In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, il ricorso di un pensionato che sosteneva di essere discriminato per essere andato in pensione prima del 2011, e ha confermato che la regola di ricalcolo prevista dall’art. 169^1 della legge n. 263/2010 è costituzionale.
- La posta in gioco è il periodo contributivo completo usato nel ricalcolo, ossia il numero di anni per cui si divide il punteggio. L’Alta Corte aveva stabilito nel 2018 che si applica il periodo previsto dalla legge in vigore alla data del ricalcolo, non quello della legge vigente alla data del pensionamento. Un periodo più lungo significa un punteggio medio annuo più basso, quindi una pensione più bassa.
- La Corte risponde che la data del pensionamento crea situazioni giuridiche diverse, per cui un trattamento differenziato è giustificato, e ricorda che l’art. 169^1, comma 4, garantisce il mantenimento della pensione in pagamento se il ricalcolo desse un risultato inferiore. Il ricalcolo non può ridurre la pensione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 609 del 27 luglio 2026
Entrata in vigore: 27 luglio 2026
I pensionati andati in pensione prima del 2011 non possono chiedere il ricalcolo con il periodo contributivo più favorevole introdotto in seguito. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione sollevata da Florin Rusu in un procedimento pendente davanti alla Corte d’appello di Cluj e ha constatato che l’art. 169^1, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 263/2010, nell’interpretazione data dall’Alta Corte con la Decisione n. 69/2018, è costituzionale. È la seconda volta negli ultimi mesi che la Corte conferma una regola di calcolo contestata dai pensionati, dopo avere già stabilito che le regole di calcolo della pensione militare statale restano costituzionali. La Decisione n. 126 del 12 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 609 del 27 luglio 2026.
Per capire la posta in gioco occorre spiegare il meccanismo. La pensione si ottiene dividendo il punteggio complessivo accumulato per un numero di anni chiamato periodo contributivo completo. Più alto è questo numero, più basso è il punteggio medio annuo, quindi più bassa è la pensione. Per alcune categorie la legge prevede periodi ridotti, proprio perché la pensione risulti più alta.
L’articolo 169^1 della legge n. 263/2010, introdotto dalla legge n. 192/2015 e applicabile dal 1° gennaio 2016, ha riconosciuto un aumento di punteggio alle persone che avevano lavorato nel gruppo di lavoro I o II, oppure in condizioni gravose o speciali, e che erano andate in pensione prima del 1° gennaio 2011. Il ricalcolo è stato effettuato d’ufficio, senza domanda. La questione arrivata davanti al giudice era con quale periodo contributivo completo si esegue quel ricalcolo: quello della vecchia legge, vigente alla data del pensionamento, oppure quello della legge n. 263/2010, in vigore alla data del ricalcolo.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è processuale. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi i giudici che trattano controversie con lo stesso oggetto sono vincolati alla conclusione della Corte e la stessa eccezione non può più essere sollevata, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992.
Il secondo effetto riguarda direttamente il calcolo. Resta valida l’interpretazione dell’Alta Corte contenuta nella Decisione n. 69 del 15 ottobre 2018: l’espressione «i periodi contributivi completi previsti dalla legge, corrispondenti a ciascuna situazione» rinvia alla legge in vigore alla data del ricalcolo, cioè alla legge n. 263/2010. Il pensionato andato in pensione sotto la vecchia legge non può chiedere che gli venga applicato il periodo previsto da quella legge.
Il terzo effetto è il più importante per la tranquillità dei pensionati ed è spesso ignorato nel dibattito pubblico: il ricalcolo non può ridurre la pensione. La Corte ricorda che l’art. 169^1, comma 4, della legge n. 263/2010 prevede espressamente la possibilità di mantenere il punteggio medio annuo e l’importo in pagamento o spettante alla data del ricalcolo. In altre parole, se il nuovo calcolo risulta inferiore, si conserva quello precedente.
Un altro ricalcolo arrivato davanti alla Corte nel settembre 2026 dipende da una legge che è vissuta dodici mesi: il reinquadramento del dicembre 2009 decide la pensione calcolata oggi, e la Corte costituzionale ha confermato la regola.
Il quarto effetto riguarda la categoria concreta oggetto del procedimento. Per le persone che hanno lavorato in zone di esposizione alle radiazioni, l’art. 57, comma 3, della legge n. 263/2010 prevedeva inizialmente periodi contributivi completi di 22 anni e 6 mesi per la zona I e di 25 anni e 6 mesi per la zona II. La legge n. 155/2016 li ha ridotti rispettivamente a 15 e a 17 anni, un valore nettamente più vantaggioso. Il beneficio di quella riduzione è stato esteso, su domanda, soltanto alle persone i cui diritti pensionistici sono sorti tra il 1° gennaio 2011 e l’entrata in vigore della legge n. 155/2016. Chi era andato in pensione prima del 2011 ne è rimasto fuori, e la Corte conferma ora che questa delimitazione è costituzionale.
Il quinto effetto è di tecnica giuridica. Benché il testo esaminato sia stato abrogato dalla legge n. 360/2023 sul sistema pubblico delle pensioni, la Corte si è pronunciata su di esso perché continua a produrre effetti nelle cause già avviate, in base alla Decisione n. 766 del 15 giugno 2011. Una norma non più in vigore può essere sottoposta al controllo di costituzionalità finché da essa dipende la soluzione di un processo pendente.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto non cambia nulla. La Corte conferma un’interpretazione che si applicava già dal 2018 e che aveva già convalidato almeno due volte, con la Decisione n. 169 del 9 marzo 2021 e con la Decisione n. 104 del 27 febbraio 2025. Ciò che cambia è la posizione dei ricorrenti: la via della contestazione per incostituzionalità si chiude.
L’argomentazione del pensionato poggiava su tre pilastri: la non retroattività della legge, prevista dall’art. 15, comma 2, della Costituzione, l’uguaglianza dei diritti dell’art. 16 e il diritto a un tenore di vita dignitoso dell’art. 47. La Corte li ha respinti tutti e tre.
Sull’uguaglianza, la risposta si fonda sul principio tempus regit actum: le due categorie messe a confronto hanno ottenuto il diritto alla pensione sotto normative diverse, con condizioni di pensionamento diverse, quindi non si trovano in situazioni identiche. Il fatto che a un certo punto a entrambe si applichi lo stesso art. 57, comma 3, non le rende comparabili. La Corte ha affermato costantemente, tra l’altro con la Decisione n. 76 del 9 febbraio 2021, che la data del pensionamento genera situazioni giuridiche distinte, tali da giustificare un trattamento giuridico differenziato.
Sulla retroattività, la Corte sposta la discussione su ciò che conta in concreto: la legge è retroattiva se riduce la pensione già in pagamento. Poiché l’art. 169^1, comma 4, garantisce il mantenimento dell’importo precedente, la modifica degli elementi di calcolo non incide sul diritto acquisito.
Sul tenore di vita, la Corte richiama il diritto esclusivo del legislatore di stabilire le condizioni e i criteri di concessione della pensione, compreso il metodo di calcolo, diritto riconosciuto dall’art. 47, comma 2, della Costituzione e affermato già nella Decisione n. 736 del 24 ottobre 2006.
Un dettaglio della motivazione merita di essere segnalato a parte, perché mostra che il problema è stato comunque risolto, ma per il futuro. Il legislatore è intervenuto con l’art. 169^2 della legge n. 263/2010, introdotto dalla legge n. 221/2018, che dal 1° ottobre 2018 riconosce sia l’aumento del punteggio sia l’uso nel ricalcolo del periodo contributivo ridotto previsto da leggi speciali. Il vecchio art. 169^1 concedeva soltanto l’aumento di punteggio. La differenza lamentata dall’autore dell’eccezione è stata quindi corretta per via legislativa, ma senza effetto retroattivo sui ricalcoli già effettuati.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Conferma esplicitamente che il ricalcolo non può ridurre la pensione in pagamento, una garanzia prevista dall’art. 169^1, comma 4, e spesso ignorata dai beneficiari.
- Chiude un filone di contenzioso che si trattava in parallelo davanti a più giudici, con il rischio di soluzioni contraddittorie da un tribunale all’altro.
- Riafferma che una norma abrogata può essere sottoposta al controllo di costituzionalità finché da essa dipende la soluzione di un processo pendente, il che tutela le parti con procedimenti risalenti.
- La motivazione mette in evidenza che, con l’art. 169^2, il legislatore ha comunque riconosciuto entrambi i benefici a partire da ottobre 2018, quindi il problema di fondo non è rimasto irrisolto per i pensionamenti successivi.
Che cosa resta un problema
- Per i pensionati anteriori al 2011 resta una differenza di trattamento reale rispetto a chi è andato in pensione più tardi, riconosciuta nella motivazione ma ritenuta giustificata.
- Le persone che hanno lavorato in zone di esposizione alle radiazioni e sono andate in pensione prima del 2011 restano con periodi contributivi completi di 22 anni e 6 mesi o di 25 anni e 6 mesi, contro i 15 e i 17 anni di chi è entrato nel sistema successivamente.
- La correzione introdotta dall’art. 169^2 produce effetti solo dal 1° ottobre 2018, quindi non rimedia alla situazione dei ricalcoli effettuati d’ufficio nel 2016 e nel 2017.
- La decisione non risolve la situazione di chi nel frattempo è passato sotto la legge n. 360/2023, dove l’architettura di calcolo è diversa, il che lascia spazio a nuove controversie su altri fondamenti.
Consigli pratici
- Se avete un processo in corso fondato esclusivamente sull’incostituzionalità di questo testo, chiedete al vostro avvocato di rivalutarne il fondamento: la decisione è vincolante per il giudice e la stessa eccezione non può più essere sollevata.
- Verificate nel provvedimento di pensione quale periodo contributivo completo vi è stato effettivamente applicato. È indicato a parte ed è il numero che, dividendo il punteggio complessivo, determina il punteggio medio annuo.
- Se siete andati in pensione prima del 1° gennaio 2011 e avete lavorato nel gruppo di lavoro I o II, verificate di avere ricevuto il ricalcolo d’ufficio previsto dall’art. 169^1. Non andava richiesto, si applicava automaticamente, ma vale la pena farlo confermare nel fascicolo presso l’ente previdenziale.
- Non confondete l’aumento di punteggio con il periodo contributivo ridotto. Sono due benefici distinti e l’art. 169^1 riconosceva soltanto il primo. Il secondo è arrivato con l’art. 169^2, da ottobre 2018.
- Se il ricalcolo vi ha dato un risultato inferiore alla pensione in pagamento, chiedete all’ente previdenziale la conferma scritta che è stato mantenuto l’importo precedente, ai sensi dell’art. 169^1, comma 4. È un diritto, non un favore.
- Conservate gli attestati di gruppo di lavoro e il provvedimento iniziale di pensionamento. Sono i documenti in base ai quali si stabiliscono sia l’inquadramento sia il periodo contributivo applicabile, e ricostruirli in seguito è difficile.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
La mia pensione può diminuire a seguito di un ricalcolo?
Perché il periodo contributivo completo conta così tanto?
Qual è la differenza tra l’art. 169^1 e l’art. 169^2?
Il testo non era già abrogato? Come ha potuto la Corte pronunciarsi su di esso?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 609 del 27 luglio 2026 32 pagine PDF, 176 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
