In breve
- La Corte Costituzionale ha respinto l’obiezione di incostituzionalità sollevata dal Presidente della Romania e ha convalidato la legge che consente alle centrali idroelettriche approvate prima del 29 giugno 2007 di essere escluse, su richiesta dell’investitore, dai confini delle aree naturali protette di interesse nazionale, in soli 60 giorni.
- La stessa legge esenta dalla valutazione dell’impatto ambientale i progetti di difesa e sicurezza nazionale designati dal Consiglio Supremo di Difesa del Paese (CSAT), nonché i lavori di manutenzione o ammodernamento delle capacità elettriche già esistenti situate in aree protette.
- La decisione è definitiva e di applicazione generale, ma non unanime: un giudice ha redatto un’opinione dissenziente, sostenendo che la legge avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale sia per violazione del bicameralismo, sia per violazione del diritto a un ambiente sano.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 640 del 3 agosto 2026
Pronunciata: 24 giugno 2026
La Corte Costituzionale ha respinto l’obiezione di incostituzionalità sollevata dal Presidente della Romania contro una legge che facilita, per le vecchie centrali idroelettriche, l’esclusione di alcune superfici dalle aree naturali protette ed esenta dalla valutazione dell’impatto ambientale una serie di progetti legati alla sicurezza nazionale. La Decisione n. 735/2026, pubblicata nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Romania che contiene anche il rigetto da parte della Corte Costituzionale del ricorso delle banche riguardo alla datio in solutum, conferma la costituzionalità di una legge che integra l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sulle aree naturali protette e modifica la Legge n. 292/2018 sulla valutazione dell’impatto ambientale. La legge mira, in sostanza, a sbloccare vecchi investimenti idroelettrici, approvati decenni fa ma rimasti bloccati a causa della sovrapposizione con aree naturali protette.
La legge sottoposta a controllo ha due componenti distinte. La prima (art. I) aggiunge una nuova eccezione all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007: se per una superficie oggi situata in un’area naturale protetta di interesse nazionale esisteva, alla data del 29 giugno 2007, un obiettivo di investimento idroelettrico approvato con decisione di Governo o decreto statale, in corso di esecuzione o già avviato, l’autorità centrale per la protezione dell’ambiente deve escludere tale superficie dall’area protetta, entro 60 giorni dalla richiesta dell’investitore, mantenendo comunque una fascia cuscinetto di almeno 100 metri. La seconda (art. II) modifica la Legge n. 292/2018, estendendo l’esenzione dalla valutazione dell’impatto ambientale ai progetti designati dal Consiglio Supremo di Difesa del Paese (CSAT) come collegati alla difesa, alla sicurezza nazionale o alle situazioni di emergenza, nonché ai lavori di manutenzione, riqualificazione tecnologica o ammodernamento delle capacità esistenti di produzione o trasporto di energia elettrica situate in aree protette.
Gli effetti che produce
Per le aziende proprietarie o gestrici di centrali idroelettriche i cui investimenti sono stati approvati con atti amministrativi anteriori al 29 giugno 2007 e che si sovrappongono a un’area naturale protetta di interesse nazionale (riserva scientifica, parco nazionale, monumento naturale, riserva naturale o parco naturale), la legge apre una via rapida e prevedibile: una richiesta al Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste, seguita da un termine fisso di 60 giorni entro cui i confini dell’area devono essere modificati, senza la procedura generale, più gravosa e meno prevedibile [art. 56¹, comma (3) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007], che richiede uno studio scientifico e il parere del consiglio scientifico.
Per i progetti legati alla difesa, alla sicurezza nazionale o alle situazioni di emergenza, la designazione tramite una decisione del CSAT diventa, in pratica, il lasciapassare per l’esenzione dalla valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla Legge n. 292/2018, senza più bisogno dell’analisi congiunta, “caso per caso”, dell’autorità di difesa/sicurezza e dell’autorità ambientale, richiesta in precedenza dalla legge. La Corte ha tuttavia rilevato, nella motivazione, che questa analisi individuale continua a esistere, trasferita a livello del CSAT: ogni progetto deve essere valutato separatamente prima di essere incluso in una decisione di questa istituzione.
L’effetto pratico per i cittadini e le organizzazioni ambientaliste è piuttosto indiretto: la legge non modifica, di per sé, i confini di alcuna area protetta concreta, ma crea soltanto il quadro giuridico affinché l’autorità ambientale possa farlo, su richiesta dell’investitore, tramite un successivo atto amministrativo. Tale atto resta, in teoria, impugnabile separatamente dinanzi al giudice amministrativo, e la situazione è diversa quando l’area protetta di interesse nazionale si sovrappone a un sito “Natura 2000” (protetto dal diritto dell’Unione europea): per tali sovrapposizioni, le Direttive Habitat e Uccelli, così come l’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, restano pienamente applicabili, indipendentemente dall’eccezione prevista dalla legge rumena.
Che cosa cambia rispetto a prima
- La legge resta invariata: la Corte ha respinto l’obiezione del Presidente e ha confermato la piena costituzionalità della legge, sia per motivi procedurali (bicameralismo, parere del Consiglio Legislativo) sia nel merito.
- Si aggiunge una nuova eccezione al regime delle aree protette: l’art. 56¹ dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 riceve un nuovo comma (8), che consente l’esclusione automatica, in 60 giorni, delle superfici occupate da vecchie centrali idroelettriche (approvate prima del 29 giugno 2007) dalle aree naturali protette di interesse nazionale, mantenendo una fascia cuscinetto di 100 metri.
- Si amplia l’esenzione dalla valutazione ambientale: l’art. 5, comma (1) della Legge n. 292/2018 esenta ora, oltre ai progetti “a obiettivo unico” di difesa/sicurezza, anche i progetti che solo “contribuiscono” a tali obiettivi, se designati con decisione del CSAT, oltre ai lavori di manutenzione/riqualificazione tecnologica/ammodernamento delle capacità energetiche esistenti situate in aree protette.
- Scompare la menzione esplicita “caso per caso” dal testo, ma la Corte ha interpretato che la valutazione individuale di ciascun progetto continua a essere effettuata, tramite lo stesso meccanismo di designazione dei progetti da parte del CSAT.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sblocca, tramite una procedura chiara e con termine fisso (60 giorni), vecchi investimenti idroelettrici, alcuni dei quali erano in attesa da quasi due decenni a causa della sovrapposizione con aree protette.
- Contribuisce agli obiettivi di sicurezza energetica della Romania (aumento della capacità di produzione da fonti rinnovabili, riduzione della dipendenza da risorse fossili importate), richiamati esplicitamente dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Energia a difesa della legge.
- Mantiene una fascia cuscinetto minima di 100 metri e lascia intatte le Direttive europee Habitat e Uccelli laddove l’area protetta si sovrappone a un sito Natura 2000.
Che cosa resta un problema
- L’opinione dissenziente segnala che, a differenza della più vecchia eccezione relativa alle attività minerarie [art. 56¹, comma (4)-(5)], la nuova eccezione non impone alcuna compensazione (una superficie equivalente concessa in cambio) né alcuna verifica individuale dell’impatto dell’esclusione sull’area protetta.
- La maggior parte delle aree naturali protette di interesse nazionale in Romania si sovrappone, in pratica, a siti “Natura 2000”; laddove ciò accade, l’applicazione dell’eccezione resta condizionata al pieno rispetto della Direttiva Habitat, il che può generare confusione e controversie puntuali.
- L’eliminazione della menzione espressa “caso per caso” nell’esenzione dei progetti del CSAT dalla valutazione ambientale solleva, secondo l’opinione dissenziente, il rischio di un’applicazione meno trasparente, tanto più che il Ministero dell’Ambiente non ha rappresentanza diretta nel CSAT.
Consigli pratici
- Se gestisci un vecchio investimento idroelettrico situato in un’area naturale protetta di interesse nazionale: verifica se l’obiettivo di investimento era approvato con decisione di Governo o decreto statale prima del 29 giugno 2007, e se i lavori erano in corso o erano già iniziati a quella data; queste sono le condizioni di ammissibilità per la nuova procedura di 60 giorni.
- Se la tua area si sovrappone a un sito Natura 2000, non presumere che l’eccezione della legge rumena ti esenti automaticamente dalla valutazione ambientale europea; l’autorità ambientale richiederà molto probabilmente la valutazione adeguata imposta dalla Direttiva Habitat.
- Se lavori a un progetto legato alla difesa, alla sicurezza nazionale o all’energia e vuoi beneficiare dell’esenzione prevista dalla Legge n. 292/2018, verifica se il tuo progetto è designato con decisione del CSAT; senza questa designazione individuale, l’eccezione non si applica.
- Le organizzazioni ambientaliste e le comunità locali possono impugnare separatamente, dinanzi al giudice amministrativo, ogni singolo atto amministrativo con cui il Ministero dell’Ambiente modifica i confini di un’area protetta in base alla nuova eccezione, anche se la legge quadro è stata convalidata dalla Corte Costituzionale.
- La legge non era ancora promulgata alla data di questo articolo; solo dopo la promulgazione e la pubblicazione produrrà effetti giuridici pieni, compresa la possibilità di presentare le prime richieste di modifica dei confini delle aree protette.
Domande frequenti
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Decisione n. 735/2026?
Cosa significa “obiezione di incostituzionalità” e chi l’ha sollevata?
I confini di qualche area naturale protetta cambiano già ora, con la pubblicazione della decisione?
L’eccezione si applica anche ai siti Natura 2000?
Perché la decisione è stata contestata persino da un giudice della Corte?
Cosa succede ai progetti di sicurezza nazionale designati dal CSAT?
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per situazioni concrete relative a progetti di investimento, aree naturali protette o procedure di valutazione dell’impatto ambientale, si raccomanda di consultare un avvocato specializzato in diritto ambientale o amministrativo.
Il testo seguente è riportato in rumeno, nella forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania Gazzetta Ufficiale della Romania n. 640 del 3 agosto 2026 32 pagine PDF, 205 KB l'atto inizia a pagina 9 Apri il PDF ufficialeScarica il PDF Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.Testo originale dell’atto normativo
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