In breve

  • Una sostanza chimica importata dalla Cina rincara di colpo alla dogana, dal 22 settembre 2026. Si tratta di un additivo che si mette nell’acqua per impedire la formazione del calcare e la ruggine negli impianti, usato nei circuiti di raffreddamento, nelle caldaie e nei prodotti di pulizia e disinfezione industriale. Chi lo importa dalla Cina paga, oltre al dazio doganale ordinario, un dazio aggiuntivo tra il 156,7% e il 192,2% del valore della merce alla frontiera.
  • Quanto pagate dipende dalla fabbrica cinese e da una dichiarazione scritta in fattura. Tre fabbriche hanno ciascuna il proprio livello, altre due hanno il 173,8%, e qualsiasi altra fabbrica paga il 192,2%. Per ottenere il livello più basso, la fattura deve recare una dichiarazione datata e firmata, con il nome della società e con il suo codice doganale. Senza di essa si applica automaticamente il livello più alto, chiunque abbia fabbricato la merce.
  • La misura dura cinque anni e nell’Unione resta un solo produttore di questa sostanza. La Romania non compare da nessuna parte nell’atto e non fabbrica nulla del genere, quindi è toccata soltanto dal lato dell’acquisto: le imprese romene che trattano l’acqua industriale, che puliscono o disinfettano con prodotti contenenti questo additivo pagheranno di più la materia prima.
Atto: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 della Commissione del 18 settembre 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di taluni acidi alchilfosfonici e dei loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2088 del 21 settembre 2026
Entrata in vigore: 22 settembre 2026, cioè il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento

La Commissione europea ha chiuso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088, un fascicolo commerciale aperto esattamente un anno prima e ha messo un dazio fino al 192,2% sulle importazioni di acidi alchilfosfonici dalla Cina. Il nome non dice nulla a nessuno, quindi vale la pena tradurlo: sono sostanze che si aggiungono all’acqua perché il calcare non si depositi sui tubi e sugli scambiatori di calore e perché il metallo non arrugginisca, usate nei circuiti di raffreddamento delle fabbriche, nelle centrali termiche e nelle soluzioni di pulizia e disinfezione industriale. L’atto le identifica come acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e il suo sale di sodio, in forma solida o come soluzione acquosa, e nel testo le abbrevia in PBTC. Il meccanismo con il quale l’Unione europea tassa un’importazione resa artificialmente conveniente segue sempre gli stessi passi, e il primo di essi è la registrazione doganale delle importazioni: sulla stessa strada è partito anche il fascicolo delle pile, dove nel settembre 2026 le pile alcaline dalla Cina sono entrate nel registro doganale per nove mesi.

Per la dogana, la merce si riconosce dalle cifre, non dal nome. Il regolamento la classifica al codice NC 2931 49 80, con il codice TARIC 2931 49 80 60, e la identifica anche con i numeri di catalogo chimico CAS 37971-36-1 e 66669-53-2. Se la merce che comprate rientra in questi codici e parte dalla Cina, il dazio si applica, comunque la chiami il fornitore nell’offerta.

I livelli sono fissati nell’articolo 1, paragrafo 2, e si calcolano sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, cioè sul valore che comprende la merce, l’assicurazione e il trasporto fino alla frontiera. Ciascuna società ha anche un codice addizionale TARIC, che il dichiarante doganale deve riportare nella dichiarazione:

  • Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd.: 183,8%, codice addizionale TARIC 88CI.
  • Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd.: 192,2%, codice addizionale TARIC 88CJ.
  • Shandong Taihe Technologies Co., Ltd.: 156,7%, codice addizionale TARIC 88CK.
  • Shandong Green Technologies Import and Export Co., Ltd.: 173,8%, codice addizionale TARIC 88CL. È una delle due società dell’allegato, che hanno collaborato all’inchiesta senza essere inserite nel campione.
  • Hebei Longke Water Treatment Co., Ltd.: 173,8%, codice addizionale TARIC 88CM, l’altra società dell’allegato.
  • Tutte le altre importazioni originarie della Cina: 192,2%, codice addizionale TARIC 8999. Sotto questo livello rientrano sia le fabbriche che non hanno collaborato, sia quelle che non hanno esportato affatto nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, e qui finisce anche qualsiasi spedizione che non arrivi con la fattura richiesta dall’articolo 1, paragrafo 3.

Queste percentuali non sono scelte da una griglia. Ciascuna è proprio il margine di dumping accertato per la società in questione, cioè la differenza tra il prezzo al quale la merce avrebbe dovuto essere venduta se il mercato cinese avesse funzionato normalmente e il prezzo al quale è effettivamente arrivata nell’Unione. Di regola la Commissione fissa un dazio inferiore al margine di dumping, se tanto basta a fermare il danno del produttore europeo. Qui non lo ha fatto, e il motivo è scritto nella sezione 6.2: una delle materie prime, il tricloruro di fosforo, rappresenta oltre il 17% del costo di produzione, e il suo prezzo in Cina è distorto, perché è stato assoggettato a un’aliquota IVA del 13% senza alcun rimborso all’esportazione. Il regolamento (UE) 2016/1036, l’atto di base dell’intera procedura, consente nell’articolo 7, paragrafo 2 bis, che in una simile situazione il dazio salga fino al margine di dumping, e l’articolo 7, paragrafo 2 ter, chiede una sola condizione in più: che l’aumento sia nell’interesse dell’Unione. La Commissione ha accertato che lo è.

Gli effetti che produce

Il dazio si paga in Romania, dall’impresa romena, non dal fornitore cinese. L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 dice chiaramente che i dazi antidumping sono riscossi dagli Stati membri e che si riscuotono indipendentemente dai dazi doganali, dalle imposte e dagli altri oneri normalmente dovuti all’importazione. In altre parole, non sostituiscono nulla e non si sottraggono da nulla: all’immissione in libera pratica si paga il dazio doganale ordinario del codice tariffario, si aggiunge il dazio antidumping e soltanto su questo totale si calcola l’imposta sul valore aggiunto. La base imponibile all’importazione, ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 1, della legge n. 227/2015 sul Codice tributario, è il valore in dogana al quale si aggiungono tutti gli oneri dovuti per effetto dell’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto stessa, e la stessa regola si trova negli articoli 85 e 86 della direttiva 2006/112/CE.

In concreto, su una spedizione di 10.000 euro acquistata da Shandong Taihe, il dazio antidumping è di 15.670 euro. La base di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto diventa almeno 25.670 euro, e l’aliquota ordinaria del 21% significa altri 5.390,70 euro. Sulla stessa spedizione acquistata da un fornitore che rientra nel livello residuo del 192,2%, il dazio è di 19.220 euro e l’imposta sul valore aggiunto di 6.136,20 euro. La differenza tra le due situazioni, 4.295,50 euro, rappresenta quasi il 43% del valore della fattura. L’imposta sul valore aggiunto un’impresa soggetta la detrae, il dazio antidumping non si detrae mai: resta nel costo.

Il secondo effetto riguarda le date. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio definitivo si applica soltanto ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore dell’atto, quindi dal 22 settembre 2026. Una spedizione partita dalla Cina prima di questa data, ma sdoganata dopo, rientra nel dazio. Conta il momento della dichiarazione doganale, non la data del contratto e nemmeno la data di carico sulla nave.

Il terzo effetto riguarda il denaro già depositato. Dal maggio 2026 gli importatori pagavano un dazio provvisorio istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045, pubblicato il 13 maggio 2026. Con l’articolo 2 del nuovo regolamento, quegli importi sono riscossi in via definitiva, mentre quanto è stato depositato oltre i livelli definitivi viene restituito. La regola si completa con l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, che va anche nella direzione opposta: se il dazio definitivo è superiore a quello provvisorio, la differenza non si riscuote. Nessuno riceve dunque un conto supplementare per il periodo dal maggio 2026 al 21 settembre 2026, e chi ha depositato più di quanto dovuto riavrà indietro il denaro.

Il quarto effetto è quello che non si è prodotto, pur potendo. Le importazioni erano state sottoposte a registrazione doganale dal 27 novembre 2025, con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385, proprio per rendere possibile la tassazione retroattiva. Il regolamento di base consente, nell’articolo 10, paragrafo 4, di riscuotere il dazio definitivo anche per le merci dichiarate non oltre 90 giorni prima dell’applicazione delle misure provvisorie, ma solo se, tra l’altro, le importazioni sono aumentate in misura sostanziale in quel lasso di tempo. Il confronto dei volumi ha mostrato un calo del 22% in una variante di calcolo e un aumento dell’1% nell’altra, quindi la condizione non è soddisfatta. La conclusione, scritta nel considerando 96: non si riscuote nulla a titolo retroattivo. Le imprese che hanno importato nell’inverno e nella primavera del 2026 restano con quanto hanno pagato allora, cioè nulla fino alle misure provvisorie.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 12 maggio 2026, l’importazione di questa sostanza dalla Cina non era gravata da alcun onere aggiuntivo. Dal maggio 2026 si è pagato un dazio provvisorio, che è una garanzia: si deposita, ma non si sa se resta allo Stato. Dal 22 settembre 2026 il dazio è definitivo, si paga a ogni sdoganamento e resta lì.

Tra la fase provvisoria e quella definitiva, il calcolo è stato modificato tre volte, e il percorso si vede nei considerando da 45 a 50. Anzitutto, la Commissione ha accolto l’argomento del produttore cinese Shandong Taihe e ha tolto dal costo di produzione gli imballaggi riutilizzati, che erano stati contati come se fossero acquistati ogni volta. Poi ha eliminato dal gruppo di società brasiliane usate come riferimento BASEQUIMICA S.A., dopo aver accertato che si tratta più di una società commerciale che di un produttore di sostanze chimiche. Infine, ha sostituito i dati finanziari di UNIPAR CARBOCLORO S.A. presi dalla banca dati Orbis con quelli della relazione annuale della società per il 2024, perché i primi erano spariti da Orbis senza spiegazione, e ha corretto il modo in cui era stato letto l’utile di quella società. Il risultato finale è che i valori di riferimento applicati al costo di produzione sono arrivati al 10,3% per le spese di vendita e amministrative e al 17,6% per l’utile, entrambi rapportati al costo delle merci vendute.

È cambiato anche l’elenco delle società con nome. L’allegato del regolamento comprende due fabbriche cinesi che hanno collaborato senza essere inserite nel campione, Shandong Green Technologies e Hebei Longke, e queste ricevono il 173,8%, un livello intermedio. Qualsiasi altra fabbrica cinese, compresa una che inizi a esportare soltanto ora, paga il 192,2% finché non ottiene altro. L’articolo 3 del regolamento lascia una porta aperta: un nuovo produttore può chiedere di essere inserito al livello delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, se dimostra di non avere esportato nel periodo dell’inchiesta, compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025, di non essere collegato ad alcuna impresa soggetta alle misure e di avere effettivamente esportato dopo di allora o di avere un contratto vincolante per quantitativi significativi.

Quel che non è cambiato affatto è la definizione del prodotto. Il considerando 13 indica che nessuno l’ha contestata, quindi la descrizione resta quella della fase provvisoria. Per un importatore, questo significa che non serve sperare in una riclassificazione tariffaria: se la merce era coperta dal dazio provvisorio, è coperta anche da quello definitivo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Fissa una cifra chiara per ciascun fornitore e la lega a un codice che il funzionario doganale legge direttamente. Un importatore può calcolare il costo prima di firmare il contratto, cosa che nella fase provvisoria non si poteva, perché non si sapeva se e quanto sarebbe rimasto allo Stato.
  • Chiude il rischio retroattivo. Il considerando 96 dice che non si riscuote nulla per il periodo in cui le importazioni sono state sottoposte a registrazione doganale, e l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 vieta di riscuotere la differenza là dove il dazio definitivo è salito oltre quello provvisorio.
  • Mantiene in vita l’unico produttore dell’Unione. Il considerando 76 indica che esso ha una capacità che supera di oltre 5 chilotonnellate il consumo dell’intera Unione, stimato tra 11,3 e 15 chilotonnellate, quindi un’alternativa fisica alla merce cinese esiste.
  • Corregge ciò che si è rivelato sbagliato nella fase provvisoria. Quattro degli argomenti delle parti sono stati accolti, tre venuti dal produttore cinese e uno dal denunciante, e il calcolo è stato rifatto e comunicato due volte alle parti per osservazioni.
  • Lascia una via aperta alle fabbriche nuove. L’articolo 3 consente di aggiungere un nuovo produttore esportatore al livello del 173,8%, senza attendere la scadenza della misura tra cinque anni.

Che cosa resta un problema

  • Non dice da nessuna parte quanto dura. Il regolamento ha un articolo sull’entrata in vigore e nessuno sulla cessazione. I cinque anni dai quali dipende tutto il calendario di un importatore si trovano nell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un atto che questo regolamento non cita a proposito della durata.
  • Non riporta i livelli provvisori. La restituzione degli importi depositati oltre i livelli definitivi è prevista nell’articolo 2, ma chi vuole sapere se ha qualcosa da recuperare deve aprire a parte il regolamento (UE) 2026/1045 e fare il confronto da solo.
  • Sposta un rischio grande su una formalità di fattura. La differenza tra il 156,7% e il 192,2% si perde per intero se la dichiarazione in fattura non è datata, non è firmata o non reca il codice addizionale TARIC, e il regolamento non prevede alcuna procedura di regolarizzazione successiva.
  • Lascia il mercato praticamente nelle mani di un solo fornitore europeo. L’utilizzatore che ha sollevato l’obiezione, Hypred, rappresenta tra l’1% e il 3% dell’industria utilizzatrice dell’Unione, e la Commissione ha respinto il suo argomento osservando che la situazione di un utilizzatore così piccolo non riflette necessariamente quella di tutti gli utilizzatori. L’obiezione di merito, la dipendenza da un’unica fonte, resta senza risposta.
  • Non pubblica alcun numero per il margine di pregiudizio. La sezione 6.1 conferma le constatazioni del regolamento provvisorio con un rinvio, senza cifre, così il lettore non può vedere di quanto il dazio sia salito sopra il livello strettamente necessario a fermare il danno.

Consigli pratici

  1. Verificate anzitutto il codice tariffario della merce che comprate, non la denominazione commerciale. Se rientra nel codice NC 2931 49 80, con il codice TARIC 2931 49 80 60, e l’origine è cinese, il dazio si applica. Il nome sull’offerta può essere qualsiasi.
  2. Chiedete al fornitore la dichiarazione in fattura prima della spedizione, non alla dogana. L’articolo 1, paragrafo 3, richiede una dichiarazione datata e firmata da un rappresentante della società che emette la fattura, identificato con nome e funzione, che certifichi il volume, il prodotto, la denominazione e l’indirizzo della fabbrica, il codice addizionale TARIC e il paese. La mancanza di un solo elemento di questo elenco sposta la spedizione al 192,2%.
  3. Riportate il codice addizionale TARIC nella dichiarazione doganale, non soltanto in fattura. I codici sono 88CI, 88CJ, 88CK, 88CL e 88CM per le società con nome e 8999 per le altre. Senza il codice corretto, il sistema doganale applica il livello residuo.
  4. Non date per scontato che una controllata di una società dell’elenco benefici del suo livello. Il considerando 85 è esplicito: le entità collegate alle società menzionate non possono usare i livelli individuali e rientrano nel dazio per tutte le altre importazioni.
  5. Se avete pagato il dazio provvisorio del maggio 2026, confrontate il livello pagato allora con quello dell’articolo 1, paragrafo 2, e chiedete la restituzione della differenza all’autorità doganale presso la quale avete sdoganato. La restituzione è prevista espressamente nell’articolo 2 e non dipende da una richiesta del fornitore.
  6. Quando rifate il bilancio di acquisto, calcolate anche l’imposta sul valore aggiunto relativa al dazio antidumping, anche se la detraete. Sono soldi immobilizzati tra il pagamento e la detrazione, e al 192,2% la somma non è piccola: su una spedizione di 10.000 euro si parla di oltre 6.000 euro di sola imposta sul valore aggiunto.
  7. Se vi rifornite da una fabbrica cinese che nel regolamento non compare, verificate se ha diritto a chiedere il livello del 173,8% per la via dell’articolo 3. Le condizioni sono tre e si provano con documenti, e la domanda si rivolge alla Commissione, non alla dogana romena.

Domande frequenti

Che cosa sono, in parole semplici, gli acidi alchilfosfonici?
Sono sostanze che si aggiungono all’acqua perché il calcare non si depositi sui tubi, sulle caldaie e sugli scambiatori di calore e perché il metallo non arrugginisca. Li trovate nei circuiti di raffreddamento delle fabbriche, nelle centrali termiche industriali e nelle soluzioni di pulizia e disinfezione usate nell’industria alimentare. Il regolamento li abbrevia in PBTC, e il loro nome chimico è acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico.
Chi paga il dazio, l’esportatore cinese o l’impresa romena?
L’impresa romena, al momento dello sdoganamento. Il dazio antidumping è riscosso dall’autorità doganale dello Stato membro nel quale la merce è immessa in libera pratica, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. Il fornitore cinese non ha alcun obbligo di pagamento. Se il prezzo di acquisto scende per effetto della misura, questo si negozia sul piano commerciale, non discende dal regolamento.
Questo dazio sostituisce il dazio doganale ordinario?
No. Si somma a esso. La regola sta nell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base: i dazi antidumping si riscuotono indipendentemente dai dazi doganali, dalle imposte e dagli altri oneri dovuti all’importazione. L’ordine è: valore in dogana, più dazio doganale ordinario, più dazio antidumping, e su questo totale si calcola l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 1, del Codice tributario.
Ho importato nel febbraio 2026, quando le importazioni erano sotto registrazione doganale. Riceverò un conto retroattivo?
No. La Commissione ha esaminato le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha accertato, nei considerando 95 e 96, che non esiste l’aumento sostanziale delle importazioni che avrebbe giustificato la riscossione retroattiva. I confronti hanno mostrato un calo dei volumi del 22% in una variante di calcolo e un aumento di appena l’1% nell’altra.
Ho pagato il dazio provvisorio del maggio 2026. Ricevo qualcosa indietro?
Dipende dal livello che avete pagato allora. L’articolo 2 del regolamento dice che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi in via definitiva e che quanto è stato depositato oltre i livelli definitivi viene restituito. I livelli provvisori non sono riportati in questo atto, ma nel regolamento (UE) 2026/1045, pubblicato il 13 maggio 2026, quindi vanno confrontati i due testi. Se il dazio definitivo è risultato superiore a quello provvisorio, la differenza non si riscuote.
Per quanto tempo si applica il dazio?
Cinque anni dall’istituzione, quindi fino al 22 settembre 2031, se nel frattempo non si apre un riesame. Il termine non compare in questo regolamento. Viene dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Lì si legge anche che un avviso di imminente scadenza si pubblica nell’ultimo anno di applicazione e che i produttori dell’Unione possono chiedere la proroga al più tardi tre mesi prima del compimento dei cinque anni, cioè entro il 22 giugno 2031. Se si chiede il riesame, la misura resta in vigore fino alla sua conclusione.
Il livello del dazio può cambiare prima di cinque anni?
Sì, per due vie. L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base consente un riesame intermedio chiesto dalla Commissione o da uno Stato membro ogni volta che sia giustificato, e da un esportatore, da un importatore o dai produttori dell’Unione dopo che sia trascorso un periodo ragionevole di almeno un anno dall’istituzione della misura definitiva. A parte, l’articolo 11, paragrafo 8, consente a un importatore di chiedere il rimborso dei dazi pagati, se dimostra che il margine di dumping è scomparso o è sceso sotto il livello del dazio; la domanda si presenta tramite lo Stato membro nel quale è avvenuto lo sdoganamento, entro sei mesi.
La Romania è menzionata nel regolamento?
No, in nessun modo. L’atto non nomina alcuno Stato membro in particolare e non contiene dati su importatori o consumatori romeni. La Romania è toccata perché un regolamento dell’Unione si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza essere recepito nel diritto interno, e la dogana romena lo applica dal 22 settembre 2026 come qualsiasi altra dogana dell’Unione.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Tabella 1, riga Metanolo, pagine 5 e 6. La stessa sostanza, con lo stesso codice delle merci 2905.11.00 e lo stesso valore esente da distorsioni, 3 300,10 CNY, compare come materia prima con unità di misura la tonnellata e, nel seguito della tabella, come sottoprodotto, con unità il chilogrammo. Tra le due letture c’è una differenza di mille volte. Il credito per i sottoprodotti si sottrae dal costo di produzione, quindi entra direttamente nel valore normale e, attraverso di esso, nel margine di dumping che è diventato dazio. Dal testo non si può stabilire quale delle due unità sia stata effettivamente usata nel calcolo.
  • Considerando 48 e 54. Il considerando 48 dice, a proposito della sostituzione dei dati finanziari di UNIPAR CARBOCLORO con quelli della relazione annuale, che la revisione ha avuto un impatto sui margini di dumping. Il considerando 54 dice, a proposito della revisione dei valori di riferimento per le spese di vendita e amministrative e per l’utile, descritta nel considerando 50, che comprende la stessa correzione, che non ha avuto alcun impatto sui margini di dumping, e attribuisce la modifica esclusivamente all’aggiustamento degli imballaggi dei considerando 45 e 46. Un lettore in buona fede non può stabilire dall’atto se il ricalcolo dei costi e dell’utile abbia mosso o no i margini, benché questo sia l’unico anello che lega le cifre provvisorie a quelle definitive.
  • Considerando 55. La frase introduttiva annuncia i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, ma la colonna della tabella che segue si intitola Dazio antidumping definitivo, come nei considerando 74 e 84 e come nell’articolo 1, paragrafo 2. L’atto non enuncia così in alcun punto i margini di dumping sotto il loro nome, e il limite dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, secondo il quale il dazio non può superare il margine di dumping, non si può verificare dal testo se non presumendo che le due serie di cifre siano identiche.

Analisi della redazione

La frase più cara di questo regolamento non è nessuna di quelle che fissano le percentuali, ma la dichiarazione in fattura richiesta dall’articolo 1, paragrafo 3. Messe una accanto all’altra, le cifre mostrano quanto vale una firma. Su una spedizione di 10.000 euro acquistata da Shandong Taihe, il livello individuale del 156,7% significa 15.670 euro di dazio. Se la fattura non reca la dichiarazione richiesta, si applica il livello residuo del 192,2%, cioè 19.220 euro. La differenza di 3.550 euro porta con sé anche un’imposta sul valore aggiunto aggiuntiva di 745,50 euro, perché il dazio antidumping entra nella base imponibile. Il costo complessivo di una formalità non rispettata arriva a 4.295,50 euro, quasi il 43% del valore della fattura. Il regolamento non prevede alcun meccanismo per sanare una fattura non conforme dopo lo sdoganamento, a differenza del regime ordinario della prova dell’origine preferenziale, dove una regolarizzazione successiva è possibile.

La seconda osservazione nasce dall’aritmetica del livello del 173,8% concesso alle società dell’allegato che hanno collaborato. La media semplice delle tre fabbriche del campione, 183,8%, 192,2% e 156,7%, è 177,6%. Il livello pubblicato è quasi quattro punti sotto questa media, il che non è un errore, perché la media si fa ponderata, sui volumi esportati. Ma da qui risulta qualcosa che l’atto non dice: il peso della fabbrica tassata meno, Shandong Taihe, deve essere superiore a un terzo del campione, e rifacendo i calcoli con le due ripartizioni estreme del resto, esso si colloca tra il 37% e il 52% del volume esportato dal campione. In pratica, le due società dell’allegato ricevono un livello la cui base di calcolo nessuno dall’esterno può verificare, perché i volumi sono riservati e l’atto non pubblica né i pesi né l’ordine di grandezza.

La terza osservazione riguarda il calendario, ed è la più visibile se si mettono le date in fila. La denuncia è stata depositata il 7 agosto 2025, l’inchiesta si è aperta 42 giorni dopo, il 18 settembre 2025, e il regolamento definitivo è stato adottato il 18 settembre 2026, esattamente 365 giorni dopo l’apertura. La registrazione delle importazioni è durata, dal 27 novembre 2025 alle misure provvisorie del 12 maggio 2026, 166 giorni, e il suo risultato è stato zero: la condizione dell’aumento sostanziale delle importazioni non si è verificata, come scrivono i considerando 95 e 96. Detto altrimenti, quasi sei mesi nei quali ogni importatore ha dovuto mettere in conto un possibile dazio retroattivo si sono chiusi senza alcun dazio, e l’atto che lo constata arriva dieci mesi dopo l’inizio della registrazione. In nessun punto del regolamento esiste un obbligo della Commissione di annunciare prima che la retroattività non si applicherà, benché i dati sui quali poggia la conclusione esistessero dalla fine del periodo dell’inchiesta.

In un altro fascicolo il calendario è stato portato fino all’ultimo giorno possibile: il riesame del dazio sulla fibra di vetro dall’Egitto è stato aperto due giorni prima della scadenza ed è durato 15 mesi.

Infine, il regolamento istituisce un dazio che cambia la struttura di un mercato e non dice nel testo né quanto dura, né da quale data decorre la durata. L’articolo 4 parla soltanto dell’entrata in vigore. I cinque anni vengono dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che nel regolamento è citato per altre cose, ma non per la durata. Per un acquirente che stipula un contratto di lungo periodo, la differenza tra sapere che il 22 settembre 2031 è l’orizzonte e non sapere nulla è l’intera pianificazione dell’approvvigionamento. A ciò si aggiunge il fatto che nell’Unione resta un solo produttore, con una capacità che, secondo il considerando 76, supera di oltre 5 chilotonnellate il consumo dell’Unione, compreso tra 11,3 e 15 chilotonnellate. La Commissione respinge l’obiezione sulla dipendenza da un’unica fonte con il motivo che l’utilizzatore che l’ha sollevata rappresenta solo l’1% fino al 3% dell’industria utilizzatrice, il che risponde alla domanda su chi abbia formulato l’obiezione, non all’obiezione in sé.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’unità di misura del metanolo come sottoprodotto andrebbe corretta con una rettifica pubblicata. Una rettifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, chiuderebbe in una sola frase un dubbio di mille volte su un elemento che entra nel valore normale e, attraverso di esso, nelle cinque percentuali che si pagano alla dogana.
  • Il regolamento dovrebbe dire nell’articolo 4 fino a quando si applica la misura. Una seconda frase del tipo le misure si applicano per cinque anni dalla data di entrata in vigore, fatto salvo il riesame previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, risparmierebbe a ogni importatore la ricerca in un altro atto e renderebbe la data del 22 settembre 2031 visibile nel primo testo che apre.
  • I livelli provvisori andrebbero riportati accanto a quelli definitivi. Nell’articolo 2 si legge che viene restituito quanto è stato depositato in più, ma non rispetto a che cosa. Una tabella comparativa di cinque righe trasformerebbe un confronto tra due regolamenti in una lettura di dieci secondi e mostrerebbe a ogni importatore, direttamente, se ha denaro da recuperare.
  • La dichiarazione in fattura andrebbe pubblicata come modello, in allegato, e accompagnata da una via di regolarizzazione. Finché un’omissione formale costa fino al 43% del valore della fattura, un modulo tipo e un termine entro il quale la fattura possa essere rifatta e presentata all’autorità doganale sposterebbero la sanzione dalla forma alla sostanza, cioè sull’origine reale della merce.
  • Il margine di pregiudizio andrebbe pubblicato in cifre, non solo con un rinvio. Quando il dazio supera deliberatamente il livello necessario a eliminare il pregiudizio, in base all’articolo 7, paragrafo 2 bis, l’unico modo in cui un lettore può misurare quanto sia ampio lo scarto è vedere entrambi i numeri. La loro pubblicazione non intacca la riservatezza, perché le percentuali finali si pubblicano comunque.
  • La chiusura di una registrazione senza seguito andrebbe annunciata a parte e per tempo. Una nota pubblicata nel momento in cui la Commissione accerta che le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, non sono soddisfatte accorcerebbe di mesi l’incertezza degli importatori, invece di lasciarla risolvere in silenzio, in un considerando del regolamento finale.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2088 del 21 settembre 2026 16 pagine PDF, 657 KB

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