In breve
- Il Ministero delle Finanze ha abrogato le norme tecniche del 2008 che stabilivano, con una formula pubblicata, quanto paga un’impresa al fondo di rischio per una garanzia dello Stato.
- Il livello della commissione sarà fissato d’ora in poi caso per caso, sulla base di un parere di EXIM Banca Românească sulle condizioni di mercato, e viene approvato con nota interna dal ministro delle Finanze.
- Le garanzie già concesse non vengono ricalcolate: la commissione resta al livello fissato al momento della concessione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 702 del 25 agosto 2026
Entrata in vigore: 25 agosto 2026
L’impresa che vuole che lo Stato garantisca un suo prestito non può più calcolare da sola, partendo da una formula pubblicata, quanto pagherà per la garanzia: il prezzo si negozierà d’ora in poi all’interno di un memorandum, sulla base di un parere bancario sulle condizioni di mercato. Il decreto del ministro delle Finanze n. 1.105/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 702 del 25 agosto 2026, riscrive due punti della procedura delle garanzie dello Stato e abroga le norme tecniche in vigore dal 2008. È il secondo intervento del Ministero delle Finanze sul terreno delle garanzie negli ultimi mesi, dopo l’accordo di contributo InvestEU da 200 milioni di euro per le garanzie destinate alle PMI.
La commissione al fondo di rischio è la somma che l’operatore economico versa allo Stato quando lo Stato firma per lui la lettera di garanzia. Il fondo di rischio copre l’ipotesi in cui l’impresa non riesca più a pagare e lo Stato, in qualità di garante, debba versare al posto suo.
La procedura modificata è quella dell’allegato n. 1 al decreto del ministro delle Finanze pubbliche n. 138/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 62 del 2 febbraio 2009. Descrive i passaggi che portano dalla domanda di un’impresa a una garanzia dello Stato approvata con legge.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è un nuovo requisito nell’analisi di rischio. Al punto 3 della procedura si aggiunge l’obbligo che l’analisi di EXIM Banca Românească contenga anche un parere sul livello della commissione di rischio, tale da riflettere le condizioni di mercato applicabili e i criteri metodologici utilizzati.
Il secondo effetto è lo spostamento della decisione nel memorandum. Il documento presentato per l’approvazione al Governo e al Presidente della Romania include ora il livello proposto della commissione al fondo di rischio, fissato dal Ministero delle Finanze sulla base delle conclusioni dell’analisi di rischio.
Il terzo effetto riguarda il modo in cui si approva. La direzione competente sottopone all’approvazione del ministro delle Finanze il livello della commissione al fondo di rischio, con nota interna. Non compare più un atto normativo che pubblichi l’importo o la formula.
Il quarto effetto riguarda la negoziazione. Il Ministero delle Finanze analizza la struttura del finanziamento, la documentazione contrattuale, cioè l’accordo di prestito e la lettera di garanzia, nonché i termini finanziari, scadenza, interessi e periodo di grazia, e partecipa alla negoziazione accanto al mutuatario.
Il quinto effetto riguarda gli aiuti di Stato. Il punto 5, riscritto, impone alla direzione competente di valutare se la garanzia rientri nelle regole sugli aiuti di Stato e di presentare poi la misura per consultazione alla Commissione europea, tramite il Consiglio della Concorrenza.
Il sesto effetto è il contenuto della notifica. Se si arriva alla notifica, questa deve contenere, oltre al progetto di legge di approvazione della garanzia, dati sul progetto di investimento, sull’operatore beneficiario, sulle condizioni del prestito, importo, periodo di rimborso, interessi e costi connessi, più il livello della commissione al fondo di rischio.
Il settimo effetto è una clausola di irretroattività. La commissione relativa alle garanzie concesse prima dell’entrata in vigore resta al livello fissato allora, indipendentemente dal fatto che il prestito provenga da banche commerciali, da istituzioni finanziarie internazionali o da accordi bilaterali.
L’ottavo effetto è istituzionale. Le attività affidate a EXIM Banca Românească sono svolte da quest’ultima finché non saranno assunte dalla Banca de Investiții și Dezvoltare, alle condizioni della legge n. 96/2000.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento più importante è la scomparsa della formula pubblica. Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1.603/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 413 del 2 giugno 2008, approvava norme tecniche che fissavano l’importo della commissione attraverso un calcolo a variabili.
Il confronto con il testo del 2008 mostra quanto fosse dettagliato quel calcolo. Il punteggio saliva a scaglioni in funzione dell’importo del prestito, da 2,5 punti per somme inferiori a 50 milioni di euro equivalenti fino a 10 punti per somme superiori a 150 milioni. Un secondo punteggio, anch’esso da 2,5 a 10, seguiva il periodo di rimborso, da meno di 5 anni a oltre 15 anni.
Le norme prevedevano inoltre un indice di correzione compreso tra 0 e 0,40%, applicato in aumento o in diminuzione, a seconda dell’importanza del progetto di investimento, del peso del prestito nel portafoglio di crediti del beneficiario e del modo in cui erano stati gestiti i crediti precedenti.
Anche i documenti giustificativi erano elencati: il parere della banca di export-import con la classe di performance finanziaria del beneficiario, una nota interna sul tasso di recupero del servizio del debito pubblico, l’accordo di prestito e ogni altro documento rilevante. L’importo era approvato dal segretario di Stato coordinatore.
Tutto questo viene abrogato. Al suo posto resta una sola frase di procedura: il parere di EXIM sulle condizioni di mercato, la proposta del Ministero delle Finanze nel memorandum e l’approvazione del ministro con nota interna.
Il secondo cambiamento è la comparsa esplicita del filtro degli aiuti di Stato. Il punto 5 parlava di notifica anche prima, ma ora la valutazione dell’applicabilità delle regole sugli aiuti di Stato è il primo passaggio, e la consultazione della Commissione europea passa espressamente per il Consiglio della Concorrenza.
Il terzo cambiamento è il nome dell’istituzione. Il testo usa EXIM Banca Românească, non la vecchia denominazione di banca di export-import delle norme del 2008, e annuncia il passaggio delle attribuzioni alla Banca de Investiții și Dezvoltare.
Quello che non cambia è l’architettura di fondo. La garanzia dello Stato si concede sempre con una legge, preceduta da un memorandum approvato dal Governo e dal Presidente della Romania.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La commissione può riflettere le condizioni reali di mercato, non un punteggio fisso stabilito quasi due decenni fa.
- L’analisi di rischio della banca deve spiegare la metodologia utilizzata, quindi la proposta non può essere una cifra senza giustificazione.
- La verifica delle regole sugli aiuti di Stato diventa un passaggio obbligatorio ed esplicito, prima della notifica alla Commissione europea.
- La notifica deve contenere tutte le condizioni del prestito e della garanzia, commissione compresa, quindi il fascicolo arriva completo a Bruxelles.
- Le garanzie in corso non vengono ricalcolate, quindi le imprese che già pagano una commissione non sono toccate.
Che cosa resta un problema
- Un’impresa non può più stimare da sola il costo della garanzia prima di entrare nella procedura, perché la formula pubblicata sparisce.
- Il livello della commissione si approva con nota interna, un documento che non viene pubblicato.
- I criteri che portano a una cifra piuttosto che a un’altra non sono più scritti da nessuna parte in un atto normativo.
- Il parere sulle condizioni di mercato viene da una sola istituzione, senza una seconda valutazione prevista dalla procedura.
- Il testo non prevede alcuna via per contestare il livello fissato per la commissione.
- Il passaggio delle attribuzioni da EXIM Banca Românească alla Banca de Investiții și Dezvoltare non ha un termine indicato.
Consigli pratici
- Se state preparando un progetto finanziato con garanzia dello Stato, non usate più la griglia delle norme tecniche del 2008 per stimare i costi. È stata abrogata il 25 agosto 2026.
- Chiedete per tempo l’analisi di rischio a EXIM Banca Românească. Ora deve contenere anche il parere sul livello della commissione e, senza di essa, il memorandum non può essere completato.
- Preparate nel dettaglio la documentazione dell’investimento. La notifica alla Commissione europea richiede dati sul progetto, sull’impresa e su tutte le condizioni del prestito.
- Se avete già una garanzia dello Stato in corso, verificate che non vi venga chiesto il ricalcolo della commissione. Il decreto dice espressamente che resta al livello fissato inizialmente.
- Mettete a bilancio anche il tempo, non solo il denaro. La consultazione con i rappresentanti della Commissione europea passa per il Consiglio della Concorrenza e può aggiungere mesi al calendario del progetto.
- Seguite il momento in cui le attribuzioni passeranno alla Banca de Investiții și Dezvoltare. Fino ad allora l’interlocutore resta EXIM Banca Românească.
Domande frequenti
Che cos’è la commissione al fondo di rischio?
Quanto costerà ora una garanzia dello Stato?
Mi cambia la commissione su una garanzia già concessa?
Che cosa è stato abrogato esattamente?
La Commissione europea va notificata per ogni garanzia?
Chi approva alla fine la garanzia?
Che cosa succede a EXIM Banca Românească?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il titolo non copre tutto quello che il decreto fa. L’atto si chiama «pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009», per la modifica dell’allegato n. 1 al decreto del ministro delle Finanze pubbliche n. 138/2009, ma il dispositivo va molto oltre: l’art. IV abroga integralmente un altro atto, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1.603/2008, l’art. II contiene una regola transitoria per le garanzie in corso e l’art. V sposta nel futuro le attribuzioni di una banca. Chi cerca nella Gazzetta Ufficiale della Romania l’atto che ha soppresso le norme tecniche del 2008 non lo trova partendo dal titolo.
- L’abrogazione è più ampia della sostituzione. L’art. IV mette fuori vigore norme tecniche che, secondo il loro stesso titolo riprodotto lì, riguardavano due categorie: i prestiti garantiti dallo Stato e gli «împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali», i prestiti contratti direttamente dallo Stato e retrocessi ai beneficiari finali. Il testo nuovo modifica però soltanto la procedura delle garanzie dello Stato dell’allegato n. 1 al decreto n. 138/2009. Per i prestiti retrocessi non resta, dopo il 25 agosto 2026, alcuna regola di determinazione della commissione al fondo di rischio, e l’art. II non menziona nemmeno quelli in corso.
- La clausola di salvaguardia dell’art. II è più stretta di ciò che è stato abrogato. Essa protegge la commissione già fissata soltanto per gli «operatori economici» che hanno preso a prestito da banche commerciali, da istituzioni finanziarie internazionali o sulla base di accordi bilaterali. Le norme del 2008 parlavano di «persoane juridice», persone giuridiche, e di «instituțiile creditoare», istituzioni creditrici, categorie più ampie. Un beneficiario di garanzia dello Stato che non sia operatore economico, o il cui creditore non rientri in uno dei tre tipi elencati, resta senza una regola espressa.
- Una condizione senza alternativa, al punto 3. Il secondo capoverso del punto riscritto comincia con «În cazul garanțiilor acordate de stat, analiza de risc a EXIM Banca Românească va cuprinde și o opinie cu privire la nivelul comisionului de risc», nel caso delle garanzie concesse dallo Stato, l’analisi di rischio di EXIM Banca Românească comprenderà anche un parere sul livello della commissione di rischio. L’allegato n. 1 al decreto n. 138/2009 disciplina però esclusivamente il ricorso al debito pubblico governativo attraverso il rilascio di garanzie dello Stato, quindi la condizione introduce una distinzione priva dell’altro ramo. Non si può stabilire se il parere sia richiesto in tutte le analisi di rischio della procedura oppure soltanto in alcune.
Analisi della redazione
Il motivo del cambiamento si vede guardando a ciò che è stato abrogato. Le norme del 2008 fissavano la commissione con un punteggio a scaglioni espressi in euro, 50 e 150 milioni, e in anni di rimborso, sotto i 5 e oltre i 15, corretto con un indice compreso fra 0 e 0,40%. Una griglia che non si muove con il mercato dà, dopo quasi due decenni, un prezzo sbagliato in entrambe le direzioni, e quando è troppo basso la differenza rispetto al prezzo di mercato diventa esattamente ciò che il punto 5 riscritto mette ora al primo posto della procedura: una possibile misura di aiuto di Stato. Il passaggio a una valutazione caso per caso, ancorata alle «condițiile de piață aplicabile», alle condizioni di mercato applicabili, è coerente con il test che la Commissione europea applica comunque alle garanzie pubbliche.
Solo che il sostituto non è una metodologia, ma una catena di approvazioni. Il decreto dice chi emette il parere, chi propone il livello e chi lo approva, ma non dice nulla su che cosa il parere debba contenere, quali elementi si pesino e in quale intervallo il risultato possa collocarsi. La formula «considerentele metodologice utilizate», i criteri metodologici utilizzati, presuppone l’esistenza di una metodologia che non è approvata, né pubblicata, né tanto meno nominata. Quello che nel 2008 era pubblico, cioè che cosa conta e quanto pesa, diventa il contenuto di un documento bancario privo di qualsiasi regime di pubblicità, e il livello che ne risulta si approva con nota interna, lo strumento amministrativo meno visibile che esista.
Il contrasto più difficile da giustificare è quello fra i destinatari della cifra. Il punto 5 riscritto chiede che la notifica alla Commissione europea contenga il «nivelul comisionului la fondul de risc care urmează să fie plătit de către operatorul economic statului», il livello della commissione al fondo di rischio che l’operatore economico dovrà versare allo Stato, accanto all’importo del prestito, al periodo di rimborso, agli interessi e ai costi connessi. Il prezzo della garanzia arriva quindi a Bruxelles dentro il fascicolo, mentre in Romania resta in una nota interna, benché la garanzia stessa venga concessa con legge, cioè con un voto del Parlamento. Si aggiunge un problema di ordine delle operazioni: il punto 3 chiede che il memorandum sottoposto al Governo e al Presidente includa il livello proposto della commissione e, nella frase immediatamente successiva, che quel livello sia approvato dal ministro con nota interna, senza dire quale dei due momenti venga prima e che cosa accada se non coincidono.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il livello della commissione, pubblicato insieme alla legge di approvazione della garanzia. Il progetto di legge o la relazione illustrativa dovrebbero contenere la percentuale approvata e la base di calcolo. In pratica, la cifra che arriva comunque alla Commissione europea attraverso la notifica arriverebbe anche al parlamentare che vota la legge e al lettore della Gazzetta Ufficiale della Romania.
- Una metodologia quadro pubblicata, anche senza griglia fissa. Il ministero potrebbe approvare e pubblicare l’elenco degli elementi che il parere di EXIM pesa, la classe di performance finanziaria, la durata, le garanzie collaterali, il tasso di recupero, oltre all’intervallo massimo entro il quale la commissione può collocarsi. In pratica, un’impresa potrebbe stimare il costo della garanzia prima di entrare in una procedura che si conclude con una legge.
- L’ordine delle approvazioni, fissato espressamente al punto 3. La nota interna con cui il ministro approva il livello dovrebbe precedere il memorandum, e qualsiasi modifica successiva del livello dovrebbe imporre il ritorno al Governo. In pratica, il Governo e il Presidente darebbero l’accordo di principio per una garanzia il cui prezzo è già stabilito, e non ancora da stabilire.
- Una regola per i prestiti retrocessi ai beneficiari finali. Il decreto dovrebbe dire quale atto determini, dopo l’abrogazione delle norme del 2008, la commissione al fondo di rischio per i prestiti contratti direttamente dallo Stato e retrocessi ai beneficiari finali. In pratica, un beneficiario finale saprebbe su quale base gli venga calcolata la somma che paga a partire dal 25 agosto 2026.
- Un riferimento temporale per il subentro della Banca di Investimenti e Sviluppo. L’art. V dovrebbe indicare l’evento dal quale opera il trasferimento e la sorte delle analisi in lavorazione in quel momento. In pratica, un richiedente con il fascicolo già avviato saprebbe chi conclude la sua analisi di rischio e se il parere già emesso resti valido.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 702 del 25 agosto 2026 16 pagine PDF, 159 KB l'atto inizia a pagina 15
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