In breve

  • Le dichiarazioni patrimoniali e quelle di interessi non sono più pubbliche. Restano depositate presso l’Agenzia Nazionale per l’Integrità, in via riservata, per 7 anni, e al loro posto si pubblica una scheda di sintesi sugli interessi finanziari.
  • L’obbligo di dichiarare si estende a 47 categorie, ma la scheda pubblica si redige soltanto per 42 di esse. Restano fuori, tra gli altri, i giudici e i pubblici ministeri e il personale che gestisce fondi esterni.
  • Chi è stato dichiarato in via definitiva incompatibile o in conflitto di interessi e non ha scontato l’interdizione di 3 anni decade di diritto dalla carica il 30 settembre 2026.
Atto: Legge n. 180/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 725 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026

Dal 31 agosto 2026 la dichiarazione patrimoniale di chi ricopre una carica pubblica non può più essere letta da nessuno al di fuori dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità. La Legge n. 180/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 725 del 28 agosto 2026 e promulgata con il Decreto presidenziale n. 733/2026, stabilisce all’art. 2, comma (3), della Legge n. 176/2010, nella nuova formulazione, che «l’obbligo di deposito delle dichiarazioni patrimoniali e di quelle di interessi non ne comporta la pubblicità». Al loro posto compare una scheda di sintesi, generata in automatico, che non può riprodurre la dichiarazione nemmeno in parte. È il più ampio cambiamento del regime di trasparenza dei patrimoni pubblici dalla nascita dell’Agenzia, in una giornata in cui il Parlamento ha anche chiuso per legge il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’atto conta 13 articoli e modifica cinque leggi in una sola volta: la Legge n. 144/2007, che organizza l’Agenzia, la Legge n. 176/2010, che stabilisce chi dichiara e che fine fanno le dichiarazioni, la Legge n. 161/2003 sulla trasparenza, la Legge n. 184/2016, che istituisce il meccanismo di prevenzione del conflitto di interessi negli appalti, e il Codice amministrativo.

Le dichiarazioni si depositano d’ora in poi soltanto per via elettronica, attraverso la piattaforma e-DAI dell’Agenzia, firmate con firma elettronica qualificata o con la firma avanzata incorporata nella carta d’identità elettronica. Fanno eccezione soltanto i candidati alle elezioni, che possono firmare anche a mano.

Sempre sui vertici delle istituzioni pubbliche, la CCR si è pronunciata anche nel caso di TVR e Radio Romania, dove la procedura di nomina dei consigli di amministrazione è stata dichiarata incostituzionale. Sulla stessa linea di restrizione dell’accesso, il governo ha stabilito quali documenti dell’Autorità Elettorale Permanente diventano strettamente segreti.

Gli effetti che produce

Lo stesso terreno dell’integrità ha un secondo tassello, nelle gare pubbliche: il modulo di integrità è uscito dalla legge e chiede ora più dati di quanti ne chiedesse il testo legislativo.

Il primo effetto è la riservatezza. Le dichiarazioni patrimoniali e di interessi di tutte e 47 le categorie restano agli atti dell’Agenzia «assicurandone la riservatezza, senza che siano rese pubbliche, per un periodo di 7 anni dalla data della trasmissione». Fino a oggi venivano affisse per intero sui siti delle istituzioni e su quello dell’Agenzia.

Il secondo effetto è la scheda pubblica sugli interessi finanziari. L’Agenzia la genera in automatico, tramite e-DAI, proprio alla data di deposito delle dichiarazioni, secondo il modello del nuovo allegato n. 5 alla Legge n. 176/2010. Il testo dice espressamente che la scheda «contiene esclusivamente le informazioni previste nell’allegato n. 5 e non può riprodurre, integralmente o parzialmente, la dichiarazione patrimoniale o la dichiarazione di interessi». Resta sul sito dell’Agenzia per 5 anni, mentre per i candidati si pubblica entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni e si mantiene per un anno. La legge elenca anche ciò che non può contenere: gli elementi che permetterebbero di localizzare i beni, la firma del dichiarante, lo stato civile, compresi il divorzio e le modalità di divisione dei beni, i numeri di conto e i codici IBAN, nonché i nomi di altre persone citate nelle dichiarazioni.

Il terzo effetto è lo scarto tra chi dichiara e chi viene pubblicato. L’obbligo di depositare le dichiarazioni copre 47 categorie, dal Presidente della Romania fino ai tesorieri delle confederazioni sindacali e datoriali, ai parlamentari europei romeni e al commissario europeo designato dalla Romania. L’elenco dell’art. 2, comma (7), quello di chi vede pubblicata la scheda, conta 42 posizioni e comprende i prefetti, gli alti funzionari pubblici e i vertici delle istituzioni pubbliche. Non comprende invece i giudici, i pubblici ministeri, i magistrati assistenti e gli assistenti giudiziari, il personale ausiliario di tribunali e procure, il personale che gestisce o attua programmi finanziati da fondi esterni o di bilancio, gli esperti cooptati pagati con fondi esterni, il personale diplomatico e consolare e i funzionari pubblici con funzioni di direzione e di controllo nelle autorità centrali e locali.

Il quarto effetto è una procedura di verifica prima della pubblicazione. L’interessato controlla la propria scheda, può segnalare errori all’Agenzia entro 30 giorni dal deposito delle dichiarazioni e l’Agenzia ha l’obbligo di rettificarla. La pubblicazione arriva dopo la scadenza dei 30 giorni e, in ogni caso, entro un massimo di 60 giorni dal deposito.

Il quinto effetto colpisce direttamente le carriere. Le persone nei cui confronti è stato accertato in via definitiva, prima dell’entrata in vigore, lo stato di incompatibilità o il conflitto di interessi e per le quali non si è compiuta l’interdizione di 3 anni decadono di diritto dalla carica, dalla dignità pubblica o dal mandato a 30 giorni dall’entrata in vigore, cioè il 30 settembre 2026. Per chi viene accertato dopo l’entrata in vigore, la carica cessa proprio alla data in cui la relazione di valutazione o la sentenza diventa definitiva. E chi diventa incompatibile per effetto di questa legge ha 45 giorni per rinunciare a una delle cariche, quindi fino al 15 ottobre 2026.

Il sesto effetto riguarda gli appalti pubblici. Il modulo di integrità entra a far parte della documentazione di gara e si compila nel SEAP, dalla pubblicazione della documentazione fino all’avviso di aggiudicazione. Se il modulo manca o è compilato in modo difforme, l’Agenzia usa comunque il Sistema di prevenzione per cercare conflitti di interessi, cosa che prima non era prevista.

L’iniziativa propria dell’Agenzia ha anche una copertura costituzionale, perché la Corte ha confermato che la verifica può partire d’ufficio, senza una segnalazione dall’esterno.

Il settimo effetto riguarda l’Agenzia. Nasce la funzione di segretario generale, alto funzionario pubblico, che può esercitare la qualità di ordinatore principale di spesa per un massimo di 60 giorni, soltanto se mancano sia il presidente sia il vicepresidente, e soltanto per l’amministrazione ordinaria: gli è vietato espressamente modificare la struttura organizzativa, nominare o revocare gli ispettori dell’integrità, assegnare pratiche fuori dal sistema casuale, impartire istruzioni su singole valutazioni o rinunciare ad azioni dell’Agenzia. Il Consiglio Nazionale per l’Integrità e il Senato vengono informati entro 24 ore.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento di fondo è il rovesciamento della regola. Fino a oggi la dichiarazione patrimoniale era un documento pubblico per sua natura, e depositarla significava pubblicarla. Dal 31 agosto 2026 deposito e pubblicità si separano: si dichiara all’Agenzia, e il pubblico riceve una scheda sugli interessi finanziari, non il documento.

È cambiato anche chi entra nel sistema. L’elenco di chi è obbligato a dichiarare sale a 47 categorie e comprende ora, tra gli altri, i candidati alle elezioni, i presidenti e i tesorieri delle federazioni e confederazioni sindacali e datoriali, i vertici delle federazioni sportive nazionali, del Comitato Olimpico e del Comitato Nazionale Paralimpico, i membri romeni del Parlamento europeo e il commissario europeo designato dalla Romania.

È cambiato il modo di depositare. La firma elettronica qualificata o quella avanzata incorporata nella carta d’identità elettronica diventa obbligatoria, e la piattaforma e-DAI l’unico canale. Soltanto i candidati alle elezioni possono ancora firmare a mano.

È cambiato anche lo statuto professionale degli ispettori dell’integrità: l’attività di quelli con studi giuridici costituisce d’ora in poi anzianità nella specializzazione giuridica, assimilata al lavoro giuridico del consulente legale. E per 6 mesi dall’entrata in vigore, se i posti vacanti non si coprono per concorso o i concorsi sono sospesi, gli ispettori possono essere nominati per trasferimento.

Negli appalti, il meccanismo di prevenzione acquista una seconda gamba. Prima, la verifica ex ante dipendeva dal modulo di integrità compilato dalla stazione appaltante. Ora la mancanza o la compilazione difforme del modulo non ferma più la verifica: l’Agenzia entra comunque con il Sistema di prevenzione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I dati personali contenuti nelle dichiarazioni, compresi i conti bancari e i nomi di altre persone, non finiscono più in pubblico, il che chiude una vulnerabilità reale di sicurezza e di protezione dei dati.
  • La platea di chi dichiara si allarga in misura significativa, a 47 categorie, compresi candidati, dirigenti sindacali e datoriali e parlamentari europei.
  • Il deposito diventa interamente elettronico e con firma qualificata, quindi verificabile e tracciabile.
  • L’interessato può correggere la propria scheda pubblica prima della pubblicazione, in una finestra di 30 giorni, cosa che prima non esisteva.
  • La verifica dei conflitti di interessi negli appalti non può più essere bloccata semplicemente non compilando il modulo di integrità.
  • La reggenza al vertice dell’Agenzia è limitata a 60 giorni e circoscritta da sei divieti espressi, il che riduce il rischio che un’istituzione di controllo resti guidata a interim senza fine.

Che cosa resta un problema

  • Il controllo pubblico sui patrimoni di chi ricopre cariche pubbliche si riduce a una scheda di sintesi che, per legge, non può riprodurre nemmeno in parte la dichiarazione.
  • I magistrati, il personale dei tribunali e chi gestisce fondi esterni dichiarano, ma sul loro conto non si pubblica più nulla.
  • La scheda compare con un ritardo fino a 60 giorni rispetto al deposito per tutte le cariche pubbliche, benché per i candidati alle elezioni la legge sia riuscita a fissare un termine di 10 giorni.
  • Le dichiarazioni diventano riservate da subito, ma i nuovi moduli si applicano soltanto dal 1 gennaio 2027, quindi per quattro mesi si lavora con moduli vecchi sotto un regime nuovo.
  • Il termine per il decreto congiunto che stabilisce il modello del modulo di integrità è scritto in due modi che si escludono a vicenda.

Consigli pratici

  1. Se rientrate in una delle 47 categorie, procuratevi la firma elettronica. Dal 31 agosto 2026 le dichiarazioni si trasmettono esclusivamente tramite la piattaforma e-DAI, firmate in modo qualificato o con la firma avanzata della carta d’identità elettronica.
  2. Se siete nell’elenco dell’art. 2, comma (7), controllate la vostra scheda pubblica subito dopo il deposito. Avete 30 giorni dal deposito delle dichiarazioni per segnalare errori, e trascorso questo termine l’Agenzia pubblica la scheda così com’è.
  3. Se siete stati dichiarati in via definitiva incompatibili o in conflitto di interessi e non sono passati 3 anni da allora, verificate ora la vostra posizione. La carica cessa di diritto il 30 settembre 2026, senza alcuna formalità ulteriore.
  4. Se diventate incompatibili per effetto di questa legge, rinunciate a una delle cariche entro il 15 ottobre 2026. Il termine di 45 giorni decorre dall’entrata in vigore, non da una notifica.
  5. Stazioni appaltanti: compilate il modulo di integrità nel SEAP fin dalla pubblicazione della documentazione di gara e aggiornatelo per tutta la procedura. Non compilarlo non vi esonera più dalla verifica, sposta soltanto l’Agenzia sul Sistema di prevenzione.
  6. Le procedure di appalto già avviate restano soggette alle regole vigenti alla data di avvio, secondo l’art. XI. Non cambiate il modulo nel mezzo di una procedura in corso.
  7. Segnatevi il 1 gennaio 2027: da quella data le dichiarazioni si depositano nel formato dei nuovi allegati n. 1 e 2.

Domande frequenti

Posso ancora vedere il patrimonio di un sindaco o di un ministro?
Non la dichiarazione in sé. Per le cariche dell’elenco dell’art. 2, comma (7), tra cui gli eletti locali e i membri del Governo, l’Agenzia pubblica una scheda sugli interessi finanziari, che contiene esclusivamente le informazioni dell’allegato n. 5 e non può riprodurre la dichiarazione né per intero né in parte.
Per quanto tempo restano riservate le dichiarazioni?
7 anni dalla data della trasmissione. Per tutto questo periodo restano agli atti dell’Agenzia, senza essere rese pubbliche.
Quando compare la scheda pubblica?
Dopo la scadenza del termine di 30 giorni entro cui l’interessato può segnalare errori e, in ogni caso, entro un massimo di 60 giorni dal deposito delle dichiarazioni. La scheda resta sulla pagina dell’Agenzia per 5 anni.
Chi deve depositare le dichiarazioni adesso?
47 categorie, tra cui, come novità, i candidati alle elezioni, i vertici delle federazioni e confederazioni sindacali e datoriali, i vertici delle federazioni sportive nazionali e dei comitati olimpico e paralimpico, i membri romeni del Parlamento europeo e il commissario europeo designato dalla Romania.
Che cosa succede il 30 settembre 2026?
Cessano di diritto la carica, la dignità pubblica o il mandato delle persone nei cui confronti è stata accertata in via definitiva, prima del 31 agosto 2026, l’incompatibilità o il conflitto di interessi e per le quali non si è compiuto il termine di 3 anni dell’interdizione.
Cambia qualcosa per gli appalti pubblici in corso?
No. L’art. XI stabilisce che le procedure di verifica in corso si concludono secondo le disposizioni applicabili alla data di avvio della procedura di appalto.
Da quando si usano i nuovi moduli di dichiarazione?
Dal 1 gennaio 2027, secondo l’art. XIII. Fino ad allora si deposita nel formato attuale, benché il regime di riservatezza si applichi già dal 31 agosto 2026.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. VII, il termine del decreto congiunto. Il testo dice che il decreto congiunto del ministro dell’economia, della digitalizzazione, dell’imprenditoria e del turismo e del presidente dell’Agenzia, con cui si stabilisce il modello del modulo di integrità, «se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai târziu de 31 august 2026», cioè si emette entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il 31 agosto 2026. La legge è stata pubblicata il 28 agosto 2026 ed entra in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione, quindi proprio il 31 agosto 2026. I due limiti si escludono a vicenda: il primo dà tempo fino al 30 settembre 2026, il secondo esige che il decreto sia già emesso nel giorno stesso in cui la legge diventa obbligatoria, dunque in zero giorni. Un lettore in buona fede non può sapere quale dei due si applichi, e da questo decreto dipende il modulo che le stazioni appaltanti devono compilare nel SEAP a ogni procedura.

Analisi della redazione

La legge risolve un problema reale e lo risolve con una documentazione carente. Le dichiarazioni patrimoniali pubblicate per intero contenevano numeri di conto, indirizzi, nomi di figli minori e di parenti, cioè esattamente la materia prima del furto di identità e delle molestie, e l’Agenzia metteva in guardia da anni su quel rischio. Ridurre tutto a una scheda sugli interessi finanziari è la soluzione adottata anche da altri Stati europei. Il problema non è il principio, ma la misura in cui è stato applicato.

Ciò che non si vede leggendo la legge dall’inizio alla fine emerge quando si mette l’elenco dell’art. 1 accanto a quello dell’art. 2, comma (7). Il primo, quello dell’obbligo di dichiarare, ha 47 posizioni. Il secondo, quello della pubblicazione, ne ha 42. La differenza è piccola come numero e grande come contenuto: dalla pubblicazione escono i magistrati, cioè giudici, pubblici ministeri, magistrati assistenti e assistenti giudiziari, insieme al personale ausiliario di tribunali e procure; escono le persone che gestiscono o attuano programmi finanziati da fondi esterni e quelle che valutano, selezionano e contrattualizzano progetti a fondo perduto; escono gli esperti cooptati pagati con fondi esterni, il personale diplomatico e consolare e i funzionari pubblici con funzioni di direzione e di controllo di tutte le autorità centrali e locali. Sono esattamente le categorie in cui la stampa e la società civile hanno trovato, negli ultimi anni, il maggior numero di incompatibilità. I prefetti, gli alti funzionari pubblici e i vertici delle istituzioni pubbliche restano invece nell’elenco pubblicato.

La seconda osservazione nasce dal calendario. La riservatezza si applica dal 31 agosto 2026, i nuovi moduli soltanto dal 1 gennaio 2027. Tra queste due date, quattro mesi, l’Agenzia deve generare la scheda pubblica dell’allegato n. 5, un allegato nuovo, sulla base di dichiarazioni ancora depositate nel formato vecchio. La legge non dice che cosa succede se le voci non coincidono, e l’art. XIII rinvia soltanto i moduli di dichiarazione, non anche la scheda.

La terza nasce dal confronto tra due termini dello stesso articolo. Per i candidati alle elezioni, l’art. 2, comma (10), esige che la scheda sia generata e pubblicata entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, mentre per tutti gli altri il comma (7) concede all’Agenzia fino a 60 giorni. Il legislatore ha dunque visto che 60 giorni sono troppi quando l’informazione deve davvero arrivare a qualcuno prima di una decisione, e ha accorciato il termine di sei volte. Lo ha fatto però soltanto per il giorno del voto. Per un ministro appena nominato, per un sindaco all’inizio del mandato o per un membro della Corte dei conti, la stessa informazione può comparire due mesi dopo, quando la nomina è ormai cosa fatta.

La quarta cosa merita di essere detta senza giri di parole: la decadenza di diritto dalla carica il 30 settembre 2026 è la disposizione più dura della legge ed è quella di cui si parlerà di meno. Non si applica sulla base di un nuovo accertamento, ma di uno già definitivo, e non richiede alcuna decisione di alcuna autorità. A 30 giorni dall’entrata in vigore, la carica semplicemente cessa. Chi pensa che lo riguardi dovrebbe contare i giorni adesso, non a ottobre.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un solo termine all’art. VII. O 30 giorni dall’entrata in vigore, o una data di calendario successiva a essa. Così come è scritto ora, il decreto è in ritardo dal primo giorno, e il modulo di integrità che esso stabilisce resta senza modello.
  • Le categorie escluse dalla pubblicazione, reinserite. I magistrati, il personale dei tribunali, chi gestisce fondi esterni, gli esperti cooptati e i funzionari con funzioni di direzione nelle autorità gestiscono o decidono su somme più grandi di quelle di molti tra chi è rimasto nell’elenco. Se la ragione della restrizione è la protezione dei dati, la si ottiene attraverso il contenuto della scheda, che comunque esclude conti e indirizzi, non escludendo intere categorie.
  • Il termine di 10 giorni, esteso oltre i candidati. La legge dimostra all’art. 2, comma (10), che pubblicare in 10 giorni è possibile. Applicato anche alle nomine a cariche pubbliche, porterebbe la scheda prima del momento in cui conta, non due mesi dopo.
  • Il coordinamento dell’allegato n. 5 con la data del 1 gennaio 2027. O la scheda pubblica comincia nello stesso momento, oppure la legge dice come la si compila a partire dalle dichiarazioni in formato vecchio nei quattro mesi di transizione.
  • Un diritto di accesso motivato alle dichiarazioni, per la stampa e per la ricerca. La riservatezza di 7 anni è assoluta nel testo attuale. Una procedura di accesso su richiesta, con anonimizzazione dei dati sensibili, manterrebbe la protezione senza sopprimere del tutto la verifica esterna.
  • La pubblicazione, da parte dell’Agenzia, del numero di persone che perdono la carica il 30 settembre 2026. La cifra esiste già nei suoi archivi, e senza di essa l’effetto della disposizione più dura della legge resta invisibile.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 725 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.