In breve

  • Un giovane uscito dal sistema di protezione speciale può chiedere 3.168 lei al mese, indipendentemente da quando ne è uscito. Finora la procedura riconosceva soltanto chi firmava una rinuncia alla misura di protezione e usciva in quel momento dal sistema. Dal 16 settembre 2026 il diritto spetta a qualsiasi giovane sotto i 26 anni che sia uscito dal sistema e che dimostri di seguire una forma di istruzione prevista dalla legge o di avere un lavoro. La somma è pari a 4,8 volte l’indicatore sociale di riferimento, e l’indicatore è di 660 lei.
  • Il denaro si può ottenere anche per il passato, a partire dal 10 aprile 2026, ma soltanto se la domanda arriva all’agenzia per i pagamenti entro 60 giorni lavorativi. Il termine decorre dal 16 settembre 2026 e scade il 9 dicembre 2026 se si escludono soltanto i sabati e le domeniche, oppure l’11 dicembre 2026 se si escludono anche le festività del 30 novembre e del 1° dicembre. Chi deposita più tardi riceve l’indennità soltanto dal mese in cui ha depositato la domanda, senza nulla per i mesi trascorsi.
  • La condizione dei «corsi diurni» sparisce da tutta la procedura ed è sostituita da «una forma di istruzione prevista dalla legge». Il cambiamento non riguarda soltanto i giovani con l’indennità, ma anche le famiglie, i parenti, i tutori e gli affidatari professionali che crescono un minore in affidamento: l’assegno mensile di affidamento, 1.193,28 lei, e l’indennità mensile di sostegno, 528 lei, si possono mantenere dopo i 18 anni anche per un giovane iscritto ai corsi serali, a frequenza ridotta o all’istruzione a distanza.
Atto: Decreto del ministro del lavoro, della famiglia, della gioventù e della solidarietà sociale, ad interim, n. 1.277 del 14 settembre 2026 per la modifica e l’integrazione del Decreto del ministro del lavoro, della famiglia, della protezione sociale e degli anziani n. 1.733/2015 sull’approvazione della Procedura di determinazione e pagamento dell’assegno mensile di affidamento, dell’indennità di sostegno e dell’indennità per i giovani
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 787 del 16 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, data della pubblicazione; il pagamento è retroattivo dal 10 aprile 2026 per le domande depositate entro 60 giorni lavorativi

Il Ministero del Lavoro ha riscritto la procedura con cui si pagano le somme per i minori in affidamento e per i giovani che escono dal sistema di protezione speciale, e il cambiamento più grande riguarda i giovani usciti dal sistema da tempo: possono ora chiedere un’indennità di 3.168 lei al mese, con il pagamento che decorre dal 10 aprile 2026. Il meccanismo somiglia a quello usato per il sostegno a chi esce dai centri per persone con disabilità, dove chi se ne è andato nel frattempo riceve il denaro in via retroattiva: il diritto esiste nella legge da mesi, l’atto di attuazione arriva più tardi e recupera il periodo trascorso.

L’atto è un decreto di modifica, non una procedura nuova. Interviene sul Decreto n. 1.733/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 680 dell’8 settembre 2015, che contiene in allegato la procedura completa. Il decreto ha tre articoli: l’articolo I apporta quindici modifiche alla procedura, l’articolo II disciplina il periodo transitorio e il pagamento per il passato, l’articolo III dispone la pubblicazione. È stato firmato il 14 settembre 2026 da Silvia Monica Dinică, sottosegretario di Stato, per il ministro ad interim.

Il fondamento diretto è l’articolo II della legge n. 49/2026 per l’integrazione dell’articolo 129 della legge n. 272/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 282 del 7 aprile 2026 ed entrata in vigore il 10 aprile 2026. La legge ha aggiunto un comma breve, il (45), con un effetto grande: le indennità per i giovani che escono dal sistema di protezione «si istituiscono come forma di tutela dello Stato riconosciuta a tutti i giovani, senza discriminazione», e ne beneficiano tutti i giovani sotto i 26 anni che sono usciti dal sistema e soddisfano le condizioni. Fino a questa legge, chi aveva lasciato il sistema prima che il diritto esistesse ne restava privo.

Gli effetti che produce

Compare una seconda categoria di beneficiari. L’articolo 171 della procedura ha ora due lettere. La lettera a) copre i giovani che hanno la piena capacità di agire e che optano per iscritto per la cessazione della misura di protezione speciale, cioè la situazione disciplinata dal 2022. La lettera b) copre i «giovani che sono usciti dal sistema di protezione speciale», senza alcuna altra condizione di tempo. Un giovane di 24 anni che ha lasciato un centro a 19 anni e che oggi lavora ha diritto all’indennità, benché nel 2021 non ci fosse nulla da chiedere.

Il fascicolo è più leggero per i nuovi beneficiari. I giovani della lettera b) non devono presentare la relazione di consulenza e informazione redatta dalla direzione generale di assistenza sociale e protezione del minore, perché non hanno più nulla a cui rinunciare: la misura di protezione è cessata da tempo. L’articolo 172 comma (8) li esonera espressamente da questa relazione, ma richiede loro gli altri documenti giustificativi: il documento d’identità, l’attestato della direzione generale nei cui registri si sono trovati e, se del caso, l’attestato dell’istituto scolastico o del datore di lavoro.

Il momento da cui si paga dipende da una sola data di calendario. La regola generale, all’articolo 172 comma (9), è che il diritto si riconosce a partire dal mese in cui si deposita la domanda. L’articolo II del decreto fa un’eccezione per la finestra transitoria: la domanda depositata entro 60 giorni lavorativi dal 16 settembre 2026 porta il denaro dal 10 aprile 2026, a condizione che a quella data il giovane soddisfacesse i requisiti di legge. Per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2026, sette mesi pieni, l’arretrato è di 22.176 lei, ai quali si aggiungono la parte di aprile e i mesi successivi.

Un cambiamento di situazione sopravvenuto nel frattempo non cancella più il passato. Secondo l’articolo II comma (2), l’indennità si determina dal 10 aprile 2026 «senza che una modifica successiva della situazione del beneficiario comporti la perdita dei diritti relativi al periodo in cui questi ha soddisfatto le condizioni di legge». In pratica, il giovane che ha lavorato da aprile a luglio e poi ha perso il posto conserva il denaro di quei mesi.

La forma di istruzione non conta più. In sette dei quindici punti dell’articolo I, l’espressione «corsi diurni» o «a tempo pieno» è sostituita da «forma di istruzione prevista dalla legge». L’effetto si vede all’articolo 9, che riguarda l’assegno di affidamento, agli articoli 11, 15 e 16, che riguardano i documenti e la sospensione del pagamento, e agli articoli 171, 172 e 175, che riguardano l’indennità per i giovani. Uno studente dei corsi serali o dell’istruzione a distanza rientra ora chiaramente nelle stesse regole di uno dei corsi diurni.

Che cosa cambia rispetto a prima

La procedura del 2015 non parlava di giovani usciti dal sistema. Si occupava soltanto dell’assegno mensile di affidamento, e il titolo dell’atto era «sull’approvazione della Procedura di determinazione e pagamento dell’assegno mensile di affidamento». L’indennità di sostegno e l’indennità per i giovani sono entrate nella procedura soltanto con il decreto congiunto del ministro del lavoro e della solidarietà sociale n. 1.954/2022 e del ministro della famiglia, della gioventù e delle pari opportunità n. 20.868/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.044 del 28 ottobre 2022, che ha introdotto gli articoli da 171 a 175, la domanda dell’allegato n. 3 e la relazione di consulenza dell’allegato n. 4.

Rispetto alla forma del 2022, il decreto odierno sposta il baricentro. Nel 2022, l’articolo 171 comma (1) diceva che l’indennità si riconosce ai giovani che dimostrano di seguire «una forma di istruzione a tempo pieno» o di avere un lavoro «e che optano, per iscritto, per la cessazione della misura di protezione speciale». L’opzione scritta era condizione di accesso. Nella forma nuova, l’opzione scritta resta soltanto alla lettera a), come una delle due vie, mentre la lettera b) non la richiede affatto.

Allo stesso modo è cambiato l’elenco dei documenti. Nel 2022, l’articolo 172 comma (1) richiedeva «una domanda e una dichiarazione sostitutiva del giovane attestante di essere stato consigliato e informato». La forma nuova mantiene questo requisito soltanto per i giovani della lettera a) e lo formula in modo più semplice, come «domanda corredata dei documenti giustificativi». La domanda si può continuare a depositare per via elettronica o su carta, presso l’agenzia distrettuale per i pagamenti e l’ispezione sociale o presso quella del municipio di Bucarest.

Cambiano anche gli allegati: l’allegato n. 3 della procedura, cioè il modulo di domanda, è sostituito integralmente; compare un allegato nuovo, l’allegato n. 3a, con un modulo di domanda privo della dichiarazione sulla consulenza; e anche l’allegato n. 4, la relazione di consulenza, viene sostituito. La relazione nuova rinvia esplicitamente all’indennità «pari a 4,8 ISR fino al compimento dei 26 anni di età», cifra che non compare in nessun punto del corpo della procedura, ma soltanto nella legge.

Gli importi non sono fissati da questo decreto e non cambiano per effetto suo. Vengono dalla legge n. 272/2004: l’assegno mensile di affidamento è pari a 1,808 volte l’indicatore sociale di riferimento, ai sensi dell’articolo 128 comma (1); l’indennità mensile di sostegno per la persona o la famiglia che cresce il minore è pari a 0,8 ISR, ai sensi dell’articolo 128 comma (21), e l’affidatario professionale non la riceve; l’indennità mensile per i giovani è pari a 4,8 ISR, ai sensi dell’articolo 129 comma (42). L’indicatore sociale di riferimento è di 660 lei ed è stato mantenuto a questo valore anche per il 2026 dalla legge n. 141/2025 su alcune misure fiscali e di bilancio, quindi le tre somme sono 1.193,28 lei, 528 lei e 3.168 lei.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Un diritto riconosciuto dalla legge dal 10 aprile 2026 diventa finalmente esigibile. Senza modulo e senza procedura, le agenzie per i pagamenti non avevano su che cosa appoggiarsi per registrare le domande dei giovani già usciti dal sistema.
  • Il pagamento retroattivo non si perde per il ritardo dell’amministrazione. Depositata nella finestra dei 60 giorni lavorativi, la domanda porta il denaro dalla data in cui la legge è entrata in vigore, non da quella in cui il ministero ha trovato il tempo di scrivere la procedura.
  • L’abbandono dei «corsi diurni» allinea la procedura alla legge e alla realtà degli studenti che lavorano. I giovani del sistema di protezione si iscrivono spesso ai corsi serali o a frequenza ridotta proprio perché lavorano, e la vecchia formulazione poteva lasciarli senza diritto.
  • L’indennità per i giovani non è tassata e non sopporta contributi sociali, ai sensi dell’articolo 22 della procedura, quindi i 3.168 lei arrivano interi al beneficiario.
  • Gli effetti si estendono anche alle famiglie affidatarie e ai tutori: l’assegno e l’indennità di sostegno si possono mantenere dopo i 18 anni per un giovane che prosegue gli studi in qualsiasi forma prevista dalla legge, non soltanto a tempo pieno.

Che cosa resta un problema

  • La finestra del pagamento retroattivo è breve e non viene annunciata da nessuna parte. Chi viene a sapere del diritto nel gennaio 2027 perde definitivamente i mesi del 2026, benché la legge glielo riconosca dal 10 aprile 2026.
  • Il giovane deve ottenere un attestato dalla direzione generale che lo aveva nei propri registri, cioè dall’istituzione che ha lasciato, a volte in un altro distretto. Il decreto non assegna alla direzione alcun termine per rilasciare l’attestato, mentre il termine del giovane corre per tutto quel tempo.
  • Il modulo nuovo, quello dell’allegato n. 3a, non è attribuito a nessuno nel testo della procedura e non elenca l’attestato della direzione generale, benché questo resti obbligatorio.
  • Il calcolo per il mese di aprile 2026 è scritto in una formula che si annulla da sola, quindi la prima somma pagata può essere di 3.168 lei, di 2.217,60 lei o di 2.112 lei, a seconda di come la legge l’agenzia.
  • L’indennità una tantum, pari a tre salari minimi, che la stessa legge apre a tutti i giovani usciti dal sistema, resta senza procedura e senza modulo.

Consigli pratici

  1. Se siete usciti dal sistema di protezione speciale, avete meno di 26 anni e studiate oppure lavorate, depositate la domanda entro il 9 dicembre 2026. Questa data è il calcolo rigoroso sui giorni lavorativi; le due festività del 30 novembre e del 1° dicembre possono spostare il termine all’11 dicembre, ma non contateci.
  2. Chiedete per tempo l’attestato alla direzione generale di assistenza sociale e protezione del minore nei cui registri vi siete trovati. È il documento che prova che siete stati nel sistema e, se tarda, tarda anche la domanda. Il modulo di domanda non lo menziona, ma l’articolo 172 comma (3) lettera b) della procedura lo richiede.
  3. Mettete nel fascicolo anche l’attestato dell’istituto scolastico o del datore di lavoro, la copia del documento d’identità e la prova del conto bancario oppure l’opzione per il vaglia postale. La domanda si può inviare per via elettronica, quindi non è necessario recarsi allo sportello.
  4. Scrivete nella domanda che chiedete il pagamento dal 10 aprile 2026, ai sensi dell’articolo II del Decreto n. 1.277/2026. Il modulo non ha una voce apposita, e una menzione scritta vi aiuta se la decisione arriva calcolata soltanto dal mese del deposito.
  5. Conservate la prova del deposito, con la data. Se la decisione tarda, l’articolo 172 comma (4) della procedura obbliga l’agenzia a pagare entro 30 giorni lavorativi dal deposito della domanda, e il comma (7) le impone di comunicare la decisione entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione.
  6. Dopo aver ottenuto il diritto, inviate all’agenzia l’attestato del datore di lavoro ogni 3 mesi e quello della scuola ogni 6 mesi. La mancata trasmissione sospende il pagamento, e il superamento di tre mesi dalla sospensione ne comporta la cessazione.
  7. Se vi trasferite in un altro distretto, depositate una domanda nuova presso l’agenzia del nuovo domicilio e comunicate ogni cambiamento entro 15 giorni da quando si verifica.

Domande frequenti

Chi può chiedere l’indennità di 3.168 lei?
Qualsiasi giovane che non abbia compiuto 26 anni, abbia beneficiato di una misura di protezione speciale e dimostri di seguire una forma di istruzione prevista dalla legge o di avere un lavoro. Dal 16 settembre 2026 vi rientrano anche i giovani usciti dal sistema negli anni passati, non soltanto quelli che optano ora per la cessazione della misura.
Entro quando va depositata la domanda per ricevere il denaro da aprile?
Entro 60 giorni lavorativi dal 16 settembre 2026. Contando come non lavorativi soltanto i sabati e le domeniche, il sessantesimo giorno cade il 9 dicembre 2026; se si escludono anche le festività del 30 novembre e del 1° dicembre, il termine arriva all’11 dicembre 2026. Chi deposita dopo questa data riceve l’indennità dal mese del deposito.
Quanto ricevo per il mese di aprile 2026?
Il decreto dice che il mese di aprile si calcola in proporzione, a partire dal 10 aprile. Con 3.168 lei al mese e 21 giorni contati dal 10 aprile, ne risultano 2.217,60 lei. La formula dell’atto è però scritta in modo ambiguo, sicché l’agenzia potrebbe arrivare anche a 2.112 lei, se conta 20 giorni, o persino alla somma intera.
Devo rinunciare alla misura di protezione per ricevere l’indennità?
No, se siete già usciti dal sistema. La rinuncia scritta resta necessaria soltanto per i giovani ancora sottoposti a una misura di protezione speciale, che scelgono fra la prosecuzione della misura e l’indennità. La scelta si fa una sola volta ed è definitiva: dopo la cessazione della misura non si può più rientrare nel sistema.
Frequento i corsi serali. La forma di istruzione conta ancora?
No. La condizione è ora «una forma di istruzione prevista dalla legge», quindi i corsi serali, la frequenza ridotta e l’istruzione a distanza sono trattati allo stesso modo dei corsi diurni. La stessa regola vale anche per la proroga dell’assegno di affidamento dopo i 18 anni.
Che cosa riceve la famiglia che cresce il minore, e non il giovane?
L’assegno mensile di affidamento, 1,808 ISR, cioè 1.193,28 lei, più l’indennità mensile di sostegno di 0,8 ISR, cioè 528 lei, per il periodo in cui assicura la crescita e la cura del minore. L’affidatario professionale riceve l’assegno, ma non l’indennità di sostegno.
L’indennità è tassata?
No. L’articolo 22 della procedura prevede che sull’assegno, sull’indennità di sostegno e sull’indennità per i giovani non sono dovuti né imposta né contributi sociali obbligatori, e che questi diritti non possono essere pignorati se non per il recupero di somme percepite indebitamente.
Che cosa faccio se l’agenzia respinge la mia domanda?
Le decisioni del direttore esecutivo dell’agenzia territoriale possono essere impugnate alle condizioni della legge sul contenzioso amministrativo n. 554/2004, ai sensi dell’articolo 242 della procedura. La decisione va comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione, per via elettronica o su carta.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’allegato n. 3a non ha destinatari nel testo della procedura, e l’unico rinvio esistente porta al modulo dell’altro gruppo. Il punto 14 dell’articolo I introduce l’allegato n. 3a, il secondo modello di domanda, intitolato semplicemente «Cerere pentru acordarea indemnizației lunare pentru tineri», cioè domanda per il riconoscimento dell’indennità mensile per i giovani, ma l’espressione «anexa nr. 3a» compare una sola volta in tutto il decreto, proprio in quel punto. L’articolo 172 comma (9), che disciplina la situazione dei giovani dell’articolo 171 comma (2) lettera b), rinvia all’applicazione, in quanto compatibile, dei commi (4)-(7), e il comma (6), non modificato, dice che «modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3», cioè che il modello della domanda è previsto nell’allegato n. 3. Un giovane che legge la procedura nell’ordine arriva all’allegato n. 3, un modulo che gli chiede di dichiarare di essere stato consigliato e informato prima della cessazione della misura, esattamente il documento da cui il comma (8) lo esonera.
  • Il modulo dell’allegato n. 2 al decreto, divenuto allegato n. 3a della procedura, omette un documento obbligatorio e conserva una casella senza testo. Sotto il titolo «Atașez următoarele documente», cioè allego i seguenti documenti, compaiono tre caselle: accanto alla prima non è scritto nulla, mentre le due successive sono «adeverința de la angajator», l’attestato del datore di lavoro, e «adeverința de la unitatea de învățământ», l’attestato dell’istituto scolastico. L’attestato rilasciato dalla direzione generale nei cui registri il giovane si è trovato, richiesto dall’articolo 172 comma (3) lettera b) e mantenuto dal comma (8), non figura da nessuna parte sul modulo. Il modulo gemello dell’allegato n. 1 ha, nella stessa posizione, il testo «copia documentului eliberat de DGASP că am fost consiliat și informat». L’allegato è riprodotto in facsimile, ma la pagina 6 dell’edizione a stampa mostra la casella vuota anche ingrandita, quindi non si tratta di una perdita dovuta alla conversione.
  • La formula di calcolo per il mese di aprile 2026 usa lo stesso riferimento sia come divisore sia come moltiplicatore. L’articolo II comma (2) prevede che «împărțirea cuantumului prevăzut de lege la numărul de zile din lună», cioè la divisione dell’importo previsto dalla legge per il numero di giorni del mese, si faccia «înmulțit cu numărul de zile din respectiva lună, calculate începând cu data de 10 aprilie 2026», cioè moltiplicandola per il numero di giorni di quel mese, calcolati a partire dal 10 aprile 2026. Letta alla lettera, l’operazione riporta la somma intera, 3.168 lei, perché divide per 30 e moltiplica di nuovo per 30. Letta attraverso l’aggiunta finale, dà 21 giorni e 2.217,60 lei se il 10 aprile si conta, oppure 20 giorni e 2.112 lei se non si conta. Tre risultati possibili per lo stesso mese, con una differenza che arriva a 1.056 lei.

Analisi della redazione

Il decreto risolve un problema reale e lo risolve a favore delle persone. La legge n. 49/2026 ha detto che le indennità per i giovani usciti dal sistema di protezione sono una forma di tutela dello Stato «riconosciuta a tutti i giovani, senza discriminazione», ma una dichiarazione di principio non si può incassare. Per arrivare a un giovane di 23 anni uscito da un centro nel 2022, essa aveva bisogno di un modulo, di un elenco di documenti e di un’agenzia che sapesse che cosa sta registrando. Il decreto fa esattamente questo e aggiunge qualcosa che non era obbligatorio: paga per il passato, dalla data in cui la legge è entrata in vigore, non da quella in cui la procedura è comparsa.

La parte meno onorevole è il calendario. L’articolo II della legge n. 49/2026 dava al ministro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge per emanare il decreto, cioè fino al 9 luglio 2026. Il decreto è stato firmato il 14 settembre e pubblicato il 16 settembre 2026, con 69 giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Il ministero, che ha superato il proprio termine di legge di oltre due mesi, concede al giovane 60 giorni lavorativi per depositare la domanda, a pena della perdita definitiva del denaro dei mesi trascorsi. Il rapporto fra i due termini è l’unico punto in cui l’atto si legge come scritto dall’amministrazione per l’amministrazione.

Il secondo ritardo è più vecchio e spiega perché il decreto abbia quindici punti e non tre. La legge n. 298/2023, in vigore dal 4 novembre 2023, ha tolto l’espressione «corsi diurni» dall’articolo 55 comma (2) e dall’articolo 129 comma (42) della legge n. 272/2004 e vi ha messo «forma di istruzione prevista dalla legge». La procedura è rimasta immutata per 1.047 giorni, durante i quali un funzionario che leggeva la procedura, e non la legge, aveva un fondamento scritto per respingere un giovane iscritto ai corsi serali. Il decreto odierno corregge il tiro, ma lo fa a quasi tre anni di distanza e senza dire una parola sulle domande respinte nel frattempo.

Resta anche mezza riforma. Il comma (45) introdotto dalla legge n. 49/2026 apre a tutti i giovani usciti dal sistema due indennità, non una: quella mensile, di 4,8 ISR, e quella una tantum, pari a tre volte il salario minimo lordo, cioè 12.150 lei fino al 30 giugno 2026 e 12.975 lei dopo l’aumento del salario minimo a 4.325 lei. Il decreto si occupa soltanto della prima. Quella una tantum grava sul bilancio delle direzioni generali di assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 129 comma (43), e non ha né procedura, né modulo, né termine. Un giovane che si presenta alla direzione generale con la legge n. 49/2026 in mano non ha alcun modulo da compilare e nessuna istituzione obbligata a rispondergli entro un termine.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’allegato n. 3a va collegato ai suoi beneficiari con un testo normativo. Un comma che dica che il modello di domanda per i giovani dell’articolo 171 comma (2) lettera b) è previsto nell’allegato n. 3a chiuderebbe il rinvio circolare e risparmierebbe alle agenzie di decidere da sole quale modulo accettare.
  • La casella vuota dell’allegato n. 3a va completata con l’attestato della direzione generale. Così com’è ora, il modulo manda il giovane allo sportello con un fascicolo incompleto, e l’agenzia lo respinge per la mancanza di un documento che il modulo non gli ha mai chiesto.
  • La formula per il mese di aprile va riscritta con la cifra dentro. «L’importo mensile diviso per 30 e moltiplicato per 21 giorni, corrispondenti al periodo 10-30 aprile 2026» elimina le tre letture possibili e fissa una sola somma dovuta.
  • Le direzioni generali hanno bisogno di un termine per il rilascio dell’attestato. Cinque giorni lavorativi dalla richiesta basterebbero e farebbero dipendere il termine di 60 giorni lavorativi del giovane da lui stesso, e non dalla velocità dell’istituzione che ha lasciato.
  • La finestra di 60 giorni lavorativi andrebbe accompagnata da un obbligo di informazione. Le agenzie e le direzioni generali hanno gli elenchi dei giovani usciti dal sistema; una comunicazione scritta a ciascun giovane sotto i 26 anni presente nei registri trasformerebbe il diritto da notizia della Gazzetta Ufficiale della Romania in domanda effettivamente depositata.
  • L’indennità una tantum dell’articolo 129 comma (41) ha bisogno della sua procedura. Senza un modulo e senza un termine per le direzioni generali, metà di ciò che la legge n. 49/2026 ha promesso resta testo, e i giovani finiranno per chiederlo in giudizio.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 787 del 16 settembre 2026 16 pagine PDF, 171 KB l'atto inizia a pagina 3

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.