In breve

  • L’anticipo che lo Stato versa ai fornitori di energia elettrica e di gas naturale, con il denaro del regime di compensazione delle bollette, sale dal 40% al 60% della somma chiesta a rimborso.
  • I fornitori che hanno già incassato il 40% possono chiedere la differenza del 20%, con una domanda aggiuntiva da presentare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 30 settembre 2026.
  • I dati necessari al rimborso e al conguaglio si possono ancora inserire fino al 31 dicembre 2026, un termine che la legge non sposta, pur aumentando gli importi da elaborare entro quella data.
Atto: Legge n. 179/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 723 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026

Lo Stato aumenta di 20 punti percentuali il denaro che anticipa ai fornitori di energia, attingendo al regime con cui ha compensato le bollette dei clienti. La legge n. 179/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 723 del 28 agosto 2026 e promulgata con il decreto n. 732/2026, porta dal 40% al 60% la quota pagata subito, prima che l’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia abbia validato integralmente gli importi. È il terzo intervento di agosto sul mercato dell’energia elettrica, dopo quello con cui i consumatori industriali hanno cominciato a essere pagati se riducono i consumi nelle ore di punta.

La legge modifica due ordinanze d’urgenza che hanno retto, una dopo l’altra, il regime di calmieramento delle bollette: l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 27/2022, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 6/2025, dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 per l’energia elettrica e dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 per il gas naturale. Il meccanismo è stato lo stesso in entrambe: il fornitore fatturava al cliente il prezzo massimo e la differenza fino al prezzo reale gliela rimborsava lo Stato, tramite il Ministero dell’Energia o tramite l’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale.

Ciò che cambia adesso riguarda il ritmo con cui quel denaro arriva. Fino a questa legge il fornitore riceveva il 40% della somma chiesta con la domanda di rimborso, prima della validazione dell’ANRE, e il resto dopo. Dal 31 agosto 2026 ne riceve il 60%, e chi ha già incassato il 40% su domande più vecchie può chiedere la differenza con un modulo separato.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda la liquidità. Su ogni domanda di rimborso il fornitore ha diritto al 60% in anticipo, pagato sulla base della propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non dopo la verifica completa dei documenti. Per questo pagamento la legge deroga espressamente all’art. 52, comma 8, della legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche, la norma che obbliga l’ente pubblico a recuperare entro la fine dell’anno gli anticipi non giustificati, con maggiorazioni di mora calcolate dal giorno in cui l’anticipo è stato concesso.

Il passo con cui si contano i soldi dell’energia cambia anche nella rete: le perdite della rete da 110 kV si dividono adesso ogni 15 minuti, quindi una sola operazione annuale diventa fino a 35.040.

Il secondo effetto è il cambio della provenienza del denaro. Nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 182 del 28 febbraio 2025, la lettera a) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 6/2025 stabiliva che il 40% fosse pagato «dal Fondo di transizione energetica e da altre fonti legalmente costituite». La nuova formulazione dice «dal bilancio dello Stato e da altre fonti legalmente costituite».

Il terzo effetto riguarda il denaro che torna indietro. Viene introdotta una nuova lettera d), secondo cui, se le somme pagate devono essere recuperate dal fornitore e il recupero non avviene entro il termine di 10 giorni lavorativi previsto alla lettera c), su quanto resta non recuperato si calcolano interessi e penalità di mora, ai sensi degli artt. 174 e 176 del Codice di procedura tributaria. Finora il testo prevedeva l’obbligo di restituzione, ma non gli accessori per il ritardo.

Il quarto effetto è più discreto e riguarda anch’esso il denaro, non i termini. La data limite del 31 dicembre 2026 per l’inserimento dei dati necessari al rimborso mensile e al conguaglio esisteva già nella forma del febbraio 2025 dell’art. 19, comma 4, e resta invariata. Ciò che viene riscritto nello stesso comma è la fonte: i dati si inseriscono per il rimborso delle somme «dal bilancio dello Stato», non «dal Fondo di transizione energetica». Al comma 5 cambia chi effettua il pagamento: il rimborso delle fatture di conguaglio passa dal bilancio del Ministero dell’Energia o del Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e della Solidarietà Sociale al Ministero dell’Energia o all’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale, anch’esso a carico del bilancio dello Stato. L’obbligo del fornitore di restituire la differenza entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’ANRE esisteva anche prima e il testo lo mantiene.

Il quinto effetto riguarda il conguaglio dei volumi del vecchio regime. Nell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 27/2022 viene riscritto l’art. 232, comma 2, che fissa la regola nei due sensi: se è stato distribuito più di quanto è stato fatturato, gli importi risultanti sono negativi e il fornitore li restituisce al bilancio dello Stato; se è stato distribuito meno, gli importi sono positivi e il fornitore ha diritto a chiederli al bilancio.

Che cosa cambia rispetto a prima

La percentuale è il cambiamento visibile, e la legge lo dice essa stessa, nell’articolo di applicazione: 60% stabilito da questa legge contro il 40% applicabile fino alla sua entrata in vigore. Quei 20 punti di differenza sono esattamente ciò che si può chiedere retroattivamente, con la domanda aggiuntiva.

Meno visibile, ma altrettanto importante, è ciò che dal testo è sparito. Nella forma del 2025 la lettera a) fissava anche un termine: il 40% si pagava «entro 10 giorni lavorativi dal trasferimento dei fondi con questa destinazione da parte del Ministero delle Finanze». La nuova lettera a) non contiene più alcun termine di pagamento. Il termine di 10 giorni lavorativi resta invece alla lettera c), per il denaro che il fornitore deve restituire, e resta anche nella regola transitoria, per il pagamento del 20% chiesto con la domanda aggiuntiva.

È cambiato anche il modo in cui i fornitori si dividono in due categorie. Quelli a cui lo Stato ha già pagato il 40% su una vecchia domanda devono presentare una domanda aggiuntiva, in una finestra di 30 giorni, per ricevere il restante 20%. Quelli a cui non è ancora stato pagato nulla ricevono direttamente il 60%, senza alcuna formalità in più. La stessa somma, due percorsi e due rischi diversi di perderla.

Infine, è stato aggiunto un obbligo per l’amministrazione. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il ministro dell’energia e il ministro del lavoro, della famiglia, della gioventù e della solidarietà sociale, sentita l’ANRE, devono emanare un decreto congiunto sull’analisi, la verifica, la validazione e il pagamento delle domande di rimborso, oltre che sull’alimentazione dei conti da cui il pagamento viene effettuato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I fornitori recuperano più in fretta il denaro anticipato ai clienti e la pressione sulla loro tesoreria scende di 20 punti percentuali su ogni domanda.
  • Chi ha già incassato il 40% non resta sulla vecchia regola: può chiedere la differenza con un modulo il cui contenuto è fissato dalla legge stessa.
  • Le somme da restituire allo Stato maturano interessi e penalità di mora, quindi il ritardo nella restituzione non è più gratuito.
  • La provenienza del denaro diventa espressamente il bilancio dello Stato, al posto del Fondo di transizione energetica, quindi il pagamento non dipende più dal saldo di un fondo dedicato.

Che cosa resta un problema

  • La nuova lettera a) non prevede più alcun termine entro cui lo Stato debba pagare il 60%, mentre la formulazione precedente ne aveva uno di 10 giorni lavorativi.
  • Il modulo di domanda aggiuntiva allegato alla legge è indirizzato soltanto al Ministero dell’Energia, benché la regola si applichi anche alle domande rimborsate tramite l’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale.
  • La finestra di 30 giorni per la domanda aggiuntiva si chiude lo stesso giorno in cui scade il termine dato ai ministri per il decreto congiunto che chiarisce la procedura.
  • Il pagamento del 20% dipende da un trasferimento del Ministero delle Finanze che a sua volta non ha alcun termine, quindi i 10 giorni lavorativi decorrono da una data che il fornitore non può prevedere.
  • La data di chiusura del regime resta il 31 dicembre 2026, benché la legge apra una nuova finestra di domande e aumenti gli importi da rimborsare entro la stessa data.

Consigli pratici

  1. Se avete già incassato il 40% su una domanda di rimborso, presentate la domanda aggiuntiva entro il 30 settembre 2026. Il termine è di 30 giorni dal 31 agosto 2026 e la legge non prevede la rimessione in termini.
  2. Per ogni vecchia domanda verificate chi ha effettuato il pagamento, il Ministero dell’Energia o l’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale. Il modello allegato è scritto per il Ministero dell’Energia, quindi sul percorso dell’agenzia adattate il destinatario e conservate la prova del deposito.
  3. Calcolate il 20% sul valore della domanda di rimborso iniziale, non sul saldo ancora non incassato. La legge dice espressamente che la percentuale si determina in rapporto al 60% e al 40%.
  4. Per la domanda aggiuntiva usate il modello dell’allegato alla legge n. 179/2026. Vi è compresa anche la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 9, comma 7, dell’ordinanza, quindi il modulo copre entrambi i requisiti. L’allegato n. 3 all’ordinanza è il modello della dichiarazione, mentre la domanda di rimborso ordinaria ha modelli propri, gli allegati n. 1 e n. 2.
  5. Se su una domanda presentata prima del 31 agosto 2026 non avete ancora ricevuto nulla, non presentate una domanda aggiuntiva. In questo caso si applica direttamente la percentuale del 60% e una domanda in più non accelera nulla.
  6. Inserite tutti i dati di rimborso e di conguaglio nella piattaforma dell’ANRE prima del 31 dicembre 2026 e conservate la conferma. Dopo quella data il testo non prevede più alcuna via per integrarli.

Domande frequenti

Cambia qualcosa per il cliente che riceve la bolletta?
No. La legge riguarda esclusivamente il rapporto fra lo Stato e i fornitori, cioè il ritmo con cui il bilancio rimborsa al fornitore la differenza fra il prezzo massimo e il prezzo reale. Le bollette già emesse nei periodi coperti dalle due ordinanze restano invariate.
Entro quando si può presentare la domanda aggiuntiva per la differenza del 20%?
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge è stata pubblicata il 28 agosto 2026 ed entra in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 31 agosto 2026, quindi la finestra si chiude il 30 settembre 2026.
In quanto tempo lo Stato paga il 20% chiesto in più?
Entro 10 giorni lavorativi dal trasferimento dei fondi con questa destinazione da parte del Ministero delle Finanze sul conto del Ministero dell’Energia o dell’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale. La legge non fissa un termine per il trasferimento in sé.
Che cosa succede se in sede di conguaglio l’ANRE stabilisce una somma inferiore a quella rimborsata?
Il fornitore restituisce la differenza entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del valore determinato dall’ANRE. Se non lo fa entro questo termine, sulle somme non recuperate si calcolano interessi e penalità di mora, ai sensi degli artt. 174 e 176 del Codice di procedura tributaria.
Qual è l’ultimo giorno in cui si possono ancora inserire dati nella piattaforma?
Il 31 dicembre 2026, sia per i dati necessari al rimborso mensile sia per quelli necessari al conguaglio, ai sensi dell’art. 19, comma 4, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 6/2025. Il termine esisteva dal febbraio 2025 e non è stato spostato da questa legge.
Con quali soldi si paga il 60%?
Con il bilancio dello Stato e altre fonti legalmente costituite. La formulazione precedente della stessa lettera rinviava al Fondo di transizione energetica.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’allegato, il modulo della domanda aggiuntiva, la riga «Către», cioè «A». Il modulo è indirizzato esclusivamente al Ministero dell’Energia e dichiara che la somma richiesta è «a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei», da porre cioè a carico del bilancio del Ministero dell’Energia, benché l’art. IV, comma 2, lettera A si applichi anche alle domande per cui il pagamento del 40% è stato effettuato dall’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale, e la lettera c) dello stesso testo preveda il pagamento tramite «Ministerul Energiei, respectiv Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială», vale a dire il Ministero dell’Energia o l’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 6/2025 aveva risolto esattamente questa separazione con due moduli distinti, l’allegato n. 1 indirizzato all’agenzia e l’allegato n. 2 indirizzato al ministero, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 182 del 28 febbraio 2025. Poiché la legge impone che il contenuto della domanda sia «conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege», conforme all’allegato che forma parte integrante della legge stessa, il fornitore che si è fatto rimborsare tramite l’agenzia o presenta un modulo che indica l’istituzione e il bilancio sbagliati, oppure non ha nulla da presentare, e il termine di 30 giorni gli estingue il diritto al 20%.

Analisi della redazione

Il problema reale che la legge risolve è vecchio e concreto: il fornitore incassa dal cliente il prezzo massimo ma compra l’energia al prezzo di mercato, e la differenza la finanzia con denaro proprio finché lo Stato non gliela rimborsa. Portare l’anticipo dal 40% al 60% accorcia esattamente questo intervallo, e il diritto di chiedere retroattivamente i 20 punti sulle domande già pagate mostra che il Parlamento ha voluto che la misura prendesse anche il passato, non soltanto il futuro.

Ciò che non si vede leggendo la legge dall’inizio alla fine è ciò che è stato cancellato. La lettera a) del 2025 aveva due componenti, una percentuale e un termine: 40%, pagati «entro 10 giorni lavorativi dal trasferimento dei fondi con questa destinazione da parte del Ministero delle Finanze». La nuova lettera a) conserva la percentuale, la aumenta e rinuncia al termine. Il termine di 10 giorni lavorativi sopravvive altrove nel meccanismo: alla lettera c), per il denaro che il fornitore restituisce; nel nuovo art. 19, comma 5, per la restituzione dopo il conguaglio; nella regola transitoria, per il pagamento del 20%; e alla lettera b), rimasta intatta, per il saldo che segue la validazione dell’ANRE. La parte pagata subito, quella che questa legge ha appena aumentato, è l’unica rimasta senza data.

La stessa asimmetria si vede nel trattamento degli interessi. La deroga all’art. 52, comma 8, della legge n. 500/2002 sottrae l’anticipo alla regola generale, che impone di recuperare le somme non giustificate con maggiorazioni calcolate dal giorno in cui l’anticipo è stato concesso. Al suo posto la nuova lettera d) mette interessi e penalità che cominciano a decorrere solo dopo la scadenza dei 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’ANRE. In altre parole, nello stesso atto l’anticipo cresce della metà e l’orologio degli interessi parte più tardi. Per il fornitore che restituisce in tempo il cambiamento è neutro; per quello che ritarda è un sollievo.

Anche il calendario merita di essere letto per intero. La legge entra in vigore il 31 agosto 2026. Da quella data i fornitori hanno 30 giorni per la domanda aggiuntiva, quindi fino al 30 settembre 2026, e i ministri hanno gli stessi 30 giorni per il decreto congiunto che stabilisce come le domande vengono analizzate, validate e pagate. I due termini scadono lo stesso giorno, il che significa che la procedura può essere pubblicata proprio nel giorno in cui la finestra di presentazione si chiude. Restano poi 92 giorni fino al 31 dicembre 2026, la data dopo la quale non si possono più inserire dati. Quest’ultima non si è mossa: è scritta nell’ordinanza dal febbraio 2025 e la legge, pur aprendo una nuova finestra di domande e aumentando gli importi da elaborare, la lascia esattamente dov’era. Il periodo di compensazione sull’energia elettrica previsto dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 6/2025 si era chiuso il 30 giugno 2025, quindi i conti del regime restano aperti 18 mesi dopo l’ultimo mese compensato.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un secondo modello di domanda aggiuntiva, indirizzato all’agenzia. Eliminerebbe l’unico ostacolo formale di tutto il meccanismo retroattivo e metterebbe i fornitori del percorso dell’agenzia nella stessa posizione di quelli del percorso del ministero, prima che il termine di 30 giorni produca effetti irreversibili.
  • Il ripristino del termine di pagamento nella lettera a). Senza di esso l’unico riferimento che resta al fornitore è la buona volontà amministrativa, e il diritto al 60% in anticipo diventa un diritto senza scadenza, cioè esattamente il contrario del motivo per cui la percentuale è stata aumentata.
  • Un termine anche per il trasferimento del Ministero delle Finanze. Tutti i termini di pagamento di 10 giorni lavorativi decorrono da quel trasferimento, che a sua volta non ha alcuna data. Un termine lì trasformerebbe una catena con il primo anello libero in una catena misurabile da un capo all’altro.
  • Il decreto congiunto prima della finestra di presentazione, non alla sua fine. Se il termine per il decreto fosse di 10 giorni invece che di 30, i fornitori presenterebbero le domande aggiuntive conoscendo già le regole di verifica, e l’amministrazione non riceverebbe un’ondata di domande su una procedura non pubblicata.
  • La pubblicazione periodica dello stato dei rimborsi. Un quadro mensile con gli importi chiesti, anticipati, validati e restituiti, per ciascuna delle due ordinanze, mostrerebbe pubblicamente quanto resta da chiudere al regime entro il 31 dicembre 2026 e renderebbe verificabile lo stesso obiettivo di quel termine.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 723 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.