In breve
- Il cambio della categoria d’uso di un terreno non si può più iscrivere nel registro agricolo sulla base di una dichiarazione, quando il proprietario non ha documenti. La scappatoia esisteva dal 2025 e si chiude dal 23 settembre 2026. La dichiarazione resta sufficiente soltanto per i dati sui fabbricati, sui terreni e sul titolare del diritto di proprietà.
- Quando il titolo di proprietà indica una categoria d’uso diversa dalla realtà, il comune non iscrive più quello che dice il proprietario. Iscrive la categoria accertata con i documenti emessi in applicazione della legge sul fondo fondiario n. 18/1991. E se il titolo dice centro abitato mentre il terreno sta fuori dal centro abitato, o viceversa, l’iscrizione si fa in base ai documenti di approvazione delle documentazioni urbanistiche.
- Due righe del modulo ricevono colture nuove. Al codice di riga 22, «altri alberi da frutto», si iscrivono da adesso anche le liane da frutto, cioè le piante rampicanti che fruttificano, con tutto il loro numero. Al codice di riga 05 del capitolo sulle altre piantagioni frutticole, accanto agli alberi di Natale, entrano le specie legnose perenni e le specie forestali a ciclo breve di produzione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 807 del 23 settembre 2026
Entrata in vigore: 23 settembre 2026, alla data della pubblicazione
Sette istituzioni hanno firmato, in date diverse nel corso dell’estate, un decreto congiunto di due pagine che cambia cinque cose nelle norme tecniche di compilazione del registro agricolo. Il registro è il documento con cui i comuni tengono l’evidenza dei nuclei familiari, dei terreni, degli animali e delle piantagioni presenti sul proprio territorio, e da esso si rilasciano gli attestati con cui le persone vanno avanti: alla domanda unica di pagamento all’APIA, dove il sistema delle sanzioni è stato riscritto con il Decreto MADR n. 252/2026, alla vendita del terreno agricolo fuori dal centro abitato, ai sussidi sociali e ai censimenti. L’atto è uscito nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 23 settembre 2026 e si applica dallo stesso giorno.
La modifica che conta di più sta al punto 1 e si vede soltanto se si mette il testo nuovo accanto a quello del 2025. L’articolo 6 comma (3) delle norme diceva, e continua a dire, che l’iscrizione dei dati sui fabbricati, sui terreni, sul titolare del diritto di proprietà e sul cambio della categoria d’uso si fa soltanto sulla base di documenti allegati alla dichiarazione, a pena di nullità. La seconda frase dava però una soluzione per il caso in cui i documenti non esistono: allora tutti questi dati si potevano iscrivere sulla base della dichiarazione resa sotto la firma del capofamiglia. Dalla seconda frase è stato tolto proprio il cambio della categoria d’uso.
Il risultato è semplice da dire e difficile da ignorare: senza documenti, il terreno resta nel registro con la categoria vecchia. La dichiarazione copre ancora i fabbricati, i terreni e il titolare del diritto di proprietà, ma non copre più il passaggio di un terreno da arabile a pascolo, da pascolo a frutteto o da frutteto ad arabile.
Il decreto è stato emesso in base all’articolo 4 della Decisione del Governo n. 1.627/2024 sul registro agricolo per il periodo 2025-2029 e muove dalla Relazione di approvazione n. 198.894 del 16 luglio 2026 della Direzione generale politiche agricole del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.
Gli effetti che produce
Il primo effetto lo sente il nucleo familiare che ha cambiato, di fatto, l’uso di un terreno. Finora, se la persona non aveva carte, il funzionario dell’ufficio del registro agricolo poteva iscrivere la nuova categoria sulla dichiarazione resa sotto la firma del capofamiglia, davanti al segretario generale del comune, davanti al notaio oppure presso una missione diplomatica. Dal 23 settembre 2026 quella via resta aperta per i fabbricati, i terreni e il titolare del diritto di proprietà, ma non per la categoria d’uso.
Il secondo effetto riguarda i terreni agricoli fuori dal centro abitato, per i quali il decreto introduce un comma nuovo, (31). Esso lega l’iscrizione del cambio della categoria d’uso all’articolo 78 della legge sul fondo fondiario n. 18/1991, ripubblicata. Secondo il comma (1) di quell’articolo, il cambio della categoria d’uso dei terreni arabili fuori dal centro abitato, delle vigne, dei frutteti e dei prati permanenti si approva con decisione, resa dalla direzione distrettuale per l’agricoltura per le superfici fino a 1 ettaro compreso e dalla direzione specializzata del ministero per quelle oltre 1 ettaro. Il comma (5) fa un’eccezione: le persone fisiche che possiedono fino a 1 ettaro di terreno arabile possono cambiare la categoria sulla base di una dichiarazione, con l’obbligo di avvisare il comune entro 30 giorni.
Il terzo effetto sta all’articolo 8 comma (4) e colpisce esattamente il caso più frequente allo sportello, quello in cui il titolo di proprietà dice una cosa e il terreno ne mostra un’altra. La vecchia regola chiedeva al comune di iscrivere la categoria corrispondente alla realtà, sulla base della dichiarazione depositata dal proprietario. La nuova regola chiede di iscrivere la categoria accertata con i documenti emessi in applicazione della legge n. 18/1991, depositati sempre dal proprietario. La differenza sta in chi accerta: finora la persona, da adesso l’atto.
Il quarto effetto riguarda la discordanza tra centro abitato e territorio esterno. La norma del 2025 diceva soltanto che «si procede in modo simile» e lasciava al comune il compito di applicare per analogia la regola precedente. Il testo nuovo taglia l’analogia e scrive la soluzione: quando il titolo di proprietà colloca il terreno nel centro abitato, mentre il piano urbanistico generale o quello zonale lo colloca fuori dal centro abitato, o viceversa, l’iscrizione si fa in base ai documenti di approvazione delle documentazioni urbanistiche. Cioè la delibera con cui il piano è stato approvato, non la dichiarazione del proprietario.
Il quinto effetto è minuto alla lettura e ha conseguenze nella statistica. Al capitolo sulla superficie delle piantagioni frutticole, l’articolo 31 riceve un comma nuovo: al codice di riga 22, «altri alberi da frutto (cotogni, mandorli ecc.)», si iscrivono da adesso anche le liane da frutto, con tutto il loro numero. Sono le piante rampicanti che fruttificano, dal kiwi ad altre specie di questo tipo, che finora non avevano un posto proprio nel modulo.
Il sesto effetto è della stessa natura. L’articolo 32, che era una sola frase, si riscrive su due commi, e il secondo dice che al codice di riga 05 si iscrive, oltre alla superficie occupata da alberi di Natale, anche la superficie occupata da specie legnose perenni, cioè specie forestali a ciclo breve di produzione. Le piantagioni di salice o di pioppo da energia su terreno agricolo entrano così nel registro agricolo, sulla riga degli alberi di Natale.
Che cosa cambia rispetto a prima
La forma precedente è quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 482 e 482 bis del 23 maggio 2025, con le norme tecniche nell’edizione bis. Tra le due sono passati 488 giorni. Confrontati frase per frase, i cinque punti si presentano così.
All’articolo 6 comma (3), la seconda frase conteneva, nel 2025, l’elencazione «clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință». Adesso contiene soltanto «clădirile și terenurile și a titularului dreptului de proprietate asupra acestora». Il resto del comma è identico, a parte due correzioni di redazione: «de un alt membru major» diventa «a unui alt membru major», e «administrativ teritoriale» riceve il trattino che non aveva.
Sempre all’articolo 6 compare il comma (31), che non aveva corrispondente nel 2025.
L’articolo 8 comma (4) cambia entrambe le frasi. La prima passa da «categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație» a «categoria de folosință constatată prin documentele emise potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depuse de persoana care are această obligație». La seconda passa da «în mod similar se procedează» a una regola propria, con i documenti di approvazione delle documentazioni urbanistiche.
All’articolo 31, i cinque commi del 2025 restano intatti e si aggiunge il sesto. Il comma (3) diceva già che la superficie e il numero degli alberi del codice di riga 01 si ripartiscono per specie, ai codici di riga da 02 fino a 22, quindi la riga 22 era l’ultima della serie; adesso le si scrive esplicitamente il contenuto.
Nel 2025, l’articolo 32 era una sola frase, sugli arbusti da frutto in produzione, su quelli giovani, sulle piantagioni di gelsi in massa e su altre piantagioni frutticole situate su terreno agricolo, compresi gli alberi di Natale. La stessa frase diventa adesso il comma (1), riprodotta parola per parola, e la novità sta tutta nel comma (2).
Quello che non è cambiato merita di essere detto con altrettanta forza: le tre vie per rendere la dichiarazione, davanti al segretario generale dell’unità amministrativo-territoriale, davanti al notaio oppure presso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Romania, restano le stesse, e la sanzione della nullità resta nel testo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La categoria d’uso del registro agricolo diventa verificabile. Fino a questo decreto poteva essere cambiata sulla parola del proprietario, e dal registro si rilasciano attestati che arrivano all’APIA, alla vendita del terreno e al notaio.
- La discordanza tra centro abitato e territorio esterno riceve una soluzione scritta, non una dedotta per analogia. Il funzionario sa adesso quale documento chiedere: quello di approvazione della documentazione urbanistica.
- La nuova regola dell’articolo 8 comma (4) chiude una porta al passaggio silenzioso dei terreni da una categoria a un’altra, con effetto sull’imposta locale e sui pagamenti a superficie.
- Le liane da frutto ottengono finalmente un posto nel modulo. Le piantagioni di kiwi e le altre colture di questo tipo non devono più essere adattate a una riga che non faceva per loro.
- Le colture forestali a ciclo breve di produzione entrano nell’evidenza ufficiale del terreno agricolo, quindi la loro superficie diventa misurabile a partire dal livello comunale.
- Le correzioni di redazione, per quanto minute, sono fatte nel testo che si applica ogni giorno da migliaia di funzionari, invece di essere rinviate a una ripubblicazione che arriverà fra anni.
Che cosa resta un problema
- Il decreto dice che cosa non si può più fare, ma non dice che cosa si mette al suo posto. Il testo non indica che cosa fa il comune quando il proprietario ha cambiato di fatto l’uso e non ha documenti: se rifiuta l’iscrizione, se mantiene la categoria vecchia o se la segnala in qualche modo.
- Non esiste alcuna disposizione transitoria. Le iscrizioni fatte su dichiarazione fino al 23 settembre 2026 restano nel registro, e l’atto non dice se e come si riverificano.
- Il rinvio del comma (31) non porta alla regola che governa l’iscrizione. Si veda la sezione sugli errori qui sotto.
- Il registro si allontana dalla realtà del terreno. Il suo ruolo, così come lo descrive lo stesso articolo 1 delle norme, è di evidenza primaria; da adesso mostrerà quello che dicono le carte, e tra la carta e il terreno può passare molto tempo.
- Gli alberi di Natale e il salice da energia finiscono sulla stessa riga. Sono colture con una funzione economica diversa, e la cifra che ne risulta non le può più separare, sebbene l’Istituto Nazionale di Statistica sia tra i firmatari del decreto.
- Il testo non dice che cosa succede alle piantagioni di specie forestali a ciclo breve finora iscritte altrove nel registro, quindi la serie di dati del 2025 e del 2026 non sarà comparabile con quella successiva.
Consigli pratici
- Se avete cambiato l’uso di un terreno e non avete avvisato il comune, andate prima a cercare il documento di approvazione, non allo sportello. Per i terreni agricoli fuori dal centro abitato, l’articolo 78 comma (1) della legge n. 18/1991 chiede una decisione della direzione distrettuale per l’agricoltura, per le superfici fino a 1 ettaro compreso, oppure della direzione specializzata del ministero, oltre 1 ettaro.
- Se avete fino a 1 ettaro di terreno arabile come persona fisica, verificate se rientrate nell’eccezione dell’articolo 78 comma (5), che consente il cambio della categoria sulla base di una dichiarazione, con l’obbligo di comunicare il cambiamento al comune entro 30 giorni.
- Dopo che il cambiamento è iscritto nel registro agricolo, non fermatevi lì. La legge vi dà 30 giorni per chiedere all’ufficio distrettuale del catasto e della pubblicità immobiliare l’aggiornamento della categoria d’uso dell’immobile, e il comune rilascia un attestato a questo scopo.
- Se il titolo di proprietà indica una categoria diversa da quella del terreno, preparate i documenti emessi in applicazione della legge n. 18/1991 prima di depositare la dichiarazione. Dal 23 settembre 2026 la dichiarazione da sola non produce più l’iscrizione.
- Per la discordanza tra centro abitato e territorio esterno, chiedete al comune l’estratto della documentazione urbanistica e la delibera di approvazione del piano urbanistico generale o zonale. Quello è il documento su cui si fa adesso l’iscrizione.
- I coltivatori di kiwi e di altre liane da frutto dovrebbero chiedere il passaggio della superficie e del numero di piante al codice di riga 22, alla prossima compilazione del registro.
- Chi ha piantagioni di salice o di pioppo da energia su terreno agricolo dovrebbe verificare se la superficie è iscritta al codice di riga 05 del capitolo sulle altre piantagioni frutticole, là dove stanno anche gli alberi di Natale.
- Chiedete copia delle posizioni del registro agricolo che vi riguardano e conservatela. Gli attestati rilasciati più tardi si scrivono a partire da quelle posizioni, e una categoria d’uso sbagliata si corregge più facilmente prima di essere usata in una pratica.
Domande frequenti
Da quando si applicano le nuove regole?
Posso ancora iscrivere il cambio della categoria d’uso su dichiarazione?
Quale documento mi serve per il cambio della categoria d’uso?
Il mio titolo di proprietà indica una categoria diversa da quella reale. Che cosa si iscrive nel registro?
E se il titolo dice centro abitato mentre il terreno sta, di fatto, fuori dal centro abitato?
Dove si iscrivono le piantagioni di kiwi?
Dove si iscrivono il salice da energia e le altre specie forestali a ciclo breve?
Chi ha firmato il decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Punto 2, articolo 6 comma (31) di nuova introduzione. Il testo dice che l’iscrizione nel registro agricolo del cambio della categoria d’uso dei terreni agricoli situati fuori dal centro abitato «se face cu respectarea prevederilor art. 78 alin. (8) din Legea fondului funciar nr. 18/1991», cioè si fa nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 78 comma (8) della legge sul fondo fondiario n. 18/1991. Il comma (8) dell’articolo 78 non disciplina però l’iscrizione nel registro agricolo, bensì ciò che viene dopo di essa: obbliga il beneficiario della decisione di approvazione a chiedere all’ufficio distrettuale del catasto e della pubblicità immobiliare, entro 30 giorni dalla registrazione della decisione nel registro agricolo, l’aggiornamento della categoria d’uso. Il comma che riguarda proprio la registrazione nel registro agricolo è il (7), mentre per le persone fisiche con fino a 1 ettaro di terreno arabile si applicano i commi (5) e (6), che il comma (8) non copre. Così com’è scritto, il funzionario dell’ufficio del registro agricolo non può stabilire dal testo né quale documento chiedere prima dell’iscrizione, né se la norma si applichi anche a chi cambia la categoria su dichiarazione, alle condizioni del comma (5). L’articolo 78 si legge nella formulazione data dalla legge n. 186/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 598 del 25 luglio 2017.
Analisi della redazione
I cinque punti del decreto sembrano, a una prima lettura, un elenco senza tema: due sui documenti, uno sull’urbanistica, due sulle piantagioni. Messi insieme, i primi tre fanno però una cosa sola, e quella non è scritta da nessuna parte nell’atto: spostano il registro agricolo dalla parola del proprietario alla carta di qualcun altro. Il punto 1 toglie il cambio della categoria d’uso dalla soluzione di riserva su dichiarazione. Il punto 2 lo lega alla decisione amministrativa della legge sul fondo fondiario. Il punto 3 sostituisce la dichiarazione con il documento anche nella discordanza tra titolo e terreno, e la sua seconda frase fa lo stesso per il centro abitato e per il territorio esterno. Tre interventi, la stessa direzione.
La direzione è difendibile. Il registro agricolo è la fonte degli attestati con cui si va all’APIA, dal notaio e in comune, e una categoria d’uso dichiarata senza alcuna verifica si trasforma facilmente in diritto. Il prezzo però si vede nello stesso posto. L’articolo 1 delle norme definisce il registro come «il documento ufficiale di evidenza primaria unitaria», cioè un’evidenza dei fatti. Dopo questa modifica, esso diventa un’evidenza degli atti. Tra il momento in cui un terreno viene arato e il momento in cui compare la decisione di cambio della categoria possono passare mesi o anni, e in tutto questo tempo il registro mostrerà qualcosa di diverso dal terreno.
La seconda osservazione non si vede leggendo l’atto, ma contando i giorni nella sua intestazione. La relazione di approvazione porta la data del 16 luglio 2026. La prima firma, quella del ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, ad interim, è del 22 luglio. Seguono l’Agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare il 28 luglio, il Ministero dello Sviluppo il 14 agosto, il Ministero dell’Interno il 25 agosto, l’Autorità nazionale sanitaria veterinaria il 28 agosto, l’Istituto Nazionale di Statistica il 9 settembre e il Ministero delle Finanze il 14 settembre. Le sette firme hanno preso 54 giorni, e dall’ultima fino alla Gazzetta Ufficiale della Romania ne sono passati altri 9. In tutto, 69 giorni dalla relazione alla pubblicazione, per un testo di cinque punti su due pagine. Non è il ritardo di qualcuno in particolare, è il costo fisso del decreto con sette firmatari, e si paga allo stesso modo sia per una modifica grande, sia per una di una frase.
La terza osservazione riguarda il punto 5 ed è una questione di metodo. L’articolo 32 si riscrive per intero per aggiungergli una frase, e il vecchio testo si riproduce parola per parola come comma (1). L’effetto è che il lettore che confronta le due forme deve leggere un paragrafo intero per scoprire che nulla di esso è cambiato. Al punto 4, dove si è aggiunto un comma nuovo senza toccare il resto dell’articolo, la tecnica è quella corretta e il testo è tre volte più breve.
La quarta osservazione riguarda la cifra che si perde. Il codice di riga 05 del capitolo sulle altre piantagioni frutticole sommava, finora, la superficie con alberi di Natale. Da adesso somma anche la superficie con specie forestali a ciclo breve di produzione, cioè le piantagioni di salice o di pioppo da energia. Sono due colture senza alcun legame economico: una si vende a pezzo, in dicembre, l’altra si raccoglie dopo qualche anno per la biomassa. Dal 2026 in avanti, nessuna statistica le potrà più separare a livello comunale, sebbene l’Istituto Nazionale di Statistica sia tra i sette firmatari e sia proprio l’istituzione che usa questi dati. Una riga nuova sarebbe costata, nel modulo, una sola linea.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il rinvio del comma (31) dovrebbe puntare ai commi (1), (5) e (7) dell’articolo 78, non al (8). Quelli sono i testi che dicono chi approva il cambiamento e chi è obbligato a registrarlo in comune. Così com’è adesso, il funzionario riceve un rinvio a un obbligo che nasce dopo che lui ha fatto l’iscrizione.
- Le norme dovrebbero dire che cosa fa il comune quando il proprietario non ha documenti. Il decreto chiude una via senza metterne un’altra al suo posto. Una sola frase, che dicesse che la posizione resta alla categoria precedente fino al deposito del documento, risparmierebbe a ogni comune una soluzione propria e a ogni proprietario un rifiuto non motivato.
- Servirebbe una disposizione transitoria per le iscrizioni già fatte su dichiarazione. Tra il 23 maggio 2025 e il 23 settembre 2026 i cambi di categoria si sono potuti iscrivere senza documenti. L’atto non dice se quelle posizioni si riverificano, si segnalano o restano come sono, quindi ogni attestato rilasciato a partire da esse parte con un punto interrogativo.
- Le specie forestali a ciclo breve di produzione dovrebbero ricevere un codice di riga proprio. Messe accanto agli alberi di Natale, fanno del codice 05 una somma che non dice più nulla. Una riga separata conserverebbe la serie di dati e mostrerebbe, per la prima volta, quanti ettari di terreno agricolo sono passati a colture da energia.
- Le modifiche alle norme tecniche dovrebbero essere accompagnate dalla versione consolidata dell’allegato. Le norme hanno 60 articoli e si applicano fino al 2029, e il funzionario dell’ufficio del registro agricolo lavora adesso con un testo del maggio 2025 e con cinque punti di modifica pubblicati in un’altra edizione. Una ripubblicazione dell’allegato, o almeno una versione consolidata messa sul sito del ministero, ridurrebbe gli errori più di qualunque dei cinque punti.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 807 del 23 settembre 2026 8 pagine PDF, 82 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
