In breve
- Ci sono 100 milioni di euro per le stazioni di ricarica rapida sulle autostrade, sulle strade express e sulle strade nazionali della rete transeuropea di trasporto, e lo Stato può coprire il 100% dei costi ammissibili. Al tasso di 5,2481 lei usato dalla guida stessa, il denaro vale 524,8 milioni di lei. Una sola impresa non può prendere più di 30 milioni di euro, ossia 157,4 milioni di lei, per quante sessioni possa vincere.
- I vincitori si scelgono con una gara, non in base alla qualità del fascicolo. Su 100 punti, 85 vanno a chi chiede meno euro per ogni kilowatt installato e 15 a chi installa la potenza maggiore. Altri criteri non ce ne sono, e nella fase di attribuzione del punteggio non si chiedono chiarimenti: se manca un documento obbligatorio, il progetto è respinto. L’ammissibilità dell’impresa si verifica soltanto dopo la graduatoria, alla contrattualizzazione.
- La soglia d’ingresso è tecnica, non finanziaria. Una postazione per camion sulla rete centrale europea ha bisogno di almeno 3.600 kW installati e di almeno due punti da 350 kW ciascuno; una per autovetture, di almeno 600 kW e di due punti da 150 kW ciascuno. Il primo bando va lanciato entro 30 giorni dalla pubblicazione della guida, quindi entro il 25 ottobre 2026, e tutto deve essere concluso entro il 30 giugno 2030. Sono interessate le imprese di qualsiasi dimensione, anche di altri Stati membri, ma non quelle costituite di recente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 819 del 25 settembre 2026, pagina 12, con l’allegato nel n. 819 Bis
Entrata in vigore: dalla pubblicazione, il 25 settembre 2026, perché l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa prevede che gli atti normativi, salvo le leggi e le ordinanze, producano effetti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), se non contengono essi stessi una data successiva
Il decreto ha tre articoli e una pagina. Il suo allegato, la Guida del richiedente, occupa oltre duecento pagine in un’edizione separata della Gazzetta Ufficiale della Romania e dice, finalmente, come si ripartisce il denaro del Fondo per la modernizzazione destinato alle stazioni di ricarica sulle grandi arterie. Il regime di aiuti di Stato esisteva dall’agosto 2025 e le sue condizioni tecniche erano state riscritte pochi giorni prima, con un pacchetto di cinque decreti che hanno cambiato le soglie di potenza. Quello che mancava era la guida, cioè le regole del concorso.
Il denaro viene dall’Unione Europea, ma per un’altra strada rispetto a quella dei programmi di coesione. Il Fondo per la modernizzazione è un meccanismo europeo, istituito dall’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, quella che ha creato il sistema di scambio di quote di emissioni, e funziona secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001. La Romania ne riceve somme a fondo perduto, e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture le amministra, come organismo delegato per il sottosettore dei trasporti, in base all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 60/2022.
L’intero regime vale 299 milioni di euro per il periodo 2023-2028. La sottomisura 1, quella di questa guida, riceve 100 milioni, ossia il 33,4% del totale. Il resto va alle altre sottomisure, che non sono oggetto di questo atto. Al tasso InforEuro del giugno 2026, scritto nella guida come 5,2481 lei per un euro, la sottomisura 1 dispone di 524,8 milioni di lei, e il tetto per una singola impresa, 30 milioni di euro, vale 157,4 milioni di lei. In altre parole, tre imprese che chiedessero il massimo consumerebbero il 90% del bilancio della sottomisura.
La regola di base del concorso è semplice e dura: vince chi chiede meno per la stessa potenza installata. L’aiuto più basso richiesto, misurato in euro per kilowatt installato, riceve 85 punti, il più alto riceve zero, e gli altri si dispongono linearmente tra i due. Il secondo criterio, che vale 15 punti, premia la potenza totale installata: il progetto più grande prende 15 punti, il più piccolo prende zero. I punteggi si sommano, le domande si ordinano in modo decrescente e si finanziano finché il denaro del bando non si esaurisce. Ciò che resta entra nell’elenco di riserva.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è l’avvio dell’orologio. La guida dice che il bando si lancia entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi entro il 25 ottobre 2026, con un avviso sul sito del ministero. Il periodo di presentazione lo stabilisce quell’avviso. La guida ha una sezione intitolata «Perioada de depunere a propunerilor de proiecte», cioè il periodo di presentazione delle proposte di progetto, ma al suo interno non è scritta alcuna durata, solo che il ministero può prorogare il termine.
Segue lo spostamento della decisione dalle mani dei valutatori a quelle degli offerenti. Non esiste una griglia di qualità, né un punteggio per la maturità del progetto, per l’ubicazione o per l’impatto ambientale. Esistono due numeri: euro per kilowatt e kilowatt. L’analisi di opportunità, la valutazione ambientale e l’autovalutazione sul principio «non arrecare un danno significativo» si presentano obbligatoriamente, altrimenti il fascicolo è respinto, ma non portano alcun punto. Sono condizioni d’ingresso, e la selezione si gioca altrove.
Il terzo effetto riguarda chi non supera la soglia tecnica. Per i camion, una postazione sulla rete stradale centrale europea ha bisogno di almeno due punti di ricarica da 350 kW ciascuno e di una potenza totale installata e assorbita di almeno 3.600 kW; sulla rete globale, di 1.500 kW. Sulle strade nazionali che saranno sostituite da autostrade o da strade express, le soglie scendono a 2.800 kW e a 1.400 kW. Per le autovetture, il minimo è di 600 kW e di due punti da 150 kW ciascuno. Ogni punto deve avere almeno un connettore CCS Combo 2, e le stazioni devono essere accessibili a chiunque, 24 ore su 24, sette giorni su sette, a prezzi di mercato.
Il quarto effetto è l’ordine invertito dei controlli. Il testo dice espressamente che la prima fase è quella tecnico-economica, in cui si contano i documenti e si assegna il punteggio, mentre la verifica amministrativa e di ammissibilità avviene solo dopo, nella fase di contrattualizzazione. Un’impresa in insolvenza, con debiti fiscali o in difficoltà finanziaria può quindi arrivare in cima alla graduatoria e occupare denaro della dotazione fino al momento in cui le vengono chiesti i certificati.
Il quinto effetto riguarda ciò che resta sulle spalle del vincitore. L’aiuto copre fino al 100% dei costi ammissibili, ma l’elenco delle spese non ammissibili è lungo: l’imposta sul valore aggiunto, la progettazione, i pareri e le autorizzazioni, l’analisi di opportunità, la gestione del progetto, l’audit finanziario, l’informazione e la pubblicità, l’esercizio dell’investimento. L’informazione e la pubblicità sono addirittura obbligatorie e comunque non ammissibili. Tutto questo si paga con risorse proprie o attratte, in una forma che non sia essa stessa aiuto pubblico, e i beni vanno conservati cinque anni dopo il completamento, con un audit energetico annuale svolto da personale autorizzato dall’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia.
Che cosa cambia rispetto a prima
Prima di questo decreto esisteva il regime di aiuti di Stato, approvato con il Decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture n. 1.319 del 12 agosto 2025, ma non esisteva la procedura di accesso. Un regime dice chi può ricevere aiuto ed entro quali limiti; la guida dice come si presenta la domanda, come si assegna il punteggio e come si fa ricorso. Senza di essa il denaro non poteva essere speso.
La prima novità è il meccanismo di selezione. L’articolo 36 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, il fondamento del regime, consente un’intensità di aiuto del 100% dei costi ammissibili solo se l’assegnazione avviene con una procedura di gara competitiva costruita secondo regole precise. La guida riprende quelle regole tali e quali: 85% dei criteri espressi nell’aiuto richiesto per punto di ricarica, misurato in euro per kilowatt installato, e 15% in potenza installata. La proporzione non è una scelta del ministero, ma il prezzo da pagare per poter finanziare per intero.
La seconda novità è la chiusura dell’elenco delle ubicazioni. Le postazioni incluse nel progetto al momento della presentazione non possono più essere modificate o sostituite in nessuna fase, nemmeno durante l’attuazione. Chi perde per strada un accordo di accesso o un parere tecnico di allacciamento resta con il progetto incompiuto e con l’obbligo di restituire le somme.
La terza novità è l’esclusione delle imprese di nuova costituzione. La guida le definisce come quelle costituite nell’anno di presentazione o in quello precedente, prive di bilanci approvati, oppure quelle che non hanno svolto attività economica, ma non per più di tre esercizi fiscali consecutivi, e le esclude dai bandi. In un mercato in cui molti operatori di ricarica sono società create apposta per il progetto, la condizione taglia via un intero segmento di potenziali offerenti.
La quarta novità è il criterio di preferenza a parità di punteggio. La guida dice che, in caso di parità, ha la precedenza il progetto con il valore richiesto più alto. La regola va esattamente al contrario del criterio principale, che assegna 85 punti a chi chiede meno.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I criteri di selezione sono due numeri verificabili. Chi vuole contestare una graduatoria può rifare il calcolo con la formula della guida, perché essa è pubblicata per intero.
- L’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, compresi i lavori di allacciamento alla rete elettrica, che di solito sono la parte più costosa e più imprevedibile di una stazione di grande potenza.
- Le soglie tecniche sono scritte in kilowatt e in numero di punti di ricarica, e il connettore CCS Combo 2 è imposto esplicitamente, il che elimina le discussioni sull’interoperabilità al collaudo.
- L’accesso pubblico permanente e non discriminatorio, a prezzi di mercato per i terzi, è condizione di finanziamento. Una stazione pagata con denaro pubblico non può essere riservata alla flotta propria.
- I progetti si possono presentare in partenariato, senza limite di numero di partner, il che permette a un operatore di ricarica di associarsi al proprietario dell’area di servizio o a un fornitore di energia.
- Quando la soluzione di allacciamento serve anche altri consumatori, i costi ammissibili si determinano in proporzione al peso della potenza necessaria alle stazioni. La regola chiude la via più comoda per gonfiare la fattura con lavori che servono ad altri.
Che cosa resta un problema
- La formula di punteggio divide per la differenza tra l’offerta più bassa e quella più alta, quindi non produce alcun risultato quando le offerte sono uguali o quando c’è un solo offerente. Si veda più sotto la sezione degli errori.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014, fondamento dell’intero regime, scade il 31 dicembre 2026, e dalla pubblicazione della guida fino ad allora restano 98 giorni. La guida non dice nulla su che cosa accada ai fascicoli contrattualizzati dopo quella data, benché il regime che essa attua abbia ricevuto di recente proprio una clausola del genere.
- L’ammissibilità del richiedente si verifica dopo la graduatoria. Un progetto respinto alla contrattualizzazione libera denaro, ma la guida non dice se e come l’elenco di riserva salga al suo posto.
- Il tetto annuo di 149,5 milioni di euro per procedura è del 49,5% più alto dell’intero bilancio della sottomisura, 100 milioni. Il limite non può mai diventare operante qui, eppure compare nella guida come se contasse.
- Il bilancio della sottomisura è espresso in euro, senza tasso di conversione, mentre il tetto per impresa ne ha uno fissato, 5,2481 lei. La linea alla quale si taglia la graduatoria dipende quindi da una cifra che la guida non fornisce.
- La percentuale del 100% si applica a una base stretta. La progettazione, i pareri, la gestione del progetto, l’audit finanziario, l’informazione, la pubblicità e l’imposta sul valore aggiunto restano a carico del beneficiario, e la guida non dà alcun ordine di grandezza per esse.
Consigli pratici
- La data del bando si trova sul sito del ministero. L’avviso dedicato a ciascuna sessione si pubblica lì e contiene il periodo di presentazione, che la guida non fissa. Il termine massimo di lancio è il 25 ottobre 2026.
- Calcolate fin dall’inizio gli euro per kilowatt installato, perché è il numero che decide 85 dei 100 punti. Un progetto costoso rispetto alla potenza perde il concorso per quanto bene sia scritto il resto del fascicolo.
- Verificate i documenti obbligatori prima della presentazione, uno per uno. Nella fase di attribuzione del punteggio non si chiedono chiarimenti, e la mancanza di un solo documento porta al rigetto, senza diritto di integrazione.
- Fissate le ubicazioni in via definitiva. Le postazioni non possono più essere cambiate in nessuna fase, quindi l’accordo del gestore della strada e il diritto di uso valido almeno cinque anni dal pagamento finale si ottengono prima della presentazione.
- Preparate l’indicatore di solvibilità. Il rapporto tra i debiti totali e il patrimonio netto deve essere positivo e inferiore a 7,5 nell’ultimo esercizio finanziario; altrimenti vi servirà una lettera di patronage alla contrattualizzazione.
- Mettete a bilancio separatamente la parte non ammissibile. La progettazione, i pareri, la gestione, l’audit, l’informazione, la pubblicità e l’imposta sul valore aggiunto si pagano con risorse proprie o attratte, e queste non possono essere esse stesse aiuto pubblico.
- Non avviate i lavori prima della presentazione. Il primo ordine fermo di attrezzature o qualsiasi impegno che renda irreversibile l’investimento annulla l’effetto di incentivazione e rende non ammissibile l’intero progetto.
Domande frequenti
Chi può chiedere il denaro?
Quanto denaro può prendere un’impresa?
Come si sceglie il vincitore?
Che potenza minima deve avere una stazione?
Entro quando va concluso il progetto?
Si può cumulare questo denaro con un altro aiuto?
Che cosa faccio se non sono soddisfatto della graduatoria?
Il denaro è europeo o del bilancio dello Stato?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Guida del richiedente, capitolo 4, punto 4.1.1, criteri 1 e 2. Entrambe le formule di punteggio dividono per la differenza tra il valore più basso e quello più alto presentati nella sessione. Quando tutti gli offerenti dichiarano lo stesso valore, e il caso estremo è quello di un unico offerente, il denominatore diventa zero e il punteggio non si può calcolare. Per di più, l’unico partecipante sarebbe allo stesso tempo il più basso e il più alto, quindi dovrebbe ricevere contemporaneamente 85 punti e zero. La guida non prevede alcuna regola di riserva per questa situazione, benché essa stessa anticipi una procedura «în care toți solicitanții primesc ajutor», cioè in cui tutti i richiedenti ricevono aiuto, e chieda al ministero di correggere la concorrenza solo nelle sessioni successive, riducendo il bilancio. Poiché la graduatoria è l’unico meccanismo di assegnazione, senza punteggio non si può attribuire nulla.
Analisi della redazione
La pressione più forte su questa guida non si vede al suo interno. L’intero regime si regge sull’articolo 36 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, e il regolamento scade il 31 dicembre 2026. Dalla pubblicazione della guida, il 25 settembre 2026, fino a lì restano 98 giorni. Se il ministero usa tutto il termine di lancio, 30 giorni, ne restano 68. In questo intervallo dovrebbero stare l’avviso del bando, il periodo di presentazione, la valutazione tecnico-economica, 30 giorni di ricorsi, altri 30 per deciderli, 15 giorni lavorativi per i documenti di contrattualizzazione e la firma dei contratti. La data di concessione dell’aiuto è, secondo la definizione della guida stessa, la data della firma del contratto di finanziamento. Il calendario non ci sta. Il ministero ha pubblicato di recente cinque decreti che aggiungono esattamente una clausola sulla scadenza del regolamento ai regimi che amministra, compreso questo; la guida, pubblicata dopo di essi, non la riprende e non dice nulla su che cosa accada ai fascicoli rimasti non firmati al 1° gennaio 2027.
La seconda osservazione nasce dal modo in cui si combinano i due criteri. Entrambi sono relativi, cioè il punteggio misura solo la posizione rispetto agli altri della stessa sessione. La conseguenza si vede meglio con due partecipanti: il più economico prende 85 punti, l’altro zero, indipendentemente dal fatto che tra loro ci sia un euro per kilowatt di differenza o cento. Un concorso con tre offerte vicine produce le stesse differenze di punteggio di uno con tre offerte lontane. E il secondo criterio spinge nella direzione opposta al primo: la potenza maggiore porta punti, ma costa denaro, quindi alza il prezzo per kilowatt. Un offerente razionale scopre solo dopo la chiusura della sessione quale combinazione fosse vincente, perché entrambe dipendono da ciò che hanno presentato gli altri.
La terza osservazione riguarda le dimensioni. La sottomisura ha 100 milioni di euro, e il tetto per impresa è di 30 milioni. Tre offerenti al tetto esauriscono il 90% del bilancio, e il quarto resta con gli avanzi. Allo stesso tempo, la guida riprende il tetto annuo del regime, 149,5 milioni di euro per procedura di gara, che è del 49,5% più alto dell’intero bilancio della sottomisura e non può mai diventare operante qui. Nemmeno le soglie tecniche aiutano la concorrenza: una sola postazione per camion sulla rete centrale richiede 3.600 kW installati e assorbiti, cioè un allacciamento industriale e un parere tecnico di allacciamento che non ottiene chiunque. Con un numero ridotto di offerenti capaci di superare la soglia, il criterio di prezzo, costruito per simulare un mercato, rischia di mettere in fila soltanto tre o quattro operatori già noti.
La quarta osservazione riguarda l’ordine delle fasi. Il punteggio si assegna prima della verifica di ammissibilità, e nella fase di attribuzione del punteggio non si chiedono chiarimenti. Questa combinazione trasforma la valutazione in un conteggio di documenti e rinvia alla contrattualizzazione tutte le domande difficili: se l’impresa ha debiti, se è in difficoltà, se il terreno è libero da vincoli. Il denaro liberato da un progetto caduto in quel momento resta senza destinatario, perché la guida non dice se l’elenco di riserva salga. E il criterio di preferenza a parità, che dà la precedenza al progetto con il valore richiesto più alto, contraddice tutto ciò che fa il criterio da 85 punti, perché premia proprio chi chiede di più allo Stato.
Che cosa andrebbe cambiato
- Le formule dovrebbero avere una regola per il caso in cui le offerte siano uguali. Una frase del tipo «se il valore più basso è uguale a quello più alto, tutti i progetti ricevono il punteggio massimo del criterio» salverebbe una sessione con un solo offerente, che altrimenti non può essere valutata affatto.
- La guida dovrebbe dire che cosa accade ai fascicoli contrattualizzati dopo il 31 dicembre 2026. Il fondamento di aiuto di Stato scade allora, e la clausola esiste già nel regime che la guida applica. Senza di essa, un vincitore rischia di scoprire dopo la valutazione che non gli si può più firmare il contratto.
- La sezione sul periodo di presentazione dovrebbe contenere un periodo. Un minimo scritto, per esempio 60 giorni dal lancio del bando, darebbe a tutti lo stesso tempo di preparazione e renderebbe verificabile la condizione europea di sufficiente pubblicità preventiva.
- La verifica di ammissibilità andrebbe fatta prima del punteggio, o almeno insieme a esso. Altrimenti la graduatoria pubblicata può contenere imprese che non hanno diritto a ricevere aiuto, e il bilancio resta bloccato su di esse fino alla contrattualizzazione.
- Il criterio di preferenza a parità dovrebbe premiare la somma più bassa. Così come è scritta ora, la regola annulla, nel caso limite, la logica per la quale si assegnano 85 dei 100 punti.
- La guida dovrebbe dire a quale tasso si converte il bilancio della sottomisura. Il tetto per impresa ne ha uno fissato, 5,2481 lei; la dotazione alla quale si taglia la graduatoria non ce l’ha, benché da essa dipenda chi entra in finanziamento e chi resta nell’elenco di riserva.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 819 del 25 settembre 2026, pagina 12, con l’allegato nel n. 819 Bis 16 pagine PDF, 143 KB l'atto inizia a pagina 12
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Le altre edizioni citate: nr. 819 bis/2026
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
