In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, la questione di legittimità costituzionale con cui il sindacato dei poliziotti del Ministero dell’Interno impugnava il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici negli anni 2021 e 2022.
  • Restano costituzionali tutte le misure impugnate: gli stipendi base mantenuti al livello del mese di dicembre dell’anno precedente, le maggiorazioni soggette a un tetto, l’indennità di mensa congelata e, nella difesa, nell’ordine pubblico e nella sicurezza nazionale, i diritti di vitto corrisposti al livello del mese di gennaio 2019.
  • Sono interessati i poliziotti e il personale a contratto del M.A.I. che hanno procedimenti in corso, ma anche, per effetto del precedente, qualsiasi categoria di personale retribuito con fondi pubblici che contesti una misura di austerità salariale adottata con ordinanza d’urgenza.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 457/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 596 del 21 luglio 2026
Pronunciata: 16 ottobre 2025

Quindici procedimenti, quattro anni di cause e una sola risposta: il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici nel 2021 e nel 2022 era costituzionale. La Corte ha deciso all’unanimità e non ha riproposto le proprie argomentazioni, perché le aveva già esposte tre volte. La decisione n. 457 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 596 del 21 luglio 2026, respinge come infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Sindacato nazionale dei poliziotti e del personale a contratto del M.A.I. È la stessa linea giurisprudenziale con cui la Corte ha confermato, pochi giorni dopo, anche il tetto agli aumenti retributivi dei dipendenti pubblici.

I testi impugnati sono le due ordinanze d’urgenza con cui il Governo ha prolungato l’austerità salariale nel settore pubblico: l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020, per l’anno 2021, e l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021, di contenuto quasi identico, per l’anno 2022. Entrambe derogavano alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici, vale a dire al calendario di aumenti che la legge prometteva.

Il meccanismo era semplice e si ripeteva di anno in anno. Lo stipendio base, il soldo di funzione o l’indennità di inquadramento restavano al livello del mese di dicembre dell’anno precedente, a condizione che la persona ricoprisse la stessa funzione e lavorasse alle stesse condizioni. Le maggiorazioni, i premi, i compensi e gli altri elementi della retribuzione lorda mensile non potevano superare l’importo di dicembre. L’indennità di mensa rimaneva al valore dell’anno precedente. E nelle istituzioni della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, la compensazione in denaro e l’assegno in valore per i diritti di vitto venivano corrisposti al livello del mese di gennaio 2019, quindi con due, e poi tre, anni di ritardo.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è diretto e riguarda coloro che hanno avviato le cause. I quindici procedimenti riuniti, pendenti dinanzi alle corti d’appello di Pitești, Craiova, Iași, Timișoara e Bucarest e dinanzi al tribunale distrettuale di Constanța, proseguiranno senza il fondamento su cui si reggevano le domande di aumenti retributivi. I giudici non possono più disapplicare quei testi in quanto incostituzionali.

Il secondo effetto è quello che conta al di là di questa controversia. La Corte ha rilevato espressamente che la soluzione e le motivazioni delle decisioni precedenti, ossia la decisione n. 631 del 7 novembre 2024, la decisione n. 544 del 29 ottobre 2024 e la decisione n. 388 del 17 settembre 2024, conservano la loro validità, perché non sono emersi elementi nuovi. In pratica, la linea giurisprudenziale sul congelamento degli stipendi tramite ordinanza d’urgenza risulta consolidata, e una nuova contestazione fondata sugli stessi argomenti non ha prospettive.

Il terzo effetto riguarda una questione procedurale dalle conseguenze concrete. I testi criticati non erano più in vigore, perché erano stati adottati con applicabilità limitata a un solo esercizio finanziario. La Corte si è comunque pronunciata su di essi, richiamando la decisione n. 766 del 15 giugno 2011: un testo scaduto viene esaminato se continua a produrre effetti giuridici nelle cause in cui la questione è stata sollevata. Senza questa regola, lo Stato potrebbe sottrarsi a qualsiasi controllo di costituzionalità adottando misure valide per un solo anno.

Il quarto effetto è un segnale per le trattative retributive nel settore pubblico. Gli argomenti invocati dal sindacato hanno coperto quasi tutto il registro costituzionale disponibile: il principio di legalità, la non discriminazione e l’uguaglianza dei diritti, la tutela del diritto di proprietà, il diritto a un tenore di vita dignitoso, le condizioni per la limitazione dell’esercizio di alcuni diritti e le condizioni alle quali il Governo può adottare ordinanze d’urgenza. Nessuno è stato accolto.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano normativo non cambia nulla: la decisione conferma, non modifica. Le ordinanze restano come erano, e il 2021 e il 2022 restano anni in cui gli aumenti promessi dalla legge quadro n. 153/2017 non sono stati applicati.

Ciò che cambia è la prospettiva delle cause. Fino alla pubblicazione di questa decisione, un ricorrente poteva sperare che il giudice costituzionale tornasse sulla propria giurisprudenza, tanto più che il sindacato aveva insistito con fascicoli depositati tra il 2022 e il 2024. La decisione chiude questa via nel modo più netto possibile, all’unanimità e con un rinvio ai propri precedenti, senza un riesame nel merito degli argomenti.

Cambia anche la chiarezza su un dettaglio che passava inosservato: l’assegno di vitto del personale della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale è rimasto ancorato al livello del mese di gennaio 2019 per diversi anni consecutivi. La decisione non corregge questo divario, ma conferma che il legislatore delegato aveva il diritto di mantenerlo.

Merita di essere ricordato un dettaglio procedurale. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato il proprio punto di vista sulla questione. La Corte ha giudicato sulla base delle conclusioni del pubblico ministero, che ne ha chiesto il rigetto. La stessa austerità salariale ha colpito anche altri diritti dei dipendenti pubblici: il divieto del 2018 su premi e buoni regalo ha ricevuto a sua volta un verdetto di costituzionalità.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude in modo prevedibile una lunga serie di controversie e risparmia ai giudici l’esame ripetuto della stessa questione di legittimità costituzionale.
  • Conferma la regola, utile a chiunque agisca in giudizio, secondo cui un testo scaduto resta soggetto al controllo di costituzionalità finché produce effetti nelle cause pendenti.
  • Dà al bilancio pubblico una base giuridica stabile: le misure di austerità salariale adottate con ordinanza d’urgenza non saranno ribaltate retroattivamente.
  • L’unanimità elimina ogni ambiguità. Non esiste un’opinione dissenziente capace di alimentare una nuova tornata di contestazioni.

Che cosa resta un problema

  • La legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici prometteva un calendario di aumenti dal quale il Governo ha derogato anno dopo anno, con ordinanze successive. La decisione convalida questa prassi, senza metterla in discussione.
  • I dipendenti che hanno avviato cause nel 2021 e nel 2022 ricevono la risposta definitiva solo nel 2026, dopo la pubblicazione della decisione. Quattro anni di incertezza, con costi di giudizio reali.
  • La Corte non riesamina gli argomenti nel merito, ma rinvia alle proprie decisioni precedenti. Per i ricorrenti la motivazione resta così breve rispetto alla posta in gioco.
  • I diritti di vitto ancorati al gennaio 2019 sono rimasti invariati per anni, in un periodo di inflazione elevata. L’effetto sul potere d’acquisto non è trattato dalla decisione.

Consigli pratici

  1. Se hai una causa pendente su aumenti retributivi per il 2021 o il 2022 fondata sull’illegittimità costituzionale di queste ordinanze, valuta con il tuo avvocato di riorientare la domanda. Questo fondamento non è più utilizzabile.
  2. Verifica se la tua domanda contiene anche un capo distinto, per esempio un inquadramento errato nella funzione o una modifica delle condizioni di lavoro. Le ordinanze mantenevano lo stipendio solo nella misura in cui la persona ricopriva la stessa funzione e lavorava alle stesse condizioni, quindi un reale cambiamento di situazione resta discutibile.
  3. Non confondere il rigetto della questione con il rigetto della causa. Il giudizio di merito prosegue e il giudice si pronuncia separatamente sulla tua domanda.
  4. Per le future trattative collettive, tieni presente che il giudice costituzionale ha convalidato la deroga, tramite ordinanza d’urgenza, al calendario della legge quadro n. 153/2017. L’argomento giuridico è esaurito, quindi la posta si sposta sulla trattativa e sulla legge di bilancio.
  5. Se lavori nella difesa, nell’ordine pubblico o nella sicurezza nazionale, controlla sulla busta paga a quale livello ti viene calcolato l’assegno in valore per i diritti di vitto. Gli aggiornamenti successivi al 2019 si leggono negli atti normativi adottati dopo il periodo coperto da queste ordinanze.
  6. Le decisioni della Corte producono effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, non dalla pronuncia. Qui tra i due momenti corrono nove mesi, uno scarto che conta nel calcolo dei termini processuali.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha respinto come infondata la questione di legittimità costituzionale e ha dichiarato che le disposizioni impugnate dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 e dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021 sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La soluzione è stata adottata all’unanimità dei voti.
Che cosa prevedevano, in concreto, i testi impugnati?
Il mantenimento degli stipendi base, dei soldi di funzione e delle indennità di inquadramento al livello del mese di dicembre dell’anno precedente, un tetto alle maggiorazioni e agli altri elementi della retribuzione lorda mensile, il congelamento dell’indennità di mensa e, nella difesa, nell’ordine pubblico e nella sicurezza nazionale, il pagamento dei diritti di vitto al livello del mese di gennaio 2019.
Perché la Corte si è pronunciata su testi non più in vigore?
Perché le ordinanze avevano applicabilità limitata a un anno, ma continuano a produrre effetti giuridici nelle cause in cui la questione è stata sollevata. La regola deriva dalla decisione n. 766 del 15 giugno 2011 e consente il controllo dei testi scaduti in situazioni di questo tipo.
Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?
Il Sindacato nazionale dei poliziotti e del personale a contratto del M.A.I., in nome e per conto dei propri iscritti, in quindici procedimenti pendenti dinanzi alle corti d’appello di Pitești, Craiova, Iași, Timișoara e Bucarest e dinanzi al tribunale distrettuale di Constanța.
Quali disposizioni della Costituzione sono state invocate?
Il principio di legalità, la non discriminazione e l’uguaglianza dei diritti, la tutela del diritto di proprietà, il diritto a un tenore di vita dignitoso, le condizioni per la limitazione dell’esercizio di alcuni diritti e le condizioni di adozione delle ordinanze d’urgenza. La Corte non ha accolto nessuno degli argomenti.
Posso ancora impugnare queste ordinanze in un’altra causa?
In pratica no, non con gli stessi argomenti. La decisione è definitiva e generalmente vincolante, e la Corte ha precisato di mantenere la propria giurisprudenza precedente in assenza di elementi nuovi. Una nuova questione identica verrebbe respinta.
Che cosa succede alle mie cause per gli aumenti retributivi?
Proseguono nel merito, davanti ai giudici che hanno rimesso la questione alla Corte. Essi però non possono più disapplicare in quanto incostituzionali i testi che hanno congelato gli stipendi nel 2021 e nel 2022.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 596 del 21 luglio 2026 16 pagine PDF, 112 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.