie su cui si eseguono lavori secondo l’autorizzazione allo sviluppo, non a tutto il perimetro concesso.
  2. Tenete presente che la superficie della fase di sfruttamento comprende anche la zona occupata dai cavi elettrici sottomarini di collegamento con i punti di connessione, anche se questi si trovano fuori dal perimetro concesso.
  3. Mettete a bilancio l’indicizzazione. I valori di 800 e 1.500 euro crescono ogni anno, dal secondo anno di applicazione, con l’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’area euro pubblicato da Eurostat per l’anno precedente.
  4. Segnate il 30 marzo come termine annuale di dichiarazione e di pagamento, per l’anno precedente. È un termine di legge, e il contratto di concessione non può modificarlo.
  5. Non costruite il piano finanziario sul regime di sostegno. Non è approvato, e le norme dicono espressamente che non lo istituiscono.
  6. Conservate registrazioni complete degli elementi alla base del calcolo. Il Ministero dell’Energia può chiederle in qualsiasi momento, e gli organi fiscali hanno competenze proprie di verifica, distinte da quelle del ministero.
  7. Se il progetto si realizza per fasi, chiedete che ogni fase sia definita chiaramente nel contratto di concessione. Da lì si stabilisce la data di messa in esercizio commerciale, quella che sposta la tassa da 800 a 1.500 euro per chilometro quadrato.

Domande frequenti

Quanto paga allo Stato un parco eolico del Mar Nero?
Tre cose: un canone dello 0,75% dei ricavi ottenuti dallo sfruttamento commerciale, una tassa di 800 euro per chilometro quadrato all’anno nella fase di sviluppo e una tassa di 1.500 euro per chilometro quadrato all’anno nella fase di sfruttamento. Le due tasse sulla superficie si indicizzano ogni anno all’inflazione dell’area euro; l’aliquota del canone resta fissa.
Quando decorre il primo pagamento?
Dal rilascio dell’autorizzazione allo sviluppo. Fino ad allora, per tutta la durata dell’esplorazione, non sono dovuti né il canone né la tassa sulla superficie.
Su quale superficie si calcolano le tasse?
Nella fase di sviluppo, sulla superficie su cui si eseguono lavori di costruzione, come risulta dalla documentazione tecnica approvata con l’autorizzazione allo sviluppo. Nella fase di sfruttamento, sulla superficie effettivamente occupata da lavori e impianti, cui si aggiunge la superficie dei cavi sottomarini di collegamento con i punti di connessione.
Quando si pagano?
Ogni anno, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello per cui sono dovute. Sono crediti fiscali e si amministrano secondo il Codice di procedura tributaria.
Quando possono iniziare le gare?
Le procedure si organizzano per i perimetri dell’elenco approvato con la decisione del Governo n. 664/2026, e il momento di avvio di ciascuna lo stabilisce il Ministero dell’Energia. L’atto non prevede un termine.
Esiste un regime di sostegno per i produttori?
Non con questo atto. L’art. 52 delle norme dice espressamente che le norme non approvano un regime di sostegno e che questo si approva a parte, con decisione del Governo, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Quali garanzie vanno costituite?
Garanzie di buona esecuzione del contratto e per la riparazione dei danni causati all’ambiente, previste dall’art. 15 comma (8) della legge n. 121/2024. L’importo e le modalità si stabiliscono con la documentazione di gara e con il contratto di concessione, e il livello può salire o scendere man mano che il progetto avanza.
Che cosa succede quando il parco chiude la propria vita commerciale?
Tra la cessazione dello sfruttamento commerciale e la cessazione della concessione è dovuta esclusivamente la tassa della fase di sfruttamento, per le superfici ancora occupate dagli impianti. Il canone, legato ai ricavi, non si applica più.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Le norme specifiche rinviano cinque volte a un’«anexa nr. 3» che non esiste. L’art. 41 chiede che la garanzia di buona esecuzione e quella per la riparazione dei danni causati all’ambiente siano costituite «în tipul, cuantumul și condițiile prevăzute în prezentul articol și în anexa nr. 3» (nel tipo, nell’importo e alle condizioni previsti dal presente articolo e dall’allegato n. 3); l’art. 48 fissa la tassa della fase di sviluppo «în cuantumul și condițiile prevăzute în anexa nr. 3» (nell’importo e alle condizioni previsti dall’allegato n. 3); l’art. 49 dice che «cuantumul și modul de determinare sunt prevăzute în anexa nr. 3» (l’importo e il modo di determinazione sono previsti dall’allegato n. 3); l’art. 50 che «modul de calcul și de determinare a bazei de calcul se detaliază prin anexa nr. 3» (il modo di calcolo e di determinazione della base di calcolo è dettagliato dall’allegato n. 3); e l’art. 55 lett. d) chiede al concessionario «raportările privind elementele care stau la baza determinării redevenței și taxelor, potrivit anexei nr. 3» (le comunicazioni sugli elementi alla base della determinazione del canone e delle tasse, secondo l’allegato n. 3). Le norme hanno però un solo allegato, la Metodologia, e l’art. 58 delle norme e l’art. 1 comma (2) della decisione lo chiamano semplicemente «anexa» (l’allegato). Lo stesso problema compare, in forma più grave, all’art. 24 delle norme: il contratto di concessione si conclude «pe baza contractului-model prevăzut în anexa nr. 1» (sulla base del contratto tipo previsto dall’allegato n. 1), e nemmeno l’allegato n. 1 esiste. Ne consegue che le tasse non hanno un luogo dove essere lette e il contratto non ha un modello con cui essere firmato, benché gli art. 47-51 entrino in vigore separatamente, 30 giorni dopo la pubblicazione.
  • La data del cambio è scritta tra parentesi quadre, come un segno di redazione non definito. L’art. 22 comma (3) e l’art. 27 comma (3) della metodologia prevedono, in modo identico, che il valore della tassa «se stabilește în euro și se achită în moneda națională, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data de [31 decembrie] a anului calendaristic pentru care se datorează taxa» (si stabilisce in euro e si paga in moneta nazionale, al cambio della Banca Nazionale della Romania valido alla data del [31 dicembre] dell’anno civile per cui la tassa è dovuta). Le parentesi quadre non sono un segno di punteggiatura usato nel testo normativo romeno per delimitare una data; nella pratica di redazione segnalano un elemento ancora da decidere. Poiché le tasse sono crediti fiscali con scadenza al 30 marzo dell’anno successivo, e il cambio leu-euro varia, il contribuente non può stabilire con certezza quale cambio applicare, e l’organo fiscale non può verificare una conversione rispetto a una data lasciata in sospeso.
  • Il «premiul de concesiune» (premio di concessione) compare nell’elenco degli obblighi finanziari e non compare più da nessun’altra parte. L’art. 6 comma (2) lett. e) della metodologia lo elenca tra gli obblighi finanziari applicabili alle concessioni, accanto al canone, alle due tasse e alle garanzie. A differenza di questi, che hanno ciascuno un capitolo proprio, il premio di concessione non è definito all’art. 4, non ha un articolo di calcolo, non ha un importo e non è più menzionato nel resto della metodologia o delle norme. Non si può stabilire né se sia dovuto, né chi lo debba, né quanto.

Analisi della redazione

L’atto risolve il problema che di fatto bloccava l’eolico offshore in Romania: l’assenza di un prezzo. Dal 2024 c’era una legge, dal 27 agosto 2026 c’è una mappa, e dal 31 agosto c’è anche una fattura. È l’ordine giusto, e la velocità con cui si sono succeduti gli ultimi due atti, quattro giorni, mostra che il Ministero dell’Energia lavora a un pacchetto, non ad atti sparsi.

L’aritmetica mostra però da dove vengono davvero i soldi dello Stato. I tre perimetri della decisione del Governo n. 664/2026 sommano 948 km². Se fossero tutti contemporaneamente nella fase di sviluppo e se i lavori coprissero l’intera superficie, la tassa porterebbe 758.400 euro all’anno; nella fase di sfruttamento, sempre su tutta la superficie, il tetto teorico sarebbe di 1.422.000 euro. In realtà la tassa si calcola sulla superficie su cui si eseguono effettivamente i lavori, e nello sfruttamento sulla superficie costruita, che in un parco eolico è una frazione minima del perimetro, perché le turbine stanno a centinaia di metri l’una dall’altra. In altre parole, le tasse sulla superficie sono una somma simbolica rispetto a un progetto da 3,1 gigawatt, e tutto ciò che conta finanziariamente per lo Stato è il canone dello 0,75%. Esso comincia a decorrere solo alla prima fornitura commerciale, cioè fra anni.

La seconda cosa che si vede combinando gli articoli è che l’atto mette gli obblighi dell’investitore prima di quelli dello Stato. Quanto paga il concessionario si sa all’ultimo decimale. Quanto paga lo Stato, attraverso il regime di sostegno dell’art. 8 della legge n. 121/2024, non si sa affatto, e l’art. 52 delle norme si limita a dire che il regime si approva «distintamente». Per un progetto offshore la decisione finale di investimento dipende proprio da quel regime, non da una tassa di 1.500 euro per chilometro quadrato. Pubblicare le tasse senza il regime significa che la parte prevedibile dell’equazione è quella che non decide nulla.

La terza osservazione riguarda l’asimmetria dei termini. Il concessionario ha termini fermi dappertutto: relazioni trimestrali, relazione annuale entro il 31 marzo, dichiarazione e pagamento entro il 30 marzo, garanzie mantenute valide per tutta la durata. Lo Stato non ne ha nessuno. Il Ministero dell’Energia stabilisce «il momento di avvio di ciascuna procedura competitiva» secondo quattro criteri, uno dei quali, la capacità di connessione alla rete, dipende da un terzo attore, il gestore del sistema di trasmissione, che nelle norme non compare con alcun obbligo di calendario. Un investitore può sapere esattamente quanto pagherà, ma non può sapere in che anno potrà partecipare a una gara.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La rinumerazione corretta dell’allegato, prima del 30 settembre 2026. Tre dei cinque rinvii all’«anexa nr. 3», quelli degli art. 48, 49 e 50, riguardano proprio gli articoli che entrano in vigore in quella data, e il rinvio all’«anexa nr. 1» blocca la firma del contratto di concessione nella forma prevista dalle norme. Una rettifica pubblicata entro allora eviterebbe che la prima applicazione delle tasse avvenga su testi che rinviano al vuoto.
  • La fissazione della data del cambio, senza parentesi. Se l’intenzione è il 31 dicembre dell’anno di riferimento, il testo deve dirlo in modo semplice. Se l’intenzione era il cambio del giorno di pagamento, lo stesso. Una qualsiasi delle due sarebbe migliore di una data lasciata in sospeso in un atto che genera crediti fiscali.
  • Un termine per il regime di sostegno. Senza di esso il pacchetto offshore resta a metà: regole complete su ciò che incassa lo Stato, nulla su ciò che garantisce. Un termine anche solo di sei mesi darebbe al mercato un orizzonte per la decisione di investimento.
  • Un calendario indicativo delle gare, pubblicato dal Ministero dell’Energia. I quattro criteri dell’art. 57 descrivono che cosa pesa il ministero, ma non producono alcuna prevedibilità. Un elenco con i perimetri e il trimestre stimato di avvio, aggiornato periodicamente, costerebbe una pagina e cambierebbe il modo in cui si preparano gli offerenti.
  • Soglie minime per la garanzia ambientale, scritte nella metodologia. Oggi la garanzia per la riparazione dei danni causati all’ambiente si stabilisce interamente con la documentazione di gara. Una soglia minima rapportata alla capacità installata o alla superficie costruita toglierebbe dalla trattativa commerciale proprio la componente che protegge un interesse pubblico, non uno contrattuale.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 731 e n. 731 bis del 31 agosto 2026 8 pagine PDF, 75 KB l'atto inizia a pagina 6

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Le altre edizioni citate: nr. 731 bis/2026

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.