In breve
- I dati ottenuti con le intercettazioni in un fascicolo penale possono essere usati come prova in un altro fascicolo, e la regola resta invariata. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro l’art. 142 comma (5) e l’art. 475 del Codice di procedura penale. La Sentenza n. 194 del 5 marzo 2026 è stata pubblicata il 21 settembre 2026 ed è generalmente vincolante da questa data.
- Chi ha nel proprio fascicolo intercettazioni portate da un’altra causa può contestarle, ma in un solo luogo: nella camera preliminare del proprio fascicolo. La Corte conferma che il giudice della camera preliminare verifica la legittimità dell’autorizzazione e dello svolgimento degli atti delle indagini penali anche quando le prove vengono da un altro fascicolo, su richiesta dell’imputato o d’ufficio, e che la prova illegittima viene esclusa. Il trasferimento è consentito soltanto se la nuova causa riguarda uno dei reati elencati all’art. 139 comma (2) del Codice di procedura penale.
- Nella camera preliminare non si può chiedere il rinvio all’Alta Corte per la risoluzione di una questione di diritto. Titolari di una richiesta di questo tipo sono soltanto i collegi dell’Alta Corte, delle corti d’appello e dei tribunali investiti della decisione della causa in ultimo grado, e il rinvio si fa solo nel corso del giudizio. I tribunali di primo grado non possono rinviare affatto.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 797 del 21 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, 21 settembre 2026
Un imputato del fascicolo n. 619/86/2021/a1.3 del Tribunale di Suceava, Sezione penale, giunto alla fase della camera preliminare, ha contestato due testi del Codice di procedura penale: quello che consente di usare in un fascicolo il risultato di un’intercettazione autorizzata in un altro e quello che descrive la procedura con cui si chiede all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia come si interpreta una norma. La Corte costituzionale ha respinto entrambe le censure, all’unanimità dei voti, e ha dichiarato i testi conformi alla Costituzione. La sentenza si aggiunge a una serie in cui il giudice costituzionale ha lasciato intatte le regole che organizzano la fase tra l’atto di accusa e il processo, tra cui quella con cui si è stabilito che l’indagine resta alla DIICOT quando il fatto è connesso a un fascicolo di criminalità organizzata.
Il primo testo censurato, l’art. 142 comma (5) del Codice di procedura penale, ha una sola frase: «I dati risultanti dalle misure di sorveglianza tecnica possono essere usati anche in un’altra causa penale se dal loro contenuto risultano dati o informazioni concludenti e utili riguardanti la preparazione o la commissione di un altro reato tra quelli previsti all’art. 139 comma (2)». In breve, una conversazione ascoltata in un fascicolo di corruzione può diventare prova in un fascicolo di traffico di droga, se da essa risultano indizi sul secondo fatto. Il rinvio all’art. 139 comma (2) non è decorativo: lì si trova l’elenco dei reati per i quali la sorveglianza tecnica può essere disposta in generale, dai reati contro la sicurezza nazionale, il traffico di droga, il traffico di armi e di persone, il terrorismo, il riciclaggio di denaro, la corruzione e l’evasione fiscale fino alla categoria aperta degli altri reati per i quali la legge prevede la reclusione di 5 anni o superiore.
L’autore dell’eccezione ha sostenuto che il testo non descrive alcun meccanismo con cui i risultati siano trasferiti da un fascicolo all’altro e sottoposti al controllo di legittimità, che la difesa non ha accesso al fascicolo di origine e quindi non può discutere la concludenza della prova, e che due giudici della camera preliminare possono decidere in modo diverso sulle stesse intercettazioni. Ha invocato l’art. 1 comma (3), l’art. 16, l’art. 26 comma (1), l’art. 124 comma (3), l’art. 129 e l’art. 148 della Costituzione, l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla convenzione, cioè il diritto a due gradi di giurisdizione in materia penale.
Il secondo testo, l’art. 475 del Codice di procedura penale, descrive chi e quando può chiedere all’Alta Corte una risoluzione di principio su una questione di diritto. La censura aveva due rami: che l’ordinanza con cui si decide sul rinvio non è impugnabile e che il rinvio non può essere fatto nella camera preliminare, cioè proprio dove si trovava il fascicolo dell’autore.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la chiusura di una via. Secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione, e questa è stata pubblicata il 21 settembre 2026. Da questa data nessun giudice può più disapplicare l’art. 142 comma (5) o l’art. 475 sostenendo che siano incostituzionali rispetto alle censure già esaminate. Chi ha in corso un fascicolo in cui è stato invocato esattamente questo argomento deve aspettarsi una decisione identica.
Il secondo effetto è che alla difesa resta un solo strumento, ma quello funziona. La Corte riprende la constatazione della propria giurisprudenza: l’uso dei dati in base all’art. 142 comma (5) «non impedisce al giudice della camera preliminare della causa in cui essi sono trasferiti di verificare la legittimità della disposizione o dell’autorizzazione della misura e dello svolgimento degli atti da parte degli organi delle indagini penali, sia in seguito alla formulazione di richieste ed eccezioni da parte dell’imputato, sia d’ufficio», e l’accertamento dell’illegittimità del mezzo di prova porta all’esclusione della prova dal processo. La traduzione pratica: le richieste e le eccezioni si formulano per iscritto, nel proprio fascicolo, nel termine della camera preliminare, e riguardano anche l’atto con cui la misura è stata autorizzata nel fascicolo di origine.
Il terzo effetto riguarda il limite del trasferimento. La Corte ripete che i dati possono essere usati in altre cause «solo se queste cause riguardano la preparazione o la commissione di un reato tra quelli previsti all’art. 139 comma (2)», e questa limitazione è proprio la garanzia che, nella lettura della Corte, rende il testo compatibile con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per un fascicolo in cui il nuovo fatto non si trova in quell’elenco e non raggiunge nemmeno la soglia di 5 anni di reclusione, l’argomento della difesa non è più che il testo sia incostituzionale, ma che l’atto concreto lo violi. La prima via si è chiusa il 21 settembre 2026, la seconda resta aperta.
Il quarto effetto riguarda chi può interrogare l’Alta Corte. La Corte costituzionale conferma che la menzione «nel corso del giudizio» dell’art. 475 esclude dalla sfera dei titolari sia il giudice dei diritti e delle libertà, sia il giudice della camera preliminare, e che i tribunali di primo grado non possono rinviare affatto, come non possono nemmeno i tribunali, le corti d’appello e l’Alta Corte quando giudicano in primo grado. Restano i collegi che decidono la causa in ultimo grado. Inoltre il titolare è il collegio, non la parte: l’imputato può soltanto chiedere al giudice di rinviare, non può rivolgersi lui stesso all’Alta Corte.
Il quinto effetto è il più facile da non vedere. La censura relativa alla mancanza di un mezzo di impugnazione contro l’ordinanza sul rinvio non è stata respinta nel merito, ma lasciata senza decisione. La Corte ha osservato che la soluzione legislativa contestata non si trova nell’art. 475, bensì nell’art. 476 comma (1) del Codice di procedura penale, testo che non era stato censurato, e che pronunciarsi su di esso equivarrebbe a un rinvio d’ufficio, vietato dall’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992. Poiché l’art. 476 comma (1) non è stato dichiarato incostituzionale, il divieto dell’art. 29 comma (3) della stessa legge non lo tocca, quindi può essere censurato in un fascicolo futuro, a condizione che l’eccezione lo riguardi espressamente.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nella lettera della legge non cambia nulla. Entrambi i testi restano esattamente come erano, e la sentenza non aggiunge né toglie una parola. Cambia però ciò che si può invocare: fino al 21 settembre 2026 un avvocato poteva costruire una difesa sull’idea che l’art. 142 comma (5) sia incostituzionale perché non descrive la procedura di trasferimento delle intercettazioni. Da questa data, la stessa difesa parte da una sentenza generalmente vincolante che dice il contrario.
La sentenza non apre una strada nuova, conferma quella già battuta. Sull’art. 142 comma (5) la Corte elenca le proprie pronunce anteriori, la Sentenza n. 256 del 5 maggio 2022, la Sentenza n. 237 dell’8 aprile 2021, la Sentenza n. 372 del 28 maggio 2019 e la Sentenza n. 855 del 14 dicembre 2017, alle quali si aggiunge la Sentenza n. 486 del 27 giugno 2017, invocata per il raffronto con l’art. 8 della convenzione. Sull’art. 475 l’elenco ha sei voci: le sentenze n. 498 del 30 giugno 2016, n. 440 del 22 giugno 2017, n. 636 del 17 ottobre 2017, n. 854 del 26 novembre 2020, n. 590 del 30 settembre 2021 e n. 595 del 30 settembre 2021. Sono in tutto dieci pronunce sui due testi, la prima del 30 giugno 2016, quindi in un intervallo di nove anni e otto mesi fino al 5 marzo 2026. La motivazione lo dice direttamente: «finora non sono intervenuti elementi nuovi, tali da giustificare il cambiamento di questa giurisprudenza».
Una sfumatura merita di essere separata, perché alla lettura si perde facilmente. L’affermazione secondo cui l’ordinanza del giudice della camera preliminare del fascicolo di origine non ha autorità di cosa giudicata nel fascicolo in cui le prove sono state trasferite compare nel punto di vista del Governo, riprodotto al paragrafo 12 della sentenza, non nella motivazione della Corte. Essa spiega bene perché due decisioni diverse non significhino automaticamente un problema di costituzionalità, ma non ha la forza vincolante di un passaggio della motivazione della Corte e non può essere citata come tale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Stabilisce senza equivoci dove si contesta un’intercettazione portata da un altro fascicolo: nella camera preliminare del fascicolo in cui è stata trasferita. Chi lo sa non perde il termine cercando un mezzo di impugnazione che non esiste.
- Conferma che il giudice della camera preliminare verifica la legittimità anche d’ufficio, non soltanto su richiesta dell’imputato, quindi il controllo non dipende esclusivamente dalla qualità della difesa.
- Ricorda il limite di sostanza del trasferimento: soltanto per i reati dell’art. 139 comma (2) del Codice di procedura penale, cioè l’elenco lì contenuto più quelli puniti con la reclusione di 5 anni o superiore. Un trasferimento fuori da questo elenco resta attaccabile, anche se il testo è conforme alla Costituzione.
- Collega esplicitamente la sanzione al risultato: l’illegittimità del mezzo di prova comporta l’illegittimità della prova e la sua esclusione dal processo penale. Non è una garanzia teorica, è un effetto processuale verificabile nel fascicolo.
- Chiarisce chi può chiedere la risoluzione di una questione di diritto, dato che il testo dell’art. 475 è scritto in una sola frase lunga. L’elencazione contenuta nella sentenza risparmia alla parte una richiesta inammissibile.
Che cosa resta un problema
- Il testo della legge continua a non descrivere la procedura del trasferimento. Come esattamente i dati passino da un fascicolo all’altro, con quale atto, con quali menzioni e se la difesa ne sia informata, non è scritto in nessun punto dell’art. 142 comma (5). La sentenza accerta che la garanzia viene dalla fase della camera preliminare, non che il testo sia completo.
- L’accesso della difesa al fascicolo di origine resta irrisolto. La censura secondo cui non si può discutere la concludenza e l’utilità di una prova raccolta in un’altra causa non riceve una risposta propria nella motivazione della Corte.
- La censura più concreta, la mancanza di un mezzo di impugnazione contro l’ordinanza sul rinvio all’Alta Corte, non è stata decisa. La Corte ha individuato da sé il testo che la contiene, l’art. 476 comma (1), e ha spiegato lei stessa perché non possa pronunciarsi su di esso. Il problema resta dov’era, e la sua soluzione richiede ancora un fascicolo e ancora un’eccezione.
- Dall’ordinanza di rinvio, pronunciata il 3 giugno 2021, alla pubblicazione della sentenza, il 21 settembre 2026, sono passati 1.936 giorni, cioè più di cinque anni e tre mesi. Di questi, 200 giorni sono passati soltanto tra la pronuncia, il 5 marzo 2026, e la pubblicazione.
- Il giudice della camera preliminare resta fuori dal meccanismo di unificazione della giurisprudenza. È proprio lui a decidere sulla legittimità delle prove, cioè esattamente sul genere di questione che genera decisioni diverse da un tribunale all’altro, ma non può chiedere all’Alta Corte una risoluzione di principio.
Consigli pratici
- Se nell’atto di accusa del vostro fascicolo compaiono verbali di trascrizione di conversazioni intercettate, verificate in quale fascicolo la misura è stata autorizzata. Se il numero non è quello del fascicolo in cui siete imputati, vi trovate in una situazione di trasferimento ai sensi dell’art. 142 comma (5) e si applica esattamente quanto dice questa sentenza.
- Formulate le richieste e le eccezioni per iscritto, nel termine fissato dal giudice della camera preliminare, e chiedete espressamente la verifica della legittimità dell’autorizzazione della misura nel fascicolo di origine, non solo del modo in cui è stata eseguita. La Corte conferma che il giudice può verificare entrambe le cose.
- Confrontate il fatto per cui siete indagati con l’elenco dell’art. 139 comma (2) del Codice di procedura penale. Se il reato non si trova lì e non è punito con la reclusione di 5 anni o superiore, la condizione dell’art. 142 comma (5) non è soddisfatta, e questo è un argomento di legittimità della prova, non di incostituzionalità del testo.
- Non costruite più la difesa sull’incostituzionalità dell’art. 142 comma (5) o dell’art. 475 rispetto alle censure di questa sentenza. La legge non vieta di sollevare una nuova eccezione, perché l’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 blocca soltanto le eccezioni su testi già dichiarati incostituzionali, ma il risultato prevedibile è un nuovo rigetto, con rinvio alla Sentenza n. 194/2026.
- Se volete una risoluzione di principio dall’Alta Corte, il momento non è la camera preliminare, ma il giudizio in ultimo grado, e non la chiedete voi, la chiede il collegio su vostra istanza. Verificate prima se l’Alta Corte non si sia già pronunciata con una decisione preliminare o con un ricorso nell’interesse della legge, perché in quel caso la richiesta è inammissibile.
- Se volete censurare la mancanza del mezzo di impugnazione contro l’ordinanza sul rinvio, formulate l’eccezione sull’art. 476 comma (1) del Codice di procedura penale, non sull’art. 475. Questa sentenza mostra chiaramente che i due testi non si confondono e che soltanto un’eccezione rivolta espressamente contro l’art. 476 comma (1) può essere esaminata.
Domande frequenti
Un’intercettazione fatta nel fascicolo di un altro può essere usata contro di me?
Dove posso contestare una prova di questo tipo?
Il fatto che nel fascicolo di origine un giudice abbia già detto che l’intercettazione è legittima mi chiude la discussione?
Posso chiedere nella camera preliminare che l’Alta Corte chiarisca una questione di diritto?
Perché la Corte non si è pronunciata sulla mancanza del mezzo di impugnazione?
Posso sollevare di nuovo la stessa eccezione nel mio fascicolo?
Ci sono state opinioni dissenzienti o concorrenti?
Da quando si applica la sentenza?
Analisi della redazione
La sentenza è corretta rispetto a ciò che è stato chiesto alla Corte e, proprio per questo, mostra bene dove si ferma il controllo di costituzionalità. L’autore dell’eccezione ha denunciato una cosa molto concreta, la mancanza di una procedura scritta con cui le intercettazioni passano da un fascicolo all’altro, e la Corte gli risponde che la garanzia esiste, ma in un’altra parte del codice: nella camera preliminare, dove il giudice verifica la legittimità, anche d’ufficio, ed esclude la prova illegittima. La risposta è valida. Quello che la sentenza non dice, perché non le è richiesto, è che una garanzia processuale esercitata dopo che la prova è già entrata nel fascicolo non ha lo stesso valore di una regola che descrivesse il trasferimento nel momento in cui avviene.
La seconda osservazione richiede di contare i giorni, perché dalla lettura dell’atto non emerge. L’ordinanza di rinvio è del 3 giugno 2021, la sentenza è stata pronunciata il 5 marzo 2026 e pubblicata il 21 settembre 2026. Sono 1.736 giorni dal rinvio alla pronuncia e altri 200 dalla pronuncia alla pubblicazione, in tutto 1.936 giorni, cioè più di cinque anni e tre mesi per una causa decisa con un richiamo alla giurisprudenza esistente, all’unanimità dei voti e senza opinioni dissenzienti. Qui si vede anche un’asimmetria: la sentenza chiede all’imputato di formulare le proprie richieste ed eccezioni in un termine fissato dal giudice, di norma di qualche giorno, mentre la risposta del giudice costituzionale a una domanda del 2021 è arrivata nel 2026. Un dettaglio rafforza l’impressione: il fascicolo porta il numero 214D/2022, anche se l’ordinanza di rinvio è del giugno 2021, quindi tra la trasmissione del giudice e la registrazione presso la Corte è passato un tratto di tempo che nell’atto non si vede.
La terza osservazione nasce dalla combinazione di due paragrafi. Sull’art. 475 la Corte appoggia la motivazione principalmente sulla Sentenza n. 590 del 30 settembre 2021, pronunciata 119 giorni dopo l’ordinanza di rinvio di questo fascicolo. In altre parole, il riferimento che oggi rende la censura infondata non esisteva il giorno in cui essa è stata formulata. Non è un errore della Corte, che giudica in rapporto alla giurisprudenza esistente alla data della decisione, ma spiega perché un’eccezione possa sembrare ragionevole quando viene sollevata e inutile quando viene decisa, e lo sforzo processuale tra i due momenti è sostenuto interamente dalla parte.
La lacuna più grave è però un’altra. La Corte individua da sé, al paragrafo 28, il testo che contiene il problema denunciato, l’art. 476 comma (1), e spiega lei stessa, al paragrafo 29, perché non possa esaminarlo. Il risultato è che una censura reale, la mancanza di qualsiasi mezzo di impugnazione contro un’ordinanza, torna nel sistema intatta, e la sua soluzione dipende dalla fortuna che un altro imputato, in un altro fascicolo, colpisca esattamente l’articolo giusto. Per il lettore che ha un processo in corso, questo significa che un errore nell’inquadramento dell’eccezione costa anni, non giorni.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’art. 142 comma (5) dovrebbe descrivere l’atto con cui si effettua il trasferimento. Una menzione del fascicolo di origine, del numero del mandato di sorveglianza e dell’ordinanza con cui è stato autorizzato permetterebbe alla difesa di verificare la legittimità dal proprio fascicolo, senza dipendere da ciò che il procuratore ha scelto di allegare.
- La difesa dovrebbe avere accesso, nella camera preliminare, al supporto integrale della conversazione trasferita, non solo al verbale di trascrizione. La Corte manda il controllo nella camera preliminare, ma il controllo ha bisogno del materiale che verifica; altrimenti il giudice confronta una trascrizione con se stessa.
- L’art. 476 comma (1) dovrebbe prevedere almeno una motivazione obbligatoria dell’ordinanza con cui viene respinta la richiesta di rinvio all’Alta Corte. Se non si accetta un mezzo di impugnazione, una motivazione verificabile permetterebbe al giudice d’appello di censurare il rifiuto insieme al merito, invece di lasciare la decisione completamente fuori da ogni controllo.
- Il giudice della camera preliminare dovrebbe poter rinviare all’Alta Corte per la risoluzione di una questione di diritto. La legittimità delle prove è esattamente la materia in cui la giurisprudenza si spacca da un tribunale all’altro, e il meccanismo di unificazione salta proprio la fase in cui il problema nasce. L’effetto pratico sarebbero meno decisioni contraddittorie sulle stesse intercettazioni.
- La legge n. 47/1992 dovrebbe fissare un termine per la pubblicazione della sentenza dopo la pronuncia. I 200 giorni tra il 5 marzo 2026 e il 21 settembre 2026 sono giorni in cui la sentenza esisteva, ma non produceva effetti, e i giudici continuavano a decidere cause identiche senza poterla invocare. Un termine di 30 o 60 giorni chiuderebbe questo intervallo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 797 del 21 settembre 2026, pagine 2-5 16 pagine PDF, 123 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
