In breve

  • La Commissione europea ha rifiutato la registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «L’Europa è pronta al Primo Contatto? Preparare l’umanità al possibile incontro extraumano». La decisione di esecuzione (UE) 2026/2171, adottata a Strasburgo il 15 settembre 2026 e pubblicata il 28 settembre 2026, ha un solo articolo di merito: l’iniziativa «non è registrata».
  • Il motivo invocato è uno solo, la lettera d) dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788. La Commissione afferma nel considerando (5) che gli obiettivi dell’iniziativa si basano su ipotesi e presupposti non accertati, e nel considerando (6) che l’iniziativa ha, per questi motivi, un contenuto manifestamente futile. La Commissione non ha ritenuto che l’iniziativa esulasse dalle sue competenze, che è l’altro motivo abituale di rigetto.
  • La conseguenza pratica è che non si raccoglie alcuna firma. Le dichiarazioni di sostegno si possono raccogliere soltanto dopo la registrazione, secondo l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, quindi la procedura si ferma prima del primo firmatario. I destinatari della decisione sono gli organizzatori, rappresentati da Gian Elio DE MARCO e Jean-Pierre SAULNIER. Per i cittadini e per le autorità della Romania non cambia nulla.
Atto: Decisione di esecuzione 2026/2171 della Commissione, del 15 settembre 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «L’Europa è pronta al Primo Contatto? Preparare l’umanità al possibile incontro extraumano» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2171 del 28 settembre 2026, pagine 1-2
Entrata in vigore: la decisione si rivolge a destinatari determinati e produce effetti con la notificazione a questi ultimi, secondo l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’atto indica il numero con cui è stata fatta la notificazione, C(2026) 8560, ma non la sua data; il testo è diventato pubblico il 28 settembre 2026, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

La Commissione europea ha respinto la richiesta con cui un gruppo di cittadini chiedeva all’Unione di prepararsi a un eventuale incontro con forme di vita extraterrestri. La decisione di esecuzione (UE) 2026/2171 è stata adottata il 15 settembre 2026 ed è apparsa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 settembre 2026. Lo strumento al quale gli organizzatori si erano rivolti si chiama iniziativa dei cittadini europei e assomiglia, come idea, all’iniziativa legislativa dei cittadini del diritto romeno: un gran numero di persone chiede, con la firma, che un’autorità metta un argomento sul tavolo. Il filtro d’ingresso è però un altro, ed è esattamente lì che la richiesta di cui si parla qui si è fermata.

Il meccanismo europeo funziona per gradi. Un gruppo di almeno sette persone, residenti in almeno sette Stati membri diversi, presenta alla Commissione una richiesta di registrazione. La Commissione ha due mesi per decidere, secondo l’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/788. Soltanto dopo la registrazione comincia la raccolta delle firme. Se l’iniziativa ne raccoglie abbastanza, la Commissione risponde pubblicamente, per iscritto.

La registrazione non è un’adesione dell’Unione all’idea proposta. È qui che si fraintende più spesso. In questo passaggio la Commissione non valuta se l’argomento meriti o se la proposta sia buona. L’articolo 6, paragrafo 3, le chiede di registrare l’iniziativa se sono soddisfatte cinque condizioni di filtro: gli organizzatori hanno fornito i documenti che provano i requisiti dell’articolo 5, l’entità giuridica, se esiste, è stata costituita correttamente, nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto dell’Unione, l’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso e non ha un contenuto futile o vessatorio, e non è manifestamente contraria ai valori dell’Unione. Sono soglie negative, formulate con «manifestamente», quindi la Commissione può respingere soltanto ciò che salta agli occhi. Quando le condizioni sono soddisfatte, la registrazione è obbligatoria, per quanto insolito sia il tema.

Nel caso in esame, la Commissione ha constatato nel considerando (4) che la prima condizione è soddisfatta: gli organizzatori hanno fornito tutti i documenti richiesti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e hanno designato le persone di contatto. Il rifiuto viene dalla quarta condizione. Il considerando (5) afferma che gli obiettivi dell’iniziativa partono da premesse non accertate, cioè dalla scoperta di forme di vita o di intelligenze non terrestri e dall’esistenza di una civiltà extraumana tecnologicamente avanzata, e che l’iniziativa chiedeva alla Commissione di usare varie basi giuridiche per presentare proposte e per erogare finanziamenti, benché non vi siano prove dell’effettiva possibilità di stabilire un contatto simile. Di qui la conclusione del considerando (6): l’iniziativa ha un contenuto manifestamente futile, ai sensi della lettera d).

Che cosa avessero chiesto gli organizzatori si legge nel considerando (3). Il testo chiede alla Commissione «di proporre un quadro europeo coordinato» per preparare l’Unione a future scoperte scientifiche riguardanti la vita nell’universo, e in concreto: programmi europei interdisciplinari per lo studio delle implicazioni scientifiche, sociali, culturali, etiche e diplomatiche, cooperazione tra gli Stati membri per la raccolta e la condivisione delle conoscenze, protocolli comuni per una comunicazione pubblica responsabile e promozione dell’educazione. La richiesta aveva un allegato, un documento aggiuntivo e una bozza di atto giuridico.

Gli effetti che produce

L’effetto principale è l’arresto della procedura. Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, le dichiarazioni di sostegno si raccolgono soltanto dopo la registrazione dell’iniziativa da parte della Commissione. Senza registrazione non esiste periodo di raccolta, non esiste modulo di firma nel registro pubblico e non esiste sistema di raccolta online messo a disposizione dalla Commissione. Una firma data fuori da questo quadro non ha alcun valore giuridico.

Il secondo effetto riguarda i destinatari. La decisione si rivolge al gruppo di organizzatori, rappresentato dalle due persone di contatto nominate nell’articolo 2, e produce effetti con la notificazione. Soltanto il testo in lingua italiana è autentico, quindi il lettore italiano ha davanti proprio il testo che fa fede, mentre le versioni nelle altre lingue pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono traduzioni ufficiali.

Il terzo effetto è di trasparenza. Il regolamento obbliga la Commissione, con l’articolo 6, paragrafo 7, a comunicare agli organizzatori i motivi della decisione e a informarli su tutti i mezzi di ricorso giudiziari ed extragiudiziari di cui dispongono, e poi a pubblicare nel registro e sul sito pubblico dell’iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni prese sulle richieste di registrazione. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea aggiunge un secondo luogo in cui il testo può essere verificato da chiunque.

Per la Romania l’effetto diretto è pari a zero. Nessuna autorità romena riceve un compito da questo atto. La verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno, il lavoro che l’articolo 12 del regolamento affida agli Stati membri, si attivano soltanto per le iniziative registrate che arrivano in fondo alla raccolta.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 15 settembre 2026 la richiesta presentata il 25 luglio 2026 era all’esame. Il termine di due mesi previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, scadeva il 25 settembre 2026, e la Commissione ha deciso dieci giorni prima. Dal 15 settembre 2026 il fascicolo è chiuso, e l’iniziativa non può più entrare nel registro pubblico nella forma in cui è stata presentata.

Si è consumata anche l’unica occasione di replica che gli organizzatori hanno avuto. Il considerando (2) mostra che il 17 agosto 2026 la Commissione ha comunicato loro la valutazione preliminare e li ha invitati a presentare osservazioni entro il 21 agosto 2026, e che essi non hanno risposto entro il termine. La decisione è stata presa, dunque, senza la loro posizione scritta, benché il preambolo della decisione registri che è stato dato loro modo di esprimersi.

Ciò che è rimasto invariato merita di essere detto con la stessa forza. Il regolamento (UE) 2019/788 non è stato modificato in nulla; la decisione è un atto individuale, rivolto a un gruppo di persone, e non crea alcuna regola nuova per le iniziative future. Il testo del regolamento non contiene alcun divieto di presentare una nuova richiesta sullo stesso argomento, con altri obiettivi o con un’altra formulazione. Il rifiuto chiude il fascicolo presentato nel luglio 2026, non il tema.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il filtro ha lavorato in fretta. Tra la presentazione della richiesta, il 25 luglio 2026, e la decisione, il 15 settembre 2026, sono passati 52 giorni dei circa 62 che il regolamento mette a disposizione della Commissione.
  • La motivazione è pubblicata per intero e può essere verificata da chiunque, perché l’atto è apparso sia nel registro dell’iniziativa dei cittadini europei sia nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • La decisione separa le condizioni una dall’altra. Il considerando (4) riconosce che il gruppo di organizzatori ha soddisfatto i requisiti di forma, quindi il rifiuto non si fonda su un fascicolo incompleto e non lascia l’impressione che gli organizzatori abbiano sbagliato una carta.
  • Lo strumento resta protetto dal sovraccarico. Un’iniziativa registrata obbliga la Commissione a tradurne il testo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, secondo l’articolo 4, paragrafo 4, e gli Stati membri a verificare più tardi le firme, costi che gravano sul bilancio dell’Unione.
  • Gli organizzatori hanno ricevuto una valutazione preliminare prima della decisione, benché il regolamento non imponga questo passaggio quando il motivo è la lettera d).

Che cosa resta un problema

  • Il termine per le osservazioni è stato di quattro giorni, da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2026, in piena estate. Quando il motivo di rifiuto è il superamento delle competenze, l’articolo 6, paragrafo 4, dà agli organizzatori due mesi per la stessa operazione.
  • La lettera d) non ha la valvola prevista per la lettera c). Non esiste né la modifica dell’iniziativa né la registrazione parziale, quindi gli obiettivi che non dipendono dall’esistenza della vita extraterrestre, come l’educazione, la cooperazione tra gli Stati membri e i protocolli di comunicazione pubblica, cadono insieme al resto.
  • La formulazione del motivo non riprende per intero quella del regolamento. Il considerando (6) dice «ha un contenuto manifestamente futile», mentre la lettera d) dell’articolo 6, paragrafo 3, dice «l’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio»: nel testo italiano, che è quello autentico, le parole comuni ci sono, ma l’avverbio si sposta e va a qualificare un aggettivo diverso da quello cui il regolamento lo lega. Nella versione romena, quella a portata del pubblico della Romania, le due formulazioni non hanno più nemmeno una parola in comune.
  • La decisione non dice quali disposizioni dei trattati avessero invocato gli organizzatori. Il considerando (5) parla di «varie basi giuridiche», senza nominarle, benché il punto 3 dell’allegato II del regolamento chieda che siano indicate nella richiesta.
  • Il testo della decisione non indica né quali mezzi di ricorso abbiano gli organizzatori né entro quanto tempo possano usarli, benché l’articolo 6, paragrafo 7, obblighi la Commissione a informarli al riguardo. L’informazione si dà separatamente, e il lettore dell’atto pubblicato resta senza.

Consigli pratici

  1. Verificate nel registro pubblico della Commissione se un’iniziativa è registrata, prima di firmarla o di raccogliere firme per essa. Una dichiarazione di sostegno data per un’iniziativa non registrata non si conteggia, perché l’articolo 6, paragrafo 1, lega la raccolta alla registrazione.
  2. Tenete a mente le soglie, se vi interessa un’iniziativa che ha davvero superato la registrazione: un milione di firmatari in almeno un quarto degli Stati membri, cioè in almeno sette dei 27. In ciascuno di quegli Stati serve il numero minimo dell’allegato I del regolamento, che si ottiene moltiplicando il numero dei deputati europei dello Stato per il numero totale dei membri del Parlamento europeo. Per la Romania, la cifra dell’allegato è 23.760.
  3. Non aspettatevi che un milione di firme porti automaticamente una legge europea. L’articolo 15, paragrafo 2, obbliga la Commissione a pubblicare, entro sei mesi, una comunicazione con le sue conclusioni giuridiche e politiche e con le misure che intende adottare, oppure con i motivi per cui non ne adotta nessuna. La proposta di atto normativo resta una sua scelta.
  4. Se preparate un’iniziativa, trattate la valutazione preliminare come un termine che può essere molto breve. Il caso in esame mostra che può essere di quattro giorni, quindi qualcuno del gruppo deve essere disponibile per tutto il tempo in cui la richiesta si trova presso la Commissione.
  5. Scrivete gli obiettivi in modo che ciascuno si regga da solo. Un obiettivo legato a una premessa non provata può trascinare con sé anche gli obiettivi vicini, che avrebbero superato il filtro, perché per la lettera d) il regolamento non prevede la registrazione parziale.
  6. Indicate nella richiesta le disposizioni dei trattati sulle quali vi fondate, come chiede il punto 3 dell’allegato II. Sono le sole che mostrano alla Commissione che la proposta rientra nella sua competenza.

Domande frequenti

La registrazione di un’iniziativa dei cittadini significa che l’Unione le dà ragione?
No. La registrazione è un passaggio di procedura. Secondo l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione deve registrare l’iniziativa se sono soddisfatte le cinque condizioni di filtro, qualunque opinione abbia sul suo contenuto. La posizione di merito della Commissione si esprime soltanto alla fine della procedura, con una comunicazione pubblicata in base all’articolo 15, paragrafo 2.
Perché questa iniziativa è stata rifiutata?
Per un motivo solo, quello dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera d). La Commissione afferma nel considerando (5) che gli obiettivi si basano su ipotesi non accertate, come la scoperta di forme di vita o di intelligenze non terrestri, e che mancano le prove scientifiche capaci di dare una base razionale alla richiesta. La conclusione, tratta nel considerando (6), è che l’iniziativa ha un contenuto manifestamente futile.
Si possono ancora raccogliere firme per essa?
No. La raccolta delle dichiarazioni di sostegno è consentita soltanto dopo la registrazione, secondo l’articolo 6, paragrafo 1. Senza registrazione non esiste periodo di raccolta, modulo ufficiale o sistema di raccolta online, e la decisione non contiene alcuna data di inizio né alcun indirizzo al quale si potrebbe firmare.
Quante firme sarebbero servite in Romania?
23.760, la cifra dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788. Essa si ottiene moltiplicando il numero dei deputati europei eletti in Romania, 33, per il numero totale dei membri del Parlamento europeo, 720. La soglia per Stato membro conta però soltanto insieme alle due condizioni generali dell’articolo 3: un milione di firmatari in totale e il raggiungimento della soglia in almeno un quarto degli Stati membri, cioè in almeno sette.
Che cosa sarebbe successo se le soglie fossero state raggiunte?
Gli organizzatori avrebbero presentato l’iniziativa alla Commissione, che l’avrebbe pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali. Entro tre mesi si sarebbe tenuta un’audizione pubblica al Parlamento europeo, ed entro sei mesi la Commissione avrebbe pubblicato una comunicazione con le sue conclusioni. L’obbligo di proporre un atto normativo non esiste nemmeno allora.
La decisione cambia qualcosa per i cittadini della Romania?
No. L’atto si rivolge al gruppo di organizzatori e non crea diritti o obblighi per altri. Nessuna autorità romena riceve un compito da esso.
Gli organizzatori possono ancora fare qualcosa?
La Commissione ha l’obbligo, previsto dall’articolo 6, paragrafo 7, di comunicare loro i motivi della decisione e di informarli sui mezzi di ricorso giudiziari ed extragiudiziari di cui dispongono. Il testo pubblicato della decisione non li elenca, quindi l’informazione si dà per un’altra via. Il regolamento non vieta la presentazione di una nuova richiesta sullo stesso argomento.

Analisi della redazione

La decisione è breve, coerente e nomina esattamente la propria base. I rinvii si verificano: l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2019/788 esiste e riguarda le iniziative presentate in modo manifestamente ingiurioso o dal contenuto futile o vessatorio, e l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, invocato nel considerando (7), è proprio quello che impone alla Commissione di rifiutare la registrazione quando una delle condizioni non è soddisfatta. Il suo nocciolo sta nella porta che la Commissione ha scelto di usare.

Il calendario dice qualcosa che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. La richiesta è arrivata alla Commissione il 25 luglio 2026, e la decisione è stata adottata il 15 settembre 2026, quindi dopo 52 giorni di un termine legale di due mesi che scadeva il 25 settembre. Nello stesso intervallo, gli organizzatori hanno avuto a disposizione quattro giorni per le osservazioni, da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2026. Il rapporto tra il tempo che l’amministrazione si è riservata e quello che ha concesso al destinatario è di tredici a uno. Il confronto diventa più chiaro se lo si mette accanto all’articolo 6, paragrafo 4: là, quando il possibile motivo di rifiuto è il superamento delle competenze della Commissione, gli organizzatori ricevono due mesi per modificare, mantenere o ritirare l’iniziativa. La stessa operazione, un termine quindici volte più lungo, soltanto perché la lettera invocata è un’altra.

La seconda osservazione esce dalla combinazione di due disposizioni. La scelta della lettera d) non soltanto motiva il rifiuto, ma chiude anche l’unica valvola che il regolamento prevede. L’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), consente la registrazione parziale quando una parte dell’iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, resta nella competenza della Commissione, ma quel meccanismo lavora esclusivamente sulla lettera c). Ora, dei quattro obiettivi elencati nel considerando (3), almeno tre non dipendono dall’esistenza della vita extraterrestre: la cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di conoscenze, i protocolli comuni di comunicazione pubblica e la promozione dell’educazione sul ruolo dell’umanità nell’universo. Avrebbero potuto essere valutati separatamente sul criterio della competenza. Sulla strada scelta dalla Commissione, non arrivano a essere valutati affatto.

La terza osservazione riguarda le parole, e in italiano ha una forma diversa da quella che assume nelle traduzioni. Il rifiuto è motivato, nel considerando (6), con l’espressione «ha un contenuto manifestamente futile». La lettera d) parla di iniziative presentate «in modo manifestamente ingiurioso» o dal «contenuto futile o vessatorio». Nel testo italiano, che è il solo facente fede, le due formulazioni condividono le parole «contenuto» e «futile», quindi il lettore riconosce la disposizione applicata senza sforzo; ciò che si sposta è l’avverbio, che nel regolamento qualifica «ingiurioso» e nella decisione qualifica «futile». La distanza vera si apre nelle versioni tradotte: in romeno, per esempio, lo stesso considerando dice „vădit lipsită de fundament” e la lettera d) dice „vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie”, e chi mette i due testi uno accanto all’altro non trova più una sola parola comune. Poiché la lettera invocata è indicata esplicitamente, il lettore attento arriva comunque alla disposizione corretta, ma per chi legge la versione romena di entrambi gli atti, l’unica a portata del pubblico della Romania, resta una crepa di verificabilità.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine minimo per le osservazioni alla valutazione preliminare. Il regolamento non ne fissa alcuno quando il motivo di rifiuto è la lettera d), e il risultato qui è stato un termine di quattro giorni in agosto. Quindici giorni lavorativi, scritti nel regolamento, farebbero sì che il diritto di far conoscere il proprio punto di vista significhi qualcosa nella pratica.
  • L’estensione della registrazione parziale oltre la lettera c). Se un’iniziativa ha obiettivi che si reggono anche senza la premessa contestata, essi dovrebbero essere valutati separatamente. Altrimenti un solo obiettivo discutibile mette fuori gioco anche la parte che avrebbe superato il filtro.
  • L’indicazione nella decisione delle disposizioni dei trattati invocate dagli organizzatori. Il punto 3 dell’allegato II le chiede nella richiesta, ma la decisione non le riproduce. Senza di esse, il lettore non può verificare da solo se l’iniziativa rientrasse o no nella competenza della Commissione, cioè proprio il motivo che la Commissione ha scelto di non usare.
  • La menzione dei mezzi di ricorso e del termine nel testo pubblicato. L’obbligo di informazione esiste già, all’articolo 6, paragrafo 7, ma si esaurisce tra la Commissione e gli organizzatori. Un paragrafo finale nella decisione mostrerebbe a qualsiasi lettore che cosa si può ancora fare ed entro quando.
  • L’allineamento della formulazione del motivo alle parole del regolamento. Quando il considerando che motiva il rifiuto sposta un avverbio rispetto alla lettera invocata, la verifica si complica in ogni lingua in cui l’atto non è autentico, fino a perdersi del tutto dove la traduzione si allontana. Riprendere l’espressione del regolamento costerebbe una parola e chiuderebbe la questione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Mostra il testo integraleNascondi il testo integrale

Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/2171 a Comisiei din 15 septembrie 2026 privind cererea de înregistrare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului, a inițiativei cetățenești europene intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”

EMITENT: Comisia Europeană

Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2026/2171 din 28 septembrie 2026, paginile 1-2

[notificată cu numărul C(2026) 8560]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

după ce a oferit grupului de organizatori posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1) La 25 iulie 2026, Comisiei i-a fost prezentată cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”.

(2) La 17 august 2026, Comisia a informat grupul de organizatori cu privire la evaluarea sa preliminară și l-a invitat să prezinte observații până la 21 august 2026. Grupul de organizatori nu a prezentat observații până la termenul indicat.

(3) Scopul inițiativei, astfel cum este formulat de organizatori, este de a solicita Comisiei „să propună un cadru european coordonat în vederea pregătirii Uniunii pentru viitoarele posibile descoperiri științifice privind viața în univers și pentru eventualele implicații care derivă din revelarea unor noi forme de viață sau de inteligență extraterestre”. În particular, organizatorii inițiativei solicită „instituirea unor programe europene interdisciplinare dedicate studierii posibilelor implicații științifice, sociale, culturale, etice și diplomatice care derivă din eventualele noi evidențe; consolidarea cooperării între state membre pentru culegerea și schimbul de cunoștințe; elaborarea de protocoale comune pentru a asigura o comunicare publică responsabilă; promovarea educației și reflectării asupra rolului umanității în univers”. O anexă la inițiativă oferă detalii suplimentare cu privire la contextul, tema și obiectivele sale. De asemenea, organizatorii au prezentat un document suplimentar și un proiect de act juridic ca parte a cererii lor de înregistrare.

(4) Grupul de organizatori a furnizat toate documentele necesare pentru a dovedi că îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/788 și a desemnat persoanele de contact în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul respectiv.

(5) Comisia consideră că obiectivele pe care inițiativa le propune au la bază ipoteze și premise care nu au fost stabilite, cum ar fi descoperirea unor forme de „viață sau de inteligentă extraterestre” și posibila descoperire a unei „civilizații extraterestre avansate din punct de vedere tehnologic”. Inițiativa invită Comisia să utilizeze mai multe temeiuri juridice pentru a prezenta diferite propuneri, inclusiv să pună la dispoziție finanțare, deși nu există nicio dovadă a posibilității reale de a stabili contactul cu forme de viață sau de inteligență extraterestre. În lipsa unor evidențe științifice care să ateste existența vieții extraterestre, nu există nicio bază rațională pentru a solicita Comisiei să ia măsuri de pregătire pentru o astfel de întâlnire.

(6) Din aceste motive, conform articolului 6 alineatul (3) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) 2019/788, inițiativa intitulată „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” este în mod vădit lipsită de fundament.

(7) Prin urmare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/788, cererea de înregistrare a inițiativei intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” ar trebui refuzată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Inițiativa cetățenească europeană intitulată „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii” nu se înregistrează.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează grupului de organizatori ai inițiativei cetățenești intitulate „Este Europa pregătită pentru primul contact? Pregătirea omenirii pentru o posibilă întâlnire cu extratereștrii”, reprezentat de Gian Elio DE MARCO și Jean-Pierre SAULNIER, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Strasbourg, 15 septembrie 2026.

Pentru Comisie
Maroš ŠEFČOVIČ
Membru al Comisiei

(1) JO L 130, 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.

Sursă: EUR-Lex, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.