In breve
- Quando il sistema energetico entra in crisi, Transelectrica potrà comprare attraverso un’asta giornaliera la riduzione dei consumi dalle imprese che accettano di consumare meno. Il servizio si chiama servizio di sistema per la flessibilità del consumo dispacciabile.
- L’offerta minima è di 0,5 MW, il prezzo si esprime in lei per MW e il meccanismo può essere usato al massimo un mese per ogni periodo di crisi.
- Il secondo decreto della giornata introduce la ridesignazione, una procedura semplificata per le borse dell’energia che rinnovano il mandato di operatore del mercato, con domanda presentata 60 giorni prima della scadenza e nuovo mandato di 4 anni.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 707 e n. 711 del 26 agosto 2026
Entrata in vigore: 26 agosto 2026
Lo Stato si compra da ora la tranquillità della rete pagando i grandi consumatori perché consumino meno proprio nelle ore in cui l’energia non basta. L’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia, ANRE, ha pubblicato nello stesso giorno due decreti: il n. 54/2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 707, che approva il regolamento del meccanismo di flessibilità del consumo dispacciabile, e il n. 55/2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711, che cambia le regole di designazione dell’operatore del mercato elettrico. Entrambi proseguono la serie di norme con cui il mercato dell’energia viene preparato per le nuove capacità che entrano nel sistema.
Il primo decreto risponde a un problema semplice. Quando la produzione non copre il consumo, il gestore della rete di trasmissione ha due soluzioni: portare più energia, cosa non sempre possibile, oppure ridurre la domanda. Finora la riduzione della domanda non aveva un proprio meccanismo di mercato al di fuori del mercato di bilanciamento.
Il secondo decreto è amministrativo, ma con una posta in gioco reale: le borse dell’energia che gestiscono il mercato del giorno prima (MGP) hanno bisogno di una designazione valida come operatore designato del mercato elettrico, il NEMO della normativa europea. Finora il rinnovo passava per la stessa procedura della prima designazione.
Sempre dal mercato dell’energia, il 28 agosto il Parlamento ha alzato l’anticipo che lo Stato versa ai fornitori, dal 40% al 60%.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la nascita di un mercato nuovo. Il gestore della rete di trasmissione, il TSO, compra il servizio attraverso aste giornaliere dai consumatori dispacciabili, dagli aggregatori e dai fornitori che partecipano al mercato del giorno prima e che hanno firmato volontariamente il contratto quadro.
Il secondo effetto è la condizione di ingresso. Sono ammessi soltanto i clienti finali i cui punti di consumo hanno contatori che permettono la trasmissione dei dati a distanza. Non possono partecipare quelli già qualificati come fornitori di servizi di bilanciamento e attivi sul mercato dei servizi di bilanciamento.
Il terzo effetto riguarda il momento dell’attivazione. Il meccanismo si avvia soltanto in situazioni di crisi: penuria nazionale di risorse, crisi regionale o europea, periodi lunghi di gelo o di caldo estremo, tempeste e alluvioni che mettono fuori servizio capacità importanti per più di 3 giorni, indisponibilità di lunga durata di linee di interconnessione, oppure altre situazioni individuate dal Dispacciamento Energetico Nazionale.
Il quarto effetto è il limite di durata. Il meccanismo può essere usato soltanto per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre un mese. Un nuovo periodo richiede una nuova analisi.
Il quinto effetto è il calendario giornaliero dell’asta. Il gestore pubblica il fabbisogno due giorni prima del giorno di consegna, alle ore 10:00 ora dell’Europa centrale (CET). Le offerte si trasmettono entro le ore 9:00 del giorno precedente la consegna. L’elenco dei partecipanti selezionati è pubblicato entro le ore 13:00 e quello delle offerte attivate entro le ore 16:00.
Il sesto effetto è la forma dell’offerta. Ogni offerta è una coppia prezzo-quantità, con il prezzo espresso in lei per MW, numero positivo con due decimali, e la quantità minima offribile è di 0,5 MW. Le offerte sono ordinate in senso crescente di prezzo, secondo l’ordine di merito, e il gestore le seleziona in quest’ordine fino a coprire il fabbisogno.
Il settimo effetto è la verifica fisica. La riduzione promessa viene confrontata con il consumo effettivamente misurato nel giorno di consegna. Se la somma dei consumi misurati è minore o uguale al consumo di riferimento meno la riduzione assunta, il partecipante è pagato al prezzo della propria offerta. In caso contrario non riceve nulla.
L’ottavo effetto obbliga fornitori e aggregatori ad avere contratti scritti con i clienti finali, che prevedano le condizioni di partecipazione, le modalità di attivazione, i diritti e gli obblighi delle parti, il modo in cui si verifica la flessibilità e, in modo esplicito, il modo in cui il beneficio economico arriva al cliente finale.
Il nono effetto è il costo. Le spese sostenute dal gestore della rete di trasmissione per l’acquisto di questo servizio sono riconosciute come costi nel calcolo della tariffa per l’acquisto dei servizi di sistema, quindi si ritrovano nella bolletta di tutti.
Un altro costo della rete si divide ormai a ogni quarto d’ora: le perdite supplementari della rete da 110 kV si ripartiscono a ogni periodo di regolazione di 15 minuti, e la quota assegnata ai produttori entra nella tariffa di distribuzione.
Il decimo effetto viene dal secondo decreto. La borsa dell’energia che ha già il mandato di operatore designato presenta la domanda di ridesignazione almeno 60 giorni prima della scadenza, con dichiarazioni sotto la propria responsabilità sulle modifiche intervenute, e il nuovo mandato è concesso per 4 anni.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è che la riduzione dei consumi diventa un prodotto con un prezzo. Finora il consumo dispacciabile poteva essere ridotto per disposizione operativa, non comprato sul mercato da chi lo offre a meno.
Il secondo cambiamento è l’introduzione di una rete di protezione contro le offerte di comodo. Il gestore verifica se la potenza offerta in riduzione è coperta da ciò che il partecipante compra effettivamente sul mercato del giorno prima, attraverso la condizione che l’offerta non superi il valore di riferimento. Chi offre più di quanto consuma abitualmente non passa il filtro.
Il terzo cambiamento è l’obbligo di trasparenza in capo al gestore della rete di trasmissione, che deve elaborare attraverso consultazione pubblica e pubblicare la procedura di applicazione, il contratto quadro e il formato delle offerte, entro 3 mesi dalla pubblicazione del regolamento.
Il quarto cambiamento viene dal decreto n. 55/2026 e riguarda la finestra di presentazione. Gli operatori che non hanno una designazione in vigore possono presentare domanda soltanto nel periodo 1 giugno-31 agosto di ogni anno. Il testo precedente dell’art. 9, comma 1, è stato sostituito con questa formulazione.
Il quinto cambiamento è la procedura di ridesignazione in quanto tale, dieci articoli nuovi, dall’art. 12^1 all’art. 12^10. Le regole degli art. 9-12, cioè quelle della prima designazione, non si applicano più agli operatori che rinnovano il mandato.
Il sesto cambiamento riguarda la documentazione di rinnovo. Al posto del fascicolo completo, l’operatore presenta dichiarazioni sotto la propria responsabilità: che non sono intervenute modifiche rispetto alla documentazione iniziale oppure, se sono intervenute, le versioni aggiornate dei documenti, con l’indicazione di che cosa è cambiato; che gli accordi di allocazione delle capacità interzonali sono in vigore e che vi ha aderito; e, se utilizza i servizi di un altro operatore designato, che quel contratto è valido.
Ciò che non cambia è il criterio di fondo. Per la ridesignazione, l’operatore deve essere titolare della licenza per la gestione dei mercati organizzati dell’energia elettrica e continuare a soddisfare, in modo cumulativo, i criteri dell’art. 6, comma 1, del regolamento europeo sull’allocazione della capacità e sulla gestione della congestione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I consumatori industriali flessibili possono essere pagati per qualcosa che finora era soltanto una restrizione imposta per via amministrativa.
- Il meccanismo ha un limite di durata, al massimo un mese, quindi non può trasformarsi in un regime permanente di razionamento.
- La verifica avviene sul consumo misurato, non su dichiarazioni, e chi non riduce davvero non viene pagato.
- I contratti tra fornitori e clienti finali devono dire in modo esplicito come il denaro arriva al cliente, non soltanto all’aggregatore.
- La ridesignazione delle borse dell’energia diventa una procedura breve, con dichiarazioni, invece di un fascicolo completo rifatto a ogni mandato.
- Il calendario dell’asta è fisso e pubblico, con orari annunciati per ogni passaggio, quindi i partecipanti possono organizzare la propria offerta.
Che cosa resta un problema
- Il costo del servizio entra nella tariffa di acquisto dei servizi di sistema, quindi lo pagano tutti i consumatori, non soltanto quelli che beneficiano della maggiore sicurezza.
- Il regolamento lascia alla discrezione del gestore della rete di trasmissione elementi essenziali: il metodo di determinazione del fabbisogno, gli intervalli di negoziazione e il flusso operativo.
- Tre mesi per la pubblicazione della procedura di applicazione significano che il meccanismo non è utilizzabile prima della fine di novembre 2026.
- La regola binaria di pagamento, tutto o niente, sanziona allo stesso modo uno scostamento di un kilowatt e uno di qualche megawatt.
- Il consumo di riferimento è definito in due punti con finestre di calcolo diverse, e da esso dipende il pagamento.
- La finestra unica di presentazione, 1 giugno-31 agosto, può costringere un operatore nuovo ad aspettare quasi un anno prima di poter chiedere la designazione.
Consigli pratici
- Se avete un consumo industriale che può essere ridotto temporaneamente, verificate prima di tutto che i punti di consumo abbiano contatori con lettura a distanza. Senza di essi non siete ammessi.
- Non potete partecipare contemporaneamente al mercato dei servizi di bilanciamento come fornitore qualificato e a questo meccanismo. Sceglietene uno.
- Firmate per tempo il contratto quadro con il gestore della rete di trasmissione. Senza di esso non si può offrire, e il contratto deve prevedere la quantità minima e massima offribile per ogni intervallo.
- Calcolate la vostra offerta partendo da quello che comprate abitualmente sul mercato del giorno prima. Le offerte che superano il valore di riferimento non vengono selezionate.
- Tenete a mente la quantità minima: 0,5 MW per intervallo di negoziazione. Sotto questa soglia l’offerta non è valida.
- Seguite le ore 10:00 di due giorni prima della consegna, quando si pubblica il fabbisogno, e le ore 9:00 del giorno precedente, quando si chiude la porta dell’offerta.
- Se siete clienti finali nel portafoglio di un aggregatore, chiedete nel contratto la clausola che dice esattamente come si calcola e come vi viene riconosciuto il beneficio economico. Il regolamento lo impone.
- Se gestite una borsa dell’energia con mandato di NEMO, segnatevi in calendario il termine dei 60 giorni prima della scadenza. Dopo quel momento resta soltanto la procedura di designazione iniziale.
- Per la ridesignazione, preparate per tempo la prova che gli accordi di allocazione delle capacità interzonali sono in vigore. Servono una dichiarazione sotto la propria responsabilità e l’impegno a mantenerli.
Domande frequenti
Che cos’è la flessibilità del consumo dispacciabile?
Chi può partecipare?
Quando si attiva il meccanismo?
Quanto può durare?
Qual è la quantità minima offribile?
Come si verifica se ho ridotto il consumo?
Chi sostiene il costo?
Che cos’è un NEMO?
Che cosa significa ridesignazione?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Decreto n. 54/2026, allegato, art. 32, lettera a): rinvio circolare. Il testo dice che l’operatore di misura seleziona i dati registrati «pentru fiecare interval de tranzacționare pe care participantul la piață i le-a notificat conform art. 32», cioè per ogni intervallo di negoziazione notificato dal partecipante al mercato ai sensi dell’art. 32, ossia rinviando all’articolo di cui il testo stesso fa parte. L’obbligo di notificare gli intervalli e i punti di consumo è stabilito all’art. 31, comma 1. Il rinvio, così com’è scritto, non porta da nessuna parte.
- Decreto n. 54/2026, allegato, art. 35: rinvio all’articolo sbagliato. Il testo chiede all’operatore di misura di trasmettere «datele istorice pentru cele 5 zile lucrătoare anterioare prevăzute la art. 31», cioè i dati storici dei 5 giorni lavorativi precedenti previsti all’art. 31. L’art. 31 non stabilisce alcuna finestra di 5 giorni; essa è definita all’art. 32, lettere a) e b). I dati storici sono la base del calcolo di liquidazione dell’art. 36, quindi il rinvio sbagliato cade proprio sul passaggio da cui dipende il pagamento.
- Decreto n. 54/2026, allegato, art. 32, lettera a) rispetto all’art. 34: due finestre diverse per il consumo di riferimento. L’operatore di misura calcola il consumo di riferimento sugli «ultimele 5 zile lucrătoare considerate zile de livrare, încheiate înainte de ziua D», gli ultimi 5 giorni lavorativi considerati giorni di consegna e conclusi prima del giorno D. Il gestore della rete di trasmissione calcola il consumo medio di riferimento, indicato con Vpod_ref, sulle «ultimele 5 zile lucrătoare, considerate zile de livrare, încheiate înainte de ziua D-1», cioè concluse prima del giorno D-1. La definizione dell’art. 5, lettera p) dice soltanto «ultimele 5 zile lucrătoare», senza sciogliere il dubbio. Le due finestre differiscono di un giorno e l’art. 36, comma 1, liquida sulla base della seconda, quindi la differenza decide se un partecipante viene pagato o no.
Analisi della redazione
Il Decreto n. 54/2026 porta in Romania uno strumento che nei mercati occidentali esiste da anni: invece di produrre di più quando il sistema è sotto pressione, il gestore compra un consumo minore. La costruzione è seria. Il filtro che confronta l’offerta con quello che il partecipante compra davvero sul mercato del giorno prima blocca le offerte costruite a tavolino, e la verifica al contatore, con pagamento soltanto se la riduzione si è prodotta, sposta il rischio sull’offerente. Anche il limite di un mese per periodo di crisi è una scelta prudente: impedisce che uno strumento di emergenza si trasformi in razionamento permanente.
Restano però tre cose da risolvere. La prima è che il regolamento delega al gestore della rete di trasmissione proprio la parte che decide quanto costa il meccanismo: il metodo di determinazione del fabbisogno, gli intervalli di negoziazione e il flusso operativo si stabiliscono con procedura propria, pubblicata entro 3 mesi. Fino alla fine di novembre 2026 il meccanismo resta sulla carta, e l’inverno arriva prima.
La seconda è la regola di pagamento. L’art. 36, comma 1, è binario: se la somma dei consumi misurati supera di un valore qualsiasi il consumo di riferimento meno la riduzione assunta, il partecipante non riceve nulla per l’intera quantità validata. Un consumatore industriale non può garantire al kilowatt un profilo di consumo con un giorno di anticipo, e il rischio di un errore piccolo è la perdita totale del pagamento. Una banda di tolleranza o un pagamento proporzionale renderebbero il meccanismo più attraente senza indebolire la verifica.
La terza è la definizione del consumo di riferimento, che compare in tre punti, con formulazioni che non coincidono. Quando lo stesso termine decide il pagamento, non può restare con due finestre di calcolo.
Il Decreto n. 55/2026 è più semplice e, nella sostanza, corretto. La ridesignazione attraverso dichiarazioni sotto la propria responsabilità, con l’obbligo di indicare che cosa è cambiato rispetto al fascicolo iniziale, è una semplificazione ragionevole per un mercato con pochi operatori. Merita però notare che la finestra di presentazione per la prima designazione resta una sola all’anno, tra il 1 giugno e il 31 agosto, mentre la ridesignazione si può chiedere in qualsiasi momento, 60 giorni prima della scadenza. Un operatore nuovo che perde il mese di agosto aspetta fino all’estate successiva, il che alza una barriera all’ingresso che l’atto non giustifica.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una banda di tolleranza o una liquidazione proporzionale all’art. 36, comma 1. Sostituirebbe la regola del tutto o niente, che scoraggia la partecipazione proprio dei grandi consumatori con profilo variabile, cioè esattamente quelli da cui si può ottenere flessibilità reale.
- Una sola definizione del consumo di riferimento, con la finestra scritta una volta sola. Eliminerebbe la differenza di un giorno tra l’art. 32 e l’art. 34 e renderebbe il calcolo di liquidazione verificabile dal partecipante, non soltanto dal gestore.
- La correzione dei rinvii dell’art. 32, lettera a) e dell’art. 35. Entrambi cadono sulla catena di determinazione del consumo di riferimento, cioè sul passaggio che decide il pagamento.
- Un termine più breve per la procedura di applicazione, oppure la sua pubblicazione insieme al regolamento. Tre mesi significano che lo strumento non è utilizzabile nella prima parte della stagione fredda, benché le crisi a cui si rivolge si presentino proprio allora.
- Un tetto di prezzo o un meccanismo di riferimento per le offerte al servizio di flessibilità. Il costo entra nella tariffa pagata da tutti i consumatori, e il regolamento non prevede alcun limite superiore del prezzo accettabile.
- L’apertura della finestra di presentazione per la prima designazione come NEMO. Un solo mese all’anno per un operatore nuovo, a fronte della possibilità permanente di rinnovo per quelli esistenti, avvantaggia gli operatori già sul mercato senza una ragione visibile nel testo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 707 e n. 711 del 26 agosto 2026 16 pagine PDF, 136 KB l'atto inizia a pagina 12
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Le altre edizioni citate: nr. 711/2026
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