In breve
- Chi ha ottenuto in tribunale diritti retributivi dal Ministero della Cultura o da un’istituzione che ne dipende riceve i suoi soldi in cinque anni. Si paga il 5% del valore della sentenza il primo anno, il 10% il secondo, il 25% il terzo, il 25% il quarto e il 35% il quinto. Per una sentenza divenuta esecutiva alla fine del 2026, l’ultimo pagamento arriva nel 2031.
- Non si presenta alcuna domanda e non si mette insieme alcun fascicolo. Il pagamento lo esegue l’istituzione presso la quale la persona ha lavorato, con elenchi nominativi distinti da quelli degli stipendi, sul conto indicato dal beneficiario. Il decreto non chiede alcun documento e non prevede alcun modulo. Una data di pagamento non compare da nessuna parte.
- La procedura è uscita il 18 settembre 2026, per un anno cominciato il 1° gennaio. Altri ministeri avevano pubblicato la stessa procedura a febbraio, e lo stesso Ministero della Cultura l’aveva pubblicata a febbraio quando si trattava delle sentenze del 2023.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 796 del 18 settembre 2026, pagina 6
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, secondo l’articolo 6
Un museologo, un bibliotecario o un contabile di teatro che ha ottenuto in tribunale differenze di stipendio, con sentenza divenuta esecutiva nel 2026, riceve i suoi soldi in cinque rate annuali: 5%, 10%, 25%, 25% e 35%. Il decreto del ministro della cultura n. 3.195/2026, pubblicato il 18 settembre 2026, non inventa questo ritmo e non può cambiarlo. Lo riprende dall’articolo XXIII comma (1) della legge n. 141/2025 su alcune misure fiscali e di bilancio, e la stessa scala di cinque anni è già stata contestata davanti alla Corte costituzionale da una magistrata, senza esito, perché l’eccezione non indicava quale articolo della Costituzione sarebbe stato violato. Quello che il decreto del ministro aggiunge è il percorso dei soldi attraverso il bilancio e la mano che firma il pagamento.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 699 del 25 luglio 2025 ed entrata in vigore il 28 luglio 2025, chiede all’articolo XXIII comma (6) che ogni ordinatore principale di spesa stabilisca con proprio decreto la procedura di pagamento. Il ministro della cultura è ordinatore principale di spesa ed emana decreti in base all’articolo 11 comma (4) della Decisione del Governo n. 90/2010, e questo è l’atto con cui adempie al proprio obbligo per l’anno 2026.
Il percorso delle somme è scritto su due livelli. Le strutture finanziarie e contabili degli ordinatori terziari di spesa, cioè i musei, le biblioteche, i teatri e gli istituti, trasmettono i dati necessari all’ordinatore principale o secondario che li finanzia. Gli ordinatori secondari li accentrano e li inviano alla Direzione economica del Ministero della Cultura, che raccoglie tutto, compreso il fabbisogno dell’apparato proprio, e propone al Ministero delle Finanze le modifiche di bilancio per l’anno in corso e per il progetto degli anni successivi. Dopo che i soldi sono assicurati, il ministero integra i bilanci delle istituzioni dipendenti e versa loro le somme sui conti di tesoreria.
Anche il denaro corrente di quei teatri ha un percorso proprio, con un termine di cinque giorni: il Governo ha distribuito 142,8 milioni di lei a 75 istituzioni di spettacolo, il 41,5% in meno che in giugno.
Il pagamento vero e proprio lo esegue l’istituzione datrice di lavoro, con elenchi nominativi distinti da quelli degli stipendi, sui conti indicati dai beneficiari. Dalla somma si trattengono i contributi sociali obbligatori e l’imposta, secondo la legge n. 227/2015 sul Codice tributario e le norme approvate con la Decisione del Governo n. 1/2016. Quello che entra effettivamente sul conto è dunque meno della percentuale lorda della sentenza.
Il ritardo non è gratuito per lo Stato. Alle somme rateizzate si aggiunge l’interesse legale corrispettivo, calcolato dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva. Il decreto si ferma a questa formula e non dice come si calcola l’interesse. Secondo l’articolo 3 comma (1) dell’ordinanza del Governo n. 13/2011, il tasso dell’interesse legale corrispettivo è il tasso di riferimento della Banca Nazionale della Romania, cioè il tasso di politica monetaria, mantenuto al 6,50% annuo nella riunione del Consiglio di amministrazione del 10 agosto 2026. Il comma (3) dello stesso articolo abbassa il tasso del 20% nei rapporti che non derivano dall’esercizio di un’impresa a scopo di lucro, il che darebbe il 5,20% annuo. Il decreto non precisa quale delle due varianti si applichi, mentre il decreto equivalente del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per lo stesso anno, il n. 3.226/2026, rinvia espressamente all’articolo 3 comma (3).
Per tutto il tempo in cui corre la rateizzazione, qualunque procedura di esecuzione forzata è sospesa di diritto. Un ufficiale giudiziario non ha dunque nulla da avviare contro il museo o contro il ministero, e le spese di esecuzione sarebbero soldi buttati. L’interesse, invece, continua ad accumularsi, indipendentemente dal fatto che il beneficiario faccia qualche passo.
Gli effetti che produce
L’attesa reale è più lunga di quanto sembri. Se ogni rata si paga alla fine dell’anno in cui è dovuta, il momento medio in cui i soldi arrivano, ponderato con le percentuali del decreto, è a 3,75 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva, cioè 3 anni e 9 mesi. Dopo due anni la persona ha in mano il 15% di quanto ha ottenuto, e l’85% è ancora presso lo Stato. Più della metà della somma, il 60%, arriva negli ultimi due anni.
In cifre, su una sentenza da 30.000 lei lordi. Le rate sono 1.500 lei il primo anno, 3.000 il secondo, 7.500 il terzo, 7.500 il quarto e 10.500 il quinto. Da ciascuna si trattengono i contributi e l’imposta, quindi il primo anno arriva sul conto meno di 1.500 lei, su un titolo esecutivo da 30.000.
Anche l’interesse per il ritardo si paga in ritardo. L’articolo 2 comma (2) del decreto estende la stessa rateizzazione su cinque anni alle sentenze che riconoscono danni-interessi moratori sotto forma di interesse legale per il pagamento rateizzato. Chi ottiene in tribunale il compenso per un rinvio lo riceve, a sua volta, rinviato, in cinque rate.
Nessuno ha nulla da presentare, ma nessuno ha nemmeno nulla da invocare. Al beneficiario non si chiede niente: né domanda, né modulo, né prove, il che gli risparmia gli spostamenti. D’altra parte, l’unica data di tutto l’atto è quella della sua entrata in vigore. Non esiste un termine per la trasmissione dei dati da parte delle istituzioni, né un termine entro il quale la rata dell’anno deve essere pagata.
Il pagamento lo esegue il datore di lavoro. Per chi ha lavorato presso un’istituzione soppressa, accorpata o passata sotto un’altra subordinazione, il testo non dice quale struttura prenda il posto del datore di lavoro. La formula dell’articolo 4 comma (1), il pagamento è eseguito dall’istituzione datrice di lavoro, è scritta al presente e per persone che sono ancora in servizio.
Che cosa cambia rispetto a prima
La scala di pagamento non cambia da quasi un decennio. Le stesse percentuali, 5%, 10%, 25%, 25% e 35%, compaiono all’articolo 39 comma (1) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 per le sentenze divenute esecutive tra il 2019 e il 2021, all’articolo VI dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022 per quelle del 2023 e ora all’articolo XXIII della legge n. 141/2025 per quelle del 2026. Da un anno all’altro cambia soltanto l’anno di riferimento.
È cambiato però il grado di dettaglio del decreto del ministero. Il decreto del ministro della cultura n. 2.667/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 160 del 24 febbraio 2023, che faceva la stessa cosa per le sentenze del 2023, conteneva tre regole di calcolo che mancano in quello per il 2026: l’aggiornamento delle somme con l’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto Nazionale di Statistica, il rinvio all’ordinanza del Governo n. 13/2011 per il calcolo dell’interesse quando la sentenza non dispone diversamente e la precisazione che l’interesse legale si calcola dalla data stabilita dalla sentenza giudiziaria. Nella versione del 2026 sono rimaste soltanto le disposizioni riprese dalla legge.
È cambiato anche il momento dell’uscita. Il decreto del 2023 è stato firmato il 16 febbraio e pubblicato il 24 febbraio dello stesso anno. Quello per il 2026 è stato firmato il 14 settembre e pubblicato il 18 settembre, nel 261° giorno dei 365 che copre, con 104 giorni rimasti fino al 31 dicembre 2026.
Confrontato con gli altri ministeri che applicano la stessa legge nel 2026, il decreto della Cultura è il più povero di dettagli. Il Ministero degli Investimenti e dei Progetti Europei ha pubblicato la procedura il 10 febbraio 2026, con il decreto n. 163/2026. Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca l’ha pubblicata il 25 febbraio 2026, con il decreto n. 3.226/2026, con termine di pagamento fissato al 31 dicembre 2026, con una regola separata per le rate arretrate del 2025 e con un modulo allegato in cui ogni unità dichiara il proprio fabbisogno, persona per persona e fascicolo per fascicolo. Il Segretariato Generale del Governo l’ha pubblicata il 2 aprile 2026, con il decreto n. 264/2026. Niente, nel decreto della Cultura, riguarda le rate in scadenza nel 2026 derivanti da sentenze divenute esecutive prima.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La procedura esiste ed è pubblica. Fino al 18 settembre 2026 le istituzioni della cultura non avevano un atto del ministero per i titoli esecutivi di quest’anno.
- Il beneficiario non presenta domanda e non paga alcuna tassa. Non ha nemmeno documenti da raccogliere. Il pagamento avviene d’ufficio, sulla base dei dati comunicati dall’istituzione.
- L’interesse decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva, senza dipendere da alcun passo della persona, quindi il ritardo dell’amministrazione non resta senza costo.
- La sospensione di diritto dell’esecuzione forzata risparmia al beneficiario spese di esecuzione che comunque non avrebbe recuperato.
- La catena di comunicazione è scritta in modo esplicito, dall’ordinatore terziario fino al Ministero delle Finanze, quindi si può chiedere conto a ogni anello.
- Il pagamento si esegue con elenchi nominativi distinti da quelli degli stipendi, il che rende la somma visibile a parte e più facile da verificare.
Che cosa resta un problema
- Nel testo non compare alcun termine. Né per la comunicazione dei dati, né per il versamento dei soldi alle istituzioni, né per il pagamento della rata dell’anno.
- È uscito 104 giorni prima della fine del periodo che disciplina, dopo che altri ministeri avevano pubblicato la procedura con più di sette mesi di anticipo.
- Non dice come si calcola l’interesse e non rinvia all’ordinanza del Governo n. 13/2011, mentre il decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per lo stesso anno lo fa.
- Non ha un modulo di comunicazione, così ogni istituzione si costruisce da sé la propria contabilità e le somme non si possono confrontare tra loro.
- Non dice nulla sugli ex dipendenti e sui pensionati, benché la formula sull’istituzione datrice di lavoro sia scritta al presente.
- Non riprende la sanzione dell’articolo XXIII comma (7) della legge n. 141/2025, secondo cui il mancato rispetto della rateizzazione costituisce illecito disciplinare per l’ordinatore principale di spesa e per il responsabile del settore finanziario e contabile.
Consigli pratici
- Annotate la data esatta in cui la sentenza è divenuta esecutiva. Da lì si contano i cinque anni e da lì decorre l’interesse, e se la data è sbagliata nei registri dell’istituzione, tutte le rate si spostano.
- Comunicate per iscritto il conto bancario, con numero di registrazione presso l’istituzione. Il decreto dice che le somme si pagano sui conti indicati dai beneficiari, ma non dice come si faccia questa indicazione, quindi la prova del deposito resta l’unica difesa.
- Chiedete alla struttura finanziaria e contabile il calcolo disaggregato per rate: somma lorda, contributi, imposta e interesse separatamente. L’articolo 5 mette la correttezza del calcolo a carico dell’ordinatore di spesa, quindi deve essere in grado di mostrarlo.
- Verificate quale tasso di interesse ha usato l’istituzione e chiedete che ne scriva il fondamento. La differenza tra il 6,50% e il 5,20% annuo è esattamente un quinto dell’interesse dovuto, e su cinque anni non è una somma trascurabile.
- Se la vostra sentenza prevede anche l’aggiornamento con l’indice dei prezzi al consumo, invocate il dispositivo della sentenza. Il decreto del 2026 non menziona più l’aggiornamento, ma una sentenza giudiziaria si esegue così come è scritta.
- Non avviate l’esecuzione forzata nei cinque anni. È sospesa di diritto, e le spese anticipate restano a vostro carico.
- Se lavoravate presso un’istituzione soppressa o accorpata, chiedete in tempo, per iscritto, quale struttura si fa carico del pagamento. Il testo non risponde a questa domanda, quindi la risposta va ottenuta dall’ordinatore principale di spesa.
Domande frequenti
Devo presentare una domanda per ricevere i soldi?
Quando ricevo la prima rata?
Chi paga, il ministero o l’istituzione presso cui lavoro?
Si applica anche a chi è andato in pensione o ha lasciato l’istituzione?
Che interesse ricevo per gli anni di attesa?
Posso mandare l’ufficiale giudiziario?
Il decreto si applica anche alle sentenze divenute esecutive nel 2025 o prima?
Che cosa succede se l’istituzione non paga la rata in tempo?
Analisi della redazione
Il decreto è costruito correttamente e fedele alla legge che applica. Le percentuali coincidono con l’articolo XXIII comma (1) della legge n. 141/2025 e sommano esattamente al 100%, i fondamenti invocati esistono e dicono ciò che gli viene attribuito, e la formulazione sull’interesse corrispettivo, che sembra in disaccordo con i danni-interessi moratori del titolo, è ripresa parola per parola dal comma (5) della legge, quindi non è un errore del ministero. Il problema non è ciò che il decreto scrive, ma ciò che non scrive e quanto tardi è arrivato sulla carta.
La data dice più di tutto. L’obbligo di emanare il decreto esiste dal 28 luglio 2025, quando è entrato in vigore l’articolo XXIII. Il decreto è stato firmato il 14 settembre 2026 e pubblicato il 18 settembre, cioè 417 giorni dopo e nel 261° giorno dell’anno che disciplina. Il Ministero degli Investimenti e dei Progetti Europei aveva pubblicato la propria procedura 220 giorni prima, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 205 giorni prima, il Segretariato Generale del Governo 169 giorni prima. Lo stesso Ministero della Cultura l’aveva pubblicata il 24 febbraio nell’anno 2023. Una persona con sentenza divenuta esecutiva a gennaio 2026 ha atteso dunque otto mesi perché la sua istituzione venisse a sapere per quale via si effettua il pagamento, e dei 365 giorni del periodo disciplinato ne restano 104.
La seconda cosa che si vede soltanto per confronto è il calcolo dell’interesse. Il decreto del 2023 dello stesso ministero rinviava esplicitamente all’ordinanza del Governo n. 13/2011 e precisava da quale data decorre l’interesse; il decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per il 2026 rinvia perfino all’articolo 3 comma (3), quello che riduce il tasso del 20%. Il decreto della Cultura ha rinunciato a entrambi i riferimenti, benché l’articolo 5 lasci la correttezza del calcolo a carico di ogni ordinatore di spesa. La differenza tra applicare e non applicare quella riduzione è, indipendentemente dal livello del tasso, esattamente un quinto dell’interesse dovuto, e su una somma attesa in media 3 anni e 9 mesi non è un arrotondamento. Inoltre, in un meccanismo di rateizzazione costruito in modo identico, l’Alta Corte di cassazione e giustizia ha stabilito con la Decisione n. 75/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 152 del 15 febbraio 2021, che accanto all’interesse corrispettivo si possono riconoscere anche interessi moratori per il periodo precedente all’emanazione delle decisioni di riconoscimento dei diritti. Il decreto non aveva la competenza per risolvere la questione, ma il suo silenzio lascia i contabili delle istituzioni a decidere da soli.
Infine, una procedura di pagamento senza nessuna data non è una procedura, ma la descrizione di un circuito. L’unica data di tutto l’atto è quella della sua entrata in vigore. Il decreto chiede alle istituzioni di trasmettere dati, al ministero di accentrarli e di proporre modifiche di bilancio, e al datore di lavoro di pagare, senza dire entro quando. Il confronto con il decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, che fissa il 31 dicembre 2026 per la rata dell’anno e rinvia alle date di pagamento degli stipendi, mostra che il termine si poteva scrivere senza sforzo e senza che nessuno eccedesse la propria competenza.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di calendario per ogni rata. Una formulazione del tipo il pagamento della rata dell’anno si effettua entro il 31 dicembre, alla data di pagamento degli stipendi del mese corrispondente, trasforma il decreto da descrizione di circuito in obbligo verificabile e dà al beneficiario una data dalla quale può reclamare.
- Termini per gli anelli interni di comunicazione. Se gli ordinatori terziari e secondari avessero una data entro la quale trasmettere i dati, e la Direzione economica una entro la quale inoltrarli al Ministero delle Finanze, il ritardo si potrebbe localizzare esattamente nell’anello in cui si ferma.
- Un rinvio espresso all’ordinanza del Governo n. 13/2011, con l’indicazione del comma applicabile. Ogni ordinatore di spesa userebbe lo stesso tasso, e la differenza di un quinto dell’interesse non dipenderebbe da chi tiene la contabilità del museo.
- Un modulo allegato per la comunicazione, come al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Con il numero del fascicolo, l’anno della sentenza, la somma lorda, i contributi, l’imposta e l’interesse su colonne separate, il beneficiario può verificare da sé la rata, e il ministero può confrontare le istituzioni tra loro.
- Una regola per gli ex dipendenti e per le istituzioni che non esistono più. L’indicazione dell’istituzione presso la quale il beneficiario era assunto nel periodo per cui i diritti sono stati riconosciuti, la soluzione usata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, elimina la domanda su chi paghi per un pensionato o per un museo accorpato.
- La ripresa della sanzione dell’articolo XXIII comma (7) della legge nel testo del decreto. Chi legge soltanto il decreto scoprirebbe allora che il mancato rispetto dei termini è illecito disciplinare, al di là della questione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio.
- La pubblicazione della procedura nelle prime settimane dell’anno che disciplina. L’obbligo di legge non ha termine, ma la pratica degli altri ministeri mostra che febbraio è realizzabile, e una norma interna di calendario preverrebbe il ripetersi del ritardo nel 2027.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 796 del 18 settembre 2026, pagina 6 8 pagine PDF, 73 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
