In breve

  • Dal 3 settembre 2026, le imprese registrate ai fini IVA che non presentano il decontul 300, la dichiarazione IVA periodica rumena, ricevono un’imposta accertata d’ufficio sulla base dei dati reali che l’ANAF possiede già su di loro, provenienti dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA, dal sistema RO e-Factura e dai registratori di cassa elettronici.
  • Il calcolo è semplice e duro: dall’IVA a debito si sottrae soltanto la metà dell’IVA detraibile. Se il risultato è negativo o inferiore a 20 lei, non si emette alcun avviso. Negli altri casi, l’importo diventa obbligo di pagamento.
  • L’impresa ha 15 giorni dal ricevimento della notifica per presentare la dichiarazione e 60 giorni dal ricevimento dell’avviso per farlo annullare, sempre presentando la dichiarazione. Dopo i 60 giorni, la dichiarazione presentata non viene più elaborata e l’importo calcolato dall’ANAF resta definitivo.
Atto: Decreto del presidente dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale n. 1.022 del 20 agosto 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 745 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data della pubblicazione; si applica a partire dall’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al mese di luglio 2024

Un’impresa che non presenta la dichiarazione IVA non riceve più una stima costruita su medie vecchie, ma un importo calcolato dalle sue stesse fatture, dal quale metà dell’imposta detraibile è stata cancellata con la matita. Il decreto del presidente dell’ANAF n. 1.022/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 745 del 3 settembre 2026, approva la procedura con cui l’organo fiscale accerta d’ufficio l’IVA dovuta dai soggetti passivi che non hanno presentato il decontul 300, più quattro nuovi modelli e le loro caratteristiche di stampa, raccolti in sei allegati. È la terza procedura di questo tipo pubblicata dall’ANAF in tre giorni: il 1° settembre erano usciti il decreto che sposta l’audizione della verifica documentale in videoconferenza e quello che fa lo stesso per la mediazione dei debiti. Il decreto di cui parliamo, pubblicato due giorni più tardi, continua a chiedere al contribuente di presentarsi fisicamente allo sportello.

Sono interessati i soggetti passivi registrati ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 del Codice tributario, cioè le imprese che hanno una partita IVA e l’obbligo di presentare il modello 300 entro il giorno 25 del mese successivo al periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 323 comma (1) del Codice tributario. Il periodo d’imposta può essere il mese, il trimestre, il semestre o l’anno, e la procedura si applica a ciascuno separatamente. L’espressione «soggetto passivo» significa, in linguaggio comune, il contribuente che incassa l’IVA dai clienti e la versa allo Stato, dopo aver detratto l’imposta pagata ai fornitori.

La novità di sostanza sta nel metodo di calcolo. Fino a oggi, quando un’impresa non presentava la dichiarazione, l’ANAF non sapeva quanto dovesse e stimava: prendeva la media dell’IVA a debito risultante dalle dichiarazioni degli ultimi 12 mesi, la confrontava con la media risultante dalle comunicazioni informative 394 e tratteneva il valore più alto. L’imposta detraibile non entrava affatto nel calcolo. Oggi, grazie alla dichiarazione precompilata RO e-TVA, al sistema di fatturazione elettronica e ai registratori di cassa collegati, il Fisco ha le cifre reali del mese per cui manca la dichiarazione. Il punto 19 dell’allegato n. 1 dice che cosa ne fa: prende il totale dell’IVA a debito, prende il totale dell’IVA detraibile, riduce l’IVA detraibile del 50% e calcola la differenza. Il resto diventa obbligo di pagamento.

L’effetto aritmetico di questa metà è grande. Un’impresa con 200.000 lei di IVA a debito e 180.000 lei di IVA detraibile avrebbe dovuto pagare 20.000 lei presentando la dichiarazione. D’ufficio paga 200.000 meno 90.000, cioè 110.000 lei, 5,5 volte tanto. In un caso ancora più netto, un’impresa con 100.000 lei di IVA a debito e 150.000 lei di IVA detraibile aveva 50.000 lei da recuperare dallo Stato; d’ufficio riceve un avviso di pagamento di 25.000 lei. La regola generale che esce dalla formula: si emette avviso di accertamento ogni volta che l’IVA detraibile è inferiore al doppio dell’IVA a debito, anche quando l’impresa si trovava, in realtà, in posizione di rimborso.

Il calendario conta quanto la formula. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, l’ufficio competente compila l’elenco di chi non ha presentato la dichiarazione, chiamato nella procedura elenco (L0), e invia a ciascuno una notifica. La notifica, il modello dell’allegato n. 2, dice due cose: che la mancata presentazione della dichiarazione entro 15 giorni dà all’ANAF il diritto di accertare l’imposta d’ufficio e che l’impresa è convocata presso la sede dell’ufficio fiscale, entro 5 giorni dal ricevimento, per esercitare il diritto di essere ascoltata. Dopo 7 giorni dalla comunicazione, l’organo fiscale ripulisce l’elenco da chi nel frattempo ha presentato la dichiarazione, ha dimostrato di non averne l’obbligo, si è presentato all’audizione o ha rinunciato per iscritto all’audizione. I rimanenti ricevono un invito a un secondo termine di audizione, anch’esso di 5 giorni, con il modello dell’allegato n. 3. Alla scadenza dei 15 giorni si emette l’avviso di accertamento d’ufficio, il modello 192 dell’allegato n. 4.

La procedura non si applica ai periodi che sono già stati oggetto di un’ispezione fiscale o di una verifica documentale, né a quelli per i quali l’ispezione è iniziata, né ai soggetti passivi dichiarati fiscalmente inattivi, finché si trovano in questa situazione. Inoltre, non si può risalire indietro nel tempo all’infinito: l’accertamento d’ufficio si fa soltanto entro il termine di prescrizione, cioè cinque anni, ai sensi dell’art. 110 del Codice di procedura tributaria.

L’importo dell’avviso 192 si paga in funzione della data in cui l’avviso arriva all’impresa: se è comunicato tra il 1° e il 15 del mese, il termine di pagamento è il 5 del mese successivo; se è comunicato tra il 16 e il 31, il termine è il 20 del mese successivo. L’avviso può essere impugnato entro 45 giorni dalla comunicazione, davanti all’organo fiscale che lo ha emesso. E se l’impresa presenta la dichiarazione entro 60 giorni dalla comunicazione, l’avviso viene annullato con il modello 193 dell’allegato n. 5. Superato questo termine, il punto 32 della procedura chiude la porta: la dichiarazione non viene elaborata e gli importi accertati d’ufficio restano.

Sempre sul Registro RO e-Factura, un altro decreto ANAF dello stesso periodo lascia ai contribuenti entrati volontariamente nel sistema la possibilità di uscire dal registro con il modulo 081, secondo il Decreto ANAF n. 1.021/2026.

Gli effetti che produce

La prima conseguenza è che la mancata presentazione della dichiarazione diventa, per la prima volta, un’operazione dal costo prevedibile e calcolabile in anticipo. Qualsiasi commercialista può adesso stimare, con due cifre che ha in azienda, quanto chiederà l’ANAF: IVA a debito meno metà dell’IVA detraibile. Prima, il risultato dipendeva da una media su 12 mesi che il contribuente non poteva ricostruire da solo.

La seconda conseguenza è che le imprese con basso ricarico sono colpite in modo sproporzionato. Un commerciante che compra a 950.000 lei e vende a 1.000.000 di lei ha un’imposta reale da pagare bassa, perché l’IVA detraibile è quasi uguale a quella a debito. Il taglio a metà della detraibile trasforma un obbligo di poche migliaia di lei in uno di decine o centinaia di migliaia. La distribuzione, il commercio all’ingrosso e l’edilizia sono esattamente i settori in cui il rapporto tra imposta a debito e imposta detraibile è vicino a uno.

La terza conseguenza tocca le imprese in posizione di rimborso. Chi investe in un mese, compra macchinari o materiali e vende poco, ha normalmente IVA da recuperare. Con la formula della procedura, lo stesso mese produce un avviso di pagamento, finché l’IVA detraibile non supera il doppio di quella a debito. In pratica, un diritto al rimborso si trasforma in un debito, e il suo recupero dipende dalla presentazione della dichiarazione entro i 60 giorni.

La quarta conseguenza è di ordine finanziario immediato. L’avviso di accertamento d’ufficio è al tempo stesso titolo di credito e intimazione di pagamento, e il termine di pagamento decorre dal mese della comunicazione. Chi non paga alla scadenza deve interessi e sanzioni, anche se nel frattempo presenta la dichiarazione e ottiene l’annullamento dell’avviso. L’annullamento cancella l’importo, ma non necessariamente anche gli accessori già maturati.

La quinta conseguenza riguarda l’archivio di due anni. Il decreto si applica a partire dall’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al mese di luglio 2024, cioè il primo periodo coperto dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA. Ci sono 26 periodi d’imposta mensili tra il luglio 2024 e l’agosto 2026 per i quali la procedura può essere avviata da adesso in poi, e un’impresa che non ha presentato più dichiarazioni può ricevere più notifiche insieme, ciascuna con il proprio termine di 15 giorni. Nella stessa serie di atti del 2026 rientrano anche quelli di settembre: la dichiarazione 100 guadagna la posizione 117 per il contributo sui redditi eccezionali.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 3 settembre 2026, l’accertamento d’ufficio dell’IVA si faceva secondo il punto 3 del capitolo II della procedura approvata con il decreto del presidente dell’ANAF n. 962/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 233 del 30 marzo 2016. Quella procedura non riconosceva un solo leu di imposta detraibile. L’importo dovuto si considerava la più alta tra la media dell’IVA a debito risultante dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 12 mesi e l’IVA a debito risultante dalle comunicazioni informative 394 presentate dai partner dell’impresa. Se in 12 mesi non si trovava nulla, l’analisi si estendeva a 24 mesi e, in ultima istanza, si prendeva la media degli acquisti intracomunitari dalla dichiarazione 390 VIES, moltiplicata per l’aliquota ordinaria.

Il primo cambiamento è dunque a favore del contribuente: si passa da zero al 50% di imposta detraibile riconosciuta. Il secondo cambiamento va nella direzione opposta: la base non è più una media storica, ma la cifra reale del mese mancante. Per un’impresa in crescita, la combinazione può essere più cara della vecchia regola. Una società che ha avuto in media 50.000 lei di IVA a debito al mese nell’ultimo anno, ma 200.000 lei nel mese non dichiarato, con 180.000 lei di IVA detraibile, avrebbe pagato d’ufficio 50.000 lei con la vecchia procedura e paga 110.000 lei con quella nuova. Il riconoscimento di metà della detraibile non compensa il passaggio dalla media alla realtà.

Il terzo cambiamento è la comparsa dell’audizione. La vecchia procedura non conteneva alcun passaggio di ascolto del contribuente: si mandava un avviso, si attendeva, si emetteva la decisione. La nuova procedura introduce due termini consecutivi di audizione, il primo nella notifica, il secondo in un invito distinto, proprio per soddisfare il requisito dell’art. 9 del Codice di procedura tributaria.

Il quarto cambiamento riguarda l’orologio ed è meno visibile. La vecchia procedura imponeva all’organo fiscale un termine proprio: l’avviso doveva essere comunicato entro 15 giorni dalla scadenza del termine legale di presentazione. La nuova procedura fissa due giorni lavorativi per la compilazione dell’elenco, ma non prevede più alcun termine per la comunicazione della notifica all’impresa. Resta soltanto la regola generale dell’art. 47 comma (10) del Codice di procedura tributaria, secondo cui l’organo fiscale ha 10 giorni lavorativi per avviare le azioni di comunicazione. Nello stesso tempo, la finestra di reazione del contribuente si è ridotta da 20 giorni a 15.

Il quinto cambiamento è che la vecchia procedura non sparisce. L’art. 6 comma (2) del decreto la mantiene in vigore per tutti i periodi d’imposta anteriori al mese di luglio 2024. Dal 3 settembre 2026 esistono quindi due procedure parallele di accertamento d’ufficio dell’IVA, che si dividono in base alla data del periodo d’imposta, non in base alla data del fatto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Riconosce, finalmente, l’esistenza dell’IVA detraibile. La vecchia procedura la ignorava del tutto. Anche a metà, un’imposta detraibile riconosciuta avvicina il risultato alla realtà economica dell’impresa.
  • Il calcolo è verificabile dal contribuente. I dati vengono dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA, che l’impresa riceve comunque, quindi l’importo può essere rifatto con la matita prima che arrivi l’avviso.
  • Introduce l’audizione, che mancava del tutto. Due termini consecutivi, uno nella notifica e uno nell’invito, più la possibilità di rinunciare per iscritto all’audizione, per chi vuole accorciare la procedura.
  • La soglia di 20 lei elimina gli avvisi inutili. Il punto 22 rinvia all’art. 96 comma (2) del Codice di procedura tributaria e blocca l’emissione di un avviso per importi irrisori, che costerebbero più da amministrare di quanto valgano.
  • L’annullamento dell’avviso ha un modello proprio. Il modello 193 dell’allegato n. 5 dà al contribuente un atto scritto che conferma la scomparsa dell’avviso di accertamento, invece di una semplice operazione nei registri interni del Fisco.

Che cosa resta un problema

  • La metà tagliata non è una stima, è una sanzione senza nome. Il Codice di procedura tributaria chiede che l’accertamento d’ufficio avvenga per stima, e la stima, ai sensi dell’art. 106, deve avvicinarsi alla situazione di fatto. Quando il Fisco ha la cifra esatta e sceglie di usarne la metà, il risultato si allontana deliberatamente dalla realtà.
  • Le imprese con basso ricarico pagano più volte quanto devono. Più l’IVA detraibile è vicina a quella a debito, più grande è la differenza tra l’importo reale e quello d’ufficio. I settori a margine ridotto sono i più esposti.
  • Chi aveva IVA da recuperare riceve un avviso di pagamento. La formula non distingue tra un mese con utile e un mese con investimenti. Un’impresa con diritto al rimborso entra in pagamento soltanto perché non ha presentato un modello.
  • L’audizione si chiede allo sportello, in 5 giorni. L’ANAF ha già una piattaforma di videoconferenza approvata con il decreto n. 705/2026 e usata in altre due procedure pubblicate due giorni prima. Qui il contribuente è convocato fisicamente presso la sede dell’ufficio fiscale.
  • Il termine di comunicazione del Fisco è sparito. La vecchia procedura obbligava l’organo fiscale a comunicare l’avviso entro 15 giorni. La nuova procedura non prevede più alcun termine, quindi l’intervallo tra la mancata presentazione e la notifica resta a discrezione dell’amministrazione.
  • L’applicazione al passato, su 26 mesi, non è accompagnata da alcuna regola transitoria. Il decreto dice che si applica a partire da luglio 2024, ma non dice nulla sugli avvisi già emessi per quei periodi sotto la vecchia procedura, quella che non riconosceva un solo leu di imposta detraibile.

Consigli pratici

  1. Verificate subito se avete dichiarazioni 300 non presentate da luglio 2024 in poi. Sono 26 i periodi d’imposta mensili coperti dalla nuova procedura. Una dichiarazione presentata oggi, di propria iniziativa, costa al massimo una sanzione amministrativa; la stessa dichiarazione presentata dopo l’avviso di accertamento costa la differenza tra l’imposta reale e quella calcolata con metà della detraibile.
  2. Se ricevete la notifica, calcolate voi stessi l’importo prima di rispondere. Prendete l’IVA a debito e l’IVA detraibile dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA del periodo e fate la differenza tra quella a debito e metà di quella detraibile. Così sapete esattamente quale importo vi sta arrivando e quanto valgono quei 15 giorni.
  3. La presentazione della dichiarazione ferma la procedura in qualsiasi momento, fino all’avviso. Il punto 13 della procedura dice esplicitamente che l’organo fiscale interrompe l’accertamento d’ufficio se la dichiarazione viene presentata nel frattempo. Non aspettate l’audizione, non aspettate l’invito: presentate il modello.
  4. Se non avevate l’obbligo di presentazione, inviate i documenti giustificativi, non spiegazioni verbali. Il punto 14 lett. b) toglie dall’elenco soltanto chi ha depositato documenti che attestano l’assenza dell’obbligo. La sola presenza all’audizione non vi toglie dall’elenco sulla cui base viene emesso l’avviso.
  5. Segnate in calendario il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell’avviso. È l’unico termine dopo il quale non esiste più rimedio: la dichiarazione presentata il sessantunesimo giorno non viene elaborata e l’importo accertato d’ufficio resta. L’impugnazione entro 45 giorni è una via separata e più lenta, che non sostituisce la presentazione della dichiarazione.
  6. Non confondete l’annullamento dell’avviso con la cancellazione degli accessori. Il termine di pagamento decorre dalla comunicazione dell’avviso, e gli interessi e le sanzioni nascono alla scadenza. Se presentate la dichiarazione il cinquantacinquesimo giorno, l’avviso viene annullato, ma una scadenza può essere già passata.
  7. Verificate se siete iscritti allo spazio privato virtuale e se lo leggete. Il punto 7 della procedura dice che gli atti si comunicano attraverso questo servizio per chi è iscritto. Il termine di 5 giorni per l’audizione e quello di 15 giorni per la dichiarazione decorrono dalla comunicazione, non dal momento in cui aprite il messaggio.

Domande frequenti

Chi riguarda, in concreto, questa procedura?
I soggetti passivi registrati ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 del Codice tributario, cioè le imprese con partita IVA, che avevano l’obbligo di presentare il decontul 300 per un periodo d’imposta e non l’hanno fatto. Non si applica ai soggetti dichiarati fiscalmente inattivi né ai periodi che sono già stati oggetto di un’ispezione fiscale o di una verifica documentale.
Come si calcola l’IVA accertata d’ufficio?
Dal totale dell’IVA a debito si sottrae metà del totale dell’IVA detraibile. Entrambe le cifre si prendono dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA del periodo oppure dai sistemi RO e-Factura e RO e-Case di registratori di cassa elettronici. Il risultato, se è almeno di 20 lei, diventa obbligo di pagamento.
Perché soltanto metà dell’IVA detraibile?
Nella relazione di approvazione del progetto, l’ANAF ha spiegato di non conoscere la destinazione dei beni acquistati, quindi di non poter stabilire in che misura l’imposta sia effettivamente detraibile, e ha scelto una quota convenzionale del 50%. Il decreto in sé non contiene alcuna spiegazione di questa percentuale.
Che cosa succede se il risultato del calcolo è negativo?
Non si emette avviso di accertamento. Lo stesso accade se la differenza è positiva ma inferiore a 20 lei, ai sensi del punto 22 della procedura e dell’art. 96 comma (2) del Codice di procedura tributaria. Attenzione però: il risultato è negativo soltanto se l’IVA detraibile supera il doppio di quella a debito.
Quanti giorni ho per presentare la dichiarazione dopo aver ricevuto la notifica?
15 giorni dalla comunicazione della notifica. È il termine minimo che l’art. 107 comma (1) del Codice di procedura tributaria impone prima dell’accertamento d’ufficio, e la procedura lo riprende tale e quale al punto 17. Separatamente, la notifica vi convoca all’audizione entro 5 giorni dal ricevimento.
Che cosa significa l’audizione e devo presentarmi?
È il diritto di esprimere il vostro punto di vista prima che l’organo fiscale decida, previsto dall’art. 9 del Codice di procedura tributaria. La procedura stabilisce due termini consecutivi: uno nella notifica, uno nell’invito dell’allegato n. 3. Potete anche rinunciare per iscritto, e in tal caso l’audizione si considera adempiuta.
Posso annullare l’avviso se presento la dichiarazione più tardi?
Sì, ma soltanto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avviso. Presentando la dichiarazione in questo intervallo, l’avviso viene annullato e ricevete il modello 193. Dopo i 60 giorni, il punto 32 dice che la dichiarazione non viene elaborata e gli importi accertati d’ufficio restano.
Quando va pagato l’importo dell’avviso?
Dipende dalla data della comunicazione. Se l’avviso è comunicato tra il 1° e il 15 del mese, il pagamento si fa entro il 5 del mese successivo; se è comunicato tra il 16 e il 31, entro il 20 del mese successivo. Per il mancato pagamento alla scadenza si calcolano interessi e sanzioni.
Come impugno l’avviso di accertamento d’ufficio?
L’impugnazione si presenta entro 45 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 270 comma (1) del Codice di procedura tributaria, davanti all’organo fiscale che ha emesso l’atto, ai sensi dell’art. 269 comma (4). L’impugnazione non sospende l’obbligo di pagamento e non sostituisce la presentazione della dichiarazione entro i 60 giorni.
Che cosa succede ai periodi d’imposta anteriori a luglio 2024?
Per essi resta applicabile la vecchia procedura, quella del punto 3 del capitolo II della procedura approvata con il decreto del presidente dell’ANAF n. 962/2016. Quella non riconosce affatto l’imposta detraibile e calcola l’importo come media dell’IVA a debito degli ultimi 12 mesi.
Perché il decreto si applica a periodi del 2024?
Perché luglio 2024 è il primo periodo coperto dalla dichiarazione precompilata RO e-TVA, introdotta con l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 70/2024. Senza quei dati, la formula della procedura non avrebbe niente da cui essere calcolata.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Allegato n. 1, punti 14 e 15. Il punto 14 lett. e) prevede che i soggetti passivi che rientrano nelle previsioni dei punti 4 e 5, cioè quelli sottoposti a ispezione fiscale o a verifica documentale e quelli dichiarati fiscalmente inattivi, siano eliminati dall’elenco (L0), e il punto 13 dice, nello stesso senso, che per essi la procedura di accertamento d’ufficio si interrompe. Il punto 15 dice però che l’elenco risultante (L1) comprende i soggetti passivi che «non hanno presentato la dichiarazione per il periodo analizzato, non hanno esercitato il diritto di essere ascoltati nella procedura di audizione o rientrano nelle previsioni dei punti 4 e 5». La stessa categoria è esclusa da due disposizioni e inclusa dalla terza, e la conseguenza non è formale: ai sensi del punto 16, chi figura nell’elenco (L1) riceve l’invito al secondo termine di audizione, quindi un contribuente dichiarato inattivo sarebbe convocato in una procedura che l’art. 107 comma (4) della legge n. 207/2015 gli vieta espressamente.
  • Allegato n. 1, punti 16 e 17. Il punto 16 obbliga l’organo fiscale a fissare, con un invito distinto, un secondo termine di audizione, e l’invito dell’allegato n. 3 lo qualifica come «il secondo termine consecutivo stabilito ai sensi dell’art. 9 comma (3) lett. b) del Codice di procedura tributaria», testo secondo cui l’audizione si considera adempiuta soltanto dopo due termini consecutivi ai quali il contribuente non si presenta. Il punto 17 fa però scattare l’accertamento d’ufficio alla scadenza dei 15 giorni dalla comunicazione della notifica, senza alcun rinvio al secondo termine, e costruisce l’elenco (L2) a partire dall’elenco (L0), non dall’elenco (L1), eliminando soltanto tre categorie, tra le quali l’audizione non figura. Ne risultano due letture incompatibili dello stesso atto: o l’avviso può essere emesso dal sedicesimo giorno indipendentemente dalla scadenza del secondo termine, oppure l’organo fiscale deve attenderlo. L’atto non collega da nessuna parte i due punti, e i termini mostrano quanto sia probabile la sovrapposizione: l’invito si emette entro 7 giorni dalla comunicazione della notifica, l’art. 47 comma (10) del Codice di procedura tributaria dà all’organo fiscale 10 giorni lavorativi soltanto per avviare la comunicazione di un atto, e la comunicazione per pubblicazione si considera fatta soltanto 15 giorni dopo l’affissione, ai sensi dell’art. 47 comma (7).

Analisi della redazione

Il decreto risolve un problema reale e vecchio. La procedura del 2016 stimava l’IVA dovuta da una media su 12 mesi, senza riconoscere un solo leu di imposta detraibile, per il semplice motivo che il Fisco non aveva modo di sapere quanto l’impresa avesse acquistato. Da luglio 2024, grazie alla dichiarazione precompilata RO e-TVA, alla fatturazione elettronica e ai registratori di cassa collegati, l’ANAF ha le cifre. Era naturale che la procedura fosse riscritta su dati reali, e l’introduzione di due termini di audizione, del tutto assenti dalla vecchia procedura, è un guadagno che merita di essere detto.

Il problema comincia al punto 19 lett. c). L’argomento che l’ANAF ha dato nella relazione di approvazione è di non conoscere la destinazione dei beni acquistati, quindi di non poter sapere in che misura l’imposta sia effettivamente detraibile, e per questo trattiene una quota convenzionale del 50%. L’argomento spiega l’incertezza, ma non giustifica la percentuale. Il Codice di procedura tributaria chiede, all’art. 107 comma (3) in combinato disposto con l’art. 106, che l’accertamento d’ufficio avvenga stimando la base imponibile e che la stima individui gli elementi più vicini alla situazione di fatto. Una metà tonda non è il risultato di una stima, ma una convenzione scelta per comodità, e il preambolo del decreto non invoca nemmeno l’art. 106 o l’art. 107 comma (3), bensì soltanto i commi (1) e (5). La differenza non è teorica: per un’impresa con 200.000 lei di IVA a debito e 180.000 lei di IVA detraibile, l’imposta reale è di 20.000 lei, quella d’ufficio di 110.000, 5,5 volte tanto.

La seconda osservazione esce dalla combinazione della formula con la soglia del punto 22 e non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. L’avviso si emette ogni volta che la differenza è di almeno 20 lei, cioè ogni volta che l’IVA detraibile è inferiore al doppio di quella a debito. Ne consegue che un’impresa in posizione di rimborso, con 100.000 lei di IVA a debito e 150.000 lei di IVA detraibile, che avrebbe avuto 50.000 lei da recuperare, riceve invece un avviso di pagamento di 25.000. La distanza tra i due risultati è di 75.000 lei, e la procedura non prevede alcun filtro che fermi questo caso, benché l’informazione che lo identificherebbe, cioè l’IVA detraibile reale, sia già nel calcolo.

La terza osservazione riguarda l’orologio, e qui si vede meglio di tutto come sono ripartiti i termini. Il contribuente ha 5 giorni per presentarsi fisicamente allo sportello e 15 giorni per presentare la dichiarazione, entrambi decorrenti dalla comunicazione. L’organo fiscale ha 2 giorni lavorativi per un’operazione automatica di elencazione, ma non ha più alcun termine per la comunicazione della notifica, l’unica che conta per l’impresa; la procedura del 2016 gliene imponeva 15, e il nuovo decreto vi ha rinunciato, lasciando la regola generale dell’art. 47 comma (10) del Codice di procedura tributaria, che gli dà 10 giorni lavorativi soltanto per avviare la comunicazione. Il confronto è dunque tra 5 giorni in cui il contribuente deve spostarsi e 14 giorni di calendario in cui l’amministrazione deve soltanto imbucare un atto. Nello stesso tempo, la finestra di reazione del contribuente si è stretta da 20 giorni, quanti ne prevedeva la procedura del 2016, a 15.

L’ultima osservazione riguarda la distanza tra tre decreti della stessa istituzione, pubblicati a due giorni di differenza. Il 1° settembre 2026, l’ANAF ha pubblicato due procedure che spostano l’audizione della verifica documentale e della mediazione dei debiti sulla piattaforma di videoconferenza approvata con il decreto n. 705/2026. Il 3 settembre, nella procedura di cui parliamo, il contribuente è convocato «presso la sede dell’ufficio fiscale», due volte, in due modelli diversi. L’infrastruttura esiste, è della stessa istituzione ed era già stata usata, ma non è arrivata negli allegati n. 2 e n. 3.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La sostituzione della quota fissa del 50% con una calcolata sullo storico dell’impresa. Effetto pratico: il rapporto medio tra l’imposta detraibile dichiarata e quella a debito nelle ultime 12 dichiarazioni dello stesso contribuente è una cifra che l’ANAF possiede già e che è, per definizione, più vicina alla situazione di fatto di una metà tonda. Ridurrebbe la distanza tra l’importo d’ufficio e quello reale senza allentare la pressione su chi non presenta la dichiarazione.
  • Un filtro per le imprese in posizione di rimborso. Effetto pratico: se l’IVA detraibile reale supera l’IVA a debito, quindi se la dichiarazione avrebbe mostrato IVA da recuperare, l’avviso di accertamento non dovrebbe più essere emesso, bensì sostituito da una seconda notifica. Lo Stato non perde nulla, perché non avrebbe incassato nulla nemmeno se la dichiarazione fosse stata presentata, e l’impresa non finisce per pagare per un mese in cui aveva diritto al rimborso.
  • Il coordinamento del punto 17 con il punto 16 e con l’art. 9 comma (3) lett. b) del Codice di procedura tributaria. Effetto pratico: una sola frase che dica che l’elenco (L2) si compila dopo la scadenza del secondo termine di audizione, dove esso sia stato fissato, chiuderebbe il rischio che gli avvisi emessi il sedicesimo giorno vengano annullati in sede di impugnazione per violazione del diritto di essere ascoltati. Così com’è scritto adesso, l’impugnazione ha un argomento già pronto.
  • Il ripristino di un termine fermo per la comunicazione della notifica. Effetto pratico: la procedura del 2016 obbligava l’organo fiscale a comunicare l’avviso entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Senza di esso, tra la mancata presentazione e la notifica può passare qualsiasi tempo, e il contribuente scopre la procedura 15 giorni prima dell’avviso, indipendentemente da quanto il fascicolo sia rimasto fermo.
  • L’audizione in videoconferenza, sulla piattaforma già approvata. Effetto pratico: una riga negli allegati n. 2 e n. 3, con cui il contribuente può optare per la modalità online, allinea la procedura al decreto n. 705/2026 e ai due decreti pubblicati il 1° settembre 2026. Per un’impresa con sede a centinaia di chilometri dall’ufficio fiscale, 5 giorni per uno spostamento fisico significano, in pratica, la rinuncia all’audizione.
  • Una regola transitoria per i periodi luglio 2024 – agosto 2026 già accertati d’ufficio. Effetto pratico: per questi 26 periodi d’imposta, gli avvisi emessi sotto la procedura del 2016 non riconoscono un solo leu di imposta detraibile, mentre il decreto dice adesso che quei periodi rientrano nella nuova procedura. Una disposizione che consenta il ricalcolo su richiesta chiuderebbe una disuguaglianza creata proprio dal testo che estende l’applicazione al passato.
  • L’indicazione delle tre cifre nel modello 192. Effetto pratico: l’avviso dell’allegato n. 4 contiene una sola casella, «IVA da pagare accertata d’ufficio». Se mostrasse separatamente l’imposta a debito, l’imposta detraibile e la riduzione del 50%, il contribuente potrebbe verificare da solo il calcolo, e l’art. 97 del Codice di procedura tributaria, che chiede che l’avviso contenga la base imponibile, sarebbe rispettato apertamente, non attraverso la voce libera «Motivi di fatto».

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 745 del 3 settembre 2026 16 pagine PDF, 103 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.