In breve

  • Non cambia nessun tasso e nessuna commissione. L’atto è una mappa di corrispondenza: dice alle banche da quali voci delle segnalazioni che inviano comunque alle autorità ricavano le cifre per uno dei requisiti di capitale, quello per il rischio operativo.
  • La tabella ha 51 righe di corrispondenza e rinvia a 105 celle distinte, da otto modelli di segnalazione finanziaria. Soltanto 20 delle righe hanno una sola cella e nessuna condizione; le altre richiedono o una selezione all’interno della voce, o una somma che arriva fino a 18 celle.
  • Si applica dal 23 settembre 2026, direttamente, senza alcun atto romeno di recepimento. Lo stesso giorno entra in vigore anche il suo gemello, il regolamento delegato (UE) 2026/1167: quello dice che cosa si somma, questo dice da dove si prende.
Atto: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166 della Commissione, del 28 maggio 2026, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’assegnazione delle componenti dell’indicatore di attività ai corrispondenti riferimenti delle segnalazioni a fini di vigilanza
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1166 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 23 settembre 2026, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, perché così dispone l’articolo 2 del regolamento

Le banche romene inviano periodicamente alla Banca Nazionale della Romania una pila di segnalazioni standardizzate, le stesse in tutta l’Unione europea, dalla struttura del bilancio alla scomposizione dei proventi da commissioni. Dalle stesse segnalazioni si leggono anche gli obblighi minuti che il pubblico vede di rado, per esempio l’interesse pagato dalla banca centrale sulle riserve minime obbligatorie. Un regolamento della Commissione europea pubblicato il 3 settembre 2026 lega le voci di quelle segnalazioni a una cifra che decide quanto capitale una banca deve tenere per il rischio operativo, cioè per le perdite prodotte da frodi, da errori di elaborazione, da guasti dei sistemi o da cause perse in giudizio. Il regolamento entra in vigore il 23 settembre 2026.

L’atto si chiama regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166, è stato adottato a Bruxelles il 28 maggio 2026 ed è uscito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soltanto 98 giorni dopo l’adozione. Ha due articoli e sette pagine, di cui sei le occupa una sola tabella. L’articolo 1 è la tabella. L’articolo 2 dice che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 23 settembre 2026, e che si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Il fondamento è l’articolo 314, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento che stabilisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi, noto nel settore come CRR. Il testo si appoggia su un progetto preparato dall’Autorità bancaria europea, il supervisore bancario dell’Unione, che ha pubblicato la sua relazione finale il 16 giugno 2025.

Tre denominazioni del titolo chiedono una traduzione. Una norma tecnica di attuazione è un atto della Commissione che fissa il modo unico in cui si applica una regola già esistente, senza aggiungere regole nuove, perché non nascano ventisette prassi nazionali diverse. Le segnalazioni a fini di vigilanza sono l’insieme di modelli che ogni banca invia all’autorità che la vigila, nel caso delle banche romene la Banca Nazionale della Romania, che li trasmette poi, aggregati, all’Autorità bancaria europea. La parte finanziaria di quell’insieme porta il nome FINREP ed è stabilita nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, quello che ha sostituito nel dicembre 2024 il vecchio regolamento (UE) 2021/451.

Resta l’indicatore di attività. È una misura della dimensione di una banca costruita dal suo conto economico e dal suo bilancio: interessi incassati e pagati, proventi da locazioni e da leasing, dividendi, commissioni incassate e pagate, utili e perdite da negoziazione, più una parte delle attività. Da esso si calcola il requisito di fondi propri per il rischio operativo, cioè il cuscinetto di capitale che la banca tiene da parte per i danni prodotti dal proprio funzionamento, non da crediti non rimborsati e non dai movimenti dei mercati. Più l’indicatore è alto, più il cuscinetto è spesso. È sempre lui a decidere fin dove arrivano altri obblighi: il regolamento delegato (UE) 2026/1167 tratta separatamente la situazione della banca il cui indicatore supera temporaneamente i 750 milioni di euro senza oltrepassare il miliardo, la soglia a partire dalla quale si richiede una banca dati propria delle perdite da rischio operativo.

La tabella dell’articolo 1 è divisa in dieci blocchi, ciascuno recante nel titolo l’articolo del regolamento delegato (UE) 2026/1167 che definisce la componente corrispondente: i proventi da interessi, gli oneri da interessi, la componente attivi, la componente dividendi, altri proventi di gestione, altri oneri di gestione, i proventi e gli oneri per tasse e commissioni, la componente del portafoglio di negoziazione e la componente del portafoglio bancario. Sotto di essi stanno 51 righe di corrispondenza, 44 elementi contrassegnati con lettere e altri 7 sottopunti numerati con cifre romane, raccolti sotto l’unico elemento che ha una lista propria, quello delle perdite causate da eventi di rischio operativo. La colonna di destra fa in tutto 127 rinvii, verso 105 celle distinte da otto modelli: F01.01, F02.00, F16.08, F18.00, F21.00, F22.01, F42.00 e F45.03.

Gli effetti che produce

Sotto la norma rientrano gli enti creditizi persone giuridiche romene, cioè le banche autorizzate dalla Banca Nazionale della Romania, più le imprese di investimento alle quali il regolamento (UE) n. 575/2013 si applica alle stesse condizioni. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente, quindi non ha bisogno di alcun decreto, di alcuna norma e di alcuna circolare della banca centrale per produrre effetti in Romania. Le succursali delle banche di altri Stati dell’Unione che operano qui restano in carico al supervisore del paese di origine, e il requisito di capitale si calcola lì.

Per il cliente di una banca l’effetto diretto è zero. L’atto non tocca il tasso sul credito, non tocca la commissione di gestione, non cambia le condizioni di concessione e non impone nulla nel rapporto con il cliente. Non potrebbe nemmeno: una norma di corrispondenza dice da dove si prende una cifra, non quanto deve essere la cifra.

L’effetto si sente in due punti della banca. Il primo è il dipartimento delle segnalazioni. Finora, la strada dalla voce di segnalazione all’elemento dell’indicatore di attività era un metodo di lavoro proprio di ciascuna banca, costruito sul testo del regolamento di base e sul progetto pubblicato dall’Autorità bancaria europea. Dal 23 settembre 2026 è una tabella obbligatoria, identica in tutti e ventisette gli Stati, e qualsiasi scostamento da essa diventa una non conformità che si vede in un’ispezione, non una scelta metodologica che si possa argomentare.

Il secondo punto è la verifica. Una corrispondenza scritta nell’atto significa che l’autorità di vigilanza può rifare il calcolo dalle cifre già segnalate, senza chiedere altro alla banca. Venti delle 51 righe sono una corrispondenza pulita, una sola cella e nessuna condizione, quindi si possono controllare automaticamente. Venticinque portano una condizione scritta tra parentesi, del tipo «soltanto dalle attività oggetto di un contratto di leasing» oppure «causate da eventi di rischio operativo», e quelle richiedono una selezione all’interno della voce, che soltanto la banca può fare e soltanto lei può documentare.

C’è poi un effetto che riguarda proprio le banche più piccole, categoria nella quale rientra buona parte del mercato romeno alla scala dell’Unione. Dodici delle righe della tabella hanno una via alternativa, scritta esplicitamente per gli enti che non sono tenuti a segnalare i modelli F16, F21, F42 o F45. Lì la cifra si ricava da una voce più ampia del modello F02.00, considerando, dice l’atto, «soltanto l’importo rilevante per l’elemento in questione». In altre parole, la via alternativa significa un’estrazione manuale da un totale, non un modello più breve, e la banca deve poterla giustificare in seguito. Chi rientri in quella categoria si stabilisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

Il calendario di applicazione è semplice, perché l’atto non prevede alcuna tappa intermedia e alcuna disposizione transitoria. La corrispondenza obbliga dal 23 settembre 2026. La prima data di riferimento trimestrale ordinaria delle segnalazioni che cade dopo questo termine è il 30 settembre 2026, a sette giorni di distanza.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 23 settembre 2026, la corrispondenza tra gli elementi dell’indicatore di attività e le voci di segnalazione esisteva, ma non obbligava nessuno. Viveva nel progetto pubblicato dall’Autorità bancaria europea nel giugno 2025 e nelle procedure interne che ogni banca si era scritta da sé. Un supervisore poteva chiedere spiegazioni, non poteva invocare un testo. Da questa data il testo esiste ed è lo stesso dappertutto.

È cambiato anche il bersaglio dei rinvii. Il mandato conferito all’Autorità bancaria europea riguardava la corrispondenza con i modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che era allora l’atto di segnalazione in vigore. Nel frattempo quello è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, e la tabella adottata ora rinvia all’allegato I dell’atto nuovo. La nota a piè di pagina 2 del regolamento lo dice direttamente. Per una banca la differenza non è cosmetica: i codici di riga sono cambiati nel passaggio tra i due atti di segnalazione, e una procedura interna scritta sui vecchi codici non va più bene.

Il terzo cambiamento è di copertura. La tabella si ferma alla componente finanziaria calcolata con l’approccio contabile, cioè agli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (UE) 2026/1167. La banca che sceglie l’altra via prevista da quel regolamento, l’approccio basato sui limiti prudenziali dell’articolo 12, non trova qui una riga propria. Parte anch’essa dagli stessi elementi, perché l’articolo 12, paragrafo 1, dice che si rettificano proprio gli elementi degli articoli 10 e 11, ma la rettifica resta fuori dalla corrispondenza. La scelta tra le due vie non è libera: l’articolo 13 dello stesso regolamento delegato richiede una notifica inviata all’autorità competente, quindi alla Banca Nazionale della Romania, con almeno novanta giorni di anticipo.

Quello che non è cambiato affatto è la cifra in sé. Le regole con cui si calcolano l’indicatore di attività e il requisito di capitale non vengono toccate: stanno nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato pubblicato lo stesso giorno. La corrispondenza non alza e non abbassa alcun requisito di capitale. Fa sì che due banche con le stesse cifre nelle segnalazioni arrivino allo stesso indicatore, cosa che prima non era garantita.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Due banche con le stesse cifre nelle segnalazioni arrivano ora allo stesso indicatore di attività, perché la strada dalla voce all’elemento è scritta, non dedotta.
  • L’autorità di vigilanza può rifare il calcolo dai dati che ha già, senza chiedere alla banca una riconciliazione separata.
  • L’atto si applica direttamente e simultaneamente in tutti gli Stati membri, quindi una banca di un gruppo internazionale usa la stessa corrispondenza in tutte le controllate.
  • Venti delle 51 righe sono una corrispondenza pulita, una sola cella e nessuna condizione, quindi si possono controllare automaticamente, senza intervento umano.
  • Dodici righe hanno una via alternativa per le banche che non segnalano i modelli estesi, così la norma non richiede modelli nuovi agli enti piccoli.
  • I rinvii sono fatti all’atto di segnalazione in vigore, il regolamento (UE) 2024/3117, non a quello abrogato, quindi la tabella è utilizzabile dal primo giorno.

Che cosa resta un problema

  • Il testo è stato adottato il 28 maggio 2026 e pubblicato il 3 settembre 2026, a 98 giorni di distanza, in una materia in cui le banche ne avevano bisogno prima.
  • Il quadro di calcolo che la corrispondenza serve si applica dal 1º gennaio 2025, quindi la mappa obbligatoria arriva 631 giorni dopo l’inizio del lavoro che organizza.
  • Il considerando (2) annuncia una corrispondenza perfetta «nella maggior parte dei casi», ma soltanto 20 righe su 51 sono pulite, cioè meno di due su cinque.
  • Una delle due vie ammesse per la componente finanziaria, l’approccio basato sui limiti prudenziali, non ha alcuna riga nella tabella.
  • I codici di cella sono scritti in modo disomogeneo: 18 rinvii hanno il numero di riga su tre cifre invece di quattro, e due modelli compaiono sotto due grafie, F02 accanto a F02.00 e F45.3 accanto a F45.03.
  • Venticinque righe richiedono una selezione all’interno della voce, che soltanto la banca può fare, quindi la comparabilità promessa si ferma esattamente là dove è più difficile da verificare.

Consigli pratici

  1. Se sei cliente di una banca, non hai nulla da fare. L’atto non cambia alcun tasso, alcuna commissione e alcuna condizione di contratto, e un’offerta che invochi le «nuove regole europee» come motivo di rincaro non si appoggia su questo testo.
  2. Leggi i due regolamenti insieme, non separatamente. Il regolamento delegato (UE) 2026/1167 dice che cosa si somma, il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166 dice da dove si prende; ciascuno dei due, preso da solo, è incompleto.
  3. Verifica se la procedura interna di calcolo rinvia ai modelli del regolamento (UE) 2024/3117 o a quelli del regolamento (UE) 2021/451, che è stato abrogato. Una procedura scritta sui codici vecchi porta a voci che non esistono più con la stessa numerazione.
  4. Documenta separatamente le 25 righe che portano una condizione tra parentesi. Lì la cifra non si prende da una cella, ma si sceglie al suo interno, e in un’ispezione il criterio di scelta deve poter essere mostrato.
  5. Se l’ente non segnala i modelli F16, F21, F42 o F45, prepara per tempo la giustificazione per le 12 vie alternative. Esse richiedono l’estrazione di un importo da un totale, cioè esattamente il tipo di operazione che viene contestato in sede di controllo.
  6. Al punto v) del blocco «Altri oneri di gestione», attieniti alla cella di destra, non alla denominazione di sinistra. La denominazione non è quella del regolamento delegato e si sovrappone a quella di un altro punto della stessa lista.
  7. Se intendi passare all’approccio basato sui limiti prudenziali, ricorda i novanta giorni di notifica preventiva alla Banca Nazionale della Romania, richiesti dall’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2026/1167. Il termine decorre prima del cambiamento, non dopo.

Domande frequenti

I crediti rincarano a causa di questo regolamento?
No. L’atto stabilisce soltanto da quali voci di segnalazione si prendono le cifre per l’indicatore di attività. Non cambia alcuna formula di calcolo del capitale, alcun tasso e alcuna commissione, e tra esso e il prezzo di un credito non esiste alcun legame diretto.
Che cos’è l’indicatore di attività, in breve?
Una misura della dimensione di una banca, costruita dal suo conto economico e dal suo bilancio: interessi, locazioni e leasing, dividendi, commissioni, utili e perdite da negoziazione, più una parte delle attività. Da esso si calcola il capitale che la banca tiene da parte per il rischio operativo.
Che cosa significa rischio operativo?
Il rischio di perdita che non viene né da crediti non rimborsati né dai movimenti dei mercati, ma dal modo in cui la banca funziona: frodi interne ed esterne, errori di elaborazione, guasti dei sistemi informatici, danni agli edifici, cause perse in giudizio.
Quali banche romene rientrano sotto la norma?
Gli enti creditizi persone giuridiche romene, cioè le banche autorizzate dalla Banca Nazionale della Romania, e le imprese di investimento alle quali si applica il regolamento (UE) n. 575/2013 alle stesse condizioni. Le succursali romene delle banche di altri Stati dell’Unione restano vigilate nel paese di origine.
Serve un atto romeno perché il regolamento si applichi?
No. L’articolo 2 dice che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Produce effetti in Romania dal 23 settembre 2026, senza decreto, norma o circolare della banca centrale.
Che legame ha con il regolamento delegato (UE) 2026/1167?
Sono due norme tecniche adottate lo stesso giorno, il 28 maggio 2026, pubblicate lo stesso giorno ed entrate in vigore lo stesso giorno. Il regolamento delegato definisce gli elementi di ciascuna componente dell’indicatore di attività, e questo regolamento li mette in corrispondenza con le voci di segnalazione. Ogni blocco della tabella rinvia nel titolo all’articolo dell’altro atto.
Cambiano i modelli che le banche inviano?
No. La tabella usa i modelli che esistono già, stabiliti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, e non ne aggiunge nessuno nuovo. Ne sono interessati otto, e per gli enti che non segnalano i modelli estesi l’atto prevede vie alternative attraverso il modello F02.00.
Perché è passato tanto tempo dall’adozione alla pubblicazione?
Il regolamento non lo spiega. Tra l’adozione a Bruxelles, il 28 maggio 2026, e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 3 settembre 2026, sono passati 98 giorni, e l’entrata in vigore arriva altri 20 giorni più tardi. La stessa distanza ha anche il regolamento delegato adottato lo stesso giorno.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Articolo 1, tabella, blocco «Altri oneri di gestione», lettera d) punto v). Il rigo porta il nome «riduzione di valore», benché l’elemento che mette in corrispondenza si chiami «ammortamento» nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto v), del regolamento delegato (UE) 2026/1167, pubblicato lo stesso giorno e nella stessa gazzetta. Il nome usato qui è proprio il nome del punto vii) della stessa lista, «riduzione di valore o (-) ripristino di valore», che rinvia però ad altre celle, F02.00_r0460_c0010 e F02.00_r0510_c0010, contro F02.00_r0390_c0010 del punto v). Ne risulta una lista in cui due punti portano la stessa denominazione, e quello a cui è stato cambiato il nome può essere riconosciuto soltanto dalla cella di destra. Poiché l’ammortamento causato da eventi di rischio operativo rientra negli altri oneri di gestione, quindi nell’indicatore di attività, un inquadramento sbagliato si vede direttamente nel requisito di fondi propri.

Analisi della redazione

L’atto risolve un problema reale e lo risolve nell’unico modo possibile: scrivendo la corrispondenza, invece di lasciarla all’interpretazione. Senza di esso, due banche con esattamente le stesse cifre nelle segnalazioni potevano arrivare a due indicatori di attività diversi, e la comparabilità dei requisiti di capitale, che è tutto il senso di un quadro prudenziale comune, restava una supposizione. Con esso, la strada dalla voce all’elemento è verificabile da chiunque abbia davanti i due atti.

Misurato però sulla propria tabella, l’atto promette più di quanto consegni. Il considerando (2) annuncia che «nella maggior parte dei casi esiste una corrispondenza perfetta» tra gli elementi dell’indicatore e le celle dei modelli. Contate, le 51 righe di corrispondenza dicono altro: 20 hanno una sola cella e nessuna condizione, cioè meno di due su cinque; 25 portano una condizione scritta tra parentesi, che richiede una selezione all’interno della voce; 12 hanno una via alternativa per gli enti che non segnalano i modelli estesi. Una sola riga, quella dei proventi per tasse e commissioni, somma 18 celle del modello F22.01. La corrispondenza perfetta è dunque minoritaria, e dove non è perfetta la scelta ricade anch’essa sulla banca, cioè esattamente là dove la comparabilità è più difficile da controllare. La differenza tra quello che dice il considerando e quello che mostra la tabella non cambia alcun obbligo, ma cambia l’aspettativa con cui il testo viene letto.

La seconda osservazione è di calendario e nasce dalla sottrazione di due date. Il quadro rivisto del rischio operativo del regolamento (UE) n. 575/2013, per il quale si calcola l’indicatore di attività, si applica dal 1º gennaio 2025. La corrispondenza obbligatoria entra in vigore il 23 settembre 2026, cioè 631 giorni dopo. In tutto questo intervallo le banche hanno calcolato l’indicatore comunque, perché l’obbligo esisteva, ma l’hanno calcolato con un metodo proprio, ciascuna con il suo. Dei 631 giorni, 98 sono la distanza tra l’adozione dell’atto a Bruxelles, il 28 maggio 2026, e la sua pubblicazione, il 3 settembre 2026, e quelli non si spiegano da nessuna parte nel testo. L’effetto pratico è un ripartire da capo: le cifre già calcolate e segnalate si rileggono sulla mappa nuova, e ogni differenza va spiegata all’autorità di vigilanza, benché nessuno avesse violato nulla.

La terza osservazione riguarda quello che manca nella tabella. La componente finanziaria si può calcolare per due vie, e la tabella ne copre una sola, l’approccio contabile degli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (UE) 2026/1167. L’approccio basato sui limiti prudenziali dell’articolo 12 non ha alcuna riga, benché parta dagli stessi elementi e benché il passaggio a esso richieda una notifica con novanta giorni di anticipo all’autorità competente. Dalla stessa zona viene anche la cura disuguale dei codici: 18 dei 127 rinvii scrivono il numero di riga su tre cifre invece di quattro, e due modelli compaiono sotto due grafie nella stessa tabella, F02 accanto a F02.00 e F45.3 accanto a F45.03. Sono errori di stampa, non di merito, ma in un atto il cui unico contenuto è un elenco di codici destinato alla lettura automatica, la stampa è il merito. Infine, il preambolo stesso si confonde su che tipo di atto sia: il considerando (3) dice che il regolamento si basa su un progetto di «norme tecniche di regolamentazione», benché il titolo, l’articolo 1, il fondamento dell’articolo 314, paragrafo 10, e persino il considerando successivo parlino di norme di attuazione, che sono un’altra cosa e si adottano con un’altra procedura.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La denominazione del punto v) del blocco «Altri oneri di gestione» andrebbe riportata alla forma del regolamento delegato. Un rigo che porta il nome di un altro rigo della stessa lista si può leggere male per quanto chiaro sia il codice di cella a destra, e la rettifica costa una sola riga.
  • La tabella dovrebbe dire, alle due righe che rinviano alla stessa cella, come si ripartisce la cifra. Gli utili dell’articolo 5, lettera c), e le perdite dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono portati entrambi in F02.00_r0600_c0010, senza nessuna delle condizioni tra parentesi che la tabella usa dappertutto altrove. Due banche che leggano in buona fede possono allocare diversamente.
  • Anche l’approccio basato sui limiti prudenziali dovrebbe ricevere le sue righe. Altrimenti la banca che lo sceglie resta con una corrispondenza scritta per l’altra via e con la rettifica non documentata, il che riporta esattamente la diversità di prassi che l’atto vuole chiudere.
  • I codici di cella andrebbero normalizzati a quattro cifre e a una sola grafia di modello. Una tabella destinata alla lettura automatica che scrive F02 accanto a F02.00 e r090 accanto a r0090 obbliga ogni destinatario a riparare la stessa cosa, separatamente.
  • Il considerando (3) andrebbe rettificato. Un atto che si presenta nel preambolo come norma di regolamentazione e nel titolo come norma di attuazione lascia un dubbio gratuito sulla procedura con cui è stato adottato.
  • La Banca Nazionale della Romania dovrebbe pubblicare un orientamento per gli enti che usano le 12 vie alternative. L’estrazione di un importo da una voce aggregata è l’operazione più contestabile di tutta la tabella, e un criterio comune, annunciato prima, costa meno di venti interpretazioni corrette una per una, in sede di ispezione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1166 del 3 settembre 2026 7 pagine PDF, 536 KB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.