In breve

  • La Camera dei revisori finanziari ha riscritto la tabella principale della relazione annuale che presentano i revisori e le società di revisione. L’elenco dei servizi scende da 21 a 18 righe, mentre le colonne restano invariate.
  • Le tre righe soppresse sono l’audit interno svolto come dipendente e le due qualità in cui un revisore siede in un organo di gestione o di vigilanza. Due di esse tornano in una sezione nuova, B.III, dove si dichiara soltanto il numero di contratti o di nomine, senza alcun importo.
  • Entrambi i moduli ricevono anche una sezione di quota variabile, in cui il membro calcola da sé quanto gli resta da versare. I moduli nuovi si usano dal 2027, per l’anno di riferimento 2026, quindi alla presentazione con scadenza 15 febbraio 2027.
Atto: Delibera del Consiglio della Camera dei revisori finanziari della Romania n. 215/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 742 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data di pubblicazione. I moduli si applicano dal 2027, per l’anno di riferimento 2026.

I revisori finanziari non dichiareranno più a parte, con tanto di onorario, l’audit interno che svolgono come dipendenti e i posti che occupano nei comitati di audit. La Delibera del Consiglio della Camera dei revisori finanziari della Romania n. 215/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 742 del 3 settembre 2026, toglie tre righe dalla tabella centrale della relazione annuale e ne sposta due in una voce dove si contano soltanto i contratti e le nomine. È il secondo pezzo di una coppia: due giorni fa la stessa Camera aveva stabilito che i revisori finanziari dipendenti pagano 1.000 lei all’anno dal 2027, al posto della quota calcolata. Ora cambia anche la carta su cui si riferisce.

La relazione annuale è il documento con cui ogni membro della Camera dichiara, una volta all’anno, che cosa ha lavorato: quanti contratti ha avuto, con quale tipo di clienti, quali onorari ha fatturato e quanto ha ceduto a subappaltatori. Da essa escono due cose: la statistica pubblica sul mercato della revisione in Romania e la base su cui si calcola la quota dovuta alla Camera. Il modulo per le persone fisiche è l’allegato n. 1, quello per le società di revisione è l’allegato n. 2, ed entrambi erano stati approvati con la Delibera n. 74/2014.

La tabella modificata è quella in cui si riportano i servizi prestati ai clienti. Ha dodici colonne di dati, divise in tre blocchi: enti di interesse pubblico, altri enti e i totali che sommano i primi due. «Ente di interesse pubblico» significa, in modo semplificato, una società quotata in borsa, una banca, una compagnia di assicurazione o un altro ente che la legge considera importante per il pubblico, quindi soggetto a revisione con regole più severe. La struttura delle colonne resta esattamente com’era. Cambia soltanto l’elenco delle righe.

Nella versione in uso, approvata nel dicembre 2025 con la Delibera n. 272/2025 e usata una sola volta, per l’anno di riferimento 2025, la tabella aveva 21 righe di servizi. La nuova tabella ne ha 18. Spariscono la riga 5, «Audit interno, dipendente», e le righe 18 e 19, l’attività di membro del consiglio di amministrazione e quella di membro del comitato di audit, entrambe esercitate in qualità di revisore. Le altre righe restano parola per parola e vengono rinumerate.

La nuova sezione B.III, intitolata «Altri tipi di attività svolte in qualità di revisore finanziario», recupera due delle tre posizioni, ma le svuota di soldi. Ha un solo campo da compilare per riga, «Numero di contratti in corso/nomine». La prima riga riguarda il revisore finanziario attivo che risponde dell’organizzazione dell’audit interno e firma le relazioni, alle condizioni dell’art. 23 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 75/1999, in qualità di dipendente. La seconda riga riguarda il revisore nominato nel comitato di audit proprio perché possiede la qualifica di revisore finanziario. Il membro del consiglio di amministrazione non compare né qui, né nella nuova tabella.

La seconda integrazione riguarda le somme dovute alla Camera. Nell’allegato n. 1 si aggiunge la sezione D e nell’allegato n. 2 la sezione E, entrambe intitolate «Quota variabile» e costruite in modo identico: il fatturato, la percentuale applicata, la quota che ne risulta, l’acconto versato nell’anno precedente, le quote versate in eccesso negli ultimi 3 anni, quelle arretrate negli ultimi 3 anni e, alla fine, il residuo da versare. Una nota a piè di pagina precisa che l’ultima cifra comprende sia l’acconto, sia le eccedenze e gli arretrati. Finora il conguaglio si faceva fuori dalla relazione. Dal modulo nuovo, il membro lo scrive lui stesso, nello stesso documento.

Gli effetti che produce

L’effetto immediato è meno lavoro di compilazione. La tabella dei servizi ha 19 righe, le 18 di servizi più la riga del totale, e 12 colonne, quindi 228 caselle. La soppressione di tre righe elimina 36 caselle, mentre la nuova sezione B.III ne aggiunge due. Al netto, un revisore persona fisica ha 34 posizioni in meno da compilare rispetto al modulo usato nel febbraio 2026.

L’effetto sostanziale è un altro e riguarda l’informazione che si perde. Finora un revisore che dirigeva l’audit interno di un’azienda come dipendente riportava quell’attività in una riga con l’onorario. Dalla rendicontazione per il 2026, la stessa attività si dichiara come numero, senza valore. Lo stesso vale per i posti nei comitati di audit. La Camera saprà quanti dei suoi membri fanno audit interno come dipendenti e quanti siedono nei comitati di audit, ma non saprà più quanto viene pagato per questo.

Per le società di revisione il cambiamento è più netto. Le tre righe soppresse descrivevano attività che può svolgere soltanto una persona, non una società, e la loro presenza nel modulo delle persone giuridiche era comunque priva di oggetto. Le società restano con le stesse 18 righe e con la sezione E di quota variabile.

Il termine di presentazione non cambia. La relazione annuale di attività, ovvero la dichiarazione annuale di assenza di attività, si trasmette entro il 15 febbraio per l’anno precedente, e la delibera non tocca questo termine. Il primo uso dei moduli nuovi cade dunque il 15 febbraio 2027.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il modulo di rendicontazione annuale era stato sostituito integralmente nel dicembre 2025, con la Delibera n. 272/2025, che aveva riscritto entrambi gli allegati della Delibera n. 74/2014 e aveva dato loro la struttura che ora modifica la delibera n. 215/2026: le sezioni A, B.I, B.II e C nel modulo delle persone fisiche. Quel modulo è stato usato una sola volta, alla presentazione del febbraio 2026, per l’anno di riferimento 2025. Cambia di nuovo dopo un solo ciclo.

Rispetto a quella versione, le modifiche sono quattro. La tabella della sezione B.I dell’allegato n. 1 viene sostituita, con l’elenco dei servizi ridotto da 21 a 18 righe. Si introduce la sezione B.III, con le due attività contate, non valutate. Si introduce la sezione D, con il conguaglio della quota variabile. E nell’allegato n. 2 si compiono le operazioni equivalenti: la tabella della sezione C.I viene sostituita e si aggiunge la sezione E.

Ciò che non è cambiato merita di essere detto con la stessa forza. Le colonne della tabella restano identiche, compresa la riga «Attestazione della rendicontazione di sostenibilità», comparsa già nella versione del dicembre 2025 sullo sfondo della rendicontazione di sostenibilità. Le quattro colonne di totale, contratti in qualità di contraente principale, contratti in qualità di subappaltatore, onorari fatturati e onorari ceduti, restano al loro posto. E le denominazioni degli incarichi, che rinviano agli standard internazionali ISA, ISRE, ISAE e ISRS, sono intatte.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il modulo diventa più breve e più coerente. Le tre righe soppresse mescolavano attività contrattate con i clienti e posizioni occupate all’interno di un ente, il che rendeva difficile interpretare i totali di colonna.
  • La sezione B.III separa con chiarezza ciò che si conta da ciò che si valuta in denaro, e la domanda posta lì, il numero di contratti o di nomine, ha una sola risposta possibile.
  • Il conguaglio della quota variabile entra nello stesso documento della relazione di attività, quindi il membro vede su una sola pagina che cosa ha lavorato e che cosa gli resta da versare, comprese le somme versate in eccesso, che finora si seguivano a parte.
  • Il modulo delle società di revisione si libera di righe che non le si addicevano, perché descrivevano qualità personali di un revisore, non servizi di una società.

Che cosa resta un problema

  • L’attività di membro del consiglio di amministrazione sparisce dal modulo senza ricomparire da nessun’altra parte. Chi ha avuto una posizione simile nel 2026 la riporterà, probabilmente, alla voce «18. Altre attività», cioè in una casella da cui non si può più estrarre nulla.
  • La statistica del mercato perde una serie di dati. Gli onorari per l’audit interno svolto come dipendente e per i posti nei comitati di audit non saranno più noti alla Camera a partire dall’anno di riferimento 2026.
  • L’espressione «ultimi 3 anni» delle sezioni D ed E non è riferita ad alcun punto fisso. Non si dice se si contano dall’anno di riferimento o dall’anno di presentazione, e le due letture danno finestre diverse.
  • Le regole di rendicontazione per il 2026 si fissano nel settembre 2026, quando dell’anno di riferimento erano già passati 246 giorni su 365. Chi avesse voluto organizzare la propria contabilità sulla struttura del modulo ha lavorato due terzi d’anno senza sapere che aspetto avrebbe avuto.

Consigli pratici

  1. Se presentate la relazione per l’anno 2025, non cambiate nulla. Il modulo nuovo si usa per la prima volta nel 2027, per l’anno di riferimento 2026.
  2. Verificate se la vostra contabilità interna per il 2026 tiene i contratti di audit interno svolto come dipendente separati dal resto. Da febbraio 2027 si dichiarano come numero, nella sezione B.III, non nella tabella degli onorari.
  3. Contate anche le nomine nei comitati di audit ottenute perché possedete la qualifica di revisore finanziario. È la seconda riga della sezione B.III e chiede anch’essa un numero, non un importo.
  4. Se nel 2026 siete stati membri di un consiglio di amministrazione in qualità di revisore, conservate i documenti. Il modulo nuovo non ha più una riga dedicata e, se la domanda dovesse tornare, vi serviranno i dati.
  5. Preparate per tempo le cifre della sezione di quota variabile: il fatturato, la percentuale applicabile, l’acconto versato nel 2025 e la situazione dei pagamenti degli ultimi anni. Sono sette posizioni e l’ultima, il residuo da versare, le cumula tutte.
  6. Se avete somme versate in eccesso, riportatele. La nota a piè di pagina dice esplicitamente che il residuo da versare comprende sia l’acconto, sia le eccedenze e gli arretrati, quindi un pagamento in più non dichiarato resta inutilizzato.
  7. Tenete a mente la data del 15 febbraio 2027 come termine di presentazione. La modifica del modulo non ha cambiato il calendario.
  8. Le società di revisione devono guardare all’allegato n. 2, sezioni C.I ed E, non all’allegato n. 1. Le modifiche sono parallele, ma la numerazione delle sezioni è diversa.

Domande frequenti

Da quando si usano i moduli nuovi?
Dal 2027, per l’anno di riferimento 2026. La delibera lo dice espressamente, all’art. II. La relazione per l’anno 2025, presentata nel febbraio 2026, ha usato il modulo precedente e non si rifà.
Quando va presentata la relazione annuale?
Entro il 15 febbraio di ogni anno, per l’attività dell’anno precedente. Il termine viene dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera e non è modificato da questa delibera. La prima presentazione sul modulo nuovo cade il 15 febbraio 2027.
Quali righe sono sparite esattamente dalla tabella dei servizi?
Tre: l’audit interno svolto come dipendente, l’attività di membro del consiglio di amministrazione e l’attività di membro del comitato di audit, le ultime due esercitate in qualità di revisore. L’elenco è sceso da 21 a 18 righe.
Dove si dichiara ora l’audit interno svolto come dipendente?
Nella nuova sezione B.III dell’allegato n. 1, dove si compila soltanto il numero di contratti in corso. La riga rinvia all’art. 23 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 75/1999, che richiede che la persona responsabile dell’organizzazione dell’audit interno e della firma delle relazioni sia un revisore finanziario attivo.
E la posizione di membro del consiglio di amministrazione?
Non ha più una riga propria da nessuna parte. Non compare nella nuova tabella dei servizi e non è stata ripresa nella sezione B.III. In pratica resta la voce generica «18. Altre attività».
Che cos’è la sezione D e chi riguarda?
È la sezione di quota variabile del modulo delle persone fisiche, con sette posizioni: il fatturato, la percentuale, la quota calcolata, l’acconto dell’anno precedente, le somme versate in eccesso e quelle arretrate degli ultimi 3 anni e il residuo da versare. Nel modulo delle società di revisione, la stessa sezione porta la lettera E.
Questa delibera cambia l’importo della quota?
No. La Delibera n. 215/2026 approva moduli, non aliquote e non soglie. La quota fissa di 1.000 lei per i revisori dipendenti e per i membri dei comitati di audit viene dalla Delibera n. 214/2026 e si applica dal 2027.
Le società di revisione hanno una sezione B.III?
No. Le due attività contate lì sono qualità personali di un revisore, non servizi che una società possa prestare. Le società ricevono soltanto la nuova tabella della sezione C.I e la sezione E di quota variabile.
Quando è entrata in vigore la delibera?
Il 3 settembre 2026, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il termine di tre giorni dalla pubblicazione riguarda le leggi e le ordinanze, non gli atti normativi di un’autorità professionale come questa. L’entrata in vigore e la data di applicazione sono però cose diverse: i moduli si usano soltanto dal 2027.
Chi ha firmato la delibera e quando è stata adottata?
È stata adottata dal Consiglio della Camera nella seduta del 28 agosto 2026 e firmata dal presidente della Camera, Adrian Popescu.

Analisi della redazione

Le due delibere della Camera, la n. 214 e la n. 215 del 2026, si leggono correttamente soltanto insieme, e allora si vede che vanno con un anno di sfasamento l’una rispetto all’altra. La Delibera n. 214/2026 sostituisce la quota variabile con 1.000 lei fissi per i revisori dipendenti e per i membri dei comitati di audit, ma soltanto dal 1° gennaio 2027. La Delibera n. 215/2026 toglie dal modulo le righe con gli onorari delle stesse due categorie, ma già dall’anno di riferimento 2026. Per il 2026, dunque, le due categorie devono ancora una quota calcolata sul reddito, e il modulo su cui la dichiareranno non ha più il campo in cui quei redditi si riportavano. Resta il fatturato della sezione D, che per un revisore dipendente non ha lo stesso significato che ha per uno che fattura.

La seconda osservazione riguarda il ritmo. Il modulo era stato sostituito integralmente con la Delibera n. 272/2025, adottata il 15 dicembre 2025 e applicabile per l’anno di riferimento 2025. È stato compilato una sola volta, nel febbraio 2026, e cambia di nuovo per l’anno successivo. Fra la pubblicazione del 3 settembre 2026 e il termine del 15 febbraio 2027 ci sono 165 giorni, tempo sufficiente per la compilazione. Il problema non è lì. Il problema è che dell’anno cui la rendicontazione si riferisce erano già passati 246 giorni su 365, cioè due terzi, nel momento in cui si è stabilito che cosa se ne debba riferire.

Per il resto, l’atto è scritto in modo pulito. I rinvii si verificano: l’art. 23 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 75/1999, ripubblicata, prevede davvero che il responsabile dell’organizzazione dell’audit interno e della firma delle relazioni debba avere la qualità di revisore finanziario attivo, esattamente come lo descrive la prima riga della sezione B.III. La data di applicazione è scritta espressamente, all’art. II, cosa che negli atti di questo genere non accade sempre. La struttura per sezioni non entra in conflitto con il modulo in uso, perché quello si fermava alla sezione C nell’allegato n. 1 e alla sezione D nell’allegato n. 2, e le lettere di nuova introduzione proseguono la serie.

Ciò che si perde è l’informazione pubblica. Le tre righe soppresse significavano, a 12 colonne ciascuna, 36 caselle di dati che la Camera non raccoglierà più, in cambio di due numeri. Il mercato dell’audit interno svolto da dipendenti e quello della remunerazione dei posti nei comitati di audit escono dalla statistica della professione senza che nessun altro documento pubblico li riprenda.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Una disposizione transitoria per l’anno di riferimento 2026. Un solo comma che dica dove dichiarano i redditi del 2026 i revisori dipendenti e i membri dei comitati di audit, finché per quell’anno devono ancora una quota calcolata sul reddito. Chiuderebbe l’unico punto in cui le due delibere della Camera non si incontrano.
  • La definizione dell’espressione «ultimi 3 anni» delle sezioni D ed E. Il modulo chiede somme versate in eccesso e somme arretrate su una finestra di tre anni, senza dire da quale anno si contano. Un riferimento esplicito, l’anno di riferimento o l’anno di presentazione, farebbe sì che due membri nella stessa situazione scrivano la stessa cifra.
  • Una riga per i membri del consiglio di amministrazione, foss’anche solo contata. La posizione è stata tolta dalla tabella dei servizi e non è stata ripresa nella sezione B.III. Una terza riga lì costerebbe una casella e conserverebbe un’informazione rilevante per l’indipendenza del revisore.
  • La pubblicazione aggregata dei dati raccolti. La Camera raccoglie ogni anno, da ciascun membro, contratti, onorari e somme cedute ai subappaltatori. Una relazione pubblica annuale su questi dati trasformerebbe un modulo amministrativo in informazione sul mercato, e la decisione di tagliare righe potrebbe essere soppesata da tutti, non soltanto all’interno della Camera.
  • La definizione del modulo prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Una regola semplice, che le modifiche al modulo siano adottate entro il 31 dicembre per l’anno successivo, eliminerebbe la situazione in cui la struttura della rendicontazione si fissa dopo che due terzi dell’anno si sono consumati.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 742 del 3 settembre 2026 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.