In breve

  • La condizione che obbligava i creditori a iscrivere prima nel Registro nazionale di pubblicità mobiliare (RNPM) un contratto in forma di scrittura privata, per poterlo poi porre in esecuzione, è stata dichiarata incostituzionale già nel 2021 e non produce più effetti.
  • La sentenza pubblicata ora respinge una seconda contestazione contro lo stesso testo, ma non perché il testo sia valido: la questione è rimasta senza oggetto, perché il problema era già stato risolto.
  • La parte utile sta in un solo paragrafo: la precedente decisione di incostituzionalità può costituire motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma (1), punto 11 del codice di procedura civile, per chi ha perso una causa per questo motivo.
Atto: Sentenza CCR n. 736/2025
Pubblicato: G.U. n. 599 del 22 luglio 2026
Depositata: 9 dicembre 2025

Una società di credito ha chiesto alla Corte costituzionale di rimuovere l’obbligo di iscrivere nel registro un contratto prima di porlo in esecuzione forzata, senza sapere che quell’obbligo era già caduto. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, con la Sentenza n. 736 del 9 dicembre 2025, pubblicata ora nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial). Il motivo del rigetto non è che il testo sia conforme alla Costituzione, ma che era già stato dichiarato incostituzionale. È una situazione simile a quella di altre cause in cui la Corte ha chiarito le regole della fase di esecuzione forzata.

Il testo in discussione è l’art. 4, comma (3), della legge n. 297/2018 sulla pubblicità mobiliare: «Le scritture private che, secondo la legge, sono validamente concluse e hanno carattere di titolo esecutivo possono essere poste in esecuzione solo a condizione dell’iscrizione nel Registro.» In altre parole, un contratto che era titolo esecutivo per legge non poteva essere portato all’ufficiale giudiziario se non dopo essere stato iscritto nel Registro nazionale di pubblicità mobiliare.

La questione è stata sollevata dalla Società Finopro I.F.N. S.A. di Iași, in una causa di autorizzazione dell’esecuzione forzata pendente davanti al Tribunale di Iași, prima sezione civile. La società ha sostenuto, tra l’altro, che una legge ordinaria non può disciplinare l’esecuzione forzata e i titoli esecutivi, materia riservata alla legge organica, e che il testo limita in modo ingiustificato il diritto del creditore di realizzare il proprio credito. Il giudice remittente ha ritenuto la questione infondata, mentre i presidenti delle due Camere, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.

Gli effetti che produce

Il primo effetto, quello pratico, è che l’obbligo di iscrizione preventiva non esiste più. Con la Sentenza n. 748 del 4 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 157 del 16 febbraio 2022, la Corte aveva accolto la questione e dichiarato che l’art. 4, comma (3), della legge n. 297/2018 è incostituzionale. Dalla pubblicazione di quella decisione, il testo ha cessato di produrre effetti.

Il secondo effetto è la spiegazione del ragionamento, utile a chiunque si scontri con una formalità simile. La Corte ha rilevato che, pur riconoscendo espressamente il carattere di titolo esecutivo della scrittura, la legge vi aggiunge una condizione ulteriore di pubblicità, da soddisfare prima della domanda di autorizzazione dell’esecuzione. Questa diventa un vero e proprio impedimento all’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma (5), punto 7 del codice di procedura civile, il fondamento in base al quale il giudice può respingere la domanda.

Il terzo effetto è il test applicato dalla Corte. Quando il creditore dispone già di un titolo esecutivo la cui forza esecutiva deriva dalla legge, imporgli una formalità ulteriore è un’ingerenza nel diritto di realizzare il credito. La Corte ha constatato che la disciplina non era necessaria allo scopo perseguito, non superava il test dell’ingerenza minima e non manteneva un giusto equilibrio tra l’interesse generale alla registrazione della priorità nell’esecuzione e l’interesse individuale dei creditori.

Il quarto effetto riguarda la presente causa. Secondo l’art. 29, comma (3), della legge n. 47/1992, non possono formare oggetto della questione le disposizioni già dichiarate incostituzionali con una decisione anteriore. Poiché in questa causa la Corte è stata investita prima della pubblicazione della Sentenza n. 748/2021, la questione è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, non infondata. La differenza non è di sfumatura: non è stato salvato il testo, è la discussione a essere rimasta senza oggetto.

Il quinto effetto è l’unica conseguenza che può ancora cambiare qualcosa per le parti. La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante: anche quando la questione è dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, la precedente decisione che ha accertato l’incostituzionalità può costituire motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma (1), punto 11 del codice di procedura civile.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento vero è avvenuto nel febbraio 2022, non ora. Da allora, un contratto di credito, di leasing o qualsiasi altra scrittura privata a cui la legge attribuisce carattere di titolo esecutivo può essere posto in esecuzione senza il passaggio preventivo per il Registro nazionale di pubblicità mobiliare.

Quello che cambia adesso è la visibilità di questa situazione. La sentenza pubblicata nel luglio 2026 riprende la motivazione del 2021 e la porta, ancora una volta, nella Gazzetta Ufficiale della Romania, il che aiuta i giudici e gli ufficiali giudiziari che incontrano ancora fascicoli avviati sotto il vecchio testo.

Il secondo chiarimento riguarda la distinzione che il pubblico ministero ha sottolineato in udienza. La Sentenza n. 238 del 3 giugno 2020 riguardava una situazione diversa, in cui qualsiasi scrittura privata acquistava carattere esecutivo per la semplice iscrizione nel registro. Qui il carattere esecutivo derivava dalla legge, e l’iscrizione era soltanto una condizione per la messa in esecuzione. Le due ipotesi non si confondono.

Il terzo chiarimento riguarda il Registro. La pubblicità mobiliare resta in vigore con tutte le altre sue funzioni, dalle garanzie reali mobiliari alla registrazione della priorità tra creditori. È caduto soltanto il condizionamento dell’esecuzione forzata all’iscrizione preventiva, non l’intero meccanismo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I creditori che dispongono di un titolo esecutivo derivante dalla legge non devono più compiere una formalità ulteriore prima di chiedere l’autorizzazione dell’esecuzione forzata.
  • I debitori guadagnano chiarezza: non possono più essere trascinati in cause in cui l’accoglimento o il rigetto della domanda dipende da un’iscrizione amministrativa e non dal merito del credito.
  • La sentenza ricorda, in modo esplicito, la via della revocazione per chi ha perso una causa in base al testo dichiarato incostituzionale.
  • La motivazione offre un test trasferibile: ogni condizione di opponibilità ai terzi imposta prima dell’esecuzione deve superare la prova della necessità e dell’ingerenza minima.

Che cosa resta un problema

  • Tra l’investitura della Corte, nel marzo 2021, e la pubblicazione della sentenza, nel luglio 2026, sono passati oltre cinque anni, anche se il problema di fondo era già stato risolto nel 2021.
  • La soluzione di inammissibilità non risponde alla censura separata della società, quella secondo cui una legge ordinaria non potrebbe disciplinare l’esecuzione forzata, materia di legge organica.
  • Il termine per la revocazione è breve e decorre dalla pubblicazione della decisione di incostituzionalità, quindi molte cause interessate non possono più essere riaperte.
  • Il testo dichiarato incostituzionale compare ancora nella versione ripubblicata della legge del 2020, il che può disorientare chi legge la legge senza verificare le decisioni della Corte.

Consigli pratici

  1. Se siete creditori e avete un contratto a cui la legge attribuisce carattere di titolo esecutivo, chiedete direttamente l’autorizzazione dell’esecuzione forzata. L’iscrizione preventiva nel Registro nazionale di pubblicità mobiliare non è più una condizione.
  2. Se una domanda di autorizzazione vi è stata respinta su questo fondamento, verificate se siete ancora nei termini per la revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma (1), punto 11 del codice di procedura civile.
  3. Quando leggete la legge n. 297/2018 nella versione ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1184 del 7 dicembre 2020, verificate anche le sentenze della Corte costituzionale. Il testo dell’art. 4, comma (3), compare ancora lì, anche se non produce più effetti.
  4. Non confondete il carattere esecutivo con l’opponibilità ai terzi. Il primo dice che la scrittura può essere eseguita senza una sentenza del giudice, la seconda riguarda l’ordine di priorità tra creditori.
  5. Se siete debitori e vi viene chiesta l’esecuzione di una scrittura privata, verificate se la legge le attribuisce effettivamente carattere di titolo esecutivo. Questa resta la prima condizione, e la sentenza non la cambia.
  6. Per le garanzie reali mobiliari e per la registrazione della priorità, l’iscrizione nel Registro resta obbligatoria. È caduta soltanto la condizione preventiva all’esecuzione forzata.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha dichiarato la questione inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, perché l’art. 4, comma (3), della legge n. 297/2018 era già stato dichiarato incostituzionale con la Sentenza n. 748 del 4 novembre 2021.
Che cosa significa dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto?
Che la discussione è rimasta senza oggetto. Secondo l’art. 29, comma (3), della legge n. 47/1992, non possono formare oggetto della questione le disposizioni già dichiarate incostituzionali con una decisione anteriore.
Il contratto deve ancora essere iscritto nel Registro prima dell’esecuzione?
No. La condizione ha cessato di produrre effetti con la pubblicazione della Sentenza n. 748/2021, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 157 del 16 febbraio 2022.
Perché il testo è stato dichiarato incostituzionale?
Perché aggiungeva una condizione di pubblicità prima dell’esecuzione di un titolo la cui forza esecutiva deriva dalla legge, il che costituiva un impedimento all’esecuzione e un’ingerenza nel diritto del creditore di realizzare il proprio credito, senza superare il test dell’ingerenza minima.
Posso chiedere la revocazione di una sentenza pronunciata in base a quel testo?
Sì, in linea di principio. La Corte ricorda che la decisione che accerta l’incostituzionalità può costituire motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma (1), punto 11 del codice di procedura civile. Il termine va verificato caso per caso.
Il Registro nazionale di pubblicità mobiliare è stato soppresso?
No. Il Registro continua a funzionare, per le garanzie reali mobiliari e per la registrazione della priorità. È caduto soltanto il condizionamento della messa in esecuzione all’iscrizione preventiva.
Che rapporto ha con la Sentenza n. 238/2020?
Quella riguardava una soluzione legislativa diversa, in cui la scrittura acquistava carattere esecutivo per la semplice iscrizione nel registro. Qui il carattere esecutivo derivava dalla legge, e l’iscrizione era soltanto una condizione per la messa in esecuzione.
Chi ha sollevato la questione?
La Società Finopro I.F.N. S.A. di Iași, in una causa di autorizzazione dell’esecuzione forzata pendente davanti al Tribunale di Iași, prima sezione civile.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 599 del 22 luglio 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.