In breve
- L’Autorità di Vigilanza Finanziaria ha revocato l’autorizzazione della società di brokeraggio GLOBAL RISK SERVICES INSURANCE BROKER S.R.L. come pena, non su richiesta dell’impresa. I motivi sono due: la società è entrata in fallimento con procedura semplificata il 17 luglio 2024, e il suo contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale è scaduto il 16 novembre 2024 e non è più stato rinnovato. Entrambe sono condizioni che un broker rispetta in ogni giorno di attività, non soltanto alla costituzione.
- Chi è interessato: le persone e le aziende che hanno polizze fatte tramite questo intermediario. Le polizze non si estinguono. Il contratto di assicurazione lega il cliente all’assicuratore, e il broker resta fuori da esso, come impresa che lo ha soltanto procurato. Ciò che sparisce è il servizio del broker, cioè la consulenza, la trattativa con l’assicuratore e l’assistenza nella pratica di sinistro. Da adesso il cliente si rivolge direttamente alla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza.
- Le cifre e i termini che contano. L’impresa ha 15 giorni dalla pubblicazione, cioè fino al 14 ottobre 2026, per togliere dalla denominazione l’espressione che la indica come broker e la distribuzione dall’oggetto sociale. La contestazione si deposita presso la Corte d’appello di Bucarest entro 30 giorni dalla comunicazione e non sospende la misura. Fra il giorno in cui l’autorità è stata informata dell’insolvenza, il 12 luglio 2024, e la relazione di controllo che ha avviato la sanzione, il 9 luglio 2026, sono passati 727 giorni.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 825 del 29 settembre 2026, pagine 14-15
Produce effetti: dalla data della comunicazione alla società, ai sensi dell’art. 28 comma (15) della legge n. 236/2018; il termine di 15 giorni dell’art. 2 della decisione decorre dalla pubblicazione del 29 settembre 2026
Un broker di assicurazione ha perso il diritto di lavorare, e questa volta non perché lo abbia chiesto lui. L’Autorità di Vigilanza Finanziaria ha pubblicato il 29 settembre 2026 la Decisione n. 983 del 15 settembre 2026, con cui sanziona con la revoca dell’autorizzazione a operare la società di brokeraggio GLOBAL RISK SERVICES INSURANCE BROKER S.R.L. di Bucarest. Dodici giorni prima, la stessa autorità cancellava dal registro due broker che avevano chiuso bottega da sé e autorizzava uno nuovo. La differenza fra le due situazioni non è di vocabolario: là le imprese hanno chiesto l’uscita, qui l’autorità ha accertato delle violazioni e ha applicato la pena più grave di cui disponga nei confronti di un intermediario.
Un broker di assicurazione è l’impresa tramite la quale molte persone fanno la polizza di responsabilità civile auto, l’assicurazione della casa o quella di viaggio. Nel linguaggio della legge si chiama società di brokeraggio e fa parte della categoria degli intermediari principali, cioè delle imprese che hanno ricevuto dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria l’autorizzazione a distribuire assicurazioni. L’impresa sanzionata adesso era sul mercato da molto tempo: figurava nel Registro degli intermediari principali con il numero RBK-235 dall’8 ottobre 2004, cioè da 8.026 giorni, quasi 22 anni, ed era stata iscritta al registro del commercio 56 giorni prima, il 13 agosto 2004.
La prima violazione contestata nella decisione riguarda un’assicurazione che il broker compra per sé, non per i clienti. L’art. 11 comma (1) della legge n. 236/2018 sulla distribuzione assicurativa chiede a ogni intermediario di avere un’assicurazione della responsabilità civile professionale valida sul territorio dell’Unione europea, oppure una garanzia analoga, di almeno l’equivalente in lei di 1.250.000 euro per sinistro e di 1.850.000 euro all’anno per la totalità dei sinistri. È la rete di sicurezza dalla quale si paga quando il broker sbaglia e il cliente resta scoperto. L’ultimo contratto di questo tipo dell’impresa, con il numero 1.065.239, trasmesso all’autorità l’8 novembre 2023, è stato valido 365 giorni, fra il 17 novembre 2023 e il 16 novembre 2024. Dal 17 novembre 2024 in poi l’impresa ha distribuito senza rete.
Il fallimento è la seconda violazione contestata. La Norma dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria n. 22/2021 chiede, all’art. 11 comma (1) lett. f), che una società di brokeraggio non sia stata dichiarata fallita e non sia stata oggetto di una procedura di riorganizzazione giudiziaria o di fallimento, mentre l’art. 22 comma (1) della stessa norma precisa che tutte le condizioni dell’art. 11 comma (1) si soddisfano per tutto il periodo di attività. L’impresa stessa ha informato l’autorità, il 12 luglio 2024, di avere chiesto l’apertura della procedura di insolvenza. Il 17 luglio 2024 il Tribunale di Bucarest ha disposto, nel fascicolo n. 22.958/3/2024, l’ingresso in fallimento con procedura semplificata, ha revocato alla società il diritto di amministrare e ne ha disposto lo scioglimento. Da allora il fascicolo è passato per tre liquidatori giudiziari, e l’ultimo cambiamento è stato annotato nel Bollettino delle procedure di insolvenza n. 4.812 del 23 febbraio 2026.
Gli effetti che produce
La decisione produce effetti dalla data della comunicazione alla società, non dalla pubblicazione. La decisione non lo dice. La regola si trova nell’art. 28 comma (15) della legge n. 236/2018: le decisioni sanzionatorie emesse dall’autorità producono effetti dalla data della comunicazione alle persone e alle entità interessate. Quella data non compare nel testo pubblicato, quindi il lettore della Gazzetta Ufficiale della Romania non può ricavarla dall’atto.
Ciò che si può leggere dall’atto sono però tre conseguenze concrete. La prima: l’impresa non ha più il diritto di distribuire assicurazioni. La revoca dell’autorizzazione è la sanzione prevista dall’art. 28 comma (3) lett. b) della legge n. 236/2018, e senza autorizzazione l’attività di distribuzione diventa, ai sensi dell’art. 29 comma (1) della stessa legge, reato punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o con la multa.
La seconda: entro 15 giorni dalla pubblicazione, cioè fino al 14 ottobre 2026, la società deve eliminare dalla denominazione l’espressione che la indica come broker e la distribuzione dall’oggetto sociale. Il termine deriva dall’art. 30 comma (3) della Norma n. 22/2021 ed è ripreso nell’art. 2 comma (1) della decisione.
La terza: l’autorità la cancella dalla sezione I del Registro degli intermediari principali, quella delle società attive, e la sposta nella sezione II, quella delle società cancellate. La cancellazione sposta l’impresa in una parte di archivio altrettanto pubblica, senza eliminarla dagli elenchi. Chiunque verifichi il numero RBK-235 sul sito dell’autorità la troverà lì, con l’annotazione della revoca.
Per i clienti l’effetto importante è quello che non si produce. Nessuna disposizione della decisione tocca i contratti in corso. La polizza resta in piedi presso l’assicuratore, perché l’art. 2199 comma (1) del Codice civile colloca il contratto di assicurazione fra il contraente dell’assicurazione o l’assicurato, da una parte, e l’assicuratore, dall’altra. Il broker non è parte del contratto. Inoltre, l’art. 11 comma (4) della legge n. 236/2018 considera i premi pagati dai clienti tramite l’intermediario trasferiti all’assicuratore già dal momento del pagamento, mentre il comma (5) dello stesso articolo esclude le somme incassate in nome dei clienti dal patrimonio dell’intermediario e le mette al riparo dai suoi creditori, anche in caso di fallimento. Esattamente la situazione di questo fascicolo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 29 settembre 2026 l’impresa figurava fra gli intermediari autorizzati, benché non soddisfacesse più le condizioni di attività da 26 mesi per quanto riguarda il fallimento e da 22 mesi per quanto riguarda l’assicurazione professionale. Chi la cercava nel registro pubblico la trovava nella sezione delle società attive. Questo è cambiato.
È cambiato anche il tipo di decisione. La revoca su richiesta, quella delle decisioni pubblicate il 17 settembre 2026, passa per un filtro che la revoca come sanzione non ha. L’art. 30 comma (1) lett. b) della Norma n. 22/2021 obbliga l’autorità, quando l’impresa chiede da sé di uscire, a verificare prima quattro cose: se i clienti sono stati avvisati, se i conteggi con gli assicuratori sono chiusi e se gli assicuratori sono stati informati dell’intenzione dell’impresa, se le persone della direzione e i dipendenti coinvolti nella distribuzione sono stati cancellati dai registri e se la tassa di funzionamento è stata pagata. L’art. 30 comma (2) consente la cancellazione anche in base all’art. 28 della legge, cioè per sanzione, senza ripetere alcuna delle quattro verifiche. Così si presenta anche la decisione di adesso: non dice nulla sull’avviso ai clienti e nulla sui conteggi con gli assicuratori.
La terza cosa cambiata riguarda la responsabilità professionale. Finché il broker era autorizzato e aveva la polizza richiesta dall’art. 11 comma (1), un cliente danneggiato da un suo errore aveva da dove essere pagato. Dal 17 novembre 2024 quella fonte non esiste più, e l’impresa è in fallimento. La decisione accerta la situazione, ma non la ripara e non poteva nemmeno: la revoca dell’autorizzazione non fa apparire retroattivamente un’assicurazione scaduta.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Toglie dall’elenco degli intermediari autorizzati un’impresa che non poteva più operare legalmente, in fallimento e senza assicurazione professionale. Il registro pubblico torna a essere esatto proprio su questo punto.
- La motivazione è dettagliata e verificabile. La decisione fornisce numeri e date per ogni passaggio: il contratto di assicurazione n. 1.065.239 e la sua validità, la nota n. RG-19.537 del 12 luglio 2024, il fascicolo di fallimento n. 22.958/3/2024, la relazione di controllo n. VPA 6.180 del 9 luglio 2026, la nota n. SSPC-VPA 3.459 del 13 agosto 2026. Il lettore può ripercorrere il cammino.
- La sanzione scelta è la più grave fra quelle possibili, e il testo dice perché: la gravità del fatto è stata valutata come molto elevata e l’impresa non soddisfa più le condizioni di autorizzazione. Non si è andati sulla multa, con una società che comunque non avrebbe avuto di che pagarla.
- Il liquidatore giudiziario è identificato per intero, con sede, numero di iscrizione all’Unione Nazionale dei Professionisti dell’Insolvenza e dati di contatto, quindi chi ha una pretesa nei confronti dell’impresa sa a chi rivolgersi.
Che cosa resta un problema
- Il cliente non compare in nessun punto della decisione. Da lì non apprende che la sua polizza resta valida, né a chi si rivolga da adesso, né che cosa faccia se ha pagato il premio e non ha la conferma dell’assicuratore.
- La revoca come sanzione non richiede l’avviso ai clienti né la chiusura dei conteggi con gli assicuratori, benché la revoca su richiesta le pretenda entrambe. Il cliente dell’impresa punita è, paradossalmente, meno protetto del cliente dell’impresa che si chiude in modo ordinato.
- Nessuna disposizione prevede che cosa accada ai documenti dei clienti che si trovano presso il broker, alle note di copertura emesse e non regolate o alle pratiche di sinistro in corso.
- La data della comunicazione, dalla quale la decisione produce effetti ai sensi dell’art. 28 comma (15) della legge, manca dal testo pubblicato. Manca anche la data in cui la relazione di controllo è stata ricevuta dal liquidatore, la sola dalla quale si può verificare il termine di 7 giorni invocato nell’atto.
- Il termine di 15 giorni per il cambio della denominazione si compie il 14 ottobre 2026, prima che l’impresa abbia esaurito i 30 giorni entro i quali può contestare la decisione.
Consigli pratici
- Se hai una polizza fatta tramite GLOBAL RISK SERVICES INSURANCE BROKER, guardala e trova il nome dell’assicuratore, il numero della polizza e il periodo di validità. Da adesso il tuo interlocutore è l’assicuratore, non il broker.
- Chiedi all’assicuratore, per iscritto, la conferma che la polizza è attiva e che il premio è stato registrato. Se i soldi non sono arrivati dal broker, l’art. 11 comma (4) della legge n. 236/2018 li considera comunque trasferiti all’assicuratore dal momento in cui glieli hai pagati. Conserva la prova del pagamento.
- Se tutto ciò che hai in mano è una nota di copertura emessa dal broker, cioè la conferma provvisoria della copertura, chiedi all’assicuratore la polizza o il certificato di assicurazione. L’art. 2200 comma (2) del Codice civile riconosce entrambi i documenti come prova della conclusione del contratto, ma dall’impresa in fallimento non hai più nessuno da cui ottenere qualcosa.
- Quando si verifica un sinistro, apri la pratica direttamente presso l’assicuratore. L’assistenza che ti dava il broker non esiste più, mentre i termini di denuncia del sinistro previsti dalla polizza decorrono nello stesso modo.
- Verifica nel Registro degli intermediari principali, sul sito dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria, qualsiasi impresa alla quale dai soldi per un’assicurazione. La sezione I comprende coloro che hanno il diritto di lavorare, la sezione II quelli cancellati. È gratuito e pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma (1) della Norma n. 22/2021.
- Non aspettarti risarcimenti dall’autorità di vigilanza. L’art. 31 comma (4) lett. a) della legge n. 236/2018 dice espressamente che essa non può essere convenuta in giudizio nelle cause contro gli intermediari, anche quando questi sono in fallimento.
Domande frequenti
La mia polizza si annulla perché il broker ha perso l’autorizzazione?
Ho pagato il premio al broker e lui non l’ha girato all’assicuratore. Sono senza assicurazione?
Perché è stata revocata l’autorizzazione a questa impresa?
Che cosa significa fallimento con procedura semplificata, in parole semplici?
L’impresa può contestare la decisione e che cosa accade fino a quel momento?
Che cosa accade ai miei documenti rimasti presso il broker?
Perché ci sono voluti due anni per arrivare alla sanzione?
Che cosa accade ai dipendenti e agli assistenti registrati dell’impresa?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’articolo 4 messo in rapporto con l’articolo 3 comma (1). L’art. 4 dice che la decisione si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania «ai sensi delle disposizioni dell’art. 32 comma (1) della legge n. 236/2018». Quel testo consente però la pubblicazione soltanto delle decisioni sanzionatorie «nei confronti delle quali non è stata proposta un’impugnazione nel termine». Ora, l’art. 3 comma (1) della stessa decisione concede all’impresa 30 giorni dalla comunicazione per contestarla, e la decisione è stata firmata il 15 settembre 2026 e pubblicata il 29 settembre 2026, cioè 14 giorni più tardi. Il termine di contestazione non poteva essere esaurito. Il lettore non può stabilire se la decisione sia definitiva oppure se la pubblicazione abbia anticipato la scadenza dell’impugnazione. Il fondamento che avrebbe coperto la pubblicazione senza alcuna condizione esiste ed è l’art. 52 comma (8) della Norma dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria n. 22/2021, che chiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle decisioni di revoca dell’autorizzazione, senza legarla alla contestazione.
- L’articolo 2 comma (1) messo in rapporto con l’articolo 3 comma (1). I due termini si contraddicono. L’impresa ha 15 giorni dalla pubblicazione per togliere dalla denominazione l’espressione che la indica come broker, cioè fino al 14 ottobre 2026. Ha, nello stesso tempo, 30 giorni dalla comunicazione per contestare la revoca, e la comunicazione non può essere anteriore alla firma della decisione, del 15 settembre 2026, quindi il termine di contestazione scade al più presto il 15 ottobre 2026. Nello scenario più stretto possibile, l’impresa deve cambiare la propria denominazione un giorno prima di poter ancora proporre la contestazione con cui sostiene che non doveva cambiarla. E l’art. 3 comma (2) precisa che una contestazione non sospende le misure disposte, per cui il testo pubblicato non lascia alcuna uscita dalla contraddizione.
- Il paragrafo introduttivo, l’ordine dei fatti. L’atto presenta come primo fatto la mancanza dell’assicurazione della responsabilità civile professionale, accertata dal 17 novembre 2024, e come secondo fatto il fallimento, dal 17 luglio 2024. L’ordine inverte la causa e l’effetto: il contratto di assicurazione è scaduto il 16 novembre 2024, cioè 122 giorni dopo che la società aveva perso il diritto di amministrare ed era stata sciolta con l’ordinanza del 17 luglio 2024. La numerazione suggerisce due violazioni indipendenti, mentre la seconda spiega la prima. L’effetto pratico si vede nell’individualizzazione della sanzione, dove il testo invoca la natura, la gravità e la durata delle violazioni senza dire che una deriva dall’altra.
Analisi della redazione
La decisione fa ciò che va fatto, al termine di un cammino molto più lungo di quello che impone al destinatario. Le cifre dell’atto lo mostrano da sole. La società ha informato l’autorità il 12 luglio 2024 di avere chiesto l’apertura della procedura di insolvenza, e il Tribunale di Bucarest le ha revocato il diritto di amministrare il 17 luglio 2024. La relazione di controllo permanente che ha avviato la procedura sanzionatoria è stata redatta il 9 luglio 2026, cioè 727 giorni più tardi. Nello stesso atto all’impresa si concedono 7 giorni per rispondere a quella relazione, termine che deriva dall’art. 34 comma (2) del Regolamento dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria n. 4/2021. Il rapporto fra i due è di quasi 104 a 1. Il resto del cammino è stato rapido: 35 giorni dalla relazione alla nota con le proposte del 13 agosto 2026, 20 giorni fino alla seduta del Consiglio del 2 settembre 2026, 13 giorni fino alla firma della decisione e altri 14 fino alla pubblicazione.
L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine riguarda l’orologio della prescrizione. L’art. 28 comma (21) della legge n. 236/2018 prevede che l’applicazione delle sanzioni si prescriva in 6 mesi dalla data dell’accertamento del fatto, ma non oltre 3 anni dalla sua commissione. La data dell’accertamento è, in questo fascicolo, la relazione di controllo del 9 luglio 2026, quindi i 6 mesi hanno iniziato a decorrere soltanto allora, e la sanzione del 2 settembre 2026 è rientrata comodamente nel termine. Se il giorno in cui l’autorità ha appreso dell’insolvenza, il 12 luglio 2024, avesse contato come data dell’accertamento, i 6 mesi si sarebbero chiusi il 12 gennaio 2025, 543 giorni prima della relazione di controllo. In altre parole, il momento in cui inizia a decorrere l’orologio di prescrizione dell’autorità dipende dalla data in cui essa decide di redigere l’atto di accertamento. Quanto al tetto dei 3 anni, la sanzione è stata applicata a 777 giorni dall’ingresso in fallimento, cioè al 71% dei 1.095 giorni che la legge lascia come limite. Su questo sfondo, la valutazione contenuta nell’atto, secondo cui la durata della violazione è stata media, è difficile da seguire: se 26 mesi sono una durata media, non si vede quale sarebbe quella lunga.
La seconda osservazione riguarda il cliente, che in questo atto compare esattamente zero volte. La decisione riguarda direttamente la persona che ha la polizza in mano, perché le toglie l’intermediario, ma non si rivolge mai a lei. Il contrasto con le decisioni di revoca su richiesta pubblicate il 17 settembre 2026 è istruttivo. Là l’art. 30 comma (1) lett. b) della Norma n. 22/2021 obbliga l’autorità a verificare, prima dell’approvazione, che i clienti siano stati avvisati e che i conteggi con gli assicuratori siano chiusi. Qui la cancellazione si fa in base all’art. 30 comma (2), che rinvia all’art. 28 della legge e non ripete alcuna delle verifiche. Il risultato è controintuitivo: il cliente di un’impresa punita per violazioni gravi riceve meno attenzione del cliente di un’impresa che si chiude in modo ordinato. Poiché l’impresa è in fallimento dal 2024 e non ha più un’assicurazione professionale dal novembre del 2024, questi sono proprio i clienti che avrebbero avuto bisogno di un avviso.
Il terzo punto è di tecnica giuridica, ma con effetto sulla leggibilità dell’atto. Entrambi i fatti contestati sono, nella formulazione stessa della decisione, condizioni di autorizzazione che la società non soddisfa più. La legge ha una lettera scritta esattamente per questo caso: l’art. 28 comma (1) lett. f) della legge n. 236/2018 sanziona il mancato rispetto delle condizioni imposte all’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 commi (1), (2) e (4). La decisione non la invoca in nessuno dei due casi. Il primo fatto passa per la lett. c), che riguarda lo svolgimento dell’attività, il secondo per la lett. a), che è la formula più generale di tutto l’elenco. La sanzione risulta la stessa, perché tutte tre le lettere stanno nell’enumerazione del comma (3), quindi per l’impresa non cambia nulla. Cambia per chi legge: l’inquadramento non mostra più la natura della violazione, e due accertamenti dello stesso tipo ricevono due fondamenti diversi nello stesso atto.
Una parola sulla serie, dicendo chiaramente qual è la base. Il nostro archivio copre la Gazzetta Ufficiale della Romania dal 2 luglio 2026 in poi, cioè 89 giorni, non tutto l’anno, quindi non abbiamo contato quante revoche di autorizzazione l’autorità abbia pronunciato nel 2026. Ciò che si può dire è che, in questa finestra, sono la seconda serie di revoche di autorizzazione di broker arrivate nella Gazzetta Ufficiale della Romania e la prima che è una sanzione, non un’uscita su richiesta. E la numerazione propria dell’autorità è avanzata di 18 posizioni in 6 giorni, dalla Decisione n. 965 del 9 settembre 2026 alla Decisione n. 983 del 15 settembre 2026. Quei numeri coprono tutte le decisioni emesse dal Consiglio, su tutti i settori vigilati, non soltanto le revoche, quindi la cifra dice qualcosa sul ritmo dell’istituzione, non su quanti broker siano usciti dal mercato.
Che cosa andrebbe cambiato
- Aggiungere nella decisione di revoca un articolo sui contratti in corso. Un solo comma che dica che le polizze restano in vigore presso l’assicuratore e che i premi pagati tramite il broker si considerano trasferiti dal momento del pagamento, con rinvio all’art. 11 commi (4) e (5) della legge n. 236/2018. Effetto pratico: il cliente che arriva al testo della decisione trova lì la risposta, invece di cercarla nella legge o di sentir dire in giro che non è più assicurato.
- Imporre l’avviso ai clienti anche nella revoca come sanzione, non soltanto in quella su richiesta. Basterebbe che l’art. 30 comma (2) della Norma n. 22/2021 rinviasse alle verifiche del comma (1) lett. b) anche nel caso della cancellazione disposta in base all’art. 28 della legge, con il liquidatore giudiziario come destinatario dell’obbligo quando l’impresa è in fallimento. In pratica, i clienti di un’impresa tolta dal mercato per violazioni saprebbero da chi devono passare.
- Scrivere nella decisione la data della comunicazione, dalla quale essa produce effetti. L’art. 28 comma (15) della legge n. 236/2018 lega gli effetti alla comunicazione, e il testo pubblicato non contiene quella data. Effetto pratico: si potrebbe verificare dall’atto se un contratto concluso dall’impresa fra il 15 e il 29 settembre 2026 sia stato o no concluso da un intermediario che aveva ancora l’autorizzazione.
- Allineare il termine per il cambio della denominazione all’impugnazione. I 15 giorni dell’art. 30 comma (3) della Norma n. 22/2021 dovrebbero decorrere dalla scadenza del termine di contestazione, non dalla pubblicazione. In pratica, l’impresa non eseguirebbe più una misura prima di aver potuto usare il proprio diritto di contestarla, e il registro del commercio non riceverebbe più modifiche che potrebbero tornare indietro.
- Inquadrare il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione all’art. 28 comma (1) lett. f), la lettera scritta per questo. Effetto pratico: due fatti dello stesso tipo riceverebbero lo stesso fondamento, e chi legge le decisioni dell’autorità potrebbe contare, per lettera, quante sanzioni derivino dalla perdita delle condizioni di attività e quante dal modo in cui l’attività è stata svolta.
- Riscrivere l’art. 11 comma (1) lett. f) della Norma n. 22/2021 come condizione continua. Il testo attuale chiede che l’impresa non sia stata in fallimento «la data solicitării înregistrării», alla data della domanda di iscrizione, mentre il carattere permanente deriva soltanto dall’art. 22 comma (1). In pratica, nessuno potrebbe più sostenere, in una contestazione, di avere violato una condizione di ingresso che soddisfaceva all’ingresso.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 825 del 29 settembre 2026, pagine 14-15 16 pagine PDF, 132 KB l'atto inizia a pagina 14
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
