In breve
- Due broker di assicurazione escono dal registro pubblico tenuto dall’Autorità di vigilanza finanziaria (A.S.F.), e uno nuovo entra, tutti e tre lo stesso giorno. Con le Decisioni n. 960 e n. 961 del 9 settembre 2026, l’A.S.F. ha approvato, su loro richiesta, la revoca dell’autorizzazione a operare per FAIRWAY BROKER DE ASIGURARE S.R.L. di Costanza e per FORSAFE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. di Mediaș, e con la Decisione n. 965 ha autorizzato la società FLEX BROKER DE ASIGURARE S.R.L. di Bucarest. A essere toccati direttamente sono i clienti delle due imprese che se ne vanno, cioè le persone e le aziende che facevano tramite loro le proprie polizze.
- L’uscita non è una sanzione. Entrambe le società hanno chiesto da sé la cessazione dell’attività, e l’A.S.F. ha verificato prima di approvare che i clienti fossero stati avvisati, che i conteggi con gli assicuratori fossero chiusi e che non restassero debiti. La revoca dell’autorizzazione esiste anche come pena, all’art. 28 comma (3) lett. b) della legge n. 236/2018, ma qui non si tratta di quello.
- La polizza non si estingue perché il broker esce dal registro. Il contratto di assicurazione lega il cliente all’assicuratore, non il cliente all’intermediario, e i premi pagati tramite il broker si considerano trasferiti all’assicuratore fin dal momento del pagamento, ai sensi dell’art. 11 comma (4) della legge n. 236/2018. Quello che si perde sono i servizi del broker: la consulenza, la trattativa con gli assicuratori e l’assistenza nella pratica di sinistro.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale n. 791 del 17 settembre 2026
Entrata in vigore: 17 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 17 settembre 2026, due società di brokeraggio non possono più vendere assicurazioni, e una terza entra al loro posto. L’Autorità di vigilanza finanziaria, la stessa istituzione che un giorno prima ha abbassato al 10% il denaro proprio richiesto sui contratti su petrolio o grano, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tre decisioni emesse in base alle delibere adottate dal proprio Consiglio nella seduta del 2 settembre 2026 e firmate tutte il 9 settembre 2026. Due di esse tolgono dal mercato un intermediario, la terza ne porta uno nuovo.
Un broker di assicurazione è l’impresa tramite la quale molte persone fanno la polizza di responsabilità civile auto, l’assicurazione della casa o quella di viaggio. Nel linguaggio della legge si chiama società di brokeraggio e fa parte della categoria degli intermediari principali, cioè delle imprese che hanno ricevuto dall’A.S.F. l’autorizzazione a distribuire assicurazioni. La Norma A.S.F. n. 22/2021 la descrive, all’art. 2 comma (1) punto 8, come l’intermediario che rappresenta gli interessi dei clienti: dà loro consulenza, propone contratti, tratta con le compagnie di assicurazione e li assiste poi nel tempo, soprattutto quando nasce una richiesta di indennizzo.
Tutte e tre le imprese delle decisioni di oggi sono iscritte in un elenco pubblico, il Registro degli intermediari principali, tenuto dall’A.S.F. e accessibile a chiunque sul sito dell’autorità, ai sensi dell’art. 5 comma (1) della stessa norma. Il registro ha due sezioni. La sezione I comprende gli intermediari principali iscritti a seguito di una decisione di autorizzazione o di approvazione, cioè quelli che possono lavorare. La sezione II comprende quelli la cui iscrizione è stata cancellata a seguito della revoca dell’autorizzazione o dell’approvazione. Così dice l’art. 5 comma (5) della Norma n. 22/2021. La cancellazione non significa quindi la sparizione dell’impresa dall’elenco, ma il suo spostamento in una sezione di archivio che resta altrettanto pubblica.
Le due imprese che se ne vanno non sono nuove arrivate. FAIRWAY BROKER DE ASIGURARE S.R.L. figurava nel registro con il numero RBK-014 dal 10 aprile 2003, e FORSAFE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. con il numero RBK-748 dal 10 agosto 2013. La prima ha chiesto la cessazione dell’attività il 24 novembre 2025, la seconda il 26 agosto 2025. Entrambe le pratiche si sono chiuse soltanto adesso.
Gli effetti che produce
Le tre decisioni producono effetti dalla data della pubblicazione, cioè dal 17 settembre 2026. Ciascuna lo dice nel proprio ultimo articolo, e la Norma A.S.F. n. 22/2021 prevede, all’art. 52 comma (8), che le decisioni di autorizzazione, di approvazione, di sospensione, di divieto e di revoca riguardanti gli intermediari principali si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale, Parte I. Per questo compaiono tutte e tre insieme.
Per le due società che escono, l’effetto è doppio. L’autorizzazione a operare viene loro revocata, e la loro iscrizione passa dalla sezione I alla sezione II del registro. L’art. 2 comma (1) di ciascuna decisione vieta loro di svolgere l’attività di distribuzione assicurativa, così come è definita nella legge n. 236/2018. In concreto, dal 17 settembre 2026 nessuna delle due può più offrire consulenza, proporre contratti di assicurazione o trattare con gli assicuratori in nome di un cliente.
Il secondo effetto è visibile nel nome stesso delle imprese. L’art. 2 comma (2) di entrambe le decisioni concede loro 15 giorni dalla pubblicazione per togliere dalla denominazione l’espressione richiesta dall’art. 11 comma (1) lett. a) della Norma n. 22/2021, cioè proprio le parole che indicano che sono broker, e per togliere la distribuzione dall’oggetto sociale. Il termine scade il 2 ottobre 2026. Dopo quella data, una società che non ha più il diritto di distribuire assicurazioni non dovrebbe più portare nella denominazione le parole «broker di assicurazione».
Per la società nuova, gli effetti sono speculari. La Decisione n. 965/2026 la autorizza a operare come intermediario principale, società di brokeraggio, con la distribuzione assicurativa come oggetto sociale. Il diritto di lavorare davvero non parte però dalla pubblicazione, ma dalla data dell’iscrizione nel Registro degli intermediari principali, come prevede l’art. 2 della decisione. L’art. 3 le impone di aprire, tenere e trasmettere i registri richiesti dall’art. 4 comma (5) della Norma n. 22/2021: il giornale degli assistenti e i registri con i dipendenti e con le persone della direzione esecutiva che si occupano di distribuzione.
Per i clienti, nessuna delle tre decisioni prevede alcun obbligo e alcun termine. I testi non trasferiscono contratti, non nominano un intermediario che rilevi il portafoglio e non chiedono a nessuno di presentarsi da qualche parte. L’unica menzione dei clienti compare nella parte delle verifiche: nella pratica di Costanza, l’A.S.F. ha accertato che era stata trasmessa la prova dell’avviso all’unico cliente dell’impresa, e in quella di Mediaș, che la società aveva avvisato i propri clienti della cessazione dell’attività su richiesta.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 17 settembre 2026, le due società figuravano nella sezione I del registro, con autorizzazione valida, benché la loro attività fosse cessata da tempo sulle proprie carte. I soci dell’impresa di Costanza avevano deliberato, l’11 novembre 2025, la cessazione dell’attività di broker e la cancellazione dal registro a partire dal 1° gennaio 2026. Il socio unico dell’impresa di Mediaș aveva deciso, il 21 luglio 2025, la cessazione dell’attività a partire dal 1° agosto 2025. Fra quella data e la pubblicazione della decisione sono passati 412 giorni in cui la società è rimasta iscritta fra gli intermediari autorizzati.
È cambiata, di conseguenza, la corrispondenza fra il registro e la realtà. Da ora, chi cerca l’una o l’altra denominazione nell’elenco dell’A.S.F. la trova nella sezione II, non nella sezione I, e l’annotazione della revoca dell’autorizzazione compare nella colonna delle osservazioni prevista nell’allegato n. 2 alla Norma n. 22/2021.
È cambiato anche l’interlocutore del cliente. Chi aveva una polizza fatta tramite una delle due imprese non ha più un broker che segua la sua pratica. Il contratto di assicurazione resta dov’era per tutto il tempo, fra il cliente e la compagnia di assicurazione, perché l’art. 2199 comma (1) del Codice civile lo definisce come l’accordo con cui il contraente o l’assicurato paga un premio all’assicuratore, e questi si obbliga a pagare l’indennizzo al verificarsi del rischio. Il broker non è parte di questo contratto, ma l’intermediario che lo ha procurato. Quello che sparisce insieme a lui sono i servizi che prestava: la consulenza, la trattativa e l’assistenza nella gestione del sinistro.
Non è cambiato nulla per i soldi già pagati. L’art. 11 comma (4) della legge n. 236/2018 dice che i premi assicurativi pagati dai clienti tramite intermediari si considerano trasferiti all’assicuratore dal momento del pagamento, mentre gli indennizzi pagati dall’assicuratore tramite l’intermediario si considerano giunti al cliente soltanto nel momento in cui questi li incassa effettivamente. Il comma successivo aggiunge che le somme incassate in nome dei clienti si tengono in conti separati, non appartengono al patrimonio dell’intermediario e non possono essere aggredite dai suoi creditori, nemmeno in caso di fallimento o di liquidazione amministrativa.
Infine, è cambiata la composizione del mercato, con un saldo negativo. Il 17 settembre 2026 sono usciti dalla sezione I due intermediari principali e ne è entrato uno solo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’uscita è ordinata, non brusca. Prima di approvare, l’A.S.F. ha verificato l’avviso ai clienti, i conteggi con gli assicuratori, la cancellazione delle persone della direzione esecutiva e dei dipendenti coinvolti nella distribuzione e il pagamento della tassa di funzionamento, cioè tutte le condizioni dell’art. 30 comma (1) lett. b) della Norma n. 22/2021. In entrambe le pratiche ha accertato che non esistono debiti verso le compagnie di assicurazione.
- Le imprese non spariscono dall’elenco, ma passano nella sezione II, che resta pubblica. Un cliente che fra un anno voglia verificare che cosa sia successo al proprio intermediario trova la risposta nello stesso registro, non in un archivio chiuso.
- La denominazione si ripulisce in 15 giorni. Entro il 2 ottobre 2026, le due società devono togliere dal nome l’espressione «broker di assicurazione» e la distribuzione dall’oggetto sociale, quindi non possono più essere confuse con imprese attive.
- I soldi del cliente sono protetti dalla legge, non dalla decisione. Il premio pagato al broker vale come pagato all’assicuratore fin dal momento del pagamento, e le somme incassate in nome dei clienti stanno in conti separati, fuori dal patrimonio del broker e al riparo dai suoi creditori.
- Il mercato non si chiude. Nella stessa seduta del Consiglio dell’A.S.F., quella del 2 settembre 2026, è stato approvato anche l’ingresso di una nuova società, quindi la revoca delle due autorizzazioni non arriva sullo sfondo di un blocco delle autorizzazioni.
Che cosa resta un problema
- Nessuna delle tre decisioni dice che cosa debba fare il cliente da qui in avanti. L’avviso ai clienti compare come elemento di pratica verificato dall’autorità, non come informazione rivolta a loro, e la protezione vera, quella dell’art. 11 commi (4) e (5) della legge n. 236/2018, non è menzionata in nessun punto del testo.
- La sezione II non distingue l’uscita volontaria dalla sanzione. L’art. 5 comma (5) della Norma n. 22/2021 vi colloca qualunque intermediario cancellato a seguito della revoca dell’autorizzazione, e la colonna delle osservazioni dell’allegato n. 2 annota sempre «revoca dell’autorizzazione», senza il motivo. Chi legge il registro fra due anni non può più distinguere un’impresa che se n’è andata da sola da una tolta dal mercato.
- La decisione di autorizzazione non dice da quando l’impresa nuova possa lavorare. L’art. 2 lega il diritto di operare alla data dell’iscrizione nel registro, data che nell’atto non compare, benché l’art. 10 comma (5) della Norma n. 22/2021 chieda che la decisione di autorizzazione indichi la data di inizio dell’attività di distribuzione.
- I termini corrono in una sola direzione. Alla società si danno 15 giorni dalla pubblicazione per cambiare denominazione, mentre la norma non fissa alcun termine entro il quale l’A.S.F. debba definire la richiesta di cessazione: la pratica di Mediaș è rimasta ferma 387 giorni dalla registrazione della richiesta alla pubblicazione, quella di Costanza 297 giorni.
- L’art. 2 comma (1) delle prime due decisioni lega il divieto alla «data di cessazione dell’attività», data che nel dispositivo non è fissata. Le uniche date di cessazione scritte nell’atto sono quelle deliberate dai soci, il 1° gennaio 2026 e il 1° agosto 2025, entrambe anteriori alla pubblicazione, mentre l’art. 3 dice che la decisione produce effetti dalla pubblicazione.
Consigli pratici
- Tirate fuori la polizza e guardate chi l’ha emessa. Il contratto di assicurazione si conclude fra voi e l’assicuratore, ai sensi dell’art. 2199 comma (1) del Codice civile, e la sua conclusione si prova con la polizza emessa e firmata dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 2200 comma (2). La revoca dell’autorizzazione del broker non tocca quel contratto e non ne accorcia la durata.
- Se avete pagato il premio al broker e vi chiedete se sia arrivato all’assicuratore, la legge risponde al posto vostro. L’art. 11 comma (4) della legge n. 236/2018 dice che il premio pagato tramite intermediario si considera trasferito all’assicuratore dal momento del pagamento. Conservate la ricevuta o il bonifico: sono la prova che conta.
- Non pagate due volte lo stesso premio. Le somme incassate dal broker in nome dei clienti stanno, ai sensi dell’art. 11 comma (5) della stessa legge, in conti separati, non entrano nel suo patrimonio e non possono essere aggredite dai suoi creditori, né in caso di fallimento né in liquidazione. Se qualcuno vi chiede di nuovo quei soldi, è questo il testo da mostrare.
- D’ora in poi parlate direttamente con l’assicuratore, per qualunque cosa: la modifica della polizza, il suo rinnovo, l’apertura di una pratica di sinistro. I contatti sono sulla polizza, non presso il broker.
- Se volete un altro intermediario, verificatelo prima nel Registro degli intermediari principali, pubblico sul sito dell’A.S.F. ai sensi dell’art. 5 comma (1) della Norma n. 22/2021. La sezione I è l’elenco di chi può lavorare, la sezione II quello di chi si è visto revocare l’autorizzazione.
- Non spaventatevi se l’impresa vi scrive con un’altra denominazione. Entro il 2 ottobre 2026, le due società sono obbligate a togliere dal nome l’espressione «broker di assicurazione». Il cambiamento è un obbligo di legge, non il segno che sia successo qualcosa di male alla vostra polizza.
- Se qualcuno vi propone, dopo il 17 settembre 2026, una polizza nuova in nome di una delle due società, rifiutatela e segnalate la situazione all’A.S.F. Dal giorno della pubblicazione, a entrambe è vietata l’attività di distribuzione assicurativa.
Domande frequenti
La mia polizza si annulla se il broker tramite cui l’ho fatta esce dal registro?
Che cosa sono la sezione I e la sezione II del Registro degli intermediari principali?
La revoca dell’autorizzazione è una punizione per le due imprese?
Ho pagato il premio al broker, e lui non l’ha girato all’assicuratore. Sono scoperto?
Che cos’è, in parole semplici, una società di brokeraggio?
Perché queste decisioni compaiono nella Gazzetta Ufficiale?
Che cosa cambia per l’impresa nuova, autorizzata con la Decisione n. 965/2026?
Analisi della redazione
Le tre decisioni fanno un lavoro di manutenzione che un registro pubblico richiede periodicamente: tolgono dall’elenco degli autorizzati due imprese che non lavoravano più e ne aggiungono una che vuole cominciare. Le verifiche sono serie e si vedono nel testo. In entrambe le pratiche di uscita, l’A.S.F. ha chiesto e ricevuto la prova dell’avviso ai clienti, la prova che gli assicuratori sapessero dell’intenzione di cessare, la situazione della cancellazione delle persone della direzione esecutiva e la prova che la tassa di funzionamento fosse stata pagata. Non è una formalità: sono esattamente i quattro punti elencati dall’art. 30 comma (1) lett. b) della Norma A.S.F. n. 22/2021, e le decisioni li passano in rassegna uno per uno, con i numeri di protocollo di ciascuna nota.
Due cifre degli atti dicono peraltro più della loro descrizione. L’impresa di Costanza figurava nel registro con il numero RBK-014 dal 10 aprile 2003, cioè la quattordicesima posizione della serie riservata alle società di brokeraggio dall’art. 5 comma (7) lett. d) della norma, e quella di Mediaș con il numero RBK-748 dal 10 agosto 2013. Fra le due iscrizioni, a dieci anni e quattro mesi di distanza, la numerazione del registro è avanzata di 734 posizioni. E la veterana del 2003 si chiude avvisando, secondo la propria decisione di revoca, un solo cliente e una sola compagnia di assicurazione con cui aveva un contratto.
L’osservazione che non si vede leggendo gli atti dall’inizio alla fine riguarda proprio il cliente. Compare una volta in ciascuna decisione, come elemento di pratica verificato, e non compare mai più come destinatario. Nessuna decisione gli dice che cosa succeda alla sua polizza, a chi si rivolga da ora e che cosa faccia se ha pagato il premio e non ha la conferma dell’assicuratore. La risposta esiste ed è a suo favore, ma sta altrove: l’art. 11 commi (4) e (5) della legge n. 236/2018 considera il premio trasferito all’assicuratore fin dal momento del pagamento e tiene le somme incassate in nome dei clienti fuori dal patrimonio del broker, al riparo dai suoi creditori anche in caso di fallimento. Le stesse decisioni citano della stessa legge l’art. 4 comma (2) e il comma (38), testi sui poteri dell’autorità, ma non quello che riguarda direttamente la persona con la polizza in mano. Tre paragrafi di rinvio avrebbero trasformato un atto amministrativo in un’informazione utile per qualche centinaio o qualche migliaio di persone.
La seconda osservazione riguarda l’orologio. La norma fissa termini rigidi a carico delle società, ma nessuno a carico dell’autorità quando è l’impresa a chiedere di uscire. Alla società si danno 15 giorni dalla pubblicazione per cambiare denominazione, quindi fino al 2 ottobre 2026. La richiesta dell’impresa di Mediaș, invece, è stata registrata il 26 agosto 2025 e si è chiusa con la pubblicazione il 17 settembre 2026, cioè dopo 387 giorni, mentre quella di Costanza, depositata il 24 novembre 2025, ha richiesto 297 giorni. Per confronto, in sede di autorizzazione l’art. 10 comma (4) della stessa norma obbliga l’A.S.F. a decidere entro 90 giorni dal deposito della documentazione completa. L’uscita dal mercato, che lascia clienti senza intermediario, non ha alcun termine equivalente. In tutto quel tempo, l’impresa di Mediaș è rimasta iscritta nella sezione I, fra gli intermediari autorizzati, benché la sua attività fosse cessata, secondo la decisione del socio unico, già dal 1° agosto 2025, 412 giorni prima della pubblicazione.
Resta un punto che abbiamo soppesato e che segnaliamo qui, non come errore degli atti. La decisione di autorizzazione della nuova società lega il diritto di operare alla data dell’iscrizione nel Registro degli intermediari principali, e quella data non compare in nessun punto del testo, benché l’art. 10 comma (5) della Norma n. 22/2021 chieda che la decisione di rilascio dell’autorizzazione indichi la data di inizio dell’attività di distribuzione. Il lettore della Gazzetta non può stabilire dall’atto da quando l’impresa possa lavorare; può però apprenderlo dal registro pubblico, quindi l’informazione manca senza contraddire nulla.
Che cosa andrebbe cambiato
- Aggiungere nella decisione di revoca un articolo sui contratti in corso. Un solo comma che dica che le polizze restano in vigore presso l’assicuratore e che i premi pagati tramite il broker si considerano già trasferiti, con rinvio all’art. 11 commi (4) e (5) della legge n. 236/2018. L’effetto pratico: il cliente che arriva al testo della decisione, direttamente o attraverso la stampa, trova lì la risposta, invece di cercarla nella legge o di telefonare all’assicuratore per sapere se sia ancora coperto.
- Scrivere nel dispositivo la data dalla quale opera il divieto di distribuire. Ora l’art. 2 comma (1) lo lega alla «data di cessazione dell’attività», e l’unica data di questo tipo nell’atto è quella deliberata dai soci, anteriore alla pubblicazione. L’effetto pratico: si saprebbe senza interpretazioni se un contratto concluso nell’intervallo fra la delibera dei soci e la pubblicazione della decisione sia stato o meno concluso da un’impresa che poteva farlo.
- Indicare nella decisione di autorizzazione la data di inizio dell’attività di distribuzione, come chiede l’art. 10 comma (5) della Norma A.S.F. n. 22/2021. L’effetto pratico: un cliente o un assicuratore che verifichi una società nuova vedrebbe dall’atto pubblicato, non dal registro, il giorno a partire dal quale essa può concludere contratti.
- Separare nel registro l’uscita su richiesta dalla revoca a titolo di sanzione. Basterebbe una sottosezione o un’annotazione obbligatoria nella colonna delle osservazioni dell’allegato n. 2. L’effetto pratico: un’impresa che ha chiuso onorevolmente non starebbe più nello stesso elenco di una tolta dal mercato per violazioni, e chi controlla un ex intermediario coglierebbe la differenza a colpo d’occhio.
- Fissare un termine entro cui l’A.S.F. definisce la richiesta di cessazione dell’attività. L’autorizzazione ha 90 giorni all’art. 10 comma (4); la cessazione non ne ha nessuno. L’effetto pratico: non esisterebbero più periodi di un anno in cui un’impresa senza attività figura fra gli intermediari autorizzati, e un cliente che la cerca nel registro riceverebbe una risposta superata.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale n. 791 del 17 settembre 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 13
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
