In breve

  • Le imprese pubbliche a cui viene bloccato il denaro a causa di debiti dello Stato possono ricevere prestiti da Exim Banca Românească, senza interessi e per un massimo di 5 anni. I soldi sono pubblici e la banca li eroga «in nome e per conto dello Stato», cioè il rischio resta allo Stato.
  • Nulla viene concesso in automatico. Ogni finanziamento passa per una decisione del Governo, dopo l’analisi della banca e i pareri del Comitato interministeriale per i finanziamenti, le garanzie e le assicurazioni e del Ministero delle Finanze.
  • La norma non prevede alcun termine per nessuno dei quattro anelli della catena di approvazione, né alcun elenco pubblico dei beneficiari. In tutto il testo, dall’art. 1 all’art. 18, compare una sola cifra, il limite di 5 anni.
Atto: Decisione del Comitato interministeriale per i finanziamenti, le garanzie e le assicurazioni n. 170/2026 relativa all’approvazione della Norma N3.18
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 741 del 2 settembre 2026
Entrata in vigore: 2 settembre 2026, data della pubblicazione

Un’impresa pubblica rimasta senza soldi perché le sono state pignorate le entrate per un debito dello Stato può ora ricevere un prestito senza interessi, a valere su fondi pubblici. Il Comitato interministeriale per i finanziamenti, le garanzie e le assicurazioni, in sigla CIFGA, ha approvato la Norma N3.18, il regolamento che mette in pratica il meccanismo creato tre settimane prima con la legge n. 170/2026 su alcune misure fiscali e di bilancio. La decisione porta il numero 170, è stata adottata nella seduta del 28 agosto 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 741 del 2 settembre 2026, data a partire dalla quale si applica.

La situazione che la norma risolve è concreta. Quando lo Stato rumeno perde una causa internazionale e non paga, il creditore non insegue il bilancio dello Stato, ma il denaro che può effettivamente raggiungere. A volte sono le entrate di un’impresa pubblica, che non è stata parte nel processo e non ha alcuna colpa. L’impresa resta senza liquidità da un giorno all’altro, benché la sua attività proceda normalmente.

È esattamente quanto è accaduto all’azienda autonoma «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian». Il 30 giugno 2026 EUROCONTROL, l’organizzazione europea che riscuote le tariffe di rotta per i voli, si è trovata nella posizione di terzo pignorato e ha bloccato le somme spettanti all’azienda, nell’ambito di un’esecuzione forzata avviata da Pfizer contro lo Stato rumeno per i vaccini ordinati durante la pandemia e mai ritirati. L’importo reso indisponibile è stato di 3,42 miliardi di lei, tra credito e interessi, più 18,56 milioni di euro di spese di recupero.

La prima soluzione è stata di bilancio e d’emergenza. Con la Decisione del Governo n. 683 del 28 agosto 2026 lo Stato ha tirato fuori 135,622 milioni di lei dal Fondo di riserva di bilancio, perché il traffico aereo potesse andare avanti. Rapportata ai 3,42 miliardi di lei bloccati, l’assegnazione copre meno del 4% della somma, quindi era una soluzione per qualche settimana, non un meccanismo.

La Norma N3.18 è il meccanismo. Di per sé non dà soldi a nessuno, ma stabilisce chi può chiedere, quali documenti vanno presentati, chi analizza, chi dà il parere e chi approva. È la prima edizione della norma, contrassegnata come «edizione I/0», il che significa che prima del 2 settembre 2026 questo tipo di operazione non esisteva nei regolamenti della banca.

Gli effetti che produce

La prima cosa da chiarire è chi è chi. Exim Banca Românească è una banca come tutte le altre quando lavora con il proprio denaro. Qui però lavora «in nome e per conto dello Stato», una formula della legge n. 96/2000 che cambia tutto: la banca non mette in gioco i propri soldi, ma amministra fondi pubblici, come una sorta di gestore per conto dello Stato. La norma dice all’art. 4 da che cosa si pagano i prestiti, ossia dal fondo previsto dall’art. 10 lett. b) della legge n. 96/2000, il «fondo per la gestione degli impegni di finanziamento e di garanzia in corso al 30 settembre 2025».

La conseguenza pratica è semplice e va detta con chiarezza. Se il denaro non rientra, la perdita non finisce nel conto economico della banca, ma nel fondo pubblico. A sopportarla è il contribuente, non gli azionisti della banca. La banca risponde dell’analisi, del contratto e del recupero delle somme, ma non del rischio di credito.

Il CIFGA è il comitato che presidia il quadro delle regole. Ha cinque membri, secondo le informazioni pubblicate dalla banca: un presidente, che è un rappresentante del Ministero delle Finanze, un vicepresidente, che è il presidente esecutivo della banca, e tre membri, provenienti dal Segretariato generale del Governo, dalla Cancelleria del Primo ministro e un altro ancora dal Ministero delle Finanze. La decisione del 2 settembre 2026 è firmata dal presidente del comitato, Florin Alexandru Zaharia.

Il beneficiario non può essere una qualunque impresa pubblica. L’art. 5 lett. b) rinvia all’art. 2 punto 2 lett. a) e b) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 109/2011, cioè alle aziende autonome e alle compagnie e società nazionali, oppure alle società in cui lo Stato è azionista unico, di maggioranza o detiene il controllo. La norma aggiunge una condizione: l’impresa deve trovarsi sotto l’autorità dell’amministrazione pubblica centrale. Restano fuori due categorie, e lo si vede soltanto aprendo l’ordinanza: le società controllate da un’impresa pubblica, cioè le sue controllate, che stanno alla lett. c) dello stesso testo e non sono state riprese nella norma, e le imprese che appartengono a una città o a un distretto.

La condizione di merito è stringente. Non basta che l’azienda abbia problemi di soldi. Occorre che le sue risorse finanziarie siano bloccate, in tutto o in parte, da un’esecuzione forzata avviata per un’obbligazione dello Stato che discende da una sentenza pronunciata in una controversia internazionale. Un’impresa pubblica in perdita, con debiti propri o con i conti pignorati dai propri fornitori, non rientra in questa norma.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino ad agosto 2026 non esisteva alcun canale legale per una cosa del genere. Quando un’impresa pubblica restava senza soldi a causa di un debito dello Stato, l’unica via d’uscita era un’assegnazione di bilancio, come quella di 135,622 milioni di lei per i servizi di traffico aereo, oppure un’integrazione di bilancio con decisione del Governo. Entrambe sono spesa pubblica definitiva, non un prestito che rientra.

La legge n. 170/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 648 del 5 agosto 2026 ed entrata in vigore l’8 agosto 2026, ha integrato la legge n. 96/2000 e ha aggiunto questa operazione tra quelle che la banca può compiere per conto dello Stato, all’art. 9 comma (1) lett. a1). La Norma N3.18 è il passo successivo, quello che traduce il testo della legge in procedura.

La differenza rispetto a un’assegnazione di bilancio è che i soldi vanno restituiti. L’art. 17 descrive due uscite. Se l’esecuzione forzata si ferma perché sono stati annullati l’esecuzione o il titolo esecutivo, l’impresa rimborsa con risorse proprie. Se l’esecuzione si ferma perché lo Stato paga davvero quanto deve, la somma eseguita viene rimborsata a valere sul bilancio del Ministero delle Finanze e serve al rimborso del prestito. Nel secondo caso, che è anche il più probabile, il denaro pubblico paga in realtà due volte dalla stessa tasca, una volta il creditore e una volta il prestito.

C’è poi un cambiamento di procedura che dall’atto non si vede. Nelle regole generali del comitato, le operazioni che la banca compie per conto dello Stato sono approvate dal CIFGA fino a 50 milioni di euro, mentre oltre questa soglia il comitato si limita a dare il parere e decide il Governo. La Norma N3.18 non mantiene alcuna soglia. Qualsiasi finanziamento temporaneo, indipendentemente dall’importo, passa per una decisione del Governo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Esiste finalmente una procedura scritta per una situazione che fino a ora si risolveva caso per caso, con assegnazioni dal Fondo di riserva.
  • Il prestito è senza interessi e l’impresa paga soltanto una commissione di gestione, quindi il peso su un’azienda che comunque non ha colpe resta contenuto.
  • Il denaro non può essere usato per spese di personale superiori al livello del bilancio approvato, il che chiude la strada più comoda per trasformare un finanziamento di crisi in aumenti.
  • L’impresa non deve ipotecare macchinari, capannoni o altri beni da cui dipende l’attività, perché le garanzie collaterali non sono obbligatorie.
  • Essendo approvata con decisione del Governo, ogni operazione finisce nella Gazzetta Ufficiale della Romania, con il nome del beneficiario e le condizioni.

Che cosa resta un problema

  • Nessun anello della catena di approvazione ha un termine: né l’analisi della banca, né il parere del comitato, né il parere del Ministero delle Finanze, né l’avvio della decisione del Governo. Un’impresa senza soldi aspetta senza sapere quanto.
  • Il costo reale non si ricava dalla norma. La commissione di gestione viene fissata in ciascuna decisione del Governo, quindi può variare da un’impresa all’altra senza alcuna regola di calcolo pubblica.
  • La norma non dice che cosa succede se il pignoramento dura più di 5 anni, mentre le controversie internazionali di questo tipo durano di solito di più.
  • L’unica garanzia obbligatoria è l’ipoteca mobiliare sui conti aperti presso la banca, in un meccanismo il cui punto di partenza è proprio il fatto che all’azienda vengono bloccati i conti.
  • Le controllate delle imprese pubbliche e le aziende dei comuni e dei consigli distrettuali restano fuori dal meccanismo, anche se fossero bloccate per lo stesso debito dello Stato.
  • Non esiste alcun obbligo di pubblicare l’analisi della banca, il parere del comitato, il contratto di finanziamento o le procedure interne che la banca emana in base all’art. 18.

Consigli pratici

  1. Se lavorate in un’impresa pubblica con i conti bloccati, verificate prima di tutto il titolo del pignoramento. Il meccanismo si applica soltanto quando l’esecuzione riguarda un’obbligazione dello Stato derivante da una sentenza pronunciata in una controversia internazionale, non un debito proprio dell’impresa.
  2. La domanda non si presenta da soli. L’art. 12 richiede che la richiesta sia trasmessa dall’impresa insieme all’autorità pubblica tutelare, cioè al ministero o all’istituzione che la coordina. Senza quel ministero non parte nulla.
  3. Preparate per tempo la cifra che conta, il fabbisogno stimato di liquidità, motivato in base alla durata richiesta e limitato alle spese di prosecuzione dell’attività. L’analisi della banca si ferma esclusivamente a questa cifra, secondo l’art. 13.
  4. Aprite il conto corrente presso la banca e preparate l’ipoteca mobiliare sui conti prima dell’approvazione, non dopo. Sono obbligatorie, all’art. 7 comma (2) e all’art. 10, e possono bloccare la firma del contratto.
  5. Non costruite il bilancio sul presupposto che gli stipendi possano crescere. L’art. 9 vieta espressamente che il denaro porti a spese di personale superiori al livello approvato con il bilancio delle entrate e delle spese.
  6. Se seguite il denaro pubblico dall’esterno, da giornalisti, da sindacalisti o da semplici contribuenti, l’unica fonte sicura è la decisione del Governo relativa a ciascun finanziamento. Lì compaiono il beneficiario, i limiti e la commissione. L’analisi della banca e il parere del comitato non si pubblicano.

Domande frequenti

Che cosa significa «in nome e per conto dello Stato»?
Significa che la banca opera come gestore per conto dello Stato, con denaro pubblico e non con il proprio. La decisione spetta al Governo, i soldi provengono da un fondo pubblico amministrato dalla banca e, se il prestito non rientra, la perdita la sopporta lo Stato, non la banca e i suoi azionisti.
Chi approva effettivamente un finanziamento?
Il Governo, con una decisione. La decisione è avviata dall’autorità pubblica tutelare dell’impresa, si fonda sull’analisi svolta dalla banca e ha bisogno del parere del CIFGA e del parere del Ministero delle Finanze. La banca si limita ad analizzare e poi a eseguire.
Quali imprese possono ricevere denaro?
Le aziende autonome e le compagnie o società nazionali, nonché le società in cui lo Stato è azionista unico, di maggioranza o detiene il controllo, a condizione che si trovino sotto l’autorità dell’amministrazione pubblica centrale. Le controllate delle imprese pubbliche e le aziende che appartengono a una città o a un distretto non rientrano.
Si pagano interessi?
No. L’art. 8 comma (1) dice che il finanziamento temporaneo è concesso senza interessi. Si paga soltanto una commissione di gestione, il cui livello non è fissato nella norma, ma nella decisione del Governo che approva ciascun finanziamento.
Quanto può durare il prestito?
Il periodo è stabilito fino alla data dello sblocco o del recupero delle somme, senza superare 5 anni dalla concessione. Un finanziamento approvato nell’autunno del 2026 può quindi arrivare fino all’autunno del 2031.
Quanto possono essere grandi le somme?
La norma pone due limiti che lavorano insieme. La somma non può superare il valore reso indisponibile, secondo l’art. 6, e allo stesso tempo deve coprire esclusivamente il fabbisogno stimato di liquidità per la prosecuzione dell’attività, secondo l’art. 3 e l’art. 13. In pratica decide la cifra più bassa tra le due.
Quali garanzie vanno prestate?
La costituzione di garanzie sui beni da cui dipende l’attività non è obbligatoria. Obbligatoria è una sola garanzia, l’ipoteca mobiliare sui conti aperti presso Exim Banca Românească, e per questo l’impresa deve aprire lì un conto corrente.
Chi restituisce il denaro?
Dipende da come finisce l’esecuzione forzata. Se l’esecuzione o il titolo esecutivo vengono annullati, rimborsa l’impresa. Se lo Stato paga il proprio debito, la somma eseguita viene rimborsata a valere sul bilancio del Ministero delle Finanze e copre il rimborso.
Si pubblicano l’elenco dei beneficiari e gli importi?
La norma non prevede alcun elenco né alcuna relazione pubblica. L’informazione emerge comunque per un’altra via, perché ogni finanziamento è approvato con decisione del Governo e le decisioni si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Non si pubblicano l’analisi della banca, il parere del comitato, il contratto di finanziamento e nemmeno le procedure interne emanate in base all’art. 18.
Da quando esiste il meccanismo?
Dall’8 agosto 2026, quando è entrata in vigore la legge n. 170/2026, che ha integrato la legge n. 96/2000 sull’organizzazione e sul funzionamento della banca. Il regolamento di attuazione, la Norma N3.18, si applica dal 2 settembre 2026 ed è la prima edizione, l’«edizione I/0».

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. 17 comma (1), lo scenario in cui il pignoramento non viene revocato entro 5 anni non ha soluzione. Il testo dice che il rimborso avviene «cel târziu la finalul perioadei de acordare», cioè al più tardi alla fine del periodo di concessione, e poi elenca due situazioni, entrambe subordinate alla cessazione dell’esecuzione forzata: l’annullamento dell’esecuzione o del titolo, caso in cui paga l’impresa, e il pagamento effettivo del debito da parte dello Stato, caso in cui rimborsa il Ministero delle Finanze. L’art. 6 consente però che il periodo arrivi a 5 anni proprio perché lo sblocco può tardare. Se alla fine dei 5 anni l’esecuzione è ancora in corso, un lettore in buona fede può arrivare a due conclusioni opposte: o l’impresa deve comunque la somma, in base alla frase introduttiva, benché il suo denaro sia ancora bloccato e non abbia con che pagare, oppure non è dovuto nulla, perché nessuna delle due ipotesi elencate si è verificata. La posta in gioco non è teorica. Nel caso che ha fatto scattare il meccanismo, l’importo reso indisponibile è di 3,42 miliardi di lei, e le controversie internazionali di questo tipo superano di frequente i cinque anni.

Analisi della redazione

La norma è stata scritta in fretta e si vede. I conti dell’azienda del traffico aereo sono stati bloccati il 30 giugno 2026, la legge che crea il meccanismo è entrata in vigore l’8 agosto 2026 e il regolamento di attuazione è uscito il 2 settembre 2026. Sono 64 giorni dal blocco al regolamento e 25 giorni dalla legge alla norma, un ritmo inconsueto per l’amministrazione rumena. La velocità era necessaria, ma ha lasciato tracce: in tutto il testo, dall’art. 1 all’art. 18, c’è una sola cifra, i 5 anni dell’art. 6. Nessun importo, nessuna percentuale, nessun termine espresso in giorni.

L’assenza di termini è la parte che conterà di più nella pratica. Il percorso di una domanda ha quattro anelli prima dell’approvazione, l’analisi della banca all’art. 13, il parere del comitato all’art. 14 comma (1), il parere del Ministero delle Finanze e la decisione del Governo all’art. 11, più il contratto dell’art. 15. Nessuno ha un termine. In compenso la norma dà alla banca il diritto, all’art. 12 comma (4), di chiedere tutte le informazioni supplementari che vuole, anch’esse senza termine, il che può far ripartire l’orologio ogni volta che serve. Dall’altra parte del tavolo siede un’impresa che non ha con che pagare gli stipendi del mese successivo. Il rapporto tra la pressione sul destinatario e l’assenza di qualsiasi pressione sull’amministrazione è l’unico squilibrio serio del testo.

La seconda cosa che non si vede leggendo la norma è chi decide davvero. Il CIFGA ha cinque membri, due dei quali vengono dal Ministero delle Finanze, presidente incluso. Lo stesso ministero dà poi un parere separato, secondo l’art. 11, ed è sempre lui a rimborsare alla fine, secondo l’art. 17 comma (1) lett. b). Il ministero compare dunque tre volte nello stesso percorso, come membro maggioritario del comitato che dà il parere, come organo che dà un parere distinto e come pagatore. In più, nelle regole ordinarie del comitato le operazioni della banca per conto dello Stato si approvano a livello di CIFGA fino a 50 milioni di euro, mentre la norma rinuncia alla soglia e manda al Governo qualsiasi finanziamento, per quanto piccolo. La scelta ha una sua logica, perché si tratta di denaro pubblico in una situazione eccezionale, ma significa anche che un problema di liquidità di pochi milioni di lei finisce sull’ordine del giorno della seduta di Governo.

Per il resto, il testo è pulito per essere un regolamento di attuazione. Le definizioni sono chiare, la condizione di accesso è stretta e non lascia spazio a interpretazioni generose, e il divieto dell’art. 9 sulle spese di personale chiude in partenza l’abuso più prevedibile. Il problema non è quello che c’è scritto, ma quello che manca.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Termini certi per ogni anello. Dieci giorni lavorativi per l’analisi della banca e cinque per ciascun parere trasformerebbero un meccanismo d’emergenza in uno prevedibile. Un’impresa saprebbe se ha i soldi entro tre settimane oppure se deve cercare un’altra soluzione.
  • Una regola per il pignoramento che supera i 5 anni. L’art. 17 va integrato con una terza situazione, quella in cui l’esecuzione non si è conclusa alla fine del periodo. Altrimenti, alla scadenza si arriva a una trattativa senza regole tra impresa, ministero e banca, su cifre dell’ordine dei miliardi.
  • Una formula pubblica per la commissione di gestione. Oggi il livello si stabilisce separatamente, in ciascuna decisione del Governo. Una griglia nella norma, anche solo un intervallo, renderebbe il costo confrontabile tra i beneficiari e chiuderebbe la discussione sul trattamento differenziato.
  • Una relazione pubblica periodica sui finanziamenti. Beneficiario, somma approvata, somma erogata, commissione, stato del rimborso, pubblicati ogni sei mesi dalla banca o dal ministero. Le decisioni del Governo dicono che cosa è stato approvato, ma nulla su che cosa è successo dopo.
  • Il chiarimento sulla situazione delle controllate e delle aziende locali. L’art. 5 lett. b) riprende soltanto le lett. a) e b) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 109/2011 e richiede l’appartenenza all’amministrazione centrale. Se l’esclusione delle controllate è voluta, vale la pena dire perché, dato che la controllata di un’impresa pubblica può essere bloccata esattamente per lo stesso debito dello Stato.
  • La pubblicazione delle procedure emanate in base all’art. 18. La banca scrive le proprie procedure e le sottopone all’approvazione del comitato. Trattandosi di denaro pubblico, quelle procedure dovrebbero essere accessibili, non documenti interni.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 741 del 2 settembre 2026 8 pagine PDF, 80 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.