In breve
- La regola resta in piedi. La Corte Costituzionale ha respinto la critica rivolta al testo che dà alla DIICOT la competenza a indagare anche sui fatti collegati a un fascicolo di criminalità organizzata, anche se quei fatti, presi separatamente, non figurano nell’elenco della direzione.
- Il motivo indicato dalla Corte. La riunione dei procedimenti non dipende dalla volontà del pubblico ministero, ma segue le condizioni scritte nell’articolo 43 del Codice di procedura penale, le stesse per tutti, e il suo scopo è che le prove della stessa attività criminale siano raccolte una sola volta, dallo stesso organo.
- Chi è interessato. Chiunque sia indagato dalla DIICOT per un fatto che non rientra direttamente nella competenza della direzione, gli avvocati dei fascicoli di criminalità organizzata e i giudici della camera preliminare che verificano se l’atto di accusa provenga da un pubblico ministero competente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale n. 789 del 17 settembre 2026
Entrata in vigore: 17 settembre 2026, data della pubblicazione; ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sono generalmente vincolanti dalla pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro
Un imputato sotto processo davanti alla Corte d’appello di Alba Iulia ha chiesto alla Corte Costituzionale di eliminare la regola che consente alla DIICOT di indagare anche su fatti che non figurano nell’elenco della direzione, quando sono collegati a un fascicolo di criminalità organizzata. La Corte ha rifiutato, all’unanimità. La Sentenza n. 332 è stata pronunciata il 16 aprile 2026 ed è comparsa nella Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2026. Chi conduce l’indagine decide anche che cosa ne sarà del fascicolo. La stessa domanda, posta in altro modo, è arrivata quest’anno anche alla Corte suprema, nel fascicolo delle perquisizioni svolte dalla DNA insieme a ufficiali della Direzione Generale Anticorruzione, dove la risposta è stata anche lì di procedura.
Il testo impugnato ha una sola riga. L’articolo 11 comma (1) punto 5 dell’Ordinanza d’urgenza n. 78/2016 dice che sono di competenza della DIICOT «i reati collegati, ai sensi dell’art. 43 del Codice di procedura penale, con quelli previsti ai punti 1-4». I punti da 1 a 4 sono l’elenco vero e proprio della direzione: i reati commessi nell’ambito di un gruppo criminale organizzato, la tratta di persone e il traffico di droga, il riciclaggio del denaro proveniente da questi fatti, la costituzione del gruppo stesso. A questi, il punto 5 aggiunge tutto ciò che vi si collega.
L’eccezione di incostituzionalità è lo strumento con cui una parte di un processo chiede alla Corte Costituzionale di verificare se il testo di legge che le viene applicato rispetti la Costituzione. Il suo autore l’ha sollevata in un reclamo contro l’ordinanza della camera preliminare, cioè della fase in cui un giudice verifica, prima dell’inizio del giudizio, se l’atto di accusa e gli atti di indagine siano legittimi. La Corte d’appello di Alba Iulia ha trasmesso il fascicolo alla Corte Costituzionale con l’Ordinanza penale n. 145 del 12 novembre 2021.
La critica aveva un nucleo semplice. Il pubblico ministero della DIICOT svolge le indagini e rinvia a giudizio per fatti che non sono di sua competenza, sosteneva l’autore, soltanto perché sarebbero connessi a fatti che rientrano nella competenza speciale della direzione. La competenza per materia è il diritto, stabilito dalla legge, di un determinato organo di indagare un determinato tipo di fatto, e l’autore riteneva che il punto 5 la aggiri e violi così l’uguaglianza davanti alla legge dell’articolo 16 della Costituzione, il diritto a un processo equo dell’articolo 21 comma (3) e il diritto di difesa dell’articolo 24.
A sostegno, l’autore ha richiamato due precedenti sentenze della Corte. La prima, la Sentenza n. 302 del 4 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 566 del 17 luglio 2017, ha dichiarato incostituzionale la soluzione che non faceva rientrare fra le nullità assolute la violazione delle regole di competenza per materia dell’organo delle indagini penali. La seconda, la Sentenza n. 380 dell’8 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 977 del 13 ottobre 2021, ha eliminato il comma (3) dello stesso articolo 11, quello che consentiva al pubblico ministero della DIICOT di portare a termine le indagini nelle cause stralciate dal fascicolo, anche se i fatti rimasti non erano più di competenza della direzione.
La risposta della Corte: le due situazioni non si somigliano. La sentenza del 2017 riguardava l’assenza di una sanzione per la violazione della competenza, non la possibilità di riunire i procedimenti quando la legge lo prevede espressamente. La sentenza del 2021 riguardava una scelta soggettiva del pubblico ministero, che poteva trattenere o trasmettere una causa stralciata dal fascicolo, senza che l’imputato potesse prevedere che cosa sarebbe successo. Il punto 5, invece, non lascia nulla alla libera valutazione: le condizioni della riunione sono quelle dell’articolo 43 del Codice di procedura penale e si leggono in anticipo.
Gli effetti che produce
Per chi è indagato dalla DIICOT, non cambia nulla. Un fatto che non figura nell’elenco della direzione resta nel suo fascicolo se è collegato, nel senso dell’articolo 43, a un fatto dell’elenco. La richiesta di stralciare quel fatto dal fascicolo perché il pubblico ministero non era competente non ha più come argomento l’incostituzionalità del testo, perché il testo è stato verificato ed è passato.
L’argomento resta però utilizzabile su un altro terreno. Il giudice della camera preliminare può ancora restituire la causa alla procura se l’atto di accusa proviene da un pubblico ministero incompetente per materia, ai sensi dell’articolo 346 comma (3) lettera a) del Codice di procedura penale. Quello che lì si discute non è più se la regola sia costituzionale, ma se la situazione concreta rientri davvero in una delle ipotesi dell’articolo 43.
Per i pubblici ministeri, la sentenza conferma che la riunione nella fase delle indagini ha un fondamento. Il testo dell’articolo 43 parla del giudice, e il ponte verso il pubblico ministero lo costruisce l’articolo 63 comma (1) del Codice di procedura penale, che applica le regole di competenza dei giudici, in quanto compatibili, anche nel corso delle indagini penali.
Per gli avvocati, la sentenza sposta la discussione sui fatti. Non si può più attaccare la norma, ma si può contestare che fra i fatti del fascicolo esista il collegamento richiesto dalla legge: reato continuato, concorso formale di reati, atti materiali che insieme compongono un solo reato, la stessa persona che ha commesso più fatti, più persone che hanno partecipato allo stesso fatto oppure un collegamento che impone la riunione per la buona amministrazione della giustizia.
Che cosa cambia rispetto a prima
La sentenza non cambia una parola della legge. Cambia però la mappa di ciò che dell’articolo 11 dell’ordinanza può ancora essere impugnato. Il comma (3) è caduto nel 2021 ed è stato abrogato formalmente dal Parlamento il 9 luglio 2023, con l’articolo VI della legge n. 201/2023. Il comma (1) punto 5 ha ora superato il controllo e resta, con la precisazione naturale per qualunque sentenza di rigetto: è stato esaminato soltanto in rapporto alle critiche formulate in questo fascicolo.
Il testo in sé non è mai stato toccato dalla pubblicazione dell’ordinanza, il 22 novembre 2016. I suoi vicini si sono invece mossi due volte negli ultimi anni: il punto 1 è stato integrato il 16 maggio 2024, con la legge n. 126/2024, e il punto 2 è stato riscritto il 19 dicembre 2025, con l’articolo VIII della legge n. 224/2025. Poiché il punto 5 rinvia ai punti da 1 a 4, ogni aggiunta lì allarga anche la zona da cui esso attrae i fatti connessi, senza che la sua formulazione cambi.
Fra la rimessione e la risposta sono passati 1.616 giorni, cioè quattro anni e quasi cinque mesi, e dalla pronuncia alla pubblicazione altri 154 giorni. In tutto questo intervallo la domanda è rimasta aperta, e il fascicolo di Alba Iulia ha atteso.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I casi in cui un fascicolo può essere riunito sono scritti in un solo luogo, nell’articolo 43 del Codice di procedura penale, e possono essere verificati da chiunque prima di sapere che cosa abbia deciso il pubblico ministero.
- La Corte spiega per la prima volta, in una sentenza sulla DIICOT, per quale via la regola della riunione passi dal giudice al pubblico ministero: attraverso l’articolo 63 comma (1) del Codice di procedura penale.
- L’indagine su una rete non si divide più fra più procure con competenze diverse, il che riduce il rischio che gli stessi fatti ricevano soluzioni contraddittorie in fascicoli paralleli.
- La sentenza mostra con chiarezza dove si svolge la discussione reale: davanti al giudice della camera preliminare, sull’inquadramento concreto nelle ipotesi dell’articolo 43, non sulla costituzionalità della norma.
- La decisione è stata presa all’unanimità e senza opinioni dissenzienti, quindi non lascia spazio a supposizioni su una maggioranza risicata.
- La Corte non si è limitata a respingere, ma ha spiegato punto per punto perché le due sentenze richiamate dall’autore non si attaglino alla sua situazione.
Che cosa resta un problema
- L’imputato non apprende dalla legge attraverso quale meccanismo una regola scritta per i giudici finisca per riguardarlo nella fase delle indagini. Il collegamento passa per un altro articolo, di un altro codice, che il punto 5 non nomina.
- La riunione disposta dal pubblico ministero non ha un atto distinto e motivato che la parte possa impugnare separatamente. Il malcontento si può sollevare soltanto in camera preliminare, a indagini concluse.
- In tre delle sei ipotesi, l’articolo 43 comma (2) lascia la riunione alla valutazione dell’organo giudiziario, quindi la prevedibilità su cui la sentenza si fonda non è la stessa in tutti i casi.
- Il testo del punto 5 non è mai stato riesaminato, benché la zona da cui attrae i fatti connessi si sia allargata con le modifiche del 2024 e del 2025 ai punti 1 e 2.
- Il fascicolo è rimasto 1.616 giorni alla Corte, e la pubblicazione ha aggiunto altri 154 giorni. Per una questione di procedura sollevata in un processo penale in corso, l’intervallo cambia la posta in gioco della risposta.
- Il giudice che ha trasmesso il fascicolo non ha espresso il proprio parere sull’eccezione, benché l’articolo 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo imponga, e non hanno inviato osservazioni né i presidenti delle due Camere, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo. La Corte ha deciso senza alcun parere istituzionale nel fascicolo.
Consigli pratici
- Se siete indagati dalla DIICOT per un fatto che non compare nell’elenco della direzione, chiedete che vi venga indicato quale sia il fatto dell’elenco con cui il vostro si ritiene collegato. Senza di esso, il punto 5 non può applicarsi.
- Verificate in quale delle ipotesi dell’articolo 43 del Codice di procedura penale sia stato inquadrato il collegamento. Tre di esse obbligano alla riunione, le altre tre si limitano a consentirla, e dove la riunione è facoltativa gli argomenti contrari hanno peso.
- Sollevate la questione della competenza in camera preliminare, non più tardi. L’articolo 346 comma (3) lettera a) del Codice di procedura penale consente di restituire la causa alla procura quando l’atto di accusa proviene da un pubblico ministero incompetente per materia.
- Non costruite la richiesta sull’incostituzionalità del punto 5. Dopo la Sentenza n. 332/2026, quella strada è chiusa per le critiche fondate sugli articoli 16, 21 comma (3) e 24 della Costituzione.
- Quando richiamate una precedente sentenza della Corte, mostrate quali elementi di fatto e di diritto si ripetano nel vostro caso. Qui entrambe le sentenze richiamate sono state scartate proprio perché quegli elementi mancavano.
- Se siete giudici e trasmettete un’eccezione alla Corte Costituzionale, scrivete nell’ordinanza anche il parere del vostro ufficio. L’articolo 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo richiede, e la sua assenza lascia il fascicolo senza alcun punto di vista oltre a quello del pubblico ministero.
- Quando leggete una sentenza della Corte più vecchia di qualche anno, verificate la forma attuale dei testi a cui rinvia. L’articolo 11 dell’ordinanza è stato modificato quattro volte dal 2016, e la numerazione e il contenuto dei punti non sono rimasti uguali.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte Costituzionale?
Che cosa dice, in concreto, il testo impugnato?
Che cosa significa che due fatti sono collegati fra loro?
Come si applica nella fase delle indagini una regola scritta per i giudici?
Perché qui non si è applicata la Sentenza n. 380 del 2021?
E la Sentenza n. 302 del 2017, richiamata anch’essa dall’autore?
Posso ancora chiedere che il fatto esca dal fascicolo della DIICOT?
La sentenza può essere impugnata?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il paragrafo 21 attribuisce all’articolo 43 del Codice di procedura penale un testo che questo non contiene. La sentenza scrive lì che «l’art. 43 del Codice di procedura penale prevede espressamente che tali disposizioni si applichino anche nei casi in cui davanti allo stesso organo giudiziario pendano più cause con lo stesso oggetto». L’articolo 43 comma (3) dice «davanti allo stesso giudice», e la stessa sentenza lo cita correttamente otto paragrafi più sopra, al paragrafo 13. La differenza non è di stile: l’espressione «organo giudiziario» comprende anche il pubblico ministero, «il giudice» no, ed era proprio questo il punto in discussione. La riunione arriva al pubblico ministero attraverso l’articolo 63 comma (1) del Codice di procedura penale, richiamato dalla Corte al paragrafo 14, non attraverso l’articolo 43 preso da solo. Chi legge soltanto il paragrafo 21, la parte in cui si spiega perché le sentenze richiamate dall’autore non siano pertinenti, resta con l’idea che l’articolo 43 copra direttamente le indagini penali.
Analisi della redazione
La sentenza è costruita solidamente, e i suoi rinvii reggono alla verifica. Al paragrafo 16 della Sentenza n. 719 del 6 dicembre 2016 si trova, parola per parola, la frase sullo scopo della riunione che le viene attribuita. Il paragrafo 135 della Sentenza n. 33 del 23 gennaio 2018 contiene davvero l’affermazione sulla libertà del legislatore di istituire strutture di procura specializzate. Le Sentenze n. 302 del 2017 e n. 380 del 2021 sono descritte correttamente, con i loro riferimenti di pubblicazione esatti. Il testo impugnato è riprodotto parola per parola dalla forma in vigore dell’ordinanza. L’unica crepa è quella indicata negli errori, e riguarda una citazione, non la soluzione.
Quello che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine è il momento in cui il fascicolo è partito. La Sentenza n. 380/2021, su cui l’autore si appoggia, è stata pubblicata il 13 ottobre 2021. Da quel giorno ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni dell’articolo 147 comma (1) della Costituzione, intervallo in cui il comma (3) dell’articolo 11 era sospeso di diritto e in cui il Governo o il Parlamento potevano metterlo in accordo con la Costituzione. Il termine si è compiuto il 27 novembre 2021. La Corte d’appello di Alba Iulia ha investito la Corte Costituzionale il 12 novembre 2021, quindici giorni prima, cioè esattamente nella finestra in cui il testo vicino era già caduto. La richiesta cercava di spostare una vittoria fresca da un comma all’altro, e questo spiega perché la Sentenza n. 380/2021 compaia fin dall’inizio nella motivazione dell’autore. Il Parlamento ha risposto per la sua parte: ha abrogato formalmente il comma (3) il 9 luglio 2023, 634 giorni dopo la pubblicazione della sentenza, e non ha toccato il punto 5.
La seconda osservazione riguarda la composizione del collegio. La Sentenza n. 380/2021 è stata presa a maggioranza, con l’opinione dissenziente di due giudici, Livia Doina Stanciu ed Elena-Simina Tănăsescu. Il collegio che nel 2026 ha deciso che quella sentenza non può essere estesa è stato presieduto da Elena-Simina Tănăsescu, divenuta nel frattempo presidente della Corte. Non è un’obiezione, perché nessun giudice diventa incompatibile per aver espresso un’opinione dissenziente in un fascicolo affine, ma è un fatto che il lettore non apprende dalla sentenza e che spiega perché la distinzione fra i due testi sia tracciata con tanta insistenza.
La terza osservazione riguarda il vicinato del testo confermato. Il punto 5 è l’unica parte dell’articolo 11 comma (1) rimasta immutata dal 22 novembre 2016, cioè da quasi dieci anni, mentre il punto 1 è stato integrato nel 2024, il punto 2 riscritto nel 2025 e il comma (3) abrogato nel 2023. Non ha contenuto proprio: prende in prestito tutto ciò che sta scritto ai punti da 1 a 4. Il risultato è che una norma mai riesaminata cambia la propria estensione ogni volta che qualcuno tocca l’elenco che le sta sopra. Nello stesso elenco si trova anche il punto 3, che rinvia ancora oggi al «reato di riciclaggio di denaro previsto dalla legge n. 656/2002», legge abrogata da oltre sette anni con l’articolo 65 lettera a) della legge n. 129/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 589 del 18 luglio 2019. La competenza che la Corte ha appena confermato poggia dunque anche su un rinvio morto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il rinvio alla legge n. 656/2002 dell’articolo 11 comma (1) punto 3 va sostituito con il rinvio alla legge n. 129/2019. Oggi un pubblico ministero o un avvocato che voglia sapere quale reato di riciclaggio rientri nella competenza della DIICOT deve ricostruire da sé la corrispondenza fra una legge abrogata nel 2019 e quella che ne ha preso il posto. Una correzione di una riga chiude la discussione e chiarisce, indirettamente, anche l’estensione del punto 5.
- Il testo del punto 5 dovrebbe dire esso stesso che la regola si applica anche nel corso delle indagini penali. Oggi la strada passa per l’articolo 63 comma (1) del Codice di procedura penale, che il testo non nomina, e il chiarimento è arrivato soltanto con una sentenza della Corte Costituzionale, dopo quattro anni e mezzo di attesa. Mezza frase nell’ordinanza avrebbe reso inutile l’intero fascicolo.
- La riunione disposta dal pubblico ministero dovrebbe avvenire con provvedimento motivato, impugnabile separatamente. Adesso chi contesta l’appartenenza del proprio fatto al fascicolo della DIICOT deve attendere la fine delle indagini e la camera preliminare. Un atto distinto, verificabile in tempo reale, accorcerebbe di mesi o di anni l’intervallo in cui una persona è indagata da una struttura che ritiene incompetente.
- L’intervallo fra la pronuncia e la pubblicazione andrebbe limitato. I 154 giorni di questo fascicolo non hanno alcuna spiegazione visibile, e in tutto questo tempo la sentenza non produceva effetti, benché la decisione fosse stata presa. Un termine massimo, per esempio di 30 giorni, renderebbe prevedibile il momento a partire dal quale la risposta conta.
- L’assenza del parere del giudice nell’ordinanza di rimessione dovrebbe avere una conseguenza. L’articolo 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo richiede, la Corte qui constata che manca e va avanti. Se l’obbligo resta senza seguito, la Corte decide, nei fascicoli di questo tipo, avendo a disposizione soltanto le conclusioni del pubblico ministero, che è proprio quello che è successo qui.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale n. 789 del 17 settembre 2026 16 pagine PDF, 106 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
