In breve

  • 333 lei per ettaro per il mais e il girasole seccati dalla siccità del 2025. Il denaro viene da un regime di 155.361.520 lei, ossia 29.600.000 euro al tasso di 5,2487 lei fissato nella decisione. Metà della somma, 77.680.760 lei, è denaro europeo del Fondo europeo agricolo di garanzia, mentre l’altra metà viene dal bilancio del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale per il 2026. All’importo massimo, la dotazione copre 466.551 ettari.
  • L’importo si riduce in proporzione sotto il 90% di danno. Chi ha nel verbale un grado di danneggiamento superiore al 90% prende tutti i 333 lei per ettaro. Tra il 30% e il 90%, la somma si moltiplica per la percentuale e si divide per cento, quindi un grado del 50% significa 166,50 lei per ettaro. Se il verbale riporta un intervallo, e non un valore fisso, si prende la media aritmetica dell’intervallo.
  • La finestra di presentazione si apre soltanto tra due settimane e si chiude il 6 novembre 2026. Le direzioni distrettuali per l’agricoltura hanno 10 giorni lavorativi dal 25 settembre 2026 per trasmettere all’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura l’elenco dei produttori con verbale, e le domande si presentano entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza di quel termine. Tutto il denaro deve arrivare agli agricoltori entro il 31 dicembre 2026.
Atto: Decisione del Governo n. 751/2026 sulla concessione di un sostegno finanziario di emergenza in agricoltura ai produttori agricoli del settore vegetale, per le superfici coltivate a mais e/o girasole colpite dalla siccità pedologica manifestatasi nell’anno 2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 812 del 24 settembre 2026, pagine 5-16
Entrata in vigore: 25 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, secondo l’articolo 24

Il Governo ha adottato il 18 settembre 2026 il regime con cui gli agricoltori che hanno perso mais e girasole a causa della siccità pedologica dell’estate del 2025 ricevono 333 lei per ettaro, e il testo è comparso il 24 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il pagamento passa per l’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura (APIA), la stessa istituzione che amministra la domanda unica di pagamento e il sistema delle sanzioni di condizionalità riscritto nell’estate del 2026, perché il diritto al denaro si verifica proprio nella domanda di pagamento presentata per l’anno 2025. Senza quella domanda, il verbale di danno non serve a nulla.

La fonte del denaro è il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1698 della Commissione del 10 luglio 2026, che ha stabilito un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da fenomeni climatici avversi e da disastri naturali in Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia. Bruxelles ha messo 14.800.000 euro, e la Romania ha aggiunto esattamente la stessa somma dal bilancio dello Stato, cosa che il regolamento consente. Ne risultano 29.600.000 euro, ossia 155.361.520 lei al tasso di 5,2487 lei per un euro che la decisione fissa nel testo. La verifica della conversione torna al centesimo, senza resto.

La siccità pedologica è definita nell’articolo 5 come fenomeno meteorologico avverso assimilato a una calamità naturale o al caso di forza maggiore, che distrugge tra il 30% e il 100% della superficie della coltura e della produzione corrispondente. La prova la dà il verbale di constatazione e valutazione dei danni redatto per il periodo giugno-agosto 2025, secondo il modello del Decreto congiunto del ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e del ministro degli Affari Interni n. 97/63/2020. Quel documento, finora una semplice constatazione amministrativa, diventa il titolo in base al quale si calcola il denaro.

L’allegato n. 1 elenca 14 codici di coltura ammissibili, sette per il mais e sette per il girasole. Entrano il mais da granella e quello biologico, i lotti da seme e di ibridazione, il girasole comune e quello biologico, le sementi certificate, più i codici derivati 502 e 505 usati dall’Agenzia per i pagamenti per le colture associate. La superficie per la quale si erogano i fondi non può superare la superficie della stessa coltura determinata al pagamento nella campagna 2025, dopo tutti i controlli amministrativi e in loco.

Gli effetti che produce

Dal 25 settembre 2026, le direzioni distrettuali per l’agricoltura hanno 10 giorni lavorativi per centralizzare, per unità amministrativo-territoriali, l’elenco dei produttori ai quali hanno redatto i verbali, e per trasmetterlo al centro distrettuale dell’Agenzia per i pagamenti, in formato elettronico e su carta. Le copie dei verbali viaggiano esclusivamente su carta. Il termine si compie il 9 ottobre 2026. Dal giorno successivo inizia la finestra di presentazione delle domande, di 20 giorni lavorativi, che si chiude il 6 novembre 2026.

La domanda si presenta al centro distrettuale o locale presso cui l’agricoltore ha presentato la domanda di pagamento per il 2025, secondo il modello dell’allegato n. 3, e può essere trasmessa anche per fax, per posta o per posta elettronica. L’Agenzia mette a disposizione moduli prestampati, con le superfici già compilate dalle proprie evidenze. L’unico documento che viene ancora richiesto è la copia delle coordinate bancarie, e soltanto se sono cambiate rispetto alla domanda del 2025. Le altre copie del fascicolo dell’anno scorso restano valide.

Il calcolo è semplice: 333 lei per ettaro moltiplicati per la superficie colpita indicata nel verbale, con il limite della superficie determinata dall’Agenzia per i pagamenti. Sopra il 90% di danno si dà la somma intera, tra il 30% e il 90% si applica la percentuale. Al 30% escono 99,90 lei per ettaro, al 50% escono 166,50, al 75% escono 249,75. Per un agricoltore con 40 ettari colpiti nella misura del 60%, il sostegno è di 7.992 lei.

Se la somma richiesta da tutti supera il massimale di bilancio, l’apparato centrale dell’Agenzia applica un coefficiente di riduzione lineare, calcolato come rapporto tra la somma stanziata e la somma richiesta, moltiplicato per 100. Se, al contrario, resta del denaro, la differenza si divide in parti uguali sugli ettari della fascia 30%-90%, senza superare i 333 lei per ettaro. Di conseguenza, gli agricoltori con danno parziale sono i soli che possono prendere più di quanto risulterebbe loro dalla formula, mentre quelli la cui coltura è stata compromessa integralmente non possono mai superare il massimale.

Chi ha già incassato indennizzi da una compagnia di assicurazione per gli stessi ettari deve dichiararli nella domanda, nella sezione delle dichiarazioni e degli impegni. Se l’indennizzo arriva dopo la presentazione, l’agricoltore ha 15 giorni dal suo ricevimento per informare l’Agenzia, e se il sostegno era già stato pagato, restituisce la somma ricevuta come indennizzo. Le somme non dovute si recuperano con gli interessi, nel regime dei crediti di bilancio dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 66/2011, e i verbali di constatazione delle irregolarità sono titoli di credito che diventano esecutivi alla scadenza del termine di pagamento.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a questa decisione, i verbali di constatazione dei danni dell’estate del 2025 non davano, da soli, diritto ad alcuna somma dal bilancio. Erano documenti di constatazione, usati come prova del caso di forza maggiore nei confronti di altri obblighi, per esempio negli impegni ambientali o nei crediti garantiti. La decisione li trasforma in condizione di ammissibilità e in base di calcolo, e il grado di danneggiamento in essi iscritto diventa il moltiplicatore della somma.

Il secondo cambiamento è il metodo di indennizzo. Il sostegno si riferisce a un importo fisso per ettaro, corretto soltanto con il grado di danneggiamento, e ignora la perdita reale di ciascun agricoltore. L’articolo 13 riconosce esplicitamente la distanza: le spese ammissibili medie sono di circa 6.560 lei per ettaro, mentre la perdita di reddito si estende tra 210 e 890 euro per ettaro, a seconda di quanto duramente è stata colpita la coltura. I 333 lei coprono il 5,08% delle spese, cifra che la decisione scrive da sé e che si verifica con una divisione.

Il terzo cambiamento riguarda gli agricoltori bloccati nel sistema. L’articolo 10 comma (2) apre il regime anche ai produttori che figurano con «caz închis», cioè caso chiuso, nel Sistema integrato di gestione e controllo, ossia a quelli ai quali l’Agenzia non ha potuto pagare nel 2025 a causa di errori nelle coordinate bancarie. Essi entrano se forniscono i dati del conto corretto. Allo stesso modo, se l’azienda è stata rilevata con un trasferimento nel frattempo, il sostegno può essere richiesto dal nuovo titolare, con la copia del documento di rilevamento e dei verbali redatti a nome del soggetto rilevato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il modulo arriva prestampato dall’Agenzia per i pagamenti, con le superfici compilate dalle evidenze, e i documenti del fascicolo del 2025 restano validi. L’unico atto nuovo è la copia delle coordinate bancarie, e soltanto se sono cambiate.
  • La domanda può essere trasmessa per fax, per posta o per posta elettronica, quindi l’agricoltore non è obbligato a spostarsi al centro distrettuale nei 20 giorni lavorativi.
  • Il denaro europeo è raddoppiato esattamente dal bilancio nazionale, quindi senza il contributo dal bilancio l’importo sarebbe stato di 166,50 lei per ettaro, non di 333.
  • Il regime recupera anche i casi chiusi del sistema di gestione e controllo, ossia i produttori ai quali non si è potuto pagare nel 2025 a causa di conti bancari errati, e li lascia entrare sulla base del conto corretto.
  • La decisione prevede che un pagamento finito su un conto non valido possa essere reindirizzato al conto corretto entro il 31 dicembre 2026, senza che l’operazione sia considerata un pagamento nuovo, quindi senza cadere sotto il termine ultimo europeo.

Che cosa resta un problema

  • L’importo copre il 5,08% delle spese di produzione e tra il 7% e il 9% della perdita di reddito, a seconda della fascia. Per una coltura compromessa integralmente, i 333 lei arrivano sopra una perdita di circa 4.671 lei per ettaro.
  • La finestra di presentazione è breve e dipende da qualcun altro: se la direzione distrettuale per l’agricoltura non trasmette l’elenco in tempo, i produttori di quel distretto restano fuori, senza alcuna via di ricorso prevista nella decisione.
  • Le copie dei verbali si trasmettono esclusivamente su supporto cartaceo, in una procedura in cui tutti gli altri documenti circolano per via elettronica.
  • Il bilancio copre 466.551 ettari all’importo massimo. Oltre questa soglia entra la riduzione lineare, e l’agricoltore scopre quanto riceve soltanto dopo la chiusura delle presentazioni.
  • Il massimale di 333 lei per ettaro significa 63,44 euro al tasso della decisione, sebbene l’articolo 9 lo presenti come l’equivalente di «maximum 63 euro/ha», cioè al massimo 63 euro per ettaro. La differenza è piccola, ma si propaga nella colonna in euro di tutti i prospetti riepilogativi.

Consigli pratici

  1. Verificate adesso, non a novembre, se risultate nelle evidenze della direzione distrettuale per l’agricoltura con il verbale dell’estate del 2025. L’elenco parte verso l’Agenzia per i pagamenti entro il 9 ottobre 2026, e l’articolo 7 chiede espressamente che il produttore sia iscritto nel prospetto riepilogativo dell’allegato n. 2.
  2. Leggete nel verbale in che forma è indicato il grado di danneggiamento. Un valore fisso si usa come tale, un intervallo si trasforma nella sua media aritmetica, e la differenza tra «70%» e «60%-80%» non cambia nulla, mentre la differenza tra «70%» e «60%-90%» cambia la somma.
  3. Confrontate la superficie del verbale con la superficie determinata al pagamento nella campagna 2025. Se la prima è maggiore, si prende la seconda, e la differenza non viene pagata. Vale la pena chiarirlo prima della presentazione, non dopo.
  4. Dichiarate nella domanda qualsiasi indennizzo dell’assicuratore per gli stessi ettari. La mancata dichiarazione rientra nel falso in dichiarazioni degli articoli 326 e 327 del Codice penale, menzionati espressamente nel modulo dell’allegato n. 3.
  5. Se avete cambiato banca o conto dopo la domanda di pagamento del 2025, allegate la copia delle nuove coordinate bancarie. È il solo documento ancora richiesto, e un conto errato è stato il motivo per cui una parte degli agricoltori è rimasta con il caso chiuso l’anno scorso.
  6. Conservate tutti i documenti per dieci anni dall’incasso. L’obbligo è scritto nell’articolo 22 comma (2) e si applica al beneficiario, non soltanto all’Agenzia.

Domande frequenti

Quanto ricevo per ettaro?
333 lei per ettaro se il verbale indica un grado di danneggiamento superiore al 90%. Sotto questa soglia, la somma si moltiplica per la percentuale e si divide per cento: 99,90 lei al 30%, 166,50 al 50%, 249,75 al 75%. Se nel documento compare un intervallo, si prende la sua media aritmetica.
Entro quando posso presentare la domanda?
La finestra è di 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine entro il quale le direzioni distrettuali per l’agricoltura trasmettono gli elenchi, termine che scade il 9 ottobre 2026. Di conseguenza, l’ultimo giorno di presentazione è il 6 novembre 2026. La data esatta si conferma al centro distrettuale dell’Agenzia per i pagamenti.
Devo avere una domanda di pagamento presentata nel 2025?
Sì. L’articolo 7 chiede che il produttore sia registrato nelle evidenze dell’Agenzia per i pagamenti con la domanda di pagamento per l’anno 2025, e la superficie per la quale si concede la sovvenzione non può superare la superficie determinata in quella domanda. Chi è stato dichiarato non ammissibile al pagamento per superficie o all’aiuto nazionale transitorio per la campagna 2025 non può ricevere il sostegno.
Quali colture entrano?
Il mais e il girasole, attraverso 14 codici di coltura dell’allegato n. 1: 108, 1081, 115, 116, 117, 118 e 502 per il mais, 123, 124, 125, 126, 201, 2011 e 505 per il girasole. Entrano anche le varianti biologiche, i lotti da seme e quelli di ibridazione.
Ho un’assicurazione contro la siccità. Prendo comunque il denaro?
Sì, ma con un limite. L’indennizzo dell’assicuratore, sommato alla sovvenzione per ettaro, non può superare l’80% delle spese ammissibili stabilite come media nazionale, ossia 5.248 lei per ettaro. Oltre questo valore, la differenza si restituisce con gli interessi. Le somme ricevute dall’assicuratore si dichiarano nella domanda, e quelle incassate successivamente si comunicano all’Agenzia entro 15 giorni.
Che cosa succede se le domande superano il bilancio?
L’apparato centrale dell’Agenzia per i pagamenti applica un coefficiente di riduzione lineare, calcolato come rapporto tra la somma stanziata e la somma richiesta al pagamento, moltiplicato per 100. La riduzione colpisce in proporzione tutti i beneficiari del regime.
Quando arriva il denaro sul conto?
La decisione fissa soltanto un termine ultimo, il 31 dicembre 2026, senza una data del pagamento. La catena di termini dell’atto, dalla centralizzazione distrettuale fino all’apertura dei crediti di bilancio, si consuma nel migliore dei casi entro l’8 dicembre 2026, se ogni passaggio avviene nell’ultimo giorno consentito.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’articolo 12 comma (1) e l’articolo 14 pongono due massimali diversi, e la restituzione funziona soltanto per uno. L’articolo 12 obbliga il beneficiario a restituire la somma soltanto quando l’indennizzo dell’assicuratore più la sovvenzione superano l’80% delle spese ammissibili dell’articolo 13 comma (2), ossia 5.248 lei per ettaro. L’articolo 14 chiede all’Agenzia per i pagamenti di verificare che lo stesso valore totale non superi nemmeno il 40% delle perdite di reddito stimate per il 2025, e quelle perdite sono, sempre all’articolo 13, tra 210 e 890 euro per ettaro. All’estremo inferiore dell’intervallo, il 40% significa 440,89 lei per ettaro, ossia quasi dodici volte meno della soglia dell’articolo 12. Un agricoltore che incassa 2.000 lei per ettaro dall’assicuratore supera di molto il limite dell’articolo 14, ma resta sotto quello dell’articolo 12, quindi non ha nulla da restituire. I due testi non possono essere applicati simultaneamente così come sono scritti.
  • Il grado di danneggiamento di esattamente il 90% rientra in entrambe le lettere dell’articolo 9 comma (1), con due somme diverse. La lettera a) copre «un grad de afectare mai mare de 90% inclusiv până la 100% inclusiv», cioè un grado di danneggiamento superiore al 90% compreso e fino al 100% compreso, e dà 333 lei per ettaro. La lettera b) copre «minimum 30% inclusiv și maximum 90%», cioè minimo il 30% compreso e massimo il 90%, e dà la somma ridotta, ossia 299,70 lei per ettaro a un grado del 90%. L’articolo 8 comma (3) propende per la seconda variante, perché descrive la fascia ridotta come «minimum 30% și maximum 90% inclusiv», cioè con il 90% compreso, ma non modifica l’articolo 9. La differenza è di 33,30 lei per ettaro per ogni verbale che riporta esattamente il 90%.
  • La nota dell’allegato n. 4 attribuisce alla colonna (9) un calcolo che dà il valore della colonna (11). L’intestazione della tabella dell’allegato definisce la colonna (9) come la parte del Fondo europeo agricolo di garanzia del sostegno espressa in lei, e la colonna (11) come il totale espresso in euro. La nota sotto la tabella dice però che «Coloana (9) se calculează prin împărțirea coloanei (8) la curs euro 5,2487 lei», cioè che la colonna (9) si calcola dividendo la colonna (8) per il tasso di 5,2487 lei, descrivendo dunque la conversione in euro. Applicata alla lettera, la nota porterebbe una somma in euro in una colonna in lei e snaturerebbe la ripartizione tra il finanziamento europeo e il bilancio nazionale, che, secondo l’articolo 8 comma (1), è di metà per ciascuno. La verifica è stata fatta sulla pagina 13 dell’edizione ufficiale, dove la tabella è composta normalmente, non in facsimile.

Analisi della redazione

La decisione risolve un problema reale e lo risolve in fretta: il denaro europeo era condizionato al pagamento entro il 31 dicembre 2026, e la Romania ha scelto la variante più semplice per spenderlo, un importo fisso per ettaro applicato sopra documenti che esistono già. Non si chiedono nuove valutazioni, non si chiedono perizie, non si ripete la constatazione del danno. Il modulo arriva prestampato dalle evidenze stesse dell’Agenzia per i pagamenti. È esattamente il tipo di regime che può essere portato a termine in un trimestre, e questo non accade spesso.

Il problema non è la progettazione, ma il calendario confrontato con il termine europeo. Abbiamo contato i giorni lavorativi dell’atto: 10 per la centralizzazione distrettuale, 20 per la presentazione, 5 per il controllo visivo, 5 per la centralizzazione presso l’apparato centrale, 5 per la richiesta al Ministero delle Finanze e altri 5 per l’apertura dei crediti. Se ogni passaggio si consuma per intero, l’ultimo anello cade l’8 dicembre 2026, ossia a 74 giorni di calendario dall’entrata in vigore e con 23 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo. Soltanto che due anelli della catena non hanno alcun termine: l’articolo 19, la verifica e la determinazione dei beneficiari ammissibili a livello distrettuale, e l’approvazione dell’apertura dei crediti da parte del Ministero delle Finanze. Il margine di 23 giorni è tutto ciò che copre quelle due fasi non misurate, più il versamento effettivo sui conti.

La seconda osservazione riguarda la dimensione della dotazione. A 333 lei per ettaro, i 155.361.520 lei coprono 466.551 ettari, mentre le superfici a mais e girasole della Romania sono di alcune volte maggiori. Il regime è stato pensato per distribuire una somma europea fissa, non per compensare tutto il danno del 2025, e il meccanismo di riduzione lineare dell’articolo 20 comma (2) mostra che il Governo si aspetta domande oltre il massimale. La conseguenza pratica per l’agricoltore: la cifra di 333 lei dell’allegato n. 3, già stampata nel modulo, è il punto di partenza di un calcolo, non la somma che incasserà, un calcolo che si chiude soltanto dopo il 6 novembre 2026.

La terza cosa si vede soltanto mettendo due articoli uno accanto all’altro. L’articolo 8 comma (3) e l’articolo 20 comma (4) dicono che il denaro residuo si redistribuisce esclusivamente sugli ettari della fascia 30%-90%, non su tutti. In altre parole, l’agricoltore la cui coltura è stata compromessa integralmente riceve 333 lei per ettaro e nulla più, mentre l’agricoltore con il 40% di danno può salire da 133,20 lei fino allo stesso massimale. La redistribuzione si fa «in modo uguale sul numero totale di ettari ammissibili», quindi il beneficio va alla superficie, non alla gravità. È una scelta difendibile, perché la fascia ridotta è quella sottocompensata, ma non viene spiegata da nessuna parte nell’atto.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La chiusura della soglia del 90% in una sola lettera. La formulazione «superiore al 90% compreso» dell’articolo 9 comma (1) lettera a) dovrebbe diventare «oltre il 90%», e la lettera b) dovrebbe fermarsi a «sotto il 90%». Senza questa correzione, due centri distrettuali possono pagare somme diverse per lo stesso verbale, e la differenza di 33,30 lei per ettaro diventa motivo di contestazione su un atto il cui termine di pagamento non sopporta contenziosi.
  • Un solo massimale di cumulo, scritto nell’articolo che sanziona. Il test del 40% della perdita di reddito andrebbe spostato dall’articolo 14 all’articolo 12, accanto a quello dell’80% delle spese, con la precisazione di quale dei due si applica quando si contraddicono. Altrimenti l’Agenzia per i pagamenti ha l’obbligo di verificare una soglia per la quale non ha strumento di recupero, e il beneficiario non può sapere quale somma rischia di restituire.
  • La correzione della nota dell’allegato n. 4. Il rinvio va fatto alla colonna (11), non alla colonna (9), e meriterebbe di essere aggiunta la regola di calcolo delle colonne (9) e (10), ossia la ripartizione tra il Fondo europeo agricolo di garanzia e il bilancio nazionale. I prospetti riepilogativi arrivano al Ministero delle Finanze e stanno alla base della richiesta di apertura dei crediti, quindi una colonna compilata male si propaga in tutta la catena di pagamento.
  • Un termine per l’articolo 19. La fase di determinazione dei beneficiari ammissibili è la sola della procedura senza limite di tempo, sebbene sia la più lunga, perché presuppone il confronto dei verbali con le superfici determinate. Un termine di 10 giorni lavorativi chiuderebbe la catena e lascerebbe il margine di dicembre per il versamento effettivo, non per le verifiche.
  • La pubblicazione del coefficiente di riduzione. L’articolo 20 comma (3) descrive come si calcola il coefficiente, ma non dice in nessun punto che l’agricoltore ne viene a conoscenza. Un obbligo di comunicazione del coefficiente, una volta, sulla pagina dell’Agenzia per i pagamenti, trasformerebbe una cifra amministrativa in un’informazione verificabile da chiunque e ridurrebbe il numero di contestazioni individuali.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 812 del 24 settembre 2026 16 pagine PDF, 153 KB l'atto inizia a pagina 5

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.