In breve
- La Corte costituzionale ha rigettato l’eccezione, in quanto infondata, all’unanimità. Il testo che nel 2018 ha impedito a qualunque istituzione pubblica romena di erogare buoni regalo, premi, indennità di vitto o indennità di ferie resta costituzionale, e con esso l’ordinanza d’urgenza nel suo complesso.
- Riguarda il personale retribuito con fondi pubblici che ha ancora cause pendenti sui diritti del 2018 e le istituzioni alle quali la Corte dei conti ha contestato pagamenti di questo tipo. Per tutti gli altri, la sentenza non modifica nessuna somma in pagamento.
- La ragione del rigetto: premi e buoni non sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ma diritti retributivi supplementari, che il legislatore può modificare, sospendere o sopprimere; e la retribuzione non figura tra le materie riservate alla legge organica, quindi il Governo poteva intervenire con un’ordinanza d’urgenza.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 768 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
L’anno in cui nessuno, nel settore pubblico, ha ricevuto né un premio, né un buono regalo, né l’indennità di vitto o quella di ferie ha superato il vaglio di costituzionalità, con otto anni di ritardo. La Corte costituzionale ha rigettato l’eccezione sollevata dalla città di Vișeu de Sus, nel distretto di Maramureș, contro l’art. 9 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2017, il testo che ha sospeso quei diritti per tutto il 2018. La sentenza prosegue una linea costante della Corte, la stessa su cui si era fondato anche il rigetto dell’eccezione sul congelamento degli stipendi pubblici nel 2021 e nel 2022: i diritti che si aggiungono alla retribuzione di base possono essere sospesi per legge quando lo Stato stringe la spesa.
L’espressione «misura fiscale e di bilancio» suona tecnica, ma copre una cosa semplice. Lo Stato ha due leve che può muovere nel corso di un anno: quanto incassa, cioè il lato fiscale, e quanto spende, cioè il lato di bilancio. L’ordinanza di dicembre 2017 ha agito sulla seconda, pochi giorni prima che il bilancio per il 2018 entrasse in discussione, e il suo preambolo dice chiaramente perché: la mancata adozione delle misure avrebbe prodotto un impatto aggiuntivo sul disavanzo del bilancio generale consolidato pari al 5,14% del prodotto interno lordo nel 2018, e il disavanzo avrebbe superato la soglia del 3% prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La sospensione di premi e buoni è stata uno dei risparmi entrati in quel calcolo.
Il testo impugnato stabiliva che, nel 2018, le istituzioni e le autorità pubbliche, indipendentemente dal sistema di finanziamento e di subordinazione, comprese le attività finanziate integralmente con entrate proprie costituite presso di esse, «non concedono al proprio personale buoni regalo, premi né l’indennità di vitto e l’indennità di ferie previste dalla legge quadro n. 153/2017». La definizione delle istituzioni interessate è ripresa da due fonti, l’art. 2 comma (1) punto 30 della legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche e l’art. 2 comma (1) punto 39 della legge n. 273/2006 sulle finanze pubbliche locali, e copre in pratica tutto il settore pubblico: ministeri, agenzie, comuni, ospedali, scuole, teatri, a prescindere dal fatto che il denaro arrivi dal bilancio dello Stato, dal bilancio locale o dalle entrate proprie dell’ente.
L’eccezione nasce da una controversia concreta. La città di Vișeu de Sus, per mezzo del sindaco, era in causa con la Corte dei conti a proposito di alcuni premi di eccellenza, cioè i compensi che l’art. 26 comma (1) della legge quadro n. 153/2017 consente agli ordinatori di spesa di attribuire mensilmente al personale che ha contribuito direttamente a risultati di rilievo, entro il limite del 5% della spesa per le retribuzioni di base della pianta organica. Il fascicolo, aperto nel 2020, era giunto in cassazione davanti alla Corte d’appello di Cluj, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza civile del 19 aprile 2021.
La città ha formulato due censure, entrambe di forma e non di contenuto. La prima: la retribuzione sarebbe materia riservata alla legge organica, ai sensi dell’art. 73 comma (1) e comma (3) lettere o) e p) della Costituzione, quindi il Governo non poteva intervenirvi con un’ordinanza d’urgenza. La seconda: non sarebbe esistita la situazione straordinaria che l’art. 115 comma (4) della Costituzione richiede per qualunque ordinanza d’urgenza, poiché la relazione illustrativa parlava dell’effetto positivo sul bilancio dello Stato, mentre il bilancio locale ne è distinto, e le autorità locali hanno, ai sensi dell’art. 11 della legge quadro n. 153/2017, la libertà di decidere sulla retribuzione del proprio personale.
La Corte ha risposto a entrambe e le ha rigettate. Le maggiorazioni, i premi e gli altri incentivi sono, nella sua giurisprudenza costante, diritti retributivi supplementari e non diritti fondamentali, e il legislatore può differenziarli, modificarli, sospenderli o perfino sopprimerli. Il sistema retributivo, quale che sia la categoria professionale, non figura tra le materie elencate in modo tassativo dall’art. 73 comma (3) della Costituzione, quindi non è materia di legge organica. Quanto all’urgenza, la Corte ha ripreso le motivazioni della sentenza n. 230 del 2 giugno 2020, con cui la stessa ordinanza era già stata verificata, e ha constatato che il preambolo motiva in modo obiettivo e convincente sia la situazione straordinaria sia l’urgenza. Il dispositivo è breve: le disposizioni dell’art. 9 comma (1), nonché l’ordinanza nel suo complesso, sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante.
Gli effetti che produce
La sentenza produce effetti dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, secondo cui le pronunce della Corte sono generalmente vincolanti dalla pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro. Trattandosi di un rigetto, non modifica alcuna norma e non apre alcuna via di recupero: l’art. 9 comma (1) resta esattamente come è stato scritto nel 2017 e come è stato applicato nel 2018.
L’effetto più diretto si vede nel fascicolo da cui tutto è partito. La cassazione davanti alla Corte d’appello di Cluj prosegue con il testo intatto, quindi la difesa costruita sulla sua incostituzionalità viene a cadere. Qui merita una precisazione che in molti trascurano: dal 2010, quando la legge n. 177/2010 ha eliminato la sospensione di diritto del processo, sollevare un’eccezione di incostituzionalità non blocca più il giudizio. Il giudice poteva dunque decidere la causa senza attendere la risposta della Corte e, se ha atteso, ha atteso quattro anni e otto mesi.
Per le altre cause sullo stesso testo, la sentenza chiude una porta. Una pronuncia di accoglimento avrebbe consentito la revocazione delle sentenze definitive rese nelle cause in cui l’eccezione era stata sollevata, ai sensi dell’art. 509 comma (1) punto 11 del codice di procedura civile. Un rigetto non consente nulla di tutto questo. Inoltre i diritti retributivi si prescrivono in tre anni dalla nascita del diritto di azione, ai sensi dell’art. 268 comma (1) lettera c) del codice del lavoro, quindi il 2018 è chiuso da tempo per chi non ha già una causa avviata.
Per le istituzioni pubbliche che nel 2018 hanno comunque erogato quei diritti e hanno ricevuto misure dalla Corte dei conti, la sentenza conferma il fondamento del controllo. Il divieto era valido, quindi il pagamento è stato effettuato senza base legale, e l’argomento dell’autonomia locale non è stato ritenuto dalla Corte sufficiente a sottrarre i bilanci locali alla sfera dell’ordinanza.
L’effetto più importante è però quello indiretto, e riguarda l’anno in corso. Il ragionamento di questa sentenza, secondo cui premi e buoni di valore sono diritti retributivi supplementari che possono essere sospesi per legge, si applica in modo identico ai testi oggi in vigore. Nel 2026, l’art. XIX commi (1) e (3) della legge n. 141/2025 vieta alle istituzioni pubbliche di erogare buoni di valore, con l’eccezione dei buoni per il nido, e di attribuire premi, bonus o altri diritti di natura analoga. L’indennità di vitto di 347 lei al mese e il voucher vacanza di 800 lei vengono erogati nel 2026, ma solo al personale con una retribuzione mensile netta fino a 6.000 lei. Chi volesse impugnare questi testi parte, dopo il 10 settembre 2026, da una posizione perdente.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 10 settembre 2026, l’art. 9 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2017 era stato applicato e invocato in giudizio, ma non aveva un proprio verdetto di costituzionalità. L’ordinanza era stata verificata una volta, con la sentenza n. 230 del 2 giugno 2020, ma in quella sede la Corte si era pronunciata sull’art. 7 comma (2) e sulla legge di approvazione, non sull’art. 9. Questa sentenza estende all’art. 9 comma (1) la soluzione e le motivazioni del 2020 e aggiunge una risposta alla censura sulla legge organica, che la Corte aveva trattato separatamente, nella sentenza n. 543 del 29 ottobre 2024.
La seconda cosa che è cambiata, ma prima, riguarda l’atto e non la sentenza. Il divieto del comma (1) non è rimasto totale nemmeno nel 2018. La legge n. 80/2018, con cui il Parlamento ha approvato l’ordinanza, ha aggiunto all’art. 9 due nuovi commi, (3) e (4), applicabili dal 31 marzo 2018. In forza di essi, le stesse istituzioni pubbliche erogavano nel 2018 una sola indennità di ferie o premio di ferie, in forma di voucher, sulla base dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2009, mentre per il personale militare, i poliziotti, i funzionari pubblici con statuto speciale delle carceri e il personale civile degli enti della difesa e dell’ordine pubblico venivano rimborsati servizi turistici prestati in Romania. In altre parole, l’indennità di ferie della legge quadro n. 153/2017 è stata sospesa, ma sostituita dal voucher vacanza del 2009. Il divieto reale e senza sostituti è rimasto su buoni regalo, premi e indennità di vitto.
Il terzo cambiamento è quello tra il 2018 e il 2026 e mostra come si è spostata la logica della misura. Nel 2018 il divieto era piatto: nulla per nessuno, salvo le eccezioni del comma (2), i premi per gli sportivi, per gli staff tecnici, per alunni, studenti, ricercatori e docenti premiati alle olimpiadi e ai concorsi. Nel 2026 premi e buoni di valore restano sospesi, con l’eccezione dei buoni per il nido, ma l’indennità di vitto e il voucher vacanza vengono erogati con un tetto di reddito, per retribuzioni nette fino a 6.000 lei. La misura è passata dunque dalla sospensione generale all’erogazione selettiva, il che non la rende più morbida per tutti: chi supera il tetto non riceve nessuna delle due.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude, per tutte le cause future, le due censure di forma più usate contro le ordinanze di austerità retributiva: la riserva di legge organica e la mancanza della situazione straordinaria.
- Dà ai giudici una risposta citabile su un testo che ha prodotto controversie per otto anni, invece di lasciare ogni collegio a interpretare da sé la giurisprudenza precedente.
- La motivazione è breve e verificabile, con i richiami alle pronunce su cui si fonda, quindi può essere seguita anche da un lettore senza formazione giuridica.
- Conferma che la retribuzione del personale pagato con fondi pubblici non è materia di legge organica, il che chiarisce anche il dibattito sui futuri pacchetti fiscali e di bilancio.
- Afferma espressamente che i diritti retributivi supplementari possono anche essere differenziati per categorie di personale, argomento che sostiene i tetti di reddito usati dal 2025 in poi.
Che cosa resta un problema
- Tra la pronuncia, il 9 dicembre 2025, e la pubblicazione, il 10 settembre 2026, sono passati 275 giorni, e la sentenza diventa vincolante solo dalla pubblicazione. In tutto questo tempo i giudici hanno deciso senza di essa.
- Dalla rimessione alla Corte, il 19 aprile 2021, alla pubblicazione sono passati 1.970 giorni, cioè cinque anni, quattro mesi e 22 giorni, per un testo che è stato applicato 365 giorni.
- L’argomento più serio della città, quello secondo cui il bilancio locale è distinto dal bilancio dello Stato, è riportato al paragrafo 7 della sentenza, ma non riceve alcuna risposta nei paragrafi da 15 a 19.
- La Corte non si chiede in nessun punto se una misura presentata come annuale resti temporanea dopo essere stata riproposta anno dopo anno, sebbene nel 2025 si trovasse all’ottava riproposizione.
- La sintesi delle conclusioni del pubblico ministero, al paragrafo 3, attribuisce all’ordinanza del 2017 un obiettivo di disavanzo «per l’anno 2023», mentre il preambolo dell’atto parla sempre dell’anno 2018.
- Il richiamo al precedente principale è datato in modo errato: la sentenza n. 230/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1321 del 31 dicembre 2020, non del 13 dicembre 2020.
Consigli pratici
- Se avete una causa pendente sui diritti retributivi del 2018, la sentenza non vi aiuta e non vi danneggia: conferma il testo che il giudice applicava comunque. Chiedete però una verifica del fascicolo, perché dal 2010 il processo non si sospende più in attesa della risposta della Corte, e una sospensione eventualmente disposta è illegittima.
- Non avviate nuove cause sui premi, sui buoni o sulle indennità non erogate nel 2018. Il termine di tre anni dell’art. 268 comma (1) lettera c) del codice del lavoro è scaduto da tempo, e la sentenza non lo rimette in corso.
- Gli ordinatori di spesa che preparano pagamenti nel 2026 dovrebbero leggere l’art. XIX della legge n. 141/2025 prima di promettere qualcosa: il solo buono di valore consentito è quello per il nido, mentre premi e bonus sono sospesi, salvo i diritti dell’art. XIV comma (1) della stessa legge.
- I dipendenti del settore pubblico dovrebbero confrontare la propria retribuzione netta con il tetto di 6.000 lei: al di sotto, nel 2026 spettano l’indennità di vitto di 347 lei al mese e il voucher vacanza di 800 lei; al di sopra, nessuna delle due.
- Le istituzioni in causa con la Corte dei conti su pagamenti del periodo 2018-2025 possono citare questa sentenza, ma a favore della Corte dei conti, non contro di essa. Verificate dall’inizio se la difesa si appoggia su un argomento che la Corte costituzionale ha già rigettato.
- Quando leggete una pronuncia della Corte costituzionale, guardate la data della decisione e non solo quella della pubblicazione. La distanza può arrivare quasi a un anno, e in quell’intervallo la situazione giuridica è diversa da quella che mostra la giurisprudenza pubblicata.
Domande frequenti
L’eccezione è stata accolta o rigettata?
Che cosa significa «costituzionali rispetto alle censure formulate»?
Che cos’è, in parole semplici, una misura fiscale e di bilancio?
Che cosa prevedeva esattamente l’art. 9 comma (1)?
Posso ancora chiedere il denaro relativo al 2018?
L’art. 9 è ancora in vigore?
Che cosa si applica nel 2026 al posto di quel testo?
Perché ci sono voluti cinque anni?
Analisi della redazione
La sentenza risolve un problema reale, anche se lo risolve tardi. Per otto anni qualunque istituzione pubblica controllata per premi pagati nel 2018 ha potuto invocare in difesa l’incostituzionalità del testo che li vietava, e i giudici hanno dovuto cavarsela con la giurisprudenza generale della Corte, non con un verdetto su quel testo. Ora il verdetto esiste, è unanime ed è formulato in termini di principio, quindi copre anche i testi successivi della stessa famiglia. La motivazione non inventa nulla: riprende il ragionamento della sentenza n. 230 del 2 giugno 2020, che riguardava la stessa ordinanza, e lo completa con la sentenza n. 543 del 29 ottobre 2024 sulla questione della legge organica. Chi cerca un mutamento di giurisprudenza qui non lo trova, e questa è in sé una buona notizia per la prevedibilità.
La prima osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è l’aritmetica dei tempi, ed è inclemente. La norma verificata è vissuta 365 giorni, quanto l’anno 2018. Il suo controllo di costituzionalità è durato 1.970 giorni dalla rimessione alla pubblicazione, cioè cinque anni, quattro mesi e 22 giorni, di cui 1.695 giorni fino alla decisione e altri 275 dopo di essa. Il rapporto è di oltre cinque a uno tra la durata della verifica e la durata della norma verificata, e non dipende dalla complessità della causa: la motivazione nel merito sta in cinque paragrafi e non contiene alcun elemento nuovo. I 275 giorni tra decisione e pubblicazione meritano uno sguardo separato, perché l’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza vincolante alla data della pubblicazione. In una causa in cassazione, nove mesi bastano per una sentenza definitiva resa senza la pronuncia che chiariva proprio il testo applicato.
La seconda osservazione richiede di aprire un altro atto e cambia il modo in cui si legge tutta questa sentenza. La misura del 2018 non è stata, in realtà, una misura di un anno. È stata riproposta senza interruzioni: con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 e le sue modifiche successive, tra cui le Ordinanze d’urgenza del Governo n. 1/2020, n. 226/2020 e n. 130/2021, per gli anni dal 2019 al 2022; con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022 per il 2023, la n. 115/2023 per il 2024, la n. 156/2024 per il 2025 e, infine, con l’art. XIX della legge n. 141/2025 per il 2026. Sono nove anni consecutivi di divieto presentato ogni volta come annuale. Il dato più eloquente è che la formulazione del 2017 è stata copiata quasi alla lettera: l’art. XIX della legge n. 141/2025 si apre con la stessa doppia definizione dei destinatari, l’art. 2 comma (1) punto 30 della legge n. 500/2002 e l’art. 2 comma (1) punto 39 della legge n. 273/2006, seguita dalla stessa costruzione «non concedono al proprio personale». La Corte ha dunque convalidato non un testo scaduto, ma lo stampo di una norma oggi in vigore, e di questo nella sentenza non vi è traccia.
Il punto debole della motivazione è un altro e si vede semplicemente contando gli argomenti. Il paragrafo 7 riporta la censura più interessante della città di Vișeu de Sus: la relazione illustrativa invocava l’effetto positivo sul bilancio dello Stato, ma il bilancio pubblico locale è distinto dal bilancio dello Stato, e l’art. 11 della legge quadro n. 153/2017 lascia alle autorità locali la libertà di decidere il livello e le modalità di attribuzione della retribuzione del proprio personale. I paragrafi da 15 a 19 non le rispondono. La Corte risponde in modo rigoroso sui due parametri costituzionali invocati al paragrafo 14, l’art. 73 e l’art. 115 comma (4), e nulla di più, il che è formalmente corretto, poiché l’autore dell’eccezione non ha ancorato l’argomento dell’autonomia locale a nessun articolo della Costituzione. Resta però una sentenza che convalida una norma applicabile anche ai bilanci locali senza dire una riga sui bilanci locali. Accanto a questo merita di essere messa una cifra dell’atto: il tetto dei premi di eccellenza dell’art. 26 comma (1) della legge quadro n. 153/2017 è pari al 5% della spesa per le retribuzioni di base dell’ente, quindi il divieto ha sottratto alla decisione di ogni ordinatore di spesa un fondo fino al 5% della propria massa salariale, indipendentemente dal fatto che il denaro venisse dal bilancio dello Stato o dalle imposte locali. Infine, due sbavature di redazione che segnaliamo qui e non tra gli errori, perché nessuna delle due cambia la soluzione: il paragrafo 3 attribuisce all’ordinanza del 2017 un obiettivo di disavanzo «per l’anno 2023», sebbene il preambolo parli costantemente del 2018, e il paragrafo 18 colloca il precedente principale nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1321 del 13 dicembre 2020, quando quel numero della Gazzetta è del 31 dicembre 2020. Il collegio era composto da otto giudici su nove, il che rispetta il quorum dei due terzi dell’art. 51 comma (1) della legge n. 47/1992, quindi l’unanimità richiamata nel dispositivo è l’unanimità di quegli otto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la pubblicazione delle pronunce della Corte costituzionale, per esempio 30 giorni dalla decisione. Effetto: scompaiono i 275 giorni in cui una pronuncia esiste ma non vincola nessuno, e i giudici non emettono più sentenze definitive su testi la cui sorte costituzionale è già decisa ma non comunicata.
- L’obbligo, per l’atto che riproponga una misura temporanea, di indicare a quale anno di proroga si trovi e per quale durata complessiva. Effetto: all’art. XIX della legge n. 141/2025 si leggerebbe nero su bianco che il divieto è al nono anno, e il dibattito sul suo carattere eccezionale si svolgerebbe su una cifra e non su impressioni.
- Che la motivazione delle pronunce della Corte risponda anche agli argomenti non ancorati a un parametro costituzionale, almeno con una riga che spieghi perché non possono essere esaminati. Effetto: l’autore dell’eccezione e il giudice remittente apprendono perché il loro argomento centrale è rimasto senza risposta, e la stessa censura non viene riproposta identica in un altro fascicolo.
- Una rettifica del richiamo del paragrafo 18, alla Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1321 del 31 dicembre 2020. Effetto: chi cerca il precedente partendo dalla sentenza lo trova al primo tentativo, invece di imbattersi in un numero che a quella data non esiste.
- La verifica della sintesi delle conclusioni del pubblico ministero rispetto al preambolo dell’atto, prima della redazione finale. Effetto: scompaiono i casi in cui una pronuncia pubblicata attribuisce a un’ordinanza del 2017 un obiettivo di bilancio per il 2023, dando al lettore l’impressione che l’atto verificato sia un altro.
- L’indicazione, nelle pronunce su norme temporanee, se e su quali testi in vigore si riverberi la motivazione. Effetto: un ordinatore di spesa che legge la sentenza nel 2026 capisce subito che il ragionamento copre l’art. XIX della legge n. 141/2025, invece di presumere che si discuta solo dell’anno 2018.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
