In breve
- Il direttore non ha più un numero fisso di ore in classe, ma una percentuale del proprio orario di insegnamento. La regola generale è il 40%. Un direttore che è docente di scuola media, di liceo o del post-secondario ha ora un orario di 20 ore alla settimana, quindi insegna 8 ore. Negli istituti da 750 a 999 bambini la percentuale scende al 35%, cioè 7 ore, e in quelli con almeno 1.000 bambini al 30%, cioè 6 ore. Le frazioni di ora si arrotondano per difetto.
- Tutte le categorie dirigenziali insegnano meno di quanto insegnassero tre settimane fa. Il guadagno maggiore è del direttore di una scuola con al massimo 100 bambini: finora svolgeva l’orario intero, 20 ore, e d’ora in avanti ne insegna 8. Il direttore aggiunto scende da 12 ore a 8, l’ispettore scolastico generale non insegna più affatto, il suo aggiunto passa da 6 ore a 4 e l’ispettore scolastico da 8 a 6.
- Le ore liberate non arrivano con soldi in più. Gli ispettorati monitorano l’applicazione delle norme «nei limiti del bilancio approvato» agli istituti, quindi le ore rimaste libere si coprono con la pianta organica esistente. Il direttore che chiede di insegnare di più non riceve nulla per il sovrappiù: le ore oltre l’obbligo stabilito, ma entro l’orario intero, non si pagano a ore. Il decreto è stato firmato il 31 agosto 2026 e pubblicato il 15 settembre 2026, otto giorni dopo l’inizio delle lezioni, senza alcuna disposizione sugli inquadramenti già fatti.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 778 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: 15 settembre 2026, data della pubblicazione
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha cambiato il modo di calcolare quante ore di lezione restano a un direttore di scuola, a un direttore aggiunto e a un ispettore: non un numero di ore scritto in tabella, ma una percentuale dell’orario di insegnamento di ciascuno. Le nuove norme metodologiche danno attuazione ai tetti del 40% e del 30% introdotti a fine agosto con la legge n. 182/2026, che ha riscritto l’articolo 208 della legge sull’istruzione preuniversitaria, e sostituiscono un decreto che era riuscito a restare in vigore 19 giorni.
Il decreto ha quattro articoli. L’articolo 1 approva le norme metodologiche dell’allegato, l’articolo 2 abroga il Decreto del ministro dell’istruzione e della ricerca n. 4.690/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 714 del 27 agosto 2026, l’articolo 3 elenca chi ne cura l’esecuzione e l’articolo 4 dispone la pubblicazione. Le norme vere e proprie contano 11 articoli e occupano tre pagine dell’edizione n. 778. L’atto è stato firmato dal ministro Mihai Dimian a Bucarest, il 31 agosto 2026, sulla base della Relazione di approvazione n. 3.250/DGMCDRSIP del 31 agosto 2026.
L’esonero significa, nei termini dell’articolo 1 comma (2) delle norme, l’esenzione totale o parziale dallo svolgimento dell’orario di insegnamento. Un direttore di scuola resta docente sulla carta e conserva i diritti retributivi della funzione, ma entra in classe soltanto per una parte delle ore che avrebbe avuto come docente. Il riferimento su cui si calcola quella parte è, ai sensi dell’articolo 1 comma (3), l’orario della funzione docente che la persona occupava alla data della nomina alla funzione dirigenziale, secondo gli studi, la specializzazione e il grado didattico.
La cifra da cui parte tutto non sta nel decreto, ma nella legge n. 141/2025 su alcune misure fiscali e di bilancio. L’articolo LVIII di quella legge ha sospeso, dall’anno scolastico 2025-2026 e fino all’inizio dell’anno scolastico 2029-2030, gli orari previsti dalla legge n. 198/2023 e li ha sostituiti con altri più alti: 20 ore alla settimana per i docenti di scuola media, liceo e post-secondario, anziché 18; 26 ore per i docenti di istruzione pratica e i maestri istruttori, anziché 24; e nell’istruzione speciale 18 ore per i docenti in cattedra e 22 per i docenti educatori, anziché 16 e 20. Le tre lettere citate nel decreto, b), d) e f), sono esattamente queste.
Gli effetti che produce
Il decreto entra in vigore il 15 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. È atto del vertice di un organo centrale di settore, quindi non gli si applica il termine di tre giorni riservato alle leggi e alle ordinanze.
La griglia completa, come risulta dagli articoli 3, 4 e 5 delle norme, è la seguente. I direttori degli istituti statali di istruzione preuniversitaria insegnano il 40% dell’orario. La percentuale scende al 35% se l’istituto ha tra 750 e 999 tra alunni, bambini della scuola prescolare e della prima infanzia, oppure tra 400 e 499 bambini della scuola prescolare e della prima infanzia, oppure tra 300 e 399 bambini della prima infanzia, oppure, nell’istruzione speciale, tra 100 e 199 tra alunni e bambini della scuola prescolare. Scende al 30% se l’istituto ha almeno 1.000 bambini, almeno 500 bambini della scuola prescolare, almeno 400 bambini della prima infanzia o, nell’istruzione speciale, almeno 200 tra alunni e bambini della scuola prescolare. I direttori aggiunti restano al 40%, a prescindere dalle dimensioni dell’istituto.
I direttori e i direttori aggiunti dei palazzi e dei club dei bambini e dei centri distrettuali di risorse e assistenza educativa insegnano anch’essi il 40%. I direttori delle case del corpo docente e dei centri di formazione per le minoranze insegnano il 30%. Negli ispettorati, l’ispettore scolastico generale è esonerato del tutto, i suoi aggiunti insegnano il 20% e gli ispettori scolastici con compiti di guida e controllo insegnano il 30%.
Tradotte in ore, per il caso più frequente, quello di un direttore che è docente di scuola media o di liceo e ha quindi un orario di 20 ore, le percentuali danno cifre tonde: 8 ore al 40%, 7 ore al 35%, 6 ore al 30%, 4 ore al 20%. Per un direttore che è maestro istruttore, con un orario di 26 ore, il 40% fa 10,4 ore, arrotondate per difetto a 10. Per un direttore di scuola speciale che insegna in classe, con un orario di 18 ore, il 35% fa 6,3 ore, cioè 6.
Il conteggio dei bambini si fa al 1° settembre di ogni anno scolastico, ai sensi dell’articolo 1 comma (6). Le variazioni successive a questa data producono effetti soltanto dall’anno scolastico seguente, con una sola eccezione: la riorganizzazione dell’istituto disposta da un atto amministrativo obbligatorio.
Le ore che il direttore insegna entrano nei documenti di inquadramento e nella pianta organica della scuola di cui è titolare oppure, ai sensi dell’articolo 2 comma (2), di un altro istituto scolastico. Devono rientrare nella specializzazione acquisita con gli studi, secondo il Centralizzatore delle discipline dell’istruzione preuniversitaria.
Chi vuole insegnare di più può chiederlo per iscritto, ma il lavoro in più è gratuito: l’articolo 6 comma (2) stabilisce che le ore svolte oltre l’obbligo stabilito, ma entro il limite dell’orario intero, non sono retribuite in regime di pagamento a ore. E il personale esonerato non può insegnare a ore o in cumulo da nessuna parte, ai sensi dell’articolo 7 comma (1), regola che viene direttamente dalla legge.
L’unico spiraglio è all’articolo 7 comma (2): il consiglio di amministrazione dell’ispettorato può approvare il pagamento a ore in istituti di zone isolate dal punto di vista geografico e linguistico, ma soltanto se ricorrono cumulativamente cinque condizioni, fra cui che il posto sia stato messo a mobilità e che non vi sia personale qualificato disponibile. L’approvazione si dà con delibera motivata e soltanto fino alla fine delle lezioni dell’anno scolastico.
Per chi non può insegnare perché gli studi non glielo consentono, l’articolo 8 prevede attività equivalenti, dall’apprendimento di recupero e dalla preparazione all’eccellenza fino alle assistenze alle lezioni, al mentoring e alla partecipazione a programmi distrettuali o nazionali. L’elenco non è tassativo e la procedura che le dettaglia dovrà essere approvata dal segretario di Stato per l’istruzione preuniversitaria. Le attività equivalenti non possono sostituire l’insegnamento quando nella scuola esistono ore vacanti o riservate adatte alla specializzazione della persona.
Le federazioni sindacali rappresentative conservano il diritto di designare persone esonerate, entro un massimo di 90 cattedre a livello nazionale. La novità è che il loro esonero ora può essere anche totale, non solo parziale. Quelle 90 cattedre significano, a 20 ore ciascuna, fino a 1.800 ore di lezione alla settimana tolte dalle classi. Le persone designate depositano ogni mese una relazione di attività presso l’organizzazione sindacale e i presidenti di federazione riferiscono ogni semestre al ministero.
A pagare le ore liberate è, di fatto, sempre la scuola. Il direttore conserva lo stipendio della funzione dirigenziale, mentre le ore che non svolge più restano nell’inquadramento e devono essere coperte da qualcun altro, come parte di orario o con il pagamento a ore. L’articolo 10 comma (1) impone agli ispettorati di monitorare l’applicazione delle norme nei limiti del bilancio già approvato alle istituzioni e agli istituti, quindi senza soldi aggiuntivi. Lo stesso articolo 10, al comma (2), consente al ministero di chiedere la revoca degli atti emessi senza rispettare le norme.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il decreto sostituito, il n. 4.690/2026, era stato pubblicato il 27 agosto 2026 ed era esso stesso nuovo: aveva abrogato le norme del 2011, che avevano retto 15 anni. È rimasto in vigore 19 giorni. La sua logica era del tutto diversa: fissava ore fisse, le stesse per tutti i direttori nella stessa situazione, qualunque cosa insegnassero.
Il confronto, posizione per posizione, mostra che nessuna categoria ci rimette. Le cifre nuove sono calcolate su un orario di 20 ore, quello dei docenti di scuola media, liceo e post-secondario.
Il cambiamento maggiore riguarda il direttore di un istituto con al massimo 100 bambini. Il vecchio decreto non gli riconosceva alcun esonero, quindi svolgeva l’orario intero, 20 ore alla settimana, come un docente che non dirige nulla. D’ora in avanti ne insegna 8. Sono 12 ore in meno, più che in qualsiasi altra posizione dell’atto.
In un istituto con più di 100 bambini che non soddisfaceva le condizioni di dimensione, l’obbligo scende da 14 ore a 8. Negli istituti grandi, cioè quelli che avevano almeno 25 gruppi di studio o soddisfacevano una delle altre condizioni del vecchio articolo 2 comma (2), scende da 10 ore a 8 e, se l’istituto ha tra 750 e 999 bambini, a 7. In quelli molto grandi, con almeno 1.000 alunni, scende da 8 ore a 6.
I direttori aggiunti scendono da 12 ore a 8. Da 12 a 8 passano anche i direttori dei palazzi e dei club dei bambini, insieme a quelli dei centri distrettuali di risorse e assistenza educativa. Nelle case del corpo docente la dirigenza scende da 8 ore a 6. Negli ispettorati finora insegnavano tutti 6 ore; d’ora in avanti l’ispettore scolastico generale non insegna più affatto e i suoi aggiunti insegnano 4 ore. Gli ispettori con compiti di guida e controllo scendono da 8 ore a 6.
La seconda modifica di sostanza è il criterio. Il decreto abrogato misurava la complessità di una scuola con il numero di gruppi di studio, con le strutture aggregate, con la presenza del convitto o della mensa e con il numero di livelli di istruzione. Un direttore con 24 classi sparse in cinque corpi di fabbrica finiva automaticamente a 10 ore, anche se aveva 500 alunni. Il nuovo decreto ha tenuto un solo criterio, il numero di bambini. Il direttore con cinque strutture aggregate e 500 alunni ora è trattato esattamente come quello che ha un solo edificio: 40%.
La terza modifica riguarda i sindacati. Il vecchio testo permetteva loro di designare persone che beneficiano di un esonero parziale. Il nuovo testo dice «esonero parziale o totale». Il tetto delle 90 cattedre è rimasto intatto.
La quarta modifica è il divieto di pagamento a ore per il sovrappiù. Il testo precedente consentiva al personale dirigenziale di chiedere di svolgere l’orario per intero, senza dire nulla sui soldi. Il nuovo articolo 6 comma (2) stabilisce espressamente che le ore oltre l’obbligo non sono retribuite.
Si è spostata anche l’eccezione per le zone isolate. Prima era riservata agli istituti di livello primario o di scuola media del mondo rurale situati in zone isolate. Ora si applica a qualsiasi istituto di zone isolate dal punto di vista geografico e linguistico, a prescindere dal livello e dal contesto, ma è subordinata a cinque requisiti cumulativi che la legge non richiede.
Infine è comparsa una categoria nuova, i centri di formazione per le minoranze, i cui direttori insegnano il 30%, ed è sparita una menzione: i centri di eccellenza, nominati espressamente nel vecchio decreto, non compaiono più nel nuovo. Restano coperti, perché l’articolo 51 della legge n. 198/2023 stabilisce che funzionano come strutture di educazione extrascolastica, e quelle stanno all’articolo 4 delle norme, ma la copertura arriva per rinvio, non per nome.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I direttori delle scuole piccole escono dalla situazione assurda in cui dirigevano un istituto e, allo stesso tempo, svolgevano un orario intero di lezione. Il passaggio da 20 a 8 ore è la correzione più grande dell’atto e colpisce esattamente dove la mancanza di tempo per dirigere si sentiva di più, nelle scuole rurali con meno di 100 bambini.
- Le percentuali legano l’obbligo di insegnamento all’orario reale di ciascuno, non a una tabella fissa. Quando la legge alza l’orario di insegnamento, come ha fatto la legge n. 141/2025 portandolo da 18 a 20 ore, sale in proporzione anche l’obbligo dei direttori, senza bisogno di un decreto nuovo.
- La regola di arrotondamento è scritta ed è scritta in un solo senso, per difetto, all’articolo 1 comma (5). Non resta spazio per interpretazioni locali sulle frazioni di ora.
- Il divieto di insegnare a ore o in cumulo, ripreso dalla legge, chiude una prassi con cui un direttore esonerato poteva accumulare redditi da ore in altre scuole, nel tempo di cui era stato liberato proprio per dirigere.
- L’atto dice esplicitamente che cosa succede a chi ha studi che non consentono di costituire l’obbligo: svolge attività equivalenti, elencate all’articolo 8, ma solo se nella scuola non ci sono ore vacanti adatte alla sua specializzazione.
Che cosa resta un problema
- Il decreto è stato firmato il 31 agosto e pubblicato il 15 settembre, otto giorni dopo l’inizio delle lezioni. Gli inquadramenti per l’anno scolastico 2026-2027 erano già stati fatti secondo il decreto precedente, allora in vigore, e il nuovo atto non contiene alcuna disposizione transitoria su di essi.
- Lo stesso direttore può arrivare a due percentuali diverse, 35% o 30%, se il suo istituto soddisfa contemporaneamente una condizione dell’articolo 3 comma (2) e una del comma (3). Il vecchio decreto lo evitava, perché lo scaglione inferiore si applicava soltanto in aggiunta a quello superiore.
- Le percentuali si rapportano a un orario espresso in ore, ma per le educatrici e i maestri la legge definisce l’orario come un posto, non come un numero di ore. Dall’atto non risulta da che cosa si tolga quel 40% nel caso di un direttore di scuola dell’infanzia o di scuola primaria, benché l’articolo 3 si riferisca espressamente a istituti con bambini della scuola prescolare e della prima infanzia.
- Il numero di ore che un direttore insegna finisce per dipendere dalla sua disciplina, non dalla scuola che dirige. Due direttori di istituti identici insegnano 8 e rispettivamente 10 ore se uno è docente di matematica e l’altro maestro istruttore. Il vecchio sistema, con ore fisse, li trattava allo stesso modo.
- Le ore liberate non sono finanziate a parte. L’articolo 10 comma (1) impone di restare nei limiti del bilancio già approvato, quindi la loro copertura grava sulla pianta organica esistente della scuola, in un sistema che ha già carenza di docenti in alcune discipline.
- I criteri di complessità sono spariti. Una scuola con cinque strutture aggregate, convitto e mensa, ma con 500 alunni, è trattata come una con un solo edificio e lo stesso numero di bambini.
- L’atto non si fissa alcun termine per i propri strumenti: la procedura del segretario di Stato dell’articolo 8 e il decreto con l’elenco dei sindacalisti esonerati dell’articolo 9 comma (7) non hanno una scadenza, benché le scuole debbano applicare le regole dal 15 settembre.
Consigli pratici
- Verificate prima qual è il vostro orario di insegnamento, non la percentuale. Per i docenti di scuola media, liceo e post-secondario l’orario è di 20 ore alla settimana fino all’inizio dell’anno scolastico 2029-2030, ai sensi dell’articolo LVIII della legge n. 141/2025, non di 18 come scrive la legge n. 198/2023. Tutti i calcoli partono da lì.
- Rileggete il conteggio dei bambini al 1° settembre 2026. È quello che decide se siete al 40%, al 35% o al 30%, e l’articolo 1 comma (6) lo congela per tutto l’anno scolastico. Se l’istituto ha perso o accolto bambini dopo il 1° settembre, la cifra vecchia resta valida fino all’anno prossimo.
- Se l’istituto soddisfa contemporaneamente una condizione del comma (2) e una del comma (3) dell’articolo 3, chiedete per iscritto all’ispettorato di comunicarvi la percentuale applicabile, così da avere un documento. L’atto non dice quale dei due scaglioni prevalga.
- Confrontate la decisione di inquadramento emessa in agosto o a inizio settembre con la griglia nuova. Se il numero di ore è diverso, chiedetene il rifacimento, perché l’articolo 10 comma (2) consente al ministero di chiedere la revoca degli atti emessi senza rispettare le norme.
- Non accettate ore oltre l’obbligo stabilito pensando che saranno pagate a ore. L’articolo 6 comma (2) le dichiara espressamente non retribuite finché restano sotto l’orario intero.
- Se insegnate in regime di pagamento a ore in un’altra scuola, verificate se rientrate nell’eccezione dell’articolo 7 comma (2). Le cinque condizioni sono cumulative e l’approvazione deve esistere come delibera motivata del consiglio di amministrazione dell’ispettorato, non come semplice accettazione tacita.
- I direttori di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che insegnano essi stessi alla sezione o alla classe dovrebbero chiedere all’ispettorato la base di calcolo in ore, per iscritto, prima di firmare l’inquadramento. Il loro orario è definito dalla legge come posto e la percentuale non si può applicare direttamente.
Domande frequenti
Quante ore insegna un direttore di scuola dal 15 settembre 2026?
Perché ora ci sono percentuali e non ore, come prima?
Che cosa succede agli inquadramenti fatti a settembre, secondo il decreto vecchio?
Il direttore che insegna meno perde parte dello stipendio?
Posso insegnare di più, se voglio?
Un direttore esonerato può prendere ore pagate in un’altra scuola?
Chi copre le ore che il direttore non insegna più?
Che cosa cambia negli ispettorati?
Che cosa succede dopo la riorganizzazione degli ispettorati scolastici?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Articolo 3 dell’allegato, commi (2) e (3). Entrambi sono redatti come eccezioni al comma (1), non l’uno rispetto all’altro, e ciascuno si applica se l’istituto soddisfa «cel puțin una», cioè almeno una, delle condizioni elencate. Le condizioni possono ricorrere contemporaneamente, perché si riferiscono a popolazioni diverse. Un istituto con 900 bambini di cui 550 della scuola prescolare rientra sia nel comma (2) lettera a), da 750 a 999 bambini, sia nel comma (3) lettera b), almeno 500 bambini della scuola prescolare. Allo stesso modo, un istituto con 1.200 bambini di cui 450 della scuola prescolare rientra nel comma (3) lettera a) e nel comma (2) lettera b). Il testo non stabilisce quale scaglione prevalga, quindi per lo stesso istituto si possono sostenere due percentuali, 35% e 30%, cioè 7 o 6 ore alla settimana su un orario di 20 ore. Il decreto abrogato risolveva la situazione per costruzione: l’articolo 2 comma (3) del Decreto n. 4.690/2026 si applicava solo agli istituti che soddisfacevano già una condizione del comma (2) e, in aggiunta, una di quelle proprie.
- Articolo 1 commi (4) e (5) e articolo 3 dell’allegato, letti insieme all’art. 207 comma (4) della legge n. 198/2023. Tutti gli obblighi di insegnamento sono espressi come percentuale di un orario, e il comma (5) chiude il calcolo arrotondando per difetto le «fracțiuni de oră», cioè le frazioni di ora, quindi presuppone che l’orario sia un numero di ore. Alle lettere a), b) e c) dell’art. 207 comma (4), l’orario delle educatrici, dei docenti per l’educazione della prima infanzia e dei maestri non è un numero di ore, ma un posto per ciascuna sezione o classe; così lo definisce anche l’art. LVIII lett. a) della legge n. 141/2025. Il decreto cita dell’art. LVIII soltanto le lettere b), d) e f), cioè proprio quelle espresse in ore, ma l’articolo 3 comma (2) lettere b) e c) e comma (3) lettere b) e c) si riferiscono espressamente a istituti con bambini della scuola prescolare e della prima infanzia, quindi l’atto si applica anche ai direttori di scuola dell’infanzia. Per un direttore così, che è educatrice o docente per l’educazione della prima infanzia, il testo non indica alcuna grandezza da cui prendere il 40%, e il risultato non si può esprimere in ore.
Analisi della redazione
Il problema che il decreto risolve è reale e antico. Un direttore di scuola piccola del mondo rurale dirigeva un’istituzione con bilancio, personale, appalti, autorizzazioni e relazioni e, in parallelo, svolgeva un orario intero di lezione, cioè tante ore quante un docente che non dirige nulla. Il vecchio decreto, quello del 27 agosto, aveva lasciato la situazione intatta: sotto i 100 bambini, esonero zero. Il nuovo atto la risolve in una sola mossa, portando l’obbligo a 8 ore. È quella la modifica che conta davvero nell’atto, benché non sia annunciata da nessuna parte come tale, perché il nuovo testo non dice che cosa sostituisce, si limita ad abrogare.
La prima osservazione che non si coglie leggendo il decreto dall’inizio alla fine è che il passaggio dalle ore alle percentuali ha spostato una variabile da un posto a un altro. Nel sistema vecchio, quanto insegnava un direttore dipendeva dalla sua scuola: dimensioni, strutture aggregate, convitto, livelli di istruzione. Nel sistema nuovo dipende, in buona parte, da che cosa insegna il direttore. Due persone che dirigono due istituti tecnici identici, con 600 alunni ciascuno, arrivano a 8 e rispettivamente 10 ore alla settimana se una è docente di storia, con orario di 20 ore, e l’altra maestro istruttore, con orario di 26. La differenza di due ore non ha nulla a che vedere con il lavoro di direzione. L’arrotondamento per difetto accentua l’effetto in senso inverso per chi ha l’orario alto: il 40% di 26 fa 10,4 ore, che diventano 10, cioè il 38,5% reale, mentre il docente di storia insegna esattamente il 40%. Più l’orario è alto, più la percentuale effettiva è bassa, ma più il numero assoluto di ore è alto.
La seconda osservazione esce dal confronto fra i due decreti, posizione per posizione. Nessuna categoria insegna più di prima. Tutte insegnano meno, e le differenze vanno da due ore, per gli ispettori di guida e controllo, fino a dodici, per i direttori delle scuole piccole. In un anno in cui la stessa amministrazione ha alzato l’orario del docente ordinario da 18 a 20 ore con la legge n. 141/2025, la direzione presa per il personale dirigenziale è esattamente opposta. Non è necessariamente un’incoerenza, perché il lavoro di direzione consuma davvero tempo, ma è una scelta di politica pubblica che l’atto non spiega da nessuna parte e che la relazione di approvazione, non pubblicata, avrebbe dovuto giustificare. Il costo si vede solo in negativo: le ore liberate restano nell’inquadramento, devono essere insegnate da qualcun altro e, ai sensi dell’articolo 10 comma (1), devono essere coperte con il bilancio già approvato.
La terza osservazione riguarda il calendario, e lì le cose davvero non tornano. L’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 stabilisce che ogni modifica della legge entra in vigore dal primo giorno dell’anno scolastico successivo. Il Parlamento ha derogato espressamente a questa regola nell’articolo IV della legge n. 182/2026, proprio perché i tetti prendessero l’anno scolastico 2026-2027, e ha ottenuto l’entrata in vigore il 31 agosto, una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Il ministro ha firmato il decreto attuativo lo stesso giorno, il 31 agosto. Poi il testo è rimasto fermo 15 giorni prima di arrivare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, dove è comparso il 15 settembre, otto giorni dopo che i bambini erano entrati in classe, il 7 settembre. La fretta del Parlamento è stata annullata da un intervallo amministrativo. In quegli otto giorni le scuole hanno applicato il decreto del 27 agosto, l’unico in vigore, e gli inquadramenti fatti allora non corrispondono più alla griglia di adesso. L’atto non ha alcuna disposizione transitoria, ma ha, all’articolo 10 comma (2), una leva con cui il ministero può chiedere la revoca degli atti emessi senza rispettare le norme. Il testo non distingue in base alla data di emissione.
La quarta osservazione riguarda i termini, ed è quella che mostra più chiaramente il rapporto di forza. Le scuole e gli ispettorati devono applicare la griglia dal primo giorno, il 15 settembre. Il ministero non si fissa alcun termine per nulla: la procedura sulle attività equivalenti, senza la quale le persone dell’articolo 8 non sanno che cosa devono fare, si approva con atto del segretario di Stato, senza data; il decreto con l’elenco nominativo dei 90 sindacalisti esonerati e con la percentuale di ciascuno, dell’articolo 9 comma (7), non ha data; e l’articolo 11, che cambia le denominazioni delle istituzioni, si aggancia alla «data della riorganizzazione degli ispettorati scolastici», un evento senza scadenza in questo atto. Le relazioni sono richieste ogni mese ai sindacalisti esonerati e ogni semestre ai presidenti di federazione, ma il ministero non si obbliga a pubblicare nulla su come vengono usate quelle 90 cattedre, che valgono fino a 1.800 ore di lezione alla settimana.
Infine, un dettaglio di tecnica legislativa che non ha conseguenze giuridiche, ma mostra come è stato fatto l’atto. L’articolo 1 comma (6) congela al 1° settembre «il numero di gruppi di studio, di alunni, di bambini della scuola prescolare e della prima infanzia, nonché gli altri elementi utilizzati per determinare l’obbligo di insegnamento». Il numero di gruppi di studio non è usato da nessuna parte nelle nuove norme: l’articolo 3 lavora esclusivamente con il numero di bambini. Quel criterio veniva dal decreto abrogato, dove decideva davvero l’inquadramento. È rimasto nel testo come traccia della versione precedente.
Che cosa andrebbe cambiato
- Riscrivere l’articolo 3 comma (3) come eccezione ai commi (1) e (2), oppure introdurre una regola di prevalenza. Effetto: l’istituto che soddisfa contemporaneamente una condizione per comma riceve una sola percentuale, non due, e l’ispettorato non decide più d’ufficio se il direttore insegna 6 o 7 ore alla settimana.
- Stabilire esplicitamente la base di calcolo per le funzioni docenti il cui orario è definito come posto e non come ore: educatrici, docenti per l’educazione della prima infanzia, maestri e docenti per l’istruzione primaria. Effetto: i direttori di scuola dell’infanzia e di scuola primaria possono ricavare dall’atto quante ore devono insegnare, invece di dipendere da un’interpretazione locale di che cosa significhi il 40% di un posto.
- Aggiungere una disposizione transitoria sugli inquadramenti redatti tra il 27 agosto e il 15 settembre 2026, sotto il decreto abrogato. Effetto: le scuole sanno se rifare le decisioni dalla data della pubblicazione o dall’inizio dell’anno scolastico, e l’articolo 10 comma (2) non può più essere letto come fondamento per revocare atti che erano legittimi quando sono stati emessi.
- Fissare un termine per la procedura del segretario di Stato dell’articolo 8 e per il decreto con l’elenco dei sindacalisti esonerati dell’articolo 9 comma (7). Effetto: gli obblighi che il ministero impone alle scuole dal primo giorno sono accompagnati da termini per i propri strumenti, e il personale che non può costituire l’obbligo di insegnamento non resta senza regole applicabili.
- Reintrodurre un criterio di complessità accanto al numero di bambini, del tipo delle strutture aggregate o del numero di livelli di istruzione. Effetto: il direttore che amministra cinque corpi di fabbrica non è più trattato in modo identico a quello che ha un solo edificio e lo stesso numero di alunni, come accadeva anche nel decreto del 2026 che questo abroga.
- Nominare espressamente i centri di eccellenza all’articolo 4, accanto ai palazzi, ai club e ai centri distrettuali di risorse e assistenza educativa. Effetto: il loro inquadramento non dipende più dal rinvio all’articolo 51 della legge n. 198/2023, e i direttori di questi centri, nominati espressamente nel decreto abrogato, ritrovano la propria categoria nel testo che li riguarda.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 778 del 15 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 14
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