In breve
- La Corte costituzionale ha bloccato la pubblicazione online delle dichiarazioni di interessi finanziari che la nuova legge sull’integrità imponeva ai titolari di cariche pubbliche, agli alti funzionari e ai loro partner di vita.
- È caduta anche l’espressione «la persona che intrattiene relazioni analoghe a quelle tra coniugi», perché la legge non diceva da quale momento una convivenza di fatto faccia sorgere obblighi e la valutazione sarebbe rimasta all’Agenzia Nazionale per l’Integrità.
- Resta invece in piedi la parte sanzionatoria: la cessazione della carica o del mandato per incompatibilità accertata in via definitiva e il termine transitorio di 30 giorni sono costituzionali. La legge torna in Parlamento per il riesame.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 696 del 21 agosto 2026
Pronunciata: 17 agosto 2026
La legge che avrebbe reso pubblici, sul sito dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità, gli interessi economici dei titolari di cariche pubbliche e dei loro coniugi o partner non entrerà in vigore in questa forma. Con la Sentenza n. 883 del 17 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 696 del 21 agosto 2026, la Corte costituzionale ha accolto i ricorsi di legittimità costituzionale presentati da 27 senatori e dal Presidente della Romania contro la legge di modifica e integrazione di alcuni atti normativi in materia di integrità. È la seconda volta in questa estate che la Corte si pronuncia sul regime di integrità delle cariche pubbliche, dopo che ad agosto aveva confermato la decadenza triennale dal diritto di ricoprire una carica pubblica per chi viene trovato in stato di incompatibilità.
La legge, identificata nel fascicolo della Corte come L464/2026 e PL-x n. 530/2026, introduceva un tipo nuovo di documento: la dichiarazione di interessi finanziari. A differenza della dichiarazione patrimoniale e di quella di interessi, che si depositano da anni e non vengono pubblicate nella loro versione integrale, la dichiarazione di interessi finanziari sarebbe stata affissa dall’Agenzia Nazionale per l’Integrità sulla propria pagina internet, entro 60 giorni dalla generazione, per 43 categorie di persone. L’ultima, il punto 43, comprendeva il coniuge e «la persona che intrattiene relazioni analoghe a quelle tra coniugi» con il Presidente della Romania, con i deputati e i senatori, con il primo ministro, con i membri del Governo, con i sottosegretari di Stato o con i presidenti dei consigli distrettuali.
La Corte ha demolito esattamente questo meccanismo di pubblicità, ma ha lasciato intatto l’obbligo di depositare le dichiarazioni. La differenza conta: i dati continuano ad arrivare all’Agenzia, semplicemente non finiscono su internet.
Gli effetti che produce
Un altro documento di integrità, quello che si compila nelle gare pubbliche, ha preso la strada opposta: è uscito dalla legge e chiede più dati di quanti ne prevedesse il testo legislativo.
Il primo effetto è l’arresto della legge prima della promulgazione. Trattandosi di un controllo preventivo di costituzionalità, esercitato in base all’art. 146 lett. a) della Costituzione, la legge non può essere promulgata nella forma votata. Torna in Parlamento, che deve mettere i testi dichiarati incostituzionali in accordo con la decisione della Corte.
Il secondo effetto è la caduta integrale della pubblicazione delle dichiarazioni di interessi finanziari. La Corte ha accertato l’incostituzionalità non solo del punto 43, quello relativo a coniugi e partner, ma anche dei punti da 1 a 42, cioè per tutti i titolari di cariche pubbliche e i funzionari che figurano nell’elenco. La ragione è che la dichiarazione di interessi finanziari riprendeva quasi alla lettera, attraverso l’allegato n. 5 della legge, il contenuto delle dichiarazioni patrimoniali e di quelle di interessi, che non possono formare oggetto di alcuna pubblicità, secondo la Sentenza n. 297 del 29 maggio 2025. La Corte ha detto esplicitamente che pubblicare moduli simili sotto un nome nuovo non aggira quella decisione.
Il terzo effetto riguarda i partner di vita che non sono sposati. L’espressione «la persona che intrattiene relazioni analoghe a quelle tra coniugi» è stata dichiarata incostituzionale, quindi l’obbligo resta privo di un destinatario identificabile. La Corte ha rilevato che la legge non prevedeva alcun criterio oggettivo, né la durata della relazione, né la convivenza, né l’interdipendenza economica, né l’assunzione pubblica del legame, cosicché la persona avrebbe dovuto decidere da sola se rientrare o no nell’obbligo, sotto minaccia di una sanzione amministrativa, e un ispettore dell’Agenzia sarebbe finito per valutare la natura di una relazione privata.
Il quarto effetto è la conferma della sanzione. Il punto 4 del dispositivo respinge i ricorsi contro l’art. II punto 17, che modifica l’art. 25 della legge n. 176/2010, e contro l’art. X della legge. Resta così costituzionale il regime in cui la violazione delle regole sul conflitto di interessi o sull’incompatibilità comporta responsabilità disciplinare e decadenza dal diritto di ricoprire una carica, mentre la norma transitoria fa cessare l’incarico, la carica pubblica o il mandato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, per le persone con un rapporto dell’Agenzia o una sentenza giudiziaria definitivi anteriori.
Il quinto effetto è quello dell’obbligatorietà. La decisione è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dal 21 agosto 2026, ed è comunicata al Presidente della Romania, ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al primo ministro.
Il sesto effetto riguarda i limiti del controllo di costituzionalità. Due giudici hanno formulato un’opinione dissenziente contro i punti 3 e 4 del dispositivo, sostenendo che l’estensione del controllo ai punti da 1 a 42, che nessuno degli autori dei ricorsi aveva censurato, equivale a un controllo d’ufficio, che l’art. 146 della Costituzione non consente.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino a questa decisione, la legge votata dal Parlamento portava tre novità in una volta sola: un modulo pubblico nuovo, l’estensione degli obblighi di dichiarazione ai partner non sposati e la trasformazione della decadenza dal diritto di ricoprire una carica in una causa di cessazione della carica già ricoperta. Delle tre, le prime due sono state fermate, la terza è passata.
Il secondo cambiamento è di sfumatura, ma importante. La Corte non ha vietato al legislatore di porre l’obbligo di dichiarazione direttamente a carico del coniuge. Ha detto espressamente che questa opzione rientra nel suo margine di apprezzamento e che gli interessi patrimoniali del coniuge sono rilevanti per individuare i conflitti di interessi. Ciò che non si può fare è pubblicare quei dati su internet ed estendere l’obbligo a una categoria di persone che la legge non definisce.
Il terzo cambiamento riguarda il raffronto con il diritto europeo. La Corte ha usato come riferimento la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2022, pronunciata nella causa C-184/20, secondo cui la pubblicazione online dei dati nominativi del coniuge o del partner eccede quanto è strettamente necessario, poiché l’obiettivo può essere raggiunto con una menzione generica dell’esistenza del partner e degli interessi rilevanti.
Ciò che non cambia è l’attività corrente dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità. Le dichiarazioni patrimoniali e quelle di interessi continuano a essere depositate, nel regime della legge n. 176/2010 e della legge n. 161/2003, e le procedure di accertamento delle incompatibilità proseguono invariate.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Protegge i dati patrimoniali di persone private, coniugi o partner, che non ricoprono esse stesse una carica pubblica e non hanno accettato gli obblighi che ne derivano.
- Elimina un obbligo che il destinatario avrebbe dovuto applicare a se stesso, indovinando se la sua relazione sia «analoga a quelle tra coniugi», sotto la minaccia di una multa.
- Impedisce a un’istituzione dello Stato di qualificare, tramite i suoi ispettori, la natura di una relazione privata, cosa che la Corte ha visto come ingerenza diretta nella vita intima.
- Mantiene la parte con effetto pratico immediato sull’integrità: la cessazione della carica per incompatibilità accertata in via definitiva resta in piedi.
- Dà al Parlamento punti di riferimento concreti per la riscrittura, compresa l’indicazione che l’obbligo di dichiarazione a carico del coniuge è ammissibile se non è accompagnato dalla pubblicazione.
Che cosa resta un problema
- La trasparenza promessa al pubblico sparisce: il cittadino non potrà consultare online gli interessi finanziari dei titolari di cariche pubbliche, nemmeno di quelli dei punti da 1 a 42, che nessuno aveva contestato.
- La legge resta bloccata in Parlamento e la Costituzione non impone alcun termine entro cui il riesame debba essere svolto.
- Due giudici hanno mostrato, in opinione dissenziente, che estendere il controllo a testi che nessuno aveva censurato va oltre il ricorso, il che lascia aperta la discussione sui limiti del controllo preventivo di costituzionalità.
- I partner non sposati restano fuori da qualunque obbligo di dichiarazione finché il legislatore non troverà una definizione capace di superare il test della chiarezza.
- La sanzione confermata si applica anche a mandati ottenuti con il voto e l’opinione dissenziente sostiene che in questo modo si neutralizza, a posteriori, la scelta dell’elettorato.
Consigli pratici
- Se ricopri una carica o una funzione pubblica, non aspettare il modulo nuovo. La dichiarazione di interessi finanziari per ora non si applica e i tuoi obblighi restano quelli della legge n. 176/2010, con la dichiarazione patrimoniale e quella di interessi.
- Se hai alle spalle un rapporto dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità o una sentenza giudiziaria definitiva di incompatibilità, segui la promulgazione della legge. La parte confermata dalla Corte prevede la cessazione della carica entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
- Non confondere le due dichiarazioni. Quella patrimoniale e quella di interessi si depositano anche adesso, ma non vengono pubblicate nella loro versione integrale. Quella di interessi finanziari, che sarebbe stata pubblica, è stata fermata prima ancora di esistere.
- Se sei il coniuge o il partner di un titolare di carica pubblica, non hai alcun obbligo nuovo derivante da questa legge finché essa non viene promulgata in una forma modificata.
- Leggi il dispositivo, non i titoli dei giornali. La Corte ha accolto tre punti e ne ha respinto uno, quindi la legge non è stata dichiarata incostituzionale nel suo insieme.
- Segui il riesame in Parlamento. I testi dichiarati incostituzionali devono essere messi in accordo con la decisione e la forma finale può conservare l’obbligo di dichiarazione senza il requisito della pubblicazione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
La legge può ancora entrare in vigore?
Le dichiarazioni patrimoniali si depositano ancora?
Perché è caduta l’espressione sulle relazioni analoghe a quelle tra coniugi?
Che cosa succede alla sanzione della cessazione della carica?
Chi ha adito la Corte?
Che cos’è l’opinione dissenziente pubblicata insieme alla decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 696 del 21 agosto 2026 32 pagine PDF, 201 KB l'atto inizia a pagina 2
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