In breve
- Qualsiasi stazione di rifornimento di idrogeno, capacità di produzione o di stoccaggio ha bisogno, da ora, di un’analisi di rischio redatta prima del certificato di urbanistica o del permesso di costruire.
- L’analisi delimita una zona di influenza del rischio, disegnata su base catastale, all’interno della quale le abitazioni, le scuole, gli ospedali e le altre destinazioni con forte affluenza di pubblico possono essere limitate o vietate.
- Il Comune non rifà i calcoli: verifica soltanto che la relazione esista e che rispetti la metodologia. Se la relazione afferma che la destinazione proposta è incompatibile, il permesso non può essere rilasciato.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 711 del 26 agosto 2026
Entrata in vigore: 26 agosto 2026
Una stazione a idrogeno non si può più costruire ovunque ci sia posto: lo Stato chiede prima un calcolo del rischio che stabilisce quanto deve restare lontana da palazzi, scuole e ospedali. Il decreto congiunto del ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell’amministrazione e del ministro dell’energia, ad interim, n. 938/944/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711 del 26 agosto 2026, approva l’istruzione tecnica per la valutazione del rischio nelle procedure di urbanistica e di autorizzazione edilizia per l’infrastruttura di idrogeno. Arriva un giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del governo del territorio, dell’urbanistica e dell’edilizia.
L’istruzione nasce da un traguardo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, componente C.6 Energia, riforma R4, traguardo 126, e dalla Strategia nazionale dell’idrogeno 2025-2030 con prospettiva al 2050, approvata con la Decisione del Governo n. 855/2025.
Si applica alle opere nuove, agli ampliamenti e agli ammodernamenti tecnologici delle stazioni di rifornimento di idrogeno, comprese quelle multicarburante, e alle capacità di produzione e di stoccaggio. Non si applica al trasporto dell’idrogeno su strada, per ferrovia o per via d’acqua, né alle reti di distribuzione del gas naturale in cui l’idrogeno viene immesso in miscela, entro i limiti approvati da ANRE.
Il 28 agosto 2026 il quadro si è completato dal lato della domanda: la legge n. 181/2026 fissa quote obbligatorie di idrogeno rinnovabile e lo stesso giorno l’ANRE approva il codice dell’idrogeno.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che l’analisi di rischio diventa un documento obbligatorio di supporto. Si redige o prima dell’approvazione dello strumento urbanistico, quando l’area lo richiede, oppure prima del rilascio del permesso di costruire, quando il terreno ha già una disciplina urbanistica compatibile.
Il secondo effetto è che il certificato di urbanistica diventa il luogo in cui l’obbligo viene comunicato. Deve indicare la necessità dell’analisi, il divieto di collocare capacità a distanze inferiori a quelle di sicurezza risultanti dall’analisi e l’obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche ISCIR, l’ispettorato di Stato che controlla le caldaie, i recipienti in pressione e gli impianti di sollevamento.
Il terzo effetto è l’elenco dei pareri aggiuntivi. Oltre a quelli consueti, il certificato di urbanistica richiede almeno l’analisi di valutazione del rischio di esplosione e incendio, il parere o il nulla osta tecnico ISCIR per le attrezzature in pressione e i pareri dei gestori delle utenze presenti nella zona.
Il quarto effetto è la classificazione su tre livelli. In base ai risultati dell’analisi, l’infrastruttura rientra nel rischio basso, medio o elevato, sulla scorta di un’analisi quantitativa del rischio (QRA) oppure, per gli impianti a complessità ridotta, tramite un metodo equivalente riconosciuto a livello europeo.
Il quinto effetto è la zona di influenza del rischio. Si stabilisce attraverso le curve di rischio risultanti dall’analisi, si rappresenta sulla planimetria e su base catastale e diventa elemento di supporto per gli strumenti urbanistici e per la documentazione tecnica.
Il sesto effetto tocca il vicinato. Per i terreni che ricadono in tutto o in parte nella zona di influenza, lo strumento urbanistico deve analizzare la compatibilità funzionale, mentre le misure di limitazione delle destinazioni d’uso vulnerabili, gli arretramenti e le condizioni di occupazione del suolo si stabiliscono in base alle conclusioni dell’analisi.
Il settimo effetto fissa il ruolo del Comune. L’autorità verifica esclusivamente l’esistenza della relazione, l’identificazione del sito e dell’impianto, la delimitazione della zona di protezione e le conclusioni. Non rivaluta le soluzioni tecniche. Se la relazione chiede misure aggiuntive, queste diventano condizioni obbligatorie nel permesso; se stabilisce l’incompatibilità, il permesso non viene rilasciato.
L’ottavo effetto è l’elenco delle misure tecniche obbligatorie nel progetto: rilevamento automatico delle fughe di idrogeno collegato all’arresto automatico del flusso, apparecchiature elettriche e meccaniche certificate antideflagranti e ventilazione naturale o forzata che impedisca l’accumulo in spazi chiusi o semichiusi.
Il nono effetto riguarda le stazioni multicarburante. Il rischio individuale locale si calcola sommando i contributi di tutti i sistemi di carburante presenti nel sito, con il trattamento espresso degli effetti domino in entrambe le direzioni, e l’installazione di un sistema a idrogeno in un distributore esistente è considerata un ampliamento e impone la rivalutazione del rischio cumulato.
Il decimo effetto sostiene il trasporto pubblico. Le stazioni per gli autobus possono essere collocate all’interno di depositi, autorimesse o autostazioni esistenti, sono considerate opere di pubblica utilità e di interesse locale, e i progetti integrati nei piani urbani di mobilità sostenibile ottengono priorità nel rilascio dei certificati di urbanistica e dei pareri.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è che l’idrogeno riceve una procedura urbanistica propria. Finora la collocazione di una stazione si giudicava con le regole generali dell’edilizia, della sicurezza antincendio e delle attrezzature in pressione, senza un passaggio dedicato di valutazione del rischio nella fase urbanistica.
Il secondo cambiamento è che l’analisi di rischio non si rifà più. Quella redatta per uno strumento urbanistico approvato viene ripresa come elemento di supporto obbligatorio per il progetto tecnico e per il permesso di costruire, senza rivalutazione.
Il terzo cambiamento è che la riduzione delle distanze di sicurezza ISCIR diventa possibile, ma a condizioni rigorose. È ammessa solo se le prescrizioni tecniche ISCIR consentono una simile giustificazione, se l’analisi quantitativa dimostra che il rischio individuale e sociale resta entro limiti accettabili e se la soluzione è validata da una perizia tecnica indipendente o dalla verifica di uno specialista autorizzato ISCIR che non ha lavorato alla documentazione iniziale.
Il quarto cambiamento protegge le reti esistenti. La zona di influenza generata da un nuovo impianto a idrogeno non può imporre restrizioni retroattive di esercizio, manutenzione, ampliamento o allacciamento alle reti di gas naturale e di energia elettrica autorizzate da ANRE, presenti legalmente sul sito alla data dell’analisi.
Il quinto cambiamento riguarda gli impianti già in funzione. Non devono redigere subito l’analisi, ma in occasione del primo ampliamento, ammodernamento tecnologico o modifica soggetta ad autorizzazione.
Il sesto cambiamento riguarda le pratiche in corso. Le documentazioni depositate prima dell’entrata in vigore si definiscono secondo la disciplina valida alla data del deposito, e i certificati di urbanistica già rilasciati conservano la loro validità.
Ciò che non cambia è il regime Seveso. Per i siti con almeno 5 tonnellate di idrogeno, soglia di livello inferiore, e rispettivamente 50 tonnellate, livello superiore, gli obblighi della legge n. 59/2016, che recepisce la direttiva Seveso, si applicano per intero, e la documentazione redatta in quella sede basta ai fini urbanistici, senza una seconda analisi per gli stessi scenari.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’investitore apprende dal certificato di urbanistica, fin dal primo passo, quali studi deve fare e quali distanze non può violare.
- L’analisi fatta una volta, in fase urbanistica, non si rifà in fase di autorizzazione, il che accorcia la procedura e ne abbassa il costo.
- Il Comune non può chiedere una seconda analisi di rischio per scenari già valutati nella relazione di sicurezza Seveso.
- Il ruolo dell’autorità è delimitato con chiarezza: verifica l’esistenza e la metodologia, non rifà i calcoli, quindi la decisione non dipende dalle competenze tecniche disponibili in loco.
- Gli impianti esistenti non sono obbligati a redigere subito l’analisi, ma solo alla prima modifica soggetta ad autorizzazione.
- Le stazioni per gli autobus possono essere collocate nei depositi esistenti e ottengono priorità nei pareri, il che aiuta la decarbonizzazione del trasporto pubblico.
Che cosa resta un problema
- L’istruzione non contiene alcun valore numerico per il rischio accettabile, benché da esso dipenda il rilascio del permesso.
- L’ambito di applicazione rispetto ai siti Seveso è descritto in modo diverso in due punti dello stesso atto.
- Il costo di un’analisi quantitativa del rischio, con modellazione della dispersione e curve frequenza-numero di vittime, non è sostenibile per un piccolo investitore.
- Non esiste un albo degli specialisti competenti, e la loro definizione è descrittiva, non fondata su un’abilitazione.
- Le norme richiamate, la serie ISO 19880 e le linee guida EIGA, si acquistano, quindi una regola obbligatoria rinvia a testi che non sono pubblicamente accessibili.
- I vicini non hanno alcun ruolo nella procedura, benché la zona di influenza del rischio possa limitare il loro diritto di costruire sul proprio terreno.
Consigli pratici
- Se avete in programma una stazione a idrogeno o una capacità di produzione o di stoccaggio, chiedete il certificato di urbanistica prima di commissionare il progetto. Lì compaiono gli studi obbligatori e le distanze minime.
- Affidate l’analisi di rischio prima dello strumento urbanistico, non dopo. Se si fa nella fase di urbanistica, non va più rifatta in fase di autorizzazione.
- Verificate che il gruppo che redige l’analisi abbia esperienza in relazioni di sicurezza o in studi di valutazione delle conseguenze per impianti con sostanze pericolose. L’istruzione richiede esattamente questo profilo.
- Se volete ridurre le distanze di sicurezza, preparate fin dall’inizio la perizia tecnica indipendente. Lo specialista che ha redatto la documentazione iniziale non può validare la propria soluzione.
- Se aggiungete idrogeno a un distributore esistente, trattate il progetto come un ampliamento: viene richiesta la rivalutazione del rischio cumulato per tutti i carburanti presenti nel sito.
- Se il sito ha almeno 5 tonnellate di idrogeno, rientrate nella legge n. 59/2016. Usate la relazione di sicurezza già redatta; l’autorità non può chiedere un’analisi separata per gli stessi scenari.
- Se avete un terreno accanto a un impianto a idrogeno, chiedete al Comune la planimetria con la zona di influenza del rischio. È rappresentata su base catastale e può limitare ciò che costruite.
- Se siete un Comune e il progetto è integrato in un piano urbano di mobilità sostenibile, l’istruzione vi impone di dargli priorità nel certificato di urbanistica e nei pareri.
- Conservate la prova della data di deposito per le pratiche in corso. Quelle depositate prima del 26 agosto si giudicano con le regole precedenti.
Domande frequenti
Chi deve fare l’analisi di rischio?
Quando si fa?
Che cos’è la zona di influenza del rischio?
Che cosa può fare il Comune con la relazione?
Si applica anche agli impianti già in funzione?
Che cosa succede alle pratiche depositate prima?
Si applica alle reti di gas in cui viene immesso idrogeno?
Quali misure tecniche sono obbligatorie nel progetto?
Si possono ridurre le distanze di sicurezza?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato, art. 2, comma 3 rispetto all’art. 15: non si riesce a stabilire se l’istruzione si applichi ai siti Seveso. L’art. 2, comma 3 afferma che le disposizioni «nu se aplică amplasamentelor care intră sub incidența Legii nr. 59/2016 […], cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (3)», cioè non si applicano ai siti che rientrano nella legge n. 59/2016, salvo le situazioni previste dall’art. 15, comma 3. L’art. 15, comma 3 non descrive però alcuna situazione di eccezione, ma enuncia la regola opposta: «Prezenta instrucțiune tehnică se aplică în mod complementar față de prevederile Legii nr. 59/2016», la presente istruzione tecnica si applica in modo complementare alla legge n. 59/2016. E l’art. 15, comma 4 disciplina in dettaglio come si usa la documentazione Seveso ai fini urbanistici, quindi presuppone che l’istruzione si applichi. Un investitore con un sito di oltre 5 tonnellate di idrogeno non può stabilire dal testo se gli obblighi degli art. 4-14 lo riguardino o no.
- Allegato, art. 12 in combinato disposto con l’art. 3, lettera j): il livello di rischio accettabile non è definito da nessuna parte, benché decida il permesso. L’art. 12, comma 1 rinvia a «criterii cantitative privind riscul individual și riscul societal», criteri quantitativi sul rischio individuale e sociale, ma l’istruzione non contiene alcun valore. L’art. 3, lettera j) definisce il livello di rischio accettabile come «nivelul de risc individual și societal considerat admisibil potrivit prezentei instrucțiuni tehnice», il livello di rischio individuale e sociale ritenuto ammissibile secondo la presente istruzione tecnica, cioè rinviando a sé stessa. L’art. 12, comma 2 afferma che, fino alla fissazione di criteri nazionali, la valutazione si fa su «criterii orientative», criteri orientativi, mentre il comma 3 dichiara obbligatorio l’uso degli stessi criteri, senza elencarli. Nello stesso tempo, l’art. 12, comma 4, lettera a) consente il diniego della collocazione per «risc neacceptabil», rischio non accettabile. La soglia oltre la quale un permesso viene rifiutato non si ricava dall’atto.
Analisi della redazione
L’istruzione risolve un problema che sarebbe comunque emerso. L’idrogeno sale nell’agenda degli investimenti, e i Comuni non avevano alcuno strumento per giudicare se una stazione di rifornimento possa stare a 40 o a 400 metri da un palazzo. Il testo porta tre cose utili: l’analisi di rischio diventa un documento urbanistico, non soltanto di sicurezza industriale; la zona di influenza si disegna su base catastale, quindi diventa opponibile e visibile; e il ruolo del Comune è limitato alla verifica formale, il che impedisce sia l’abuso sia la paralisi di un’amministrazione che non ha ingegneri di processo.
Il problema serio è che l’atto non dice qual è la soglia. Chiede un’analisi quantitativa, definisce tre categorie di rischio e autorizza il diniego per «risc neacceptabil», rischio non accettabile, ma non pubblica alcun valore limite. L’art. 17, comma 5 riconosce la lacuna e lascia ai due ministeri il compito di approvare in seguito, con decreto congiunto, insiemi di valori limite nazionali. Fino ad allora lo stesso impianto può ottenere il permesso in un distretto e un rifiuto in un altro, a seconda della linea guida europea scelta da chi redige l’analisi, mentre l’art. 12, comma 3 vieta le metodologie improvvisate senza dire quali siano quelle ammesse.
La seconda osservazione riguarda l’accesso alle regole. L’istruzione rinvia obbligatoriamente alla serie ISO 19880, alla ISO 19881, alla EN ISO 15916 e alle linee guida della European Industrial Gases Association. Si acquistano tutte, e alcune costano diverse centinaia di euro ciascuna. Una norma obbligatoria la cui applicazione presuppone l’acquisto di un pacchetto di standard privati crea un costo di accesso che non compare da nessuna parte nei calcoli di impatto.
La terza riguarda i vicini. La zona di influenza del rischio limita ciò che si può costruire sui terreni circostanti, a volte su proprietà che non hanno alcun rapporto con l’investimento. L’istruzione li tratta esclusivamente come oggetto dell’analisi, non come parte della procedura: non prevede la notifica ai proprietari compresi nella zona delimitata né una via attraverso cui questi possano contestare il perimetro risultante.
Che cosa andrebbe cambiato
- La pubblicazione dei valori limite nazionali per il rischio individuale e sociale, con il decreto congiunto annunciato all’art. 17, comma 5. Senza di essi, il diniego per «risc neacceptabil» previsto dall’art. 12, comma 4, lettera a) non si può motivare in modo verificabile, e la prassi varierà da un distretto all’altro.
- Il chiarimento del rapporto con la legge n. 59/2016, in un solo articolo. Eliminerebbe la contraddizione tra l’art. 2, comma 3 e l’art. 15 e direbbe con chiarezza quali obblighi ha un sito con oltre 5 tonnellate di idrogeno.
- Una procedura semplificata per gli impianti a complessità ridotta, con criteri di classificazione scritti nell’atto. L’istruzione usa la nozione all’art. 3, lettera r) e all’art. 7, comma 2, ma la definisce rinviando ai «limitele stabilite de reglementările tehnice aplicabile», i limiti fissati dalle norme tecniche applicabili, quindi un piccolo investitore non può sapere in anticipo se eviterà l’analisi quantitativa completa.
- La notifica ai proprietari compresi nella zona di influenza del rischio e una via per contestare il perimetro. La zona limita il diritto di costruire sui terreni vicini, e nella forma attuale viene stabilita senza che questi ne vengano a conoscenza.
- Una guida metodologica gratuita, pubblicata dai due ministeri, che traduca i requisiti delle norme a pagamento. Renderebbe la disciplina applicabile senza l’acquisto preventivo di un pacchetto di standard privati e uniformerebbe le relazioni.
- Un albo pubblico degli specialisti competenti, con criteri di iscrizione. L’art. 3, lettera n) li descrive attraverso l’esperienza, non attraverso un’abilitazione, il che lascia sia l’autorità sia l’investitore senza un criterio verificabile.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711 del 26 agosto 2026 16 pagine PDF, 126 KB l'atto inizia a pagina 8
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