In breve
- Nessuna esenzione dalla «rovinieta» funziona sulla parola: fino alla conferma scritta il veicolo si considera non esentato. Il decreto congiunto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, e del vice primo ministro, ministro dell’Interno, n. 902/147 stabilisce quali documenti e quali condizioni servono per l’esenzione dal pagamento della «rovinieta» e del TollRo, la tariffa di utilizzo della rete di strade nazionali e la tariffa di transito al chilometro per i veicoli pesanti, entrambe introdotte dalla legge n. 226/2023, più la procedura con cui il Dipartimento per le situazioni di emergenza ottiene «roviniete» e biglietti di percorso per missioni di protezione civile e umanitarie. L’art. 8, l’art. 13 e l’art. 16 comma (2) dell’allegato n. 1 dicono la stessa cosa tre volte: i detentori non possono considerare i veicoli esentati fino alla conferma per iscritto.
- Chi è interessato. Da un lato le istituzioni con flotte proprie: il Ministero della Difesa Nazionale, il Ministero dell’Interno, il Servizio Romeno di Informazioni, il Servizio di Informazioni Esterne, il Servizio di Protezione e Guardia, il Servizio di Telecomunicazioni Speciali, l’Amministrazione Nazionale Penitenziaria, i servizi pubblici comunitari per le situazioni di emergenza, la CNAIR, l’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale e la Società Nazionale di Croce Rossa della Romania. Dall’altro gli operatori di trasporto pubblico locale di persone con servizi di linea, quelli autorizzati per il trasporto scolastico e le autorità che possiedono ambulanze. Il decreto si rivolge a chi deve giustificare una flotta, non all’automobilista di tutti i giorni.
- Le cifre e i termini che contano. La CNAIR ha al massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti per iscrivere l’esenzione, e la Direzione Generale Patenti di Guida e Immatricolazioni lo stesso termine per la marcatura nel registro nazionale. Le richieste si possono depositare dal 30 settembre 2026, mentre l’obbligo di pagamento comincia il 1° ottobre: chi non è coperto dal subentro automatico delle esenzioni vecchie può restare senza conferma fino al 7 ottobre. Il decreto è uscito con 637 giorni di ritardo rispetto al termine del 1° gennaio 2025 che l’art. 25 comma (3) della legge n. 226/2023 gli aveva fissato, cioè dopo il più antico dei tre termini che la legge si era data da sola.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 830 del 30 settembre 2026, pagine 8-11
Entrata in vigore: 30 settembre 2026, data della pubblicazione; l’allegato n. 2 si applica dal 1° ottobre 2026
Un’ambulanza, uno scuolabus o l’auto di un servizio di vigili del fuoco volontari non paga la «rovinieta». Ma l’esenzione nasce da una registrazione in una banca dati, non dalla natura del veicolo, e fino alla conferma per iscritto qualsiasi controllo la trova non pagata. Il decreto congiunto n. 902/147, firmato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, il 24 settembre 2026 e dal vice primo ministro, ministro dell’Interno, il 29 settembre 2026, è stato pubblicato il 30 settembre 2026 e mette in pratica l’art. 9 comma (8) e l’art. 13 comma (8) della legge n. 226/2023. È l’atto che va in coppia con le norme metodologiche pubblicate lo stesso giorno e si applica dalla stessa data, il 1° ottobre 2026.
La struttura è semplice. L’allegato n. 1 ha tre capitoli e 17 articoli e dice che cosa va trasmesso, a chi e in quanto tempo, perché un veicolo sia riconosciuto come esentato. L’allegato n. 2 ha 4 articoli e descrive una procedura del tutto diversa: come il Dipartimento per le situazioni di emergenza ottiene «roviniete» e biglietti di percorso per i veicoli che svolgono trasporti in missioni di protezione civile o umanitarie sul territorio della Romania oppure che attraversano la Romania a questo scopo. Il primo allegato si applica dal 30 settembre 2026, cioè subito, perché le richieste possano essere depositate; il secondo si applica dal 1° ottobre 2026, secondo l’art. 4 commi (1) e (2) del decreto.
La legge n. 226/2023 divide i veicoli esentati in due gruppi, secondo chi tiene il registro. Per le unità del Ministero della Difesa Nazionale, del Ministero dell’Interno, del Servizio Romeno di Informazioni, del Servizio di Informazioni Esterne, del Servizio di Protezione e Guardia, del Servizio di Telecomunicazioni Speciali e per l’Amministrazione Nazionale Penitenziaria, l’esenzione si fa con una marcatura nel Registro nazionale delle patenti di guida e dei veicoli immatricolati, secondo l’art. 9 comma (3) e l’art. 13 comma (3) della legge. Per le altre categorie, cioè i servizi pubblici comunitari per le situazioni di emergenza, la CNAIR, l’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale, la Croce Rossa, i veicoli esentati da trattati internazionali, il trasporto pubblico locale, il trasporto scolastico e le ambulanze pubbliche, l’esenzione si fa con la registrazione nella banca dati del sistema elettronico della «rovinieta», secondo l’art. 9 comma (2).
Il decreto segue esattamente questa divisione. L’art. 1 dell’allegato n. 1 chiede a quelli del secondo gruppo di comunicare alla CNAIR, con dichiarazione sostitutiva, l’elenco delle targhe, accompagnato dalle copie delle carte di circolazione. L’art. 5 chiede a quelli del primo gruppo di trasmettere l’elenco alla Direzione Generale Patenti di Guida e Immatricolazioni, per la marcatura. Il capitolo II, artt. 9-13, ripete il meccanismo per il TollRo, con un elenco più corto, perché il TollRo si applica soltanto ai veicoli merci oltre 3,5 tonnellate.
Due categorie ricevono requisiti aggiuntivi. Gli operatori di trasporto scolastico devono trasmettere, secondo l’art. 2, la copia conforme del certificato di trasporto in conto proprio per il trasporto stradale di persone e, se del caso, la prova dell’utilizzo dei veicoli a qualsiasi titolo. Gli operatori di trasporto pubblico locale devono trasmettere, secondo l’art. 3, la licenza di linea per ciascun veicolo. Per entrambe, l’art. 4 lega l’esenzione ai documenti: i veicoli sono esentati per il periodo di validità di questi, e la CNAIR registra l’esenzione con la data di scadenza dei documenti stessi. In altre parole, l’esenzione scade da sola e si rifà a ogni rinnovo di licenza.
L’art. 14 stabilisce come si trasmettono le carte: per via elettronica, con firma elettronica qualificata, oppure con deposito al protocollo, e la CNAIR e la direzione generale pubblicano sui propri siti gli indirizzi a cui trasmetterle. L’art. 15 aggiunge un requisito per le esenzioni fondate su accordi internazionali: la richiesta deve indicare l’accordo o il trattato invocato.
La parte davvero utile per le istituzioni che avevano già esenzioni è l’art. 17. I veicoli registrati o marcati come esentati in forza dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002, alla data della sua abrogazione, si considerano registrati nella nuova banca dati e marcati ai sensi dell’art. 9 comma (3) della legge, senza una nuova richiesta. L’eccezione è una sola ed è importante: i veicoli previsti all’art. 29 comma (3) della legge n. 226/2023, cioè i veicoli storici, ai quali la legge ha posto fine all’esenzione e che la CNAIR elimina automaticamente dalla banca dati. L’art. 17 comma (2) aggiunge un altro risparmio di carta: la marcatura fatta per la «rovinieta» produce effetti anche per il TollRo, quindi le sette istituzioni del primo gruppo non presentano due domande.
L’allegato n. 2 è la parte più concreta del decreto e somiglia a una procedura di centrale operativa. La richiesta del Dipartimento per le situazioni di emergenza si trasmette per posta elettronica e si annuncia prima per telefono, non appena arriva l’informativa sulla missione. L’oggetto del messaggio ha una forma fissa, «Solicitare roviniete zz.ll.aaaa» oppure «Solicitare tichet de rută zz.ll.aaaa, ora hh:mm», cioè «Richiesta roviniete gg.mm.aaaa» e «Richiesta biglietto di percorso gg.mm.aaaa, ora hh:mm». Il file è in formato .xls o .xlsx, e il messaggio non può superare i 10 MB; se non ci sta, si trasmette in più messaggi numerati in successione. Per i complessi di veicoli, la targa della motrice e quella del veicolo rimorchiato si iscrivono in modo associato, nella configurazione in cui circolano.
I termini di risposta sono scritti sulle ore. Per le richieste ricevute tra le 8:00 e le 20:00 nei giorni lavorativi e tra le 10:00 e le 14:00 nei giorni non lavorativi e di festività legale, la struttura designata dalla CNAIR emette nel corso della stessa giornata il numero minimo di «roviniete» che copre per intero il periodo della missione, ovvero i biglietti di percorso richiesti. Fuori da questi intervalli, il termine è le ore 11:00 del giorno successivo. I biglietti di percorso per le missioni sfuggono alla regola generale dell’acquisto anticipato: l’art. 3 comma (2) prevede espressamente che possano essere rilasciati in qualsiasi momento prima della data e dell’ora di inizio dello spostamento, in deroga ai termini delle norme metodologiche, dove il limite è di 24 ore.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è uno spostamento dell’onere della prova. Sotto il regime che si chiude, l’art. 18 delle norme metodologiche approvate con il Decreto del ministro dei trasporti n. 1.463/2018 chiedeva ai detentori di comunicare l’elenco delle targhe e le copie delle carte, ma non subordinava l’esenzione a una conferma scritta proveniente dall’amministrazione. Il decreto nuovo lo fa tre volte, all’art. 8, all’art. 13 e all’art. 16 comma (2) dell’allegato n. 1. In pratica, una flotta appena costituita diventa esentata il giorno in cui riceve la risposta, non il giorno in cui deposita il fascicolo.
Il secondo effetto è un tempo di attesa che si può calcolare. Le richieste si possono depositare dal 30 settembre 2026, secondo l’art. 4 comma (2) del decreto, e la CNAIR e la direzione generale hanno al massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti, secondo l’art. 7 e l’art. 16 comma (1). Il 30 settembre 2026 è un mercoledì, quindi il quinto giorno lavorativo cade il 7 ottobre. Tra il 1° e il 7 ottobre, un veicolo che ha diritto all’esenzione ma non ha ricevuto la conferma circola non esentato e rischia la sanzione pecuniaria dell’art. 18 comma (2) della legge, compresa tra il doppio e il quadruplo della «rovinieta» di 12 mesi. La soluzione pratica è comprare la «rovinieta» per l’intervallo di attesa.
Il terzo effetto è quello che risparmia alla maggior parte delle istituzioni qualsiasi adempimento. L’art. 17 comma (1) fa subentrare automaticamente le esenzioni esistenti, senza alcuna formalità da parte dei detentori. Chi era registrato o marcato come esentato il 30 settembre 2026 resta esentato il 1° ottobre. L’effetto si combina con l’art. 39 comma (3) delle norme metodologiche pubblicate lo stesso giorno, che riprende nel sistema nuovo le informazioni del vecchio Sistema informatico di emissione, gestione, monitoraggio e controllo della «rovinieta».
Il quarto effetto è una perdita, e colpisce una categoria piccola e facile da dimenticare. L’art. 17 comma (1) esclude espressamente dal subentro automatico i veicoli previsti all’art. 29 comma (3) della legge n. 226/2023, cioè i veicoli storici. Per loro l’esenzione non si perde a causa di questo decreto, ma della legge, che ne ha deciso la cessazione; il decreto però è l’atto che dice chiaramente che non saranno trasferiti nella nuova banca dati. Dal 1° ottobre 2026 il proprietario di un veicolo storico deve comprare la «rovinieta».
Il quinto effetto è un’esenzione che adesso scade. Per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico, l’art. 4 dell’allegato n. 1 registra l’esenzione con la data di scadenza della licenza di linea, ovvero del certificato di trasporto in conto proprio. Un operatore che rinnova la licenza ha bisogno di una nuova registrazione presso la CNAIR, e tra la scadenza del documento vecchio e la conferma di quello nuovo possono passare i 5 giorni lavorativi dell’art. 7.
Il sesto effetto riguarda i soldi, non le carte. Le «roviniete» e i biglietti di percorso emessi su richiesta del Dipartimento per le situazioni di emergenza non sono pagati dal richiedente, secondo l’art. 41 delle norme metodologiche, ma qualcuno li paga: l’art. 9 comma (5) e l’art. 13 comma (5) della legge prevedono il rimborso semestrale alla CNAIR a carico del bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. L’art. 4 dell’allegato n. 2 costruisce la catena di rendicontazione che rende possibile il rimborso: la CNAIR redige il quadro del semestre precedente e lo trasmette al Dipartimento entro il giorno 5 del primo mese di ciascun semestre, il Dipartimento lo conferma entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, e la CNAIR invia il quadro confermato al Ministero entro il giorno 15. I tre termini si chiudono: da 5 più 3 giorni lavorativi resta margine fino al 15.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il decreto abroga, il 1° ottobre 2026, il Decreto del vice primo ministro, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, e del ministro dell’Interno n. 421/53/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 409 del 28 aprile 2022, cioè dopo 1.617 giorni. Il confronto con quel testo mostra quanto si sia allargato l’oggetto della disciplina.
Il decreto del 2022 aveva una cosa sola da disciplinare, la procedura di emissione delle «roviniete» a titolo gratuito per le missioni di protezione civile e umanitarie, e la svolgeva in un unico allegato. In più, l’art. 1 della sua procedura ne limitava l’applicazione ai casi in cui i termini stabiliti dall’Ordinanza del Governo n. 15/2002 non potevano essere rispettati, quindi era una soluzione di riserva per le urgenze. L’allegato n. 2 del decreto nuovo non ha più questa condizione: copre qualsiasi richiesta del Dipartimento per le situazioni di emergenza, urgente o no.
Il modulo si è allungato. Il modello del 2022 aveva 7 colonne da compilare, numerate da 1 a 7: la targa della motrice, la targa del semirimorchio o del rimorchio, il Paese di immatricolazione, la data di inizio, la data di fine, il numero di giorni e le osservazioni. La parte A del modulo nuovo ha 9 colonne: sparisce la colonna del rimorchio e compaiono il numero di identificazione del veicolo, cioè il numero di telaio, la categoria del veicolo, dalla A alla D, e la classe di emissioni inquinanti oppure, per i veicoli elettrici, l’indicazione «ELECTRIC». La parte B, per i biglietti di percorso, è completamente nuova e ha 17 colonne: il Paese, la targa e il numero di telaio del veicolo, la norma di emissione, la categoria del complesso, gli stessi tre dati per il rimorchio, il peso reale, la lunghezza, l’altezza e la larghezza del complesso, la data e l’ora di inizio e di fine, il punto di origine, i punti intermedi, il punto di destinazione e le osservazioni. L’art. 2 comma (5) dell’allegato n. 2 conserva invece la regola del 2022, secondo cui, nel caso di un complesso di veicoli, la targa della motrice e quella del veicolo rimorchiato si iscrivono in modo associato, nella configurazione in cui circolano. La regola si può applicare soltanto nella parte B, che ha tre colonne per il rimorchio; nella parte A l’istruzione per la colonna 1 chiede espressamente la targa del veicolo isolato.
Il decreto del 2022 non diceva nulla sui soldi. Non esisteva né il quadro semestrale, né la conferma da parte del Dipartimento, né il termine di trasmissione al ministero. L’art. 4 dell’allegato n. 2 li introduce tutti e tre, con date fisse di calendario, benché la legge chiedesse soltanto la trasmissione del quadro entro il giorno 15 del primo mese di ciascun semestre. Nuovo è anche l’art. 3 comma (4), che disciplina la modifica o l’annullamento di una richiesta per la stessa via e precisa che le «roviniete» e i biglietti annullati prima dell’inizio della validità non entrano nel quadro di rimborso.
Sul capitolo delle esenzioni, il confronto si fa con l’art. 18 delle norme del 2018. Lì, per l’esenzione dalla tariffa di utilizzo bastavano l’elenco delle targhe e le copie delle carte di circolazione. Adesso, per il trasporto pubblico locale si chiede in più la licenza di linea per ciascun veicolo, e per il trasporto scolastico la copia conforme del certificato di trasporto in conto proprio e la prova dell’utilizzo. In compenso è sparito un fascicolo pesante: quello dell’art. 18 comma (3) delle norme del 2018, con il documento di identità, l’attestazione del datore di lavoro o del comune e il certificato di matrimonio, richiesto alle persone fisiche che volevano l’esenzione dal pedaggio del ponte. È sparito perché è sparito il pedaggio.
Un cambiamento di fondo viene dalla legge che il decreto applica, e vale la pena dirlo qui perché il decreto è il luogo in cui si vede. L’art. 3 comma (1) lettera d) dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002 esentava i veicoli «folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități», cioè utilizzati esclusivamente nel trasporto pubblico locale di persone con servizi di linea entro il territorio amministrativo di una località. L’art. 9 comma (1) lettera c) della legge n. 226/2023 dice soltanto «folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate», utilizzati nel trasporto pubblico locale di persone con servizi di linea. Sono spariti la parola «exclusiv», esclusivamente, e la limitazione al territorio di una sola località, e l’art. 3 dell’allegato n. 1 del decreto chiede in cambio la licenza di linea per ciascun veicolo, il che sposta la verifica da una condizione d’uso a un documento.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Le esenzioni esistenti subentrano senza nessuna carta. L’art. 17 comma (1) dell’allegato n. 1 le sposta automaticamente nella nuova banca dati, senza alcuna formalità da parte dei detentori. Le istituzioni che avevano flotte registrate non depositano nulla il 1° ottobre.
- Una sola marcatura copre entrambe le tariffe. L’art. 17 comma (2) prevede che la marcatura fatta per la «rovinieta» produca effetti anche per il TollRo, quindi le sette istituzioni del primo gruppo non devono trasmettere due elenchi.
- I termini dell’amministrazione sono scritti, non lasciati all’apprezzamento di nessuno. L’art. 7, l’art. 12 e l’art. 16 comma (1) fissano un massimo di 5 giorni lavorativi, e l’art. 16 comma (1) aggiunge l’obbligo di conferma scritta al detentore.
- Il fascicolo si può trasmettere per via elettronica. L’art. 14 comma (1) consente la trasmissione per via elettronica, con firma elettronica qualificata, e il comma (2) obbliga la CNAIR e la direzione generale a pubblicare gli indirizzi sui propri siti internet.
- Le missioni di emergenza sfuggono al termine di 24 ore. L’art. 3 comma (2) dell’allegato n. 2 deroga espressamente ai termini di acquisto anticipato delle norme metodologiche, quindi un biglietto di percorso per una missione umanitaria si può rilasciare in qualsiasi momento prima della partenza.
- La risposta per le missioni ha un termine sulle ore, anche nel fine settimana. L’art. 3 comma (1) obbliga all’emissione nella stessa giornata per le richieste ricevute tra le 8:00 e le 20:00 nei giorni lavorativi e tra le 10:00 e le 14:00 nei giorni non lavorativi e di festività legale, e il comma (3) fissa le ore 11:00 del giorno successivo per il resto.
- Il rimborso ha una catena completa di termini. L’art. 4 dell’allegato n. 2 lega il giorno 5, i 3 giorni lavorativi di conferma e il giorno 15, il che rende tracciabile una spesa che nel decreto del 2022 non era disciplinata affatto.
Che cosa resta un problema
- Tra il 1° e il 7 ottobre 2026 può esistere un vuoto di esenzione. Le richieste si depositano dal 30 settembre, l’obbligo comincia il 1° ottobre, e la conferma può arrivare il quinto giorno lavorativo. Per chi non rientra nel subentro automatico, l’unica soluzione è pagare la «rovinieta» per l’intervallo di attesa.
- Il rinnovo della licenza non ha un termine di deposito. L’art. 4 lega l’esenzione alla validità dei documenti, ma nessun articolo dice con quanto anticipo rispetto alla scadenza vadano depositati gli atti nuovi, mentre l’art. 7 dà alla CNAIR 5 giorni lavorativi. Le norme del 2018 avevano, all’art. 18 comma (4), esattamente una regola di questo tipo per l’esenzione dal pedaggio, e non è stata sostituita da nulla.
- I veicoli storici escono dall’elenco delle esenzioni. L’art. 17 comma (1) li esclude espressamente dal subentro automatico, e l’elenco dell’art. 9 comma (1) della legge non li comprende più. I loro proprietari pagano la «rovinieta» dal 1° ottobre 2026.
- Il decreto è uscito con 637 giorni di ritardo. L’art. 25 comma (3) della legge n. 226/2023 lo chiedeva entro il 1° gennaio 2025, il più vicino dei tre termini di normativa secondaria che la legge si era fissata. È uscito per ultimo dei tre.
- Per il subentro d’ufficio la CNAIR riceve un solo giorno. L’art. 17 comma (3) le chiede di trasferire nella banca dati del TollRo i veicoli pesanti già esentati entro il 1° ottobre 2026, mentre il decreto è entrato in vigore il 30 settembre. La variante di riserva dello stesso comma, di 2 giorni lavorativi, si applicava soltanto se il decreto fosse uscito dopo il 1° ottobre.
- La richiesta per posta elettronica resta una soluzione fragile per le urgenze. L’allegato n. 2 conserva il meccanismo del 2022, con un messaggio di posta elettronica di massimo 10 MB annunciato prima per telefono e con file .xls o .xlsx, dentro un atto che in tutto il resto chiede la firma elettronica qualificata.
- L’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale non è esentato dal TollRo. Compare nell’elenco della «rovinieta», all’art. 9 comma (1) lettera a) punto (x) della legge, ma manca dall’elenco del TollRo dell’art. 13 comma (1) lettera a), che si ferma alla Croce Rossa. Per questo l’art. 1 dell’allegato n. 1 rinvia ai punti da (viii) a (xi), e l’art. 9 soltanto ai punti da (viii) a (x).
Consigli pratici
- Verificate prima se siete già nella banca dati, prima di depositare qualsiasi cosa. L’art. 17 comma (1) fa subentrare automaticamente le esenzioni esistenti alla data di abrogazione dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002, senza alcuna domanda. Un fascicolo depositato inutilmente non guasta nulla, ma occupa i 5 giorni lavorativi di qualcun altro.
- Se la flotta è nuova o la categoria è nuova, comprate la «rovinieta» per il periodo di attesa. L’art. 8 e l’art. 16 comma (2) vietano espressamente di considerare i veicoli esentati fino alla conferma scritta. Una «rovinieta» di 10 giorni costa meno della sanzione pecuniaria dell’art. 18 comma (2) della legge, che parte dal doppio della tariffa annuale.
- Trasmettete il fascicolo all’indirizzo pubblicato, non all’ultimo indirizzo che conoscevate. L’art. 14 comma (2) obbliga la CNAIR e la Direzione Generale Patenti di Guida e Immatricolazioni a pubblicare sui propri siti internet gli indirizzi a cui si trasmettono i documenti. Controllateli prima di spedire.
- Firmate elettronicamente con firma qualificata, non con una semplice. L’art. 14 comma (1) chiede esattamente la firma elettronica qualificata per la trasmissione per via elettronica. L’alternativa è il deposito al protocollo, che decorre dalla data di registrazione.
- Nel trasporto pubblico locale e nel trasporto scolastico, seguite la data di scadenza del documento, non la data dell’esenzione. L’art. 4 registra l’esenzione con la data di scadenza della licenza di linea o del certificato di trasporto in conto proprio. Depositate i documenti nuovi almeno 5 giorni lavorativi prima di quella data, per coprire il termine dell’art. 7.
- Segnalate ogni cambiamento della flotta, non soltanto gli ingressi. L’art. 6 e l’art. 11 vi obbligano a trasmettere qualsiasi modifica riguardante i documenti trasmessi e i veicoli posseduti oppure utilizzati in base a un diritto legale. Un veicolo venduto e rimasto marcato come esentato è un problema dell’ex detentore.
- Se invocate un trattato internazionale, scrivete quale. L’art. 15 chiede che la richiesta indichi l’accordo o il trattato in forza del quale si chiede l’esenzione, sia per la «rovinieta» sia per il TollRo. Una domanda senza questa indicazione non dà nulla da verificare.
- Al Dipartimento per le situazioni di emergenza, rispettate la forma dell’oggetto della posta elettronica. L’art. 2 comma (3) dell’allegato n. 2 la fissa: «Solicitare roviniete zz.ll.aaaa» oppure «Solicitare tichet de rută zz.ll.aaaa, ora hh:mm». La procedura è costruita sul riconoscimento di questo oggetto, e i messaggi che superano i 10 MB si dividono e si numerano in successione.
- Annullate per tempo una richiesta che non serve più. L’art. 3 comma (4) prevede che le «roviniete» e i biglietti annullati prima dell’inizio della validità non entrino nel quadro semestrale di rimborso, quindi l’annullamento tempestivo riduce la spesa pubblica, non soltanto la carta.
Domande frequenti
Ho un’ambulanza. Devo fare ancora qualcosa il 1° ottobre?
Perché non basta che si veda chiaramente che il veicolo è di un’istituzione?
Quanto ci vuole per ricevere la conferma?
Quali documenti trasmette un operatore di trasporto scolastico?
La mia esenzione scade?
I veicoli storici sono ancora esentati?
Devo chiedere separatamente l’esenzione dal TollRo?
Chi paga le «roviniete» emesse per le missioni di emergenza?
Quanto in fretta si emette un biglietto di percorso per una missione umanitaria?
Analisi della redazione
Il decreto è fatto bene e si vede che è stato scritto insieme alle norme metodologiche, non separatamente. L’art. 3 comma (2) dell’allegato n. 2 deroga espressamente ai termini di acquisto anticipato delle norme, e l’art. 41 delle norme esclude dall’applicazione esattamente le cinque disposizioni che presuppongono un pagamento, là dove il pagamento non esiste. I rinvii alla legge reggono punto per punto: l’art. 1 dell’allegato n. 1 copre esattamente le categorie che l’art. 9 comma (2) mette nella banca dati, l’art. 5 esattamente quelle che l’art. 9 comma (3) manda alla marcatura, e il capitolo II rispetta l’asimmetria della legge, dove l’elenco del TollRo è più corto di una posizione. Due decreti pubblicati lo stesso giorno che si citano correttamente a vicenda non sono un risultato da poco.
Quell’asimmetria merita però di essere guardata, perché non si vede leggendo nessuno dei due decreti dall’inizio alla fine. L’art. 9 comma (1) lettera a) della legge n. 226/2023 ha undici posizioni e comprende, alla posizione (x), l’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale. L’art. 13 comma (1) lettera a), l’elenco per il TollRo, ne ha dieci e si ferma alla Società Nazionale di Croce Rossa della Romania. L’Ispettorato manca. Il risultato è che i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate dell’istituzione che controlla il pagamento del TollRo pagano il TollRo, e il decreto non poteva riparare nulla: esso riproduce correttamente ciò che dice la legge, rinviando ai punti da (viii) a (xi) per la «rovinieta» e da (viii) a (x) per il TollRo.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione delle date. L’art. 17 comma (3) chiede alla CNAIR di trasferire d’ufficio nella banca dati del TollRo i veicoli pesanti già esentati, e il termine è scritto in due varianti: entro la data prevista all’art. 29 comma (1) della legge, cioè il 1° ottobre 2026, oppure, se il decreto entra in vigore dopo questa data, entro 2 giorni lavorativi dall’entrata in vigore. Il decreto è entrato in vigore il 30 settembre, quindi si applica la prima variante e la CNAIR ha un solo giorno. In altre parole, pubblicando il decreto un giorno prima del termine, gli emittenti hanno dato all’operatore meno tempo di quanto loro stessi consideravano ragionevole nell’ipotesi del ritardo. Non è una contraddizione di testo, è una conseguenza del calendario, ma è una conseguenza misurabile.
La terza osservazione riguarda sempre il calendario, ma a un’altra scala. La legge n. 226/2023, pubblicata il 18 luglio 2023, ha fissato all’art. 25 tre termini per la normativa secondaria: il 1° gennaio 2025 per questo decreto congiunto, il 31 marzo 2025 per le norme metodologiche e sempre il 31 marzo 2025 per i decreti sulle tariffe. Il decreto congiunto aveva il termine più vicino ed è uscito per ultimo, con 637 giorni di ritardo. In tutto questo tempo, l’unica conseguenza pratica è stata che nessuno poteva depositare un fascicolo di esenzione per il regime nuovo: l’art. 4 comma (2) lega il deposito all’entrata in vigore del decreto, quindi la finestra di deposito si è aperta il 30 settembre 2026, un giorno prima dell’obbligo.
La quarta osservazione riguarda una regola che esisteva ed è sparita senza sostituto. L’art. 18 comma (4) delle norme del 2018 diceva che, per assicurare la continuità dell’esenzione, gli utenti hanno l’obbligo di trasmettere la documentazione prima della scadenza della validità, ma non più di 30 giorni prima, e che, se la documentazione si registra meno di 5 giorni lavorativi prima della scadenza, la CNAIR non si assume l’obbligo di assicurare la continuità. Era una regola antipatica, ma onesta: diceva all’operatore esattamente quanto doveva anticiparsi. Il decreto nuovo lega l’esenzione alla validità dei documenti, all’art. 4, ma non dice nulla sul rinnovo, benché l’art. 7 dia alla CNAIR 5 giorni lavorativi e l’art. 8 vieti di usare l’esenzione fino alla conferma. La combinazione dei tre articoli produce un intervallo in cui uno scuolabus con licenza rinnovata in regola non è esentato, e nessuno ne viene avvertito.
Infine, vale la pena osservare che il decreto conserva, quasi intatto, un meccanismo del 2022 che appartiene alla centrale operativa, non all’amministrazione elettronica: la richiesta per posta elettronica, annunciata prima per telefono, con file .xls o .xlsx e con il limite di 10 MB per messaggio. La scelta non è infondata, perché un meccanismo che funziona alle 3 del mattino in un giorno di festa vale più di uno elegante, e la procedura ha funzionato quattro anni e mezzo. Ma essa sta nello stesso atto che, all’art. 14 comma (1), chiede la firma elettronica qualificata per un fascicolo di esenzione depositato senza urgenza.
Che cosa andrebbe cambiato
- La parte A del modulo dovrebbe riavere la colonna del veicolo rimorchiato, oppure l’art. 2 comma (5) dovrebbe essere ristretto alla parte B. La regola dell’associazione delle targhe sta nella parte comune dell’art. 2, quindi si applica a entrambi i tipi di richiesta, ma il modulo delle «roviniete» non ha dove applicarla, e l’istruzione per la colonna 1 chiede il veicolo isolato. Il modello del 2022 aveva la colonna per il semirimorchio o il rimorchio; la sua perdita lascia una regola senza campo.
- L’esenzione dovrebbe produrre effetti dalla data di registrazione della domanda completa, non dalla conferma. L’art. 8, l’art. 13 e l’art. 16 comma (2) spostano sul detentore il rischio di un termine amministrativo che non controlla. Una formulazione del tipo «l’esenzione si concede dalla data di registrazione della documentazione completa» conserverebbe la verifica ed eliminerebbe l’intervallo in cui un veicolo con diritto all’esenzione circola non esentato. Il modello esiste nell’art. 18 comma (5) delle norme del 2018, che concedeva l’esenzione dalla data richiesta dall’utente, ma non prima della registrazione della documentazione.
- Il rinnovo della licenza di linea e del certificato di trasporto in conto proprio dovrebbe ricevere un termine di deposito. Una regola del tipo «i documenti nuovi si trasmettono almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza di quelli in vigore» coprirebbe i 5 giorni lavorativi dell’art. 7 e chiuderebbe il vuoto che l’art. 4 crea senza nominarlo.
- La conferma scritta dovrebbe avere anche un termine, non soltanto un’esistenza. L’art. 16 comma (1) obbliga la direzione generale a confermare la marcatura, e l’art. 7 obbliga la CNAIR a completare la banca dati in 5 giorni lavorativi, ma non dice in quanto tempo confermi. Poiché è proprio la conferma ad aprire il diritto, essa dovrebbe essere tenuta allo stesso termine della registrazione.
- L’elenco delle esenzioni dal TollRo andrebbe riesaminato nella legge. L’assenza dell’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale dall’art. 13 comma (1) lettera a) è una differenza rispetto all’elenco della «rovinieta» che non ha una spiegazione visibile nel testo. O è una scelta, e allora vale la pena dirlo, o è un’omissione, e allora si ripara con un’integrazione di una riga.
- Il subentro d’ufficio dovrebbe ricevere un termine legato all’entrata in vigore, non a una data fissa. La formulazione dell’art. 17 comma (3) ha prodotto, attraverso la pubblicazione un giorno prima del termine, esattamente il risultato che la variante di riserva voleva evitare. Un termine unico di 2 giorni lavorativi dall’entrata in vigore, qualunque sia la data, sarebbe stato più semplice e più realistico.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 830 del 30 settembre 2026, pagine 8-11 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 8
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