In breve

  • L’eccezione contro l’ordinanza che ha fissato, nel 2008, i valori da cui si calcolano i soldi dei militari e gli stipendi dei poliziotti è stata respinta come inammissibile, cioè senza essere giudicata nel merito. Il motivo non riguarda le retribuzioni: l’autore ha elencato 35 articoli della Costituzione e 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, senza mostrare in che modo il testo li violerebbe. La Sentenza n. 419 del 30 aprile 2026 è stata pubblicata il 24 settembre 2026 ed è definitiva e generalmente vincolante da questa data, all’unanimità dei voti.
  • Perde il militare che ha sollevato l’eccezione, e il suo fascicolo presso il Tribunale di Mehedinți si giudica oltre, con il testo intatto. I due valori di riferimento settoriali, 193,4694 lei e 197,3387 lei, introdotti dall’Ordinanza del Governo n. 8/2008, restano la base di calcolo che la legge usa per i soldi, per gli stipendi e per la determinazione, il ricalcolo e la perequazione delle pensioni militari di Stato.
  • Il rigetto per inammissibilità non chiude la discussione di merito, a differenza di un rigetto per infondatezza. La Corte non ha detto che l’ordinanza è costituzionale; ha detto che non le è stato chiesto nulla di verificabile. Le stesse disposizioni possono essere impugnate di nuovo, da chiunque abbia un fascicolo pendente, se questa volta la critica è scritta e spiegata.
Atto: Sentenza n. 419 del 30 aprile 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 per la modifica e l’integrazione della legge n. 138/1999 sulla retribuzione del personale militare, nonché per la modifica dell’Ordinanza del Governo n. 38/2003 e dell’Ordinanza del Governo n. 64/2006
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 812 del 24 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 24 settembre 2026

La Corte costituzionale ha respinto come inammissibile l’eccezione sollevata da Florin Claudiu Rolea contro l’Ordinanza del Governo n. 8/2008, l’atto da cui viene la cifra usata ancora oggi per il calcolo dei soldi e degli stipendi nella difesa, nell’ordine pubblico e nelle carceri. È la terza sentenza delle ultime settimane che tocca la stessa ordinanza, dopo quella in cui la Corte ha mostrato che gli stipendi dei poliziotti e dei militari si calcolano ancora su un valore fissato nel 2008. La differenza è che qui la Corte non è arrivata a guardare l’ordinanza: si è fermata prima del merito, perché l’eccezione non conteneva alcuna critica che potesse verificare.

Il testo impugnato era l’ordinanza nel suo complesso. Essa ha aggiunto sei punti, dall’11 al 16, alla nota dell’allegato n. 1 della legge n. 138/1999 sulla retribuzione del personale militare, regole che mantenevano i coefficienti di gerarchizzazione dei soldi per la durata della ristrutturazione dell’Esercito romeno. L’articolo II ha poi fissato il valore di riferimento settoriale a 193,4694 lei dal 1° aprile 2008 e a 197,3387 lei dal 1° ottobre 2008, sia per i militari, sia per i poliziotti e per i funzionari pubblici con statuto speciale delle carceri. Il secondo valore è esattamente il primo aumentato del 2%: moltiplicata per 1,02, la cifra di aprile dà 197,3388 lei, mentre l’ordinanza ha stampato 197,3387 lei, ossia un decimo di milligrammo di leu più in basso.

La posta in gioco non è storica. Il punto 16 introdotto dalla stessa ordinanza dice che il soldo di funzione calcolato con quei coefficienti è base di calcolo non soltanto per i diritti retributivi, ma anche per la determinazione, il ricalcolo e la perequazione delle pensioni militari di Stato. Da qui viene la serie di processi che arrivano alla Corte a quasi due decenni dall’adozione dell’atto.

L’ordinanza non è più, formalmente, in vigore. L’articolo II è stato abrogato dalla legge quadro n. 330/2009 sulla retribuzione unitaria del personale pagato con fondi pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 762 del 9 novembre 2009, e l’ordinanza nel suo insieme è stata respinta dal Parlamento con la legge n. 49/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 185 del 22 marzo 2012. Quella legge ha un solo articolo, con un solo verbo: si respinge. Tra la pubblicazione dell’ordinanza, il 31 gennaio 2008, e il suo rigetto sono passati 1.512 giorni, nei quali l’atto si è applicato e ha prodotto diritti. La Corte ha potuto comunque esaminarla, invocando la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 549 del 3 agosto 2011, secondo la quale il controllo di costituzionalità copre anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo l’uscita dalla vigenza.

Il fascicolo di merito è una controversia del Tribunale di Mehedinți, Sezione II civile, del contenzioso amministrativo e tributario, con il numero 908/30/2020. Il giudice ha trasmesso l’eccezione alla Corte con l’ordinanza di rimessione del 17 novembre 2021, e presso la Corte costituzionale la causa ha ricevuto il numero di fascicolo 3.595D/2021. Né i presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato un punto di vista.

La critica dell’autore è stata, in sostanza, questa: il militare firma un giuramento senza essere stato informato sul rapporto di servizio, sulle attribuzioni del posto e sulla retribuzione, e l’annotazione dell’atto di nomina nell’ordine del giorno dell’unità non equivale ad averlo accettato, tanto più che l’ordine del giorno rientra nella categoria delle informazioni classificate. Sopra questa costruzione, l’autore ha posato un elenco: art. 1 commi (3) a (5), art. 4, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, art. 30 a 32, art. 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 57, art. 61 comma (1), art. 67, 73, 78, 108, 118, 124, 126 e art. 135 comma (2) lettera f) della Costituzione, più gli art. 7, 8, 13, 19, 20, 23, 25 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In tutto, 43 testi di riferimento e nessun paragrafo che spieghi perché uno di essi sarebbe violato.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 24 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 812. Il fondamento è l’art. 147 comma (4) della Costituzione, invocato nel dispositivo insieme all’art. 146 lettera d): la forza vincolante delle sentenze della Corte inizia con la pubblicazione, non con la pronuncia. Tra i due momenti sono passati 147 giorni.

Il primo effetto riguarda il fascicolo da cui tutto è partito. La controversia del Tribunale di Mehedinți si giudica oltre, con le disposizioni rimaste esattamente come sono state stampate nel 2008. L’autore dell’eccezione può continuare a sostenere qualsiasi difesa di fatto, ma non può più chiedere la sospensione del giudizio su questo fondamento.

Il secondo effetto è quello che manca, e conta più del primo. Un rigetto per inammissibilità non dice nulla sulla costituzionalità del testo. La Corte non ha scritto né che l’ordinanza rispetta la Costituzione, né che la viola; ha scritto che le affermazioni dell’autore non sono sufficienti per avviare un controllo di costituzionalità. Di conseguenza, non nasce alcuna autorità di cosa giudicata sul merito, e le stesse disposizioni possono essere impugnate domani, in un altro fascicolo, con una motivazione scritta.

Il terzo effetto riguarda chiunque oggi calcoli o contesti un soldo, uno stipendio di poliziotto o una pensione militare ricalcolata. Le cifre di 193,4694 lei e di 197,3387 lei restano dove erano, e il meccanismo del punto 16 dell’ordinanza, che le rende base di calcolo per le pensioni militari di Stato, non è stato toccato. Chi spera che una sentenza della Corte cancelli questo riferimento deve sapere che, su questo fascicolo, non è stato deciso nulla in tal senso.

Il quarto effetto si vede per confronto con ciò che è stato pubblicato lo stesso giorno. La Gazzetta Ufficiale della Romania del 24 settembre 2026 ha compreso anche la Sentenza n. 589/2025, in un fascicolo di ricalcolo della pensione in cui l’autore non aveva indicato alcun articolo della Costituzione, limitandosi a un rinvio a un’altra sentenza della Corte, e il procuratore aveva chiesto il rigetto per inammissibilità. Lì la Corte ha comunque analizzato il merito. Chi prepara un’eccezione dovrebbe sapere che la soglia di motivazione non è letta in modo identico in tutti i fascicoli.

Il quinto effetto è di metodo e si rivolge agli avvocati e ai sindacati che preparano eccezioni. La Corte ha ripetuto, con due sentenze più vecchie in mano, che un’eccezione ha tre elementi obbligatori: il testo contestato, il testo di riferimento che si pretende violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. I primi due si possono determinare in modo assoluto, il terzo non può essere dedotto dalla Corte al posto dell’autore, perché significherebbe un controllo d’ufficio, che non è permesso.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo delle leggi non è cambiato nulla. Nessuna disposizione è stata abrogata, riscritta o accompagnata da una riserva di interpretazione. L’Ordinanza del Governo n. 8/2008 era, prima del 24 settembre 2026, un atto respinto dal Parlamento nel 2012, con l’articolo II abrogato dal 2010, ma con effetti che si prolungano attraverso le pensioni calcolate sulla sua base. La situazione è la stessa anche dopo la pubblicazione della sentenza.

È cambiato invece lo stato del fascicolo di Mehedinți, che aveva, dal novembre 2021, una domanda sospesa sopra di sé. La domanda ha ricevuto una risposta, ma non quella attesa da nessuna delle parti: né il giudice remittente, né il procuratore avevano parlato di ammissibilità. Il Tribunale di Mehedinți aveva valutato l’eccezione come infondata, cioè aveva guardato il merito e non aveva dato ragione all’autore. Il rappresentante del pubblico ministero aveva chiesto, a sua volta, il rigetto per infondatezza, invocando la giurisprudenza della Corte. L’inammissibilità è venuta dalla Corte, d’ufficio, per un motivo che nessuno aveva messo in discussione.

Il secondo cambiamento, più discreto, è di ordine giurisprudenziale. La Corte ha usato di nuovo la Sentenza n. 1.313 del 4 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 12 del 6 gennaio 2012, e la Sentenza n. 785 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 646 del 9 settembre 2011. La prima costruisce il test dei tre elementi di un’eccezione, la seconda dice chiaramente che la semplice elencazione di disposizioni costituzionali o convenzionali non è una vera critica di incostituzionalità. Entrambe hanno ora un caso di applicazione recente e facile da citare, su un atto retributivo.

Ciò che non è cambiato, pur potendo cambiare, è proprio la domanda di merito. Se un quadro militare possa essere tenuto a un rapporto di servizio il cui contenuto retributivo non gli è stato comunicato resta una questione aperta. Non è stata respinta; non è stata letta.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude un fascicolo che era pendente da 1.772 giorni, ossia da 4 anni, 10 mesi e 7 giorni, dall’ordinanza di rimessione alla pubblicazione della sentenza. La controversia di Mehedinți può andare avanti.
  • Non blocca il merito. Essendo un rigetto per inammissibilità, non produce autorità di cosa giudicata sulla costituzionalità dell’ordinanza, quindi una critica bene scritta può arrivare di nuovo alla Corte.
  • Dice concretamente che cosa deve contenere un’eccezione: il testo impugnato, il testo di riferimento e la spiegazione della contrarietà tra i due. È una guida pratica per i sindacati e gli avvocati che lavorano su fascicoli retributivi.
  • Riproduce integralmente le disposizioni dell’ordinanza, comprese quelle abrogate nel 2009, quindi la sentenza può essere usata direttamente nei fascicoli vecchi, senza ricostruire la forma dell’atto alla data dei fatti.
  • Conferma, una volta di più, che un atto uscito dalla vigenza può essere controllato finché i suoi effetti continuano. Per i pensionati militari, che litigano su cifre del 2008, questa porta resta aperta.

Che cosa resta un problema

  • Quattro anni e mezzo di attesa per un risultato che non tocca il merito. Tra la rimessione e la pronuncia sono passati 1.625 giorni, e la conclusione si poteva formulare leggendo l’ordinanza di rimessione.
  • L’autore resta senza alcuna risposta alla sua domanda reale, quella sull’informazione del militare in materia di retribuzione prima del giuramento. È stata formulata, ma non è entrata nell’analisi.
  • La pubblicazione è arrivata 147 giorni dopo la pronuncia. La soluzione esisteva dal 30 aprile 2026, ma non produceva effetti, e il giudice di Mehedinți non poteva applicarla.
  • La legge non prevede alcuna fase in cui un’eccezione non motivata possa essere completata. Il risultato è binario: o il fascicolo scorre per quattro anni e si chiude senza merito, o l’autore rinuncia.
  • Le cifre che producono effetti fino a oggi vengono da un’ordinanza che il Parlamento ha respinto. La situazione non è creata dalla sentenza, ma la sentenza la lascia esattamente come era, e il lettore coinvolto in un contenzioso non riceve alcun chiarimento.

Consigli pratici

  1. Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, scrivete separatamente, per ciascun articolo della Costituzione invocato, in che modo il testo di legge lo viola. Un elenco di articoli, anche di 40 posizioni, viene respinto come inammissibile, e la perdita di tempo si misura in anni, non in mesi.
  2. Preferite due o tre fondamenti costituzionali spiegati in mezza pagina ciascuno, invece di trenta elencati in una riga. Il test della Corte non è quantitativo, ma richiede che dalla motivazione si possa ragionevolmente ricavare una critica.
  3. Verificate se il testo che impugnate è ancora in vigore e, se non lo è, scrivete nella domanda perché i suoi effetti continuano a prodursi nel vostro caso. Senza questo passaggio, rischiate un’inammissibilità per un altro motivo.
  4. Se la vostra controversia riguarda un soldo, uno stipendio di poliziotto o una pensione militare calcolata sui valori del 2008, conservate gli argomenti di fatto e di calcolo. Questa sentenza non vi chiude alcuna difesa di questo tipo, perché non ha esaminato l’ordinanza.
  5. Non leggete il rigetto come una conferma della costituzionalità. La formula del dispositivo è «respinge, ca inadmisibilă», cioè respinge, come inammissibile, non «constată că dispozițiile sunt constituționale», cioè constata che le disposizioni sono costituzionali. La differenza conta se preparate una nuova eccezione sullo stesso testo.
  6. Quando ricevete l’ordinanza di rimessione del giudice, leggetela come il documento che arriverà alla Corte. Essa deve comprendere i punti di vista delle parti e l’opinione del giudice, e ciò che non è scritto lì non sarà completato più tardi.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Ha respinto come inammissibile l’eccezione di incostituzionalità dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008, all’unanimità dei voti. Il motivo è la mancanza di motivazione: l’autore ha elencato testi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo senza spiegare il rapporto di contrarietà tra essi e le disposizioni impugnate.
Che differenza c’è tra «inammissibile» e «infondata»?
«Infondata» significa che il giudice costituzionale ha letto la critica, l’ha verificata e non le ha dato ragione; in quel caso il dispositivo dice anche che il testo è costituzionale rispetto alle critiche formulate. «Inammissibile» significa che il giudice non è arrivato al merito, perché la domanda non soddisfaceva una condizione di ammissibilità. Qui non è stato detto nulla sulla costituzionalità dell’ordinanza.
Si può impugnare di nuovo la stessa ordinanza?
Sì. Poiché il merito non è stato analizzato, non esiste una sentenza precedente che blocchi una nuova eccezione sulle stesse disposizioni. Il divieto della legge n. 47/1992 riguarda soltanto i testi già dichiarati incostituzionali. Una nuova eccezione deve però essere motivata, altrimenti avrà la stessa sorte.
Cambia qualcosa per i soldi dei militari o per le pensioni militari?
No. I valori di riferimento settoriali di 193,4694 lei, applicabili dal 1° aprile 2008, e di 197,3387 lei, applicabili dal 1° ottobre 2008, restano intatti, e così anche la regola del punto 16 dell’ordinanza, che li rende base di calcolo per la determinazione, il ricalcolo e la perequazione delle pensioni militari di Stato.
Come può essere controllato un atto che il Parlamento ha respinto nel 2012?
Con la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, la Corte ha stabilito che sono sottoposte al controllo di costituzionalità anche le leggi o le ordinanze i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo l’uscita dalla vigenza. L’Ordinanza del Governo n. 8/2008 ha prodotto diritti retributivi tra il 2008 e il 2010, e quei diritti entrano oggi nel calcolo delle pensioni.
Da quale giorno produce effetti la sentenza?
Dal 24 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 812. L’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza generalmente vincolante delle sentenze della Corte al momento della pubblicazione, non a quello della pronuncia.
Quanto è durata la procedura?
Il Tribunale di Mehedinți ha adito la Corte con l’ordinanza di rimessione del 17 novembre 2021, e la sentenza è stata pronunciata il 30 aprile 2026, ossia dopo 1.625 giorni. Fino alla pubblicazione sono passati altri 147 giorni. In tutto, 1.772 giorni, ossia 4 anni, 10 mesi e 7 giorni. Il fascicolo di merito porta un numero del 2020.
Chi ha sollevato l’eccezione e in che tipo di processo?
Florin Claudiu Rolea, nel Fascicolo n. 908/30/2020 del Tribunale di Mehedinți, Sezione II civile, del contenzioso amministrativo e tributario. La sentenza indica che l’oggetto della causa è una controversia relativa ai funzionari pubblici statutari, mentre gli argomenti scritti parlano della situazione dei quadri militari.

Analisi della redazione

La prima osservazione non si vede leggendo la sentenza, perché richiede di aprire la legge di organizzazione della Corte. L’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992 permette l’eccezione soltanto contro una legge o un’ordinanza «in vigoare», cioè in vigore. L’Ordinanza del Governo n. 8/2008 non era in vigore in nessun momento di questa procedura: l’articolo II era stato abrogato nel 2009 e l’ordinanza era stata respinta con la legge n. 49/2012. La competenza della Corte si appoggia qui interamente sulla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, che ha esteso il controllo agli effetti che si prolungano. La soluzione è ragionevole e, per i pensionati militari, è la sola che tiene la porta aperta. Resta però il fatto che, a 5.531 giorni dalla pubblicazione di quella sentenza, ossia a più di quindici anni, il testo della legge è rimasto invariato, e chi legge l’art. 29 comma (1) senza la giurisprudenza in mano capisce esattamente il contrario.

La seconda osservazione spiega perché il fascicolo è arrivato comunque alla Corte e perché è rimasto lì quattro anni e mezzo. L’art. 29 comma (5) della stessa legge obbliga il giudice remittente a respingere la domanda di rimessione quando l’eccezione è contraria alle previsioni dei commi (1), (2) o (3), cioè quando il testo non è in vigore, non ha legame con la causa o è già stato dichiarato incostituzionale. La mancanza di motivazione non è in questo elenco; essa viene dall’art. 10 comma (2), che chiede che gli atti di rimessione siano fatti in forma scritta e motivati. Di conseguenza, il Tribunale di Mehedinți non aveva alcun obbligo legale di verificare la motivazione e ha trasmesso il fascicolo oltre, valutando l’eccezione come infondata. Il filtro che avrebbe risparmiato 1.625 giorni non esiste nella legge, e la Corte ha dovuto applicarlo da sé, alla fine della procedura.

La terza osservazione è una misurazione. L’autore ha invocato 43 testi di riferimento: 35 articoli della Costituzione e 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, più la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, menzionata genericamente. Su cinque paragrafi di motivazione non compare alcuna proposizione che leghi un determinato articolo a una determinata disposizione dell’ordinanza. Il rapporto tra il numero di fondamenti e il numero di argomenti è, qui, 43 a zero, e questo è il solo motivo per cui il fascicolo si è chiuso. Vale la pena dirlo anche al contrario: né il procuratore né il giudice remittente hanno rilevato il problema, chiedendo entrambi il rigetto per infondatezza. L’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio dalla Corte, che in altri casi rifiuta proprio di agire d’ufficio.

La quarta osservazione riguarda le cifre lasciate dietro. I due valori di riferimento settoriali non sono scelti a caso: 197,3387 lei è 193,4694 lei più esattamente il 2%, e il prodotto esatto, 197,3388 lei, è stato abbassato di 0,0001 lei in fase di stampa. L’arrotondamento non cambia alcuna somma dovuta a qualcuno e non è un difetto. Dice però qualcosa sulla natura dell’atto: un aumento del 2% in sei mesi, deciso dal Governo in base a una legge di abilitazione, la legge n. 373/2007, quindi senza dibattito parlamentare preventivo, e respinto dal Parlamento soltanto quattro anni più tardi. Nel frattempo, il punto 16 della stessa ordinanza ha legato a quei valori la determinazione, il ricalcolo e la perequazione delle pensioni militari di Stato. Un atto che il Parlamento ha rifiutato continua così a produrre, a 18 anni di distanza, la cifra da cui si calcolano le pensioni.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La condizione della motivazione andrebbe aggiunta all’elenco dell’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992. Il giudice remittente verificherebbe allora, come già verifica il legame con la causa, se l’eccezione spiega il rapporto di contrarietà. Un fascicolo come questo si chiuderebbe in qualche settimana, a Mehedinți, non dopo 1.625 giorni, alla Corte.
  • La legge dovrebbe prevedere un termine per completare la motivazione prima del rigetto per questo motivo. Oggi il risultato è binario, e l’autore di un’eccezione con un problema reale, ma scritta male, perde quattro anni e resta con la stessa domanda. Un termine di 15 giorni per il completamento trasformerebbe l’inammissibilità in eccezione, non in regola.
  • La regola della Sentenza n. 766/2011 andrebbe scritta nell’art. 29 comma (1). Una proposizione che dica che sono sottoposte al controllo anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo l’uscita dalla vigenza risparmierebbe a qualsiasi cittadino la ricerca di una sentenza del 2011 per capire il testo della legge del 1992.
  • L’intervallo tra pronuncia e pubblicazione andrebbe limitato da una norma espressa. Qui sono stati 147 giorni nei quali la soluzione esisteva, ma non produceva effetti. Un termine scritto nella legge n. 47/1992 renderebbe prevedibile il momento in cui i fascicoli sospesi possono andare avanti.
  • Le sentenze di inammissibilità per mancanza di motivazione dovrebbero dire espressamente che il merito resta aperto. Il lettore non assistito capisce da un «rigetto» che il testo è stato validato. Una frase finale che precisi che la costituzionalità non è stata esaminata preverrebbe rinunce basate su una lettura sbagliata.
  • I valori di riferimento settoriali usati nel ricalcolo delle pensioni militari andrebbero ripresi in un atto in vigore. Finché la cifra di calcolo sta in un’ordinanza respinta dal Parlamento nel 2012, ogni contenzioso deve ricostruire perché un atto inesistente produce ancora effetti, e i giudici arrivano a soluzioni diverse per situazioni identiche.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 812 del 24 settembre 2026, pagine 2-4 16 pagine PDF, 153 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.