In breve

  • Dal 7 settembre 2026, l’Autorità Elettorale Permanente può elaborare e detenere documenti classificati «strettamente segreto», il secondo livello dall’alto del segreto di Stato. Finora il suo elenco si fermava al livello «segreto».
  • Il nuovo elenco ha 7 posizioni, contro le 4 dell’elenco del 2021: quattro al livello «strettamente segreto» e tre al livello «segreto». Tre posizioni ricevono un termine proprio, di 30 anni, mentre le altre quattro assumono il termine stabilito dall’istituzione che trasmette il documento.
  • Il Consiglio Legislativo ha dato parere negativo il 31 agosto 2026, richiamando il fatto che il Governo si trova sotto il limite dell’art. 110 comma (4) della Costituzione dopo la mozione di sfiducia del 5 maggio 2026 e che manca il parere del Consiglio Supremo di Difesa del Paese. Il Governo ha adottato la decisione tre giorni dopo.
Atto: Decisione del Governo n. 705/2026 per l’approvazione dell’elenco contenente le categorie di informazioni classificate segreto di Stato, per livelli di segretazione, elaborate o detenute dall’Autorità Elettorale Permanente, nonché i relativi termini di classificazione
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 755 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, data della pubblicazione

L’istituzione che organizza le elezioni in Romania riceve il diritto di lavorare con documenti «strettamente segreto», un livello a cui finora non aveva accesso. La Decisione del Governo n. 705/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 755 del 7 settembre 2026, sostituisce l’elenco approvato nel 2021 e aggiunge un secondo livello di segretazione sopra quello esistente. La misura si inserisce in una serie più lunga di restrizioni dell’informazione pubblica nel 2026, accanto al passaggio delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari di cariche pubbliche a regime riservato.

L’elenco vero e proprio sta nell’allegato della decisione e ha due sezioni. La sezione A, «strettamente segreto», comprende quattro posizioni. La sezione B, «segreto», ne comprende tre. In tutto, sette categorie di informazioni che l’Autorità Elettorale Permanente può sottrarre al circuito pubblico.

Al livello «strettamente segreto» rientrano quattro cose: le informazioni ricevute da altre autorità nell’ambito della cooperazione tra istituzioni; le informazioni che l’Autorità elabora su richiesta delle istituzioni abilitate, se la loro divulgazione produrrebbe gravi danni alla sicurezza nazionale nel campo della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale; i dossier documentali, i bollettini informativi, le notifiche e le informative provenienti dalle istituzioni con competenze in materia di sicurezza nazionale; e il piano di vigilanza e difesa degli obiettivi dell’Autorità.

La sezione «segreto» ripete le prime tre posizioni, con una sola differenza di contenuto: là la soglia è «danni alla sicurezza nazionale», senza la parola «gravi». La differenza non è cosmetica. La legge n. 182/2002 sulla protezione delle informazioni classificate definisce all’art. 15 lett. f) il livello «strettamente segreto» attraverso i danni gravi e il livello «segreto» attraverso i danni semplici, quindi la formulazione dell’allegato segue esattamente il criterio legale.

I termini sono brevi da leggere e lunghi negli effetti. Tre posizioni ricevono 30 anni: le informazioni elaborate dall’Autorità al livello «strettamente segreto», le stesse informazioni al livello «segreto» e il piano di vigilanza. Un documento prodotto nel 2026 esce dalla classificazione nel 2056. Le altre quattro posizioni non hanno un termine proprio, ma la dicitura «în conformitate cu termenul stabilit de emitent», in conformità al termine stabilito dall’emittente, cioè la durata la fissa l’istituzione che trasmette la carta, non l’Autorità Elettorale Permanente e nemmeno questa decisione.

L’atto è stato adottato il 3 settembre 2026 e porta la firma del primo ministro Ilie-Gavril Bolojan e la controfirma del presidente dell’Autorità Elettorale Permanente, Adrian Țuțuianu. La base giuridica è l’art. 108 della Costituzione e l’art. 22 comma (2) della legge n. 182/2002, il testo secondo cui gli elenchi delle informazioni segreto di Stato delle istituzioni pubbliche sono approvati con decisione del Governo.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda l’accesso. La legge n. 544/2001 sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico esclude, all’art. 12 comma (1) lett. a), le informazioni classificate del settore della difesa nazionale, della sicurezza e dell’ordine pubblico. Ogni nuova posizione dell’allegato chiude, in pratica, una porta a cui un giornalista o un’organizzazione civica poteva bussare con una richiesta di informazioni. Il rifiuto diventa motivato dalla legge, non dalla volontà dell’istituzione.

Il secondo effetto riguarda il circuito interno. Un documento «strettamente segreto» richiede spazi di conservazione diversi, nulla osta di sicurezza diversi per il personale e regole di riproduzione diverse rispetto a uno «segreto», secondo gli standard nazionali approvati con la Decisione del Governo n. 585/2002. L’Autorità deve disporre di locali, casseforti e persone verificate al livello superiore, altrimenti non può ricevere i materiali che la decisione ora le consente.

Il terzo effetto riguarda il flusso tra istituzioni. Il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri e il Servizio di Telecomunicazioni Speciali, i partner citati nella presentazione pubblica del progetto, possono trasmettere all’Autorità materiali che prima non le potevano inoltrare legalmente. La cooperazione che precede una consultazione elettorale diventa più semplice per le istituzioni e più opaca per il pubblico, con lo stesso movimento.

Il quarto effetto riguarda la durata. Chi chiede oggi un documento che rientra in una delle tre posizioni con termine fisso riceverà come risposta che l’informazione è classificata fino al 2056. Per le altre quattro posizioni nel testo non esiste nemmeno questo riferimento, perché il termine lo decide l’emittente, e la richiesta di accesso non si scontra con una data, ma con un rinvio.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 7 settembre 2026 si è applicata la Decisione del Governo n. 924/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 844 del 3 settembre 2021. Quell’elenco aveva un articolo unico, un solo livello di segretazione, «segreto», e quattro posizioni. Ha retto cinque anni e quattro giorni.

Il confronto posizione per posizione mostra che il testo non è stato riscritto, ma alzato. Le quattro categorie del 2021 ricompaiono nella sezione «strettamente segreto» dell’elenco del 2026 con la stessa formulazione, e l’unica modifica è il livello indicato nel testo, compreso il piano di vigilanza e difesa. Sopra di esse si aggiunge una sezione «segreto» con tre posizioni, che riprende le prime tre categorie. Il vero cambiamento di contenuto non è la comparsa di informazioni nuove, ma lo spostamento di quelle vecchie di un livello più in alto.

Il piano di vigilanza e difesa degli obiettivi dell’Autorità merita di essere seguito a parte. Nel 2021 era classificato «segreto». Nel 2026 compare solo nella sezione «strettamente segreto» e non ha più un corrispondente nella sezione «segreto». La categoria è salita per intero, non si è sdoppiata.

Un secondo cambiamento è una correzione. La posizione 2 dell’elenco del 2021 classificava al livello «segreto» informazioni descritte attraverso «gravi danni alla sicurezza nazionale», cioè attraverso il criterio che la legge n. 182/2002 riserva al livello «strettamente segreto». La discordanza è rimasta in vigore cinque anni. Nell’elenco del 2026 la parola «gravi» compare solo nella sezione A, al livello che le corrisponde, mentre la posizione equivalente della sezione B parla di «danni alla sicurezza nazionale». Il Consiglio Legislativo aveva segnalato esattamente questo punto nel parere n. 781 del 31 agosto 2026, e il testo pubblicato lo ha corretto.

Il terzo cambiamento è di forma e ha una conseguenza pratica: la decisione del 2026 ha due articoli, non uno. L’art. 2 abroga espressamente la Decisione del Governo n. 924/2021 alla data di entrata in vigore della nuova decisione, senza alcuna disposizione sui documenti già classificati sotto il vecchio elenco.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • L’Autorità Elettorale Permanente può ricevere legalmente materiali che le istituzioni di sicurezza finora non le potevano trasmettere, il che accorcia il percorso dell’informazione prima di una consultazione elettorale.
  • La discordanza dell’elenco del 2021, che usava il criterio del livello «strettamente segreto» per informazioni classificate «segreto», sparisce dal testo pubblicato.
  • L’elenco resta breve. Sette posizioni sono facili da leggere e da confrontare, e quattro di esse descrivono documenti provenienti dall’esterno dell’Autorità, non documenti che essa produce da sé.
  • Il termine di 30 anni è inferiore al tetto legale per il livello «strettamente segreto», che arriva fino a 50 anni secondo l’art. 12 comma (2) degli standard approvati con la Decisione del Governo n. 585/2002.

Che cosa resta un problema

  • Le posizioni 3 di entrambe le sezioni coprono «dossier documentali, bollettini informativi, notifiche e informative specifici del settore di attività» dell’Autorità. Il suo settore di attività sono le elezioni, il registro elettorale e il finanziamento dei partiti, quindi il criterio che fa scattare la classificazione non è l’argomento, ma il mittente.
  • Quattro posizioni su sette non hanno un termine proprio. Il titolo della decisione promette «i relativi termini di classificazione», ma per la maggior parte delle categorie l’atto rinvia a una decisione presa altrove.
  • Non esiste alcuna regola di transizione per i documenti classificati «segreto» sotto l’elenco del 2021, soprattutto per il piano di vigilanza, la cui categoria è salita a «strettamente segreto».
  • Il parere n. 781 del 31 agosto 2026 è stato negativo e ha segnalato la mancanza del parere del Consiglio Supremo di Difesa del Paese, richiesto dall’art. 4 lett. d) punto 1 della legge n. 415/2002. La decisione è stata adottata comunque.

Consigli pratici

  1. Quando chiedete dati all’Autorità Elettorale Permanente in base alla legge n. 544/2001, formulate la richiesta sull’informazione concreta, non sul documento. I risultati della consultazione elettorale, le spese di campagna dichiarate e il numero di elettori del registro non compaiono in nessuna delle sette posizioni dell’allegato.
  2. Se ricevete un rifiuto, chiedete per iscritto la base esatta: quale posizione dell’allegato della Decisione del Governo n. 705/2026, quale livello di segretazione e quale termine. Un rifiuto che dice solo «informazione classificata» non vi lascia nulla da verificare.
  3. Tenete presente l’art. 24 comma (5) della legge n. 182/2002: è vietato classificare come segreto di Stato allo scopo di nascondere violazioni di legge, errori amministrativi o di limitare l’accesso alle informazioni di interesse pubblico. È il testo su cui si regge un’impugnazione seria.
  4. La classificazione e la sua durata si possono contestare. L’art. 20 della legge n. 182/2002 riconosce questo diritto a ogni persona fisica o giuridica rumena, e l’impugnazione si decide in contenzioso amministrativo. La stessa possibilità compare all’art. 17 comma (2) degli standard approvati con la Decisione del Governo n. 585/2002.
  5. Per i documenti provenienti da altre istituzioni, chiedete chi sia l’emittente. Il termine lo fissa lui, non l’Autorità, e la richiesta va rivolta là dove è stata presa la decisione.
  6. Se seguite l’argomento sul lungo periodo, segnatevi l’anno 2056. È l’anno in cui scade la classificazione dei documenti prodotti nel 2026 sotto le tre posizioni con termine di 30 anni.

Domande frequenti

I risultati delle elezioni diventano segreti?
No. Nessuna posizione dell’allegato riguarda i risultati, i verbali delle sezioni di voto o la centralizzazione dei voti. Le sette categorie riguardano informazioni legate alla difesa, all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, più il piano di vigilanza degli obiettivi dell’Autorità.
Che cosa significa «strettamente segreto» rispetto a «segreto»?
Sono due dei tre livelli del segreto di Stato, definiti all’art. 15 lett. f) della legge n. 182/2002. «Strettamente segreto» si attribuisce alle informazioni la cui divulgazione produrrebbe gravi danni alla sicurezza nazionale, «segreto» a quelle che produrrebbero danni. Il terzo livello, il più alto, è «strettamente segreto di particolare importanza», e l’Autorità Elettorale Permanente non lo ha nell’elenco.
Per quanti anni restano classificati i documenti?
Tre delle sette posizioni hanno un termine di 30 anni, quindi un documento del 2026 viene declassificato nel 2056. Le altre quattro assumono il termine stabilito dall’istituzione che ha emesso il documento, e quel termine non compare nella decisione.
Il termine di 30 anni è legittimo?
Sì. L’art. 12 comma (2) degli standard nazionali approvati con la Decisione del Governo n. 585/2002 fissa tetti fino a 100 anni per «strettamente segreto di particolare importanza», 50 anni per «strettamente segreto» e 30 anni per «segreto». I 30 anni dell’allegato rientrano in entrambi i livelli usati, anche se al livello «segreto» toccano proprio il tetto massimo.
Posso ancora chiedere informazioni all’AEP in base alla legge n. 544/2001?
Sì, il diritto resta intatto per tutto ciò che non rientra nelle sette posizioni. L’art. 12 comma (1) lett. a) della legge n. 544/2001 esclude dall’accesso libero le informazioni classificate del settore della difesa nazionale, della sicurezza e dell’ordine pubblico, quindi il rifiuto può fondarsi soltanto su una posizione concreta dell’allegato.
Chi decide, all’interno dell’Autorità, che un documento è strettamente segreto?
La decisione non lo dice. La regola viene dall’art. 19 della legge n. 182/2002, che per il livello «strettamente segreto» attribuisce il potere ai titolari di cariche pubbliche elencati alla lett. a) e ai funzionari con rango di segretario di Stato. L’Autorità Elettorale Permanente è guidata da un presidente con rango di ministro e da due vicepresidenti con rango di segretario di Stato.
Che cosa succede ai documenti classificati prima del 7 settembre 2026?
La decisione non prevede nulla. L’art. 2 abroga l’elenco del 2021 senza una norma di transizione, quindi le marcature già apposte restano in vigore fino alla scadenza del loro termine o fino a una declassificazione disposta, secondo l’art. 24 comma (4) della legge n. 182/2002, sempre con decisione del Governo.
Posso contestare il fatto che un’informazione sia stata classificata?
Sì. L’art. 20 della legge n. 182/2002 consente a ogni persona fisica o giuridica rumena di contestare presso l’autorità emittente sia la classificazione, sia la durata e il livello attribuiti. L’impugnazione si decide secondo la legge sul contenzioso amministrativo.
Perché il Consiglio Legislativo ha dato parere negativo?
Il parere n. 781 del 31 agosto 2026 richiama tre cose: il superamento dei limiti dell’art. 110 comma (4) della Costituzione, applicabili al Governo dopo la mozione di sfiducia approvata il 5 maggio 2026; la mancanza del parere del Consiglio Supremo di Difesa del Paese, richiesto dall’art. 4 lett. d) punto 1 della legge n. 415/2002; e l’uso, alla posizione 2 della sezione B del progetto, del criterio proprio del livello «strettamente segreto». Il parere del Consiglio Legislativo è consultivo.
Dove posso leggere l’elenco integrale?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 755 del 7 settembre 2026, alle pagine 14 e 15. L’allegato è una tabella con tre colonne: il numero della posizione, la descrizione della categoria e il termine di classificazione.

Analisi della redazione

Letto da solo, l’elenco sembra tecnico e innocuo. Letto accanto a quello del 2021, dice altro. Le posizioni della vecchia decisione non sono state modificate, ma spostate in blocco al livello superiore, e sotto di esse è stata messa una copia delle prime tre al livello di prima. Il risultato è che l’unica categoria salita definitivamente, senza restare anche in basso, è il piano di vigilanza e difesa degli obiettivi. Il resto funziona come uno sdoppiamento: la stessa descrizione esiste ora a due livelli, e la scelta tra essi la fa, documento per documento, l’emittente.

Un calcolo semplice mostra quanto poco decida in realtà questa decisione sulla durata. Su sette posizioni, tre hanno un termine scritto, tutte 30 anni, e quattro rinviano al termine dell’emittente. In altre parole, l’atto il cui titolo promette «i relativi termini di classificazione» fissa un termine per meno della metà dell’elenco che approva. E i 30 anni non sono la stessa cosa ai due livelli: al livello «segreto» toccano il tetto massimo ammesso dall’art. 12 comma (2) degli standard approvati con la Decisione del Governo n. 585/2002, mentre al livello «strettamente segreto», dove il tetto è 50 anni, restano al 60% di esso. La conseguenza è controintuitiva: l’informazione più sensibile viene declassificata insieme a quella meno sensibile, nel 2056 per i documenti del 2026.

Il punto che merita più attenzione non è il livello, ma le posizioni 3 di entrambe le sezioni. Esse classificano «dossier documentali, bollettini informativi, notifiche e informative specifici del settore di attività dell’Autorità Elettorale Permanente» provenienti dalle istituzioni con competenze in materia di sicurezza nazionale. Il settore di attività di questa autorità è proprio il processo elettorale: il registro elettorale, la logistica delle sezioni, il controllo del finanziamento dei partiti. Il criterio di classificazione non è dunque l’argomento del documento, ma il suo mittente. Un’analisi sul finanziamento di una campagna non diventa segreta perché è sensibile, ma perché è arrivata per una certa via. E il termine, a queste posizioni, non si legge nella decisione.

Resta il modo in cui l’atto è stato adottato. Il parere negativo del Consiglio Legislativo, n. 781 del 31 agosto 2026, è consultivo, quindi non blocca nulla, ma aveva segnalato anche l’assenza del parere del Consiglio Supremo di Difesa del Paese. Un merito va comunque riconosciuto: l’osservazione tecnica del Consiglio, quella sul criterio dei «danni gravi» usato al livello «segreto», è stata recepita. Il testo pubblicato il 7 settembre 2026 non contiene più l’errore che è rimasto in vigore cinque anni nell’elenco del 2021.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine massimo proprio per le posizioni che rinviano all’emittente. Una formula del tipo «il termine stabilito dall’emittente, ma non oltre X anni» farebbe sì che le quattro posizioni senza termine abbiano comunque una data di scadenza verificabile da chi chiede l’informazione.
  • Una norma di transizione nell’art. 2. L’abrogazione dell’elenco del 2021 lascia poco chiaro il regime dei documenti già marcati «segreto», in particolare del piano di vigilanza, la cui categoria è salita a «strettamente segreto». Un comma che dicesse se questi vadano rimarcati o conservino il proprio livello risparmierebbe all’Autorità una decisione discrezionale.
  • La delimitazione delle posizioni 3 sull’argomento, non sul mittente. L’aggiunta di una condizione di contenuto, per esempio il collegamento con la difesa, l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, come già compare alle posizioni 2, impedirebbe di classificare un’informativa sul processo elettorale solo perché proviene da un’istituzione di sicurezza.
  • La pubblicazione di una relazione annuale con il numero di documenti classificati per ciascuna posizione. La cifra in sé non rivela nulla, ma mostra se l’elenco venga usato per pochi documenti all’anno o per centinaia, e oggi nessuno al di fuori dell’Autorità può saperlo.
  • La richiesta del parere del Consiglio Supremo di Difesa del Paese con una decisione integrativa. La sua mancanza, segnalata dal Consiglio Legislativo, resta un argomento a disposizione di chiunque impugni l’atto in contenzioso amministrativo, e rimediare dopo costa meno di un annullamento.
  • Un termine breve per il riesame dell’elenco, per esempio a ogni ciclo elettorale. L’elenco precedente è rimasto invariato cinque anni, con dentro un errore di criterio. Un riesame periodico coglierebbe discordanze simili prima che producano effetti.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 755 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 125 KB l'atto inizia a pagina 14

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.