In breve
- I vecchi codici CAEN tornano validi allo sportello, per altri sei mesi. La Decisione del Governo n. 788/2026 aggiunge un comma nuovo, il comma (21), all’art. 51 della Decisione del Governo n. 656/1997 e stabilisce, soltanto per la versione CAEN Rev. 3, un nuovo periodo di attuazione, di sei mesi. In questo periodo torna ad applicarsi la regola del comma (3): l’uso dei codici CAEN per fini diversi da quello statistico è valido sia nella versione aggiornata sia in quella precedente. In breve, un’impresa che ha sul certificato codici della Rev. 2 non è più in difetto con essi fino al 1° aprile 2027.
- Chi riguarda e che cosa non cambia. Riguarda qualsiasi società, persona fisica autorizzata, impresa individuale o impresa familiare iscritta nel registro del commercio prima del 1° gennaio 2025, data in cui è entrato in vigore il CAEN Rev. 3. La classificazione è obbligatoria, in base all’art. 3 della Decisione del Governo n. 656/1997, anche per associazioni, fondazioni, organizzazioni datoriali o sindacali e istituzioni pubbliche, nella compilazione dei documenti ufficiali. L’obbligo di passare ai nuovi codici resta intatto, si sposta solo il termine. Chi ha già aggiornato non perde nulla: il comma (3) dichiara valide entrambe le versioni, e l’art. 4 del decreto del ministro della giustizia n. 2.938/C/2024 mantiene validi i vecchi certificati fino all’aggiornamento. Per le segnalazioni statistiche la Rev. 3 resta l’unica versione, perché il comma (3) copre espressamente solo gli altri fini.
- Le cifre e i termini che contano. Il primo periodo di attuazione è durato 18 mesi e si è concluso venerdì 25 settembre 2026. Il nuovo periodo è di 6 mesi e, in base all’art. II della decisione, decorre dalla data della sua entrata in vigore, cioè dal 1° ottobre 2026, quindi si compie il 1° aprile 2027. Tra i due restano cinque giorni, dal 26 al 30 settembre 2026, nei quali non decorreva alcun periodo di attuazione. Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio richiamati al momento dell’adozione della misura, solo il 37,24% dei professionisti tenuti all’obbligo, cioè di chi esercita un’attività economica, aveva aggiornato il proprio oggetto di attività entro il termine iniziale.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 835 del 1° ottobre 2026, pagina 10
Entrata in vigore: 1° ottobre 2026, data della pubblicazione
Le imprese che non hanno ancora spostato le proprie attività sui nuovi codici CAEN ricevono sei mesi in più, e i certificati con i vecchi codici tornano validi davanti alle autorità. La proroga è però arrivata cinque giorni dopo la scadenza del vecchio termine. La Decisione del Governo n. 788/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 835 del 1° ottobre 2026, introduce un comma nuovo nella Decisione del Governo n. 656/1997, l’atto che regge la classificazione delle attività economiche dal 1997 in poi. La classificazione è elaborata dall’Istituto Nazionale di Statistica, la stessa istituzione che aggiorna anche la Classificazione delle occupazioni della Romania, l’altra nomenclatura nazionale su cui poggiano i documenti ufficiali.
Il codice CAEN è il numero di quattro cifre che dice, nel linguaggio dell’amministrazione, che cosa fa un’impresa. Si inserisce nell’atto costitutivo, compare sul certificato di registrazione, viene richiesto per le autorizzazioni, nelle gare pubbliche, dalle banche e nei fascicoli di finanziamento. La nuova versione della classificazione, CAEN Rev. 3, è stata approvata nell’aprile 2024 con il decreto del presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 377/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 385 del 25 aprile 2024. In base all’art. 2 del decreto, la nuova versione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Da allora ogni impresa nuova si registra direttamente nella Rev. 3, mentre quelle esistenti devono tradurre le proprie attività dalla vecchia versione alla nuova.
Il passaggio da una versione all’altra non avviene da sé. L’art. 1 del decreto del ministro della giustizia n. 2.938/C del 20 dicembre 2024 stabilisce che l’aggiornamento dell’oggetto di attività è effettuato dall’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio, tramite gli uffici del registro del commercio, «la cerere», su richiesta. Ogni professionista deve dunque presentare una domanda. L’art. 3 comma (1) dello stesso decreto prevede che il nuovo certificato di registrazione sia rilasciato a titolo gratuito, e l’art. 5 comma (2) consente che l’aggiornamento avvenga sia di propria iniziativa, sia contestualmente all’iscrizione di un’altra annotazione nel registro del commercio.
Perché le imprese non restassero dall’oggi al domani con documenti non più corrispondenti alla nomenclatura, la Decisione del Governo n. 284/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 257 del 25 marzo 2025, ha riscritto l’art. 51 della Decisione del Governo n. 656/1997 e ha introdotto la nozione di periodo di attuazione. Il comma (2) lo ha fissato a 18 mesi, e il comma (3) ha detto che cosa accade al suo interno: l’uso dei codici CAEN per fini diversi da quello statistico, in base all’art. 4 comma (2), è valido sia nella versione aggiornata sia in quella precedente. L’art. II della stessa decisione ha stabilito che, per la Rev. 3, il termine decorre dalla data dell’entrata in vigore della decisione, cioè dal 25 marzo 2025. I 18 mesi si sono compiuti venerdì 25 settembre 2026.
Lì è nato il problema. Entro il termine, secondo i dati dell’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio richiamati al momento dell’adozione della nuova decisione, solo il 37,24% dei professionisti tenuti all’obbligo aveva aggiornato il proprio oggetto di attività. Quasi due terzi delle imprese, delle persone fisiche autorizzate e delle imprese familiari sono entrate nella giornata del 26 settembre 2026 con certificati che portavano codici di una versione che l’amministrazione non era più tenuta ad accettare. La Decisione del Governo n. 788/2026 ripara la situazione per il futuro: stabilisce un nuovo periodo di attuazione, di sei mesi, nel quale si applica «în mod corespunzător», in quanto compatibile, la stessa regola di validità parallela del comma (3).
La data entro cui vale il nuovo periodo non è scritta nell’atto. Si ricava combinando due testi: il comma (21) dice quanto dura, sei mesi, e l’art. II dice da quando decorre, cioè dalla data dell’entrata in vigore della decisione. Le decisioni del Governo entrano in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), se non prevedono una data successiva, in base all’art. 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa. Nella Decisione del Governo n. 788/2026 non compare alcuna data successiva, quindi l’atto è entrato in vigore giovedì 1° ottobre 2026. Sei mesi dopo, cioè 182 giorni, si arriva al 1° aprile 2027.
Gli effetti che produce
Un certificato con codici della Rev. 2 è di nuovo accettato. Finché decorre il periodo di attuazione, il comma (3) stabilisce che l’uso dei codici CAEN per fini diversi da quello statistico è valido in entrambe le versioni. L’autorità che riceve un fascicolo non può respingere la domanda per il solo motivo che l’oggetto di attività è espresso nella vecchia classificazione. Il rinvio all’art. 4 comma (2) della Decisione del Governo n. 656/1997 è importante: quel comma lascia l’inquadramento per fini propri nella responsabilità di ciascuna istituzione, che emana norme specifiche. Il limite di quella libertà è proprio il periodo di attuazione.
L’obbligo non sparisce, si sposta soltanto. La decisione non abolisce nulla e non esonera nessuno. Il 1° aprile 2027 la validità parallela cessa di nuovo, e chi non ha presentato la domanda si ritrova nella situazione del 26 settembre 2026. Il meccanismo di presentazione resta quello del decreto del ministro della giustizia n. 2.938/C/2024, cioè una domanda per ciascun professionista, con un certificato nuovo rilasciato gratuitamente.
Chi ha già aggiornato non perde nulla. L’atto non dice nulla di esplicito sulle registrazioni effettuate nel frattempo nella nuova classificazione, e questo non lascia alcun vuoto: il comma (3) dichiara valide entrambe le versioni, non solo quella vecchia, e l’art. 4 del decreto n. 2.938/C/2024 mantiene validi i certificati rilasciati in precedenza fino alla data dell’aggiornamento. La proroga non riporta nessuno nella Rev. 2 e non obbliga ad alcuna operazione inversa.
La statistica resta sulla Rev. 3. Il comma (3) copre espressamente solo l’uso «în alte scopuri decât cel statistic», per fini diversi da quello statistico. Per i questionari e le segnalazioni all’Istituto Nazionale di Statistica, la versione di riferimento è la Rev. 3 dal 1° gennaio 2025, e il periodo di attuazione non cambia nulla al riguardo. Un’impresa può quindi arrivare a dichiarare a fini statistici un codice che non ha ancora sul certificato.
I cinque giorni tra i due periodi restano scoperti. Il periodo vecchio si è compiuto il 25 settembre 2026, e il nuovo intervallo comincia il 1° ottobre 2026. Tra sabato 26 settembre e mercoledì 30 settembre 2026 nessuna disposizione dichiarava valida la versione precedente per fini non statistici. L’atto non retroagisce e non avrebbe potuto, e i documenti redatti in quei giorni non ricevono da esso alcuna copertura espressa.
Ogni autorità può stabilire misure proprie. Il comma (1) dell’art. 51 resta in vigore e consente alle autorità e alle istituzioni della pubblica amministrazione di stabilire, con atto del dirigente, misure e procedure di attuazione. Su di esso è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia del dicembre 2024, e su di esso se ne possono emanare altri, anche per l’intervallo rimasto scoperto.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 1° ottobre 2026 l’art. 51 aveva tre commi e un solo periodo di attuazione, di 18 mesi, legato dal comma (2) alla «data intrării în vigoare a unei versiuni CAEN actualizate», la data dell’entrata in vigore di una versione CAEN aggiornata. Ora ne ha quattro, e quello nuovo, il comma (21), sta tra il comma (2) e il comma (3) ed è una disposizione scritta per un solo caso, la versione Rev. 3, e per una sola volta. La regola generale dei 18 mesi del comma (2) resta invariata, quindi un’eventuale versione Rev. 4 partirà sempre con 18 mesi.
È la prima volta che il meccanismo si usa due volte per la stessa versione della classificazione. Finora l’art. 51 era stato modificato una sola volta dalla sua introduzione con la Decisione del Governo n. 1.521/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1229 del 6 dicembre 2024, atto che conteneva soltanto la regola del comma (1), sulle misure delle autorità. Il periodo di attuazione vero e proprio è comparso solo con la Decisione del Governo n. 284/2025, il 25 marzo 2025, cioè 83 giorni dopo che il CAEN Rev. 3 era già entrato in vigore.
È cambiata anche la tecnica di rinvio. Alla lettera, il comma (3) parla della «perioada de implementare prevăzută la alin. (2)», del periodo di attuazione previsto dal comma lì richiamato, e il nuovo comma non lo riscrive. Dice soltanto che le sue disposizioni «se aplică în mod corespunzător», si applicano in quanto compatibili. L’effetto è lo stesso, ma il lettore deve percorrere tre commi per sapere che cosa accade nei sei mesi, invece di uno.
Che cosa non è cambiato affatto: la procedura. La decisione tocca soltanto il calendario, non il modo in cui avviene il passaggio. L’aggiornamento si presenta sempre su richiesta, professionista per professionista, e il registro del commercio non ha il fondamento per effettuarlo d’ufficio nemmeno per i codici che si traducono uno a uno tra le due versioni.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Quasi due terzi dei professionisti tenuti all’aggiornamento sfuggono, fino al 1° aprile 2027, al rischio che un fascicolo venga respinto per la versione del codice.
- Rimette in funzione una regola già nota, quella del comma (3), invece di inventare un regime transitorio nuovo, quindi nessuno deve imparare una procedura diversa.
- Non disfa nulla: le registrazioni di chi ha già aggiornato restano valide, perché il comma (3) copre entrambe le versioni nello stesso tempo.
- Riduce la pressione sugli sportelli del registro del commercio, che altrimenti avrebbero ricevuto in una finestra breve le domande di quasi due terzi dei professionisti.
- Lascia intatta la regola generale dei 18 mesi del comma (2), quindi non crea un precedente di accorciamento del periodo per le versioni future.
Che cosa resta un problema
- È stata adottata dopo la scadenza del termine, non prima, e lascia cinque giorni, dal 26 al 30 settembre 2026, senza alcuna copertura per la versione precedente.
- La data finale non compare nel testo. Risulta dal comma (21) combinato con l’art. II e con la regola di entrata in vigore delle decisioni del Governo, il che spiega perché circoli pubblicamente anche la data del 25 marzo 2027.
- Sei mesi per il restante 62,76% richiedono un ritmo di aggiornamento circa cinque volte superiore a quello osservato nei primi 18 mesi.
- Non cambia nulla sulla causa del ritardo: l’aggiornamento resta una domanda individuale, anche là dove il vecchio codice ha un unico corrispondente nella nuova versione.
- Lo scarto tra il fine statistico, passato alla Rev. 3 dal 1° gennaio 2025, e il fine amministrativo, ancora accettato nella Rev. 2, si allunga di altri sei mesi.
- Non dice nulla sulle autorizzazioni, le licenze e i contratti che citano un codice CAEN della vecchia versione, benché sia lì che compaiono i blocchi pratici più frequenti.
Consigli pratici
- Verifica prima di tutto se ti riguarda. Apri il certificato di registrazione e le informazioni aggiornate del registro del commercio: se l’oggetto principale di attività è già espresso in CAEN Rev. 3, non devi fare nulla. Le imprese iscritte dal 1° gennaio 2025 in poi sono fin dall’inizio nella nuova versione.
- Parti dalla tavola di corrispondenza pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica, non dalla memoria. Alcune classi della Rev. 2 si traducono uno a uno, altre si dividono in due o tre classi diverse, e lì la scelta del codice principale ha conseguenze sulle autorizzazioni.
- Presenta la domanda di aggiornamento all’ufficio del registro del commercio. L’art. 1 del decreto del ministro della giustizia n. 2.938/C/2024 dice che l’aggiornamento avviene «la cerere», su richiesta, quindi nessuno lo farà al posto tuo, e l’art. 3 comma (1) prevede che il nuovo certificato di registrazione sia rilasciato a titolo gratuito.
- Se devi comunque iscrivere qualcos’altro nel registro del commercio, un cambio di sede, di amministratore o di capitale, fai l’aggiornamento insieme a quello. L’art. 5 comma (2) dello stesso decreto consente espressamente questa variante, e un passaggio allo sportello ne vale due.
- Non rinviare la domanda a marzo 2027. Il periodo si chiude il 1° aprile 2027, e le domande si accumulano, di regola, nelle ultime settimane prima di un termine.
- Verifica a parte gli atti che citano il vecchio codice: l’autorizzazione ambientale, la licenza di trasporto, il nulla osta sanitario-veterinario, i contratti quadro con istituzioni pubbliche, i fascicoli di finanziamento in corso. La decisione proroga la validità dei codici, non modifica gli atti rilasciati sulla loro base.
- Per le segnalazioni statistiche usa la Rev. 3, anche se sul certificato c’è ancora la Rev. 2. Il comma (3) copre soltanto l’uso per fini diversi da quello statistico.
- Ignora le offerte che promettono di evitare una sanzione pecuniaria. Né la Decisione del Governo n. 656/1997 né la decisione del 1° ottobre 2026 prevedono alcuna sanzione per il superamento del periodo di attuazione. Le conseguenze sono amministrative: fascicoli respinti e procedure in ritardo.
Domande frequenti
Fino a quando posso usare i codici CAEN Rev. 2?
Che cosa succede se non faccio nulla?
Ho già aggiornato i codici. Perdo qualcosa con la proroga?
Perché alcune fonti annunciano il 25 marzo 2027 e non il 1° aprile 2027?
Che regime hanno gli atti redatti tra il 26 e il 30 settembre 2026?
Quanto costa l’aggiornamento al registro del commercio?
Devo cambiare anche l’atto costitutivo?
Analisi della redazione
La decisione risolve un problema reale e lo risolve con il minimo di testo possibile: un comma nuovo e una frase sul momento da cui decorre il termine. Il problema è che il ritmo che presuppone non ha alcun riscontro nei dati che l’hanno motivata. In 18 mesi, dal 25 marzo 2025 al 25 settembre 2026, ha aggiornato il proprio oggetto di attività il 37,24% dei professionisti tenuti all’obbligo, cioè circa 2,1 punti percentuali al mese. Il resto, il 62,76%, deve stare in 6 mesi, cioè oltre 10,4 punti al mese, un ritmo circa cinque volte superiore a quello osservato. Nulla nella decisione spiega da dove verrebbe l’accelerazione, perché l’atto cambia soltanto il calendario e lascia intatta la procedura. L’aggiornamento resta una domanda individuale, presentata da ciascun professionista, la stessa che ha prodotto il 37,24% in 18 mesi.
La seconda osservazione non si vede leggendo la decisione da cima a fondo, ma dalla sovrapposizione dei due atti. Il periodo di 18 mesi è scaduto venerdì 25 settembre 2026. Il nuovo periodo comincia giovedì 1° ottobre 2026. Tra i due si stende un intervallo di cinque giorni, dal 26 al 30 settembre 2026, nel quale non decorreva alcun periodo di attuazione e, di conseguenza, nessuna disposizione dichiarava valida la versione precedente per fini non statistici. La decisione non può coprire l’intervallo, perché significherebbe retroattività, e non ci prova. Il vuoto non è una contraddizione del testo e non è un difetto di redazione. È un difetto di calendario: la misura è stata adottata cinque giorni dopo essere diventata necessaria. Lo schema del resto si ripete: anche il primo periodo di attuazione è arrivato in ritardo, con la Decisione del Governo n. 284/2025, 83 giorni dopo che il CAEN Rev. 3 era entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Contando da quella data, la versione Rev. 3 arriva ad avere, fino al 1° aprile 2027, 27 mesi di transizione, dei quali 24 mesi coperti da un periodo di attuazione e 88 giorni senza alcuna copertura.
La terza osservazione riguarda il modo in cui l’atto comunica il proprio termine. La data del 1° aprile 2027 non compare da nessuna parte nel testo. Si ottiene combinando la durata del comma (21) con il momento iniziale dell’art. II e con la regola di entrata in vigore delle decisioni del Governo dell’art. 12 comma (3) della legge n. 24/2000. Il risultato prevedibile è che circoli pubblicamente un’altra data, il 25 marzo 2027, ottenuta sommando i sei mesi al vecchio termine. La differenza di sette giorni non produce una contraddizione giuridica, perché l’atto è chiaro, ma è esattamente il tipo di ambiguità che il destinatario della norma non ha motivo di sopportare: un’impresa che pianifica il deposito sulla base dei comunicati stampa lavorerà con un termine più breve di quello legale, mentre una che verifica l’atto scoprirà la differenza da sola. La data scritta in chiaro, nel testo, sarebbe costata tre parole.
Che cosa andrebbe cambiato
- La data finale andrebbe scritta nel testo, non dedotta. Il comma (21) potrebbe dire «di 6 mesi, che si concludono il 1° aprile 2027», e tutta la discussione tra il 25 marzo e il 1° aprile sparisce. Il destinatario della norma leggerebbe il termine una sola volta, nel punto in cui lo cerca.
- Il periodo di attuazione dovrebbe decorrere dall’entrata in vigore della versione CAEN, come già promette il comma (2). I 18 mesi del comma (2) sono legati all’entrata in vigore di una versione aggiornata, ma in pratica entrambi i periodi sono stati legati alla data della decisione del Governo. Se la regola fosse applicata come è scritta, una versione nuova avrebbe il periodo di attuazione fin dal primo giorno, e vuoti come quelli degli 83 giorni del 2025 e dei 5 giorni del settembre 2026 non potrebbero più verificarsi.
- Il registro del commercio dovrebbe aggiornare d’ufficio i codici con corrispondente uno a uno. Il decreto del ministro della giustizia n. 2.938/C/2024 impone, con l’art. 1, una domanda per ciascun professionista, anche là dove una classe della Rev. 2 ha un solo corrispondente nella Rev. 3 e non c’è nulla da scegliere. Un aggiornamento d’ufficio, con notifica e con diritto di rettifica, toglierebbe dal 62,76% rimanente la parte che non richiede alcuna decisione e lascerebbe le domande individuali per i casi in cui una vecchia classe si divide in più classi nuove.
- La proroga andrebbe decisa prima della scadenza, sulla base di una valutazione intermedia. Una regola del tipo «tre mesi prima del compimento del periodo di attuazione, l’Istituto Nazionale di Statistica e l’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio comunicano al Governo il grado di copertura» sposterebbe la decisione a mesi prima del termine. Nel caso di specie, una relazione al 25 giugno 2026 avrebbe mostrato un grado di copertura molto al di sotto della metà e avrebbe consentito una proroga senza i cinque giorni di vuoto.
- L’intervallo tra il 26 e il 30 settembre 2026 dovrebbe ricevere una soluzione espressa. Il Governo non può retroagire con una decisione, ma l’art. 51 comma (1) consente a ciascuna autorità di stabilire misure proprie di attuazione. Un’istruzione che vieti il rigetto di una domanda per la sola versione del codice usato in quei cinque giorni chiuderebbe il problema senza toccare il principio di irretroattività.
- L’effetto sulle autorizzazioni e sulle licenze rilasciate su codici della versione precedente andrebbe detto esplicitamente. La formula «utilizarea codurilor», l’uso dei codici, del comma (3), non lascia vedere con chiarezza che cosa accade a un atto amministrativo già rilasciato che cita un codice della Rev. 2. Una precisazione di una frase risparmierebbe ai titolari di autorizzazioni ambientali, licenze di trasporto o nulla osta sanitari di chiedere conferme separate a ciascuna autorità.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 835 del 1° ottobre 2026, pagina 10 16 pagine PDF, 116 KB l'atto inizia a pagina 10
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
