In breve
- Chi lavora in condizioni gravose, ma in un posto di lavoro che non figura negli allegati della legge sulle pensioni, non può chiedere a un giudice di accertare esso stesso le condizioni speciali, e la Corte costituzionale ha confermato che la regola è costituzionale. La sentenza n. 734 del 9 dicembre 2025 è stata pubblicata il 23 settembre 2026 ed è definitiva e generalmente obbligatoria da questa data. L’eccezione è stata respinta all’unanimità.
- Perde il lavoratore, e l’argomento respinto è proprio l’assenza di un meccanismo permanente di rivalutazione. La Corte ha risposto che il legislatore ha affidato la valutazione delle condizioni di lavoro ad autorità amministrative specializzate, non ai giudici, e che un’interpretazione contraria significherebbe sostituire il giudice al legislatore. L’eccezione era stata sollevata d’ufficio dal Tribunale di Mureș, non dal lavoratore.
- Quello che resta da fare al lavoratore passa dalla procedura amministrativa, non dall’azione di accertamento. È il datore di lavoro a chiedere la rivalutazione del posto di lavoro, e il diniego del parere si impugna più avanti. L’unica porta giudiziaria riconosciuta dalla sentenza è la ricostituzione del periodo lavorato in condizioni speciali quando gli archivi sono stati distrutti.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 809 del 23 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente obbligatoria dalla data di pubblicazione, il 23 settembre 2026
La Corte costituzionale ha respinto all’unanimità l’eccezione con cui veniva contestato il meccanismo per cui un posto di lavoro arriva a essere inquadrato in condizioni speciali, cioè l’elenco di attività e di unità contenuto negli allegati della legge sulle pensioni. È la seconda sentenza presa nell’udienza del 9 dicembre 2025 che chiude una censura appoggiata su un’interpretazione vincolante dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, dopo quella con cui l’aumento del 15% per la complessità del lavoro è rimasto non riconosciuto per il 2017 e il 2018. La posta è una delle più concrete del diritto previdenziale: chi lavora in condizioni speciali va in pensione prima, con una riduzione dell’età standard di pensionamento che può arrivare, sommata, fino a 13 anni, e per lui il datore di lavoro deve un contributo di assicurazione sociale maggiorato di 8 punti percentuali.
L’eccezione ha una particolarità che dice molto su di essa: è partita dal giudice, non dal lavoratore. L’ha sollevata d’ufficio il Tribunale di Mureș, Sezione civile, in una controversia di lavoro, e la parte Vasile Ioan Suceavă l’ha fatta propria. Il giudice l’ha trasmessa alla Corte con l’ordinanza del 15 luglio 2021, nel fascicolo n. 1.964/102/2020/a1, e alla Corte costituzionale la causa ha ricevuto il numero di fascicolo 2.930D/2021. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista.
I testi impugnati formano una catena lunga quindici anni. L’art. 20 comma (2) e (3) della legge n. 19/2000 dice che posti di lavoro in condizioni speciali diversi da quelli elencati dalla legge possono essere stabiliti soltanto con legge, e che la metodologia e i criteri di inquadramento si approvano con decisione del Governo. L’art. 1 e l’art. 2 comma (2) della legge n. 226/2006 inquadrano in condizioni speciali, a partire dal 1º aprile 2001, le attività dell’allegato n. 1 svolte nelle unità dell’allegato n. 2 che hanno ottenuto il parere previsto dalla Decisione del Governo n. 1.025/2003. L’art. 30 comma (1) lett. e) della legge n. 263/2010 riprende la stessa costruzione, con il rinvio agli allegati n. 2 e 3, mentre i commi (2) e (3) prevedono la rivalutazione periodica, ogni 5 anni, con una procedura stabilita anch’essa con decisione del Governo. L’art. II della legge n. 325/2015 chiude il cerchio: il datore di lavoro che non ha più ottenuto il parere alla rivalutazione deve il contributo per le condizioni normali di lavoro, perché non ha più alcun fondamento legale per inquadrare qualcuno in condizioni speciali.
Le censure sono state formulate nella misura in cui questi testi escludono l’accertamento del diritto dei lavoratori al reinquadramento in condizioni speciali quando quelle condizioni riappaiono dopo la scadenza del parere, sullo sfondo del mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di normalizzare le condizioni di lavoro. La motivazione dell’eccezione va oltre e descrive un comportamento elusivo: per non pagare il contributo maggiorato, i datori di lavoro sostengono di aver normalizzato le condizioni, non chiedono più la proroga del parere oppure creano posti di lavoro nuovi, per i quali la verifica non è nemmeno più possibile. I parametri invocati sono stati l’art. 1 comma (3)-(5), l’art. 16 comma (1), l’art. 21 comma (1) e (2), l’art. 34 comma (1), l’art. 41 comma (1) e (2), l’art. 47 comma (2) e l’art. 53 della Costituzione, più l’art. 6 paragrafo 1 e l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Protocollo n. 12 alla stessa.
La Corte ha constatato anzitutto un fatto che non ha fermato il giudizio: tutti i testi censurati sono oggi abrogati. La legge n. 19/2000 e la legge n. 226/2006 sono cadute con l’art. 196 lett. a) e lett. m) della legge n. 263/2010, e la legge n. 263/2010 è caduta con l’art. 168 comma (1) lett. a) della legge n. 360/2023 sul sistema pubblico di pensioni, che si applica dal 1º settembre 2024. Secondo la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, il controllo si può fare anche sulle disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la loro uscita dal vigore, quindi l’analisi è andata avanti sulla forma che i testi avevano alla data della rimessione.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dal 23 settembre 2026. Il fondamento è l’art. 147 comma (4) della Costituzione, invocato nel dispositivo accanto all’art. 146 lett. d). Non si tratta del termine di 3 giorni dalla pubblicazione, che riguarda le leggi e le ordinanze.
Il primo effetto lo sente il fascicolo del Tribunale di Mureș. La controversia di lavoro prosegue con i testi rimasti in piedi e con l’interpretazione datane dall’Alta Corte, e il lavoratore può continuare a sostenere qualsiasi difesa di fatto, ma non può più sostenere che il meccanismo in sé sia incostituzionale.
Il secondo effetto riguarda una categoria molto più ampia di un singolo fascicolo. Chiunque lavori in condizioni che considera speciali, senza che la sua attività e la sua unità siano entrambe iscritte negli allegati della legge, resta senza l’azione di accertamento. La Corte ha recepito per intero l’interpretazione dell’Alta Corte: questo tipo di azioni non è ammesso quando non sono soddisfatte le condizioni cumulative relative all’iscrizione dell’attività e dell’unità datrice di lavoro negli allegati n. 1 e 2 della legge n. 226/2006 e, rispettivamente, negli allegati n. 2 e 3 della legge n. 263/2010. Il giudice ordinario non può analizzare lui stesso le condizioni di lavoro e non può procedere lui all’inquadramento.
Il terzo effetto è una mappa di quello che resta da fare, e passa dall’amministrazione. L’iniziativa spetta al datore di lavoro insieme al sindacato rappresentativo o ai rappresentanti dei lavoratori nel comitato per la sicurezza e la salute sul lavoro, la verifica del posto di lavoro la fanno gli ispettorati territoriali del lavoro oppure la Commissione Nazionale per il Controllo delle Attività Nucleari, la perizia tecnica la fanno gli istituti specializzati e la perizia medica gli istituti e le direzioni di sanità pubblica. Il parere lo dà una commissione apposita, e se non viene concesso si può presentare reclamo al ministero del lavoro, la cui decisione si impugna in giudizio. I giudici restano competenti anche quando il periodo lavorato in condizioni speciali non può più essere provato perché gli archivi sono stati distrutti.
Il quarto effetto si vede in denaro e in anni. Senza inquadramento, il periodo non entra nel periodo contributivo in condizioni speciali, quindi non produce la riduzione dell’età standard di pensionamento, e il datore di lavoro non deve il contributo maggiorato. È esattamente la conseguenza che l’art. II della legge n. 325/2015 scrive espressamente per i datori di lavoro che non hanno più ottenuto il parere alla rivalutazione, e la Corte ha ritenuto che il testo non faccia altro che confermare che, in assenza del rischio accertato alla rivalutazione, le regole sulle condizioni speciali non sono più applicabili. Da una sentenza di rigetto non si riapre alcun termine e non cambia nessuna pensione già liquidata, come è accaduto anche nel caso in cui il secondo ricalcolo della pensione è rimasto subordinato all’anzianità ridotta riconosciuta fino al 31 dicembre 2015.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel merito non cambia nulla, ed è proprio questa la notizia. Una sentenza di rigetto lascia i testi dov’erano e conferma l’interpretazione che già si applicava. Quello che cambia è lo statuto dell’argomento: fino al 23 settembre 2026 la difesa fondata sull’incostituzionalità del meccanismo era ancora disponibile nei processi pendenti, e da questa data non lo è più, in rapporto alle censure formulate.
Per vedere che cosa è rimasto alle spalle vale la pena percorrere la strada che la sentenza stessa descrive. La legge n. 19/2000 ha definito i posti di lavoro in condizioni particolari e ha elencato quelli in condizioni speciali, lasciando aperta la nomina di altri con legge, il che ha portato alla legge n. 226/2006. Arrivata dieci anni dopo, la legge n. 263/2010 ha ripreso entrambe le categorie e ha fatto, all’art. 30 comma (1), un’elencazione che la Corte definisce esaustiva. Sopra la legge si sono aggiunte decisioni del Governo con criteri cumulativi, che andavano oltre il tipo di attività e richiedevano la presenza concreta dei fattori di rischio, le misure prese per eliminarli e gli effetti reali sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro.
Il secondo cambiamento, prodotto dieci anni prima di questa sentenza, riguarda il ritmo della rivalutazione. Nella forma iniziale, l’art. 30 comma (2) della legge n. 263/2010 richiedeva la rivalutazione ogni 2 anni. La legge n. 325/2015, da cui proviene anche l’art. II qui censurato, ha portato l’intervallo a 5 anni. Un posto di lavoro in cui le condizioni si degradano resta, da allora, più del doppio del tempo precedente senza alcuna verifica ufficiale.
Il terzo cambiamento è la sparizione stessa del quadro analizzato. L’abrogazione è arrivata il 1º settembre 2024, quindi 464 giorni prima che la sentenza fosse pronunciata. Solo che la legge n. 360/2023, quella che l’ha sostituito, conserva all’art. 28 comma (1) lett. e) esattamente la stessa formulazione, le attività e le unità previste negli allegati n. 2 e 3. Il meccanismo confermato dalla Corte non è uscito dal diritto vigente insieme alla legge che lo ospitava.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un’incertezza aperta da oltre cinque anni. Tra l’ordinanza del 15 luglio 2021 e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.896 giorni, cioè 5 anni, 2 mesi e 8 giorni, nei quali il fascicolo di Târgu Mureș aspettava una risposta.
- Mette in un solo testo l’intero percorso amministrativo dell’inquadramento in condizioni speciali, da chi ha l’iniziativa fino a chi dà il parere e a dove si impugna il diniego. Chi lo cerca altrimenti deve mettere insieme tre leggi successive e due decisioni del Governo.
- Conferma espressamente l’unica porta giudiziaria rimasta aperta, la ricostituzione del periodo lavorato quando gli archivi sono stati distrutti, e la lega a un testo preciso, l’art. 11 comma (2) della Decisione del Governo n. 1.025/2003.
- Dice chiaramente dove va il malcontento che non ha rango costituzionale. Il mancato rispetto del quadro legale sulle condizioni di lavoro è un problema di applicazione della legge, non una questione per il giudice costituzionale, e il lavoratore lo apprende dal testo stesso della sentenza.
- Riproduce per intero le norme censurate, nella forma che avevano alla data della rimessione, quindi la sentenza si può usare direttamente nei fascicoli vecchi, senza ricostruire i testi di leggi abrogate da più di dieci anni.
Che cosa resta un problema
- La domanda posta non riceve una risposta diretta. La censura riguardava la situazione in cui le condizioni gravose riappaiono dopo la scadenza del parere, e la motivazione risponde sulla ripartizione delle competenze tra giudici e amministrazione, senza toccare l’ipotesi della ricomparsa.
- La soluzione si appoggia su una procedura che dipende interamente dal datore di lavoro. Chi dovrebbe chiedere la rivalutazione è proprio chi paga un contributo maggiore se la rivalutazione dà esito positivo, e la sentenza non discute questo conflitto di interessi, benché la motivazione dell’eccezione lo descriva a lungo.
- La pubblicazione è arrivata 288 giorni dopo la pronuncia, cioè dopo nove mesi e quattordici giorni. La soluzione esisteva dal 9 dicembre 2025, ma non produceva effetti, e i giudici non potevano applicarla.
- La motivazione è, in gran parte, una citazione da sentenze proprie del 2017 e del 2018. I paragrafi 20-28 riprendono considerazioni già pronunciate, e il paragrafo 29 constata che non sono comparsi elementi nuovi, senza verificare se l’allungamento dell’intervallo di rivalutazione da 2 a 5 anni, deciso nel 2015, sia un elemento di questo tipo.
- La legge nuova non viene mai nominata. La Corte constata che la legge n. 263/2010 è stata abrogata dalla legge n. 360/2023, ma non osserva che la legge nuova conserva lo stesso rinvio agli allegati, quindi non dice al lettore se la sua soluzione si trasferisca o no sul quadro vigente.
- Il testo riprodotto nel paragrafo 20 contiene una ripetizione di circa venti parole, nell’elencazione dei criteri di inquadramento. Il senso resta uno solo, ma la frase che descrive i criteri si legge male proprio là dove dovrebbe essere la più chiara.
Consigli pratici
- Verificate prima se sono soddisfatte entrambe le condizioni, non una sola. Non basta che l’attività figuri nell’allegato; occorre che anche l’unità datrice di lavoro sia iscritta lì, con il parere ottenuto. L’interpretazione confermata dalla Corte parla di condizioni cumulative, e una verifica fatta a metà porta a un’azione respinta.
- Non avviate un’azione di accertamento delle condizioni speciali. È esattamente la via chiusa dalla Decisione n. 12 del 23 maggio 2016 dell’Alta Corte, confermata ora anche sul piano costituzionale. Le spese di giudizio e il tempo perso sono prevedibili dal primo giorno.
- Chiedete per iscritto al datore di lavoro di avviare la procedura di rivalutazione e conservate la prova della richiesta. L’iniziativa spetta al datore di lavoro insieme al sindacato rappresentativo o ai rappresentanti dei lavoratori nel comitato per la sicurezza e la salute sul lavoro, e un rifiuto messo per iscritto è utile più avanti, in qualsiasi altro passo.
- Usate il canale del controllo, non quello del giudizio, quando le condizioni di lavoro sono peggiorate. La segnalazione all’ispettorato territoriale del lavoro sui fattori di rischio è il meccanismo che la sentenza stessa descrive, e il suo esito può diventare il punto di partenza di una rivalutazione.
- Se il parere è stato chiesto e negato, impugnate il diniego, non la legge. Il reclamo al ministero del lavoro, e poi l’azione contro la sua decisione, restano aperti e sono gli unici che toccano direttamente l’atto che vi manca.
- Se gli archivi del datore di lavoro sono stati distrutti, ditelo espressamente nella domanda e chiedete la ricostituzione del periodo. È l’unica situazione in cui il giudice ordinario può pronunciarsi sul periodo lavorato in condizioni speciali, e il fondamento è l’art. 11 comma (2) della Decisione del Governo n. 1.025/2003.
- Se preparate una nuova eccezione sullo stesso meccanismo, costruitela sul testo vigente, l’art. 28 comma (1) lett. e) della legge n. 360/2023, e sull’assenza di una procedura di aggiornamento degli allegati. La sentenza di oggi copre soltanto le censure formulate in quel fascicolo e soltanto i testi abrogati.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Posso chiedere in giudizio che mi vengano accertate le condizioni speciali di lavoro?
Che cosa perde concretamente un lavoratore che non ha l’inquadramento?
Da che giorno produce effetti la sentenza?
Le leggi censurate sono ancora in vigore?
Chi ha sollevato l’eccezione e perché conta?
Quanto è durata la procedura?
Ogni quanto si rivalutano i posti di lavoro in condizioni speciali?
Analisi della redazione
La prima osservazione non si vede leggendo la sentenza, perché richiede di aprire la legge che ha sostituito il quadro analizzato. Al paragrafo 15 la Corte constata che tutti i testi censurati sono abrogati e che la legge n. 263/2010 è caduta con l’art. 168 comma (1) lett. a) della legge n. 360/2023. Da lì in avanti, la legge nuova non compare più in nessuna riga. Solo che l’art. 28 comma (1) lett. e) della legge n. 360/2023 riproduce parola per parola la formula censurata, le attività e le unità previste negli allegati n. 2 e 3, e la legge si applica dal 1º settembre 2024, cioè da 464 giorni alla data della pronuncia. La differenza pratica è grande: il lettore resta con l’impressione che sia stato giudicato un problema storico, di un quadro sparito, quando in realtà è stato confermato un meccanismo che funziona anche nel 2026, con le stesse parole, in una legge che la sentenza non cita.
La seconda osservazione nasce dall’accostamento di due testi che la sentenza cita separatamente, senza metterli a confronto. L’art. 30 comma (2) della legge n. 263/2010 è riprodotto al paragrafo 15 nella forma con rivalutazione ogni 5 anni, e l’art. II della legge n. 325/2015 è riprodotto subito dopo. Non si dice da nessuna parte che l’intervallo di 5 anni viene anch’esso dalla legge n. 325/2015, che lo ha raddoppiato rispetto ai 2 anni della forma iniziale. Ma la censura del fascicolo era esattamente questa: che non esiste una rivalutazione abbastanza frequente da cogliere le condizioni gravose che riappaiono. La legge il cui art. II è stato attaccato è anche quella che ha diradato la verifica, e la sentenza tratta le due disposizioni come se venissero da luoghi diversi.
La terza osservazione riguarda il calendario dell’amministrazione, non quello delle parti, e si ottiene con un calcolo. L’art. 30 comma (3) della legge n. 263/2010, riprodotto nella sentenza, chiedeva al Governo di stabilire la procedura di rivalutazione entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 1º ottobre 2011. La Decisione del Governo n. 1.284/2011, su cui si appoggia la Decisione n. 14/2016 dell’Alta Corte e, attraverso di essa, la motivazione odierna, è stata pubblicata il 29 dicembre 2011, con 89 giorni di ritardo. La procedura che le è succeduta, la Decisione del Governo n. 924/2017, è entrata in vigore il 29 dicembre 2017, cioè a esattamente 6 anni di distanza, oltre il ciclo di 5 anni che la legge imponeva. Il ragionamento che dice al lavoratore che la valutazione spetta ad autorità amministrative specializzate si appoggia, dunque, su una periodicità che nemmeno l’amministrazione ha rispettato.
La quarta osservazione riguarda quello che manca nella motivazione. Gli otto paragrafi di censura descrivono un conflitto di interessi, non un malcontento: chi deve chiedere la rivalutazione, il datore di lavoro, è proprio chi pagherebbe di più se la rivalutazione confermasse le condizioni speciali, con 8 punti percentuali sopra il contributo ordinario. La risposta della Corte resta al livello della ripartizione delle competenze tra giudice e amministrazione, tema che tratta in modo convincente, e non tocca mai la domanda su che cosa accada quando il meccanismo amministrativo non si avvia, perché l’unico che può avviarlo non ha alcun motivo per farlo. Il paragrafo 27 manda il problema all’applicazione della legge, ma qui non si tratta di un’applicazione sbagliata, bensì di una procedura che, per costruzione, dipende dalla volontà di chi è tenuto a pagare.
Infine, due dettagli che non cambiano la soluzione, ma che vale la pena dire a chi cita la sentenza. Il testo riprodotto al paragrafo 20 ripete circa venti parole dell’elencazione dei criteri, una duplicazione visibile anche nell’edizione a stampa e non una perdita di conversione; il senso resta uno solo, quindi non abbiamo messo l’osservazione tra gli errori. E le due decisioni dell’Alta Corte su cui tutto si regge sono state pronunciate nello stesso giorno, il 23 maggio 2016, ma pubblicate a otto giorni di distanza, la Decisione n. 14 il 2 novembre e la Decisione n. 12 il 10 novembre, quindi quella con il numero più alto è diventata vincolante per prima.
Che cosa andrebbe cambiato
- La legge n. 360/2023 dovrebbe prevedere una procedura di aggiornamento degli allegati n. 2 e 3. Oggi l’elenco si può soltanto restringere, con la rivalutazione, non anche allargare, per un posto di lavoro comparso o degradato dopo la chiusura della procedura del 2003. Una via d’ingresso nell’allegato, con le stesse perizie tecniche e mediche, risolverebbe proprio il problema che la Corte ha detto di non poter risolvere il giudice.
- Il lavoratore e il sindacato dovrebbero poter avviare da soli la rivalutazione. Finché l’iniziativa resta al datore di lavoro, la procedura dipende da chi paga il contributo maggiorato. Un diritto di segnalazione diretta, con l’obbligo della commissione di rispondere in modo motivato, toglierebbe il meccanismo da questo circolo senza cambiare chi fa la perizia.
- Il ciclo di rivalutazione dovrebbe partire automaticamente, non con una nuova decisione ogni volta. La prima procedura è arrivata con 89 giorni di ritardo sul termine legale, e la seconda 6 anni dopo la prima, benché la legge chiedesse 5. Se il termine decorresse dalla legge, con una procedura permanente, il ritardo di un atto secondario non fermerebbe più di fatto la verifica.
- L’intervallo tra la pronuncia e la pubblicazione andrebbe limitato con una norma espressa. Qui sono stati 288 giorni nei quali la soluzione esisteva, ma non produceva effetti. Un termine scritto nella legge n. 47/1992 renderebbe prevedibile il momento in cui i fascicoli in attesa di risposta possono andare avanti.
- Il rifiuto del datore di lavoro di chiedere la rivalutazione dovrebbe essere un atto impugnabile, non un silenzio. Oggi una risposta negativa non produce alcun effetto giuridico, quindi non si impugna da nessuna parte. L’obbligo di rispondere per iscritto, entro un termine fisso, darebbe al lavoratore un atto da sottoporre a controllo, al posto dell’azione di accertamento che gli è stata chiusa.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 809 del 23 settembre 2026, pagine 3-7 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
