In breve

  • La Corte costituzionale della Romania ha respinto il ricorso del Presidente della Romania e ha lasciato in piedi la legge che fissa, per il 2026, una quota di 859 orsi bruni al livello di prevenzione e 110 al livello di intervento, ossia 969 esemplari in totale.
  • La decisione è stata adottata a maggioranza di voti, non all’unanimità, e due giudici hanno firmato un’opinione dissenziente nella quale sostengono che la legge è stata approvata senza studi capaci di dimostrare che le misure alternative non funzionano, condizione richiesta dalla direttiva Habitat.
  • La legge introduce anche limiti nuovi: è vietato abbattere le femmine accompagnate da cuccioli di età inferiore a 2 anni ed è vietato il prelievo della quota di prevenzione nei territori in cui la caccia è proibita. Dal 2028 le quote non saranno più stabilite per legge, ma con decreto ministeriale, sulla base dello studio genetico.
Atto: Sentenza CCR n. 733/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 630 del 30 luglio 2026
In vigore dal: 30 luglio 2026

La legge che consente il prelievo di 969 orsi bruni nel 2026 è costituzionale. La Corte costituzionale della Romania ha respinto, in quanto infondato, il ricorso preventivo di legittimità costituzionale presentato dal Presidente della Romania contro la legge di modifica dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 81/2021, con la Decisione n. 733 del 24 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 630 del 30 luglio 2026. È la seconda volta in questa estate che la Corte convalida una legge ambientale contestata, dopo aver stabilito che la legge sulle centrali idroelettriche nelle aree naturali protette è costituzionale.

La posta in gioco è una delle più discusse degli ultimi anni. L’orso bruno è una specie rigorosamente protetta dalla direttiva 92/43/CEE, nota come «direttiva Habitat», e la Romania ospita la popolazione più numerosa dell’Unione europea. I promotori della legge hanno richiamato il fatto che il numero di esemplari ha superato la soglia di 4.000, considerata ottimale dagli specialisti, e che gli incidenti e i danni si sono moltiplicati. Le organizzazioni ambientaliste e il Presidente hanno sostenuto invece che lo Stato non ha dimostrato di avere esaurito le alternative più miti.

La legge è stata approvata dal Senato, in qualità di prima Camera investita, il 18 marzo 2026, e dalla Camera dei Deputati, in qualità di organo decisionale, il 22 aprile 2026. È stata trasmessa alla promulgazione il 4 maggio e il Presidente ha adito la Corte il 21 maggio, entro il termine di 20 giorni previsto dall’art. 77 comma (1) della Costituzione. Al fascicolo sono state depositate anche memorie amicus curiae.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è lo sblocco della promulgazione. Un ricorso respinto significa che il Presidente è obbligato a promulgare la legge, che entra così nel normale circuito di pubblicazione e applicazione. La decisione della Corte è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione.

Il secondo effetto è la cifra vera e propria. Per il 2026 sono approvati 859 esemplari che rappresentano il livello di prevenzione su scala nazionale e 110 esemplari che rappresentano il livello di intervento. La ripartizione della quota di prevenzione per distretti e per fondi venatori avviene secondo l’allegato n. 5, sostituito dall’allegato alla nuova legge.

Il terzo effetto riguarda chi può sparare e in che modo. Gli esemplari della quota di prevenzione possono essere prelevati entro il 31 dicembre 2026 dai cacciatori, sotto il coordinamento del personale tecnico specializzato alle dipendenze del gestore, con i metodi di caccia ammessi dalla legge n. 407/2006. Gli esemplari della quota di intervento possono essere prelevati, sempre entro il 31 dicembre 2026, solo dal personale tecnico specializzato del gestore e solo con i metodi della caccia all’aspetto e alla cerca.

Il quarto effetto è un insieme di regole di selezione, pensate per l’equilibrio tra le età e i sessi e per la tutela degli esemplari dominanti. Nei fondi venatori con un livello di prevenzione di due o tre esemplari deve essere prelevato almeno un esemplare la cui pelliccia non superi i 400 punti C.I.C. In quelli con un livello di quattro o cinque esemplari, almeno due. Se queste condizioni non vengono rispettate, la pelliccia e il cranio sono consegnati alla struttura territoriale della Guardia Forestale Nazionale e diventano proprietà privata dello Stato.

Il quinto effetto riguarda l’orizzonte temporale. Le regole degli articoli da 3^1 a 3^5 si applicano in modo corrispondente anche nel 2027. A partire dal 2028, il numero di esemplari e la ripartizione per distretti e fondi venatori non saranno più stabiliti per legge, ma con decreto del responsabile dell’autorità pubblica centrale competente per la caccia, entro il 15 maggio di ogni anno, sulla base dello studio relativo all’analisi dei campioni genetici.

Il sesto effetto è di precedente. La Corte ha ammesso che la direttiva Habitat può costituire parametro di riferimento nel controllo di costituzionalità, attraverso l’art. 148 della Costituzione, letto in relazione al diritto a un ambiente sano dell’art. 35 e all’obbligo dello Stato di tutelare l’ambiente dell’art. 135 comma (2) lett. e). Ha però ritenuto che la legge superi il test.

Che cosa cambia rispetto a prima

L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 81/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 732 del 26 luglio 2021 e approvata con modifiche dalla legge n. 197/2022, aveva già fissato il meccanismo dei due livelli, di prevenzione e di intervento. La legge convalidata adesso aggiorna le cifre per il 2026 e, aspetto più importante, aggiunge limiti che prima non figuravano nel testo.

Il più evidente è il divieto di prelevare femmine accompagnate da cuccioli di età inferiore a 2 anni. È una regola di conservazione elementare, che mancava nella lettera della legge ed era lasciata alla prassi.

Il secondo limite nuovo vieta il prelievo della quota di prevenzione nei territori in cui la caccia è vietata ai sensi della legge n. 407/2006. Il Presidente ha criticato proprio questo punto, sostenendo che, se nell’allegato restano fondi venatori che includono zone interdette, allora la cifra di 859 è calcolata in modo errato. La Corte ha risposto che il testo è sufficientemente chiaro, perché va letto insieme all’art. 17 comma (2^2) della legge n. 407/2006, secondo cui i piani di gestione venatoria si coordinano con i piani delle aree protette.

Il terzo cambiamento riguarda il regime dei trofei. Quando le condizioni di selezione non vengono rispettate, la pelliccia e il cranio non restano più al gestore, ma passano nella proprietà privata dello Stato, e il gestore non versa più la tariffa prevista per i crani. È una sanzione patrimoniale che scoraggia il prelievo degli esemplari grandi, quelli con valore di trofeo.

Il quarto cambiamento è il passaggio, dal 2028, dalla legge al decreto ministeriale. È esattamente ciò che contestano i giudici che hanno firmato l’opinione dissenziente: se dal 2028 la ripartizione avviene in via amministrativa, sulla base di uno studio genetico, allora anche per il 2026 e il 2027 la fissazione delle quote per legge appare, a loro avviso, come un’operazione tecnico-amministrativa travestita da legge.

L’opinione dissenziente va oltre. Sostiene che la legge non supera il test dell’inesistenza di un’alternativa soddisfacente, richiesto in modo cumulativo dall’art. 16 della direttiva Habitat. I promotori hanno richiamato recinzioni elettriche, contenitori a prova di orso e informazione della popolazione, affermando che queste misure non compensano il sovrappopolamento, ma, si legge nell’opinione, né il legislatore né il giudice costituzionale hanno avuto a disposizione dati concreti o studi di impatto a sostegno di questa conclusione. La relazione illustrativa passa in rassegna gli incidenti verificatisi, ma non valuta l’effetto delle misure alternative.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Sblocca una legge attesa dalle comunità delle zone di montagna, dove gli attacchi e i danni sono diventati un problema corrente di sicurezza pubblica.
  • Inserisce nel testo il divieto di prelevare femmine con cuccioli di età inferiore a 2 anni, una garanzia di conservazione che prima mancava nella legge.
  • Vieta espressamente il prelievo della quota di prevenzione dove la caccia è comunque vietata, il che protegge le aree sensibili.
  • Scoraggia la caccia al trofeo con la regola dei punti C.I.C. e con il passaggio della pelliccia e del cranio nella proprietà dello Stato quando le regole non vengono rispettate.
  • Sposta la decisione, dal 2028, su basi scientifiche: un decreto ministeriale fondato sullo studio di analisi dei campioni genetici, con un termine fisso, il 15 maggio di ogni anno.
  • Conferma che la direttiva Habitat può essere usata come parametro di riferimento nel controllo di costituzionalità, il che rafforza la tutela dell’ambiente in futuro.

Che cosa resta un problema

  • La decisione non è stata adottata all’unanimità. L’opinione dissenziente mostra che mancano i dati concreti e gli studi di impatto capaci di dimostrare che le alternative preventive non funzionano, condizione richiesta in modo cumulativo dalla direttiva Habitat.
  • Fissare per legge quote per distretti e per fondi venatori priva i soggetti interessati delle garanzie processuali del diritto dell’Unione europea: un atto amministrativo può essere impugnato davanti al giudice, una legge no.
  • La convalida a livello costituzionale non chiude la questione a livello europeo. La Commissione europea può aprire in qualsiasi momento una procedura di infrazione se ritiene che la deroga non rispetti l’art. 16 della direttiva Habitat.
  • La cifra di 4.000 esemplari, invocata come soglia ottimale, non trova un sostegno esposto nel testo della legge, e lo studio genetico diventa obbligatorio soltanto dal 2028.
  • Le regole di selezione si applicano solo ai fondi con un numero di esemplari compreso tra due e cinque. Per i fondi con un solo esemplare o con più di cinque non esiste un criterio equivalente.
  • Le quote per il 2027 vengono riprese automaticamente, per rinvio, senza una nuova valutazione della situazione sul terreno alla fine del 2026.

Consigli pratici

  1. Se vivi in una zona con orsi, consulta l’allegato della legge. La ripartizione avviene per distretti e per fondi venatori, quindi puoi scoprire quanti esemplari spettano alla tua zona e chi è il gestore responsabile.
  2. Non confondere i due livelli. La quota di prevenzione viene prelevata dai cacciatori, con i metodi di caccia ammessi. La quota di intervento viene prelevata solo dal personale tecnico del gestore, solo all’aspetto e alla cerca, per situazioni concrete di pericolo.
  3. Se hai subito danni causati da un orso, conserva le prove. L’accertamento del danno resta la procedura con cui si giustificano l’intervento e l’eventuale risarcimento, indipendentemente dalla quota annuale.
  4. Se sei gestore di un fondo venatorio, attenzione alla regola dei punti C.I.C. Il mancato rispetto delle condizioni di selezione ti lascia senza pelliccia e senza cranio, entrambi destinati alla proprietà privata dello Stato.
  5. Ricorda i divieti assoluti: le femmine accompagnate da cuccioli di età inferiore a 2 anni non si prelevano e la quota di prevenzione non si preleva nei territori in cui la caccia è vietata dalla legge n. 407/2006.
  6. Se segui la vicenda dal punto di vista della tutela ambientale, il prossimo punto di interesse è il 2028, quando il numero di esemplari sarà stabilito con decreto ministeriale, un atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
  7. Leggi anche l’opinione dissenziente, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale della Romania. Contiene l’argomento giuridico su cui si baseranno, con ogni probabilità, le contestazioni future, comprese quelle a livello europeo.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha respinto, in quanto infondato, il ricorso preventivo di legittimità costituzionale presentato dal Presidente della Romania e ha constatato che la legge di modifica dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 81/2021 è costituzionale rispetto alle censure formulate. La decisione è stata adottata a maggioranza di voti ed è accompagnata da un’opinione dissenziente.
Quanti orsi possono essere prelevati nel 2026?
969 in totale: 859 esemplari che rappresentano il livello di prevenzione su scala nazionale e 110 esemplari che rappresentano il livello di intervento. La ripartizione della quota di prevenzione per distretti e per fondi venatori avviene secondo l’allegato n. 5, sostituito dall’allegato alla legge.
Entro quando è possibile prelevare gli esemplari?
Entro il 31 dicembre 2026, sia per la quota di prevenzione sia per quella di intervento.
Qual è la differenza tra il livello di prevenzione e quello di intervento?
La quota di prevenzione viene prelevata dai cacciatori, sotto il coordinamento del personale tecnico specializzato del gestore, con i metodi di caccia ammessi dalla legge n. 407/2006. La quota di intervento viene prelevata esclusivamente dal personale tecnico specializzato del gestore e solo con i metodi della caccia all’aspetto e alla cerca.
Che cosa accade alle femmine con cuccioli?
Il prelievo delle femmine accompagnate da cuccioli di età inferiore a 2 anni è vietato. È un divieto nuovo, introdotto espressamente dalla legge convalidata dalla Corte.
Perché il Presidente ha contestato la legge?
Ha invocato, tra l’altro, la violazione dell’art. 148 della Costituzione in relazione alla direttiva Habitat, la qualità della legge, la separazione dei poteri e il diritto a un ambiente sano, sostenendo che fissare per legge quote fisse non soddisfa le condizioni cumulative di deroga dell’art. 16 della direttiva e che la cifra di 859 è calcolata in modo errato, dal momento che l’allegato include fondi venatori con zone in cui la caccia è vietata.
Che cosa dice l’opinione dissenziente?
Che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, perché né il legislatore né la Corte hanno avuto dati concreti, pertinenti e sufficienti, eventualmente tratti da studi di impatto, capaci di dimostrare che le alternative preventive non funzionano, condizione richiesta dalla direttiva Habitat. Si sostiene inoltre che la legge è, di fatto, un’operazione tecnico-amministrativa di ripartizione di quote, che priva i destinatari delle garanzie processuali del diritto dell’Unione europea.
Che cosa accade dopo il 2027?
Le regole degli articoli da 3^1 a 3^5 si applicano in modo corrispondente anche nel 2027. A partire dal 2028, il numero di esemplari e la ripartizione per distretti e fondi venatori sono stabiliti entro il 15 maggio di ogni anno, con decreto del responsabile dell’autorità pubblica centrale competente per la caccia, sulla base dello studio relativo all’analisi dei campioni genetici.
La decisione chiude definitivamente la discussione giuridica?
Chiude il controllo interno di costituzionalità su questa legge, che è definitivo e generalmente obbligatorio. Non impedisce però una procedura a livello dell’Unione europea sul rispetto della direttiva Habitat, né l’impugnazione, davanti al giudice amministrativo, degli atti amministrativi emanati in applicazione della legge.
L’orso bruno resta una specie protetta?
Sì. Il regime di protezione rigorosa della direttiva Habitat rimane in vigore e il prelievo avviene in regime di deroga, alle condizioni dell’art. 16 della direttiva, che richiede motivi specifici, l’assenza di un’alternativa soddisfacente e il mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 630 del 30 luglio 2026 32 pagine PDF, 203 KB l'atto inizia a pagina 11

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.