In breve
- Le autostrade, le ferrovie e la metropolitana si autorizzano da ora su tre moduli standardizzati, approvati con decreto congiunto, obbligatori e trasmessi su carta. Il Decreto del ministro dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione n. 1.095/2026 e quello del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, n. 884/2026 approvano il modello e il contenuto delle domande presentate per i permessi che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rilascia attraverso la direzione competente: il permesso di costruire o di demolizione, il permesso di modifica e il permesso di regolarizzazione. È uno dei primi pezzi di applicazione della legge n. 169/2026, il Codice del governo del territorio, dell’urbanistica e dell’edilizia.
- Chi è interessato. I beneficiari dei lavori di infrastruttura di trasporto di interesse nazionale e dei lavori di metropolitana gestiti dalla Società di Trasporto con la Metropolitana di Bucarest «Metrorex» S.A. Secondo l’art. 329 commi (1) e (2) del Codice, l’autorizzazione di questi lavori è di competenza dell’autorità centrale nel settore dei trasporti, su richiesta delle unità subordinate al ministero o sotto la sua autorità, oppure delle autorità dell’amministrazione pubblica locale. Il pubblico reale del decreto si conta quindi in decine di soggetti, non in migliaia.
- Le cifre che contano. Il modulo per il permesso di costruire ha 11 sezioni, un elenco di 23 documenti da allegare, contrassegnati dalla lett. a) alla lett. u) nell’alfabeto romeno, che conta anche le lettere ș e ț, un allegato per gli immobili aggiuntivi, con 6 posizioni predefinite, dall’immobile 2 all’immobile 7, e un allegato tecnico di 13 sezioni. La classe di conseguenze, da CC 1 a CC 4, e i verificatori abilitati per tutti e sei i requisiti fondamentali si compilano nella domanda stessa, al punto 8. L’allegato tecnico è però costruito per gli edifici: i punti 2-9 si compilano soltanto per gli edifici, mentre le due sezioni riservate alle opere di ingegneria, i punti 10 e 11, sono caselle senza alcun campo. Il decreto è stato firmato da entrambi i ministri il 21 settembre 2026 e pubblicato il 30 settembre, con 92 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre 2026, data entro la quale l’art. 578 comma (1) del Codice chiede alle autorità di rivedere i propri regolamenti e le proprie procedure.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 829 del 30 settembre 2026, pagine 6-16
Entrata in vigore: 30 settembre 2026, data della pubblicazione
Un decreto di dieci pagine che porta soltanto tre moduli, senza nessuna regola nuova di sostanza, dice però qualcosa di importante: come sarà, in pratica, l’autorizzazione di un’autostrada sotto il nuovo Codice del governo del territorio. Il Decreto congiunto n. 1.095/884, firmato il 21 settembre 2026 dal ministro dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione e dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ad interim, è stato pubblicato il 30 settembre 2026 e approva il modello e il contenuto delle domande usate nell’attività di autorizzazione dell’esecuzione dei lavori di costruzione per l’infrastruttura di trasporto di interesse nazionale.
Il fondamento è doppio. L’art. 330 comma (1) lett. a) della legge n. 169/2026 chiede espressamente che la forma della domanda per il permesso di costruire o di demolizione dei lavori di infrastruttura di trasporto nazionale sia stabilita con decreto congiunto del ministro responsabile del governo del territorio e di quello responsabile dei trasporti. L’art. 578 comma (2) dello stesso Codice consente al ministero responsabile del governo del territorio di emanare decreti, norme metodologiche, procedure, istruzioni e altri atti di natura tecnica, interpretativa o amministrativa necessari all’applicazione uniforme del Codice.
I tre moduli corrispondono ai tre permessi che il Codice conosce in questo settore. L’allegato n. 1 è la domanda per il permesso di costruire o di demolizione, con due allegati propri: l’allegato n. 1.1, per il caso in cui la domanda riguardi più immobili, e l’allegato n. 1.2, l’allegato tecnico, redatto dal progettista. L’allegato n. 2 è la domanda per il permesso di modifica, previsto all’art. 293 del Codice per i casi in cui emergano modifiche del programma su lavori già autorizzati. L’allegato n. 3 è la domanda per il permesso di regolarizzazione, disciplinato in questo settore all’art. 336 del Codice per le costruzioni eseguite senza permesso o in difformità da esso.
La verifica tecnica si compila nella domanda stessa, al punto 8. Il richiedente contrassegna la classe di conseguenze, da CC 1 a CC 4, e indica i verificatori abilitati per tutti e sei i requisiti fondamentali, ciascuno con il numero di abilitazione e con la relativa relazione: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendio, igiene, salute e ambiente, sicurezza e accessibilità nell’uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico e isolamento termico. La stessa griglia, con le classi di conseguenze e con i sei verificatori, si ripete al punto 7 della domanda di modifica dell’allegato n. 2, mentre al punto 5 della domanda di regolarizzazione dell’allegato n. 3 i sei requisiti ritornano con esperti tecnici al posto dei verificatori, senza la classe di conseguenze.
L’allegato tecnico, redatto dal progettista, comincia con il punto 1, dove si contrassegnano le categorie di lavori: costruzioni nuove, con menzioni separate per le zone di protezione dei monumenti storici e per le zone edificate protette, interventi su costruzioni esistenti, in 16 varianti, dalle riparazioni straordinarie e dal consolidamento alla realizzazione di mansarde e alla demolizione parziale, sistemazioni, in 5 varianti, e opere di ingegneria, in 6 varianti, tra cui l’infrastruttura di trasporto di interesse nazionale. Da lì in avanti l’allegato si divide in due. I punti 2-9 si compilano, secondo la menzione stampata proprio sotto il punto 1, soltanto nel caso degli edifici e degli interventi su edifici esistenti, e per le sistemazioni e le opere di ingegneria solo se queste comprendono anche edifici. I punti 10-13 sono quelli riservati alle sistemazioni e alle opere di ingegneria.
La scheda dell’edificio, punto 4 dell’allegato tecnico, chiede dati che finora nessuno chiedeva in una domanda di autorizzazione: il numero NIS del Registro nazionale delle costruzioni, se l’immobile è già registrato, l’identificativo e-Terra, l’anno di costruzione e quello dell’ultima ristrutturazione, la durata di vita stimata, la classe di rischio sismico, il sistema e il materiale strutturale, il volume costruito, il livello di stabilità all’incendio e il numero massimo di utenti. Il punto 9 dello stesso allegato ha una voce chiamata comunicazione nel Registro nazionale delle costruzioni, con il numero NIS attribuito o confermato, il codice dell’investimento, la data della comunicazione, il numero della transazione e il nome di chi ha effettuato la comunicazione.
La parte riservata alle opere di ingegneria è invece vuota. Il punto 10, i dati caratteristici del sito, e il punto 11, le caratteristiche tecniche e le capacità funzionali specifiche, sono caselle con un titolo e senza alcun campo predefinito. Il punto 12 chiede quattro voci di ambiente e di sicurezza in caso d’incendio, simili a quelle del punto 7, mentre il punto 13 è quello della firma. Per una tratta di autostrada senza edifici, il progettista ha da compilare due caselle libere e quattro voci, mentre per un edificio ha da compilare i punti 2-9, compresa la scheda dell’edificio del punto 4, con 18 righe.
Gli altri due moduli sono più brevi e non hanno allegati propri. La domanda di permesso di modifica, dell’allegato n. 2, ha 10 sezioni e 7 documenti da allegare, dalla lett. a) alla lett. g); al punto 3 si indicano il numero, la data, il termine di validità e l’autorità che ha rilasciato il permesso di costruire che si modifica, mentre al punto 5 si descrivono le modifiche del programma. La domanda di permesso di regolarizzazione, dell’allegato n. 3, ha 8 sezioni e 6 documenti da allegare, dalla lett. a) alla lett. f), e al punto 4 si contrassegna se il lavoro è stato realizzato senza permesso o in difformità da esso. Entrambe chiedono, alla voce dell’immobile, il numero catastale se l’immobile è iscritto in e-Terra, più due caselle da contrassegnare, per l’estratto aggiornato del libro fondiario e per la planimetria di inquadramento nella zona nel sistema di coordinate Stereo 70.
Il decreto dice con chiarezza anche come circolano le carte. L’art. 3 comma (1) dichiara i moduli obbligatori e precisa che possono essere utilizzati sia in formato fisico, su supporto cartaceo, sia in formato digitale. L’art. 3 comma (2) aggiunge però che, per assicurare la continuità dell’attività di rilascio degli atti di autorità e per prevenire l’interruzione dell’attività fino al completamento dell’integrazione tecnica integrale nei sistemi informatici, i moduli sono trasmessi su supporto cartaceo. L’art. 4 protegge le pratiche in corso: le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto si definiscono sulla base dei moduli validi alla data della loro presentazione.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è l’uniformazione. Finora ogni beneficiario di infrastrutture componeva la pratica secondo l’elenco di documenti della legge, e la direzione competente del ministero riceveva domande in forme diverse. Dal 30 settembre 2026 la forma è una sola ed è obbligatoria, secondo l’art. 3 comma (1). L’elenco di 23 documenti del punto 10 dell’allegato n. 1 diventa, in pratica, uno strumento di controllo della completezza: chi non contrassegna una posizione mostra da sé che cosa manca.
Il secondo effetto è la data a partire dalla quale si applica. Il decreto ha, sull’entrata in vigore, un solo articolo, l’art. 5, secondo il quale esso si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I. In mancanza di una data successiva prevista nel testo, un decreto di ministro entra in vigore alla data della pubblicazione, secondo l’art. 12 della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa per l’elaborazione degli atti normativi. La data che separa le pratiche vecchie da quelle nuove, ai sensi dell’art. 4, è dunque il 30 settembre 2026.
Il terzo effetto è di fatto un rinvio. L’art. 3 comma (2) trasforma il formato digitale, consentito dal comma (1), in una possibilità futura: fino al completamento dell’integrazione tecnica integrale nei sistemi informatici, i moduli si trasmettono su carta. Una pratica di autorizzazione per una tratta di autostrada contiene, secondo il punto 10 lett. n) dell’allegato n. 1, il progetto per l’autorizzazione della costruzione in due originali o in uno solo là dove l’autorità può archiviare in forma digitale, più i pareri e gli accordi in una copia ciascuno, più le relazioni di perizia. Il volume resta fisico.
Il quarto effetto riguarda il progettista, non il beneficiario. L’allegato n. 1.2 è redatto dal progettista della documentazione e lo obbliga a dichiarare, su una scheda per ciascun immobile, caratteristiche che finora teneva nella relazione tecnica: la classe di rischio sismico esistente e quella proposta, il sistema e il materiale strutturale, le quote del terreno naturale e sistemato, il livello di stabilità all’incendio. La scheda si firma e si timbra, ai punti 8 e 13.
Il quinto effetto riguarda le regolarizzazioni. Il modulo dell’allegato n. 3 chiede, al punto 5, relazioni di perizia tecnica su ciascuno dei sei requisiti fondamentali, ognuna con il nome dell’esperto e con il numero del certificato, e al punto 6 una relazione sul rispetto delle prescrizioni urbanistiche. L’art. 336 commi (2)-(4) del Codice spiega perché: la perizia è sottoposta all’approvazione del Consiglio tecnico-economico del ministero, mentre la decisione di mantenimento o di demolizione della costruzione si approva con decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento viene dal Codice che il decreto applica. La legge n. 169/2026 ha sostituito il regime di autorizzazione costruito sulla legislazione anteriore in materia di autorizzazione delle costruzioni, e gli artt. 329-336 hanno creato un capitolo distinto per l’infrastruttura di trasporto di interesse nazionale, con un’autorità di autorizzazione propria, un elenco di documenti proprio e un permesso di regolarizzazione proprio. Il decreto di oggi è il primo atto che mette quel capitolo in forma di modulo.
La prima differenza di sostanza è proprio l’esistenza del permesso di regolarizzazione per l’infrastruttura di trasporto. L’art. 301 del Codice lo riserva, nel regime di diritto comune, a un elenco breve e di piccole dimensioni: abitazioni unifamiliari con altezza fino al piano terra o al piano terra più un piano e con superficie costruita complessiva di 150 m² al massimo, annessi delle abitazioni o delle aziende agricole fino a 150 m² e chiusure di balconi senza ampliamento sul demanio pubblico. L’art. 336 apre però una via parallela per i progetti di infrastruttura di trasporto, senza massimale di superficie, condizionata alla perizia tecnica e alla decisione del ministro. L’allegato n. 3 al decreto è il modulo di quella via.
La seconda differenza è la comparsa del Registro nazionale delle costruzioni nel corpo della domanda. Il numero NIS, l’identificativo e-Terra e la voce di comunicazione nel registro, con il numero della transazione, non esistevano nei moduli di autorizzazione usati finora. Essi mostrano la direzione in cui il Codice spinge la procedura, verso un registro unico delle costruzioni interrogabile per via elettronica.
La terza differenza è meno visibile e riguarda chi chiede il permesso. L’art. 248 comma (2) del Codice prevede che, per le opere di ingegneria di interesse pubblico, i permessi di costruire siano rilasciati anche su richiesta di persone diverse dai titolari di diritti reali principali sugli immobili. Il punto 3 dell’allegato n. 1 riflette esattamente questo: il richiedente contrassegna se è titolare del diritto di proprietà, di un altro diritto reale corrispondente alla proprietà pubblica, del diritto di credito o di un altro diritto ai sensi dell’art. 248 comma (2), dell’art. 330 comma (1) lett. b) e dell’art. 332 comma (1). Un costruttore di autostrade può chiedere il permesso senza essere il proprietario del terreno.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’elenco dei documenti è scritto nel modulo, non soltanto nella legge. Il punto 10 dell’allegato n. 1 enumera 23 posizioni, dal certificato di urbanistica al computo estimativo generale, ciascuna con il numero di copie richiesto. Chi compila il modulo vede a prima vista che cosa gli manca.
- Le pratiche in corso non si rifanno. L’art. 4 prevede che le domande presentate prima dell’entrata in vigore si definiscano sulla base dei moduli validi alla data della loro presentazione, quindi nessuno perde una pratica per un cambiamento di forma.
- L’allegato tecnico separa le responsabilità. L’allegato n. 1.2 è redatto dal progettista e da lui firmato, ai punti 8 e 13, il che sposta i dati tecnici in capo a chi li può garantire.
- Il modulo per più immobili è previsto dall’inizio. L’allegato n. 1.1 consente di iscrivere gli immobili dal 2 al 7 in un unico documento, mentre l’allegato tecnico si redige per ciascun immobile separatamente, quindi un corridoio che attraversa più particelle non richiede domande separate.
- La regolarizzazione ha un percorso chiaro. L’allegato n. 3 chiede le perizie sui sei requisiti fondamentali e la relazione urbanistica, esattamente ciò che l’art. 336 commi (2)-(4) del Codice trasmette al Consiglio tecnico-economico del ministero e al decreto del ministro.
Che cosa resta un problema
- Il formato digitale resta sulla carta. L’art. 3 comma (1) lo consente, l’art. 3 comma (2) lo rinvia fino al completamento dell’integrazione tecnica integrale nei sistemi informatici, e il decreto non dice né quando, né chi accerta che l’integrazione sia completa.
- Il modulo chiede dati di un sistema che non è collegato. Il punto 9 dell’allegato tecnico chiede il numero NIS attribuito o confermato, la data della comunicazione e il numero della transazione del Registro nazionale delle costruzioni, cioè esattamente il risultato di un’operazione elettronica, mentre l’art. 3 comma (2) manda la pratica su carta.
- Il fondamento di due dei tre moduli è generale, non speciale. L’art. 330 comma (1) lett. a) del Codice chiede un decreto congiunto soltanto per la domanda di permesso di costruire o di demolizione. Per la domanda di modifica e per quella di regolarizzazione il fondamento resta l’art. 578 comma (2), che parla di atti di natura tecnica, interpretativa o amministrativa.
- Le sezioni per le opere di ingegneria sono caselle vuote. I punti 10 e 11 dell’allegato tecnico, i soli che si compilano per un’autostrada senza edifici, hanno un titolo e nessun campo predefinito, mentre i punti 2-9, per gli edifici, chiedono fino a 18 righe di caratteristiche. Il modulo dichiarato obbligatorio non prescrive nulla di preciso proprio per la categoria di lavori per la quale è stato fatto.
- Gli allegati sono riprodotti in facsimile. La menzione dell’art. 2 del decreto mostra che i tre moduli compaiono in Gazzetta come immagine di documento, cosa utile per la fedeltà, ma che non aiuta la compilazione elettronica che l’art. 3 comma (1) consente in linea di principio.
- Un rinvio sbagliato nel modulo di regolarizzazione. La dichiarazione sotto la propria responsabilità dell’allegato n. 3 invoca l’art. 301 del Codice, cioè il regime di diritto comune, che esclude proprio i lavori per i quali il modulo è fatto. I dettagli sono nella sezione degli errori.
Consigli pratici
- Verificate la data di presentazione prima di rifare una pratica. L’art. 4 mantiene i moduli vecchi per le domande presentate prima dell’entrata in vigore, e il decreto entra in vigore alla data della pubblicazione, il 30 settembre 2026. Una pratica registrata il 29 settembre non si riscrive.
- Compilate un allegato tecnico per ciascun immobile, non uno per tutto il corridoio. Il punto 6 dell’allegato n. 1 lo dice espressamente: per ciascun immobile si compila obbligatoriamente un allegato tecnico, mentre gli altri immobili si iscrivono nell’allegato degli immobili.
- Chiedete per tempo il parere di principio per il patrimonio forestale. Il punto 10 lett. g) lo chiede come documento allegato, e l’art. 331 comma (1) del Codice dà all’autorità per la silvicoltura un termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda accompagnata dalla relazione tecnica e dalla planimetria di ubicazione. Le superfici da 1 ettaro in su si definiscono a livello centrale, quelle più piccole presso le strutture territoriali.
- Se invocate l’accordo tacito per un parere, allegate la dichiarazione. Il punto 10 lett. k) chiede dichiarazioni sotto la propria responsabilità in originale per ciascun parere o accordo per il quale si invoca la concessione tacita. Senza di esse la posizione resta non contrassegnata e la pratica incompleta.
- Per il permesso di modifica, verificate prima il termine di validità di quello iniziale. L’art. 293 comma (3) del Codice consente la richiesta soltanto entro il termine di validità del permesso di costruire, e il punto 3 dell’allegato n. 2 chiede proprio il numero, la data e il termine di validità di quest’ultimo.
- Non iniziate i lavori di modifica prima di presentare la domanda. La dichiarazione del punto 9 dell’allegato n. 2 si rende sotto la sanzione del Codice penale per il falso in dichiarazioni e contiene esattamente l’affermazione che la domanda è stata formulata prima dell’inizio dei lavori di modifica.
- Per la regolarizzazione preparate sei relazioni di perizia, non una. Il punto 5 dell’allegato n. 3 chiede una relazione per ciascun requisito fondamentale, con il nome dell’esperto tecnico e il numero del certificato. L’art. 336 comma (3) del Codice trasmette i risultati all’approvazione del Consiglio tecnico-economico del ministero.
- Inviate la pratica su carta fino a diversa comunicazione. L’art. 3 comma (2) prevede la trasmissione su supporto cartaceo fino al completamento dell’integrazione tecnica nei sistemi informatici, quindi una pratica inviata soltanto per via elettronica rischia di non essere considerata presentata.
Domande frequenti
Questi moduli mi riguardano se mi costruisco una casa?
Da quando sono obbligatori?
Posso presentare la domanda per via elettronica?
Ho una pratica presentata in agosto. Devo rifarla?
Che cos’è il permesso di regolarizzazione dell’allegato n. 3?
Che cosa compila il progettista se il lavoro non ha nessun edificio?
Che cos’è il numero NIS chiesto nell’allegato tecnico?
Posso chiedere il permesso se non sono il proprietario del terreno?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato n. 3, punto 7. La dichiarazione sotto la propria responsabilità, resa sotto la sanzione del Codice penale per il reato di falso in dichiarazioni, afferma che il richiedente ha formulato la domanda «astfel cum stabilește art. 301», cioè che la domanda è stata formulata così come stabilisce quell’articolo. Lo stesso modulo indica però, due volte, un altro fondamento: al punto 2 si chiede il rilascio del permesso di regolarizzazione ai sensi dell’art. 336, e al punto 4 la voce di inquadramento rinvia di nuovo all’art. 336. I due articoli si escludono per ambito di applicazione. L’art. 336 della legge n. 169/2026 disciplina il permesso di regolarizzazione per i progetti relativi all’infrastruttura di trasporto di interesse nazionale, rilasciato dall’autorità centrale nel settore dei trasporti sulla base di perizie tecniche. L’art. 301 comma (2) limita il permesso di regolarizzazione di diritto comune agli edifici con destinazione di abitazione unifamiliare con altezza fino al piano terra o al piano terra più un piano e con superficie costruita complessiva di 150 m² al massimo, agli annessi fino a 150 m² e ai lavori di chiusura dei balconi senza ampliamento sul demanio pubblico, e l’art. 246 comma (5) del Codice lo conferma come regime per determinati tipi di lavori. Un beneficiario che chieda la regolarizzazione di una tratta di autostrada non può dichiarare con verità di avere formulato la domanda ai sensi dell’art. 301, perché quell’articolo non copre il suo lavoro, e la dichiarazione è resa sotto sanzione penale. Il modulo vicino mostra quale fosse il rinvio atteso: nell’allegato n. 2 la dichiarazione equivalente invoca l’art. 293, cioè esattamente l’articolo indicato al punto 4 dello stesso modulo. Verificato nel testo stampato, pagine 15 e 16 della Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 829 del 30 settembre 2026.
Analisi della redazione
Un decreto di moduli è l’atto meno spettacolare che un ministero possa pubblicare e, proprio per questo, è un buon indicatore. La legge n. 169/2026 è entrata in vigore con un capitolo intero sull’autorizzazione dell’infrastruttura di trasporto, e questo decreto è il primo che lo traduce in qualcosa che un beneficiario può compilare. Rispetto a quello che c’era prima, il guadagno è reale: l’elenco dei 23 documenti è ora nel modulo, non soltanto nella legge, e l’allegato tecnico sposta i dati tecnici in capo al progettista, che li firma e li timbra.
L’osservazione che cambia la lettura dell’allegato tecnico emerge dal conteggio dei campi, non dalla lettura dei titoli. Il decreto è fatto per l’infrastruttura di trasporto di interesse nazionale, cioè per opere di ingegneria, la categoria D.1 del punto 1 dell’allegato tecnico. Il dettaglio sta però tutto sul versante degli edifici: i punti 2-9 chiedono superfici, distacchi minimi, rapporto di copertura, indice di utilizzazione e una scheda dell’edificio con 18 righe, dalla classe di rischio sismico al numero massimo di utenti, mentre i punti 10 e 11, i soli che si compilano per un’opera di ingegneria senza edifici, sono caselle con un titolo e senza alcun campo. Un progettista di autostrade ha dunque un modulo obbligatorio che non gli chiede nulla di preciso e uno spazio libero in cui scrivere quello che ritiene necessario. Non è una contraddizione di testo, perché una casella libera si compila comunque, ma è un’assenza di prescrizione proprio là dove il decreto ha il suo oggetto.
La seconda osservazione non si vede leggendo il decreto da cima a fondo ed emerge dalla sovrapposizione di due disposizioni. L’art. 3 comma (2) manda la pratica su carta fino al completamento dell’integrazione tecnica integrale nei sistemi informatici. Il punto 9 dell’allegato tecnico chiede invece il numero NIS attribuito o confermato, la data della comunicazione e il numero della transazione del Registro nazionale delle costruzioni, cioè tre dati che esistono soltanto dopo un’operazione elettronica in un registro. Il modulo presuppone dunque esattamente il sistema che il decreto dichiara non integrato. La tensione non blocca nulla, perché le voci si possono compilare anche dopo un’interrogazione manuale, ma mostra che la parte digitale del Codice è entrata nei moduli prima dell’infrastruttura che la sostiene.
La terza osservazione riguarda il fondamento. L’art. 330 comma (1) lett. a) del Codice chiede un decreto congiunto dei due ministri per un solo modulo, quello della domanda di permesso di costruire o di demolizione. Per gli altri due, la domanda di modifica dell’art. 293 e la domanda di regolarizzazione dell’art. 336, il Codice non prevede nessuna forma standardizzata e nessun decreto. Gli emittenti hanno coperto la differenza con l’art. 578 comma (2), che consente al ministero responsabile del governo del territorio di emanare atti di natura tecnica, interpretativa o amministrativa necessari all’applicazione uniforme del Codice. Un modulo dichiarato obbligatorio all’art. 3 comma (1) è più di un atto tecnico o interpretativo, e l’art. 578 comma (2) parla di un solo ministero, non di un decreto congiunto. La scelta è pratica ed è nell’interesse dei beneficiari, perché un modulo unico è meglio di nessuno, ma sarebbe più solida con un fondamento esplicito nel Codice.
La quarta osservazione riguarda il calendario ed è favorevole. L’art. 578 comma (1) del Codice dà alle autorità centrali e locali tempo fino al 31 dicembre 2026 per rivedere i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento e le proprie procedure operative per l’applicazione del Codice. Il decreto è uscito il 30 settembre 2026, con 92 giorni di anticipo rispetto a quel termine, cosa che, sullo sfondo di altri atti di attuazione pubblicati nell’ultimo giorno utile, merita di essere annotata come eccezione.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il rinvio della dichiarazione dell’allegato n. 3 andrebbe corretto in art. 336. La rettifica è di un carattere ed elimina la situazione in cui un beneficiario di infrastrutture firma, sotto sanzione penale, una dichiarazione riferita a un articolo che non gli si applica. Senza di essa, qualsiasi contestazione sulla forma della domanda ha un argomento gratuito.
- I punti 10 e 11 dell’allegato tecnico dovrebbero ricevere dei campi. Per un’opera di ingegneria i dati che contano sono la lunghezza del tracciato, la larghezza della piattaforma, il numero di strutture e di nodi stradali, la classe tecnica della strada, le sagome e le tratte interessate, e questi esistono già nelle documentazioni tecnico-economiche approvate con decisione del Governo. Riprenderli nel modulo farebbe dell’allegato tecnico uno strumento di verifica anche per i lavori per i quali il decreto è stato emanato, non soltanto per gli edifici che li accompagnano.
- L’art. 3 comma (2) dovrebbe ricevere un criterio di cessazione. La formula «fino al completamento dell’integrazione tecnica integrale nei sistemi informatici» non dice né chi accerta il completamento, né con quale atto, né entro quando. Una data di calendario o il collegamento a un annuncio pubblicato sul sito del ministero trasformerebbe una sospensione senza fine in un termine.
- Il Codice dovrebbe prevedere espressamente la forma standardizzata per le domande di modifica e di regolarizzazione. L’art. 330 comma (1) lett. a) la prevede soltanto per il permesso di costruire o di demolizione. Un’integrazione di una frase, che estenda il decreto congiunto agli artt. 293 e 336, chiuderebbe la discussione sul fondamento senza cambiare nulla di ciò che già si applica.
- Le voci che dipendono dal Registro nazionale delle costruzioni dovrebbero essere segnate come facoltative fino all’integrazione. Il punto 9 dell’allegato tecnico chiede il numero della transazione e la data della comunicazione, dati che non si possono produrre senza accesso al registro. Una menzione del tipo «si compila dopo la messa in funzione della comunicazione elettronica» preverrebbe rigetti per campi non compilabili.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 829 del 30 settembre 2026, pagine 6-16 16 pagine PDF, 315 KB l'atto inizia a pagina 6
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