In breve
- Il modulo di integrità, il documento che ogni amministrazione aggiudicatrice compila nel SEAP a ogni gara pubblica, ha un nuovo modello, approvato con decreto congiunto del ministro dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo e del presidente dell’Agenzia nazionale per l’integrità.
- Il modello non sta più nella legge. L’allegato della legge n. 184/2016, che lo conteneva dal 2016, è stato abrogato dalla legge n. 180/2026 a partire dal 31 agosto 2026, e dal 1° settembre 2026 il modello si può cambiare con un semplice decreto, senza passare dal Parlamento.
- Il nuovo modulo chiede molti più dati: e-mail, telefono e indirizzo completo per ogni persona coinvolta nella procedura, più i dati personali del rappresentante legale dell’amministrazione aggiudicatrice, che prima non entravano nel sistema.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 735 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026
Il modulo che gli enti pubblici compilano a ogni gara, perché si veda per tempo se qualcuno della commissione ha un legame con un offerente, è uscito dalla legge ed è entrato in un decreto ministeriale. Il decreto n. 1.387/13.906/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 735 del 1° settembre 2026, approva il nuovo modello del modulo di integrità. Arriva quattro giorni dopo la pubblicazione della legge n. 180/2026, la stessa legge che ha reso riservate le dichiarazioni patrimoniali dei titolari di cariche pubbliche, legge che ha abrogato l’allegato della legge n. 184/2016, cioè esattamente il modello di questo modulo. L’abrogazione ha prodotto effetti dal 31 agosto 2026, e il nuovo modello si applica dal 1° settembre 2026.
Il meccanismo della legge n. 184/2016 è noto come Sistema prevenzione, e nel linguaggio corrente degli appalti pubblici si chiama PREVENT. Funziona così: a ogni procedura di appalto svolta attraverso il SEAP, il sistema elettronico romeno degli appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice compila in via elettronica un modulo di integrità con i dati della procedura e delle persone che la decidono, il modulo arriva automaticamente all’Agenzia nazionale per l’integrità e gli ispettori di integrità lo analizzano. Se emerge un indizio di conflitto di interessi, l’ANI trasmette un avvertimento di integrità, e il responsabile dell’ente è obbligato ad adottare misure, dalla sostituzione di un membro della commissione di valutazione fino all’esclusione dell’offerente.
Il decreto è firmato il 31 agosto 2026, presso il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo con il n. 1.387 e presso l’Agenzia nazionale per l’integrità con il n. 13.906, sulla base della relazione di approvazione n. 13.904 del 31 agosto 2026. La data non è casuale: l’art. VII della legge n. 180/2026 chiedeva che il decreto congiunto fosse emanato «entro e non oltre il 31 agosto 2026», cioè proprio il giorno in cui la legge entrava in vigore. Il decreto è stato firmato l’ultimo giorno del termine e pubblicato il giorno dopo.
Gli effetti che produce
Il primo effetto lo sentono tutte le amministrazioni aggiudicatrici della Romania, dai ministeri e dagli ospedali fino ai comuni rurali, più le aziende e le società che svolgono appalti nei settori speciali. Tutte compilano lo stesso modulo, nel SEAP, dalla pubblicazione della documentazione di gara fino alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione. L’obbligo è dell’ente, secondo l’art. 5 comma (2) della legge n. 184/2016, ma il lavoro concreto lo svolgono una o più persone che il responsabile dell’ente deve designare con un atto amministrativo, secondo l’art. 5 comma (4).
Il secondo effetto riguarda i termini, che non sono cambiati, ma hanno acquistato di recente delle sanzioni. I dati sulla commissione di valutazione si trasmettono entro 2 giorni dalla nomina della commissione o da ogni sua modifica, e comunque non oltre l’apertura delle offerte. La sezione II, quella sugli offerenti, si compila entro 5 giorni dall’apertura delle offerte. Se questo termine viene superato, il SEAP genera automaticamente un’allerta simultanea all’ente e all’ANI. L’ispettore di integrità ha poi al massimo 3 giorni lavorativi per trasmettere l’avvertimento, e l’ente ha 3 giorni per iscrivere nella sezione III le misure adottate.
Il terzo effetto è la quantità di dati personali che entra nel sistema. Per ogni persona fisica indicata nel modulo, cioè soggetti decisori, consulenti, membri della commissione di valutazione ed esperti cooptati, il nuovo modello chiede 14 campi: tipo di identificativo (CNP oppure PIN per gli stranieri), nome, cognome, e-mail, telefono, sesso, cittadinanza, poi paese, distretto, località, circoscrizione, codice postale, via e numero civico, palazzo, scala, piano e appartamento, più un indirizzo descrittivo per il caso in cui il numero civico o il palazzo non siano noti.
Il quarto effetto è che il modulo diventa sensibile ai lotti. Il vecchio modello non conosceva affatto la nozione. Il nuovo chiede se la procedura sia organizzata per lotti, poi chiede per ciascun lotto il numero, il nome, il valore stimato, la data di apertura delle offerte e lo stato del lotto, e per i contratti chiede il numero, la data di firma, la data di pubblicazione e i lotti contrattualizzati. Poiché la maggior parte dei grandi appalti si divide in lotti, la verifica dell’ANI può ora avvenire lotto per lotto, non soltanto sull’intera procedura.
Il quinto effetto riguarda il rischio per chi non compila. Dal 31 agosto 2026, con la legge n. 180/2026, la legge n. 184/2016 ha un articolo nuovo, l’art. 91: il mancato rispetto dell’obbligo di compilazione nei termini dell’art. 6 commi (1) e (2) è illecito amministrativo ed è punito con una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 lei per la persona responsabile, mentre il mancato adempimento dell’obbligo di designare la persona responsabile è punito con una sanzione da 2.000 a 10.000 lei per il responsabile dell’ente. Le sanzioni sono applicate da persone incaricate dall’ANI. Separatamente, l’art. 9 prevede che la mancata compilazione del modulo faccia scattare d’ufficio, al termine della procedura, la procedura di valutazione del conflitto di interessi per le persone che rientrano nella legge n. 176/2010.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è di rango, non di contenuto. Fino al 31 agosto 2026 il modello del modulo era l’allegato di una legge votata dal Parlamento. Dal 1° settembre 2026 è l’allegato di un decreto congiunto di due vertici di istituzioni. L’art. VII della legge n. 180/2026 dice esplicitamente che il decreto «sarà aggiornato ogni volta che sia necessario», quindi le modifiche successive arriveranno allo stesso modo, con un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il modulo stesso è stato costruito per questo: la sezione III ha una voce nuova, «Versione del modulo a cui si riferisce», che presuppone l’esistenza di più versioni.
Il secondo cambiamento è la struttura. L’allegato del 2016 aveva una sezione I divisa in cinque gruppi numerati con cifre romane, e in ogni gruppo le voci erano numerate da 1 in poi, fino a 19 per la commissione di valutazione. Il nuovo modello rinuncia del tutto alla numerazione e organizza la sezione I in quattro sottosezioni: I.1 la procedura di appalto, I.2 i soggetti decisori, I.3 i consulenti che elaborano la documentazione di gara e I.4 la commissione di valutazione, con i membri della commissione alla lettera A e gli esperti cooptati alla lettera B. I titoli delle tre sezioni riproducono ora parola per parola le tre lettere dell’art. 5 comma (1) della legge n. 184/2016, nella formulazione data anch’essa dalla legge n. 180/2026.
Il terzo cambiamento è il volume dei dati personali. La forma iniziale dell’allegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 831 del 20 ottobre 2016, chiedeva per una persona fisica 8 elementi: cognome, nome, sesso, cittadinanza, CNP, indirizzo di residenza, località e distretto. Il nuovo modello ne chiede 14, con l’e-mail, il telefono e l’indirizzo scomposto in sette voci. Inoltre compare una categoria di persone che prima non esisteva: il rappresentante legale dell’amministrazione aggiudicatrice, per il quale si chiedono nome, cognome, CNP, e-mail, telefono, sesso, cittadinanza e indirizzo di residenza. Nel 2016, dell’amministrazione aggiudicatrice si indicavano soltanto il nominativo del rappresentante legale e i recapiti dell’ente.
Il quarto cambiamento va nella direzione opposta e riduce il modulo. Nel 2016, nella sezione sugli offerenti, la prima voce si chiamava «Qualità dell’operatore economico» e aveva cinque varianti: offerente unico, capofila del raggruppamento, associato, subappaltatore e impresa ausiliaria. Nel nuovo modello la voce si chiama «Tipo di partecipazione» e ha due varianti, offerente unico o raggruppamento. Le parole «subappaltatore» e «impresa ausiliaria» non compaiono più da nessuna parte nel modulo.
Il quinto cambiamento sposta il lavoro dall’uomo al sistema. Nel 2016, la data di apertura delle offerte, la data della relazione di procedura e la data di aggiudicazione del contratto erano compilate manualmente dall’amministrazione aggiudicatrice, nei rispettivi momenti. Nel nuovo modello, la relazione finale della procedura e i dati sui contratti recano la nota 3, «Si acquisisce automaticamente dal SEAP», e la qualità di aggiudicatario si importa automaticamente. Sempre qui è stata corretta una vecchia inversione: la nota 4 del 2016 diceva che la data di apertura delle offerte si compila manualmente nelle procedure online e si acquisisce automaticamente in quelle offline, il che era il contrario del vero. La nota 5 del nuovo modello dice l’inverso, cioè quello che era naturale dire fin dall’inizio.
Il sesto cambiamento è l’identificazione delle persone e delle imprese di fuori della Romania. Il vecchio allegato conosceva soltanto il CNP e il CUI. Il nuovo allegato chiede un «tipo di identificativo», CNP o PIN per le persone fisiche e CIF o TIN per le persone giuridiche, e la nota 11 spiega: il TIN è l’identificativo per le persone giuridiche di fuori della Romania che non hanno un CIF.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La verifica si può fare lotto per lotto, non soltanto sull’intera procedura, il che conta negli appalti grandi, dove il conflitto di interessi emerge di solito su un unico lotto.
- I recapiti completi, e-mail e telefono, consentono all’ANI di raggiungere direttamente la persona interessata da un avvertimento, senza passare dalla segreteria dell’ente.
- L’acquisizione automatica dal SEAP della relazione finale e dei dati sui contratti toglie dal modulo alcune voci che le persone dimenticavano o compilavano male.
- Gli identificativi PIN e TIN consentono di registrare correttamente i partecipanti stranieri, che finora non avevano dove essere indicati.
- La voce «Versione del modulo a cui si riferisce» collega un avvertimento di integrità allo stato esatto del modulo al momento della sua emissione, il che aiuta in un’eventuale contestazione successiva.
- Il modello contenuto in un decreto si può correggere in poche settimane, non in una sessione parlamentare, se compare una voce inutile o ne manca una.
Che cosa resta un problema
- La stessa cosa si legge anche al contrario: il contenuto del modulo non ha più bisogno del Parlamento, quindi una voce può essere eliminata con un atto firmato da due persone, senza dibattito pubblico.
- I subappaltatori e le imprese ausiliarie non hanno più dove essere indicati, benché la normativa sugli appalti pubblici li tratti espressamente come fonte di conflitto di interessi.
- La rinuncia alla numerazione delle voci rende più difficile scrivere un avvertimento di integrità preciso e più difficile confrontare due versioni del modulo.
- Il volume di dati personali è quasi raddoppiato per ogni persona, senza che il decreto dica chi vi ha accesso e per quanto tempo si conservano.
- Il modulo non contiene alcuna voce da cui risulti chi lo abbia effettivamente compilato, benché dal 31 agosto 2026 sia proprio la persona responsabile a rischiare la sanzione.
- Il decreto non ha alcuna disposizione transitoria propria, e gli enti devono cercare la regola applicabile alle procedure in corso nell’art. XI della legge n. 180/2026.
Consigli pratici
- Se siete un’amministrazione aggiudicatrice, verificate anzitutto di avere l’atto amministrativo di designazione della persona responsabile del modulo di integrità. La sua mancanza è, dal 31 agosto 2026, illecito amministrativo per il responsabile dell’ente, con sanzione da 2.000 a 10.000 lei.
- Non aspettate l’apertura delle offerte per occuparvi del modulo. L’obbligo decorre dalla pubblicazione della documentazione di gara nel SEAP, e i dati della commissione di valutazione vanno trasmessi entro 2 giorni dalla sua nomina e comunque prima dell’apertura delle offerte.
- Mettete in calendario il termine di 5 giorni dall’apertura delle offerte per la sezione II. Al suo superamento, il SEAP invia l’allerta contemporaneamente all’ente e all’ANI, quindi il ritardo non passa inosservato.
- Raccogliete per tempo i recapiti dei membri della commissione. Il nuovo modello chiede e-mail, telefono e indirizzo completo, con codice postale e circoscrizione, informazioni che gli enti di solito non hanno raccolte in un unico posto.
- Se nella procedura compaiono subappaltatori o imprese ausiliarie, trattateli separatamente. Il modulo non ha una voce per loro, ma l’obbligo di prevenire il conflitto di interessi resta, e l’art. 60 della legge n. 98/2016 li menziona espressamente.
- Quando ricevete un avvertimento di integrità e i dati in esso contenuti non sono più attuali, avete 3 giorni dalla pubblicazione dell’avvertimento nel SEAP per trasmettere all’ispettore i documenti giustificativi. L’ispettore ha poi 2 giorni per convalidare o annullare l’avvertimento.
- Dopo che il responsabile dell’ente ha disposto le misure, aggiornate le sezioni I e II e compilate la sezione III entro 3 giorni. Annotate anche il numero univoco dell’avvertimento, perché è la chiave a cui tutto si collega.
- Per le procedure avviate prima del 31 agosto 2026, verificate l’art. XI della legge n. 180/2026: le procedure di verifica in corso si concludono secondo le regole applicabili alla data di avvio della procedura di appalto.
Domande frequenti
Che cos’è il modulo di integrità?
Chi lo compila?
Quali dati vi si indicano?
Quando si trasmette?
Che cosa succede dopo la trasmissione?
Che cosa rischia chi non compila il modulo?
Perché serviva questo decreto?
Cambia qualcosa per le imprese che partecipano alle gare?
Da quando si applica il nuovo modello?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato al decreto, sezione II, voce «Tipo di partecipazione». L’unica voce con cui il modulo registra la qualità di un operatore economico offre due varianti: «offerente unico/raggruppamento». Le parole «subappaltatore» e «impresa ausiliaria» non compaiono in nessun punto del decreto. L’art. 5 comma (1) lett. b) della legge n. 184/2016 chiede però che il modulo comprenda «la qualità e i dati identificativi degli operatori economici», e l’art. 8 comma (2) della stessa legge obbliga il responsabile dell’amministrazione aggiudicatrice a disporre, a seguito di un avvertimento, «l’esclusione dell’offerente, del candidato, dell’offerente associato, del subappaltatore o dell’impresa ausiliaria che si trovino in un potenziale conflitto di interessi». La legge nomina dunque cinque qualità, e il modulo ne può esprimere due. L’art. 60 comma (1) lett. a), b) e d) della legge n. 98/2016 definisce espressamente come situazioni potenzialmente generatrici di conflitto di interessi i casi che riguardano le imprese ausiliarie e i subappaltatori proposti. L’allegato abrogato della legge n. 184/2016 aveva, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 831 del 20 ottobre 2016, una voce «Qualità dell’operatore economico» con tutte e cinque le varianti. La conseguenza è che, per due delle categorie che la legge prende espressamente di mira, il Sistema prevenzione non riceve dati, e il responsabile dell’ente non può ricevere un avvertimento che gli chieda di escluderle.
- Allegato al decreto, sezione II, voce «Lotti per i quali ha presentato offerte» e nota 17 a piè di pagina. La voce reca la nota 17, che recita «Si importerà automaticamente in funzione del contratto o dei contratti aggiudicati». La voce chiede i lotti per i quali l’operatore ha presentato offerta, mentre la regola di compilazione li deduce dai contratti aggiudicati. Le due cose non coincidono: un offerente che presenta offerta su cinque lotti e ne vince uno solo comparirebbe nel modulo con un solo lotto, e un offerente che non vince alcun lotto comparirebbe senza nessuno. Inoltre, l’art. 1 comma (1) della legge n. 184/2016 definisce il meccanismo come verifica «ex ante», e l’art. 6 comma (2) chiede la compilazione della sezione II entro 5 giorni dall’apertura delle offerte, cioè in un momento in cui nessun contratto è ancora aggiudicato. Chi legge il decreto in buona fede non può stabilire se la voce si compili all’apertura delle offerte, con tutti i lotti offerti, oppure dopo l’aggiudicazione, soltanto con quelli vinti.
Analisi della redazione
Il decreto fa ciò che andava fatto, in tempo e senza giri di parole. L’allegato della legge n. 184/2016 è stato abrogato dalla legge n. 180/2026 con effetto dal 31 agosto 2026, e se il decreto congiunto non fosse arrivato il meccanismo PREVENT sarebbe rimasto senza modello di modulo, cioè senza oggetto. Le due istituzioni hanno firmato il 31 agosto e pubblicato il 1° settembre. Resta, nel mezzo, un giorno in cui l’allegato era abrogato e il nuovo modello non era ancora in vigore, un giorno di vuoto che nessuno sembra aver notato in fase di redazione.
Il termine da cui è nato il decreto merita una lettura con la matita in mano, perché si contraddice da solo. L’art. VII della legge n. 180/2026 dice che il decreto congiunto «si emana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il 31 agosto 2026». La legge è stata pubblicata il 28 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 31 agosto 2026, 3 giorni dopo la pubblicazione. I 30 giorni sarebbero scaduti il 30 settembre, ma il tetto cade proprio nel giorno in cui il termine inizia. Gli emittenti hanno avuto, in pratica, un solo giorno, e il termine di 30 giorni non è mai esistito. Il fatto che il decreto porti la data del 31 agosto 2026 dice che qualcuno ha letto il tetto e lo ha rispettato per il rotto della cuffia.
Lo spostamento del modello dalla legge al decreto è, in sé, una scelta difendibile. Un modulo tecnico che dipende dall’architettura del SEAP non ha nulla da fare in un allegato di legge, dove ogni virgola richiede una modifica legislativa. Il prezzo si vede però nel contenuto: alla prima riscrittura fatta a mano libera, il modulo ha perso i subappaltatori e le imprese ausiliarie, cioè esattamente le categorie che l’art. 60 della legge n. 98/2016 elenca come fonte tipica di conflitto di interessi, e ha guadagnato sette voci di indirizzo per ogni persona. Un atto del Parlamento sarebbe stato più difficile da cambiare, ma anche più difficile da assottigliare in silenzio.
Il confronto con la forma del 2016 mostra la direzione: per ogni persona fisica si raccoglievano 8 dati, ora se ne raccolgono 14, e a essi si aggiunge un’intera categoria di persone che nel sistema non c’era, il rappresentante legale dell’amministrazione aggiudicatrice, con CNP, indirizzo di residenza, e-mail, telefono, sesso e cittadinanza. Allo stesso tempo, il modulo non ha alcuna voce da cui risulti chi lo abbia compilato, benché dal 31 agosto 2026 la persona responsabile rischi una sanzione proprio per come e quando lo compila. Si raccoglie dunque di più sulle persone verificate e nulla sulla persona verificabile.
Che cosa andrebbe cambiato
- La reintroduzione del subappaltatore e dell’impresa ausiliaria nella voce «Tipo di partecipazione». Le due varianti attuali coprono soltanto l’offerente unico e il raggruppamento. Con tutte e cinque le qualità che aveva anche l’allegato del 2016, il Sistema prevenzione potrebbe cercare legami anche nella catena di subappalto, dove il conflitto di interessi è più difficile da vedere a occhio nudo e dove l’art. 60 della legge n. 98/2016 lo cerca espressamente.
- La riscrittura della nota 17, in modo che i lotti offerti si importino dalle offerte presentate e non dai contratti aggiudicati. Così com’è scritta ora, la voce si può compilare soltanto dopo l’aggiudicazione, quindi non può servire a una verifica ex ante. Corretta, permetterebbe all’ANI di confrontare, subito dopo l’apertura delle offerte, la composizione della commissione con l’elenco degli offerenti su ciascun lotto.
- Una voce per la persona responsabile designata secondo l’art. 5 comma (4) della legge n. 184/2016. La sanzione da 500 a 2.000 lei si applica a questa persona, ma il modulo non la identifica da nessuna parte. Con il nome e l’atto amministrativo di designazione iscritti nel modulo, l’illecito diventerebbe accertabile senza un’istruttoria separata, e l’ente avrebbe la prova di aver adempiuto all’obbligo di designazione.
- La voce «Offerenti con cui ha rapporti di lavoro» anche per i consulenti e per gli esperti cooptati. Oggi la domanda è rivolta soltanto ai soggetti decisori e ai membri della commissione. Il consulente che scrive il capitolato e l’esperto cooptato che valuta tecnicamente le offerte influenzano il risultato almeno altrettanto, e il modulo non chiede loro nulla sui loro legami con i partecipanti.
- La rinumerazione delle voci, com’erano numerate nell’allegato del 2016. Un avvertimento di integrità e un’eventuale contestazione rinviano a una voce precisa. Senza numeri, il rinvio si fa attraverso la denominazione della voce, che può cambiare alla versione successiva del modulo, e la voce «Versione del modulo a cui si riferisce» resta senza un riferimento stabile.
- Una nota a piè di pagina che dica chi ha accesso ai dati personali del modulo e per quanto tempo si conservano. Il decreto raddoppia il volume di dati raccolti su ogni persona e non dice nulla sul loro regime. Un rinvio esplicito al fondamento e ai termini di conservazione risparmierebbe a ciascuna amministrazione aggiudicatrice di costruirsi da sola la risposta a una richiesta di accesso dell’interessato.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 735 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 112 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
