In breve

  • La Corte costituzionale ha confermato che il termine di 10 giorni, prorogabile a 30, per rispondere a una richiesta di informazioni di interesse pubblico è conforme alla Costituzione.
  • La sentenza chiarisce da quando si conta il termine: dalla data di registrazione della richiesta, senza il giorno iniziale e senza il giorno di scadenza, e se l’ultimo giorno cade in una giornata non lavorativa il termine si proroga al primo giorno lavorativo successivo.
  • Le altre censure, compresa quella rivolta contro la legge sulla sicurezza nazionale nel suo complesso, sono state respinte come inammissibili, perché l’autore ha elencato articoli della Costituzione senza spiegare in che cosa consistesse la violazione.
Atto: Sentenza CCR n. 103/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 697 del 21 agosto 2026
Pronunciata: 5 febbraio 2026

Chi invia una richiesta di informazioni pubbliche e riceve la risposta soltanto il trentesimo giorno non ha su che cosa appoggiarsi per attaccare la legge: la Corte costituzionale ha ribadito che il termine è conforme alla Costituzione e ha spiegato, nello stesso tempo, come si contano esattamente i giorni. Con la Sentenza n. 103 del 5 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 697 del 21 agosto 2026, la Corte ha respinto come infondata la censura rivolta contro l’art. 7 della legge n. 544/2001 sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico. È la seconda volta in poco tempo che una sentenza della Corte costituzionale tocca proprio la trasparenza della vita pubblica, dopo quella con cui la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi finanziari è stata dichiarata incostituzionale.

Il fascicolo è nato da una controversia ordinaria: una persona ha chiesto informazioni di interesse pubblico, non ha ottenuto quello che voleva ed è finita davanti al Tribunale di Bucarest, Sezione II del contenzioso amministrativo e tributario. Lì ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 7, 12 e 22 della legge n. 544/2001, oltre a quella della legge n. 51/1991 sulla sicurezza nazionale, nel suo complesso.

Le censure rivolte contro l’art. 7 erano concrete. L’autore sosteneva che il testo non dice con chiarezza che tipo di motivazione debba essere fornita, che non prevede espressamente che una risposta incompleta o inesatta equivalga comunque a un rifiuto, che l’espressione «o, se del caso, entro un massimo di 30 giorni» lascia spazio ai rinvii e che non si sa se i giorni siano lavorativi o di calendario. La Corte ha risposto punto per punto e ha mantenuto la soluzione delle proprie sentenze precedenti, la n. 719 del 2 novembre 2021 e la n. 279 del 28 maggio 2024.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma dei termini. L’art. 7 comma (1) della legge n. 544/2001 resta in vigore così com’è: le autorità e le istituzioni pubbliche rispondono per iscritto entro 10 giorni o, se del caso, entro un massimo di 30 giorni dalla registrazione della richiesta, in funzione della difficoltà, della complessità, del volume del lavoro documentale e dell’urgenza della domanda. Se individuare l’informazione richiede più di 10 giorni, la risposta arriva entro un massimo di 30 giorni, a condizione che il richiedente ne sia informato per iscritto nei primi 10 giorni.

Il secondo effetto è il chiarimento del modo di calcolo, ed è la parte davvero utile per qualunque richiedente. La Corte ha indicato che, ai sensi dell’art. 16 commi (2) e (3) delle Norme metodologiche approvate con la decisione del Governo n. 123/2002, i termini si calcolano dalla data di registrazione della richiesta, non si computano né il giorno da cui il termine inizia a decorrere né il giorno in cui scade, e se l’ultimo giorno cade in una giornata non lavorativa il termine si proroga fino al primo giorno lavorativo successivo.

Il terzo effetto riguarda il rifiuto. L’art. 7 comma (2) resta invariato: il rifiuto di comunicare le informazioni richieste viene motivato e comunicato entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. È un termine distinto, più breve di quello di risposta.

Il quarto effetto tocca il formato elettronico. La Corte ha affermato espressamente che l’art. 7 comma (3) non istituisce un obbligo delle autorità di comunicare le informazioni in formato elettronico, ma si riferisce soltanto al caso in cui ricorrano le condizioni tecniche necessarie. Chi chiede la risposta via e-mail non può fondarsi su questo testo come su un diritto.

Il quinto effetto è processuale. Le censure rivolte contro l’art. 12, che elenca le informazioni sottratte al libero accesso, contro l’art. 22 comma (1), che disciplina il ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo, e contro la legge n. 51/1991 nel suo complesso sono state respinte come inammissibili. Non sono state esaminate nel merito, quindi nulla nella sentenza dice che quei testi siano corretti o sbagliati.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nella lettera della legge non cambia nulla. L’art. 7 resta esattamente com’era e la legge n. 544/2001 continua ad applicarsi nella stessa forma.

Ciò che cambia è la posizione dell’argomento. Finora un richiedente insoddisfatto poteva provare a sostenere in giudizio che il termine di 30 giorni è troppo vago e, per questo, incostituzionale. Dopo la pubblicazione di questa sentenza l’argomento non è più utilizzabile: la decisione è definitiva e generalmente obbligatoria, e i giudici non possono più disapplicare il testo.

Il secondo cambiamento riguarda la visibilità. La regola di calcolo dei termini stava in una decisione del Governo del 2002, alla quale pochi richiedenti arrivano. Adesso compare in una sentenza della Corte costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi può essere invocata direttamente, con un riferimento preciso.

Il terzo cambiamento riguarda la prassi con cui si sollevano le eccezioni. La Corte ha ripetuto, richiamando la Sentenza n. 1.313 del 4 ottobre 2011 e la Sentenza n. 785 del 16 giugno 2011, che un’eccezione deve contenere tre elementi: il testo contestato, il testo costituzionale che si assume violato e la spiegazione del rapporto di contrasto tra i due. La semplice elencazione di articoli della Costituzione non è una censura vera e propria.

Ciò che non cambia è il diritto di ricorrere. L’art. 22 comma (1) resta applicabile: chi si ritiene leso può presentare ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale del proprio domicilio o della sede dell’autorità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 7.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Mette nero su bianco la regola di calcolo dei termini, con il richiamo esatto alle Norme metodologiche, il che aiuta qualsiasi richiedente che voglia dimostrare un ritardo.
  • Conferma che il termine di 5 giorni per la comunicazione del rifiuto motivato è distinto da quello di risposta e resta obbligatorio.
  • Elimina l’incertezza nei fascicoli in cui i giudici avevano sospeso il giudizio in attesa della risposta della Corte.
  • Ricorda alle istituzioni che la proroga a 30 giorni non è automatica: funziona soltanto se il richiedente è stato informato per iscritto nei primi 10 giorni.

Che cosa resta un problema

  • La legge continua a non dire espressamente che una risposta incompleta o inesatta equivale a un rifiuto, e la Corte non ha imposto questa integrazione.
  • La scelta tra 10 e 30 giorni resta rimessa alla valutazione dell’istituzione, su criteri generali come la complessità o il volume del lavoro documentale.
  • La comunicazione in formato elettronico resta una possibilità, non un obbligo, quindi un’istituzione può rispondere su carta anche se il richiedente aveva chiesto altro.
  • Le censure rivolte contro l’elenco delle informazioni sottratte all’accesso dall’art. 12 non sono state esaminate nel merito, quindi quella discussione resta del tutto aperta.

Consigli pratici

  1. Chiedi il numero di registrazione della richiesta e conserva la prova. Il termine decorre dalla data di registrazione, non dalla data in cui hai inviato la domanda, quindi senza quel numero non puoi dimostrare nulla.
  2. Conta correttamente: non metti in conto né il giorno della registrazione né il giorno in cui il termine scade, e se l’ultimo giorno cade in una giornata non lavorativa il termine si sposta al primo giorno lavorativo.
  3. Se nei primi 10 giorni non hai ricevuto né la risposta né una comunicazione scritta di proroga a 30 giorni, annotalo. La proroga senza comunicazione non trova copertura nella legge.
  4. Davanti a un rifiuto, chiedi la motivazione per iscritto. Deve essere comunicata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, e un rifiuto non motivato è di per sé un problema di legittimità.
  5. Se vuoi la risposta via e-mail, formula la richiesta in questo senso, ma non costruire sull’idea che l’istituzione sia obbligata a risponderti in via elettronica. La Corte ha detto esplicitamente che non lo è.
  6. Se arrivi in giudizio, rispetta il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 7 e deposita il ricorso presso il tribunale del tuo domicilio o della sede dell’istituzione.
  7. Se sollevi un’eccezione di incostituzionalità, non limitarti a elencare articoli della Costituzione. Devi spiegare in concreto in che cosa consiste la contraddizione, altrimenti l’eccezione sarà respinta come inammissibile.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo ricevere una risposta a una richiesta di informazioni pubbliche?
Entro 10 giorni dalla registrazione della richiesta oppure, se individuare l’informazione richiede più tempo, entro un massimo di 30 giorni. La proroga è subordinata al fatto che tu sia informato per iscritto, nei primi 10 giorni, che la risposta arriverà più tardi.
I giorni sono lavorativi o di calendario?
La Corte ha indicato che, secondo le Norme metodologiche approvate con la decisione del Governo n. 123/2002, il termine si calcola dalla data di registrazione, senza il giorno iniziale e senza il giorno in cui scade, e se l’ultimo giorno cade in una giornata non lavorativa si proroga fino al primo giorno lavorativo.
Entro quanto tempo deve essere comunicato un rifiuto?
Entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 7 comma (2) della legge n. 544/2001. Il rifiuto deve anche essere motivato, non soltanto comunicato.
L’istituzione è obbligata a rispondermi via e-mail?
No. La Corte ha affermato espressamente che l’art. 7 comma (3) non sancisce un obbligo di comunicazione elettronica, ma si riferisce al caso in cui ricorrano le condizioni tecniche necessarie.
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Significa che non è stata esaminata nel merito, perché chi l’ha sollevata non ha spiegato in concreto in che cosa consistesse la violazione della Costituzione, ma ha elencato articoli. La Corte non può sostituirsi all’autore, perché equivarrebbe a un controllo d’ufficio, vietato dall’art. 146 della Costituzione.
Che cosa faccio se non ricevo alcuna risposta?
Puoi presentare ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale del tuo domicilio o della sede dell’istituzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 7 della legge n. 544/2001.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 697 del 21 agosto 2026 8 pagine PDF, 78 KB l'atto inizia a pagina 5

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.