In breve

  • La regola resta: le somme ottenute in giudizio dal personale delle istituzioni pubbliche, con sentenze divenute esecutive tra il 2019 e il 2021, si pagano in cinque rate annuali del 5%, 10%, 25%, 25% e 35% I dipendenti delle istituzioni culturali ricevono le somme vinte in tribunale secondo uno schema simile, descritto nel Decreto del ministro della Cultura n. 3.195/2026..
  • La Corte costituzionale ha respinto la censura come inammissibile, non come infondata. La differenza conta: non si è pronunciata nel merito, perché l’eccezione non indicava quale articolo della Costituzione fosse violato.
  • Il motivo del rigetto è formale ma definitivo in quel giudizio: mancavano due dei tre elementi obbligatori di ogni eccezione, la norma costituzionale di riferimento e la motivazione della contrarietà.
Atto: Sentenza CCR n. 58/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 659 del 10 agosto 2026
In vigore dal: 10 agosto 2026

Un dipendente pubblico ottiene in giudizio diritti retributivi. La sentenza è definitiva, la somma è fissata, ma il denaro arriva in cinque anni, il 5% il primo e il 35% solo il quinto. Una magistrata ha contestato il meccanismo davanti alla Corte costituzionale. La Corte non le ha detto se avesse ragione, perché non aveva indicato quale articolo della Costituzione fosse violato. La decisione n. 58 del 22 gennaio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 659 del 10 agosto 2026, quasi sette mesi dopo la pronuncia. È la seconda decisione recente con cui la Corte conferma, direttamente o indirettamente, misure di rinvio di diritti economici, dopo quella sul rinvio dell’aumento del punto pensione.

I testi censurati erano due. L’articolo 39, comma (1), dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018 fissa il calendario: per le sentenze relative a diritti di natura retributiva del personale di istituzioni e autorità pubbliche, divenute esecutive tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, si paga il 5% del valore del titolo esecutivo il primo anno, il 10% il secondo, il 25% il terzo, il 25% il quarto e il 35% il quinto. L’articolo 34, comma (2), nella formulazione di pubblicazione, congelava al livello di dicembre 2018 l’importo di indennità, compensi e premi, finché la persona occupa la stessa posizione alle stesse condizioni.

L’autrice dell’eccezione, Liliana Maria Biscan, contestava il decreto del ministro della Giustizia che fissava i diritti retributivi, in una causa davanti alla Corte d’appello di Bucarest. La sua critica riguardava una situazione pratica: che cosa accade quando la rateizzazione va applicata contemporaneamente a più titoli esecutivi di anni diversi, e per alcuni il valore del titolo non è neppure determinabile. A ciò si aggiunge il concorso con altre norme di rateizzazione, tra cui l’articolo 6, comma (1), dell’ordinanza d’urgenza n. 9/2017.

Il problema, dal punto di vista della Corte, non era la bontà dell’argomento ma il fatto che non fosse formulato come censura di costituzionalità. L’autrice non ha indicato le norme costituzionali di riferimento asseritamente violate, e l’eccezione non conteneva la motivazione dell’incostituzionalità richiesta dall’articolo 10, comma (2), della legge n. 47/1992.

Gli effetti che produce

La rateizzazione resta in vigore, intatta. Nulla cambia nel calendario del 5%, 10%, 25%, 25% e 35%. Le istituzioni pubbliche continuano a pagare con quel ritmo e i titolari delle sentenze mantengono gli stessi termini.

Inammissibile non significa costituzionale. La Corte non ha detto che i testi sono conformi alla Costituzione, ma che non può esaminare un’eccezione formulata in modo ellittico. Una censura futura, correttamente motivata e ancorata a norme costituzionali precise, resta teoricamente possibile.

La Corte ha richiamato i tre elementi obbligatori di ogni eccezione. Secondo la decisione n. 1.313/2011, ogni eccezione richiede il testo di legge censurato, la norma costituzionale di riferimento asseritamente violata e la motivazione della contrarietà tra i due. I primi due si determinano in modo assoluto; il terzo ha un margine di relatività, ma non può mancare del tutto.

La Corte non si sostituisce all’autore. Ha rilevato di non poter esaminare un’eccezione motivata in modo ellittico, perché ciò significherebbe formulare essa stessa le censure, cioè un controllo d’ufficio, non consentito dall’articolo 29, comma (4), della legge n. 47/1992.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non cambia nulla. Trattandosi di decisione di inammissibilità, non produce effetti sulle disposizioni dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018, che restano applicabili come sono.

Ciò che si chiarisce è la soglia oltre la quale la Corte accetta di entrare nel merito. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha invocato la decisione n. 521/2024, con cui la Corte aveva già rilevato che aspetti del genere attengono all’interpretazione e applicazione della legge, il che esula dalla sua competenza. Il giudice rimettente riteneva invece i testi costituzionali, richiamando le decisioni n. 451/2020 e n. 114/2018.

Resta aperta proprio la questione pratica sollevata dall’autrice e non affrontata: come si applica la rateizzazione quando esistono più titoli esecutivi di anni diversi e il valore di alcuni non è determinabile. È questione di interpretazione, quindi di competenza dei giudici ordinari.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce che cosa deve contenere un’eccezione di incostituzionalità, il che aiuta chiunque voglia usarla efficacemente.
  • Mantiene la separazione tra controllo di costituzionalità e interpretazione della legge, evitando che il primo diventi un ulteriore rimedio su questioni applicative.
  • Non preclude una censura futura nel merito: essendo il rigetto dovuto a un vizio di formulazione, i testi non hanno ricevuto una validazione costituzionale definitiva.
  • Conferma implicitamente che il problema segnalato, il concorso di più titoli esecutivi, si risolve davanti al giudice dell’esecuzione, dove può essere esaminato in concreto.

Che cosa resta un problema

  • Chi ha sollevato l’eccezione resta senza risposta nel merito dopo anni di causa, e il rigetto è definitivo in quel giudizio.
  • Il problema reale segnalato, l’applicazione simultanea della rateizzazione a più titoli di anni diversi, alcuni di valore non determinabile, resta irrisolto in linea di principio.
  • La pubblicazione a quasi sette mesi dalla pronuncia significa che il riferimento processuale è mancato proprio quando avrebbe potuto orientare eccezioni analoghe.
  • Per i dipendenti pubblici in attesa di somme ottenute in giudizio la decisione non porta nulla: l’ultima rata, quella del 35%, arriva sempre nel quinto anno dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
  • Né il Governo, né il Difensore civico, né i presidenti delle due camere hanno trasmesso i propri punti di vista, benché il meccanismo riguardi un gran numero di dipendenti pubblici.

Consigli pratici

  1. Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, indicate espressamente l’articolo della Costituzione che ritenete violato. Senza di esso il giudizio si chiude sulla forma, per quanto valido sia l’argomento di merito.
  2. Motivate la contrarietà, non solo la doglianza. La Corte chiede di spiegare perché il testo di legge confligge con la norma costituzionale, non semplicemente che l’esito vi pare ingiusto.
  3. Se il vostro problema riguarda il calcolo o l’applicazione della rateizzazione, la sede è il giudice dell’esecuzione o del contenzioso amministrativo, non la Corte costituzionale.
  4. Verificate la data in cui la vostra sentenza è divenuta esecutiva. Il calendario del 5%, 10%, 25%, 25% e 35% decorre da quel momento, non dalla pronuncia né dalla domanda di pagamento.
  5. Se avete più titoli esecutivi di anni diversi, chiedete all’istituzione un prospetto scritto delle rate per ciascun titolo separatamente. È l’unico modo per verificare il rispetto del calendario di legge.

Domande frequenti

Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Che la sua formulazione non soddisfaceva le condizioni minime per l’esame: mancavano l’indicazione della norma costituzionale asseritamente violata e la motivazione della contrarietà. La Corte non si è pronunciata nel merito.
Le disposizioni dell’ordinanza n. 114/2018 sono ora costituzionali?
La decisione non lo afferma. Un rigetto per inammissibilità non equivale a un accertamento di conformità alla Costituzione, a differenza di un rigetto per infondatezza.
Come si pagano i diritti retributivi ottenuti in giudizio?
Per le sentenze divenute esecutive tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, il pagamento avviene in cinque anni: 5% il primo, 10% il secondo, 25% il terzo, 25% il quarto e 35% il quinto.
Da quando decorrono i cinque anni?
Dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 39, comma (1), dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018.
Posso sollevare di nuovo la stessa eccezione, formulata correttamente?
Un rigetto per inammissibilità non ha l’autorità di una pronuncia nel merito. Una nuova eccezione che indichi le norme costituzionali di riferimento e motivi la contrarietà può essere esaminata, se ricorrono le altre condizioni di ammissibilità.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 659 del 10 agosto 2026 16 pagine PDF, 185 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.