In breve
- Il dazio del 13,1% sulla fibra di vetro importata dall’Egitto non scade, ma resta in vigore. La misura doveva cadere nel giugno 2025, a cinque anni dall’istituzione. La Commissione europea ha aperto un riesame due giorni prima del termine, lo ha tenuto aperto 15 mesi e ha deciso il 22 settembre 2026 che il dazio si mantiene, esattamente allo stesso livello.
- Sopra di esso sta un dazio antidumping dell’11%, imposto nell’aprile 2026, quindi in dogana si paga il 24,1% in più. Al prezzo medio all’importazione del 2024, 712 euro per tonnellata, i due dazi fanno insieme 171,6 euro per tonnellata: 93,3 euro il dazio compensativo e 78,3 euro quello antidumping. Nessuno dei due atti prevede una regola di riduzione reciproca, quindi le percentuali si sommano.
- Non esiste un livello preferenziale per nessuno. La tabella ha un solo nome, Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., codice addizionale TARIC C540, con il 13,1%, e la riga residuale «Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto», codice C999, ha anch’essa il 13,1%. Lo scarto tra la società nominata e il resto è zero, perché Jushi Egypt è il solo produttore di fibra di vetro dell’Egitto.
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2107 del 23 settembre 2026
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento
La Commissione europea ha deciso che la fibra di vetro importata dall’Egitto continua a pagare in dogana un dazio compensativo del 13,1%, e la decisione è stata presa nell’ultimo giorno che la normativa europea le lasciava. Il meccanismo è lo stesso che l’Unione ha usato anche per l’additivo per il trattamento delle acque importato dalla Cina, tassato fino al 192,2%, con una differenza di fondo: là il dazio era nuovo, qui ha sei anni e non è cambiato di nulla. Il prodotto si chiama nell’atto «prodotti in fibra di vetro a filamento continuo», abbreviato in «prodotti GFR», e copre tre cose concrete: i filati tagliati di lunghezza non superiore a 50 mm, gli stoppini e i mat di filamenti. Il considerando 36 lo descrive come la materia prima più usata per il rinforzo delle resine nell’industria dei compositi, e i compositi entrano in pale di turbine eoliche, componenti per autoveicoli, imbarcazioni, apparecchiature elettriche, serbatoi, tubazioni e materiali da costruzione. Chi acquista questa merce dall’Egitto la dichiara in dogana con uno dei codici 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 o 7019 15 00 e paga il dazio al momento dello sdoganamento.
La cifra della tabella non dice però quanto costa davvero una spedizione. Il dazio compensativo del 13,1% si calcola sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e si colloca sopra il dazio doganale ordinario. A esso si aggiunge un dazio antidumping dell’11% sullo stesso prodotto e sulla stessa origine, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 del 14 aprile 2026, che copre Bahrein, Egitto e Thailandia. Il considerando 2 dell’atto nuovo conferma entrambi i livelli, e il testo non prevede in nessun punto una regola di non doppia imposizione, ossia una riduzione di un dazio del valore dell’altro. Il risultato, calcolato da noi sul prezzo medio all’importazione del 2024: a 712 euro per tonnellata, i due dazi fanno 171,6 euro per tonnellata, e al volume registrato nello stesso anno, 151.285 tonnellate, significherebbero circa 14,1 milioni di euro di dazio compensativo e 11,8 milioni di dazio antidumping riscossi a livello dell’Unione intera, quindi quasi 26 milioni di euro all’anno.
Per l’acquirente romeno non cambia nulla il 24 settembre 2026, ed è proprio questa la notizia. L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 dice che le misure restano in vigore fino alla determinazione dell’esito del riesame, quindi il dazio è stato riscosso senza interruzione anche nei 15 mesi in cui è durata l’inchiesta. Da qui viene anche l’assenza di una disposizione che qualsiasi importatore dovrebbe cercare in un atto di questo tipo: il regolamento non sottopone le importazioni a registrazione e non prevede alcuna riscossione retroattiva, perché non è esistita alcuna finestra in cui la merce potesse entrare senza dazio. Per confronto, il regolamento iniziale del 2020 aveva un articolo 2 con un livello separato dell’8,7% applicabile alle importazioni registrate in precedenza. Qui l’articolo 2 contiene soltanto l’entrata in vigore.
Gli effetti che produce
L’effetto diretto è un effetto di costo, sopportato dall’importatore allo sdoganamento e trasmesso a catena verso i trasformatori di compositi. Il 13,1% si applica a tutte le importazioni originarie dell’Egitto, indipendentemente dal fornitore, e il codice addizionale TARIC che la dogana chiede nella dichiarazione è C540 per la merce di Jushi Egypt e C999 per il resto. Poiché il livello è identico, la scelta del codice non cambia la somma da pagare, il che fa di questo atto un’eccezione tra le misure di difesa commerciale: di regola il livello residuale è il più alto e un codice sbagliato costa denaro.
Il secondo effetto riguarda il mercato. L’industria europea della fibra di vetro è entrata nel periodo in esame con dieci produttori e ne è uscita con otto: Krosglass S.A. ha fermato la produzione in Polonia, ed Electric Glass Fiber NL, B.V. è fallita, come indica il considerando 271. Il numero dei dipendenti è sceso da 3.240 a 2.681, ossia 559 posti in tre anni, un calo del 17,3% che abbiamo ricalcolato dalla tabella 8. La produzione è scesa da 616.388 a 529.828 tonnellate, e la capacità installata da 711.692 a 665.311 tonnellate. Nello stesso periodo le importazioni dall’Egitto sono salite da 102.756 a 151.285 tonnellate, del 47,2%, e la loro quota sul libero mercato dell’Unione è passata dal 12% al 18%.
Il terzo effetto è quello che l’atto invoca come motivo: il mantenimento del dazio lascia all’industria europea spazio di prezzo. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio di vendita nell’Unione è stato di 1.182 euro per tonnellata, e il costo unitario di produzione di 1.435 euro, quindi il prezzo copriva soltanto l’82,4% del costo, con una perdita di 253 euro per tonnellata. La redditività delle vendite è stata di meno 10,6%, dopo il meno 7,3% del 2023 e il più 8% del 2022. La sottoquotazione dei prezzi constatata rispetto ai prezzi europei è stata del 24,2%, e in quel calcolo il dazio compensativo del 13,1% era già compreso nel prezzo all’importazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il livello del dazio non è cambiato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 201 del 25 giugno 2020, prevedeva lo stesso 13,1% per Jushi Egypt e lo stesso 13,1% per la riga residuale. Nemmeno i codici TARIC sono cambiati, C540 e C999 essendo gli stessi del 2020.
È cambiata invece la formulazione della riga residuale, e la differenza merita di essere letta con attenzione. Nel 2020 la riga suonava «Tutte le altre società», ossia si riferiva a produttori. Nel 2026 suona «Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto», ossia a merce. È la cancellazione di una domanda pratica: che cosa succede a una spedizione per la quale non si può stabilire lo stabilimento di origine. Con la formulazione nuova la risposta è chiara, il dazio si applica all’importazione. Poiché entrambi i livelli sono comunque il 13,1%, il cambiamento non sposta alcuna somma adesso, ma ne sposterebbe se un giorno i due livelli si separassero.
È cambiato anche il contesto, in tre modi. Da un lato, dall’aprile 2026 la stessa merce paga anche l’11% di dazio antidumping, cosa che non accadeva nel periodo dell’inchiesta di questo riesame, chiuso il 31 dicembre 2024. Dall’altro, Jushi Egypt ha aumentato la propria capacità di 200.000 tonnellate nel periodo in esame e ha annunciato nel 2025 piani di ulteriore ampliamento, come indica il considerando 226. Infine, dopo il periodo dell’inchiesta, tra il terzo trimestre del 2024 e il secondo del 2025, il prezzo medio delle importazioni egiziane è ancora sceso del 25%, arrivando fino a 709 euro per tonnellata.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il livello è unico e prevedibile: il 13,1% per qualsiasi importazione originaria dell’Egitto, senza dichiarazioni in fattura e senza condizioni di forma che possano essere mancate, a differenza delle misure con livelli individuali.
- Mancano la riscossione retroattiva e la registrazione delle importazioni, quindi nessun importatore può essere colto con una merce sdoganata correttamente e fatturata di nuovo in seguito.
- I produttori europei di compositi che acquistano fibra nell’Unione restano in concorrenza con un prezzo all’importazione maggiorato, e i tre produttori verificati dalla Commissione coprono circa il 63% della produzione europea, quindi l’offerta interna esiste.
- La Commissione ha constatato che l’industria europea ha capacità inutilizzata e la competenza tecnica per gli stoppini fini, con il rigetto dell’argomento contrario degli utilizzatori nei considerando 345-347, quindi l’alternativa di approvvigionamento non è teorica.
Che cosa resta un problema
- I due dazi si cumulano senza alcuna regola di aggiustamento tra loro, e il 24,1% su una materia prima di base si ritrova nel costo delle pale di turbina, delle tubazioni e dei componenti in composito.
- Il termine di applicazione manca dall’atto. La durata si trova soltanto leggendo l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, che fissa cinque anni dalla chiusura del riesame, quindi intorno al mese di settembre 2031.
- Nessun importatore, operatore commerciale o utilizzatore della Romania ha partecipato all’inchiesta. I due utilizzatori che hanno risposto al questionario sono Tolnatext dall’Ungheria e Rymatex dalla Polonia, e gli interessi degli acquirenti romeni non compaiono in alcun punto del fascicolo.
- Il dazio esiste dal 2020, e in quegli anni la quota egiziana di mercato è cresciuta, non diminuita. Il considerando 348 dice perfino che la misura non impedisce a Jushi Egypt di approvvigionare l’Unione, cosa che si legge anche al contrario: il livello del 13,1% non ha cambiato la traiettoria.
Consigli pratici
- Verificate nel TARIC il codice addizionale prima di ogni dichiarazione. Per l’Egitto ce ne sono soltanto due, C540 e C999, con lo stesso livello del 13,1%, ma il codice sbagliato resta un’irregolarità di dichiarazione anche quando la somma da pagare è identica.
- Ricalcolate il prezzo di acquisto con entrambi i dazi, non con uno soltanto. A 712 euro per tonnellata, il 24,1% aggiunge 171,6 euro per tonnellata, e su un camion da 25 tonnellate significa circa 4.290 euro in più, di cui 2.332 euro di dazio compensativo.
- Tenete presente che la base di calcolo dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione comprende i dazi doganali, quindi i 171,6 euro per tonnellata entrano anche nella base IVA, non soltanto nel costo.
- Se avete contratti in corso con fornitori egiziani, verificate chi sopporta il dazio secondo la condizione di consegna. Nella consegna DDP il costo è del venditore, nella FOB o nella CIF è dell’acquirente.
- Confrontate le offerte dalla Malaysia, dal Regno Unito e dall’Unione prima di considerare l’Egitto la fonte più economica. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è stato superiore del 34% a quello egiziano, ma quello era il prezzo prima del 24,1% di dazi.
- Annotatevi l’orizzonte del settembre 2031. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, nell’ultimo anno si pubblica un avviso di imminente scadenza, e quello è il momento in cui un acquirente può trasmettere osservazioni nel procedimento.
Domande frequenti
Quanto pago in totale in dogana per la fibra di vetro dall’Egitto?
Cambia qualcosa per me il 24 settembre 2026?
Esiste qualche impresa egiziana con un dazio più basso?
Posso essere tassato retroattivamente per la merce importata prima della pubblicazione?
Per quanto tempo si applica il dazio?
Perché la merce dall’Egitto paga un dazio, se le sovvenzioni di cui si discute sono cinesi?
Analisi della redazione
L’atto risolve un problema reale e lo risolve con il minimo di rumore: la cifra non si tocca, la tabella non si complica, e l’importatore non ha nulla di nuovo da imparare. In un settore dove il formalismo costa denaro, questo conta. La parte interessante sta però in altro, in quanto poco spazio di manovra ha avuto la Commissione. Le misure iniziali sono entrate in vigore il 26 giugno 2020, quindi i cinque anni dell’articolo 18, paragrafo 1, si compivano il 26 giugno 2025. Il richiedente, l’associazione Glass Fibre Europe, ha depositato la domanda il 21 marzo 2025, cinque giorni prima del termine di tre mesi previsto dall’articolo 18, paragrafo 4. La Commissione ha aperto il riesame il 24 giugno 2025, due giorni prima della scadenza. E l’articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento impone la conclusione entro 15 mesi dall’apertura, ossia il 24 settembre 2026, altrimenti, ai sensi della lettera a), le misure scadono. Il regolamento è stato adottato il 22 settembre 2026, pubblicato il 23 ed è entrato in vigore il 24 settembre 2026, esattamente nell’ultimo giorno del termine. I 455 giorni di inchiesta non lasciano alcun margine: un ritardo di 48 ore avrebbe cancellato il dazio, non lo avrebbe rinviato.
La seconda osservazione riguarda lo scarto tra i livelli della tabella, ossia esattamente il punto in cui guarda un importatore. Qui lo scarto è zero, e questo non è una svista di redazione, è la conseguenza del fatto che l’Egitto ha un solo produttore di fibra di vetro. Merita però di essere detto con chiarezza, perché negli atti di difesa commerciale la regola abituale è inversa, e chi legge per analogia può supporre che esista un livello migliore da ottenere. Non esiste. Non si richiede né dichiarazione in fattura, né impegno, né codice di produttore per evitare un livello residuale più alto, perché il livello residuale non è più alto. La sola traccia di questa asimmetria resta nell’intestazione della tabella, che parla al singolare della «società sotto indicata», sebbene una delle due righe designi una categoria di importazioni, non un’impresa. Senza conseguenza giuridica, perché entrambe portano al 13,1%, ma la formulazione è stata cambiata rispetto al 2020 proprio perché la riga residuale prendesse la merce, non l’impresa, e l’intestazione della tabella non ha seguito il cambiamento.
La terza osservazione è più scomoda. Il dazio esiste dal 2020 e in tutto questo tempo la quota egiziana sul libero mercato dell’Unione è cresciuta dal 12% al 18%, le importazioni del 47,2%, il prezzo medio all’importazione è sceso del 10%, e due produttori europei sono scomparsi. La Commissione motiva il mantenimento con ciò che succederebbe senza di esso, e ha ragione a farlo, ma la cifra del 13,1% non è stata rivalutata rispetto a un risultato che, misurato sugli indicatori delle sue stesse tabelle, è una sconfitta. La sottoquotazione del 24,2% constatata nel periodo dell’inchiesta è stata calcolata con il dazio compensativo già compreso nel prezzo all’importazione, il che significa una cosa semplice: al livello attuale, il dazio non chiudeva lo scarto nemmeno per metà. L’11% di dazio antidumping aggiunto nell’aprile 2026 cambia l’aritmetica, ma viene da un altro fascicolo. Il riesame in previsione della scadenza non permette il ricalcolo del livello, soltanto il suo mantenimento o la sua abrogazione, e lo strumento per il ricalcolo è il riesame intermedio dell’articolo 19. Il fatto che non sia stato usato in sei anni, con una capacità egiziana cresciuta di 200.000 tonnellate nel frattempo, è una scelta, non un vincolo.
Che cosa andrebbe cambiato
- La durata della misura andrebbe scritta nel regolamento, non dedotta. Un articolo che dicesse che il dazio si applica per cinque anni dalla data di chiusura del riesame risparmierebbe a ogni importatore un rinvio all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In pratica, sposterebbe la data di scadenza dal calcolo del giurista al testo che legge l’acquirente.
- L’intestazione della tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, dovrebbe parlare del prodotto, non della società. La formulazione «fabbricato dalla società sotto indicata» non copre la riga residuale, che non è una società. Una formulazione del tipo «del prodotto descritto al paragrafo 1, per le categorie sotto indicate» chiuderebbe la sola ambiguità di lettura del dispositivo.
- Il rapporto con il dazio antidumping andrebbe detto esplicitamente, almeno in un considerando. L’atto menziona l’11% nel considerando 2 e torna su di esso nel considerando 336, ma non conferma in alcun punto che i dazi si sommano senza aggiustamento. Una riga risparmierebbe agli importatori una domanda posta in dogana e farebbe del 24,1% una cifra citabile, non una dedotta.
- La quota di mercato andrebbe riferita alla base che la tabella usa effettivamente. Secondo il considerando 245, la quota sarebbe stata determinata confrontando le importazioni con il consumo a livello dell’Unione, ma le cifre della tabella 2 escono soltanto se rapportate al consumo del libero mercato: 151.285 su 841.354 tonnellate danno il 18%, mentre il rapporto con il consumo totale, 936.119 tonnellate, dà il 16,2%. Entrambe sono legittime, ma la prima non è quella annunciata, e la differenza di 1,8 punti percentuali si propaga in tutta l’analisi del pregiudizio. Una precisazione di quattro parole nel considerando 245 renderebbe la tabella verificabile da chiunque.
- Un interesse che nessuno ha difeso andrebbe almeno cercato. Il fascicolo ha risposte da due utilizzatori, dall’Ungheria e dalla Polonia, e da zero importatori. Per una misura che si prolunga per la seconda volta di cinque anni, una richiesta diretta alle associazioni dei trasformatori di compositi degli Stati membri senza produzione propria di fibra porterebbe nell’analisi dell’interesse dell’Unione la parte che paga il dazio e che adesso ne è assente.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2107 del 23 settembre 2026 49 pagine PDF, 1,3 MB
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
