In breve

  • Transelectrica può adottare, fino al 30 ottobre 2026, cinque misure di sicurezza, in un ordine fisso, e l’esportazione si taglia prima del consumo interno. La compagnia è autorizzata a chiedere riserve tecnologiche più alte alle centrali che possono bruciare combustibile alternativo, ad avviare i gruppi tenuti in riserva tecnica, a ridurre o annullare la capacità di interconnessione in direzione export, poi gli scambi già notificati in esportazione e, soltanto per ultimo, a limitare per fasce il consumo di energia elettrica. Le misure si applicano soltanto se la crisi sul mercato dell’energia si manifesta e se sono minacciate la sicurezza delle persone, degli apparecchi, degli impianti o l’integrità del sistema.
  • Chi è interessato. Transelectrica, l’unica che decide se e quando si passa a un gradino; l’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia e il Ministero dell’Energia, che vengono soltanto informati; i produttori con gruppi in riserva; le imprese che vendono corrente all’estero, perché due delle cinque misure colpiscono proprio la loro capacità e i loro scambi notificati; e i clienti finali industriali iscritti nell’elenco della «Normativul de limitare», la normativa di limitazione, i soli che il documento che definisce questa normativa prende in considerazione. Le utenze domestiche non compaiono da nessuna parte nella decisione.
  • Le cifre e i termini che contano. Le misure coprono 30 giorni, dal 1° ottobre al 30 ottobre 2026 compreso. Lo stato di allerta che la decisione richiama nel preambolo è stato prorogato di 30 giorni a decorrere dal 29 settembre 2026, quindi scade il 28 ottobre: le misure lo superano di due giorni. La finestra idrologica più difficile, così come la descrive la stessa decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza, cade tra il 15 e il 22 ottobre 2026, cioè all’interno del periodo coperto. È il terzo atto della stessa serie, e la serie dura ininterrottamente da 85 giorni, dal 7 agosto 2026.
Atto: Decisione del Governo n. 782/2026 sull’attuazione di alcune misure di sicurezza sul mercato dell’energia elettrica
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 835 del 1° ottobre 2026, pagina 8
Entrata in vigore: 1° ottobre 2026, data della pubblicazione, poiché la decisione non prevede una data successiva

Se la portata del Danubio scende come indicano le previsioni e la sera il consumo sale verso gli 8.000 megawatt, qualcuno deve decidere da dove si prende la corrente che manca. La Decisione del Governo n. 782/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 835 del 1° ottobre 2026, dice in quale ordine: prima si spreme la produzione interna, poi si ferma l’esportazione e soltanto alla fine si taglia il consumo, per fasce, agli stabilimenti iscritti in un elenco. È il secondo intervento sull’energia che entra in vigore proprio il 1° ottobre, dopo che la tariffa che Transelectrica incassa per i servizi di sistema è scesa a 12,72 lei per megawattora.

La decisione ha due articoli e si legge in cinque minuti. L’art. 1 dà alla Compagnia Nazionale di Trasmissione dell’Energia Elettrica «Transelectrica» il diritto, non l’obbligo, di attuare cinque misure di sicurezza, dalla data dell’entrata in vigore fino al 30 ottobre 2026, in un ordine di priorità scritto nel testo. Il primo gradino è l’aumento delle riserve tecnologiche presso le unità di produzione che possono funzionare a combustibile alternativo. Il secondo, l’avviamento dei gruppi tenuti in riserva tecnica a disposizione del dispacciamento energetico nazionale, il centro che conduce in tempo reale il sistema elettrico romeno. Il terzo e il quarto colpiscono l’esportazione: la riduzione o l’annullamento della capacità di interconnessione disponibile in direzione export, poi la riduzione o l’annullamento degli scambi già notificati nella stessa direzione. Il quinto, l’ultimo, è la limitazione per fasce del consumo di energia elettrica.

L’art. 2 dice chi preme il pulsante. Transelectrica stabilisce da sola la necessità e il momento dell’applicazione effettiva, mentre l’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia e il Ministero dell’Energia vengono informati. L’unico termine di tutto l’atto è il preavviso: la compagnia ha l’obbligo di avvisare, almeno 24 ore prima dell’applicazione effettiva, i partecipanti al mercato dell’energia elettrica.

La domanda che si pone chiunque legga il titolo è se gli si spegnerà la luce in casa. L’atto non lo dice. Rinvia le condizioni della limitazione a una normativa contenuta in un allegato che, secondo la nota a piè di pagina, non si pubblica: «se comunică părților interesate», si comunica alle parti interessate. La risposta si trova comunque in un atto pubblico: il Piano di preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, approvato con la Decisione del Governo n. 582/2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 652 bis del 6 agosto 2026, proprio l’atto che il preambolo della decisione di oggi richiama. Lì la normativa di limitazione è definita come il documento elaborato due volte l’anno dal gestore del sistema di trasmissione, per l’estate e per l’inverno, che contiene l’elenco degli utenti, cioè dei clienti finali industriali collegati direttamente alle stazioni del sistema, ripartiti per fasce di limitazione. Una fascia di limitazione è, nella stessa definizione, una categoria di clienti finali raggruppati per profilo di attività, il cui consumo si riduce simultaneamente. Per ciascuno di essi il piano fissa anche un limite inferiore, la potenza minima tecnologica, cioè esattamente quanto serve perché gli impianti non si danneggino.

La misura significa dunque riduzione di potenza presso i grandi consumatori, per categorie, entro il margine stabilito nella normativa. I distacchi per quartieri sono un’altra cosa e nel testo non compaiono. La Decisione del Governo n. 782/2026 non contiene però né la soglia a partire dalla quale si entra nell’elenco, né il criterio di ripartizione per fasce, né alcuna eccezione. Chi vuole sapere se è nell’elenco deve chiedere, perché il documento non si pubblica.

Il motivo per cui il Governo riprende le misure per la terza volta sta nel preambolo e, più in dettaglio, nell’atto al quale il preambolo rinvia. La decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 23/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 824 del 28 settembre 2026, ha prorogato di 30 giorni lo stato di allerta, a decorrere dal 29 settembre 2026, sulla base di un’analisi del Ministero dell’Energia: la portata del Danubio all’ingresso nel paese, a Baziaș, scende da circa 1.450 metri cubi al secondo alla fine di settembre verso 1.185-1.200 metri cubi al secondo nello scenario mediano, tra il 10 e il 13 ottobre 2026. Nella zona di Cernavodă la finestra critica è stimata tra il 15 e il 22 ottobre, con l’avvicinarsi alla soglia di meno 262 centimetri, dalla quale dipende l’acqua di raffreddamento dei reattori. A questo si aggiungono gruppi a carbone che possono dare al massimo 1.200 megawatt, una produzione eolica e fotovoltaica in calo nella prima decade del mese e un consumo stimato al picco serale fino a 8.000 megawatt.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che si apre uno spiraglio giuridico, non che accade qualcosa. Il testo dice «poate pune în aplicare», può attuare, e Transelectrica aveva lo stesso spiraglio aperto fin dal 7 agosto 2026 senza che la luce si spegnesse da nessuna parte. Di per sé, la decisione non fa scattare nulla; crea soltanto il fondamento perché il gestore possa farlo scattare, se la crisi si materializza e se sono minacciate la sicurezza delle persone, degli apparecchi, degli impianti o l’integrità del sistema.

Il secondo effetto è l’ordine. I cinque gradini non sono un elenco di opzioni, ma una scala a gradini numerati, e la formula «în următoarea ordine de prioritate», nel seguente ordine di priorità, la rende vincolante. La conseguenza pratica è che l’esportazione di energia si ferma prima di qualsiasi riduzione del consumo interno. Per un trader che ha capacità riservata sulle interconnessioni e scambi già notificati, questo significa che il suo rischio commerciale si attiva due gradini prima del rischio industriale di uno stabilimento romeno.

Il terzo effetto riguarda chi decide. La legge sull’energia elettrica e sul gas naturale n. 123/2012 costruisce il meccanismo in due passi: all’art. 5 comma (4), il gestore del sistema di trasmissione propone all’autorità di regolamentazione e al ministero l’adozione di misure di sicurezza, e al comma (6) la loro attuazione avviene con decisione del Governo. La decisione in esame consuma il secondo passo una volta sola, per 30 giorni, e lascia la scelta concreta al gestore. Tra il 1° e il 30 ottobre 2026 non serve più una seduta di governo per tagliare l’esportazione.

Il quarto effetto è il preavviso di 24 ore ai partecipanti al mercato dell’energia elettrica. Per i clienti finali colpiti dalla limitazione il termine di 24 ore esiste anch’esso, ma non in questa decisione: il piano approvato con la Decisione del Governo n. 582/2026 prevede che il gestore di rete trasmetta per iscritto la disposizione di riduzione del consumo, con un minimo di 24 ore di anticipo, e informi anche i fornitori dei clienti colpiti.

Il quinto effetto è il più facile da trascurare: un calendario. Il periodo si chiude il 30 ottobre 2026. Se il 31 ottobre la situazione sarà la stessa, il fondamento sparisce e va rifatto, cioè serve un’altra decisione del Governo.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 30 settembre 2026 erano in vigore le misure adottate con la Decisione del Governo n. 603/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 658 del 7 agosto 2026, con termine iniziale al 31 agosto, quindi per 25 giorni. Il 28 agosto, con la Decisione del Governo n. 684/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 724, il periodo è stato prorogato fino al 30 settembre 2026, altri 30 giorni. La nuova decisione aggiunge 30 giorni, e la continuità è completa: l’ultimo giorno coperto dall’atto vecchio è stato il 30 settembre, il primo giorno coperto da quello nuovo è il 1° ottobre. Nel complesso, il regime dura da 85 giorni.

Ciò che è cambiato davvero è la tecnica di redazione, non il contenuto. Le misure, il loro ordine ed entrambi i commi dell’art. 2 sono gli stessi, parola per parola, della Decisione del Governo n. 603/2026. La differenza è che ora il Governo non ha più prorogato l’atto vecchio, come aveva fatto in agosto, ma ha adottato un atto nuovo, con un proprio allegato. La decisione n. 603/2026 resta in vigore come atto, con un periodo di applicazione concluso, e su di essa si sovrappone un secondo atto dal testo identico. Chi cerca la regola applicabile in ottobre ha ora tre decisioni da leggere invece di due.

Il secondo cambiamento sta nel preambolo e mostra perché la procedura è stata ripresa. L’atto di agosto richiamava soltanto la decisione con cui era stato dichiarato lo stato di allerta. La decisione di oggi richiama la proroga del 28 settembre e aggiunge esplicitamente il motivo, «persistența debitelor foarte scăzute pe Dunăre», il persistere di portate molto basse sul Danubio. La spiegazione data in agosto, legata alle prospettive incerte di riavvio delle unità 1 e 2 di Cernavodă, non compare più nel testo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • L’ordine è scritto, e il consumo interno è l’ultimo. I quattro gradini che precedono la limitazione, dalle riserve tecnologiche all’annullamento degli scambi in esportazione, devono essere esauriti prima. Per uno stabilimento iscritto nell’elenco, questo significa quattro filtri tra una serata difficile nel sistema e un ordine di riduzione della potenza.
  • Il preavviso di 24 ore è nel testo della decisione, non in una procedura interna. Un obbligo scritto nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) si verifica e si contesta in modo diverso rispetto a una prassi del gestore.
  • Il diritto è limitato nel tempo e non si rinnova da solo. Il 30 ottobre 2026 scade, e una proroga richiede una nuova decisione del Governo, quindi un nuovo passaggio in seduta di governo e nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
  • La decisione sta in capo a chi vede il sistema in tempo reale. Uno squilibrio al picco serale si risolve in ore, non in giorni. Se ogni gradino avesse richiesto una decisione a parte, la misura sarebbe arrivata dopo che il problema era passato.
  • L’esportazione si taglia prima del consumo interno, e questa è una scelta esplicita. Le misure c) e d) sono le uniche che toccano direttamente gli interessi commerciali di qualcuno fuori dal paese, e l’atto le colloca prima di qualsiasi riduzione in Romania.

Che cosa resta un problema

  • L’allegato che decide chi subisce la misura non si pubblica. La normativa di limitazione è, dice il testo, parte integrante della decisione, ma si comunica alle parti interessate. Per confronto, il piano richiamato nel preambolo della stessa decisione è stato pubblicato per intero, nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 652 bis del 6 agosto 2026.
  • Le misure superano di due giorni lo stato di allerta su cui poggiano. L’allerta prorogata il 28 settembre dura 30 giorni dal 29 settembre, quindi fino al 28 ottobre 2026. La decisione arriva fino al 30 ottobre.
  • L’informazione all’autorità di regolamentazione e al ministero non ha termine. All’art. 2 comma (1) si legge soltanto «cu informarea», con l’informazione, senza precisare se prima, lo stesso giorno o dopo. Le 24 ore, unico termine dell’atto, sono dovute al mercato.
  • Nulla obbliga a pubblicare la decisione operativa. Non esiste alcuna disposizione che imponga di annunciare pubblicamente il momento in cui si è passati a un gradino o a un altro, benché le misure c) e d) cambino i prezzi su mercati accoppiati con il resto dell’Europa.
  • Il silenzio sui consumatori domestici lascia spazio al panico. Una decisione che autorizza la «limitarea consumului de energie electrică», la limitazione del consumo di energia elettrica, senza dire chi tocca, si legge, fuori dalla cerchia degli addetti, come annuncio di interruzioni di corrente nelle abitazioni.

Consigli pratici

  1. Se la vostra impresa è collegata direttamente a una stazione del sistema o a una stazione di distribuzione di media tensione, chiedete per iscritto al gestore di rete o al gestore del sistema di trasmissione la conferma se figurate nella normativa di limitazione e in quale fascia. Il documento non è pubblicato, quindi l’unico modo per saperlo è chiedere.
  2. Calcolate la potenza minima tecnologica dell’impianto, cioè il livello sotto il quale le apparecchiature si danneggiano, e scrivetela in una procedura interna. In sua assenza, un ordine di riduzione si traduce in un arresto disordinato e in perdite di produzione, non di energia.
  3. Stabilite chi riceve l’avviso di 24 ore fuori dall’orario di lavoro e su quale canale. Un preavviso inviato il venerdì sera a un indirizzo che nessuno legge vale quanto la sua assenza.
  4. Rileggete le clausole di interruzione, di forza maggiore e di penali del contratto di fornitura e dei contratti con i vostri clienti. Una riduzione di potenza disposta su questo fondamento non è un guasto e non è colpa del fornitore, e chi sopporta il danno si decide nel contratto.
  5. Se vendete energia all’estero o avete riservato capacità sulle interconnessioni, verificate che cosa accade agli scambi notificati in caso di annullamento. Le misure c) e d) colpiscono esattamente questo tipo di posizione e precedono qualsiasi riduzione del consumo, quindi sono anche le più probabili.
  6. Se avete in casa apparecchiature mediche o dispositivi che non sopportano interruzioni, trattate il tema separatamente da questa decisione. Nel testo non si dice nulla sulle interruzioni ai consumatori domestici, ma un gruppo di continuità si valuta in funzione della rete che avete, non di un atto normativo.

Domande frequenti

Mi tagliano la corrente in casa fino al 30 ottobre?
La decisione non prevede nulla del genere. Autorizza la limitazione per fasce del consumo, alle condizioni di una normativa che l’atto non pubblica. Il documento che definisce quella normativa, il piano approvato con la Decisione del Governo n. 582/2026, parla di un elenco di clienti finali industriali, raggruppati per profilo di attività. L’atto di oggi non contiene alcuna disposizione sui consumatori domestici, ma nemmeno dice espressamente che essi sono esclusi.
Da quando e fino a quando si possono applicare le misure?
Dalla data dell’entrata in vigore, cioè il 1° ottobre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, fino al 30 ottobre 2026 compreso. Sono 30 giorni. Nella decisione non è prevista un’altra data di entrata in vigore, e le decisioni del Governo entrano in vigore con la pubblicazione se non stabiliscono esse stesse un termine successivo, in base all’art. 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, ripubblicata.
Chi decide se si passa alla limitazione del consumo?
Transelectrica. In base all’art. 2 comma (1), la compagnia ha la competenza di stabilire la necessità e il momento dell’applicazione effettiva, con l’informazione dell’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia e del Ministero dell’Energia. Il Governo ha deciso una volta sola, con questa decisione, che le misure sono disponibili; la scelta del gradino e del momento resta al gestore.
Quanto preavviso ricevo?
La decisione prevede almeno 24 ore per i partecipanti al mercato dell’energia elettrica. Per i clienti finali che dovessero ridurre la potenza, lo stesso termine minimo di 24 ore compare nel piano approvato con la Decisione del Governo n. 582/2026, dove la comunicazione scritta arriva dal gestore di rete, che avvisa anche i fornitori dei clienti colpiti.
Che cosa significa «limitazione per fasce»?
Una riduzione di potenza, non uno spegnimento totale. In base alle definizioni del piano approvato con la Decisione del Governo n. 582/2026, una fascia di limitazione è una categoria di clienti finali raggruppati per profilo di attività, il cui consumo si riduce nello stesso momento, di un valore stabilito nella normativa, senza scendere sotto la potenza minima necessaria perché gli impianti non si rovinino.
Perché si taglia prima l’esportazione?
Perché così dice l’ordine di priorità dell’art. 1 e perché questa è la logica dell’atto: prima si cerca energia in più nel paese, con le riserve e i gruppi avviati, poi si ferma l’energia che esce, e solo alla fine si riduce quella che si consuma qui. La legge sull’energia elettrica e sul gas naturale n. 123/2012 chiede, all’art. 5 comma (5), che misure di questo tipo incidano il meno possibile sul buon funzionamento del mercato interno europeo, il che fa del taglio all’esportazione una misura con un costo europeo, non una misura gratuita.
Che cosa succede dopo il 30 ottobre 2026?
Il fondamento scade. Se la situazione del sistema resta difficile, serve una nuova decisione del Governo, come è accaduto il 28 agosto e il 1° ottobre. Lo stato di allerta su cui poggia l’atto scade a sua volta il 28 ottobre 2026, quindi una proroga delle misure presupporrebbe anche una nuova decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza.

Analisi della redazione

L’atto risolve un problema reale e lo risolve in fretta: in un autunno in cui il Danubio scende sotto le soglie oltre le quali la centrale nucleare di Cernavodă non può più essere raffreddata senza lavori di intervento, e il picco serale sale verso gli 8.000 megawatt, qualcuno deve avere il diritto di fermare l’esportazione in un’ora, non in una settimana. La parte migliore della decisione è proprio l’ordine scritto nell’art. 1, che mette il consumo interno all’ultimo gradino e l’esportazione ai due penultimi.

Solo che la scala comincia più in alto di quanto sembri. Il punto 4.2.1 dell’allegato alla Decisione del Governo n. 582/2026, esattamente il testo che il preambolo richiama, divide le misure di salvaguardia in due gruppi: quelle che non incidono sul funzionamento del mercato dell’energia elettrica, al 4.2.1.1, e quelle tecniche e commerciali con impatto sul mercato, al 4.2.1.2. Il primo gruppo conta dieci misure, dal carico dei gruppi fino alla potenza massima disponibile e il rientro in esercizio delle unità in riparazione, fino alla massimizzazione delle centrali idroelettriche al picco, alle modifiche di topologia della rete e alla richiesta di aiuto di emergenza ai gestori vicini. Il piano dice che le misure del secondo gruppo si applicano «numai după luarea măsurilor de mai sus», soltanto dopo l’adozione delle misure sopra elencate. L’elenco della decisione è, parola per parola, il secondo gruppo. Chi legge soltanto la decisione crede che la scala abbia cinque gradini e che il primo sia l’aumento delle riserve tecnologiche. In realtà ne ha quindici, e i primi dieci non compaiono nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 835, ma in un atto di agosto.

La seconda osservazione riguarda i termini ed è verificabile con un calendario. La decisione del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza n. 23/2026 proroga lo stato di allerta di 30 giorni a decorrere dal 29 settembre 2026, quindi il suo ultimo giorno è il 28 ottobre. Le misure di sicurezza arrivano fino al 30 ottobre, cioè due giorni oltre. Due giorni non sono una catastrofe, ma l’art. 5 comma (5) della legge n. 123/2012 chiede che le misure di sicurezza si limitino strettamente a rimediare alla situazione di crisi che le ha generate, e la situazione di crisi richiamata nel preambolo si estingue, formalmente, il 28 ottobre. Sul calendario si vede anche il rovescio: l’analisi del Ministero dell’Energia contenuta nella decisione del Comitato descrive il regime idrologico deficitario per l’intervallo dal 28 settembre al 31 ottobre 2026, quindi le misure si fermano un giorno prima della fine del periodo che lo stesso ministero considera problematico. La lunghezza del periodo non è scelta a caso, ma non coincide con nessuno dei due riferimenti che l’atto richiama.

La terza osservazione riguarda l’asimmetria degli obblighi di informazione. Il termine imperativo, le 24 ore, è dovuto al mercato. L’autorità di regolamentazione e il ministero ricevono un’«informare», un’informazione, senza termine, senza forma e senza contenuto minimo, benché sia il ministero che, in base all’art. 5 comma (7) della legge n. 123/2012, deve notificare con urgenza agli altri Stati membri e alla Commissione europea le misure di sicurezza adottate in ciascun caso. La decisione richiama nel fondamento i commi da (4) a (6) dello stesso articolo e si ferma esattamente prima di quello che riguarda la notifica, benché due delle cinque misure taglino la capacità di interconnessione e gli scambi in esportazione, cioè esattamente ciò che il mercato europeo vede. L’obbligo del ministero esiste comunque, per legge; l’atto che di fatto lo fa scattare non dice nulla al riguardo.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La normativa di limitazione andrebbe pubblicata, almeno nella sua parte normativa. L’elenco nominativo dei consumatori può restare riservato, ma i criteri di ripartizione per fasce, il margine di riduzione e il modo di calcolo della potenza minima tecnologica decidono chi subisce la misura e in che misura. Il piano richiamato nel preambolo è stato pubblicato per intero in un’edizione bis; l’allegato di questa decisione, che è anch’esso parte integrante di essa, no. L’effetto pratico della pubblicazione: un’impresa potrebbe sapere da sola se rientra nella norma, invece di chiedere e aspettare la risposta.
  • La decisione dovrebbe dire che la scala comincia dalle misure che non incidono sul mercato. Una frase nell’art. 1, che rinviasse al punto 4.2.1.1 dell’allegato alla Decisione del Governo n. 582/2026, renderebbe visibile che le cinque misure vengono dopo altre dieci. Senza di essa, il testo suggerisce che il gestore possa partire direttamente dall’aumento delle riserve, e un consumatore che contesta una limitazione non ha modo di sapere che cosa andava esaurito prima.
  • L’informazione all’autorità di regolamentazione e al ministero dovrebbe ricevere un termine e una forma. «Cu informarea», con l’informazione, può significare anche il giorno dopo. Un termine di non oltre 24 ore, la stessa finestra dovuta al mercato, più l’obbligo di comunicare il gradino applicato e il motivo, darebbe al ministero il tempo necessario per la notifica richiesta dall’art. 5 comma (7) della legge n. 123/2012.
  • La data finale dovrebbe essere correlata allo stato di allerta, non fissata a parte. O il 28 ottobre 2026, ultimo giorno dell’allerta richiamata, oppure una formula che leghi la scadenza delle misure alla scadenza dell’allerta. Così non esisterebbero più due giorni nei quali il gestore può limitare il consumo sul fondamento di una situazione di emergenza che, formalmente, si è conclusa.
  • L’applicazione effettiva di una misura dovrebbe essere pubblicata. Un annuncio sul sito del gestore, con il gradino, l’ora e la durata, costerebbe zero e risolverebbe due problemi insieme: il mercato vedrebbe perché i prezzi si sono mossi, e il pubblico potrebbe verificare se si è arrivati o no alla limitazione del consumo, invece di dedurlo dai titoli.
  • L’atto dovrebbe dire nel testo chi tocca la limitazione. Una sola frase, che precisasse che la misura riguarda i clienti finali compresi nella normativa e non si applica ai consumatori domestici, risparmierebbe a ogni edizione del telegiornale la stessa domanda. Il costo di redazione è nullo; il costo dell’assenza si misura in sfiducia.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 835 del 1° ottobre 2026, pagina 8 16 pagine PDF, 116 KB l'atto inizia a pagina 8

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.