In breve
- Il certificato fiscale non è più un documento di sicurezza. Dalle istruzioni di stampa spariscono i sei colori, la carta filigranata su tutta la superficie e l’inchiostro luminescente ai raggi ultravioletti. Resta un foglio A4 con due certificati, firmato dal capo dell’amministrazione fiscale, mentre i moduli già stampati presso la Compania Națională «Imprimeria Națională» si useranno fino a esaurimento delle scorte.
- Anche il certificato IVA ottiene, finalmente, la versione elettronica. Nell’aprile 2026 l’ANAF l’aveva riservata al solo certificato di registrazione fiscale. Da ora entrambi i certificati possono essere firmati con la firma elettronica avanzata del Ministero delle Finanze e trasmessi tramite lo Spazio Privato Virtuale, senza passare dallo sportello.
- La dichiarazione 100 acquista la posizione 117, «Contributo sui redditi eccezionali». La dichiarano soltanto gli operatori economici del settore petrolifero interessati dalla legge sulla crisi del petrolio greggio, in una tabella con pagamento separato, non sul conto unico. La riga è arrivata 35 giorni dopo l’apertura della finestra di crisi, che si chiude il 31 ottobre 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 772 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione
L’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale ha pubblicato lo stesso giorno due decreti che fanno la stessa cosa da due angolazioni diverse: aggiornano i propri moduli. Il primo toglie il certificato fiscale dalla categoria delle carte stampate come le banconote e gli apre la strada elettronica verso lo Spazio Privato Virtuale. Il secondo aggiunge alla dichiarazione 100 la riga richiesta dalla legge sulla crisi del mercato del petrolio greggio, la stessa legge da cui è venuta anche la compensazione ridotta dei trasportatori sul gasolio. Entrambi sono apparsi nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell’11 settembre 2026 e si applicano dallo stesso giorno.
Il certificato di registrazione fiscale è l’atto con cui il fisco conferma che un soggetto ha un codice di identificazione fiscale. Lo ricevono le società alla costituzione, le persone fisiche autorizzate, le associazioni, i soggetti non residenti che si registrano in Romania. Il certificato di registrazione ai fini IVA fa lo stesso per l’imposta sul valore aggiunto: conferma il numero di partita IVA e la data a partire dalla quale il soggetto è registrato. Entrambi venivano rilasciati, fino a oggi, su un modulo a regime speciale, stampato in modo centralizzato presso la Compania Națională «Imprimeria Națională», con serie e numero.
Sui certificati, il decreto n. 1.074/2026 interviene in tre punti del Decreto del presidente dell’ANAF n. 1.699/2021, l’atto che contiene i modelli dei moduli di registrazione fiscale. Sostituisce l’allegato n. 11, il modello del certificato IVA, e l’allegato n. 12, il modello del certificato di registrazione fiscale. Poi riscrive, nell’allegato n. 13, i sottopunti 4, 6 e 7 del punto XI e del punto XII, cioè esattamente le istruzioni di stampa, di compilazione e di consegna dei due certificati.
Lì si trova la modifica sostanziale. Il nuovo sottopunto 4 dice soltanto questo sulla versione cartacea: «Certificato emesso su supporto cartaceo: si stampano due certificati su un foglio in formato A4». Ciò che è sparito da questa frase è l’obbligo di stampa in sei colori, uno dei quali visibile solo agli ultravioletti, su carta filigranata su tutta la superficie e con inchiostro di sicurezza luminescente agli UV. Il certificato fiscale smette così di essere un documento di sicurezza e diventa un foglio che l’amministrazione fiscale può mandare in stampa da sé.
Il sottopunto 6 conferma il passaggio. Il testo precedente richiedeva «un esemplare originale + una copia», cioè la distinzione tipica del modulo a regime speciale, dove conta l’esemplare unico. Il nuovo testo dice che il certificato è redatto «dall’organo fiscale competente in due esemplari nel caso del certificato emesso su supporto cartaceo ed è firmato dal dirigente dell’organo fiscale emittente». Non esistono più originale e copia, ma due esemplari di pari valore. Di conseguenza, il sottopunto 7 non manda più l’originale al contribuente e la copia al fisco, ma «un esemplare al contribuente e il secondo esemplare all’organo fiscale competente».
La seconda parte del decreto riguarda la versione elettronica. Il sottopunto 4 lett. b) prevede che per il certificato emesso in forma elettronica «si utilizza un’apparecchiatura informatica per la compilazione e l’editing». Il sottopunto 6 aggiunge che tale certificato «è firmato con la firma elettronica avanzata del Ministero delle Finanze, basata su un certificato qualificato», e il sottopunto 7 che esso «circola in formato elettronico ed è comunicato con mezzi elettronici di trasmissione a distanza, a norma di legge, tramite lo Spazio Privato Virtuale».
Questo testo non è del tutto nuovo. Il Decreto del presidente dell’ANAF n. 411/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 260 del 1° aprile 2026, lo aveva già introdotto, parola per parola, ma soltanto al punto XII, quello del certificato di registrazione fiscale. Il punto XI, quello del certificato IVA, era rimasto intatto. Per 163 giorni un’impresa poteva ricevere per via elettronica la prova di avere un codice fiscale, ma non la prova di essere registrata ai fini IVA. Solo ora la differenza si chiude e i due punti ricevono lo stesso testo.
L’art. II si occupa di quel che resta in magazzino. I moduli a regime speciale «Certificat de înregistrare în scopuri de TVA» e «Certificat de înregistrare fiscală» in giacenza o già ordinati alla Compania Națională «Imprimeria Națională» saranno usati dagli organi fiscali fino al loro esaurimento. Non esiste una data in cui la carta di sicurezza debba uscire di scena, né una regola che dica quando si sceglie la versione elettronica.
Il secondo decreto, il n. 1.075/2026, riguarda un pubblico del tutto diverso. Modifica il Decreto del presidente dell’ANAF n. 587/2016, l’atto che contiene il modello e le istruzioni delle dichiarazioni con autoliquidazione o ritenuta alla fonte, tra cui il modulo 100, «Dichiarazione relativa alle obbligazioni di pagamento al bilancio dello Stato», codice 14.13.01.99/bs. Aggiunge, dopo la posizione 116 del Nomenclatore delle obbligazioni di pagamento al bilancio dello Stato, una posizione nuova, la 117, denominata «Contributo sui redditi eccezionali», con base giuridica la legge n. 162/2026.
Perché la riga sia utilizzabile, il decreto interviene in tre punti delle istruzioni di compilazione. Nel capitolo I, nell’elenco dei termini di presentazione, dopo la lettera ț) compare la lettera u), «contributo sui redditi eccezionali». Nel capitolo II, l’elenco delle posizioni che si riportano nella tabella delle obbligazioni che non si pagano sul conto unico si chiude ora alla 117. E sempre lì viene introdotto il sottopunto 3.2.21, che indica chi dichiara: gli operatori economici previsti dall’art. 9 comma (1) della legge n. 162/2026.
Gli effetti che produce
Entrambi i decreti si applicano dall’11 settembre 2026, data della pubblicazione. Sono decreti del dirigente di un organo centrale di settore e per essi la regola dei 3 giorni non opera: ai sensi dell’art. 12 comma (3) in combinato disposto con l’art. 11 comma (1) della legge n. 24/2000, entrano in vigore alla data della pubblicazione, se non prevedono essi stessi una data successiva. Nessuno dei due la prevede.
Il primo effetto del decreto n. 1.074/2026 è che il certificato fiscale può essere prodotto ovunque, da qualsiasi amministrazione fiscale, senza attendere una consegna dalla tipografia. La scomparsa della filigrana, dell’inchiostro UV e della stampa in sei colori significa che il modulo non deve più essere ordinato, trasportato, immagazzinato e gestito per serie e numero. Il costo di stampa sparisce insieme alle scorte.
Il secondo effetto è che la prova della registrazione ai fini IVA può ora arrivare direttamente nello Spazio Privato Virtuale. Per un’impresa che si registra ai fini IVA, questo può fare la differenza tra aspettare un certificato e cominciare a fatturare con partita IVA valida, con il documento giustificativo in mano. La forma elettronica non è però imposta, e il contribuente non riceve un diritto di scelta: l’amministrazione fiscale ha due possibilità e decide da sé.
Il terzo effetto è di transizione, e lo sentirà chi andrà allo sportello nei prossimi mesi. Finché esistono scorte di moduli stampati, gli organi fiscali le usano. Il risultato pratico è che, nella stessa settimana, un’impresa può ricevere il certificato sulla vecchia carta filigranata, un’altra su carta comune e una terza solo per via elettronica. Tutti e tre sono validi, e da nessuna parte è scritto quale sia la regola e quale l’eccezione.
Un effetto meno visibile riguarda la verifica dell’autenticità. Un certificato stampato in sei colori, su carta filigranata e con inchiostro visibile agli ultravioletti, poteva essere verificato sul posto da chiunque avesse una lampada UV. Un certificato su carta bianca, con firma autografa, no. Quello elettronico, invece, si verifica meglio di entrambi, perché la firma elettronica avanzata del Ministero delle Finanze si convalida in automatico. Lo strumento di verifica non sparisce, si sposta, ma si sposta solo per la versione elettronica.
L’effetto del decreto n. 1.075/2026 è più circoscritto e più urgente. Dall’11 settembre 2026 gli operatori economici previsti dall’art. 9 comma (1) della legge n. 162/2026 hanno dove dichiarare il contributo sui redditi eccezionali: nel modulo 100, alla posizione 117, nella tabella del punto II dell’allegato n. 1 al decreto del 2016. Fino alla pubblicazione l’obbligo esisteva nella legge, ma la riga nella dichiarazione no.
Il contributo rientra nella categoria delle obbligazioni che non si pagano sul conto unico. La somma non finisce quindi sul conto della tesoreria dal quale il fisco distribuisce automaticamente i pagamenti sulle obbligazioni dichiarate, ma va versata separatamente, sul conto proprio del credito. Per l’impresa la differenza è concreta: un ordine di pagamento distinto, con conto proprio, in aggiunta a quello abituale.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sulla carta di sicurezza è rimasto quasi cinque anni. Il decreto n. 1.699/2021 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.056 e 1.056 bis del 4 novembre 2021 e aveva collocato il certificato fiscale in una logica puramente fisica. Modulo a regime speciale, stampa centralizzata, carta filigranata su tutta la superficie, sei colori di cui uno visibile solo agli ultravioletti, inchiostro di sicurezza luminescente agli UV, serie e numero, un esemplare originale e una copia. L’atto amministrativo era un oggetto, e la sua autenticità si leggeva dall’oggetto.
La prima crepa è comparsa il 1° aprile 2026, con il decreto n. 411/2026. Questo ha introdotto la versione elettronica, firmata dal Ministero delle Finanze e comunicata tramite lo Spazio Privato Virtuale, ma ha lasciato intatte le caratteristiche di sicurezza della versione cartacea e ha operato soltanto sul certificato di registrazione fiscale. Il certificato IVA è rimasto, per altri cinque mesi e mezzo, esclusivamente su carta di sicurezza.
L’atto di oggi fa entrambe le cose insieme. Estende la versione elettronica al certificato IVA e cancella, da tutti e due, le caratteristiche di sicurezza della stampa. Il confronto tra i due testi si può fare parola per parola: dove in aprile si leggeva «Il certificato sarà stampato in 6 colori, di cui un colore è visibile soltanto nello spettro UV», seguito dalla filigrana e dall’inchiostro di sicurezza, ora non si legge più nulla. Dove c’era scritto «un esemplare originale + una copia», ora c’è scritto «due esemplari».
È cambiato anche chi firma. Il nuovo testo del sottopunto 6 dice espressamente che la versione cartacea «è firmata dal dirigente dell’organo fiscale emittente», un requisito che il regime del modulo speciale dava per scontato senza più scriverlo, perché la sicurezza stava nella carta. Una volta che la carta non garantisce più nulla, la firma resta l’unico elemento di autenticità della versione stampata, e il decreto la eleva al rango di regola scritta. Nei nuovi modelli, la riga «Dirigente dell’organo fiscale emittente» porta una nota a piè di pagina che la lega esclusivamente al certificato emesso su carta.
Quel che non è cambiato sono le voci «Seria» e «Nr.», cioè serie e numero, in testa a entrambi i certificati. Vengono dal regime speciale di stampa: serie e numero erano assegnati dalla tipografia e tracciati nel registro dei moduli, proprio perché l’esemplare fisico era unico. I nuovi modelli le mantengono, benché né il certificato stampato dall’amministrazione fiscale su carta comune né quello redatto per via elettronica passino più dalla tipografia, e nessuno dei due decreti dica chi le assegni d’ora in poi.
Per la dichiarazione 100 il cambiamento è un’aggiunta in fondo all’elenco. Il Nomenclatore delle obbligazioni di pagamento al bilancio dello Stato aveva 116 posizioni e ora ne ha 117. L’atto modificato, il decreto n. 587/2016, era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 94 dell’8 febbraio 2016, quindi cambia 3.868 giorni dopo la pubblicazione, il che dice da sé quanto spesso si metta mano a questo allegato: ogni nuovo credito del bilancio dello Stato degli ultimi dieci anni ha chiesto la sua riga qui.
È cambiato, infine, il ritmo. La legge n. 162/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 642 del 4 agosto 2026 e lo stato di crisi sul mercato del petrolio greggio è entrato in vigore il 7 agosto 2026, con scadenza al 31 ottobre 2026. La riga nella dichiarazione è arrivata 38 giorni dopo la pubblicazione della legge e 35 giorni dopo l’apertura della finestra di crisi, 50 giorni prima della sua chiusura.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il certificato fiscale non dipende più da una consegna della tipografia. Qualsiasi amministrazione fiscale può emetterlo quando il contribuente lo chiede, senza attendere le scorte.
- Il costo sparisce insieme al modulo speciale: niente carta filigranata, niente inchiostro UV, niente stampa in sei colori, niente trasporto, magazzino e registro per serie e numero.
- Il certificato IVA riceve la versione elettronica che il certificato di registrazione fiscale aveva dal 1° aprile 2026. I due atti, che spesso si chiedono insieme, finiscono finalmente sotto lo stesso regime.
- La firma elettronica avanzata del Ministero delle Finanze, basata su un certificato qualificato, si verifica in automatico da parte di chiunque riceva il file, a differenza di una firma autografa su una copia scansionata.
- Le scorte già pagate non si buttano. L’art. II del decreto n. 1.074/2026 le lascia in uso fino a esaurimento.
- La posizione 117 del nomenclatore dà agli operatori del settore petrolifero un luogo chiaro dove dichiarare, nel modulo che usano comunque per le altre obbligazioni verso il bilancio dello Stato.
Che cosa resta un problema
- Il certificato stampato su carta comune non può più essere verificato sul posto da chi lo riceve. La filigrana e l’inchiostro UV si controllavano con una lampada, la firma e il timbro di un’amministrazione fiscale no.
- Nessuno dei due decreti dice quando si emette su carta e quando per via elettronica. La scelta resta all’organo fiscale e il contribuente non ha un diritto di opzione scritto da nessuna parte.
- I modelli conservano le voci «Seria» e «Nr.», che vengono dal regime di stampa appena soppresso, senza indicare chi le assegni d’ora in avanti.
- L’esaurimento delle scorte non ha termine. Un’amministrazione con il magazzino pieno può restare anni sul modulo vecchio, un’altra può passare subito all’elettronico, senza che la differenza sia spiegabile al contribuente.
- Il decreto n. 1.075/2026 introduce la riga di dichiarazione senza indicare nel proprio testo né l’aliquota del contributo, né la base imponibile, né il termine. Chi legge solo il decreto non scopre che cosa deve pagare ed entro quando.
- Il contributo entra nella tabella delle obbligazioni che non si pagano sul conto unico, quindi richiede un ordine di pagamento separato, proprio in un periodo in cui gli operatori interessati seguono già un livello di accisa che cambia ogni quindici giorni.
Consigli pratici
- Se avete costituito la società o la ditta individuale in questi giorni e non avete ancora ritirato il certificato, controllate prima lo Spazio Privato Virtuale. Dall’11 settembre 2026 il fisco può trasmetterlo lì e, se lo ha fatto, allo sportello non c’è più nulla da ritirare.
- Attivate lo Spazio Privato Virtuale se non lo avete. La comunicazione elettronica del certificato avviene, secondo il decreto, esclusivamente attraverso di esso, quindi senza un account il canale aperto dal decreto resta chiuso per voi.
- Non rifiutate un certificato su carta comune, senza filigrana e senza elementi visibili agli ultravioletti. Dall’11 settembre 2026 non sono più richiesti, e il certificato resta valido con la firma del dirigente dell’organo fiscale emittente.
- Se un partner, una banca o un’autorità vi chiede il certificato «in originale», inviate il file elettronico così come lo avete ricevuto, non stampato. La stampa rompe la firma elettronica e trasforma l’atto in una semplice copia. Nella versione cartacea la distinzione tra originale e copia non esiste nemmeno più: il decreto parla ora di due esemplari di pari valore.
- I certificati che avete già restano validi, su qualunque carta siano stampati. Nulla nel decreto n. 1.074/2026 li ritira e nessuno è obbligato a chiederne uno nuovo.
- Se la vostra impresa rientra nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 9 comma (1) della legge n. 162/2026, leggete la legge, non il decreto, per aliquota, base imponibile e termine. Il decreto n. 1.075/2026 apre soltanto la riga di dichiarazione, alla posizione 117 del nomenclatore.
- Preparate un ordine di pagamento separato per il contributo sui redditi eccezionali. Trovandosi nella tabella delle obbligazioni che non si pagano sul conto unico, la somma non si estingue con il versamento complessivo effettuato sul conto unico presso la tesoreria.
- Se usate un programma di contabilità, verificate che il nomenclatore del modulo 100 sia stato aggiornato fino alla posizione 117. Un nomenclatore vecchio non mostra la riga, e la dichiarazione parte senza quell’obbligazione.
Domande frequenti
Che cosa cambia, in breve, per il certificato fiscale?
Da quando si applica?
Il certificato che ho già è ancora valido?
Perché si stampano ancora moduli di sicurezza, se non sono più richiesti?
Posso chiedere io di ricevere il certificato elettronico?
Come verifico ora se un certificato cartaceo è autentico?
Che cos’è il contributo sui redditi eccezionali della posizione 117?
Chi lo dichiara?
Dove si compila, in concreto, nel modulo 100?
Che cosa significa che l’obbligazione non si paga sul conto unico?
Dove trovo il testo integrale dei due decreti?
Analisi della redazione
Il primo dei due decreti opera un cambiamento più grande di quanto lasci intendere il suo titolo, che annuncia solo una modifica di moduli. La rinuncia alla filigrana, all’inchiostro luminescente agli ultravioletti e alla stampa in sei colori toglie il certificato fiscale dalla categoria dei documenti la cui autenticità si leggeva dall’oggetto. La decisione ha senso: un certificato che conferma dati comunque presenti nei registri pubblici dell’ANAF non ha più bisogno di una difesa tipografica, e la sicurezza tipografica era, in ogni caso, un costo che il bilancio pagava per un documento nella pratica fotocopiato migliaia di volte. Il punto debole non è la decisione, ma ciò che si lascia dietro.
La prima osservazione nasce dall’accostamento dei due testi successivi dello stesso allegato. Il 1° aprile 2026 il decreto n. 411/2026 aveva introdotto la versione elettronica solo al punto XII, quello del certificato di registrazione fiscale, pur avendo sostituito allora i modelli di entrambi i certificati, sia l’allegato n. 11 sia l’allegato n. 12. Il punto XI, quello del certificato IVA, è rimasto su carta di sicurezza per altri 163 giorni, fino al decreto di oggi. Nulla nei due atti spiega perché i due certificati, che di regola si chiedono insieme e sono emessi dalla stessa amministrazione, siano stati trattati in modo diverso per cinque mesi e mezzo.
La seconda osservazione riguarda una voce rimasta senza padrone. Gli allegati n. 1 e n. 2 del decreto conservano, in alto, i campi «Seria …….» e «Nr. ………………….». Serie e numero erano il segno distintivo del modulo a regime speciale: li assegnava la tipografia ed erano tracciati nel registro dei moduli, proprio perché l’esemplare fisico era unico e andava contabilizzato. Dopo questo decreto non esistono più né tipografia obbligatoria, né esemplare unico, né originale e copia. Nessuno dei due atti dice chi assegni serie e numero a un certificato stampato dall’amministrazione fiscale su carta comune o redatto per via elettronica, né se le voci restino vuote. È un campo ereditato da una logica che l’atto ha appena abbandonato.
Nel secondo decreto la cifra che conta si ottiene sottraendo date. La legge n. 162/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 642 del 4 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 7 agosto 2026, per una finestra di crisi che si chiude il 31 ottobre, cioè 85 giorni in tutto. La riga nella dichiarazione 100 è arrivata solo l’11 settembre: 38 giorni dopo la pubblicazione della legge, 35 giorni dopo l’apertura della finestra e 50 giorni prima della sua chiusura. Il parere conforme del Ministero delle Finanze per questo decreto porta la data del 4 settembre 2026, il decreto è stato firmato il 9 e pubblicato l’11, quindi l’ultima tappa è durata una settimana. Le cinque settimane precedenti al parere non si spiegano dall’atto. Vale la pena osservare anche che i due decreti, firmati dalla stessa persona a un giorno di distanza, sono scritti con cura diseguale: il primo ha cinque articoli e risolve esplicitamente la sorte delle scorte di moduli, il secondo ne ha tre e non spende una parola sulle obbligazioni sorte tra il 7 agosto, quando è cominciato lo stato di crisi, e l’11 settembre, quando è comparsa la riga di dichiarazione. L’atto con la posta fiscale più alta è quello scritto in modo più sommario.
L’ultima osservazione sta nella nuova riga del nomenclatore, dove la denominazione del credito e la sua base giuridica usano due nomi diversi per la stessa cosa. La colonna della denominazione dice «Contributo sui redditi eccezionali», mentre la colonna della base giuridica riproduce il titolo integrale della legge n. 162/2026, che parla di «istituzione del contributo di solidarietà». Chi cerca nel nomenclatore l’obbligazione con il nome del titolo della legge non la trova, e chi la cerca con il nome del nomenclatore non la riconosce nel titolo della legge. Non è un’ambiguità giuridica, perché il sottopunto 3.2.21 rinvia all’art. 9 comma (1) e chiude la questione, ma è un problema di reperibilità, e il nomenclatore è esattamente il luogo in cui un commercialista cerca per nome.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una regola di scelta tra carta ed elettronico, nell’allegato n. 13 al decreto n. 1.699/2021. O la priorità della forma elettronica quando il contribuente ha lo Spazio Privato Virtuale attivo, oppure un diritto di opzione espresso nella dichiarazione di registrazione. Effetto: il contribuente sa in anticipo che cosa riceve e le amministrazioni fiscali non applicano più prassi diverse sullo stesso atto.
- Il chiarimento delle voci «Seria» e «Nr.» dopo la soppressione del regime di modulo speciale. O si indica chi le assegna in assenza della stampa centralizzata, oppure si eliminano dal modello. Effetto: sparisce un campo che l’emittente non sa come compilare e che il destinatario non ha modo di verificare.
- Uno strumento pubblico di verifica del certificato cartaceo, al posto della filigrana e dell’inchiostro UV. Per esempio un codice di verifica stampato sul certificato, interrogabile sul sito dell’ANAF. Effetto: la banca o il partner che riceve un foglio bianco con una firma può confermare che l’atto esiste, cosa che oggi non è più possibile fare a vista.
- L’allineamento della denominazione del nomenclatore con quella del titolo della legge, o una menzione che colleghi i due nomi. Effetto: l’obbligazione si trova nel nomenclatore anche da parte di chi la conosce come contributo di solidarietà, così come la chiama il titolo della legge n. 162/2026.
- L’indicazione, nel decreto n. 1.075/2026, del termine di presentazione applicabile alla posizione 117. La lettera u) è stata aggiunta a un elenco di termini del capitolo I, ma il decreto non riprende il termine nel testo. Effetto: l’operatore economico scopre dal decreto non solo dove dichiara, ma anche entro quando, senza ricostruire la risposta da tre atti diversi.
- Una disposizione transitoria per l’intervallo tra il 7 agosto 2026, data di entrata in vigore dello stato di crisi, e l’11 settembre 2026, data di pubblicazione del decreto. Effetto: si chiarisce se le obbligazioni di questo intervallo si dichiarano separatamente, si cumulano al primo termine successivo alla pubblicazione o sono esenti da accessori, invece di essere lasciate all’interpretazione di ogni singola amministrazione fiscale.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell'11 settembre 2026 16 pagine PDF, 125 KB l'atto inizia a pagina 10
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
