In breve

  • Per la Romania non è cambiato nulla. I 41 distretti e la zona della città di Bucarest restano nella zona soggetta a restrizioni III, il gradino più severo dei tre. L’elenco è identico, voce per voce e nello stesso ordine, a quello del regolamento di sei giorni fa. L’unica differenza tra i due testi è un trattino aggiunto a Bistrița-Năsăud.
  • La Lituania è uscita del tutto dal gradino più duro. La parte III dell’elenco è scesa da nove Stati membri a otto, e l’Italia ne ha tolto tutti i comuni del Piemonte e uno della Liguria. La Romania è rimasta alla prima posizione, unico Stato iscritto con l’intero territorio.
  • Le regole che gravano su un allevatore romeno sono le stesse. I suini vivi non possono partire verso un altro paese, le carni fresche ricevono un marchio di sanità con due linee diagonali in più e circolano soltanto all’interno della Romania, e il veterinario ufficiale deve passare dall’allevamento almeno una volta ogni tre mesi.
Atto: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135 della Commissione del 18 settembre 2026 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2135 del 21 settembre 2026
Entrata in vigore: 22 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, perché così dispone l’articolo 3 del regolamento

La Commissione europea ha sostituito di nuovo, per intero, i due allegati che compongono la mappa europea della peste suina africana. È la seconda riscrittura completa in sei giorni, dopo quella pubblicata il 15 settembre 2026, che lasciava tutta la Romania nella zona soggetta a restrizioni III. Il confronto tra i due testi, fatto voce per voce, mostra una sola cosa cambiata per la Romania: un trattino, nel nome del distretto di Bistrița-Năsăud.

Il nuovo atto si chiama regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135, è stato adottato a Bruxelles il 18 settembre 2026 e pubblicato il 21 settembre 2026. L’articolo 1 dice che gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo dell’allegato del nuovo regolamento, quindi nulla viene modificato puntualmente: i vecchi elenchi spariscono e al loro posto ne entrano altri, su 78 pagine. L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1973, le misure di emergenza adottate per l’Italia il 1º settembre 2026, mentre l’articolo 3 fissa l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 22 settembre 2026.

I cambiamenti di sostanza riguardano tre Stati membri. In Polonia, un focolaio nei suini detenuti di un allevamento della regione di Lublino ha fatto salire l’area colpita dalla zona II alla zona III, mentre due focolai nei suini selvatici, in Cuiavia-Pomerania e in Precarpazia, hanno fatto salire le rispettive aree dalla zona I alla zona II. In senso inverso, Italia e Lituania sono scese di un gradino: la parte della regione Piemonte che figurava in zona III è passata in zona II, come un’area della regione di Šiauliai in Lituania, in entrambi i casi perché negli ultimi tre mesi non è comparso alcun focolaio nei suini detenuti. A parte, un focolaio nei suini selvatici confermato il 27 agosto 2026 nella regione Lazio ha portato all’iscrizione di una zona infetta intorno a Roma, nella parte A dell’allegato II, con termine fino al 30 novembre 2026.

Il nome della Romania compare una sola volta in tutto l’atto di 82 pagine, nella parte III dell’allegato I, alla posizione 1. Nessuna superficie del paese figura nella parte I né nella parte II, cioè nei gradini più leggeri. L’elenco comprende 42 voci, la zona della città di Bucarest e i 41 distretti, nell’ordine dell’atto: Constanța, Satu Mare, Tulcea, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Sălaj, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Argeș, Olt, Dolj, Arad, Timiș, Covasna, Brașov, Botoșani, Vâlcea, Iași, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Neamț, Harghita, Mureș, Cluj e Maramureș.

Il resto della parte III ha un altro aspetto. Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia e Ungheria vi sono iscritte con comuni, località, distretti o unità di gestione venatoria, a volte con mezzi villaggi delimitati da una strada o da un fiume. La Romania è l’unica elencata con unità amministrative intere, da un capo all’altro del paese.

Gli effetti che produce

Il regime della zona soggetta a restrizioni III è quello del regolamento (UE) 2023/594, e l’atto del 21 settembre 2026 non lo tocca: ne riscrive soltanto la mappa. Il punto di partenza è l’articolo 9, paragrafo 1, che vieta i movimenti di partite di suini detenuti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di esse. Il divieto è generale, e tutto ciò che segue sono deroghe che l’autorità sanitaria veterinaria può concedere. L’allevatore non ha un diritto a ottenerle.

Per un allevamento di un distretto romeno, le deroghe utili sono tre. L’articolo 28, paragrafo 1, consente di spostare gli animali verso uno stabilimento della stessa filiera di produzione, ma soltanto in situazioni eccezionali di benessere degli animali e soltanto verso una zona II o, in mancanza, verso una zona I dello stesso paese. Poiché la Romania non ha né zone I né zone II, questa via resta teorica; in piedi resta il paragrafo 2, che consente lo spostamento verso un altro stabilimento all’interno della stessa zona III. L’articolo 29 consente di far uscire i suini dalla zona III per la macellazione immediata, se i macelli designati della zona non bastano o non esistono, verso il macello designato più vicino dello stesso paese, con l’obbligo di tenere gli animali separati e di macellarli o in un giorno riservato a loro o alla fine della giornata lavorativa, e di pulire e disinfettare il macello prima di riprendere la macellazione di altri suini. L’articolo 30 consente il tragitto breve, verso un macello designato all’interno della stessa zona III.

Per le carni, la regola di base è l’articolo 12, paragrafo 1: le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da suini delle zone II e III non possono uscire da quelle zone. La deroga che conta in Romania è l’articolo 43. Esso consente la circolazione delle carni da una zona III verso altre zone o al di fuori di esse, ma soltanto sul territorio dello stesso Stato membro, soltanto se gli animali sono stati macellati nella stessa zona III o fatti uscire per la macellazione ai sensi dell’articolo 29, soltanto se lo stabilimento di trasformazione è designato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, e soltanto se il prodotto è marchiato ai sensi dell’articolo 47. Il marchio è quello ordinario di sanità o di identificazione, sopra il quale si aggiungono due linee diagonali parallele. In pratica, le carni circolano in tutta la Romania, ma escono dal macello portando un segno che ne chiude la frontiera.

Il terzo effetto si vede nel calendario dell’allevamento. L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), chiede visite del veterinario ufficiale almeno una volta ogni tre mesi nella zona soggetta a restrizioni III, contro almeno due volte l’anno, a un intervallo minimo di quattro mesi, nelle zone I e II. L’esito favorevole di queste visite è la condizione sulla quale poggia ogni autorizzazione successiva al trasporto. A ciò si aggiunge l’articolo 13, che consente all’autorità nazionale di vietare ancora di più, sul proprio territorio, se ritiene che vi sia un rischio di diffusione.

Quanto duri il regime si legge nel regolamento (UE) 2023/594, non nell’atto di oggi. L’articolo 61 del regolamento di base dice che esso si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028, cioè ancora 576 giorni contati dal 22 settembre 2026. La revisione non ha un termine fisso: gli allegati si riscrivono ogni volta che uno Stato membro notifica un cambiamento, e il criterio per scendere di zona è l’assenza della malattia per almeno dodici mesi, termine che può essere ridotto a tre mesi sulla base della giustificazione trasmessa dall’autorità nazionale. Le due discese di questo atto, il Piemonte e l’area di Šiauliai, sono state fatte sul termine breve, di tre mesi.

La stessa tecnica disegna la mappa anche per altre malattie. Nel settembre 2026 la Commissione ha riscritto l’elenco greco: i focolai di afta epizootica elencati sono passati da 30 a 66, ciascuno con la sua zona di protezione e con la sua zona di sorveglianza, con termine fino al 31 dicembre 2026, e l’isola di Lesbo è rimasta interamente sotto restrizioni.

Che cosa cambia rispetto a prima

Rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2026/2094 dell’11 settembre 2026, pubblicato il 15 settembre 2026, il blocco romeno della parte III è identico. Le stesse 42 voci, nello stesso ordine, con le stesse denominazioni. Due differenze si vedono al confronto carattere per carattere, e nessuna delle due cambia qualcosa: il nome del distretto di Bistrița-Năsăud è scritto ora con il trattino, contro Bistrița Năsăud del testo precedente, e le voci dell’elenco sono separate da punto e virgola, non da virgola.

Il confronto merita di essere portato più in là, fino alla prima forma dell’allegato. Nel regolamento (UE) 2023/594, pubblicato il 17 marzo 2023, l’elenco romeno aveva esattamente le stesse 42 voci, in esattamente lo stesso ordine, dalla zona della città di Bucarest al distretto di Maramureș. Cambia soltanto la tipografia: tre nomi, Mehedinți, Olt e Dolj, erano allora composti con la cediglia e adesso compaiono con la virgola sotto la lettera. In 1.250 giorni di applicazione del regolamento di base, l’elenco della Romania non ha perso e non ha guadagnato una sola voce.

Il resto della mappa si è invece mosso in modo visibile. La parte III dell’allegato I aveva nove Stati membri nel regolamento del 15 settembre 2026 e ne ha otto in quello del 21 settembre 2026: la Lituania è sparita da lì, dopo che le sue ultime aree, alcune seniūnijos, cioè suddivisioni di distretto, di Kelmė, Radviliškis, Raseiniai e Šiauliai, sono passate in zona II. L’Italia ha perso l’intero blocco del Piemonte, i tre elenchi di comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, più il comune di Mioglia in provincia di Savona, che appartiene alla regione Liguria. Quel che resta della zona III italiana sono comuni della Toscana e dell’Emilia-Romagna.

La distanza dal 2023 è ancora maggiore. Nella prima forma dell’allegato, l’Italia figurava nella parte III con una sola riga, l’intero territorio della Sardegna. Nell’atto pubblicato il 21 settembre 2026, la Sardegna non compare più da nessuna parte nell’allegato I, nemmeno nel gradino più leggero. Anche la Lettonia, che allora era terza nell’elenco, è uscita dalla parte III ed è rimasta solo nelle parti I e II. La Romania è nel frattempo salita dalla sesta posizione alla prima, non perché la sua situazione sia peggiorata, ma perché gli Stati che la precedevano se ne sono andati.

Nell’allegato II è cambiato il titolare. Nel regolamento precedente, la parte A conteneva le zone infette della Finlandia, con l’indicazione che erano tutte già elencate nelle parti I e II dell’allegato I. Ora vi sta una sola area, quella della Città metropolitana di Roma Capitale, delimitata dal raccordo anulare A90 a sud, dalle strade Cassia a ovest, dalla Via Nomentana e dall’autostrada A1 a est e dal confine amministrativo verso la provincia di Viterbo a nord, con applicazione fino al 30 novembre 2026. La Romania non figura nell’allegato II né prima né adesso.

Questi allegati hanno un corrispettivo che riguarda l’importazione, non soltanto i movimenti all’interno dell’Unione. Sempre il 23 settembre 2026 sei zone statunitensi sono state tagliate dagli elenchi da cui si possono portare pulcini di un giorno, uova da cova e carni fresche di pollame, e le importazioni romene da là sono state nulle negli ultimi cinque anni.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Non serve alcun cambiamento negli allevamenti, nei macelli o nei documenti di trasporto: il regime dal 22 settembre 2026 è lo stesso di prima.
  • Il regolamento si applica direttamente, senza alcun atto romeno di recepimento, quindi le regole sono identiche e simultanee in tutti gli Stati membri.
  • L’atto mostra che l’uscita dalla zona III avviene davvero: la Lituania l’ha lasciata del tutto, l’Italia ne ha tolto il Piemonte, e la Sardegna, iscritta con tutto il territorio nel 2023, non compare più affatto nell’allegato I.
  • L’abrogazione della decisione (UE) 2026/1973 riporta le misure per l’Italia dentro il regolamento generale, quindi resta un solo testo da consultare invece di due.
  • Il termine di tre mesi senza focolai, usato per il Piemonte e per l’area di Šiauliai, è molto più breve dei dodici mesi dello standard internazionale, quindi un rientro rapido è possibile in linea di principio.

Che cosa resta un problema

  • La Romania è elencata per distretti interi, quindi un distretto senza focolai non può essere tolto separatamente. Gli altri Stati escono per comune, per località o per mezzo villaggio.
  • Le 42 voci romene sono rimaste intatte per 1.250 giorni, e l’atto non dice nulla su che cosa dovrebbe accadere perché questo cambi.
  • La motivazione del regolamento spiega lo spostamento del Piemonte, ma non l’uscita del comune di Mioglia, in Liguria, dalla zona III, benché l’effetto giuridico sia lo stesso.
  • L’allegato ripete ogni volta tutte le 78 pagine, così un allevatore che voglia sapere se qualcosa è cambiato per lui deve confrontare due documenti di 82 pagine.
  • Nell’edizione romena della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le denominazioni degli altri Stati restano nella lingua originale o in inglese, quindi un trasportatore romeno non può leggere in quale zona sta entrando.

Consigli pratici

  1. Non cambiare nulla delle procedure applicate fino al 21 settembre 2026. Il regime della zona III è rimasto identico, e ogni aggiustamento fatto per prudenza significa lavoro in più senza motivo.
  2. Verifica se il macello e il laboratorio di sezionamento con cui lavori sono designati ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/594. Senza designazione, le carni non possono uscire dal distretto, per quanto buona sia la documentazione dell’allevamento.
  3. Tieni il registro delle visite del veterinario ufficiale e chiedi che l’esito sia messo per iscritto. In zona III l’intervallo è di tre mesi al massimo, e l’esito favorevole è la condizione sulla quale poggia ogni autorizzazione al trasporto.
  4. Quando ricevi carne di maiale da un fornitore di un’altra parte del paese, guarda il marchio di sanità. Le due linee diagonali in più indicano merce che può circolare soltanto in Romania, e consegnarla in un lotto destinato all’esportazione è una violazione.
  5. Non contare su alcuna deroga per consegne fuori dal paese. Tutte le eccezioni previste per la zona III, dall’articolo 28 all’articolo 43, si fermano al confine dello Stato membro.
  6. Se nasce un problema di benessere degli animali per mancanza di spazio, chiedi per tempo alla direzione sanitaria veterinaria l’autorizzazione alla macellazione immediata prevista dall’articolo 29. L’autorizzazione si dà prima del trasporto, non dopo.
  7. Segui la serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oltre alla Gazzetta Ufficiale della Romania. Gli allegati si riscrivono a distanza di pochi giorni, e un’eventuale discesa di un distretto romeno comparirebbe lì, senza altro annuncio.

Domande frequenti

È cambiato qualcosa per il mio distretto?
No. Tutti i 41 distretti e la zona della città di Bucarest sono iscritti nella zona soggetta a restrizioni III, come nel regolamento pubblicato il 15 settembre 2026 e come nella prima forma dell’allegato, del 17 marzo 2023. L’ordine dell’elenco e le denominazioni sono identici.
Qual è la differenza tra le zone I, II e III?
Sono tre gradini di rischio, in ordine crescente. La zona I comprende le aree cuscinetto intorno alla malattia, la zona II le aree con malattia nei suini selvatici, la zona III le aree con il rischio di diffusione più alto e con la situazione più dinamica nei suini detenuti degli allevamenti. Le restrizioni ai movimenti crescono da un gradino all’altro, e la Romania è iscritta per intero nel terzo.
Posso vendere suini vivi in un altro paese dell’Unione?
No. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/594 vieta i movimenti di partite di suini dalle zone soggette a restrizioni, e tutte le deroghe previste per la zona III riguardano soltanto spostamenti all’interno dello stesso Stato membro.
Le carni prodotte in un distretto della zona III possono arrivare in un altro distretto?
Sì, in base all’articolo 43, se gli animali sono stati macellati nella stessa zona soggetta a restrizioni III o fatti uscire per la macellazione ai sensi dell’articolo 29, se lo stabilimento di trasformazione è designato dall’autorità competente e se il prodotto porta il marchio speciale previsto dall’articolo 47. Con quel marchio, la merce circola soltanto in Romania.
Per quanto tempo si applica questo regime?
Il regolamento (UE) 2023/594 si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028, ai sensi dell’articolo 61. I suoi allegati si riscrivono però in qualsiasi momento, ogni volta che uno Stato membro notifica un cambiamento della situazione.
Che cosa dovrebbe accadere perché la Romania esca dalla zona III?
La discesa di una zona si fa sulla base della giustificazione trasmessa alla Commissione dall’autorità nazionale e dell’assenza della malattia, in linea di principio per dodici mesi, termine che può essere abbreviato a tre mesi. Qui, Italia e Lituania hanno usato proprio il termine breve, per aree nelle quali nell’ultimo trimestre non era più comparso alcun focolaio nei suini detenuti degli allevamenti.
Perché Bucarest è iscritta separatamente dai distretti?
Perché non è un distretto. L’allegato elenca unità amministrative, e la capitale compare come voce autonoma, con la formulazione «Zona orașului București», accanto ai 41 distretti.

Analisi della redazione

Un atto che non cambia nulla per un paese dice comunque qualcosa su di esso, e qui la cosa si vede dal confronto, non dal testo. La Polonia ha ricevuto in questo regolamento tre aggiustamenti, uno dei quali scende fino al livello del villaggio: nella regione di Lublino, l’allegato scrive su righe separate la località di Tuczapy nel comune di Mircze e la località di Turkowice nel comune di Werbkowice. L’Italia è uscita dalla zona III con tre elenchi di comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. La Lituania è uscita con alcune suddivisioni di distretto. La Romania ha una sola unità di misura, il distretto, e non può uscire con meno di un distretto intero. Non è solo una formulazione diversa: significa che un distretto rimasto tre mesi senza focolai non può essere staccato dall’elenco, perché nell’elenco non esiste altro che distretti. La cifra che riassume l’effetto è 1.250, il numero di giorni passati dal 21 aprile 2023, data dalla quale si applica il regolamento di base, al 22 settembre 2026, senza che una sola voce romena sia stata aggiunta o tolta.

La seconda osservazione nasce dalla sovrapposizione del primo allegato con quello di oggi. Nel marzo 2023, due Stati erano iscritti nella parte III con superfici grandi e compatte: la Romania, con tutto il territorio, e l’Italia, con una riga di mezza linea, l’intero territorio della Sardegna. Nel testo pubblicato il 21 settembre 2026, la Sardegna non compare più da nessuna parte nell’allegato I, né in zona I, né in zona II, né in zona III, mentre il blocco romeno è identico parola per parola a quello di tre anni e mezzo fa. La differenza tra le due traiettorie non è necessariamente epidemiologica. L’Italia ha nel frattempo riscritto la propria iscrizione per comuni, cioè su unità abbastanza piccole perché ogni miglioramento locale si veda nell’allegato. La Romania non lo ha fatto, e con un’iscrizione per distretti interi il progresso locale non ha dove comparire.

La terza osservazione riguarda la tecnica di redazione, e costa tempo e denaro reali. Ogni modifica della mappa si fa sostituendo per intero i due allegati, quindi il 15 settembre 2026 sono state pubblicate 78 pagine di elenchi e il 21 settembre 2026, sei giorni dopo, altre 78, delle quali sono cambiate le voci di tre Stati. Un allevatore o un trasportatore che voglia sapere se la sua situazione è cambiata non ha a disposizione alcun riepilogo delle differenze: deve confrontare due documenti di 82 pagine. Da questa stessa tecnica viene anche l’unica traccia lasciata da tre anni e mezzo di copiatura meccanica sul blocco romeno, il trattino comparso ora a Bistrița-Năsăud e il passaggio dalla virgola al punto e virgola tra le voci, dopo che, nella forma del 2023, tre distretti erano stati composti con la cediglia invece che con la virgola sotto la lettera. Infine, sempre il confronto mostra una lacuna di motivazione: il considerando che giustifica lo spostamento spiega soltanto la parte della regione Piemonte, benché dalla zona III esca anche il comune di Mioglia, in provincia di Savona, cioè in Liguria. L’effetto giuridico c’è, la sua spiegazione no.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La Romania dovrebbe chiedere l’iscrizione per unità più piccole del distretto. Finché l’unità resta il distretto, nessun progresso locale può tradursi in una modifica dell’allegato, e la posizione del paese resta la stessa qualunque siano i risultati sul campo.
  • Regolamenti di questo tipo dovrebbero essere accompagnati da una tabella delle differenze rispetto alla versione precedente. Una pagina con ciò che è entrato e ciò che è uscito risparmierebbe a ogni destinatario il confronto tra due documenti di 82 pagine ed eliminerebbe il rischio che una modifica passi inosservata.
  • Ogni spostamento dell’allegato dovrebbe avere il proprio considerando. L’uscita del comune di Mioglia dalla zona soggetta a restrizioni III non è spiegata in nessun punto del testo, benché produca esattamente gli stessi effetti degli spostamenti motivati per esteso.
  • Le denominazioni amministrative andrebbero riportate anche nella lingua dell’edizione. In un testo stampato in romeno, gli elenchi bulgari e greci compaiono in inglese e quelli croati, polacchi e ungheresi nella lingua propria, il che rende le zone illeggibili per il trasportatore che le attraversa.
  • L’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare dovrebbe pubblicare la motivazione trasmessa alla Commissione. La discesa di una zona si fa sulla base della giustificazione dello Stato membro, e la sua pubblicazione mostrerebbe, anno dopo anno, se la richiesta è stata fatta e che cosa le è stato risposto.
  • L’allegato dovrebbe indicare, per ciascuna voce, la data dalla quale è iscritta. Una colonna con la data di ingresso nella zona renderebbe visibile a colpo d’occhio quali aree si sono bloccate nel gradino più duro e da quanto tempo.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2135 del 21 settembre 2026 82 pagine PDF, 1,6 MB l'atto inizia a pagina 71

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.