In breve

  • Sono annullate le differenze di IVA e i relativi oneri accessori accertate con avviso di accertamento nei confronti delle imprese alle quali il Fisco ha annullato d’ufficio la registrazione ai fini IVA, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2019 fino all’entrata in vigore della legge.
  • È annullata anche l’IVA detratta dalle cooperative agricole sull’acquisto di macchinari, per i periodi decorrenti dal 9 gennaio 2024.
  • Chi ha già versato quelle somme può chiederne la restituzione, e il termine di prescrizione per il rimborso decorre soltanto dalla data di entrata in vigore della legge.
Atto: legge n. 177/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 700 del 24 agosto 2026
Entrata in vigore: 27 agosto 2026

Le imprese rimaste senza numero di identificazione IVA che si sono viste recapitare dal Fisco un avviso di accertamento sull’IVA a debito non devono più pagare, e quelle che hanno già versato possono chiedere indietro i soldi. La legge n. 177/2026 sull’annullamento di alcune obbligazioni fiscali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 del 24 agosto 2026, cancella dai registri una categoria di debiti che si accumulava dal 2019 e sistema, allo stesso tempo, la posizione delle cooperative agricole penalizzate per l’IVA detratta sull’acquisto di macchinari. La legge è stata promulgata con il decreto n. 730/2026 ed entra in vigore tre giorni dopo la pubblicazione. È un intervento della stessa famiglia di misure con cui il Parlamento corregge effetti fiscali indesiderati, come nel caso delle regole di ricalcolo delle pensioni confermate di recente dalla Corte costituzionale.

La situazione presa di mira è ben nota ai commercialisti. Quando il Fisco annulla d’ufficio la registrazione ai fini IVA di un’impresa, nei casi previsti dall’art. 316, comma 11, lett. a), d) ed e) del Codice tributario, l’impresa resta comunque obbligata, ai sensi dell’art. 11, commi 6 o 8, a versare l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel periodo in cui non aveva un numero valido, senza diritto alla detrazione. Il risultato era un avviso di accertamento su un’imposta che l’impresa, nella maggior parte dei casi, non aveva incassato dai clienti.

La legge copre anche le situazioni più risalenti, in cui l’annullamento del numero è avvenuto sotto il vecchio Codice tributario, la legge n. 571/2003, in base all’art. 153, comma 9, lett. a), b), d) ed e).

Un decreto recente dell’ANAF arriva a un risultato simile per un’altra via: le imprese che non presentano il decontul 300 ricevono automaticamente una decisione che taglia metà dell’IVA detraibile.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è l’annullamento vero e proprio. Le differenze di obbligazioni fiscali principali a titolo di IVA e le obbligazioni fiscali accessorie collegate, accertate con avviso di accertamento emesso e notificato al contribuente, sono annullate per i periodi d’imposta compresi tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge.

Il secondo effetto riguarda le cooperative agricole. Sono annullate le differenze di IVA e i relativi accessori accertati alle cooperative costituite in base alla legge sulla cooperazione agricola n. 566/2004, corrispondenti all’imposta sugli acquisti di macchinari agricoli per i quali avevano esercitato il diritto alla detrazione, per i periodi d’imposta compresi tra il 9 gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge.

Il terzo effetto è la restituzione. Le somme estinte con una qualsiasi delle modalità previste dall’art. 22 del Codice di procedura tributaria, quindi versate, compensate o riscosse coattivamente, sono restituite ai contribuenti. La restituzione non è automatica, avviene su domanda del contribuente, e il termine di prescrizione del diritto di chiedere il rimborso inizia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della legge.

Il quarto effetto è lo stop agli accertamenti futuri su quei periodi. L’organo fiscale non emette più avvisi di accertamento per obbligazioni di questa natura relative ai periodi coperti dalla legge, né per l’intervallo che parte dal 2019, né per quello che parte dal 2024 nel caso delle cooperative.

Il quinto effetto è procedurale e risparmia al contribuente un passaggio agli sportelli. L’annullamento è disposto d’ufficio dall’organo fiscale competente, con l’emissione di una decisione di annullamento delle obbligazioni fiscali che viene notificata al contribuente. Per l’annullamento non va presentata alcuna domanda, serve solo per la restituzione.

Il sesto effetto riguarda gli avvisi ancora in lavorazione. Se prima dell’entrata in vigore della legge l’organo fiscale ha emesso, ma non ha notificato, un avviso di accertamento di questo tipo, non lo notifica più e le obbligazioni sono scaricate dalla contabilità analitica per contribuente, sulla base di una distinta di scarico.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a oggi, un’impresa che perdeva il numero di identificazione IVA restava debitrice dell’imposta relativa alle operazioni di quel periodo, anche se non l’aveva incassata dai clienti e anche se nel frattempo aveva riattivato il numero. La legge cancella quelle somme per un intervallo di oltre sette anni.

Il secondo cambiamento riguarda le cooperative agricole, dove il problema era diverso. Avevano esercitato il diritto alla detrazione per i macchinari agricoli e il Fisco ha poi contestato quella detrazione con avvisi di accertamento. La legge annulla quelle differenze, a partire dal 9 gennaio 2024.

Il terzo cambiamento riguarda i termini. Di norma, il diritto di chiedere la restituzione di una somma versata al Fisco si prescrive in cinque anni dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sorto. Qui la legge fa ripartire l’orologio: il termine decorre dalla data della sua entrata in vigore, quindi nessuno perde il diritto per il fatto di aver pagato molto tempo fa.

Il quarto cambiamento è il limite netto del beneficio. La legge non si applica alle obbligazioni relative alle operazioni per le quali il contribuente ha indicato separatamente l’IVA nelle fatture o in documenti equivalenti, oppure ha riscosso, in tutto o in parte, l’imposta dai beneficiari, circostanza accertata dall’organo fiscale. Chi ha incassato l’IVA dal cliente ne resta debitore.

Quello che non cambia sono le regole di fondo sull’annullamento del numero di identificazione IVA. L’art. 316, comma 11, del Codice tributario e l’art. 11, commi 6 e 8, restano in vigore, quindi in futuro il meccanismo funziona allo stesso modo. La legge riguarda soltanto il passato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Cancella debiti IVA accumulati dal 2019 a carico di imprese che non avevano incassato l’imposta dai clienti.
  • L’annullamento avviene d’ufficio, quindi il contribuente non deve presentare alcuna domanda per liberarsi della somma.
  • Fa ripartire il termine di prescrizione per la restituzione, il che salva il diritto di chi ha pagato ormai diversi anni fa.
  • Risolve in modo puntuale il problema delle cooperative agricole penalizzate per l’IVA detratta sui macchinari.
  • Blocca l’emissione e la notifica degli avvisi di accertamento ancora in lavorazione per gli stessi periodi.

Che cosa resta un problema

  • La restituzione delle somme già versate non è automatica, avviene solo su domanda del contribuente, quindi chi non viene a sapere della legge non riceve nulla.
  • La procedura vera e propria arriva soltanto con un decreto del presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
  • Chi ha indicato l’IVA separatamente nelle fatture o ha riscosso l’imposta dai beneficiari resta del tutto fuori dal beneficio, anche se l’ha riscossa solo in parte.
  • Il meccanismo che genera questi debiti resta nel Codice tributario, quindi la stessa situazione può ripetersi per i periodi successivi.
  • La legge non prevede interessi sulle somme restituite, benché i contribuenti le abbiano anticipate allo Stato per anni.

Consigli pratici

  1. Controllate nella vostra posizione fiscale se avete un avviso di accertamento sull’IVA emesso dopo l’annullamento del numero. Rientrano nella legge solo le somme accertate con avviso di accertamento.
  2. Se avete già pagato, presentate domanda di restituzione. L’annullamento avviene d’ufficio, ma i soldi tornano indietro solo su richiesta.
  3. Non affrettatevi a presentare la domanda prima della pubblicazione del decreto del presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale. La procedura arriva entro 30 giorni dall’entrata in vigore e stabilirà la forma e i documenti necessari.
  4. Verificate se in quel periodo avete emesso fatture con l’IVA indicata separatamente. In caso affermativo, quelle operazioni restano fuori dall’annullamento e una domanda presentata su di esse sarà respinta.
  5. Se siete una cooperativa agricola, raccogliete i documenti sugli acquisti di macchinari e sulle detrazioni esercitate dal 9 gennaio 2024 in poi. È l’intervallo coperto per la vostra situazione.
  6. Se avete una causa pendente contro un avviso di accertamento di questo tipo, informate il giudice della legge alla prima udienza. L’oggetto della controversia può cambiare in modo sostanziale.
  7. Controllate anche se esiste un avviso emesso ma non notificato. In quel caso non vi viene notificato più nulla e la somma è scaricata dalla contabilità sulla base di una distinta di scarico.

Domande frequenti

Chi beneficia dell’annullamento?
I contribuenti ai quali è stata annullata la registrazione ai fini IVA nei casi previsti dall’art. 316, comma 11, lett. a), d) ed e) del Codice tributario, oppure dall’art. 153, comma 9, lett. a), b), d) ed e) del vecchio Codice tributario, e ai quali il Fisco ha successivamente accertato, con avviso di accertamento, differenze di IVA e accessori.
Quali periodi sono coperti?
I periodi d’imposta compresi tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge per i casi di annullamento del numero di identificazione IVA, e tra il 9 gennaio 2024 e la stessa data per le cooperative agricole costituite in base alla legge n. 566/2004.
Devo presentare una domanda per ottenere l’annullamento del debito?
No. L’annullamento è disposto d’ufficio dall’organo fiscale competente, con una decisione di annullamento delle obbligazioni fiscali che vi viene notificata. La domanda serve soltanto se volete la restituzione delle somme già versate.
Ho già pagato. Mi restituiscono i soldi?
Sì, su domanda. Le somme estinte con una qualsiasi delle modalità previste dall’art. 22 del Codice di procedura tributaria sono restituite, e il termine di prescrizione del diritto di chiedere il rimborso inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Ci sono casi in cui la legge non si applica?
Sì. La legge non si applica alle obbligazioni relative alle operazioni per le quali avete indicato separatamente l’IVA nelle fatture o in documenti equivalenti, oppure avete riscosso, in tutto o in parte, l’imposta dai beneficiari, se l’organo fiscale accerta questa circostanza.
Quando arrivano le regole concrete di attuazione?
La procedura è approvata con decreto del presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale, che viene emesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Le due liste di lettere non si sovrappongono, benché la legge dica che si applica «în mod corespunzător», in modo corrispondente. Il comma 1 riguarda l’annullamento del numero di identificazione IVA disposto in base all’art. 316, comma 11, lett. a), d) ed e) della legge n. 227/2015. Il comma 2 estende la soluzione agli annullamenti disposti sotto il vecchio codice, in base all’art. 153, comma 9, lett. a), b), d) ed e) della legge n. 571/2003. La lettera b) compare soltanto nella seconda lista, e in entrambi i codici copre la stessa situazione di fatto, l’inattività temporanea iscritta nel registro delle imprese. Il risultato, così com’è scritto il testo, è che un contribuente al quale il numero è stato annullato per inattività temporanea prima del 2016 beneficia dell’annullamento, mentre uno che si trova esattamente nella stessa situazione dopo il 2016 non ne beneficia.
  • Il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore resta irrisolto. La formula «perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi», i periodi d’imposta compresi tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge, compare ai commi 1, 4 e 8, mentre la variante con il 9 gennaio 2024 compare ai commi 3, 5 e 9. La legge entra in vigore il 27 agosto 2026, a metà di un mese e a metà di un trimestre. Nessun comma dice se il periodo d’imposta che comprende questa data rientri per intero nell’annullamento, se si fermi al 26 agosto o se ne resti del tutto fuori. Per un contribuente con periodo d’imposta mensile, l’ambiguità riguarda un mese intero di IVA.
  • Il comma 7 esclude una situazione che nel caso del comma 3 non può esistere. L’esclusione riguarda le operazioni per le quali il contribuente «a înscris distinct taxa pe valoarea adăugată în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa pe valoare adăugată de la beneficiari», cioè ha indicato separatamente l’IVA nelle fatture o in documenti equivalenti oppure ha riscosso, in tutto o in parte, l’imposta dai beneficiari: si tratta dell’imposta a valle. Il comma 3 tratta però esattamente la situazione inversa, l’imposta a monte, detratta dalle cooperative agricole sull’acquisto di macchinari. Formulato come applicabile all’intera legge, il comma lascia poco chiaro se il filtro valga anche per le cooperative, dove non ha oggetto.
  • Il primo rinvio contenuto nella legge non identifica l’atto a cui si riferisce. Il comma 1 parla di decisioni emesse «în aplicarea art. 11 alin. (6) sau alin. (8), după caz», in applicazione dell’art. 11, comma 6 o comma 8, a seconda dei casi, senza dire di quale atto sia quell’art. 11. La denominazione dell’atto, la legge n. 227/2015, compare solo qualche riga più avanti, agganciata al rinvio all’art. 316. In una legge il cui testo utile sta in un solo articolo, il lettore deve comunque dedurre a quale codice si riferisca la prima norma.

Analisi della redazione

Il problema che la legge ripara è di quelli che si vedono solo in contabilità e fanno male solo sul conto corrente. Un’impresa alla quale il Fisco annullava il numero di identificazione IVA continuava a dovere l’imposta sulle cessioni effettuate nel periodo senza numero, senza diritto alla detrazione, anche se dai clienti non aveva incassato nulla. La sanzione non era proporzionata alla mancanza, e l’avviso di accertamento che arrivava due o tre anni dopo trasformava un’omissione di dichiarazione in un debito capace di chiudere l’impresa. Che il Parlamento lo abbia riconosciuto, e per giunta in modo retroattivo su più di sette anni e mezzo, è cosa buona.

Il punto è che la legge cancella il passato e lascia il meccanismo dov’era. L’art. 11, commi 6 e 8, e l’art. 316, comma 11, del Codice tributario restano immutati, e i commi 8 e 9 fermano l’emissione degli avvisi solo per i periodi che si chiudono il 27 agosto 2026. Dal 28 agosto la stessa norma produce gli stessi avvisi di accertamento, per gli stessi motivi, agli stessi contribuenti. Fra qualche anno servirà una nuova legge di annullamento, cosa peraltro già vista: le leggi di condono fiscale sono diventate uno strumento ricorrente proprio perché la regola che genera il debito non viene mai toccata.

La seconda osservazione riguarda le due date di partenza. Né il 1° gennaio 2019 né il 9 gennaio 2024 sono spiegati nel testo, e il lettore non ha modo di dedurre che cosa sia successo allora. La prima ha inoltre un effetto pratico curioso: per i periodi del 2019 e del 2020 il diritto dell’organo fiscale di accertare i crediti d’imposta si è prescritto, di regola, prima del 2026, in forza del termine di cinque anni previsto dal Codice di procedura tributaria. Per quegli anni la legge conta quasi esclusivamente attraverso il comma 4, cioè attraverso la restituzione delle somme già versate, non attraverso l’annullamento. Sarebbe valsa la pena dirlo apertamente, perché cambia del tutto ciò che un contribuente deve cercare nella propria posizione fiscale.

La terza osservazione riguarda i tempi. L’annullamento è disposto d’ufficio dal 27 agosto, la procedura di attuazione arriva con decreto del presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale entro 30 giorni, e la legge non fissa alcun termine né per l’emissione delle decisioni di annullamento né per la definizione delle domande di restituzione. L’unico termine di tutto il testo è quello dato al Fisco per la propria procedura. Il contribuente ha in cambio soltanto il comma 6, che gli fa ripartire la prescrizione: tempo ne ha, certezza no.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’allineamento delle due liste di lettere. Aggiungere la lettera b) dell’art. 316, comma 11, all’elenco del comma 1 eliminerebbe la differenza di trattamento fra la stessa situazione di fatto verificatasi prima e dopo il 2016. Senza questa correzione, la differenza si risolverà caso per caso, in giudizio, per ogni singolo contribuente.
  • Una regola espressa per il periodo d’imposta in corso. Una sola frase, del tipo «il periodo d’imposta in cui entra in vigore la presente legge si computa per intero», chiuderebbe un’ambiguità che altrimenti verrà risolta con decreto del presidente dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale, cioè a un livello inferiore a quello in cui è nata.
  • Termini per il Fisco, non solo per la sua procedura. Un termine per l’emissione delle decisioni di annullamento, dell’ordine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, e un termine per la definizione delle domande di restituzione. Così com’è scritta, la legge produce effetti immediati per lo Stato e a una data indeterminata per il contribuente.
  • La notifica individuale attraverso lo «Spațiul privat virtual», il portale telematico del Fisco. L’amministrazione sa già a chi ha emesso gli avvisi di accertamento interessati e chi li ha pagati, perché sono tutti nella contabilità analitica per contribuente. Una notifica automatica, con l’importo annullato e con l’importo restituibile, trasformerebbe un diritto teorico in un diritto esercitato, senza dipendere da quanto in fretta ciascuna impresa viene a sapere che la legge esiste.
  • La modifica della norma che genera il debito, non solo la cancellazione dei suoi effetti. L’art. 11, commi 6 e 8, del Codice tributario dovrebbe escludere dalla base imponibile l’imposta non effettivamente riscossa dai beneficiari, cioè esattamente il criterio che questa legge usa al comma 7 per separare i casi che meritano il condono da quelli che non lo meritano. Altrimenti gli stessi fascicoli si riformano a partire dal 28 agosto 2026.
  • La spiegazione delle due date di partenza. Nella legge oppure nel decreto di attuazione, con il rinvio all’evento che le ha generate. Un contribuente che controlla la propria posizione deve capire perché il 9 gennaio 2024 e non un altro giorno, tanto più che da quella data dipende se il suo fascicolo rientri o no nell’annullamento.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 del 24 agosto 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.