In breve
- Il denaro che segue la persona fuori dal centro residenziale, cioè lo standard di costo del centro mantenuto per 24 mesi, spettava soltanto a chi se ne andava entro il 30 giugno 2026. La legge cancella questo termine e lo sostituisce con una condizione: le somme sono concesse fino a quando la legge di bilancio annuale garantirà il finanziamento dei due benefici previsti dalla Legge n. 7/2023.
- Chi ha lasciato un centro dopo il 30 giugno 2026 riceve il denaro retroattivamente, per tutto il periodo trascorso da allora, cioè 62 giorni fino all’entrata in vigore della legge.
- La procedura di pagamento dei due benefici, quello per l’abitazione e quello di transizione, passa da una decisione del Governo sospesa dal giudice dopo due giorni all’allegato di una legge, dove non può più essere sospesa allo stesso modo.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 724 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026
Il sostegno economico che accompagna una persona con disabilità all’uscita dal centro residenziale non sarebbe più spettato a nessuno che se ne fosse andato dopo il 30 giugno 2026. La Legge n. 178/2026 cancella quel termine, e chi è uscito nel frattempo riceve il denaro retroattivamente. L’atto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 724 del 28 agosto 2026 e promulgato con il decreto n. 731/2026, abroga nello stesso tempo la Decisione del Governo n. 569/2026, la cui esecuzione era stata sospesa dalla Corte d’appello di Bucarest due giorni dopo la pubblicazione, e ne sposta la procedura nell’allegato n. 1 alla Legge n. 7/2023.
Ci sono due storie nello stesso atto. La prima riguarda il denaro e un termine che stava per chiudere il rubinetto. L’articolo III dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025 stabiliva che la persona che esce da un centro residenziale conserva per 24 mesi lo standard di costo del centro di provenienza, ma soltanto se se ne era andata «entro la data del 30 giugno 2026». La legge riscrive l’articolo ed elimina la condizione.
La seconda riguarda dove sono scritte le regole. Il beneficio per l’abitazione, un’indennità mensile per l’affitto, l’assicurazione, le utenze e le riparazioni ordinarie, e il beneficio di transizione, che copre i costi del trasloco vero e proprio, sono previsti nella Legge n. 448/2006 dal 2023. La loro procedura di pagamento è arrivata soltanto il 28 luglio 2026, con una decisione del Governo, e il 30 luglio la Corte d’appello di Bucarest ne ha sospeso l’esecuzione, su richiesta del PSD, fino alla decisione sull’azione di annullamento. Ora la stessa procedura, quasi parola per parola, diventa allegato di una legge.
Nello stesso periodo, la Commissione superiore di valutazione delle persone adulte con disabilità riceve un nuovo regolamento di organizzazione, con il Decreto ANPDPD n. 784/2026, che rende più severe le regole per contestare il grado di disabilità.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la cancellazione del termine del 30 giugno 2026. I tre commi dell’art. III dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025 che contenevano la formula «entro la data del 30 giugno 2026» non la contengono più. La persona che esce da un centro ne conserva lo standard di costo per 24 mesi, e la persona anziana con disabilità che si trasferisce in un centro per anziani lo conserva per 6 mesi, indipendentemente dalla data dell’uscita.
Lo standard di costo segue la persona anche quando il trasferimento avviene in regime di urgenza: per chi è stato portato via dal centro di Dumbrava, lo Stato paga ai centri privati il 90% dello standard di costo, retroattivamente dal 1° luglio 2026.
Il termine di calendario non sparisce senza lasciare qualcosa al suo posto. La legge aggiunge allo stesso articolo un nuovo comma, il (5), secondo cui le somme sono concesse «fino a quando saranno garantite le fonti di finanziamento, con la legge di bilancio annuale» per il beneficio di transizione e per quello per l’abitazione previsti dalla Legge n. 7/2023. Il sostegno non diventa quindi permanente: dura fino a quando il bilancio prenderà in carico i due benefici, e quel momento non ha una data.
Il secondo effetto è retroattivo. L’art. V dice espressamente che il pagamento delle somme per chi ha lasciato i centri dopo il 30 giugno 2026 avviene dopo l’entrata in vigore della legge e copre anche il periodo trascorso da allora. Tra il 30 giugno e il 31 agosto ci sono 62 giorni, durante i quali alcune persone sono uscite dai centri senza il finanziamento che avrebbe dovuto seguirle.
Il terzo effetto riguarda il rango dell’atto. L’art. 202 comma (3) e l’art. 203 comma (3) della Legge n. 448/2006 dicevano, nella formulazione data dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025, che la procedura di concessione dei pagamenti e i casi di sospensione, modifica e cessazione «sono approvati con decisione del Governo». Dal 31 agosto 2026 dicono che sono disciplinati nell’allegato n. 1 alla Legge n. 7/2023. Stessa procedura, altro tipo di atto.
Il quarto effetto è un obbligo nuovo, che finora non esisteva né nella decisione né nella legge: almeno 12 mesi prima della data stimata dell’uscita dal centro, la persona adulta con disabilità partecipa a un programma di preparazione alla vita indipendente, organizzato dalle direzioni generali di assistenza sociale e protezione dell’infanzia, sulla base del piano individuale di vita indipendente e integrazione nella comunità.
Il quinto effetto riguarda le definizioni. «Persona deistituzionalizzata» e «persona a rischio di istituzionalizzazione», finora definite nella decisione del Governo, entrano nella Legge n. 7/2023 stessa, all’art. 4 lett. p) e q). Il contenuto delle definizioni resta lo stesso, ma la loro sede sale dalla decisione alla legge.
Il sesto effetto è una regola di non cumulabilità, scritta nell’art. VI. Il beneficio di transizione e quello per l’abitazione spettano alle persone che lasciano i centri residenziali pubblici e ricevono misure di deistituzionalizzazione e di integrazione nella comunità, con l’eccezione di quelle che si trovano in servizi di abitare assistito nella comunità, e soltanto se non ricevono le somme previste dall’art. III dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025. In altri termini, una persona riceve o lo standard di costo del centro da cui è uscita, oppure i due benefici, non entrambe le cose.
Il settimo effetto riguarda gli importi, che non cambiano. Il beneficio per l’abitazione è l’indennità mensile pari a un salario minimo lordo nazionale. Il beneficio di transizione ha un valore massimo di due salari di base minimi lordi nazionali garantiti in pagamento. Entrambi sono concessi sulla base dei documenti giustificativi.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il confronto con la Decisione del Governo n. 569/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 614 del 28 luglio 2026, mostra che la procedura è stata ripresa quasi integralmente, con la numerazione degli articoli spostata. Chi cerca cambiamenti di sostanza nell’allegato ne trova pochi, e la maggior parte sono di procedura.
Il primo, e il più utile: la domanda ora si può presentare «di persona, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax, per e-mail oppure online». La decisione non elencava alcun canale. Per una persona con disabilità, qui sta la differenza tra arrivare allo sportello e non arrivarci.
Il secondo è una riformulazione, non un cambiamento. La finestra del beneficio di transizione resta la stessa: la decisione diceva «nei primi 12 mesi dalla data di cessazione della fornitura del servizio sociale residenziale e con un anticipo massimo di 60 giorni rispetto a tale data», mentre l’allegato la scrive al contrario, «con un anticipo massimo di 60 giorni rispetto alla data di cessazione …, ma non oltre 12 mesi dopo tale data». Anche nella decisione si poteva chiedere il beneficio prima dell’uscita; il nuovo ordine delle parole rende soltanto la regola più facile da leggere.
Il terzo riguarda il trasferimento in un altro distretto. L’articolo esisteva anche nella decisione, con gli stessi termini di 5 e di 10 giorni, ma senza dire da quando decorrono. L’allegato li ancora: il fascicolo è trasmesso «entro 5 giorni dalla data di registrazione della domanda» e la nuova direzione emette la disposizione «entro 10 giorni dalla data di ricezione del fascicolo». Più importante, aggiunge una frase che non c’era: «il pagamento del beneficio è effettuato a decorrere dalla data di cessazione prevista al comma (2)». Senza di essa, un trasferimento tra distretti significava un buco nel pagamento.
Il quarto non è un miglioramento. Il modello della domanda, l’allegato n. 2, era pubblicato nella decisione come testo ordinario, con campi che si potevano leggere e copiare. Nella legge compare con la nota «L’allegato n. 2 è riprodotto in facsimile» e non ha, nella Gazzetta Ufficiale della Romania, uno strato di testo utilizzabile. L’allegato n. 3, il modello della disposizione che compila il funzionario, è rimasto testo.
Che cosa non è cambiato, anche se sarebbe valsa la pena: la metodologia che dice chi è persona a rischio di istituzionalizzazione continua a non esistere. La decisione dava all’Autorità nazionale per la protezione dei diritti delle persone con disabilità 45 giorni dalla propria entrata in vigore, cioè fino all’11 settembre 2026. La legge riprende lo stesso termine di 45 giorni, ma a partire dalla propria data, quindi fino al 15 ottobre 2026.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il sostegno di 24 mesi che segue la persona all’uscita dal centro non scade più a una data di calendario, quindi non dipende più dal giorno in cui qualcuno è riuscito ad andarsene.
- Chi è uscito da un centro dopo il 30 giugno 2026 riceve retroattivamente le somme che gli spettavano, per tutto il periodo.
- La procedura sale da decisione del Governo ad allegato di legge, quindi non può più essere sospesa dal giudice amministrativo, come è avvenuto il 30 luglio 2026.
- La domanda si può presentare per posta, via fax, per e-mail o online, non soltanto allo sportello.
- Il trasferimento in un altro distretto non lascia più un buco nel pagamento: questo riprende dalla data in cui il diritto era cessato presso la vecchia direzione.
- La preparazione alla vita indipendente diventa obbligatoria almeno 12 mesi prima dell’uscita dal centro.
Che cosa resta un problema
- Il termine di calendario è sostituito da una condizione senza data: le somme sono concesse fino a quando il finanziamento sarà garantito dalla legge di bilancio annuale, un momento che nessuno può prevedere.
- Il termine della metodologia che individua le persone a rischio di istituzionalizzazione riparte da zero e si sposta dall’11 settembre al 15 ottobre 2026, con 34 giorni di ritardo.
- Il modulo della domanda, l’allegato n. 2, era testo nella decisione e diventa facsimile nella legge, proprio il documento destinato alla persona con disabilità.
- L’amministrazione ha fino a 35 giorni dalla domanda per comunicare la disposizione di pagamento, mentre il beneficiario ha 5 giorni per segnalare qualsiasi cambiamento.
- Il diritto cessa se la persona non presenta per tre mesi consecutivi le fatture delle utenze, senza alcuna fase di avvertimento.
- La contraddizione tra l’indennità di un salario minimo e il pagamento al valore reale delle spese è passata intatta dalla decisione alla legge.
Consigli pratici
- Se avete lasciato un centro residenziale dopo il 30 giugno 2026, chiedete alla direzione generale di assistenza sociale e protezione dell’infanzia le somme previste dall’art. III dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025. L’art. V della nuova legge dice espressamente che il pagamento copre anche il periodo precedente alla sua entrata in vigore.
- Presentate la domanda per e-mail o online se lo spostamento è un problema. L’allegato elenca espressamente queste vie, accanto alla raccomandata con avviso di ricevimento e al fax.
- Conservate ogni mese le fatture delle utenze e la prova del loro pagamento. La mancata presentazione o il mancato pagamento sospende il diritto, e tre mesi consecutivi senza fatture lo fanno cessare.
- Chiedete il beneficio di transizione prima di lasciare il centro: si può presentare la domanda fino a 60 giorni prima della data di cessazione del servizio e non oltre 12 mesi dopo.
- Se vi trasferite in un altro distretto, avvisate entro 5 giorni la direzione che vi ha riconosciuto il diritto. Il pagamento riprende presso la nuova direzione dalla data in cui è cessato presso quella vecchia, ma soltanto se il trasferimento parte.
- Se vivete nella comunità e rischiate di finire in un centro, seguite la pubblicazione della metodologia dell’Autorità, attesa entro il 15 ottobre 2026. Senza di essa, la qualità di persona a rischio di istituzionalizzazione non può essere accertata.
Domande frequenti
Che cosa cambia concretamente per chi è uscito da un centro nel luglio 2026?
Quanto valgono, in denaro, i due benefici?
Perché la decisione che la legge abroga era sospesa?
Si può sospendere allo stesso modo anche la legge?
Chi è la persona a rischio di istituzionalizzazione?
In quanto tempo ricevo una risposta dopo aver presentato la domanda?
Che cosa succede se non presento le fatture per un mese?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato n. 1, art. 12 comma (5) a fronte dell’art. 13 comma (3). L’art. 12 comma (5) dice che «acordarea plăților aferente cererii … se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziției prevăzute la alin. (1)», cioè che i pagamenti relativi alla domanda sono erogati entro 5 giorni lavorativi dall’emissione della disposizione prevista al comma (1), ossia dalla disposizione di concessione del diritto. L’art. 13 comma (3) dice che la disposizione per il pagamento del beneficio «se emite … în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziției de acordare a dreptului … și se comunică în 5 zile de la data emiterii», cioè è emessa entro 10 giorni dalla data di emissione della disposizione di concessione del diritto ed è comunicata entro 5 giorni da quella di emissione. I due termini si escludono a vicenda: il pagamento è dovuto entro 5 giorni lavorativi dalla disposizione di concessione, ma l’atto che lo ordina può essere emesso legittimamente soltanto il decimo giorno dalla stessa disposizione e comunicato il quindicesimo. Il beneficiario non può sapere quando gli spetta il denaro, e la direzione non può rispettare entrambi i termini insieme.
- Allegato n. 1, art. 10 comma (1) a fronte dell’art. 12 comma (6) e dell’allegato n. 3, art. 2. L’art. 10 comma (1) definisce il beneficio per l’abitazione come «indemnizația lunară în valoare de un salariu minim brut pe țară», cioè l’indennità mensile pari a un salario minimo lordo nazionale, una formulazione di somma fissa, a differenza dell’art. 11 comma (1), che per il beneficio di transizione dice espressamente «în valoare maximă de», cioè di valore massimo pari a. La stessa frase aggiunge però «cu încadrarea în valoarea maximă corespunzătoare acestuia, pe baza documentelor justificative», cioè entro il valore massimo corrispondente, sulla base dei documenti giustificativi, mentre l’art. 12 comma (6) prevede il pagamento «la valoarea reală a cheltuielilor efectuate în luna anterioară», cioè al valore reale delle spese sostenute nel mese precedente. Il modello di disposizione dell’allegato n. 3 chiede entrambe le cose insieme: all’art. 2 comma (1) il funzionario scrive un importo in lei, mentre all’art. 2 comma (5) scrive che il pagamento avviene mensilmente al valore reale delle spese. Una persona che legge l’atto in buona fede non può stabilire se riceve un salario minimo al mese oppure soltanto il controvalore delle fatture, e la differenza tra le due cose è esattamente la somma che le arriva. L’incongruenza viene dalla Decisione del Governo n. 569/2026, ma ora è testo di legge.
Analisi della redazione
L’atto risolve un problema reale e lo risolve in tempo. Il sostegno di 24 mesi che segue la persona fuori dal centro era subordinato a una data di calendario già trascorsa, il 30 giugno 2026, il che significava che chiunque uscisse a luglio o ad agosto se ne andava senza. La cancellazione del termine e il pagamento retroattivo dell’art. V coprono esattamente questo vuoto, anche se il nuovo comma (5) mette al posto della data una condizione di finanziamento altrettanto incerta. Vale la pena dirlo, perché è il genere di correzione che non fa titoli, ma decide se una persona può o no pagare l’affitto nel primo mese di vita indipendente.
Quello che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è che cosa ha fatto l’abrogazione all’orologio della metodologia. La Decisione del Governo n. 569/2026 è entrata in vigore il 28 luglio e dava all’Autorità 45 giorni per approvare la metodologia di valutazione dei bisogni individuali, quindi fino all’11 settembre 2026. La legge abroga la decisione, riprende lo stesso testo nell’allegato e fa ripartire gli stessi 45 giorni, questa volta dal 31 agosto, cioè fino al 15 ottobre. Un termine a cui mancavano 11 giorni alla scadenza è stato ringiovanito di 34. Senza metodologia, la categoria delle persone a rischio di istituzionalizzazione esiste nella legge, ma nessuno può accertarla.
La seconda osservazione richiede un confronto, non una lettura. Il modello della domanda, l’unico documento che la legge chiede al beneficiario, era pubblicato nella decisione come testo ordinario, con campi leggibili. Nella legge compare con la nota «L’allegato n. 2 è riprodotto in facsimile» e non ha, nell’edizione ufficiale, uno strato di testo utilizzabile: non può essere letto da un lettore di schermo, non può essere copiato e non può essere cercato. L’allegato n. 3, il modulo del funzionario, è rimasto testo pulito. In una legge sulla vita indipendente delle persone con disabilità, l’unico documento pubblicato in modo inaccessibile è proprio quello rivolto alla persona con disabilità, e la forma precedente mostra che non era una fatalità tecnica.
La terza nasce dal conteggio dei giorni di ciascuna parte. Dalla domanda alla comunicazione della disposizione di pagamento, l’amministrazione ha 20 giorni per la disposizione di concessione, poi 10 giorni per la disposizione di pagamento, calcolati anch’essi dalla prima, e altri 5 per la sua comunicazione, cioè 35 giorni. La comunicazione della disposizione di concessione, anch’essa di 5 giorni, decorre in parallelo e non si somma. A tutto questo si aggiunge la regola del pagamento mensile posticipato, sulle fatture del mese precedente. Il beneficiario ha 5 giorni per segnalare qualsiasi cambiamento che possa modificare o interrompere il pagamento, 5 giorni per segnalare il trasferimento, e perde il diritto se non presenta le fatture per tre mesi di fila. Il rapporto è di 35 a 5, a favore dell’istituzione, in una procedura scritta per persone appena uscite da un centro residenziale.
Resta, sullo sfondo, una questione di metodo. Una decisione del Governo la cui esecuzione era stata sospesa dal giudice il 30 luglio è stata abrogata un mese dopo, e il suo contenuto è ricomparso come allegato di una legge, dove la sospensione nel contenzioso amministrativo non è più possibile. La procedura ha ora la forza della legge, il che per i beneficiari è un guadagno di stabilità. Ma la controversia che aveva prodotto la sospensione resta senza oggetto, e i motivi per cui il giudice aveva fermato l’applicazione non sono stati né confermati né rimossi pubblicamente.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un solo termine di pagamento, non due che si escludono. Se l’art. 12 comma (5) dicesse «5 giorni lavorativi dall’emissione della disposizione di pagamento», invece che «dalla disposizione di concessione», la catena si chiuderebbe e il beneficiario avrebbe una scadenza da far valere.
- Una formulazione unica per l’importo del sostegno all’abitazione. O «un salario minimo lordo nazionale», oppure «al massimo un salario minimo lordo nazionale, sulla base dei documenti giustificativi». Oggi l’atto le scrive entrambe e chiede al funzionario di riportare nella disposizione una somma che poi non paga.
- La ripubblicazione dell’allegato n. 2 come testo. Il modulo esisteva già in questa forma nella decisione abrogata, quindi non si tratta di lavoro in più, ma di non perdere ciò che era già fatto. In una legge sulla disabilità, l’accessibilità del proprio modulo non è un dettaglio di impaginazione.
- Un termine breve per la metodologia, non altri 45 giorni da zero. Il testo della metodologia era comunque in lavorazione da luglio; 15 giorni dall’entrata in vigore avrebbero mantenuto il calendario iniziale invece di spostarlo di oltre un mese.
- Un avvertimento prima della cessazione per le fatture non presentate. Tre mesi consecutivi senza fatture portano direttamente alla perdita del diritto; una notifica al secondo mese separerebbe la persona che ha rinunciato da quella che non è riuscita a presentarle in tempo.
- Una data, non una condizione, al termine del sostegno di transizione. Il comma (5) lega il pagamento al momento in cui la legge di bilancio annuale finanzierà i due benefici, un momento che potrebbe non arrivare. Un termine di calendario, anche lontano, direbbe al beneficiario fino a quando può contare su questo denaro.
- La pubblicazione del numero di persone uscite dai centri tra il 1° luglio e il 31 agosto 2026. È esattamente il gruppo che l’art. V ripara retroattivamente, e la cifra mostrerebbe quanto è costato, in persone, il termine del 30 giugno.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 724 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 120 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
