In breve

  • La regola secondo cui il personale pagato con fondi pubblici è stato reinquadrato, nel gennaio 2010, nella funzione e nello scaglione di anzianità di servizio che aveva nel mese di dicembre 2009 è costituzionale, ha stabilito la Corte costituzionale. Il testo, l’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009, è uscito dalla vigenza il 1° gennaio 2011, ossia da 5.745 giorni, ma continua a decidere processi di ricalcolo delle pensioni. La Sentenza n. 589 dell’11 novembre 2025 è stata pubblicata il 24 settembre 2026 ed è generalmente vincolante da questa data, all’unanimità dei voti.
  • Perde il pensionato che ha sollevato l’eccezione, nell’appello davanti alla Corte d’appello di Cluj, e il suo argomento è stato respinto in modo puntuale. Egli ha invocato la Sentenza n. 51 del 4 febbraio 2020, con la quale la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’interpretazione data dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia a un testo di contenuto quasi identico. La Corte ha risposto che quella sentenza ha riguardato le somme compensative per il titolo di dottore di ricerca, non la soluzione del reinquadramento in sé, quindi gli argomenti non si trasferiscono.
  • Ciò che conta per chiunque abbia un fascicolo di ricalcolo pendente: questo fondamento è ormai chiuso, ma soltanto per le critiche formulate. Il dispositivo dice che il testo è costituzionale «în raport cu criticile formulate», cioè rispetto alle critiche formulate, e in questo fascicolo le critiche si sono ridotte a un rinvio a un’altra sentenza. Una costruzione diversa, con fondamenti costituzionali indicati espressamente, non è bloccata.
Atto: Sentenza n. 589 dell’11 novembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 sulla retribuzione unitaria del personale pagato con fondi pubblici
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 813 del 24 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 24 settembre 2026

La Corte costituzionale ha respinto come infondata l’eccezione sollevata da Gigi Sorin Sasu e ha constatato che l’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 sulla retribuzione unitaria del personale pagato con fondi pubblici è costituzionale rispetto alle critiche formulate. Il fascicolo di merito è una domanda di ricalcolo della pensione, arrivata in appello, e il testo in discussione è quello che ha deciso, nel gennaio 2010, in quale funzione e in quale scaglione di anzianità è stato reinquadrato ciascun dipendente del settore pubblico. La sentenza si aggiunge alla serie di cause con cui il giudice costituzionale rifiuta di riscrivere il modo di calcolo delle pensioni, dopo quella in cui ha mostrato che la perequazione delle pensioni militari con l’inflazione non può essere ottenuta in giudizio.

Il testo impugnato è breve e non lascia spazio a interpretazioni: «Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă și pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale avute în luna decembrie 2009», cioè il reinquadramento del personale si fa in corrispondenza degli scaglioni di anzianità di servizio e nelle funzioni corrispondenti alla categoria, al grado e al gradino professionale posseduti nel mese di dicembre 2009. Esso sta nel Capitolo IV della legge, intitolato «Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii», cioè il modo di determinare le retribuzioni nel primo anno di applicazione della legge, e quel capitolo fa parte della Parte II, della quale la legge stessa dice che disciplina il sistema unitario di retribuzione per un periodo transitorio.

Il periodo transitorio è durato un anno. La legge quadro n. 330/2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 762 del 9 novembre 2009, si è applicata dal 1° gennaio 2010 ed è stata abrogata il 1° gennaio 2011 dall’art. 39 lettera w) della legge quadro n. 284/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 877 del 28 dicembre 2010. La data dell’abrogazione è proprio la data di entrata in vigore della legge nuova, fissata dall’art. 46 di quest’ultima. Da allora fino alla pubblicazione della sentenza sono passati 5.745 giorni, ossia 15 anni, 8 mesi e 23 giorni. Il mese di riferimento del testo, dicembre 2009, è a 16 anni e 9 mesi di distanza.

L’autore dell’eccezione è un pensionato, e la sua causa si giudica presso la Corte d’appello di Cluj, Sezione IV per le controversie di lavoro e previdenza sociale, nel Fascicolo n. 496/100/2019*. Il giudice ha adito la Corte costituzionale con l’ordinanza civile di rimessione del 21 ottobre 2020, e presso la Corte la causa ha ricevuto il numero di fascicolo 522D/2021. Né i presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno trasmesso punti di vista.

L’argomento dell’autore è stato uno solo, di tipo analogico. Con la Sentenza n. 51 del 4 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 204 del 13 marzo 2020, la Corte aveva accolto un’eccezione riguardante l’art. 4 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2010, testo che dice, quasi con le stesse parole, che il personale pagato con fondi pubblici si reinquadra nelle funzioni e negli scaglioni di anzianità posseduti al 31 dicembre 2009. Se quel testo è caduto, ha sostenuto l’autore, deve cadere anche questo. L’autore non ha indicato alcun articolo della Costituzione, limitandosi a quel rinvio. La rappresentante del pubblico ministero ha chiesto, esattamente per questo motivo, il rigetto dell’eccezione per inammissibilità.

Il giudice costituzionale è andato comunque al merito e ha spiegato perché l’analogia non tiene. La Sentenza n. 51/2020 non ha riguardato il reinquadramento come soluzione legislativa, ma l’interpretazione che l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia aveva dato, con la Decisione n. 21 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1002 del 13 dicembre 2016, a un gruppo di testi letti insieme, e soltanto riguardo alle somme compensative spettanti per il possesso del titolo di dottore di ricerca. Lì il problema era la divergenza tra il giudice supremo e la giurisprudenza della Corte stessa. Qui l’oggetto della causa è il ricalcolo di una pensione, quindi, nella formulazione della sentenza, gli argomenti non si applicano mutatis mutandis.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 24 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 813. L’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza vincolante alla pubblicazione, non alla pronuncia, e tra i due momenti sono passati 317 giorni.

Il primo effetto lo sente l’appello di Cluj, che si giudica oltre con il testo rimasto in piedi. Il ricorrente può continuare a discutere come gli è stata calcolata la pensione in concreto, quale anzianità gli è stata riconosciuta e quali somme sono state prese nella base di calcolo, ma non può più sostenere che la regola del reinquadramento in base al dicembre 2009 sia, in sé, incostituzionale.

Il secondo effetto è più ampio del fascicolo. Il reinquadramento del gennaio 2010 è stato un’operazione unica, fatta una sola volta, sulla base della situazione del mese di dicembre 2009. Esso ha fissato la funzione, il grado, il gradino professionale e lo scaglione di anzianità da cui sono partiti tutti gli aumenti successivi, compresi quelli della legge quadro n. 284/2010 e della legge quadro n. 153/2017. Chi è stato reinquadrato allora in una posizione che considera sbagliata e sta ricalcolando adesso la pensione resta con quel punto di partenza, e la Corte ha confermato che questo non è un problema di costituzionalità.

Il terzo effetto riguarda i limiti della soluzione. La formula del dispositivo è stretta: il testo è costituzionale «în raport cu criticile formulate», cioè rispetto alle critiche formulate. In questo fascicolo, le critiche sono consistite in un solo rinvio a un’altra sentenza, senza alcun fondamento costituzionale invocato. Di conseguenza, lo spazio rimasto per un’eccezione costruita diversamente, sull’art. 16, sull’art. 44 o sull’art. 47 della Costituzione, non è chiuso da questa sentenza.

Il quarto effetto si vede per confronto con ciò che è stato pubblicato lo stesso giorno. Anche il 24 settembre 2026 la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato la Sentenza n. 419/2026, con la quale la Corte ha respinto come inammissibile, per mancanza di motivazione, un’eccezione sulla retribuzione dei militari e dei poliziotti. Lì l’autore aveva elencato 43 testi di riferimento senza spiegare nulla. Qui l’autore non ha invocato alcun testo di riferimento, e la Corte ha comunque analizzato il merito. Chi prepara un’eccezione dovrebbe sapere che la soglia di motivazione non è letta in modo identico in tutti i fascicoli.

Il quinto effetto riguarda una sentenza pronunciata nella stessa udienza e pubblicata lo stesso giorno. L’11 novembre 2025, con lo stesso collegio di otto giudici e lo stesso magistrato assistente, la Corte ha dato anche la Sentenza n. 591/2025, con la quale ha confermato il tetto al pagamento delle guardie dei medici al livello del gennaio 2018. Il meccanismo è lo stesso di qui: un mese di calendario fissato oltre un decennio fa decide quanto riceve oggi qualcuno pagato con fondi pubblici, e la Corte lo colloca, in entrambe le cause, nel margine di apprezzamento del legislatore.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo delle leggi non è cambiato nulla, e nemmeno poteva cambiare: l’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 è abrogato dal 1° gennaio 2011, e una sentenza di rigetto non lo rimette in vigore e non lo modifica. Ciò che è cambiato è lo stato del fascicolo di Cluj e lo statuto dell’argomento usato lì.

Fino a questa sentenza, la giurisprudenza offriva un gancio apparentemente solido. La Sentenza n. 51/2020 aveva dichiarato incostituzionali, nell’interpretazione data dal giudice supremo, l’art. 30 comma (6) e l’art. 48 comma (1) punto 7 della legge quadro n. 330/2009, l’art. 4 comma (1) e l’art. 6 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2010, l’art. 1 comma (5) della legge n. 285/2010 e l’art. 8 dell’allegato n. 5 della legge n. 63/2011. Quell’elenco contiene due testi della stessa legge di cui fa parte il comma impugnato qui, e uno di essi, l’art. 4 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2010, ha un contenuto quasi identico. La somiglianza del testo sembrava sufficiente.

La sentenza di adesso restringe quel gancio. Essa dice che la verifica fatta nel 2020 ha riguardato esclusivamente la rilevanza dei testi per il diritto alle somme compensative per il titolo di dottore di ricerca, non la soluzione del reinquadramento del personale pagato con fondi pubblici. In altre parole, la dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato una lettura della norma, data in un ricorso nell’interesse della legge, su una sola categoria di diritti economici, e non la norma stessa. Per qualsiasi altra situazione, compreso il ricalcolo della pensione, il testo si applica senza ostacoli.

Il secondo cambiamento è di tecnica difensiva. Dopo questa sentenza, il rinvio alla Sentenza n. 51/2020 non può più essere usato come argomento autonomo nei fascicoli di pensioni, e chi vuole impugnare la regola del reinquadramento deve scrivere una critica propria, con gli articoli della Costituzione indicati uno per uno. La misura si legge, indirettamente, proprio da questo fascicolo: qui la Corte ha analizzato il merito pur non avendo ricevuto alcun fondamento costituzionale, ma il risultato è stato un rigetto.

Ciò che non è cambiato è il rapporto tra legge e pensione. Una legge che è stata in vigore dodici mesi continua a decidere, dopo quasi diciassette anni, l’importo di pensioni in pagamento. Nessuna disposizione della sentenza tocca questo meccanismo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude un fascicolo che attendeva da 2.164 giorni, ossia da 5 anni, 11 mesi e 3 giorni, dall’ordinanza di rimessione alla pubblicazione. L’appello di Cluj può andare avanti.
  • Chiarisce esattamente che cosa ha deciso la Sentenza n. 51/2020 e che cosa non ha deciso. La differenza tra dichiarare incostituzionale una norma e dichiarare incostituzionale una sua interpretazione è scritta qui in modo comprensibile per chi non lavora nel contenzioso costituzionale.
  • Analizza il merito sebbene il procuratore avesse chiesto il rigetto per inammissibilità, per mancanza di motivazione. L’autore, un pensionato senza fondamenti costituzionali indicati nella domanda, ha comunque ricevuto una risposta al suo argomento.
  • Riproduce il testo impugnato parola per parola e lo colloca nella struttura della legge, con il capitolo e la parte a cui appartiene. I fascicoli che lavorano sulla forma della legge del 2010 possono usare la sentenza direttamente.
  • Mantiene aperto lo spazio per altre critiche, con la formula «rispetto alle critiche formulate». Non produce un effetto di blocco su qualsiasi futura eccezione sullo stesso testo.

Che cosa resta un problema

  • La pubblicazione è arrivata 317 giorni dopo la pronuncia, ossia a più di dieci mesi. La soluzione esisteva dall’11 novembre 2025, ma non produceva effetti, e l’appello di Cluj non poteva applicarla.
  • La motivazione di merito occupa sette paragrafi e non verifica il testo rispetto ad alcun articolo della Costituzione, perché nessuno è stato invocato. Il risultato è una constatazione di costituzionalità senza un termine di confronto scritto.
  • La soglia di motivazione appare applicata in modo non uniforme. Nella Sentenza n. 419/2026, pubblicata lo stesso giorno, la mancata spiegazione del rapporto di contrarietà ha portato all’inammissibilità; qui, l’assenza di qualsiasi fondamento costituzionale ha portato a un’analisi di merito.
  • La sentenza non dice nulla su che cosa succede alle persone reinquadrate in modo errato nel gennaio 2010. Il problema è reale, ma appartiene all’applicazione della legge, e il lettore resta senza l’indicazione che deve portarlo davanti al giudice di merito.
  • Il rinvio alla struttura della legge stessa è sbagliato: la sentenza attribuisce la regola del periodo transitorio all’art. 2 comma (3), sebbene essa si trovi all’art. 1 comma (3), mentre l’art. 2 comma (3) definisce qualcosa di completamente diverso.

Consigli pratici

  1. Se avete un fascicolo di ricalcolo della pensione basato sul modo in cui siete stati reinquadrati nel gennaio 2010, spostate la discussione dal terreno costituzionale a quello dei fatti. Chiedete l’atto di reinquadramento, verificate la funzione, il grado, il gradino professionale e lo scaglione di anzianità iscritti lì e confrontateli con la vostra situazione del dicembre 2009.
  2. Non costruite un’eccezione di incostituzionalità sulla semplice somiglianza di testo tra due norme. La Corte ha mostrato qui che, quando la sentenza invocata ha riguardato un’interpretazione data in un ricorso nell’interesse della legge, la conclusione non si trasferisce a un’altra categoria di diritti.
  3. Se volete comunque impugnare la regola del reinquadramento, indicate espressamente gli articoli della Costituzione e spiegate, per ciascuno, in che modo è violato. La formula «rispetto alle critiche formulate» del dispositivo lascia aperte le critiche che non sono state formulate in questo fascicolo.
  4. Verificate se nel vostro caso è in discussione la maggiorazione per il titolo di dottore di ricerca. Lì, e soltanto lì, la Sentenza n. 51/2020 resta applicabile, e l’interpretazione data dal giudice supremo nel 2016 è stata rimossa.
  5. Chiedete alla cassa pensioni il prospetto di calcolo, non soltanto la decisione. La base di calcolo si costruisce dai diritti retributivi del periodo, e il reinquadramento del 2010 è soltanto uno dei riferimenti che entrano in essa.
  6. Tenete presente che il testo è abrogato dal 1° gennaio 2011 e che una sentenza di rigetto non lo rimette in vigore. Esso si applica soltanto alle situazioni verificatesi mentre era in vigore, ossia nell’anno 2010, e qualsiasi pretesa relativa a periodi successivi ha un altro fondamento legale.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Ha respinto l’eccezione come infondata e ha constatato che l’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 sulla retribuzione unitaria del personale pagato con fondi pubblici è costituzionale rispetto alle critiche formulate. La decisione è stata presa all’unanimità dei voti.
Che cosa dice, concretamente, il testo confermato?
Che il reinquadramento del personale pagato con fondi pubblici si fa in corrispondenza degli scaglioni di anzianità di servizio e nelle funzioni corrispondenti alla categoria, al grado e al gradino professionale posseduti nel mese di dicembre 2009. È stata un’operazione unica, applicata dal gennaio 2010, che ha stabilito il punto di partenza per tutti gli aumenti successivi.
Se la legge è abrogata, perché conta ancora?
Perché i suoi effetti continuano. Il reinquadramento del 2010 ha fissato la funzione e l’anzianità da cui sono stati calcolati i diritti retributivi degli anni successivi, e quei diritti entrano oggi nella base di calcolo della pensione. La legge quadro n. 330/2009 è stata abrogata il 1° gennaio 2011, dall’art. 39 lettera w) della legge quadro n. 284/2010.
Perché non si è applicata la Sentenza n. 51/2020, se i testi sono quasi identici?
Perché quella sentenza non ha dichiarato incostituzionale la norma, ma l’interpretazione che l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia le ha dato, insieme ad altri testi, riguardo alle somme compensative per il titolo di dottore di ricerca. L’oggetto della causa di qui è il ricalcolo della pensione, e la Corte ha mostrato che gli argomenti non si applicano mutatis mutandis.
Posso impugnare di nuovo lo stesso testo in un altro fascicolo?
Sì. Il rigetto è stato pronunciato rispetto alle critiche formulate, e qui le critiche si sono ridotte a un rinvio a un’altra sentenza, senza alcun articolo della Costituzione indicato. Un’eccezione costruita su fondamenti costituzionali spiegati resta possibile, perché il divieto della legge n. 47/1992 riguarda soltanto i testi già dichiarati incostituzionali.
Da quale giorno produce effetti la sentenza?
Dal 24 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 813. L’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza generalmente vincolante delle sentenze della Corte al momento della pubblicazione.
Quanto è durata la procedura?
La Corte d’appello di Cluj ha adito la Corte costituzionale con l’ordinanza civile di rimessione del 21 ottobre 2020, e la sentenza è stata pronunciata l’11 novembre 2025, ossia dopo 1.847 giorni. Fino alla pubblicazione sono passati altri 317 giorni. In tutto, 2.164 giorni, ossia 5 anni, 11 mesi e 3 giorni. Il fascicolo di merito porta un numero del 2019.
Quanti giudici hanno partecipato?
Otto dei nove membri della Corte, sotto la presidenza di Elena-Simina Tănăsescu, con Patricia-Marilena Ionea come magistrato assistente. La decisione è stata presa all’unanimità dei voti e non ha opinioni dissenzienti o concorrenti.

Analisi della redazione

L’osservazione che cambia la posta del fascicolo esce dall’accostamento di due sentenze pubblicate lo stesso giorno, non dalla lettura di questa dall’inizio alla fine. Il 24 settembre 2026, la Gazzetta Ufficiale della Romania ha compreso anche la Sentenza n. 419/2026, con la quale la Corte ha respinto come inammissibile un’eccezione perché l’autore aveva elencato testi di riferimento senza spiegare il rapporto di contrarietà, invocando l’art. 10 comma (2) della legge n. 47/1992, che chiede che gli atti di rimessione siano motivati. Nel fascicolo di qui, l’autore non ha indicato nemmeno un articolo della Costituzione, e la rappresentante del pubblico ministero ha chiesto espressamente il rigetto per inammissibilità, esattamente per questo motivo. La Corte ha superato le conclusioni del procuratore e ha analizzato il merito. Le due soluzioni possono essere conciliate, perché nel fascicolo di qui esisteva un argomento identificabile, l’analogia con la Sentenza n. 51/2020, che la Corte ha potuto verificare. Ma il lettore che le mette una accanto all’altra non scopre da dove passa la linea: un argomento senza fondamenti costituzionali passa, e fondamenti costituzionali senza argomento non passano.

La seconda osservazione richiede di aprire la legge di organizzazione della Corte. L’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992 permette l’eccezione soltanto contro una legge o un’ordinanza «in vigoare», cioè in vigore. L’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 non era in vigore né alla data della rimessione, il 21 ottobre 2020, né alla pronuncia: era stato abrogato quasi dieci anni prima. La competenza della Corte si appoggia anche qui sulla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, che ha esteso il controllo alle disposizioni i cui effetti continuano. Vale la pena osservare che lo stesso art. 39 della legge quadro n. 284/2010 che ha abrogato la legge, alla lettera w), ha abrogato alla lettera x) anche l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2010, ossia proprio l’atto su cui si appoggiava l’analogia dell’autore. Entrambe le norme confrontate sono uscite dalla vigenza lo stesso giorno, il 1° gennaio 2011, ed entrambe producono effetti in contenziosi del 2026.

La terza osservazione riguarda un rinvio errato, verificabile nel testo della legge. Al paragrafo 14, la Corte spiega la natura transitoria della parte II della legge quadro n. 330/2009 e attribuisce quella precisazione all’«art. 2 comma (3) dello stesso atto normativo». Nella legge, quella proposizione sta all’art. 1 comma (3); l’art. 2 comma (3) dice qualcosa di completamente diverso, ossia quali categorie di personale entrano nel settore pubblico. Il contenuto citato dalla Corte è riprodotto correttamente, e la soluzione non dipende dal numero dell’articolo, per cui non abbiamo portato l’osservazione tra gli errori: nessuno che legga in buona fede arriva a due conclusioni giuridiche diverse. Resta tuttavia il fatto che le sentenze della Corte si citano parola per parola, e l’avvocato che apre l’art. 2 comma (3) per verificare il carattere transitorio della legge trova lì una definizione del personale del settore pubblico.

La quarta osservazione è una misurazione che dice più della motivazione. La legge quadro n. 330/2009 è stata in vigore dodici mesi, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Il mese di riferimento che usa il testo confermato, dicembre 2009, è proprio il mese precedente all’inizio della sua applicazione. Da quel mese fino alla pubblicazione della sentenza sono passati 16 anni e 9 mesi, e dall’abrogazione 5.745 giorni. In altre parole, una fotografia della situazione del personale scattata in un solo mese del 2009 decide l’importo di pensioni in pagamento nel 2026, e il controllo di costituzionalità di quella fotografia si è concluso dopo 2.164 giorni di procedura. Il rapporto tra la durata di vita della legge e la durata del contenzioso nato da essa è, qui, di circa uno a sei.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La Corte dovrebbe applicare la stessa soglia di motivazione in fascicoli giudicati nello stesso periodo. Due sentenze pubblicate lo stesso giorno trattano in modo diverso una domanda senza fondamenti costituzionali spiegati. Un criterio enunciato una volta, in una sentenza di principio, risparmierebbe agli avvocati di indovinare se il loro fascicolo sarà letto nel merito o chiuso sull’ammissibilità.
  • Il rinvio all’art. 2 comma (3) andrebbe rettificato, con un’errata o in una sentenza successiva, all’art. 1 comma (3). La correzione non cambia la soluzione, ma ferma la propagazione dell’errore nelle decisioni che citeranno il paragrafo 14 parola per parola, come si citano di solito i considerando della Corte.
  • La regola del reinquadramento del 2010 andrebbe riformulata in un atto in vigore, per l’uso dei ricalcoli di pensione. Finché la cifra di partenza sta in una legge abrogata 15 anni fa, ogni fascicolo deve ricostruire perché un testo inesistente produce ancora effetti, e le casse pensioni e i giudici arrivano a soluzioni diverse su situazioni identiche.
  • L’intervallo tra pronuncia e pubblicazione andrebbe limitato da una norma espressa. Qui sono stati 317 giorni nei quali la soluzione esisteva, ma non produceva effetti, e il giudice d’appello non poteva applicarla. Un termine scritto nella legge n. 47/1992 renderebbe prevedibile il momento della ripresa dei fascicoli in attesa.
  • Le sentenze che respingono un’eccezione basata sull’analogia dovrebbero dire espressamente che cosa resta applicabile della sentenza invocata. Qui la Sentenza n. 51/2020 resta in vigore per le somme compensative relative al titolo di dottore di ricerca. Una frase che la delimiti preverrebbe le rinunce nei fascicoli in cui essa è, in realtà, applicabile.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 813 del 24 settembre 2026, pagine 2-3 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.