In breve

  • Un piano di 31 pagine promette di accorciare l’autorizzazione di un parco eolico offshore da circa 24 mesi a 12, con uno sportello unico digitale, moduli standardizzati e il divieto di chiedere documenti che lo Stato ha già.
  • Quasi tutti i termini decorrono però dalla «messa in esercizio della soluzione digitale», e il piano non dice quale sia quella soluzione, chi la costruisce ed entro quando: 22 dei 31 termini dipendono da un momento che l’atto non data.
  • Il piano doveva essere approvato entro il 31 dicembre 2024, secondo l’art. 50 della legge n. 121/2024. È arrivato con 609 giorni di ritardo.
Atto: Decreto ME/MEDAT/ACROO n. 945/1.349/1.607/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 734 e n. 734 bis del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026

Lo Stato si propone di dimezzare il tempo in cui si autorizza un parco eolico nel Mar Nero, ma non dice da quando comincia a contare. Il decreto congiunto del ministro dell’Energia ad interim, del ministro dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo e del presidente dell’Autorità competente per la regolamentazione delle operazioni offshore nel Mar Nero n. 945/1.349/1.607/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 del 1° settembre 2026, approva il Piano di misure per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure amministrative relative ai progetti di energia eolica offshore. Il decreto in sé ha tre articoli e una sola pagina; la sostanza sta nell’allegato di 31 pagine, pubblicato separatamente, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 bis dello stesso giorno. Arriva un giorno dopo il pacchetto di sei atti che ha fissato le regole concrete di autorizzazione, costruzione e dismissione, e lo stesso giorno, nell’edizione vicina n. 733, è uscita anche la Metodologia per il rilascio del permesso di esplorazione, approvata con il decreto del ministro dell’Energia n. 951/2026.

È il quarto piano di misure richiesto dalla legge n. 121/2024 sull’energia eolica offshore e l’ultimo di essi. La legge ha istituito quattro gruppi di lavoro interistituzionali e quattro piani: quello per i porti, all’art. 47, approvato con il decreto n. 517/667/2026 e pubblicato il 4 agosto 2026; quello per la formazione professionale, all’art. 49, pubblicato il 31 luglio 2026; quello per le catene di approvvigionamento locali, all’art. 48, pubblicato il 25 agosto 2026; e questo, richiesto dall’art. 50, per le procedure amministrative. Tutti e quattro avevano lo stesso termine di legge, il 31 dicembre 2024, e tutti e quattro sono stati pubblicati tra il 31 luglio e il 1° settembre 2026.

La differenza rispetto agli altri tre è l’oggetto. I piani precedenti riguardavano i porti, le persone e le fabbriche. Questo riguarda l’amministrazione stessa: i pareri che chiede, le carte che pretende due volte, i termini che non rispetta e le competenze che si sovrappongono. Il suo fondamento, l’art. 50 della legge n. 121/2024, rinvia a tre articoli dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 41/2016 sulle misure di semplificazione: l’art. 21, che vieta alle istituzioni di chiedere copie di documenti emessi da altre istituzioni pubbliche, l’art. 22, che vieta di chiedere cartelline e articoli di cancelleria, e l’art. 31, che obbliga alla fotocopiatura gratuita quando si chiedono copie su carta.

Il piano è stato elaborato dal gruppo di lavoro costituito con il decreto congiunto n. 740/1.668/1.491/2025 e si appoggia sulla relazione di approvazione n. 153.397 del 19 agosto 2026 del Ministero dell’Energia. Il decreto è stato firmato il 25 agosto 2026 dal ministro dell’Energia ad interim, Ilie-Gavril Bolojan, e dal rappresentante dell’ACROO, e il 28 agosto 2026 dal rappresentante del MEDAT.

Gli effetti che produce

La prima cosa da dire è che cosa non produce. Il piano non crea diritti nuovi per l’investitore e non accorcia di per sé alcun termine. Il punto 7.3 lo dice esplicitamente: gli indicatori «hanno carattere orientativo e sono utilizzati esclusivamente per il monitoraggio dell’avanzamento nell’attuazione delle misure previste dal Piano, senza costituire obblighi individuali di risultato per le istituzioni partecipanti». Il piano ripete inoltre, due volte, che le misure «non modificano i requisiti né il livello di rigore delle valutazioni ambientali, di sicurezza operativa e di sicurezza».

Ciò che produce sono obblighi organizzativi per l’amministrazione, con quattro termini verificabili sul calendario. Ogni istituzione responsabile deve designare un coordinatore dell’attuazione, un «punto focale», entro 3 mesi dall’approvazione del piano, cioè entro il 1° dicembre 2026. Il Ministero dell’Energia, insieme alle istituzioni competenti, deve svolgere un audit amministrativo completo delle procedure attuali, con l’inventario di tutti i pareri, delle durate e delle sovrapposizioni, entro 6 mesi, cioè entro il 1° marzo 2027. Sempre entro 6 mesi deve essere avviato il processo di firma del protocollo di collaborazione interistituzionale. E il Ministero dell’Energia «può elaborare e pubblicare» una relazione annuale sullo stato di attuazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il secondo effetto è il principio «una sola volta», ormai scritto in un atto del settore. Le istituzioni coinvolte nel rilascio dei pareri sui progetti offshore non devono più chiedere in copia documenti già esistenti presso altri enti pubblici e devono ottenerli direttamente, attraverso l’interconnessione delle banche dati. L’obiettivo dichiarato è ridurre di almeno il 50% il numero di documenti richiesti agli investitori. Il punto 2.11 va oltre: le valutazioni già presentate o svolte in un’altra procedura non si richiedono una seconda volta, e i chiarimenti si chiedono in modo puntuale, «senza ripresentazione integrale della documentazione già depositata».

Il terzo effetto è il riconoscimento reciproco delle valutazioni. Il punto 3.11 prevede che le valutazioni tecniche, giuridiche, ambientali, di sicurezza e di conformità svolte da un’autorità siano messe a disposizione delle altre e «saranno riconosciute come tali, senza essere ripetute integralmente». Una guida interistituzionale dovrà stabilire quali tipi di valutazione si riconoscono, per quanto tempo sono valide e in quali situazioni limitate la valutazione si ripete.

Il quarto effetto riguarda il momento da cui decorre un termine amministrativo, una questione che nella pratica decide i fascicoli. Il punto 3.3 dice che il termine procedurale inizia «al momento della conferma della completezza della documentazione depositata» attraverso la piattaforma dello sportello unico e può essere sospeso in caso di chiarimenti o integrazioni giustificati. È l’unica regola di procedura di tutto il piano che possa essere invocata direttamente.

Il quinto effetto è un meccanismo di sblocco. Il punto 4.3 istituisce una «procedura di composizione delle controversie in tre fasi»: analisi a livello tecnico, mediazione tra il Ministero dell’Energia e il MEDAT, poi escalation a livello governativo. L’obiettivo è una proposta di soluzione per almeno l’80% dei casi segnalati, entro 30 giorni dalla segnalazione, con riunioni bimensili di monitoraggio e una relazione pubblica semestrale.

Il sesto effetto è la trasparenza. Il piano prevede un registro elettronico pubblico delle domande e dei pareri, un pannello di monitoraggio «SLA live» con i tempi medi per fase e il grado di rispetto dei termini, un cruscotto aggiornato ogni trimestre e la consultazione pubblica online per i progetti a impatto rilevante. Le modifiche legislative o procedurali devono essere riportate sulla piattaforma entro 15 giorni dalla loro entrata in vigore, e le relazioni sulla consultazione pubblica si pubblicano entro 30 giorni dalla chiusura della sessione.

Che cosa cambia rispetto a prima

La situazione di partenza è descritta dallo stesso piano, nell’allegato n. 2: le documentazioni si presentano separatamente a ciascuna istituzione, gli stessi documenti sono richiesti più volte, non esiste un meccanismo unitario di monitoraggio dello stato di avanzamento e i termini sono diversi e difficili da prevedere. Le dipendenze tra le procedure «sono gestite in modo informale».

La novità di merito è lo sportello unico digitale, abbreviato GUD in tutto il testo, dove compare 84 volte. Dovrebbe consentire la presentazione di una domanda unica, la sua distribuzione automatica alle istituzioni competenti, le notifiche sullo stato di ciascuna fase e lo scambio di dati tra le autorità. Il piano però non lo costruisce e non decide che cosa sia. Dice che la soluzione digitale «sarà stabilita nella fase di progettazione e attuazione», e la formula «si analizzerà in via prioritaria la possibilità di utilizzare» le infrastrutture digitali esistenti compare quattro volte.

Qui entra la seconda novità, che non riguarda l’energia. L’infrastruttura esistente a cui il piano guarda è il Punto di Contatto Unico Elettronico per le Licenze Industriali, PCUEL, gestito dall’Ufficio per la Licenza Industriale in base all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 140/2022 sulla licenza industriale unica. Il PCUEL compare 32 volte nel piano, e l’OLI 28. Nell’allegato n. 2, la licenza industriale unica è stata aggiunta come nona procedura dell’elenco di quelle applicabili ai progetti offshore. La formula «in caso di utilizzo del PCUEL» compare nove volte, sempre al condizionale.

È cambiato anche l’elenco delle istituzioni che portano la responsabilità. La legge n. 121/2024 indicava all’art. 50 il Ministero dell’Energia, il Ministero della Ricerca, dell’Innovazione e della Digitalizzazione e l’ACROPO. Nel frattempo il ministero della digitalizzazione è stato riorganizzato, le competenze sono passate al MEDAT e l’ACROPO è diventata ACROO. L’allegato n. 1 del piano elenca quattro istituzioni con responsabilità nominate, il Ministero dell’Energia, il MEDAT, l’ACROO e l’OLI, più una categoria residuale, «altre autorità pubbliche centrali e istituzioni competenti».

Che cosa non è cambiato, benché fosse sul tavolo: il «silenzio amministrativo», cioè la regola per cui la mancata risposta nel termine vale come approvazione. Il punto 3.3 non lo istituisce, ma dice soltanto che la sua applicazione «sarà analizzata» e che l’eventuale applicazione «sarà oggetto di un’analisi giuridica distinta e delle misure legislative necessarie».

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il principio «una sola volta» è scritto esplicitamente per il settore offshore, con un obiettivo numerico: meno 50% di documenti richiesti all’investitore.
  • Le valutazioni svolte da un’autorità sono riconosciute dalle altre, senza essere ripetute integralmente, e i chiarimenti si chiedono in modo puntuale.
  • Il momento da cui decorre il termine è definito, la conferma della completezza della documentazione, e si dice anche quando si sospende.
  • Un registro pubblico delle domande e dei pareri, più un pannello «SLA live» con i tempi medi per fase, renderebbero visibile dove si trova ogni fascicolo.
  • I blocchi tra istituzioni ricevono una procedura formale in tre fasi, con 30 giorni per una proposta di soluzione.
  • Il piano chiede di riutilizzare una piattaforma esistente invece di costruirne una nuova, il che evita un ulteriore punto di accesso per l’investitore.

Che cosa resta un problema

  • Dei 31 termini espressi con la formula «entro», 22 decorrono dalla messa in esercizio della soluzione digitale, un momento che il piano non data.
  • Gli indicatori sono dichiarati orientativi, «senza costituire obblighi individuali di risultato», quindi nessuno risponde se l’obiettivo non viene raggiunto.
  • Non c’è alcun finanziamento stanziato. Le istituzioni lavorano «nei limiti delle competenze, delle risorse disponibili e del quadro di bilancio approvato».
  • Tre delle 20 misure numerate non hanno né indicatore né responsabile designato, benché il punto 8.1 prometta il monitoraggio del 100% delle misure.
  • Il «silenzio amministrativo» resta soltanto da analizzare, quindi manca la leva che sanzionerebbe davvero il superamento di un termine.
  • L’art. 22 e l’art. 31 dell’ordinanza d’urgenza n. 41/2016, che l’art. 50 della legge indicava espressamente, non sono trattati da nessuna parte nelle 31 pagine.

Consigli pratici

  1. Se state preparando un progetto eolico offshore, non aspettate lo sportello unico. I termini che producono effetti adesso sono quelli della decisione del Governo n. 687/2026 e dei decreti ACROO n. 13-17/2026, pubblicati il giorno prima, non gli obiettivi di questo piano.
  2. Segnatevi la data del 1° dicembre 2026. Entro quel giorno ogni istituzione coinvolta dovrebbe avere designato un coordinatore dell’attuazione. Chiedetene il nome all’istituzione con cui lavorate.
  3. Il successivo riferimento verificabile è il 1° marzo 2027, termine di 6 mesi per l’audit delle procedure e per l’avvio della firma del protocollo interistituzionale.
  4. Quando un’istituzione vi chiede la copia di un parere emesso da un’altra istituzione pubblica, invocate l’art. 21 dell’ordinanza d’urgenza n. 41/2016 e il punto 2.1 del piano. Il divieto esiste nella legge dal 2016, il piano si limita a riprenderlo.
  5. Se vi vengono chieste cartelline, cartelline ad anelli o altri articoli di cancelleria, l’art. 22 della stessa ordinanza li vieta, e il divieto si applica anche se il piano non lo menziona.
  6. Chiedete per iscritto la conferma della completezza della documentazione. Da quel momento decorre il termine, secondo il punto 3.3, e una richiesta di chiarimenti lo sospende.
  7. Un blocco tra due istituzioni può essere fatto salire di livello. Il piano prevede l’analisi tecnica, poi la mediazione tra il Ministero dell’Energia e il MEDAT, poi il livello governativo, con una proposta di soluzione entro 30 giorni dalla segnalazione per l’80% dei casi.
  8. Seguite la relazione annuale di attuazione. Il punto 8.2 dice che il Ministero dell’Energia «può elaborare e pubblicare» una relazione del genere entro il 31 marzo di ogni anno. Il verbo è «può», non «deve», quindi la sua assenza non viola nulla.

Domande frequenti

Che cos’è, in realtà, questo piano?
Un documento di politica pubblica approvato con decreto congiunto di tre autorità, che stabilisce le direzioni di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per i progetti eolici del Mar Nero. Contiene 20 misure numerate, indicatori di prestazione e istituzioni responsabili, ma non contiene norme di procedura direttamente applicabili, salvo la regola sul momento da cui decorre un termine.
Cambia qualcosa per gli investitori dal 1° settembre 2026?
In pratica, no. Il decreto entra in vigore con la pubblicazione, ma quasi tutte le misure dipendono da una piattaforma digitale che non esiste e per la quale il piano non fissa né la soluzione tecnica né il termine di realizzazione. I primi effetti verificabili sono amministrativi: la designazione dei punti focali entro il 1° dicembre 2026 e l’audit delle procedure entro il 1° marzo 2027.
Quanto dovrebbe durare l’autorizzazione di un parco eolico offshore?
L’obiettivo dichiarato è la riduzione della durata media da circa 24 mesi a 12, entro 12-18 mesi dalla messa in esercizio della soluzione digitale. Nell’allegato n. 2 il piano indica anche obiettivi per singola procedura: parere di navigazione sotto i 2-3 mesi, autorizzazione allo sviluppo offshore sotto i 6 mesi, licenza di produzione di energia elettrica sotto i 3 mesi, mentre per l’autorizzazione ambientale una riduzione del 20-30%, senza toccare i requisiti di merito.
Che cos’è lo sportello unico digitale e chi lo realizza?
Un punto unico, digitale e fisico, attraverso cui l’investitore presenta una sola domanda, che viene poi distribuita automaticamente alle istituzioni competenti. Il coordinamento funzionale spetta al Ministero dell’Energia. La soluzione tecnica non è stabilita: il piano dice che si analizzerà in via prioritaria l’uso del Punto di Contatto Unico Elettronico per le Licenze Industriali, gestito dall’Ufficio per la Licenza Industriale, oppure lo sviluppo di funzionalità specifiche al suo interno.
Da quando decorrono i termini del piano?
Dipende dal termine. Quattro decorrono dall’approvazione del piano, quindi si possono calcolare. Altri 22 decorrono dalla messa in esercizio della soluzione digitale, un momento che nell’atto non ha data. La durata complessiva stimata per l’attuazione integrale è di 24-36 mesi dall’approvazione, e le fasi 1-3 dovrebbero concludersi in circa 18 mesi.
Chi risponde dell’attuazione?
Il coordinamento generale spetta al Ministero dell’Energia. Il MEDAT, attraverso l’Autorità per la Digitalizzazione della Romania, offre sostegno metodologico su digitalizzazione e interoperabilità. L’ACROO contribuisce con la parte tecnica offshore, e l’Ufficio per la Licenza Industriale interviene se si utilizza il PCUEL. L’allegato n. 1 elenca queste quattro istituzioni e una categoria aperta di altre autorità.
Di quanto è arrivato in ritardo il piano?
L’art. 50 della legge n. 121/2024 ne chiedeva l’approvazione entro e non oltre il 31 dicembre 2024. È stato pubblicato il 1° settembre 2026, cioè dopo 609 giorni. Il gruppo di lavoro che doveva essere costituito entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 7 settembre 2024, è stato costituito con decreto congiunto soltanto nel 2025.
Cambiano i requisiti ambientali, di sicurezza o di difesa?
No. Il piano dice due volte che le misure riguardano esclusivamente l’efficientamento dei flussi amministrativi e non modificano il contenuto delle valutazioni ambientali, di quelle sulla sicurezza delle operazioni, della difesa nazionale o della sicurezza della navigazione. Non si toccano neppure le fasi di consultazione pubblica previste dalla normativa ambientale.
Che cosa succede se gli obiettivi non vengono raggiunti?
Nulla, in senso giuridico. Il punto 7.3 dice espressamente che gli indicatori hanno carattere orientativo e non costituiscono obblighi individuali di risultato per le istituzioni partecipanti. L’unica conseguenza prevista è la rendicontazione: monitoraggio trimestrale, cruscotto pubblico e una relazione annuale che il Ministero dell’Energia «può» pubblicare.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Allegato n. 2, tabella del punto 2, posizioni 5 e 6 (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 bis, pagine 30 e 31). Alla posizione 5, «Parere archeologico subacqueo», il testo «legislația patrimoniului cultural» (la normativa sul patrimonio culturale) è stampato in modo identico in otto colonne successive, benché abbia senso soltanto nella prima di esse, quella del fondamento giuridico: compare anche come fase del progetto, come documentazione richiesta, come dipendenza da altre procedure, come durata stimata, come durata obiettivo, come tipo di semplificazione e come osservazioni. Alla posizione 6, «Parere di utilizzo dell’infrastruttura portuale», il testo «solicitare utilizare infrastructură, date tehnice (actual); standardizare și integrare GUD (propus)», cioè la domanda di utilizzo dell’infrastruttura e i dati tecnici allo stato attuale e la standardizzazione e l’integrazione nel GUD come proposta, è stampato in modo identico in sei colonne successive, dalla documentazione richiesta fino alle osservazioni. Il piano dichiara l’allegato n. 2 il proprio «strumento operativo», e le due posizioni restano, così come pubblicate, senza dipendenze, senza durata attuale, senza durata obiettivo e senza tipo di semplificazione. Sono le sole due delle nove procedure della tabella per cui non si può stabilire che cosa venga semplificato e rispetto a che cosa si misuri il progresso.
  • Punto 5.3, «Archiviazione elettronica e tracciabilità dei documenti» (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 bis, pagina 18). La raccomandazione, l’indicatore e i responsabili collegati a questa misura riguardano altro rispetto all’archiviazione. La raccomandazione chiede «la definizione di un insieme minimo di API necessarie (ad es. Registro delle imprese, ANAF, Catasto, ANRE, ACROO)» e «il collaudo periodico dell’interoperabilità», l’indicatore è «almeno 5 interconnessioni funzionanti con registri pubblici, successivamente alla fase di collaudo e stabilizzazione della piattaforma, entro 6-12 mesi dalla sua messa in esercizio», e i responsabili sono «ciascuna istituzione detentrice di registri (integrazione API)». La stessa frase compare, parola per parola, nel corpo della misura 2.3, «Interoperabilità delle banche dati» (pagina 9), ed è anche l’indicatore di quella misura. Ne risulta che la misura sull’archiviazione elettronica resta senza un indicatore proprio, e che le stesse cinque interconnessioni spuntano due misure diverse, benché il punto 8.1 chieda che sia monitorato il «100% delle misure previste dal Piano».

Analisi della redazione

Il problema che il piano descrive è reale ed è descritto con onestà. L’allegato n. 2 riconosce, in quattro punti, che oggi l’investitore presenta le documentazioni separatamente a ciascuna istituzione, che gli stessi documenti gli sono richiesti più volte, che non esiste un meccanismo unitario di monitoraggio e che le dipendenze tra le procedure «sono gestite in modo informale». Un documento ufficiale che scrive questo sulla propria amministrazione è un buon punto di partenza. Ciò che segue la diagnosi è però un piano che rinvia da solo la propria partenza.

L’aritmetica dei termini dice più del testo. Il piano contiene 31 termini espressi con la formula «entro». Di questi, 22 decorrono dalla «messa in esercizio della soluzione digitale utilizzata per l’attuazione del GUD» o dalla messa in esercizio della piattaforma, e quattro decorrono dall’approvazione del piano. I restanti sono legati a un evento procedurale: 30 giorni dalla segnalazione di un blocco, 30 giorni dalla chiusura di una consultazione, 90 giorni dalla conclusione di un’altra, 15 giorni dall’entrata in vigore di una modifica legislativa. In altre parole, quasi tre quarti dei termini del piano partono da un momento che il piano non data, per una soluzione digitale della quale dice, sempre lui, che «sarà stabilita nella fase di progettazione e attuazione». Non si sa nemmeno se sarà una piattaforma nuova o un’estensione del PCUEL: la formula «in caso di utilizzo del PCUEL» compare nove volte, sempre al condizionale.

La seconda osservazione nasce dal conteggio delle misure. I capitoli 2-6 contengono 20 misure numerate. Diciassette hanno indicatore, termine e istituzioni responsabili. Tre non hanno nessuno dei tre: il punto 2.11, sul riutilizzo delle documentazioni, il punto 3.11, sull’eliminazione della doppia valutazione amministrativa, e il punto 5.4, sull’interoperabilità e la sicurezza informatica. Sono esattamente le misure da cui dipende la promessa centrale, quella per cui nessuno ti chiede più due volte lo stesso documento, e l’unica misura che riguarda la sicurezza di un sistema attraverso cui dovrebbero passare le documentazioni tecniche di investimenti da miliardi. Nel frattempo, il punto 8.1 fissa come indicatore il «100% delle misure previste dal Piano monitorate attraverso il meccanismo di monitoraggio», un obiettivo che il testo stesso rende impossibile.

La terza osservazione riguarda il rapporto tra ciò che il piano chiede e ciò che è stato chiesto a lui. L’art. 50 della legge n. 121/2024 non parla di semplificazione in generale: rinvia in modo puntuale a tre articoli dell’ordinanza d’urgenza n. 41/2016. L’art. 21, il divieto di chiedere copie di documenti emessi da altre istituzioni pubbliche, è coperto in modo solido, con la misura 2.1 e con l’obiettivo del meno 50% di documenti. L’art. 22, che vieta alle istituzioni di chiedere cartelline, cartelline ad anelli e qualsiasi altro articolo di cancelleria, e l’art. 31, che obbliga alla fotocopiatura gratuita quando si chiedono copie su carta, non compaiono da nessuna parte nelle 31 pagine. Le parole «cartellina ad anelli», «cancelleria», «articoli di cartoleria», «fotocopiatura» e «carta» mancano dal testo. Si può obiettare che l’art. 31 non si applica agli atti emessi dalle autorità centrali, quindi sarebbe in gran parte privo di oggetto. Solo che il piano coinvolge espressamente le autorità locali e le autorità portuali, alle quali si applica.

La quarta osservazione si vede soltanto mettendo il piano accanto agli atti pubblicati nella stessa settimana. L’allegato n. 2 annota, alla posizione 2, che la metodologia del permesso di esplorazione «dovrà essere approvata con normativa secondaria», e la durata della procedura è «n/d / in corso di definizione». La metodologia era già stata approvata con il decreto del ministro dell’Energia n. 951/2026 ed è uscita nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 733, lo stesso 1° settembre 2026, a due numeri di distanza. Ancora più chiaro alla posizione 7: il piano registra per l’autorizzazione allo sviluppo offshore una durata attuale di 6-12 mesi e si fissa come obiettivo «≤ 6 mesi». Le norme approvate con la decisione del Governo n. 687/2026, pubblicate il giorno prima, prevedono che l’ACROO rilasci l’autorizzazione allo sviluppo entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione completa, cioè in circa tre mesi. L’obiettivo che il piano si pone per oltre un anno è due volte più lungo del termine già in vigore dal 31 agosto 2026.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Una data per la soluzione digitale, non una condizione. Se il piano fissasse un termine fermo per la decisione sulla soluzione, ad esempio 6 mesi dall’approvazione, i 22 termini che oggi decorrono da un momento senza data diventerebbero calcolabili, e il ritardo nella scelta della piattaforma avrebbe un costo visibile invece di rinviare, in silenzio, tutto il resto.
  • Indicatore e responsabile per i punti 2.11, 3.11 e 5.4. Senza di essi, le tre misure non possono essere monitorate con il meccanismo del punto 8.1, e l’obiettivo del «100% delle misure monitorate» resta irrealizzabile per costruzione. Per il 5.4 la mancanza è più grave di un problema di forma: nessuno risponde nominalmente della sicurezza del sistema.
  • Un indicatore proprio per l’archiviazione elettronica, al punto 5.3. Il tasso di archiviazione dei documenti con storico completo degli accessi, o il tempo medio di reperimento di un fascicolo amministrativo, misurerebbero davvero quella misura. Oggi le cinque interconnessioni con i registri pubblici spuntano contemporaneamente i punti 2.3 e 5.3.
  • La copertura dell’art. 22 e dell’art. 31 dell’ordinanza d’urgenza n. 41/2016. Sono due dei tre testi per i quali la legge ha chiesto questo piano. Una misura di una pagina, con un divieto espresso rivolto alle autorità locali e portuali coinvolte nel rilascio dei pareri sui progetti offshore, chiuderebbe il mandato ricevuto con l’art. 50.
  • L’allineamento dell’allegato n. 2 ai termini già in vigore. La posizione 7 dovrebbe partire dai 60 giorni lavorativi della decisione del Governo n. 687/2026, non da una stima di 6-12 mesi, e la posizione 2 dovrebbe riflettere la metodologia approvata lo stesso giorno. Altrimenti la prima revisione dell’allegato servirà a correggere ciò che era già pubblico alla data della pubblicazione.
  • Un termine di risposta dell’amministrazione, non soltanto obiettivi di durata. Il piano rinvia il «silenzio amministrativo» a un’analisi successiva e non pone alcuna conseguenza al superamento di un termine. Una regola semplice, la pubblicazione automatica nel registro pubblico di ogni superamento, con l’istituzione e il numero di giorni, farebbe del pannello «SLA live» uno strumento di disciplina, non solo di rendicontazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 e n. 734 bis del 1° settembre 2026 36 pagine PDF, 1,9 MB l'atto inizia a pagina 3

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.