In breve

  • Le azioni acquistate dai fondi pensione privati entrano in una nuova fascia di rischio, del 30%, che prima non esisteva nella norma sugli investimenti.
  • I gestori del fondo ottengono 90 giorni di calendario, invece dei 60 previsti dalla versione iniziale della norma, per riportare il fondo nel grado di rischio dichiarato nel prospetto.
  • La norma entra in vigore già dalla pubblicazione, il 10 luglio 2026, senza periodo transitorio, benché il grado di rischio si calcoli ogni giorno.
Atto: Norma ASF n. 14/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 567 del 10 luglio 2026
Entrata in vigore: 10 luglio 2026

L’Autorità di vigilanza finanziaria ha cambiato il modo in cui si misura il rischio dei fondi pensione privati, dove milioni di aderenti al pilastro II e al pilastro III mettono da parte i soldi della pensione. La Norma n. 14/2026, adottata il 29 giugno 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026, modifica la Norma n. 11/2011 sull’investimento e la valutazione degli attivi dei fondi pensione privati. È il secondo intervento dell’estate sulle regole del sistema delle pensioni private, dopo quello con cui l’ASF ha stabilito chi pagherà effettivamente le pensioni del pilastro II.

La norma modificata è stata approvata con la Delibera della Commissione di vigilanza del sistema delle pensioni private n. 22/2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 8 del 5 gennaio 2012. Essa stabilisce in che cosa può investire un fondo pensione privato, con quali limiti, e come si calcola il grado di rischio del fondo.

L’atto contiene cinque modifiche ed entra in vigore alla data di pubblicazione, secondo l’articolo II. È stato emesso in base alla Legge n. 411/2004 sui fondi pensione a gestione privata e alla Legge n. 204/2006 sulle pensioni facoltative, dopo le deliberazioni del Consiglio dell’ASF nella seduta del 24 giugno 2026.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la comparsa di una nuova fascia di ponderazione. All’articolo 51, comma 1, viene introdotta la lettera c1), secondo la quale la ponderazione del 30% si applica agli attivi previsti all’art. 12, comma 1, lettera d), punto (i). L’allegato B, sostituito dallo stesso atto, mostra di che cosa si tratta: azioni e diritti negoziati su mercati regolamentati della Romania, di Stati membri dell’Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo, con ponderazione applicabile del 30%.

Il secondo effetto riguarda l’aritmetica del rischio. Le ponderazioni dell’art. 51 servono al calcolo del valore dell’attivo ponderato per il rischio, e da questo deriva il grado di rischio del fondo. Più alta è la ponderazione di una classe di attivi, più cresce l’attivo ponderato per il rischio, quindi cresce anche il grado di rischio calcolato per i fondi che detengono quegli attivi. Per un fondo con forte esposizione in azioni, la misurazione cambia senza che il portafoglio sia cambiato.

Il terzo effetto è più tempo per la correzione. L’articolo 52, comma 1, viene riscritto: il gestore del fondo ha l’obbligo di correggere, anche con misure attive, lo scostamento dal grado di rischio dichiarato nel prospetto dello schema pensionistico, entro un massimo di 90 giorni di calendario dalla data del superamento o della discesa passiva oltre o sotto i limiti relativi al grado di rischio dichiarato. Nella versione iniziale della norma, pubblicata nel 2012, il termine era di 60 giorni di calendario.

Il quarto effetto riguarda ciò che si conta. All’articolo 50, comma 31, dopo la lettera b) viene introdotta la lettera c), «dividendi da incassare». È un’integrazione di contenuto a un elenco che l’atto non riproduce, quindi l’effetto pratico dipende dal testo di quel comma, che non si trova nella norma di modifica.

Il quinto effetto è una semplificazione. All’articolo 51, comma 1, lettera d), il punto 4 viene abrogato, e l’allegato B viene riscritto per intero, con nove categorie di attivi e le relative ponderazioni, dal 75% per i contratti di pronti contro termine attivi fino allo 0% per gli «altri attivi».

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento più visibile è la scala delle ponderazioni. Nella versione iniziale della Norma n. 11/2011, l’art. 51, comma 1, conosceva cinque livelli: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%. La fascia del 30% non esisteva, e le azioni e i diritti negoziati su mercati regolamentati erano collocati nel livello del 25%. La norma oggi non ha più la forma del 2012, perché nel frattempo è stata modificata più volte, ma la comparsa di una lettera c1) tra le lettere c) e d) mostra che il livello del 30% si inserisce, non sostituisce.

Il secondo cambiamento è il termine di correzione, allungato di quasi la metà: 90 giorni di calendario, contro i 60 della versione iniziale. Il termine decorre dalla data del superamento o della discesa passiva oltre o sotto i limiti del grado di rischio dichiarato, e nella versione del 2012 lo scostamento prodotto dall’incasso dei contributi o dai trasferimenti degli aderenti non era considerato scostamento passivo.

Il terzo cambiamento riguarda proprio lo strumento di lavoro dei gestori del fondo. L’allegato B non viene corretto in singoli punti, ma sostituito da una tabella nuova, in cui a ogni categoria di attivi corrisponde una sola ponderazione: 75% per i contratti di pronti contro termine attivi e per le quote classificate come fondi monetari, 50% per quelle classificate come fondi obbligazionari, 30% per azioni e diritti, 25% per le restanti quote, per i fondi immobiliari, per i titoli negoziabili di tipo ETF ed ETC e per le obbligazioni societarie senza rating di emittenti dalla Romania, e 0% per qualsiasi altro attivo.

Ciò che non cambia è l’architettura del sistema. I fondi restano inquadrati in gradi di rischio dichiarati nel prospetto dello schema pensionistico, e il grado di rischio resta una grandezza calcolata ogni giorno, non un’etichetta commerciale.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il rischio delle azioni viene riconosciuto come più alto di quello degli altri attivi del livello del 25%, il che avvicina la misurazione alla realtà del mercato.
  • Il nuovo livello evita il salto brusco dal 25% al 50% e dà alla scala di ponderazione una gradazione più fine.
  • I 90 giorni lasciano al gestore del fondo il tempo di correggere lo scostamento senza vendite forzate, che colpirebbero proprio gli aderenti.
  • L’allegato B rifatto per intero raccoglie tutte le ponderazioni in un’unica tabella, quindi non vanno più ricostruite da modifiche successive.

Che cosa resta un problema

  • La norma entra in vigore con la pubblicazione, benché il grado di rischio si calcoli ogni giorno, quindi il cambio di ponderazione produce effetti dal primo giorno.
  • L’atto non dice come si tratta lo scostamento provocato dalla nuova ponderazione stessa, che non è né un movimento di mercato né una decisione del gestore del fondo.
  • I 90 giorni si calcolano dalla data del superamento passivo, ma il testo non precisa chi accerta quella data e come la si dimostra.
  • L’integrazione all’art. 50, comma 31, non può essere valutata dall’atto di modifica, perché il comma integrato non viene riprodotto.

Consigli pratici

  1. Se siete aderenti al pilastro II o III, verificate il grado di rischio dichiarato nel prospetto dello schema a cui contribuite. È quello il riferimento rispetto al quale si misurano gli scostamenti, non il rendimento esposto.
  2. Non confondete il grado di rischio con la performance. Un fondo può restare nella stessa categoria di rischio anche dopo l’aumento della ponderazione delle azioni, se la sua esposizione azionaria è piccola.
  3. Se gestite un fondo, ricalcolate l’attivo ponderato per il rischio con la nuova ponderazione del 30% per azioni e diritti a partire dalla data di pubblicazione, non dalla fine del mese.
  4. Controllate nelle relazioni periodiche del gestore del fondo se il fondo è entrato nella procedura di correzione e da quando decorrono i 90 giorni.
  5. Per l’elenco completo delle ponderazioni, usate l’allegato B nella sua nuova forma. Le vecchie ponderazioni, sparse tra modifiche successive, non sono più un riferimento sicuro.

Domande frequenti

Che cos’è il grado di rischio di un fondo pensione privato?
Una grandezza espressa in percentuale, calcolata ogni giorno dal valore dell’attivo ponderato per il rischio. Ogni fondo dichiara un grado di rischio nel prospetto dello schema pensionistico e deve mantenersi entro i suoi limiti.
Che cosa cambia per le azioni?
Si applica loro una ponderazione del 30%, attraverso una nuova lettera introdotta all’art. 51, comma 1, e l’allegato B le riporta in tabella con lo stesso valore.
Quanto tempo ha il gestore del fondo per correggere uno scostamento?
Un massimo di 90 giorni di calendario dalla data del superamento o della discesa passiva oltre o sotto i limiti del grado di rischio dichiarato.
Da quando si applicano le nuove regole?
Dal 10 luglio 2026, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’articolo II prevede espressamente l’entrata in vigore alla pubblicazione.
La mia pensione diminuisce a causa di questa norma?
La norma non cambia i contributi e non impone la vendita di alcun attivo. Cambia il modo in cui si misura il rischio del portafoglio e il termine entro cui il gestore del fondo deve correggere uno scostamento.
Che cosa significa scostamento passivo?
Un’uscita dai limiti del grado di rischio dichiarato che non deriva da una decisione di investimento del gestore del fondo. Nella versione iniziale della norma, lo scostamento prodotto dall’incasso dei contributi o dai trasferimenti degli aderenti non era considerato scostamento passivo.
Che cosa succede agli attivi che non compaiono nell’allegato B?
L’ultima voce della tabella, «altri attivi», ha ponderazione 0%.

Analisi della redazione

Le cinque modifiche sembrano tecniche e senza legame tra loro. Non lo sono. Due di esse si leggono insieme e raccontano la stessa storia: l’ASF alza la ponderazione delle azioni, quindi cresce il grado di rischio misurato dei fondi che detengono azioni, e, nello stesso atto, porta da 60 a 90 giorni il termine entro cui il gestore del fondo deve riportare il fondo entro i limiti dichiarati. La prima disposizione produce scostamenti, la seconda dà loro il tempo di essere corretti. L’ordine in cui compaiono nel testo, il punto 2 e il punto 4, nasconde il fatto che si rispondono a vicenda.

Interessante è anche come è stato fatto l’aumento. L’ASF non ha spostato le azioni da un livello esistente a un altro, ma ha creato un livello nuovo, del 30%, con una lettera c1) inserita tra c) e d). Il risultato è una scala a sei livelli, 100, 75, 50, 30, 25 e 0, al posto dei cinque della versione iniziale della norma. La differenza non è cosmetica: un livello intermedio consente aggiustamenti futuri più fini, ma rende anche più difficile seguire dove si trova ogni classe di attivi, soprattutto in un testo modificato molte volte dalla sua pubblicazione, nel gennaio 2012.

Resta una domanda che l’atto non tocca. Il grado di rischio si calcola ogni giorno, e la norma entra in vigore proprio il giorno della pubblicazione. Un fondo che, il 9 luglio 2026, si trovava entro i limiti del grado di rischio dichiarato può uscirne il 10 luglio senza aver comprato o venduto nulla, solo perché la ponderazione delle azioni è cambiata. Il termine di 90 giorni decorre, secondo l’art. 52, comma 1, dalla data del superamento passivo, però uno scostamento prodotto dal cambio della regola di calcolo non è né movimento di mercato né decisione del gestore del fondo. Il testo non dice se esso rientri nella categoria degli scostamenti passivi e, di conseguenza, nemmeno da quando inizia a decorrere il termine.

Infine, un’osservazione su ciò che dall’atto non si può sapere. La prima modifica aggiunge «dividendi da incassare» a un elenco dell’art. 50, comma 31, comma che non viene riprodotto da nessuna parte nella norma di modifica. Il lettore, compreso l’aderente al fondo, non può valutare l’effetto di questa integrazione senza aprire la versione consolidata della norma. Per un atto che cambia il modo in cui si misura il rischio dei soldi della pensione di qualche milione di persone, c’è una grande distanza tra ciò che si pubblica e ciò che si riesce a capire da quel che si pubblica.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Andrebbe detto espressamente come si tratta lo scostamento prodotto dal cambio delle ponderazioni. O includendolo tra gli scostamenti passivi, o con un termine proprio, calcolato dall’entrata in vigore.
  • Una norma che cambia il metodo di calcolo del rischio dovrebbe prevedere un termine per l’entrata in vigore, non l’applicazione immediata. Anche solo qualche giorno permetterebbe ai gestori del fondo di ricalcolare prima, non dopo.
  • Le modifiche puntuali andrebbero accompagnate dal testo del comma integrato. «Dividendi da incassare» non dice nulla da solo, e la norma non è scritta solo per chi ha a portata di mano la versione consolidata.
  • Una ripubblicazione della Norma n. 11/2011 sarebbe utile. Dopo tanti interventi successivi, un testo unico renderebbe verificabile, con una sola lettura, la scala di ponderazioni su cui poggia l’inquadramento dei fondi nei gradi di rischio.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 15

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.