In breve

  • Dal 1° ottobre 2026 la «rovinieta» si calcola in un altro modo, e i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate non la pagano più affatto. Il Decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, n. 922/2026 approva i 41 articoli delle norme metodologiche di applicazione della legge n. 226/2023 e abroga, il 1° ottobre 2026, il Decreto del ministro dei trasporti n. 1.463/2018, cioè le regole che hanno accompagnato la «rovinieta», la tariffa di utilizzo della rete di strade nazionali, dal 17 novembre 2018 a oggi. La «rovinieta» resta per i veicoli destinati al trasporto di persone e per quelli merci fino a 3,5 tonnellate comprese. Oltre le 3,5 tonnellate si paga il TollRo, calcolato sui chilometri percorsi.
  • Che cosa cambia per un automobilista comune. Arrivano periodi di validità nuovi, un giorno, 10 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 12 mesi, al posto di quelli da un giorno, 7 giorni, 30 giorni, 90 giorni e 12 mesi. Le autovetture e i veicoli merci fino a 3,5 tonnellate possono comprare, per la prima volta, una «rovinieta» di un giorno: finora l’Ordinanza del Governo n. 15/2002 imponeva loro, con l’art. 1 comma (71), un minimo di 7 giorni. In cambio, il prezzo dipende da ora anche dalla classe di emissioni inquinanti del veicolo, non soltanto dalla categoria e dalla durata. I veicoli elettrici si registrano con l’indicazione «ELECTRIC» e non possono più essere spinti nella classe Euro 0 per mancanza di dati.
  • Le cifre e i termini che contano. L’atto è uscito un giorno prima della data in cui si applica il regime che esso mette in pratica e 548 giorni dopo il termine che la legge stessa si era data: l’art. 25 comma (1) della legge n. 226/2023 chiedeva le norme entro il 31 marzo 2025. Il biglietto di percorso per i veicoli pesanti si compra non più di 24 ore prima della partenza e dura 72 ore, indipendentemente dal fatto che il percorso sia stato compiuto. La correzione di una targa sbagliata si può fare sul posto entro 60 minuti, e attraverso la CNAIR entro 7 giorni lavorativi al massimo. Il denaro di una «rovinieta» vecchia, rimasta senza oggetto il 1° ottobre, si chiede con un’applicazione che la CNAIR ha 90 giorni per mettere in funzione e si restituisce entro 90 giorni lavorativi dalla registrazione.
Atto: Decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, n. 922/2026 per l’approvazione delle Norme metodologiche di applicazione della legge n. 226/2023 sull’applicazione di alcune tariffe stradali sulla rete di strade nazionali della Romania
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 832 del 30 settembre 2026, pagine 2-16
Entrata in vigore: 30 settembre 2026, data della pubblicazione; l’abrogazione del Decreto n. 1.463/2018 opera dal 1° ottobre 2026

La «rovinieta» comprata giovedì mattina non si calcola più con le stesse regole di quella comprata mercoledì. La legge che cambia il regime è stata approvata nel luglio 2023, è stata rinviata due volte e inizia ad applicarsi il 1° ottobre 2026, mentre le sue regole di applicazione sono state pubblicate il giorno prima. Il Decreto n. 922/2026, firmato a Bucarest il 30 settembre 2026 e pubblicato lo stesso giorno, approva le norme metodologiche della legge n. 226/2023 sull’applicazione di alcune tariffe stradali sulla rete di strade nazionali della Romania. I 41 articoli dell’allegato, più un allegato proprio con le situazioni di correzione, occupano 15 pagine di Gazzetta e sostituiscono 19 articoli scritti nel 2018 per un’ordinanza del 2002.

Il cambiamento di fondo non è di procedura, ma di logica del pagamento. Finora qualsiasi veicolo immatricolato pagava la «rovinieta», cioè una tariffa legata al tempo: compri un periodo e circoli quanto vuoi al suo interno. Dal 1° ottobre 2026 l’art. 4 comma (1) della legge n. 226/2023 lascia la «rovinieta» soltanto ai veicoli concepiti per il trasporto di persone e a quelli merci con massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate comprese. I veicoli merci oltre 3,5 tonnellate passano, con l’art. 12 comma (1) della stessa legge, al TollRo, una tariffa di transito calcolata moltiplicando una tariffa unitaria per la distanza percorsa sul dominio SETRE Romania. Chi trasporta merci con un veicolo pesante paga quindi in proporzione a quanto viaggia, non a quanto possiede il veicolo.

Le norme descrivono due sistemi informatici distinti. Il sistema elettronico della «rovinieta», abbreviato SER, registra il pagamento della tariffa di utilizzo. Il sistema di telepedaggio stradale della Romania, abbreviato STRR, registra il pagamento del TollRo. La «rovinieta» si compra, secondo l’art. 3 comma (2) delle norme, attraverso le applicazioni informatiche dei distributori, attraverso portali web, compreso il sistema nazionale elettronico di pagamento online, attraverso applicazioni per telefono, attraverso terminali di pagamento e via SMS. Il TollRo si può pagare in tre modi, secondo l’art. 9 comma (3): con un contratto con un fornitore di servizi di telepedaggio, che mette a disposizione un’apparecchiatura di bordo, con un biglietto di percorso oppure con l’applicazione mobile della Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali (CNAIR), che usa la localizzazione satellitare del telefono.

L’applicazione mobile è la parte più insolita della costruzione. Secondo l’art. 12 commi (1)-(3) delle norme, essa gira sul telefono del conducente, segue la posizione via satellite e calcola i chilometri tariffabili, mentre l’art. 12 comma (3) la apre espressamente anche agli utenti stranieri, sebbene l’art. 12 comma (8) della legge l’avesse riservata ai veicoli immatricolati in Romania e avesse lasciato l’estensione alle norme. Gli obblighi posti a carico del conducente sono però reali: l’art. 14 comma (1) gli chiede di attivare la sessione di tariffazione all’inizio dello spostamento, di dichiarare correttamente i dati del veicolo, di tenere sul conto la somma necessaria, di garantire il funzionamento dell’applicazione per tutta la durata del viaggio e di seguire costantemente gli avvisi che essa genera. Se l’avviso compare, l’art. 14 comma (2) lo obbliga a interrompere immediatamente lo spostamento, nel rispetto delle regole di sicurezza della circolazione.

Il biglietto di percorso è la variante per chi non vuole né apparecchiatura di bordo né applicazione. Secondo l’art. 10 comma (2) delle norme si paga in anticipo, non più di 24 ore prima della data e dell’ora di inizio dello spostamento, dà diritto a un transito unico sul percorso punto di origine, punti intermedi, punto di destinazione, e ha una validità di 72 ore dall’ora di partenza stabilita dal richiedente. L’art. 10 comma (3) aggiunge la precisazione che conta nella pratica: alla scadenza delle 72 ore il biglietto perde validità, indipendentemente dal fatto che il percorso sia stato compiuto per intero o in parte.

Per i trasportatori che vogliono un’apparecchiatura di bordo, le norme aprono un mercato che in Romania non esisteva. Il capitolo III, sezione 4, artt. 15-21, disciplina l’autorizzazione dei fornitori di servizi di telepedaggio, cioè delle imprese che emettono le apparecchiature e fatturano il TollRo agli utenti. La CNAIR pubblica una dichiarazione sul dominio SETRE Romania, con l’elenco e la mappa delle tratte tariffate, la procedura di autorizzazione, i requisiti tecnici e finanziari, la griglia delle commissioni e il modello di contratto. L’art. 16 comma (3) pone anche limiti a favore dei fornitori: non si può chiedere loro più di un punto fisico di distribuzione e di incasso sul territorio della Romania, la garanzia finanziaria va dimensionata in proporzione al volume stimato, e la fase di prova e il progetto pilota non possono superare, nel complesso, 6 mesi dal deposito della documentazione completa.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è sul portafoglio e non si può quantificare da questo atto, perché il livello delle tariffe si fissa con un altro decreto, quello previsto all’art. 5 comma (4) della legge per la «rovinieta» e all’art. 12 comma (4) per la tariffa unitaria del TollRo. Quello che si legge direttamente nella legge sono invece i massimali. L’art. 5 comma (2) della legge n. 226/2023 prevede che la «rovinieta» di un giorno non superi il 9% di quella di 12 mesi, quella di 10 giorni non superi il 12%, quella di 30 giorni non superi il 19% e quella di 60 giorni non superi il 30%. Sotto il regime che si chiude, massimali di questo tipo esistevano soltanto per i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate, con l’art. 1 comma (75) dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002, ed erano molto più stretti: 2% per un giorno, 5% per 7 giorni, 10% per 30 giorni. Per le autovetture non esisteva nessun massimale, ma non esisteva neanche la «rovinieta» di un giorno.

Il secondo effetto è la nuova variabile di prezzo. L’art. 6 comma (1) delle norme struttura la tariffa di utilizzo secondo la categoria del veicolo, secondo la classe di emissioni inquinanti o la qualificazione come veicolo elettrico e secondo la durata di utilizzo, che comprende anche la durata di sosta sulla rete. Le categorie dei veicoli per il trasporto di persone sono tre: fino a 9 posti a sedere compreso il conducente, cioè le autovetture, da 10 a 23 posti e oltre 23 posti. La quarta categoria è il veicolo merci fino a 3,5 tonnellate. L’art. 6 comma (2) risolve un problema che la legge aveva lasciato aperto: i veicoli elettrici si identificano dalla voce P.3 della carta di circolazione, si registrano nel SER con l’indicazione «ELECTRIC» e non ricadono nella classificazione automatica nella classe Euro 0 che l’art. 6 comma (3) della legge prevede per i veicoli senza dati di emissione.

Il terzo effetto riguarda la sanzione pecuniaria. L’art. 18 comma (2) della legge n. 226/2023 la lega al prezzo: tra il doppio della «rovinieta» di 12 mesi e il quadruplo della «rovinieta» di 12 mesi, aggiornata ogni anno con l’indice dei prezzi al consumo. L’allegato n. 2 all’Ordinanza del Governo n. 15/2002, nella versione data dalla legge n. 241/2022, prevedeva somme fisse, da 275 a 550 lei per le autovetture e da 5.950 a 11.900 lei per i veicoli merci oltre 12 tonnellate con almeno 4 assi. Dal 1° ottobre la sanzione sale automaticamente con la tariffa e con l’inflazione, senza che serva più una modifica di legge.

Al TollRo le cifre sono di un altro ordine. L’art. 19 comma (5) della legge fissa il TollRo dovuto al valore calcolato sulla distanza percorsa oppure, se la distanza non si può stabilire, a 2.000 lei, somma che si applica una volta sola in un intervallo di 12 ore. La sanzione pecuniaria, secondo l’art. 19 comma (17), va da 10 a 20 volte il TollRo dovuto quando la distanza si può stabilire, e a 5.000 lei quando non si può. Un veicolo pesante colto senza pagamento su una tratta dove la distanza non si può ricostruire arriva quindi a 7.000 lei, TollRo più sanzione, per un unico accertamento.

Il quarto effetto è procedurale e favorevole al conducente. L’art. 36 comma (1) e l’art. 37 comma (1) delle norme introducono due documenti che non sono verbali: la lettera di informazione, spedita per posta con avviso di ricevimento al detentore di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea, e l’avviso di pagamento, consegnato sul posto al controllo con fermo del veicolo. L’art. 38 dice espressamente che nessuno dei due costituisce verbale di accertamento e di sanzione dell’illecito amministrativo e non ne produce gli effetti. L’art. 19 commi (14) e (15) della legge chiudono il cerchio: il pagamento entro 72 ore dal ricevimento della lettera pone fine al mancato pagamento e a qualsiasi sanzione successiva.

Il quinto effetto riguarda il denaro già pagato. L’art. 39 comma (1) delle norme mantiene valide le «roviniete» emesse sotto l’Ordinanza del Governo n. 15/2002 per i veicoli che restano nel regime della «rovinieta», cioè trasporto di persone e merci fino a 3,5 tonnellate, fino alla fine del periodo pagato. Per tutte le altre, cioè per i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate, e per i pedaggi dei ponti, l’art. 39 comma (2) mette il punto al 1° ottobre 2026. La restituzione si calcola con la formula scritta all’art. 39 comma (6), S uguale a T moltiplicato per Zn diviso Zt, dove T è la tariffa pagata IVA compresa, Zn è il numero di giorni tra il 1° ottobre 2026 e la scadenza della validità, entrambi compresi, e Zt è il numero totale di giorni del periodo.

Gli effetti decorrono da momenti diversi, e la distinzione merita di essere tenuta a mente. Il decreto entra in vigore alla data della pubblicazione, secondo l’art. 4, quindi il 30 settembre 2026. L’abrogazione del Decreto n. 1.463/2018 opera dal 1° ottobre 2026, secondo l’art. 3. Il regime di tariffe che le norme mettono in pratica inizia anch’esso il 1° ottobre 2026, data alla quale l’art. 29 comma (1) della legge n. 226/2023 è stato prorogato dall’art. III comma (1) della legge n. 103/2026.

Che cosa cambia rispetto a prima

Le regole che si chiudono sono le Norme metodologiche approvate con il Decreto del ministro dei trasporti n. 1.463/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 881 del 18 ottobre 2018 ed entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, secondo l’art. 2 di quel decreto. Hanno retto 2.875 giorni. Esse applicavano l’Ordinanza del Governo n. 15/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 82 del 1° febbraio 2002, che si abroga il 1° ottobre 2026, dopo 9.008 giorni, cioè dopo 24 anni e 8 mesi. Il decreto del 2018 è stato modificato nel frattempo, quindi la versione pubblicata allora non è la versione dell’ultimo giorno; i confronti che seguono si fanno perciò con il testo del 2018 e con la versione attuale dell’ordinanza, verificate entrambe alla fonte.

La prima differenza è l’elenco dei periodi. L’art. 5 comma (1) delle norme del 2018 e l’art. 1 comma (7) dell’ordinanza ancora in vigore prevedevano un giorno, 7 giorni, 30 giorni, 90 giorni e 12 mesi. L’art. 7 comma (1) delle norme nuove prevede un giorno, 10 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 12 mesi. Il periodo di 7 giorni si allunga a 10, mentre quello di 90 giorni si accorcia a 60. Per chi comprava la «rovinieta» ogni trimestre, quell’opzione sparisce e va sostituita con due acquisti da 30 giorni oppure con uno da 60 più uno da 30.

La seconda differenza è la soglia di ingresso per le autovetture. Nell’allegato n. 1 all’Ordinanza del Governo n. 15/2002, modificata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2017, la casella di un giorno è segnata con un trattino per le autovetture e per i veicoli merci fino a 3,5 tonnellate, e l’art. 1 comma (71) dell’ordinanza dice perché: per questi la durata minima per la quale si può pagare la tariffa è di 7 giorni. Le norme nuove non hanno più questa restrizione, e l’art. 8 comma (17) lett. a) va oltre e consente l’emissione via SMS della «rovinieta» di un giorno e di 10 giorni per le autovetture e per i veicoli merci fino a 3,5 tonnellate. Per i veicoli destinati al trasporto di persone da 10 a 23 posti, l’SMS copre soltanto il periodo di un giorno.

La terza differenza è il criterio di prezzo. L’art. 4 comma (1) delle norme del 2018 strutturava la tariffa secondo il numero di assi per i veicoli oltre 12 tonnellate, secondo la massa massima autorizzata per quelli più leggeri e secondo il numero di posti a sedere per i veicoli destinati al trasporto di persone. La classe di emissioni inquinanti non compariva né nelle norme del 2018 né nell’allegato n. 1 all’ordinanza. L’art. 6 comma (1) lett. b) delle norme nuove la mette nel calcolo, e per il TollRo l’art. 9 comma (1) lett. c) rinvia all’allegato del Decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 1.925/2025 per la classificazione. Il massimale di differenza è nella legge: l’art. 12 comma (6) della legge n. 226/2023 dice che la tariffa unitaria per un veicolo non può superare di più del 100% la tariffa per il veicolo equivalente che rispetta gli standard di emissione Euro più severi.

La quarta differenza, la meno discussa, è la sparizione del pedaggio del ponte. L’art. 7 delle norme del 2018 strutturava la tariffa di transito secondo il numero di assi, la massa o il numero di posti e secondo il numero di transiti, e l’allegato n. 3 all’Ordinanza del Governo n. 15/2002 elenca i tre luoghi in cui veniva riscossa: il ponte sul Danubio tra Giurgiu e Ruse, soltanto nel senso Giurgiu-Ruse, il ponte tra Giurgeni e Vadu Oii sulla DN 2A e i ponti tra Fetești e Cernavodă sull’A2. L’art. 39 comma (2) delle norme nuove dichiara che i pedaggi emessi cessano di essere validi a partire dal 1° ottobre 2026, e le norme non contengono nessuna procedura per una tariffa di transito sui ponti. L’art. 3 comma (2) della legge n. 226/2023 consente, è vero, l’applicazione di una tariffa di transito soltanto per ponti, gallerie e passi di montagna, ma l’art. 2 lett. r) della stessa legge definisce la tariffa di transito come somma dovuta in funzione della distanza percorsa, e la legge non dice con quale atto si fisserebbe il livello di una tariffa di ponte. In mancanza di una disciplina di questo tipo, il transito dei ponti di Fetești e di Giurgeni resta, dal 1° ottobre 2026, senza una tariffa propria.

Insieme al pedaggio sparisce anche un’esenzione di cui godeva la gente della zona. L’art. 3 comma (11) lett. b) dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002 esentava dal pagamento della tariffa di transito le autovetture delle persone fisiche che hanno il domicilio da una parte del ponte, della galleria o del passo e il luogo di lavoro oppure un terreno agricolo di proprietà dall’altra parte, mentre l’art. 18 commi (3)-(6) delle norme del 2018 descriveva la documentazione necessaria e dava all’esenzione una validità di 6 mesi al massimo. L’esenzione non si ritrova più nella legge n. 226/2023, ma non c’è più nemmeno l’obbligo da cui esentava.

La quinta differenza è la parte completamente nuova. Le norme del 2018 non conoscevano l’apparecchiatura di bordo, i fornitori di servizi di telepedaggio, l’elenco delle apparecchiature invalidate, il biglietto di percorso o l’applicazione mobile con localizzazione satellitare. Il capitolo III delle norme nuove, artt. 9-25, li introduce tutti, su 6 pagine di Gazzetta. Gli artt. 22-25 disciplinano l’associazione dell’apparecchiatura a un solo veicolo, il divieto di spostarla su un altro veicolo senza notifica, l’invalidazione in caso di furto o di perdita e la responsabilità dell’utente per il TollRo relativo all’uso non autorizzato fino al momento della notifica.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La «rovinieta» di un giorno arriva anche alle autovetture. Chi attraversa la Romania una volta sola o esce per un solo giorno su una strada nazionale non è più obbligato a comprare 7 giorni, come gli chiedeva l’art. 1 comma (71) dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002. E via SMS si possono prendere un giorno e 10 giorni, secondo l’art. 8 comma (17) lett. a).
  • I veicoli elettrici non rischiano più la tariffa dell’Euro 0. L’art. 6 comma (2) li identifica dalla fonte di energia indicata nella carta di circolazione e li registra con l’indicazione «ELECTRIC», sottraendoli alla regola dell’art. 6 comma (3) della legge, che manda nella classe Euro 0 qualsiasi veicolo senza dati di emissione.
  • La classificazione sbagliata in una classe di emissioni si corregge senza costi. L’art. 26 comma (10) consente la correzione della classe sulla base della carta d’identità del veicolo, anche quando l’Euro 0 è derivato dalla mancanza di dati presso il Registro Automobilistico Romeno, e l’art. 29 comma (3) prevede che in questo caso i costi di bonifico e la commissione non si deducano dalla differenza restituita.
  • Il guasto del sistema non lo paga l’utente. L’art. 9 comma (4) dice che, in caso di malfunzionamento dello STRR o dei mezzi automatici di controllo, i veicoli con apparecchiatura attiva, sessione attiva nell’applicazione o biglietto valido non vengono registrati come inadempienti, e il TollRo si determina più tardi, senza spese aggiuntive.
  • Il pagamento sul posto toglie di mezzo l’illecito. L’art. 37 comma (2) consente di pagare il TollRo dovuto sul posto, con carta bancaria, sul conto indicato nell’avviso di pagamento, e l’art. 19 comma (15) della legge prevede che il pagamento ponga fine al mancato pagamento e a qualsiasi sanzione successiva.
  • La CNAIR è obbligata a pubblicare le cifre ogni mese. L’art. 39 comma (10) le chiede di mettere sul sito, ogni mese, il numero delle richieste di restituzione registrate e definite, il numero delle lettere di informazione e degli avvisi di pagamento, la disponibilità dello STRR e dell’applicazione mobile con gli intervalli di indisponibilità, il numero dei fornitori autorizzati e le somme incassate, per categorie di veicoli e classi di emissioni.
  • I fornitori di servizi sono protetti da requisiti sproporzionati. L’art. 16 comma (3) vieta di pretendere più di un punto fisico sul territorio della Romania, chiede una garanzia proporzionata al volume stimato, limita la fase di prova e il progetto pilota a 6 mesi nel complesso e obbliga a motivare le decisioni di rigetto, di sospensione o di revoca dell’autorizzazione.

Che cosa resta un problema

  • Un giorno dalla pubblicazione all’applicazione. I distributori, i trasportatori e i fornitori di servizi hanno ricevuto le regole il 30 settembre per un regime che inizia il 1° ottobre. L’art. 39 comma (11) riconosce implicitamente il problema: le vecchie convenzioni dei distributori restano valide fino alla stipula di quelle nuove, ma non oltre 90 giorni.
  • Nessun fornitore di servizi può essere autorizzato in tempo. L’autorizzazione richiede la dichiarazione sul dominio SETRE Romania, pubblicata dalla CNAIR sulla base di queste norme, poi una fase di prova e un progetto pilota fino a 6 mesi nel complesso, secondo l’art. 16 comma (3) lett. c). Al 1° ottobre 2026 un veicolo pesante straniero ha in pratica soltanto il biglietto di percorso o l’applicazione mobile.
  • Il biglietto di percorso si perde a 72 ore, senza restituzione. L’art. 10 comma (3) lo dichiara scaduto indipendentemente dal fatto che il percorso sia stato compiuto per intero o in parte, e l’art. 31 comma (1) elenca soltanto tre casi di restituzione, nessuno dei quali copre il ritardo per motivi estranei all’utente.
  • L’applicazione mobile sposta il rischio sul conducente. L’art. 14 comma (1) lett. d) ed e) gli chiedono di garantire il funzionamento dell’applicazione per tutta la durata del viaggio e di seguire costantemente gli avvisi, e l’art. 14 comma (2) lo obbliga a interrompere immediatamente lo spostamento al primo avviso. Una batteria scarica o una perdita di segnale diventano così un problema suo.
  • Il denaro delle «roviniete» rimaste senza oggetto torna tardi. L’art. 39 comma (5) dà alla CNAIR fino a 90 giorni per mettere in funzione l’applicazione di presentazione delle richieste, e l’art. 39 comma (6) altri 90 giorni lavorativi per il pagamento. Sommati, i due termini superano i 7 mesi dal 1° ottobre 2026.
  • Le restituzioni si tagliano con costi e commissioni. L’art. 27 comma (5), l’art. 28 comma (2), l’art. 29 comma (1), l’art. 31 comma (2) e l’art. 39 comma (6) prevedono tutti la deduzione dei costi di bonifico e della commissione, più la condizione che la somma spettante superi questi costi. Sulle somme piccole la restituzione non si fa affatto.
  • Il livello delle tariffe non si ricava da questo atto. Quanto costa effettivamente una «rovinieta» di un giorno o un chilometro di TollRo si fissa con i decreti previsti all’art. 5 comma (4) e all’art. 12 comma (4) della legge, quindi chi legge le norme non può calcolare nulla.

Consigli pratici

  1. Verificate che tipo di veicolo guidate, non che cosa pagavate finora. La linea di demarcazione è la massa massima autorizzata di 3,5 tonnellate per i veicoli merci. Al di sotto, e per qualsiasi veicolo destinato al trasporto di persone, resta la «rovinieta». Al di sopra si paga il TollRo al chilometro, mentre la vecchia «rovinieta» perde validità il 1° ottobre 2026, secondo l’art. 39 comma (2) delle norme.
  2. Se avete una «rovinieta» di veicolo pesante comprata per 12 mesi, chiedete la restituzione. La formula dell’art. 39 comma (6) è S uguale a T moltiplicato per Zn diviso Zt. Per una «rovinieta» di 12 mesi comprata il 1° marzo 2026, Zn è 151, cioè i giorni dal 1° ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 compresi, e Zt è 365, quindi si restituisce il 41,4% della tariffa pagata. La richiesta si presenta nell’applicazione che la CNAIR mette in funzione, ma una richiesta scritta depositata prima si registra automaticamente alla data della messa in funzione.
  3. Allo sportello, leggete la targa sulla ricevuta prima di andarvene. L’art. 26 comma (1) vi dà 60 minuti dal momento dell’emissione per chiedere la correzione allo stesso punto di vendita, e l’art. 26 comma (3) lo stesso termine se avete sbagliato da soli a un terminale. Dopo i 60 minuti la strada passa per la CNAIR, con un’attesa di 7 giorni lavorativi al massimo e con la «rovinieta» considerata non valida fino alla conferma scritta, secondo l’art. 26 comma (9).
  4. Verificate la classe di emissioni registrata, soprattutto se avete un’auto più vecchia. Se nel SER compare Euro 0 per mancanza di dati presso il Registro Automobilistico Romeno, l’art. 26 comma (10) consente la correzione sulla base della carta d’identità del veicolo, e la differenza di tariffa si restituisce senza dedurre i costi di bonifico, secondo l’art. 29 comma (3).
  5. Sui veicoli pesanti scegliete la modalità di pagamento prima di partire, non alla frontiera. Il biglietto di percorso si compra non più di 24 ore prima dell’ora di partenza che dichiarate e dura 72 ore, secondo l’art. 10 comma (2). Se il viaggio può superare le 72 ore, l’applicazione mobile è la variante che non scade, ma richiede che il telefono funzioni per tutto il tragitto.
  6. Dichiarate correttamente la configurazione del complesso. L’art. 9 comma (6) stabilisce la categoria secondo la massa massima autorizzata del complesso, calcolata come somma delle masse indicate nei documenti dell’autoveicolo e dei veicoli rimorchiati, e l’utente risponde della correttezza dei dati dichiarati, a prescindere dalla modalità di pagamento.
  7. Non ignorate una lettera di informazione arrivata per posta. Il pagamento entro 72 ore dal ricevimento chiude il caso, secondo l’art. 19 commi (14) e (15) della legge. Se il termine passa, segue il verbale con la sanzione dell’art. 19 comma (17), cioè da 10 a 20 volte il TollRo dovuto oppure 5.000 lei quando la distanza non si può stabilire.
  8. Conservate il documento che attesta il pagamento, non solo la prova di pagamento. L’art. 8 comma (1) elenca due documenti distinti: il documento fiscale che attesta il pagamento della somma e il documento con le informazioni registrate nella banca dati del SER. Il secondo è quello che dimostra che la «rovinieta» esiste, e allo sportello viene rilasciato in due copie, di cui quella del cliente resta a voi.
  9. Se vendete il veicolo o lo immatricolate in un altro Paese, spostate la «rovinieta». L’art. 32 comma (3) mantiene la validità soltanto se chiedete per scritto alla CNAIR il cambio della targa, con la nuova carta di circolazione e, se è il caso, il contratto di compravendita. Il termine di definizione è di 7 giorni lavorativi al massimo, e fino alla conferma la «rovinieta» non è valida sulla targa nuova.

Domande frequenti

La «rovinieta» che ho adesso è ancora valida dopo il 1° ottobre 2026?
Dipende dal veicolo. Per i veicoli destinati al trasporto di persone e per quelli merci fino a 3,5 tonnellate, l’art. 39 comma (1) delle norme mantiene la validità fino alla fine del periodo pagato. Per i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate, l’art. 39 comma (2) la chiude il 1° ottobre 2026, con diritto a una restituzione proporzionale.
Perché non pago più la «rovinieta» con il veicolo oltre 3,5 tonnellate?
Perché l’art. 12 comma (1) della legge n. 226/2023 lo fa passare al TollRo, una tariffa calcolata sui chilometri percorsi sul dominio SETRE Romania, al posto di una tariffa a periodo. Non è un’esenzione, ma un altro modo di calcolo, e l’art. 3 comma (1) della legge vieta di riscuotere contemporaneamente la tariffa di utilizzo e quella di transito per la stessa tratta.
Quanto costa la nuova «rovinieta»?
Il Decreto n. 922/2026 non contiene tariffe. Il livello della «rovinieta» si approva con il decreto previsto all’art. 5 comma (4) della legge, e la tariffa unitaria del TollRo con quello previsto all’art. 12 comma (4). La legge pone soltanto massimali rapportati alla tariffa di 12 mesi: 9% per un giorno, 12% per 10 giorni, 19% per 30 giorni e 30% per 60 giorni.
Posso comprare una «rovinieta» di un giorno per l’autovettura?
Sì, dal 1° ottobre 2026. L’art. 7 comma (1) delle norme include il periodo di un giorno senza nessuna restrizione di categoria, e l’art. 8 comma (17) lett. a) consente l’emissione via SMS della «rovinieta» di un giorno e di 10 giorni per le autovetture e per i veicoli merci fino a 3,5 tonnellate immatricolati in Romania.
Ho dimenticato di comprare la «rovinieta» e ho già circolato. Che faccio?
Per i veicoli immatricolati in Romania, l’art. 7 comma (2) consente di pagare la «rovinieta» per il giorno in corso entro le ore 24:00 del giorno successivo. L’art. 7 comma (5) precisa che, se il pagamento avviene il giorno successivo, la data di inizio registrata nel SER è il giorno precedente, con validità dalle ore 0:00. L’opzione non si esercita via SMS, secondo l’art. 7 comma (6).
Si paga ancora il transito del ponte di Fetești o di Giurgeni?
I pedaggi emessi perdono validità il 1° ottobre 2026, secondo l’art. 39 comma (2) delle norme, e le norme non contengono nessuna procedura per una tariffa di transito sui ponti. La legge n. 226/2023 consente all’art. 3 comma (2) una tariffa di questo tipo, ma non prevede con quale atto se ne fissi il livello. Fino a una nuova disciplina, i transiti non hanno una tariffa propria.
Come paga il TollRo un trasportatore?
In tre modi, secondo l’art. 9 comma (3): con un contratto con un fornitore di servizi di telepedaggio, che gli dà un’apparecchiatura di bordo, con un biglietto di percorso comprato non più di 24 ore prima della partenza e valido 72 ore per un transito unico, oppure con l’applicazione mobile della CNAIR, che misura la distanza tramite localizzazione satellitare.
Che cosa accade se l’apparecchiatura di bordo si guasta durante il viaggio?
L’art. 24 comma (1) vieta di proseguire lo spostamento sul dominio SETRE Romania con un’apparecchiatura difettosa. L’art. 24 comma (5) dice che il viaggio può continuare soltanto dopo l’attivazione di un’altra apparecchiatura, l’acquisto di un biglietto di percorso o l’uso dell’applicazione mobile della CNAIR.
I veicoli storici sono ancora esentati?
No. L’art. 29 comma (3) della legge n. 226/2023 prevede che, alla data di entrata in vigore della legge, l’esenzione dei veicoli storici stabilita dall’Ordinanza del Governo n. 15/2002 cessi, e la CNAIR li elimini automaticamente dalla banca dati dei veicoli esentati. L’elenco delle esenzioni dell’art. 9 comma (1) della legge nuova non li comprende più.
Chi controlla e come?
L’art. 33 delle norme elenca due mezzi tecnici: terminali di interrogazione delle banche dati SER e STRR e sistemi di telecamere, fisse o mobili, che leggono la targa e interrogano automaticamente le banche dati. Il controllo con terminale è svolto dagli ispettori dell’Ispettorato di Stato per il controllo del trasporto stradale, dagli agenti della polizia stradale, dal personale della CNAIR nei punti di frontiera e dalla polizia di frontiera, secondo l’art. 18 comma (4) e l’art. 19 comma (2) della legge.

Analisi della redazione

Le norme sono, come testo, migliori di quanto ci si aspetterebbe da un atto pubblicato nell’ultimo giorno utile. I rinvii interni si chiudono: l’art. 26 comma (4) lett. a) cita i punti (vi) e (viii) dell’art. 8 comma (1) lett. b) e li identifica con precisione, la classe di emissioni e la categoria del veicolo; l’art. 11 comma (2) chiede al richiedente proprio i dati che soltanto lui può fornire, non anche quelli generati dal sistema; l’art. 41 esclude dall’applicazione esattamente le cinque disposizioni che presuppongono un pagamento, là dove il pagamento non esiste. L’aritmetica dei periodi di validità si verifica riga per riga, e l’art. 6 comma (2) risolve un problema che la legge aveva lasciato aperto, la classificazione automatica dei veicoli elettrici nella classe Euro 0. Il problema di questo atto non è come è scritto. È quando è uscito.

Il calendario dice tutto. La legge n. 226/2023 è stata pubblicata il 18 luglio 2023 e, all’art. 25, si è fissata da sé i termini per la normativa secondaria: 1° gennaio 2025 per il decreto congiunto sulle esenzioni e 31 marzo 2025 per le norme metodologiche. Le norme sono uscite il 30 settembre 2026, cioè 548 giorni dopo il proprio termine. Il decreto congiunto è uscito lo stesso giorno, con 637 giorni di ritardo. Nel frattempo la data di applicazione è stata rinviata due volte, con l’Ordinanza del Governo n. 14/2025 e con l’art. III comma (1) della legge n. 103/2026, di 273 giorni in tutto rispetto al 1° gennaio 2026. La legge n. 103/2026, che ha spostato il termine al 1° ottobre, è stata pubblicata il 24 giugno 2026. Da allora alla pubblicazione delle norme sono passati 98 giorni, e le norme sono uscite nel 98° giorno.

Una conseguenza di questo calendario non si vede leggendo il decreto, ma emerge dalla sua combinazione con la legge. L’art. 29 comma (2) della legge n. 226/2023, prorogato dalla stessa legge n. 103/2026, consente il pagamento e l’emissione della «rovinieta» non più di 30 giorni prima del 1° ottobre 2026, quindi dal 1° settembre 2026. Quella finestra è rimasta aperta 29 giorni senza norme metodologiche: in quei 29 giorni nessuno sapeva quali dati si registrano nel SER, quale documento viene rilasciato, come si corregge un errore e che cosa accade alla «rovinieta» vecchia. La legge ha dato un diritto il 1° settembre, e il modo di esercitarlo è uscito il 30 settembre.

La seconda osservazione riguarda il mercato che le norme aprono e che non possono popolare in tempo. Gli artt. 15 e 16 costruiscono un percorso di autorizzazione dei fornitori di servizi di telepedaggio, percorso che parte dalla pubblicazione da parte della CNAIR della dichiarazione sul dominio SETRE Romania, documento che si redige sulla base di queste norme, e continua con una fase di prova e un progetto pilota fino a 6 mesi nel complesso dal deposito della documentazione completa, secondo l’art. 16 comma (3) lett. c). L’aritmetica è semplice: al 1° ottobre 2026 non può esistere nessun fornitore autorizzato. Per i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate restano, nel primo mese, il biglietto di percorso, con le sue 72 ore, e l’applicazione mobile della CNAIR, che l’art. 12 comma (3) delle norme apre anche agli utenti stranieri, estendendo quanto la legge aveva riservato ai veicoli romeni. Un trasportatore internazionale che attraversa la Romania più volte al mese comprerà quindi biglietto dopo biglietto, uno per ogni transito, oppure installerà l’applicazione della CNAIR sul telefono di ogni conducente.

La terza osservazione riguarda il rapporto tra i termini che l’atto impone al cittadino e quelli che l’amministrazione concede a sé stessa. L’utente ha 60 minuti per accorgersi di un errore di battitura allo sportello, 72 ore per pagare dopo una lettera di informazione e l’obbligo di seguire costantemente gli avvisi dell’applicazione mobile. La CNAIR ha 5 giorni lavorativi per registrare un’esenzione, 7 giorni lavorativi per una correzione di targa, 45 giorni lavorativi per le restituzioni ordinarie dell’art. 30 comma (1), 90 giorni per costruire l’applicazione di restituzione delle «roviniete» vecchie e altri 90 giorni lavorativi per pagare attraverso essa. Gli ultimi due termini si sommano: un trasportatore che ha comprato una «rovinieta» di 12 mesi in primavera e la perde il 1° ottobre può attendere il denaro fino al maggio 2027, mentre paga il TollRo su ogni chilometro dal 1° ottobre.

La quarta osservazione riguarda una tariffa che sparisce senza essere sostituita. Il pedaggio del ponte, riscosso sui tre transiti dell’allegato n. 3 all’Ordinanza del Governo n. 15/2002, cessa di essere valido il 1° ottobre 2026 per effetto dell’art. 39 comma (2) delle norme. La legge n. 226/2023 consente all’art. 3 comma (2) una tariffa di transito per ponti, gallerie e passi di montagna, ma la definisce all’art. 2 lett. r) come somma dovuta in funzione della distanza percorsa e non dice con quale atto se ne fissi il livello. Non è un errore di questo decreto, che non poteva disciplinare una tariffa senza fondamento e senza livello. È una conseguenza della legge che il decreto applica, e l’effetto pratico è che due transiti sul Danubio restano, da domani, senza tariffa.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La normativa secondaria dovrebbe uscire insieme alla proroga, non alla fine di essa. Ciascuno dei due rinvii è stato deciso con settimane di anticipo rispetto al termine, e le norme sono uscite comunque nell’ultimo giorno. Se le norme fossero state pubblicate il 24 giugno 2026, insieme alla legge n. 103/2026, i distributori, i trasportatori e i candidati alla qualità di fornitore di servizi avrebbero avuto 98 giorni di preparazione invece di uno.
  • La finestra di acquisto anticipato dovrebbe aprirsi soltanto dopo la pubblicazione delle norme. L’art. 29 comma (2) della legge ha consentito l’acquisto della «rovinieta» dal 1° settembre 2026, e le regole sono uscite il 30 settembre. Una condizione espressa, del tipo «non prima di 30 giorni dalla pubblicazione delle norme metodologiche», avrebbe eliminato quei 29 giorni di vuoto.
  • Il biglietto di percorso dovrebbe avere un caso di restituzione per il ritardo non imputabile. L’art. 31 comma (1) copre soltanto tre situazioni, e l’art. 10 comma (3) dichiara il biglietto scaduto dopo 72 ore, anche se il percorso non è stato compiuto. Una coda alla frontiera o un guasto del veicolo trasformano una tariffa pagata in denaro perduto, sebbene l’art. 9 comma (4) risolva già, a favore dell’utente, il caso simmetrico del guasto di sistema.
  • I termini di restituzione dovrebbero essere portati allo stesso ordine di grandezza di quelli di pagamento. L’utente paga in anticipo, mentre l’art. 39 commi (5) e (6) danno all’amministrazione 90 giorni per l’applicazione più 90 giorni lavorativi per il pagamento. Un termine unico di 45 giorni lavorativi, quello dell’art. 30 comma (1), applicato anche alle restituzioni transitorie, accorcerebbe l’attesa di alcuni mesi senza cambiare nessun’altra regola.
  • L’obbligo di seguire costantemente gli avvisi dell’applicazione mobile dovrebbe essere sostituito da un obbligo del sistema. L’art. 14 comma (1) lett. e) e comma (2) chiedono al conducente un’attenzione continua al telefono durante la guida e l’arresto immediato al primo avviso, cosa che entra in tensione con le regole di sicurezza della circolazione. Una soluzione che conserva l’effetto, senza il rischio, sarebbe che la sessione di tariffazione continui ad accumulare il debito anche senza connessione e che l’utente sia tenuto soltanto al pagamento successivo, come già accade nel caso di malfunzionamento dell’art. 9 comma (4).
  • La tariffa di transito per i ponti dovrebbe essere chiarita nella legge. L’art. 3 comma (2) della legge n. 226/2023 la consente, ma la definizione dell’art. 2 lett. r) la lega alla distanza e nessuna disposizione dice con quale atto si approvi il livello. O si rinuncia espressamente a essa, o la legge riceve un fondamento esplicito, per non lasciare un permesso senza meccanismo.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 832 del 30 settembre 2026, pagine 2-16 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.