In breve

  • La Corte Costituzionale ha chiuso, come divenuta inammissibile, la contestazione di un ex avvocato contro il testo che stabiliva l’indegnità professionale. Il motivo non è che quel testo fosse valido, ma che era già stato dichiarato incostituzionale nel frattempo, con un’altra decisione.
  • Quel testo è stato poi riscritto dal Parlamento con la legge n. 32/2023, che elenca espressamente i reati che comportano la perdita della qualità di avvocato, al posto della formula vaga di prima.
  • Il secondo capo della domanda è stato respinto in quanto infondato: nel contenzioso amministrativo la sentenza di primo grado si impugna solo con il ricorso per cassazione, limitato ai motivi di legittimità, e la Costituzione non garantisce il diritto a un doppio grado di giurisdizione.
Atto: Sentenza CCR n. 490/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 603 del 23 luglio 2026
Pronunciata: 21 ottobre 2025

Un procedimento avviato nel 2018 sull’esclusione dalla professione forense si è concluso senza un esame nel merito, perché la norma impugnata era già caduta. La Corte Costituzionale ha respinto come divenuta inammissibile la censura rivolta all’articolo 14 lettera a) della legge n. 51/1995 e come infondate le altre censure. È la seconda decisione pubblicata nello stesso giorno sulle conseguenze che il diritto trae da un procedimento penale, dopo quella con cui la Corte ha stabilito che un’impresa non può essere esclusa da una gara solo perché è sottoposta a indagini penali.

Il caso è partito dall’Ordine degli Avvocati di Bacău. L’autore della questione impugnava in giudizio una decisione del Consiglio dell’Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati della Romania e una del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bacău, entrambe del 2018, con le quali gli era stata accertata l’indegnità professionale, oltre ad alcuni commi dello Statuto della professione forense. Il fascicolo era arrivato in sede di ricorso davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, sezione per il contenzioso amministrativo e tributario.

L’argomento di merito era che l’esclusione dalla professione, come conseguenza dell’indegnità, è un divieto assoluto e perpetuo, sproporzionato rispetto al carattere eccezionale della restrizione di un diritto fondamentale. Il secondo argomento riguardava la procedura: nel contenzioso amministrativo non esiste l’appello e il ricorso è limitato ai motivi di cassazione previsti dal Codice di procedura civile, il che, secondo l’autore, non assicura un esame effettivo della sentenza.

Gli effetti che produce

Il primo effetto, e quello che si legge male più facilmente, è che la soluzione di inammissibilità non significa che il vecchio testo fosse costituzionale. Al contrario. Dopo l’investitura della Corte, ma prima della decisione di questo fascicolo, con la decisione n. 230 del 28 aprile 2022 la Corte aveva già accertato che l’articolo 14 lettera a) della legge n. 51/1995, nella forma qui censurata, è incostituzionale. Secondo l’articolo 29 comma (3) della legge n. 47/1992, le disposizioni già dichiarate incostituzionali non possono più formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale, sicché questa censura è rimasta priva di oggetto.

Il secondo effetto è la conferma della norma che resta oggi in vigore. L’articolo 26 lettera d) della legge n. 51/1995, secondo cui la qualità di avvocato cessa se l’avvocato è stato condannato in via definitiva per un fatto che lo rende indegno, è costituzionale. La Corte spiega perché: è una norma di rinvio, che non stabilisce essa stessa che cosa significhi indegnità, ma disciplina soltanto una delle situazioni in cui cessa la qualità di avvocato. Il contenuto concreto viene dall’articolo 14, riscritto nel frattempo.

Il terzo effetto riguarda qualsiasi controversia di contenzioso amministrativo, non solo la professione forense. La sentenza pronunciata in primo grado si impugna soltanto con il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, e il ricorso può essere esercitato esclusivamente per gli otto motivi di legittimità previsti dall’articolo 488 comma (1) del Codice di procedura civile. La Corte conferma che questa limitazione è costituzionale.

Il quarto effetto è una precisazione che chiude un’intera linea di argomenti. Nessuna disposizione della Costituzione garantisce il diritto a un doppio grado di giurisdizione. Questa garanzia esiste soltanto in materia penale, per effetto dell’articolo 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento maggiore si è già prodotto, al di fuori di questo fascicolo, e la decisione si limita a prenderne atto. Nel 2017, con la decisione n. 225, la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’espressione «tale da ledere il prestigio della professione» contenuta nell’articolo 14 lettera a). Il problema è sorto dopo: il legislatore non ha adeguato il testo alla decisione e i giudici hanno continuato ad applicarlo senza l’espressione eliminata. Il risultato era più severo di prima, perché l’indegnità diventava applicabile a qualsiasi reato doloso, senza alcun filtro.

Nel 2022 la Corte ha detto esplicitamente che questo modo di procedere ha generato un vizio di costituzionalità più grave di quello iniziale e che il legislatore aveva ignorato gli effetti obbligatori della decisione del 2017, previsti dall’articolo 147 comma (4) della Costituzione. Ha chiesto al Parlamento di indicare con esattezza i reati la cui commissione comporta la perdita della qualità di avvocato.

Il Parlamento si è adeguato con la legge n. 32/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 36 del 12 gennaio 2023, che elenca espressamente quei reati. Di conseguenza, la forma censurata nel presente fascicolo non esiste più, e chi oggi guarda alle condizioni di indegnità deve leggere il testo attuale, non quello del 2018.

Quanto al ricorso, nulla è cambiato di recente, ma la decisione ricorda perché le cose stanno così. Sotto il vecchio Codice di procedura civile, l’articolo 304 indice 1 permetteva l’esame della causa sotto tutti i profili. Il nuovo codice ha trasformato il ricorso in un mezzo di impugnazione straordinario, esclusivamente per motivi di legittimità, senza eccezioni. Nel contenzioso amministrativo il legislatore ha mantenuto il ricorso al posto dell’appello, ma ha lasciato intatte due garanzie: il ricorso ha in ogni caso effetto sospensivo dell’esecuzione e, in caso di accoglimento, il giudice del ricorso cassa la sentenza e riesamina la causa nel merito.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola attuale dell’indegnità è molto più chiara: la legge n. 32/2023 elenca espressamente i reati che comportano la perdita della qualità di avvocato, al posto di una formula interpretabile.
  • La decisione conferma un principio utile a qualsiasi professione regolamentata: una norma di rinvio non può essere impugnata separatamente dalla norma alla quale rinvia.
  • Nel contenzioso amministrativo il ricorso conserva in ogni caso l’effetto sospensivo dell’esecuzione, cosa che non accade nel diritto comune.
  • In caso di accoglimento del ricorso, il giudice riesamina la causa nel merito, quindi la limitazione dei motivi non significa automaticamente un giudizio superficiale.

Che cosa resta un problema

  • L’autore della questione ha atteso dal 2021 al 2025 una soluzione che non esamina i suoi argomenti di merito, ma si limita a constatare che la norma era caduta nel frattempo.
  • Tra il 2017 e il 2023 c’è stato un periodo in cui il testo veniva applicato senza l’espressione dichiarata incostituzionale, quindi in modo più severo di come era stato concepito, e le persone colpite allora non ottengono alcun rimedio da questa decisione.
  • La limitazione del ricorso ai motivi di legittimità significa che gli errori di valutazione dei fatti commessi dal giudice di primo grado non possono più essere corretti, in una materia in cui la sentenza di primo grado è l’unico giudizio nel merito.
  • L’argomento del doppio grado di giurisdizione è ormai definitivamente chiuso per la materia civile e amministrativa, perché non ha fondamento costituzionale.

Consigli pratici

  1. Se verificate oggi le condizioni di indegnità nella professione forense, leggete l’articolo 14 lettera a) della legge n. 51/1995 nella formulazione data dalla legge n. 32/2023. La forma discussa in questo fascicolo non è più in vigore.
  2. Se avete una controversia in cui è stata applicata la vecchia forma del testo, invocate la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 28 aprile 2022, con cui quella forma è stata dichiarata incostituzionale. È questa la decisione rilevante, non quella in esame.
  3. Non impugnate separatamente l’articolo 26 lettera d) della legge n. 51/1995. La Corte ha detto tre volte che è una semplice norma di rinvio, priva di un vizio proprio.
  4. In una controversia di contenzioso amministrativo, costruite la vostra difesa davanti al giudice di primo grado. È l’unica fase in cui si giudicano i fatti, perché il ricorso verifica solo la legittimità.
  5. Quando redigete il ricorso, inquadrate ogni censura in uno degli otto motivi di cassazione previsti dall’articolo 488 comma (1) del Codice di procedura civile. Una censura di merito non può essere accolta.
  6. Ricordate il termine: il ricorso si propone entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 20 comma (1) della legge n. 554/2004.

Domande frequenti

Che cosa significa che la questione è divenuta inammissibile?
Significa che il testo impugnato era stato nel frattempo dichiarato incostituzionale con un’altra decisione della Corte e che, secondo l’articolo 29 comma (3) della legge n. 47/1992, le disposizioni già accertate come incostituzionali non possono più formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale. Non è una conferma della costituzionalità, ma il suo contrario.
Che cosa prevede oggi l’articolo 14 lettera a) della legge n. 51/1995?
Il testo è stato riscritto dalla legge n. 32/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 36 del 12 gennaio 2023, che elenca espressamente i reati la cui commissione comporta la perdita della qualità di avvocato. La formulazione precedente, censurata in questo fascicolo, non è più in vigore.
Perché l’articolo 26 lettera d) della stessa legge è rimasto costituzionale?
Perché è una norma di rinvio. Non definisce l’indegnità, ma prevede soltanto che questa qualità cessa quando l’avvocato è stato condannato in via definitiva per un fatto che lo rende indegno, secondo la legge. Il contenuto concreto viene dall’articolo 14.
Nel contenzioso amministrativo davvero non esiste l’appello?
No. Secondo l’articolo 7 comma (3) della legge n. 76/2012, in materia di contenzioso amministrativo e tributario non è previsto il mezzo di impugnazione dell’appello. L’unica via di riforma è il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione.
Posso chiedere in sede di ricorso un nuovo esame delle prove?
No. Il ricorso è un mezzo di impugnazione straordinario, esclusivamente per motivi di legittimità, elencati in modo tassativo all’articolo 488 comma (1) del Codice di procedura civile. La vecchia possibilità di esaminare la causa sotto tutti i profili è scomparsa con il nuovo codice.
La Costituzione mi garantisce il diritto a un doppio grado di giurisdizione?
No. La Corte ha rilevato che nessuna disposizione della Costituzione garantisce il diritto a un doppio grado di giurisdizione, poiché questa garanzia esiste solo in materia penale, per effetto dell’articolo 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Che cosa succede se il ricorso viene accolto?
Il giudice del ricorso cassa la sentenza e riesamina la causa nel merito. La cassazione con rinvio al giudice di primo grado è ammessa una sola volta nello stesso processo e solo in due casi espressamente previsti dall’articolo 20 comma (3) della legge n. 554/2004.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 603 del 23 luglio 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.